COMUNE DI RAPALLO CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO FUNIVIA RAPALLO - MONTALLEGRO.

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COMUNE DI RAPALLO

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO FUNIVIA
RAPALLO – MONTALLEGRO.
Inizio dal          1 maggio 2014 (2° quadrimestre 2014)
termine il          30 aprile 2021.

TITOLI:

Art. 1 - Premessa
Art. 2 - Oggetto e durata
Art. 3 - Finalità della gestione
Art. 4 - Requisiti di partecipazione
Art. 5 - Periodo di apertura ed orario
Art. 6 - Tariffe
Art. 7 - Personale
Art. 8 - Registri
Art. 9 - Manutenzione
Art. 10 - Corrispettivo per la gestione ordinaria
Art. 11 - Rimborso delle spese straordinarie
Art .12 - Revisione degli obblighi di servizio
Art. 13 – Interruzione Servizio
Art. 14 - Vigilanza e controllo
Art. 15 - Responsabilità
Art. 16 - Assicurazioni
Art. 17 - Garanzie
Art 18 - Revoca della concessione
Art. 19 - Recesso dalla Concessione
Art. 20 - Elementi per la valutazione dell’offerta
Art. 21 - Clausole finali

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Art. 1 ( Premessa )

L’impianto funiviario bifune del tipo va e vieni denominato "Rapallo – Montallegro" costituito
essenzialmente dalla stazione di valle e di monte, dai sostegni e relative apparecchiature meccaniche
ed elettriche che ne consentono l’esercizio è di proprietà del Comune di Rapallo.

Nelle adiacenze della stazione di valle, durante il periodo di esercizio, è sito il parcheggio che è a
disposizione esclusiva degli utenti dell’impianto.

L’impianto funiviario è stato completamente ammodernato secondo il progetto redatto a cura della ditta
Piemonte Funivie ed è stato aperto al pubblico esercizio per il trasporto di persone a seguito della visita
di ricognizione che, a conclusione dei lavori, diede esito positivo il 28 aprile 1984.
Nel 2006 l’impianto è stato oggetto di Revisione Ventennale (DM n. 23/85).

Detto impianto funiviario risulta ad oggi a norma e regolarmente funzionante, a seguito anche dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti nel pregresso periodo di gestione (esercizio 2006-
2013).
Gli ultimi interventi effettuati secondo prescrizioni normative vigenti risultano:
- Revisione generale 27 aprile 2006; revisione speciale 2010;
- Scorrimento funi portanti 2007 e 2012; Prove speciali sulle funi portanti 2013;

Mentre, secondo prescrizioni normative vigenti, risultano da effettuare nel periodo 2014-2020 i
seguenti interventi:
     - revisione speciale nell’anno 2016;
     - scorrimento funi portanti nel 2017, con prove speciali sulle funi portanti;
     - revisione/sostituzione del trasformatore e dei componenti della cabina elettrica MT;
     - acquisto delle barre di trazione dei carrelli di soccorso, manutenzione dei sentieri di soccorso,
          bonifica dei sostegni di linea.
     -
La documentazione dello stato manutentivo e di consistenza dell’impianto sono disponibili presso
l’Ufficio Comunale competente.

Annualmente il Gestore dovrà segnalare all’Ufficio comunale competente entro il mese di agosto
quanto ritenuto necessario per il mantenimento dell’impianto funiviario in modo che la Civica
Amministrazione possa programmare gli stanziamenti necessari per gli interventi di carattere
straordinario da eseguire nell’anno successivo.

L'attrezzatura, le dotazioni di sicurezza e di soccorso del personale e delle cabine ed i ricambi in
dotazione alla Funivia sono a carico e spese del Gestore dell’Impianto che dovrà provvedere,
appena subentrato al completo rinnovo e sostituzione delle parti danneggiate e/o logori, così come
previsto dal comma 3 dell’art. 9.

                                     Articolo 2 ( Oggetto e durata)

1. Il Comune di Rapallo intende affidare con il presente Capitolato la concessione per l’esercizio della
   funivia bifune del tipo a va e vieni denominata "Rapallo – Montallegro"; detta funivia ha le
   caratteristiche di linea in servizio pubblico per il trasporto di persone e di cose, queste ultime
   secondo le modalità e nei limiti definiti nel Regolamento di Esercizio, ed è destinata ad assolvere
   eminentemente finalità di trasporto turistico (deliberazione C.C. n. 271 del 26/3/01). L’esercizio
   dovrà essere svolto in osservanza alle disposizioni del DPR 11 luglio 1980, n. 753 ed alle norme
   regolamentari e disposizioni tecniche emesse in esecuzione del medesimo DPR.

2. La ditta concessionaria dovrà impegnarsi a condurre l’esercizio con propri mezzi e strumenti
   aziendali e riconosce il vincolo di nullità dell’eventuale cessione dell’esercizio a ditte terze.
   Conseguentemente la ditta concessionaria manleva l’Amministrazione Comunale, i dirigenti ed i

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preposti dall’inosservanza delle norme vigenti e di quelle che eventualmente saranno emanate
     durante la durata del contratto, assumendone le responsabilità amministrative e civili conseguenti.

3. La ditta concessionaria è tenuta a curare la manutenzione dell’impianto secondo i criteri esposti nel
   successivo articolo 9, ed a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stato nel quale viene
   consegnato, salvo i normali deperimenti conseguenti alla regolare utilizzazione. Eventuali
   deperimenti o danneggiamenti dovuti a cattiva gestione, a mancata o carente manutenzione, sono
   a carico della ditta. Nel caso contrario gli interventi saranno eseguiti dalla Civica Amministrazione
   che provvederà a recuperare le spese sostenute dalla liquidazione finale e/o attraverso l'escussione
   parziale o totale della cauzione prestata che dovrà, se in corso di vigenza della concessione,
   essere reintegrata nelle forme di legge.

4.   La presente concessione ha la durata di sette anni con decorrenza dal 1 maggio 2014 (2°
     quadrimestre 2014) e termine il 30 aprile 2021.

