COMUNE DI QUARTUCCIU AFFARI GENERALI E CULTURALI 996 - DETERMINAZIONE N. OGGETTO

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COMUNE DI QUARTUCCIU

Settore            AFFARI GENERALI E CULTURALI

Responsabile:      Rosas Dott.Ssa Tiziana

    DETERMINAZIONE N.               996

    in data                         09/12/2019

    OGGETTO:
    Rettifica imputazione impegni determinazioni n. 592/19 e 845/19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURALI
Richiamato il decreto sindacale n°4/2019 di attribuzione incarico di Responsabile del
Settore Affari Generali e Culturali alla sottoscritta Dr.ssa Tiziana Rosas;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/19 di approvazione del bilancio per
l’esercizio 2019-2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87/19 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019-2021;
Preso atto che
- in data 18.07.2019, con rep. n. 48, è stato stipulato, a rogito del Segretario Comunale, il
contratto di appalto "Lavori di adeguamento e messa a norma del centro sportivo
polivalente “Raffaele Piras”- CIG: 7753122EA9” tra l’Impresa individuale Ditta Marceddu
Giuseppe, con sede in Fonni (NU) in Via Cordedda n. 3 (C.A.P. 08023) codice fiscale
MRCGPP78M28F979A e partita IVA 01121640914, numero REA: NU-81694, e il Comune
di Quartucciu, per la cui stipulazione l’ Impresa individuale Ditta Marceddu Giuseppe ha
corrisposto tutte le spese annesse e connesse alla stipula per un totale di € 2.425,07;
in data 21/10/2019, con rep. n. 49, è stato stipulato, a rogito del Vice Segretario
Comunale, il “Contratto d'appalto per il conferimento dell’incarico professionale dei servizi
attinenti all’architettura e all’Ingegneria per la progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale 2°
stralcio “ - CIG: 7734234BCB tra l’Architetto Gaias Antonio Sebastiano che interviene per
conto di una R.T.P., con studio in Macomer (OR) in Via Giovanni XXIII 9 e il Comune di
Quartucciu per la cui stipulazione l’Architetto Gaias Antonio Sebastiano ha corrisposto
tutte le spese annesse e connesse alla stipula per un totale di € 819,16;
- in data 24/10/2019, con rep. n. 50, è stato stipulato, a rogito del Vice Segretario
comunale, il contratto per la “Fornitura di arredi scolastici – FSC 2014 – 2020. Piano
triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – IS++COL@ - ASSE II – Arredi e attrezzature
innovative per la didattica” - CUP I87D180003400006 - GIG: 78984127C5” tra la Ditta
Vastarredo S.r.l. con sede legale in Vasto (CH) Via Osca, 67, e il Comune di Quartucciu
per la cui stipulazione la Ditta Vastarredo Srl    ha corrisposto tutte le spese annesse e
connesse alla stipula per un totale di € 1.377,55;
Dato atto che :
– l’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la disciplina della
  ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria;
– il secondo comma dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014 riformula l’art. 30, secondo comma,
  della l. n. 734/1973, statuendo che “il provento annuale dei diritti di segreteria è
  attribuito integralmente al comune o alla provincia”, modificando il regime previgente
  secondo il quale tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all’ente locale
  ed il restante 10 per cento affluiva ad un fondo istituito presso il Ministro dell’interno;
– l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n.
  144/2014, prevede che: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e
  comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota
  del provento annuale spettante al comune […] è attribuita al segretario comunale
  rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;
– l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n.
  144/2014, ha dato adito a interpretazioni differenti sin dalla sua emanazione da parte
  delle sezioni regionali delle Corti dei conti, che hanno portato alla pronuncia sulla
  questione da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 21/2015/QMIG) che ha
affermando il seguente principio “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis
    del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
    n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”;
–   la citata interpretazione ha dato, a sua volta, il via a numerosi contenziosi dinanzi ai
    giudici del lavoro che hanno ritenuto in modo univoco corretta una diversa
    interpretazione, sia sulla base dell’interpretazione letterale (si citano, ad esempio, le
    sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2516 del 29 settembre
    2016 e n. 1386 del 26 giugno 2017, nonché del Tribunale di Pordenone sentenze n. 77
    e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre 2016, Tribunale
    di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25 ottobre 2016
    e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017), sia sulla
    base delle finalità perseguite dalla norma (si vedano, ad esempio, le sentenze del
    Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 11
    novembre 2017 e Tribunale di Tivoli n. 1042 del 14 novembre 2017);
–   secondo l’interpretazione univoca del giudice ordinario la norma prevede e distingue
    due ipotesi legittimanti l’erogazione di una quota dei proventi dei diritti di segreteria
    dopo l’art. 10 del d.l. n. 90/2014:
    • la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica
        dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è
        inquadrato il segretario preposto. Si tratta di segretari che operano nei comuni di
        classe IV, III, II ed anche nei comuni di classe IB, che hanno optato per una struttura
        organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale
    • la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è
        ancorata l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del
        segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di
        assegnazione. La disposizione, pertanto, si riferisce ai segretari comunali
        appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento
        professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a
        quello tabellare del personale dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali e
        che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica
        dirigenziale.
–   secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce
    professionale “A” e “B” che operano in enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire la
    quota dei proventi dei diritti di segreteria in base alla corretta lettura dell’art l’art. 10,
    comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014;
–   a seguito delle predette decisioni del giudice ordinario la Corte dei conti, Sezione
    Autonomie, con deliberazione n. 18 del 30 luglio 2018, ha modificato l’interpretazione
    della norma affermando il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di
    diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui
    all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni
    dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge,
    competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti
    alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali
    siano assenti figure dirigenziali”;

Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che
sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch’essa
oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla
stessa magistratura (vedasi Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari
di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono
i Segretari inquadrati in fascia A o B considerato che la disciplina dei compensi di rogito ai
Vice Segretari è disciplinata da una norma contrattuale non abrogata, neppure
implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L. 90/2014, tant’è che i diritti di rogito del
Vice Segretario si fondano sull’art. 11 CCNL 2006 e, poiché l’art. 10 del D.L. 90/2014 è
intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli
stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari,
continuano ad essere dovuti;
Rilevato che nel Comune di Quartucciu, non è impiegato personale dipendente di qualifica
dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri comuni cui si estende la
convenzione di segreteria associata;

Vista la quantificazione del monte salari del Segretario elaborata dall’ufficio del personale

Considerato che la Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con Deliberazione n.
16/SEZAUT/2009/QMIG, ha chiarito che i diritti di rogito non devono essere ricompresi
nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm., trattandosi di
compensi pagati con fondi che si autoalimentano e che non comportano un effettivo
aumento di spesa;

Considerato, inoltre, che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione
21/2015/QMIG ha ritenuto che “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in
questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi
compresi quelli a carico degli enti”;
Dato atto che l’importo dei diritti di segreteria da corrispondere, non deve eccedere la
misura di un quinto dello stipendio annuo in godimento per l’anno di riferimento;

Richiamata la determinazione n. 368 del 17.06.19 (Impegno di spesa e liquidazione diritti
di rogito al 17.06.2019) del Comune di Uta, con il quale questo comune risulta
convenzionato;

dato atto che con determinazioni n. 592/19 e 845/19 si è proceduto ad assumere gli
impegni di spesa finalizzati alla liquidazione dei diritti in favore del Segretario e
Vicesegretario;

Preso atto che le somme suddette sono state erroneamente imputate

Visti:
-        Il D.lgs. 267/2000
-        Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter
-        La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32
-        Il D.lgs. 33/2013 e in particolare gli articoli 37 e 23
-        Lo Statuto comunale
-        Il vigente Regolamento di contabilità
-        Il Bilancio per l’esercizio in corso
-      Il piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018 approvato con
delibera G.C. n. 11/23.2.2016;
-       Il D.P.R. 62/2013, in particolare l’art. 2, comma 3
-      Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu approvato con
delibera G.C. n. 192 del 20.12.2013
-     La direttiva interna del Segretario generale n.2/2014 del 3.3.2014 avente ad oggetto
“Legge 190/2012 – Attività di prevenzione della corruzione”

                                         DETERMINA
Di rettificare le determinazioni n. 592/19 e 845/19 imputando gli impegni come di seguito
Segretario generale Dott.ssa Antonella Marcello la somma di euro Euro 1.566,03 -
imputandola al cap. 1550 imp. D0817.1 bilancio 2019
    -   Euro 372,72 imputandoli al cap. 1551 imp. D0817.2 bilancio 2019 per CPDEL
        (23,8%);
    -   Euro 108,21 imputandoli al cap. 1551 imp. D0817.2, bilancio 2019 per TFR
        (0,0691);
    -   Euro    133,11 imputandoli al cap. 3751 imp. D0817.3 bilancio 2019 per IRAP
        (8,5%);
Vice Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Rosas, la somma di euro Euro 431,92 -
imputandola al cap. 1550 imp. D0845.1 bilancio 2019

    -   Euro 102,80 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.3 bilancio 2019 per CPDEL
        (23,8%);
    -   Euro    2,73 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.3 bilancio 2019 per INAIL
        (0,0063125);
    -   Euro   36,71 imputandoli al cap. 3751 imp. D0845.4 bilancio 2019 per IRAP (8,5%);

Vice Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Rosas, la somma di euro Euro 1.036,29 -
imputandola al cap. 1550 imp. D0845.5 bilancio 2019

    -   Euro 246,64 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.6 bilancio 2019 per CPDEL
        (23,8%);
    -   Euro 6,54 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.6 bilancio 2019 per INAIL
        ((0,0063125);
    -   Euro 88,08 imputandoli al cap. 3751 imp. D0845.7 bilancio 2019 per IRAP (8,5%);
Di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione
della presente determinazione sul sito internet del Comune;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000
(controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del settore;
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013;
Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Risorse Umane e
Produttive per i successivi adempimenti di competenza.

                                      IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. E CULTURALI
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