                                  Articolo 3 ( Finalità della gestione )

1. La finalità che intende perseguire l’Amministrazione Comunale è disciplinare le modalità di gestione
    del servizio per assicurare e mantenere nel tempo le migliori condizioni di espletamento del
    servizio dell’impianto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti tenuto conto delle implicazioni
    economiche e finanziarie, e delle forniture e lavorazioni.

2. Le ditte partecipanti alla gara dovranno proporre a corredo dell’offerta tecnica uno specifico
    progetto di promozione pubblicitaria, estesa anche in ambito extra-regionale, che faccia riferimento
    alle risorse e strutture economico – turistico - locali ed agli aspetti ambientali del sito con lo
    specifico intento di incrementare l’utilizzo dell’impianto anche quale “porta d’accesso” alle aree
    d’interesse naturalistico a livello comunitario di Montallegro e del Parco di Portofino, e proporre
    soluzioni e criteri volti al conseguimento dell’abbattimento dei costi di gestione, ponendo
    particolare attenzione alla promozione pubblicitaria ed al riequilibrio gestionale;

3. Tale elaborato sarà esaminato e giudicato da apposita commissione con le modalità di cui al
    successivo art. 20.

                                Articolo 4 ( Requisiti di partecipazione)

1. Requisiti a dimostrazione della capacità economica e finanziaria:

Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/93.

2. Requisiti a dimostrazione della capacità tecnica e professionale:

Titolarità di almeno un contratto, relativo a servizio analogo, di durata pluriennale, in corso all’atto della
presentazione dell’offerta di gara, di importo annuo superiore a EURO 100.000,00 oltre iva, con
prestazioni già eseguite, con regolare esecuzione, per almeno dodici mesi.

                              Articolo 5 ( Periodo di apertura ed orario )

     1. Il periodo di funzionamento, fatte salve le giornate di fermo impianto per le operazioni di
        manutenzione ordinaria e straordinaria, necessarie al rispetto della normativa tecnica in vigore,
        nonché per le ferie del personale, dovrà essere garantito:
      dal 1° marzo             al 31 ottobre
      dal 20 dicembre          al 6  gennaio

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2 L’orario giornaliero di apertura al pubblico avrà la seguenti estensioni minime:
- dal 1/3 al 31/5, dal 1/9 al 31/10 e dal 20/12 al 6/1, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nel mattino; dalle ore
     14.00 alle ore 17.00 nel pomeriggio;
- dal 1/6 al 31/8, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nel mattino; dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nel pomeriggio.
La cadenza minima delle corse all’ora ed alla mezz’ora; eventuali estensioni o contrazioni dell’orario
     sono soggette alla prescritta autorizzazione del Comune.
3 Eventuali estensioni dell'orario di funzionamento della funivia saranno valutate nell'ambito
     dell'attribuzione dei punteggi del progetto d'esercizio e promozione presentato in sede di gara.

                                           Articolo 6 ( Tariffe )

    1. Il servizio sarà svolto applicando le tariffe di cui all'Allegato “A”.
    2. Le tariffe potranno essere modificate, su proposta dal gestore, soltanto a seguito di specifica
       autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione.

                                         Articolo 7 ( Personale )

1. Per soddisfare le finalità contenute nel presente capitolato il concessionario dovrà garantire
   l’impiego di un numero di addetti come previsto dalla normativa in materia di funivie.
   Il personale addetto all'esercizio dovrà essere previsto in funzione dei turni/uomo necessari (minimo
   4 al giorno) e dei turni di riposo; per garantire il giorno di riposo settimanale previsto dalle
   disposizioni di legge occorrono almeno 5 agenti dotati di opportune abilitazioni; durante la stagione
   estiva, con nastro di servizio più lungo, diventerà opportuno prevedere almeno 6 agenti.

2. A tal fine il concessionario s’impegna a farsi carico economicamente dell’onere per la direzione
   d’esercizio, ai sensi del DM 18 febbraio 2011 ; il Direttore di Esercizio sarà nominato dalla Stazione
   Appaltante è sarà compensato dal concessionario.

3. La concessionaria si impegna ad assumere il personale per la conduzione dell’impianto che sia in
   possesso delle qualificazioni previste dal D.M. n. 400/98.

4. La ditta concessionaria deve garantire il rispetto dei contratti di lavoro ed i versamenti contributivi,
   previdenziali ed assicurativi.

5. La ditta concessionaria in subentro dovrà assumere il personale già impiegato dal precedente
   appaltatore per l’espletamento del servizio di che trattasi con rapporto di lavoro così come stabilito
   dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente.

6. Durante l’esercizio, la distribuzione nominativa del personale addetto, nelle stazioni e nelle vetture,
   deve essere annotata, oltre che sul Registro Giornale della funivia, anche sui registri di cui al
   successivo art. 8.

                                          Articolo 8 ( Registri )

1. Ai fini degli adempimenti di cui sopra la ditta concessionaria deve predisporre:
- Un apposito registro dal quale risulti giornalmente, con l’indicazione del nome, della qualifica, e
   dell’orario di lavoro, la distribuzione del personale impegnato nelle distinte fasi della gestione
   dell’impianto, vale a dire: in corso d’esercizio, nei periodi di fermo dell’impianto per lavori di
   manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria.
- Un apposito registro nel quale siano giornalmente segnati i passaggi per ciascun senso di marcia,
   con l’indicazione della tariffa applicata.

2. I modelli di tali registri, su proposta della ditta, saranno approvati dal Comune, il quale procederà a
   controlli ispettivi secondo il successivo art. 14.

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Articolo 9 ( Manutenzione )

1. La definizione e la classificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
   sono riportate nell’allegato “B”. La ditta concessionaria è tenuta ad eseguire, con oneri interamente
   a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, nel rispetto della normativa tecnica in
   vigore, al fine di garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.

2.   La ditta deve inoltre, al medesimo fine, provvedere all’esecuzione degli interventi di manutenzione
     straordinaria, di rinnovo tecnico e di adeguamento normativo. Per l’esecuzione dei lavori e/o
     delle prestazioni che si discostano per tipologia dall’oggetto della concessione di servizi di
     cui all’art. 2 del presente capitolato, il concessionario è reso edotto che qualora non sia
     qualificato per l’esecuzione delle opere da realizzarsi, egli deve procedere all’individuazione
     dell’esecutore delle stesse applicando le disposizioni in materia di pubblicità previste
     dall’art. 66 ovvero dall’art. 122 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici
     relativi a lavori, servizi e forniture” e nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità
     professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal richiamato Codice dei
     contratti, secondo un programma da predisporre e da sottoporre preventivamente all’Ufficio
     Comunale competente e con le spese relative a carico della Civica Amministrazione secondo le
     modalità precisate nel successivo art. 11.

3.   L'attrezzatura, le dotazioni di sicurezza e di soccorso del personale e delle cabine ed i
     ricambi in dotazione alla Funivia sono a carico del Gestore dell’Impianto che dovrà
     provvedere, appena subentrato al completo rinnovo e sostituzione delle parti danneggiate e/o
     logore. Tale attrezzature dovrà poi essere mantenuta completa ed in ordine/efficienza dallo stesso
     Gestore per tutta la durata contrattuale. Con apposita comunicazione il gestore ed il Direttore
     d’esercizio, dovranno confermare all’Ufficio Comunale competente il rispetto di tale disposizione ad
     inizio dell’attività (entro il 3 mese dall’affidamento), con dichiarazioni di conferma anche ad ogni
     resoconto consuntivo annuale e finale della gestione. Eventuali osservazioni e/o mancanze
     saranno sanzionate secondo quanto previsto dal presente capitolato.

4. Resta negli obblighi della Ditta appaltatrice, per eventuali lavori di manutenzione dell’impianto
   funiviario, avviare le dovute procedure di sicurezza del cantiere secondo quanto riportato nelle
   disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni (L.106/2009),
   predisponendo la documentazione di valutazione dei rischi ed i piani operativi indispensabili per
   l’effettuazione delle operazioni previste.

                             Articolo 10 (Corrispettivo della Concessione)

     1. La controprestazione per il concessionario sarà costituita dai ricavi provenienti dalla vendita dei
        biglietti, nonché dall'ammontare del corrispettivo annuo a base di gara, riconosciuto per il
        perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, che il Comune corrisponderà al
        concessionario per la gestione del servizio di cui all’art. 2, determinato in € 150.000,00 IVA
        esclusa, importo al quale sarà applicato il ribasso d'asta offerto. Oltre a quanto già previsto al
        precedente art. 9 restano a carico del concessionario tutte le spese necessarie alla corretta
        gestione dell'impianto, nessuna esclusa. Si da atto che la linea funiviaria assolve a finalità di
        trasporto di carattere turistico.

     2. E’ ammesso l’adeguamento della tariffa annua prevista; la revisione sarà riferita
        all’adeguamento ISTAT (indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati della
        Provincia di Genova) ed il primo adeguamento dovrà avvenire solo a partire dal quarto anno
        con riferimento agli indici rilevati al terzo anno, previa richiesta scritta del concessionario.

     3. L’importo annuo di cui sopra sarà erogato in tre rate quadrimestrali posticipate, ognuna per una
        quota pari al 30% del totale. Il conguaglio finale del 10% sarà erogato entro 60 giorni dalla
        presentazione del rendiconto annuale di cui al seguente comma.

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4. Il rendiconto della gestione annuale, firmato dal legale rappresentante della ditta
       concessionaria, deve essere presentato entro tre mesi dalla conclusione dell'esercizio e
       consistere in:
    - Elenco numerico dei passaggi in ciascun senso di viaggio e complessivi per giornata di
       esercizio;
    - Ammontare dei proventi del traffico suddiviso nelle varie tariffe praticate;
    - Elenco nominativo ed impegno complessivo del personale utilizzato per l’esercizio e per la
       manutenzione dell'impianto risultante dal registro di cui all’art. 8;
    - Ammontare dei costi sostenuti per il personale, la direzione dell'esercizio, l’amministrazione, e
       la gestione, separatamente esposti come di seguito specificato ed adeguatamente documentati:
           - direzione dell'esercizio corrispondente alle prestazioni di cui al DM n. 23/85;
           - personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione, suddiviso in relazione alle
           mansioni di capo del servizio, macchinista, agente;
           - costi sostenuti per la vendita dei biglietti;
           - costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e per l’energia, suddivisi per materiali,
           mano d’opera, energia;
           - amministrazione, promozione ed assicurazioni RC;
           - copia del bilancio approvato ai sensi di legge, relativo alla gestione della funivia,
           evidenziando l’entità del risultato dell’esercizio ottenuto, e le motivazioni dell’esito dello
           stesso.

                           Articolo 11 ( Rimborso delle spese straordinarie )

1. I pagamenti delle spese sostenute dalla ditta concessionaria per gli interventi di manutenzione
   straordinaria, come sopra definita, verranno eseguiti dal Comune su richiesta, accompagnata dalla
   documentazione tecnica contabile disponibile alla relativa data, secondo quanto previsto dalla
   normativa vigente.
2. Gli individuati interventi di manutenzione straordinaria saranno di norma eseguiti dal Gestore a
   seguito di preventivo dettagliato e conseguente valutazione congiunta dell’Ufficio Comunale
   competente ed il Direttore dell’Esercizio, per la congruità dei costi delle opere con i valori di
   mercato.
3. I pagamenti potranno essere autorizzati soltanto dopo l’effettuazione di apposite visite ispettive,
   verbalizzate da parte del funzionario incaricato dal Comune in contraddittorio con l’incaricato della
   ditta concessionaria e dal direttore d’esercizio, finalizzate al controllo quantitativo dei materiali forniti,
   ovvero all’esecuzione di eventuali prove e verifiche funzionali al termine dei lavori. Il verbale
   riporterà il giudizio di congruità al fine della liquidazione di ciascun importo. In particolare i
   pagamenti avverranno previa visita ispettiva alla quale dovrà partecipare anche il direttore dei lavori
   ove sia persona diversa dal direttore d’esercizio. In detto caso il direttore d’esercizio dovrà
   presentare una dichiarazione di corretta impostazione dei lavori, nonché di compatibilità degli stessi
   e delle eventuali parti modificate con le apparecchiature originarie rimaste in opera e con il corretto
   funzionamento dell’impianto; il medesimo ove sia stato anche direttore dei lavori, rilascerà anche
   una dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori.
4. Il pagamento a saldo dovrà inoltre essere preceduto:
    - dalla richiesta di pagamento del saldo, sulla base della completa documentazione contabile
    attestante la spesa complessiva sostenuta, al netto delle rate di acconto versate;
    - dal completamento della documentazione tecnica contrattualmente prevista;
    - da apposita visita ispettiva, la cui verbalizzazione comprenderà l’acquisizione di una relazione
         del Direttore di Esercizio in merito alle risultanze emerse nel corso del periodo di esercizio
         successivo alla fine dei lavori, all’esame di eventuali anomalie rilevate, all’ottemperanza ad
         eventuali prescrizioni emesse dall’Autorità di vigilanza tecnica o dal Comune;
    - da una dichiarazione delle ditte appaltatrici attestante la permanenza e la validità delle garanzie
         contrattuali nonché l'impegno ad ottemperare alle sopra citate prescrizioni.

    La documentazione contabile di cui al precedente punto dovrà comprendere:
    - le fatture delle ditte appaltatrici, relative alle forniture di materiali e/o di servizi tecnici;

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-   le fatture di eventuali ditte fornitrici di prestazioni di mano d’opera;
     -   nel caso di lavori condotti in economia, la ditta concessionaria, a firma del legale
         rappresentante, dovrà produrre la documentazione relativa a proprie diverse risorse o di ditte
         appaltatrici.

5. Gli interventi che presenteranno carattere d’urgenza rientranti nell'ambito della
   manutenzione straordinaria saranno gestiti dalla ditta concessionaria previa proposta da
   trasmettere al Comune, che provvederà all’autorizzazione con tempestività; le motivazioni di
   necessità e d’urgenza, da documentare con apposita relazione del direttore d’esercizio, dovranno
   corrispondere al fine di ripristino delle condizioni di sicurezza del servizio in relazione alla sicurezza
   del personale o di terzi, all’eliminazione di situazioni suscettibili di arrecare danni a persone e cose
   e simili. Per le operazioni aventi carattere di urgenza non saranno date specifiche forme di garanzia
   se non quelle dettate dalla normale diligenza. La proposta dovrà, altresì, contenere le indicazioni
   dei tempi, delle modalità, e del costo degli interventi.

                                   Articolo 13 ( Interruzione Servizio )

1.   Nel caso d’interruzione forzata del funzionamento dell’impianto durante il normale periodo
     d’apertura, la ditta Concessionaria dovrà, a sua cura, comunicarlo alla stazione appaltante ed
     apporre adeguata segnalazione per l’utenza.

                                   Articolo 14 ( Vigilanza e controllo )

1. Gli adempimenti contemplati nel presente capitolato sono sottoposti a controllo ispettivo senza limiti
   e senza obbligo di preavviso.

2. Le infrazioni da parte della ditta Concessionaria alle disposizioni ed adempimenti contenuti nel
   presente capitolato, saranno sanzionati, previa diffida in forma scritta ad adempiere e senza
   tempestivo adeguamento alle prescrizioni, con l’applicazione di una penale computata in € 250,00
   (duecentocinquanta euro) applicabili dal giorno successivo al termine indicato nella diffida e in
   ulteriori € 50,00 per ogni successivo giorno di inadempienza.

                                      Articolo 15 ( Responsabilità )

1. La ditta concessionaria si obbliga a tenere sollevato, ed indenne il Comune ed i proprietari dei fondi
   su cui passa la funivia da tutti i danni diretti ed indiretti che possono risultare dall’esercizio della
   funivia stessa, e si assume ogni responsabilità conseguente alla gestione ed allo svolgimento del
   servizio affidato.
   Si dovrà prestare la massima cura durante gli interventi di manutenzione ed ingrassamento dei cavi
   per evitare danni alle proprietà sottostanti il tracciato funiviario a causa del percolamento del
   grasso.

2. Tutti gli adempimenti relativi al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. s’intendono completamente a carico della
   ditta Concessionaria in qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art. 4 del citato decreto.

                                       Articolo 16 ( Assicurazioni )

1. Prima della sottoscrizione del contratto la ditta concessionaria deve dimostrare di aver stipulato le
   polizze assicurative che prevedano la copertura per tutto il periodo di durata del contratto, senza
   distinzione tra periodo di apertura al pubblico trasporto e periodo di fermo per manutenzione, con
   copertura assicurativa dei danni RCT ed RCO provocati anche da operatori non dipendenti dalla
   ditta (ad es. direttore di esercizio, tecnici esterni, personale di soccorso, autorità di vigilanza, ecc.),

                                                                                                      7
che a qualunque titolo partecipano alla gestione, ed al controllo dell’impianto; che coprano altresì i
   danni a terzi derivanti dagli attraversamenti stradali e non. Nelle polizze devono essere considerati
   terzi anche gli operatori non dipendenti di cui sopra.
   I massimali di assicurazione non devono essere inferiori a:
   - danni a cose e/o animali                                 € 2.000.000,00 (duemilioni di euro)
   - danni per ogni persona                                   € 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro)
   - per catastrofe                                           € 20.000.000,00 (ventimilioni di euro)

2. L’esercente è tenuto a suo carico alla stipulazione d’apposita polizza per danni all’impianto causati
   da folgorazioni, incendio, collisioni con aerei o velivoli, eventi dovuti a fattori atmosferici ed
   ambientali.

                                        Articolo 17 ( Garanzie )

A garanzia dell’offerta la ditta dovrà presentare apposita cauzione o fidjussione così come previsto
dall’art. 75 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163.
Prima dell’esecuzione del contratto la ditta affidataria dovrà costituire apposita cauzione definitiva come
riportato all’art. 113 del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163.

Contestualmente alla cauzione definitiva, la Ditta affidataria dovrà versare l’importo relativo alle spese
contrattuali.

                               Articolo 18 ( Revoca della concessione )

1) Il contratto di concessione d’esercizio dell’impianto può essere revocato:
   - quando la ditta concessionaria venga meno agli obblighi assunti nel contratto malgrado ripetuta
        diffida e trascorsi quindici giorni dalla seconda diffida;
   - quando si verifichino gravi e ripetute irregolarità nell’esercizio debitamente rilevate a carico
        della ditta concessionaria ovvero ne sia compromessa gravemente la sicurezza;

2) Nel caso di revoca della concessione il contratto s’intende risolto a far data dal giorno d’assunzione
   del detto provvedimento. In tal caso gli importi indicati nel contratto s’intendono dovuti in
   proporzione al periodo dell'anno d’effettivo servizio svolto.

Tale facoltà dell’Amministrazione Concedente costituisce diritto potestativo; il Concessionario si
impegna a non apporre alcuna eccezione all’esercizio di tale diritto

                              Articolo 19 ( Recesso dalla concessione )

1. La ditta concessionaria potrà fare istanza di recesso dal contratto quando sia una diminuzione oltre
   il 20% dell’entità del traffico rispetto alla quantità annua prevista, ed assunta come perdita per il
   corrispettivo da liquidare per la gestione ordinaria, ai sensi del precedente art 10, per un periodo di
   tre anni successivi e continui
2. Onde perseguire la prosecuzione del servizio le parti potranno rinegoziare ovvero procedere alla
   revisione del corrispettivo del servizio, di comune accordo e comunque a condizione che ciò non
   comporti un incremento del corrispettivo stesso superiore al 20% di quanto pattuito
   contrattualmente
3. La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di trasformare il servizio funiviario da
   turistico come è attualmente a Servizio di Trasporto Pubblico Locale, riservandosi in tale
   eventualità la possibilità di rinegoziare ovvero procedere alla revisione del corrispettivo da liquidare
   per la gestione ordinaria.

                                                                                                    8
Articolo 20 ( Elementi per la valutazione dell’offerta )

Il servizio in oggetto sarà affidato con procedura aperta
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione. Il calcolo
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di
valutazione nonché della ponderazione attribuita a ognuno di essi:

 CRITERI                                           PUNTEGGIO MASSIMO

 A - Elemento ECONOMICO                                                                        55

 B - Elementi TECNICO - QUALITATIVI                                                            45

 TOTALE                                                                                       100

Ai sensi dell’Art. 69 del R.D. 23.05.1924 n. 827, la gestione del servizio può essere aggiudicata anche
in presenza di un solo offerente.

A) MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE ALL’ELEMENTO ECONOMICO -
punti totali 55

La valutazione dell’elemento economico avverrà sulla base dell’offerta, percentuale al ribasso,
sull’importo pari a Euro 150.000,00 oltre I.V.A. stabilito quale corrispettivo base annuale. Il concorrente
dovrà formulare l’offerta economica, indicando l’offerta, percentuale al ribasso, arrotondata con
indicazione di due decimali, rispetto alla somma posta a base di gara di Euro 150.000,00 oltre I.V.A.
                                                                                        (max pt. 55)

All’offerta economica più conveniente per la Civica Amministrazione sarà attribuito il punteggio
massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Pi = Pmax x Omax
            Oi

Dove:
Pi = punteggio da attribuire all’offerta dell’impresa esaminata
Pmax = punteggio massimo attribuibile
Omax = offerta migliore
Oi = offerta dell’impresa esaminata

Non sono ammesse offerte al rialzo o pari alla base d’asta.
La percentuale dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in
cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.

                                                                                                    9
B) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INERENTE L’ELEMENTO TECNICO -
QUALITATIVO - punti totali 45

Sarà attribuito un punteggio determinato in base ai seguenti criteri:

 SOTTOCRITERI ELEMENTI QUALITATIVI                    PUNTEGGIO MASSIMO

 B1) attività svolta                                                                               10

 B2) proposte migliorative         e    lavori   di
 adeguamento impianti.                                                                             35

 TOTALE                                                                                            45

B1) attività svolta: punti 10, attribuibili in base ai seguenti criteri.

VALUTAZIONE DELLA PREGRESSA ESPERIENZA DI GESTIONE DI IMPIANTI A FUNE
                                                                                             (max pt. 10)
       anzianità di esperienza maturata nella gestione su impianti a fune “va e vieni” di almeno 5 anni
        anche non continuativamente. Nel caso si possieda un'esperienza inferiore a quella minima
        prevista di cinque anni non sarà attribuito alcun punteggio.

Al valore dell'anzianità più elevato sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il
punteggio secondo la seguente formula:

Pi = Pmax x Oi
             Omax
Dove:
Pi = punteggio da attribuire all’offerta dell’impresa esaminata
Pmax = punteggio massimo attribuibile
Omax = offerta migliore
Oi = offerta dell’impresa esaminata

B2) proposte migliorative e lavori di adeguamento impianti: punti 35, attribuibili in base ai
seguenti criteri.

B.2.1 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO                                                     (max. pt. 5)

La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante di predisporre,
anche sulla scorta dei progetti elaborati dallo stesso, un piano complessivo degli interventi che valuterà
necessari per la corretta manutenzione straordinaria e ordinaria programmata. Tali manutenzioni
dovranno essere suddivise secondo dei criteri temporali adeguati; pertanto dovranno essere elencati gli
interventi da prevedersi secondo un prestabilito crono programma.
Con cadenza semestrale la stazione appaltante verificherà l’esecuzione delle opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria previste. E’ richiesta all’aggiudicatario la predisposizione da subito di un
registro lavori dove riportare le attività svolte.
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Tutte le opere realizzate dal gestore durante il periodo di gestione resteranno di proprietà della Civica
Amministrazione alla scadenza del contratto.

                                                                                                        10
B.2.1 PROGETTO DI PROMOZIONE                                                                      (max pt 5)

Per progetto di promozione s’intende lo studio volto alla promozione pubblicitaria, estesa anche in
ambito extra-regionale, che faccia riferimento alle risorse e strutture economico turistico - locali ed agli
aspetti ambientali del sito con lo specifico intento di incrementare l’utilizzo dell’impianto, oltre che a fini
turistico religiosi, anche quale “porta di accesso” alle aree di interesse naturalistico a livello comunitario
di Montallegro e del Parco di Portofino.
A tal fine verranno valutate le caratteristiche analitiche, metodologiche, qualitative e funzionali del
progetto di promozione pubblicitaria.
L’attribuzione del punteggio è rimessa alla piena discrezionalità e ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice.
Il punteggio sarà attribuito utilizzando il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo poi a trasformare la media attribuita ad
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

B.2.2 PROPOSTE MIGLIORATIVE E LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI                              (max pt. 25)

Oltre al progetto di promozione, al partecipante alla gara è richiesta la presentazione di proposte
migliorative degli standard definiti in Capitolato, con proposte di intervento anche su parti dell’impianto
che necessitano di prossimi interventi di manutenzione e/o sostituzione.
Tali proposte o lavori migliorativi della struttura/impianto dovranno comunque rientrare nell’importo
contrattuale della gestione, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente rispetto a quanto formulato
in sede di offerta.
Tra gli interventi principali che si prospettano rientrano:
1) l’adeguamento entro il primo anno d’esercizio della cabina di alimentazione elettrica presente nei
pressi della stazione a monte della funivia, con sostituzione dell’attuale trasformatore, smaltimento a
discarica autorizzata del vecchio apparato, sostituzione con nuovo idoneo trasformatore, compresa
l’impiantistica e tutto quant’altro necessario per la corretta messa in funzione a norma dell’intero
impianto;
     2) l’esecuzione di un progetto con relativi interventi da effettuarsi entro il secondo anno d’esercizio
         atti al superamento delle barriere architettoniche a valle ed a monte dell’impianto.
     3) Ulteriori proposte migliorative a discrezione del concorrente.
Le proposte dovranno essere formulate con un progetto tecnico che dovrà contenere una relazione
tecnica delle soluzioni attuate, con preventivo di spesa e crono programma di realizzazione dei lavori.
Le proposte presentate verranno valutate per adeguatezza, qualità, quantità e tempistiche d’intervento,
secondo i seguenti sub criteri:

B.2.2.1 - Adeguamento cabina di alimentazione elettrica impianto funiviario               max punti 13

B.2.2.2 - Interventi di superamento delle barriere architettoniche                        max punti    9

B.2.2.3 - ulteriori proposte migliorative della qualità di parti dell’impianto            max punti    3

A tal fine verranno valutate le caratteristiche qualitative dei materiali/attrezzature proposte, dei costi e
delle capacità tecnico/operative degli interventi prospettati.
L’attribuzione del punteggio è rimessa alla piena discrezionalità e ad insindacabile giudizio della
Commissione esaminatrice.
Il punteggio sarà attribuito, per ogni singolo sub criterio, utilizzando il metodo della media dei
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e procedendo
poi a trasformare la media attribuita ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima
calcolate.

                                                                                                         11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il punteggio complessivo sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi attribuiti.
Sarà aggiudicataria la Ditta che avrà ottenuto il punteggio più elevato.
Si precisa che saranno tenute in considerazione due cifre decimali con arrotondamento del secondo
decimale all’unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia superiore a 5.

Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio di procedere all’aggiudicazione del servizio
anche alla presenza di un’unica offerta.

                                                Articolo 21 ( Clausole finali )

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla
   legislazione in vigore in materia di trasporti pubblici. Tutte le spese contrattuali e di registrazione
   sono a carico della ditta concessionaria.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno trasmesse, per la loro
   risoluzione, all’autorità giudiziaria competente.

3. In caso di revoca non spetterà alla concessionaria alcun indennizzo per nessun titolo, neppure
   sotto il profilo del rimborso spese. La revoca comporterà, in ogni caso, l’incameramento di diritto
   della cauzione, senza che ciò costituisca pregiudizio del diritto dell’Amministrazione Comunale
   all’ulteriore risarcimento di eventuali danni e spese conseguenti.

                                                                                                                                12
Allegato A

                               TARIFFA ORDINARIA
                                 CORSA SEMPLICE

Ordinaria                                                           € 5,50
Ridotta                                                             € 4,00
Merci, biciclette                                                   € 2,00
Riduzione lavoratori e residenti Montallegro                        € 1,00

                             CORSA ANDATA/RITORNO

Ordinaria                                                           € 7,75
Ridotta                                                             € 6,00
Riduzione lavoratori e residenti Montallegro                        € 2,00

                         RESIDENTI e/o CONVENZIONATI

Corsa semplice                                                      € 3,70
Corsa andata/ritorno                                                € 5,50

                                     COMITIVE
                                 CORSA SEMPLICE

Riduzione oltre 15 persone                                          € 4,50

                             CORSA ANDATA/RITORNO
Riduzione oltre 15 persone                                          € 6,20

                                                                             13
ALLEGATO “B”
               MODALITA' TECNICHE DI MANUTENZIONE DELLA GESTIONE

1. Gli interventi d’ordinaria manutenzione, a cura e con oneri a carico della ditta esercente ai
   sensi dell’art. 9 del contratto, sono quelli da ripetere a tempi predefiniti, atti a garantire il corretto
   funzionamento nel tempo dell'impianto ed il sufficiente grado d’affidabilità e sicurezza, e
   derivanti da esigenze meccaniche, elettriche, costruttive, di esercizio o normative. Tali interventi
   devono essere caratterizzati dai seguenti aspetti:
         prevedibilità a medio lungo termine;
         coerenza con gli usuali criteri tecnologici;
         non riconducibilità a carenze costruttive o progettuali dell’impianto.
   Possono rendersi necessari per i seguenti motivi:
         garantire il sufficiente grado di affidabilità dell’impianto;
         garantire il sufficiente grado di sicurezza;
         garantire la sicurezza degli operatori;
         ottemperare a precise indicazioni normative.
   Si evidenzia che le vigenti norme prescrivono tutta una serie di interventi e controlli periodici
   che non dipendono dalle effettive ore di funzionamento dell'impianto o di un suo componente.
   Rientrano in tale quadro i seguenti principali interventi, comprensivi dei relativi
   approvvigionamenti i quali sono elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 lubrificazione generale dei vari elementi meccanici costitutivi dell'impianto; rinnovo o rabbocco
   dei lubrificanti, in particolare dei riduttori, rinnovo o rabbocco degli oli di comando dei freni ed
   altre apparecchiature idrauliche, dei motori termici;
 lubrificazione delle funi; esami a vista ed esami magneto-induttivi delle funi;
 sostituzione, in generale, di tutti i materiali di consumo e di quei componenti che, presenti in
   gran numero sull’impianto, risultino affetti da avarie in misura statisticamente fisiologica, in
   frequenza e numero, in rapporto con la numerosità complessiva di tali componenti: guarnizioni
   di rulli e pulegge, ruote e rulli in materiale plastico, ceppi dei freni, cuscinetti a rotolamento od a
   strisciamento, cinghie, pneumatici, singoli componenti dei carrelli o delle cabine ( ruote,
   cuscinetti, ecc.), ecc.;
 interventi di controllo ed interventi manutentivi vari, derivanti dalle istruzioni e dagli adempimenti
   riportati nel Manuale di istruzione per l’uso e la manutenzione; interventi manutentivi minori con
   sostituzioni parziali di singole parti di un’intera apparecchiatura; sostituzioni di accessori e
   minuterie, che non comportino la sostituzione di intere apparecchiature o di interi sottosistemi,
   ecc., con interventi di cui sopra, estesi a tutte le parti dell’impianto: argani, dispositivi di
   tensione, apparecchiature di stazione, materiali di linea, veicoli, carpenterie di stazione e di
   linea, apparecchiature elettriche;
 smontaggi e rimontaggi che non comportino la messa fuori tiro delle funi o l’impiego di
   attrezzature speciali;
 controlli ed interventi manutentivi relativi a tutte le apparecchiature elettriche, con sostituzione di
   componenti minori avariati o degradati (fusibili, relè, contattori, trasduttori, strumenti,
   microinterruttori, ecc.), controllo delle cablature e morsetterie; manutenzione e sostituzione
   delle batterie; interventi di manutenzione periodica su motori (spazzole, filtri), trasformatori,
   gruppi elettrogeni, ecc.;
 prove e verifiche funzionali, comprese le prove a carico e le prove di salvataggio, rientranti
   nell’ambito degli adempimenti relativi alla normativa funiviaria (DM n. 815 del 15/2/69 e succ.
   integrazioni e modificazioni), ovvero ad altre normative comunque pertinenti alla gestione
   dell'impianto (CEI, antinfortunistica, antincendio, D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ecc.);
 interventi manutentivi e di ripristino relativi alla protezione ed alle apparecchiature
   antinfortunistiche, antincendio, di salvataggio, ecc.;
 interventi manutentivi minori sulle opere edili;
 pulizie e verniciature.

2. Gli interventi di manutenzione straordinaria, da eseguire a cura della ditta esercente e con
   oneri a carico del Comune ai sensi dell’art. 9 del contratto, sono quelli intesi all’adeguamento o

                                                                                                     14
rinnovo tecnologico, o necessari per ovviare a carenze strutturali o costruttive, ad eventi esterni
    non prevedibili, ad imposizioni normative e di aggiornamento alle norme del momento.
    Rientrano in tale quadro i seguenti interventi:
   controlli ed interventi rientranti nell’ambito delle revisioni speciali e generali di cui agli artt. 4 e 5
    del DM n. 23/85, compresi i relativi controlli non distruttivi, smontaggi e rimontaggi, ecc.
   spostamento e/o sostituzione delle funi dell’impianto, fisse e mobili, accorciamenti e rifacimento
    degli attacchi a testa fusa; esami strumentali delle funi portanti diversi dall’esame magneto-
    induttivo;
   sostituzioni di interi componenti o sottosistemi (pulegge, rulli, riduttori, motori, ecc.) derivanti dai
    raggiunti limiti della loro vita operativa specificata nella schede del fornitore;
   interventi per fronteggiare fenomeni di consumo, usura o di generico degrado, a carattere
    palesemente anomalo;
   smontaggi che comportano la messa fuori tiro della funi o l’impiego di attrezzature speciali;
   modifiche delle caratteristiche funzionali e strutturali dell’impianto o di uno dei suoi principali
    sottosistemi;
   introduzione di nuovi dispositivi;
   interventi per fronteggiare incidenti od eventi esterni eccezionali;
   interventi di carattere straordinario prescritti dal Ministero dei Trasporti o dal Comune;
   interventi sulle opere edili fuoriuscenti dall’ambito della manutenzione ordinaria.

3. Il direttore d’esercizio (ai sensi del DM 18 febbraio 2011 e dell’art. 4.5 del DM n. 23/1985) è
   tenuto a verificare la completezza, sulla base degli attuali criteri di manutenzione e delle norme
   in vigore, del Programma di manutenzione ordinaria, nonché del Programma della
   manutenzione periodica straordinaria, in generale fornito dalle ditte costruttrici con il manuale
   d’uso e manutenzione di cui all’art. 4.2 del DM n. 23/85; nel caso ricorra la necessità,
   provvederà alla loro integrazione, anche sulla base dell’esperienza di servizio fin qui svolto.
   Tale Programma dovrà comprendere:
         l’elencazione e classificazione di tutti i principali componenti, comunque interessanti la
   sicurezza e la regolarità dell’esercizio, sulla base della loro importanza, del tipo di controllo
   previsto, ecc. (art. 4.2, 4.3 del DM n. 23/85); con la individuazione in particolare di tutti i
   componenti ad alta sicurezza sottoposti alla disciplina dell’art. 4.7 del DM n. 23/85 in merito ai
   controlli non distruttivi;
         la predisposizione, per tutti i principali componenti o complessi meccanici di stazione, di
   specifiche schede di manutenzione periodica: risultati dei controlli eseguiti; operazioni di
   manutenzione eseguite; giudizio di ammissibilità per il proseguimento dell’esercizio ovvero
   registrazione dell’avvenuta sostituzione del singolo componente o dell’intero complesso;
         definizione del programma di controllo e di manutenzione per le varie funi dell’impianto,
   tenendo conto dei vincoli normativi derivanti dal capo 3 del DM n. 815/69 e successive
   integrazioni, ivi compresa la Circolare D.C.V n. 1/98;
         definizione di un programma di controllo e manutenzione, con smontaggio, di tutti i rulli
   e/o rulliere di guida delle funi mobili, di linea e di stazione, nonché delle prese di contatto
   galvanico per i circuiti di telecomando e telecomunicazione; definizione di un programma di
   controlli delle saldature e delle bullonature di tutti i sostegni, con particolare riguardo ai
   collegamenti meccanici di blocco delle scarpe di supporto della fune portante;
         pianificazione delle metodologie di controllo relative a tutti i particolari da sottoporre ai
   prescritti controlli non distruttivi, di cui al citato art. 4.7 del DM n. 23/85: metodi di controllo,
   apparecchiature da impiegare, procedure specifiche, limiti di difettosità ammissibile; tale
   pianificazione deve risultare elaborata con l’assistenza di un esperto qualificato di 3° livello del
   CIC-Pnd, e con espletamento operativo dei controlli non distruttivi affidato ad un esperto
   qualificato di 2° livello (Circolare D.G. n. 18/85 art. 7);
         presenza dei disegni costruttivi di tutti i particolari interessati ad operazioni di
   manutenzione;
         individuazione mediante apposite denominazioni o numerazioni, al fine delle necessarie
   specifiche registrazioni, dei singoli elementi componenti le famiglie dei più importanti organi
   meccanici identici tra loro: rulli, guarnizioni per rulli e pulegge, cinghie, guarnizioni per le scarpe

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dei sostegni, ecc., analogamente si procederà per i componenti di scorta per l’impianto elettrico
      di funivia: schede, trasduttori di segnale, relè ecc.

      La priorità cronologica dei suddetti interventi è demandata alla responsabile valutazione del
      Direttore d’Esercizio.

      Il suddetto Programma dovrà essere presentato al Comune entro 90 giorni dalla firma del
      contratto; il Comune si riserva la facoltà di valutare il programma e se del caso apportare le
      modifiche ritenute più idonee. La completa e corretta esecuzione degli interventi di
      manutenzione di cui sopra, e la loro registrazione, sarà sottoposta a controlli ispettivi di cui
      all’art. 14 del Capitolato.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria e gli interventi d’adeguamento e rinnovo tecnologico
   dell’impianto, fermo rimanendo l’impegno del Comune di provvedere al totale rimborso delle
   spese approvate, saranno eseguiti e gestiti dalla ditta esercente, che assumerà la titolarità
   dell’iniziativa dal punto di vista amministrativo, commerciale, e tecnico; in particolare la ditta
   medesima assumerà pertanto la figura di società committente nei riguardi di tutti gli
   adempimenti di legge come pure nei riguardi delle ditte appaltatrici.

      Tali interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere oggetto di valutazione congiunta
      dell’Ufficio Comunale competente con il Direttore dell’Esecuzione, che dovranno redigere in
      contraddittorio una valutazione di congruità dei costi delle opere con i valori di mercato.

      L’iter tecnico-amministrativo per i suddetti interventi di manutenzione straordinaria, salvo per
      quelli che rivestono carattere d’urgenza, per i quali si rinvia all’art. 11. 5 del capitolato,
      comprenderà di norma le seguenti fasi:
a)   presentazione, entro il mese di giugno per i lavori programmati nel successivo periodo dell’anno
      di normale fermo dell’impianto, da parte della ditta esercente, della proposta di intervento
      corredata di:
             relazione giustificativa ed illustrativa; la relazione, per la parte tecnica, deve essere
      redatta a cura del direttore di esercizio;
             uno, o più preventivi ove possibile, in relazione alla natura dei lavori, attinenti a tutte le
      prestazioni connesse con l’intervento: forniture, mano d’opera, prestazioni professionali
      (comprensive della Direzione Lavori, qualora il tipo o l'entità dei lavori previsti comporti
      l’introduzione di tale figura professionale);
     specifica tecnica dell’intervento, comprendente le speciali clausole attinenti alle garanzie
      contrattuali; fornitura di copia della documentazione di progetto sottoposto o da sottoporre
      all’approvazione dell’Autorità di sorveglianza tecnica; fornitura della documentazione,
      corrispondente ad eventuali modifiche o ad eventuali nuovi componenti, da inserire nel Libro di
      manutenzione in conformità agli artt. 4.2, 4.3 e 4.7 del DM n. 23/85;
     previsione cronologica dello svolgimento e della ultimazione dei lavori, nel rispetto, di norma,
      del programma di esercizio di cui all’art. 3 del contratto di servizio;
     giudizio di congruità tecnico-economica sui preventivi presentati.

b) esame, con eventuale formulazione di richieste o prescrizioni, della documentazione anzidetta
   da parte del Comune;
c) approvazione dell’intervento da parte del Comune;
a) esecuzione dei lavori;
b) A completamento collaudo in contraddittorio tra il responsabile del procedimento e direttore
   d’esercizio.

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