COMUNE DI QUARTUCCIU AFFARI GENERALI E CULTURALI 996 - DETERMINAZIONE N. OGGETTO
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COMUNE DI QUARTUCCIU Settore AFFARI GENERALI E CULTURALI Responsabile: Rosas Dott.Ssa Tiziana DETERMINAZIONE N. 996 in data 09/12/2019 OGGETTO: Rettifica imputazione impegni determinazioni n. 592/19 e 845/19
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURALI Richiamato il decreto sindacale n°4/2019 di attribuzione incarico di Responsabile del Settore Affari Generali e Culturali alla sottoscritta Dr.ssa Tiziana Rosas; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10/19 di approvazione del bilancio per l’esercizio 2019-2021; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87/19 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021; Preso atto che - in data 18.07.2019, con rep. n. 48, è stato stipulato, a rogito del Segretario Comunale, il contratto di appalto "Lavori di adeguamento e messa a norma del centro sportivo polivalente “Raffaele Piras”- CIG: 7753122EA9” tra l’Impresa individuale Ditta Marceddu Giuseppe, con sede in Fonni (NU) in Via Cordedda n. 3 (C.A.P. 08023) codice fiscale MRCGPP78M28F979A e partita IVA 01121640914, numero REA: NU-81694, e il Comune di Quartucciu, per la cui stipulazione l’ Impresa individuale Ditta Marceddu Giuseppe ha corrisposto tutte le spese annesse e connesse alla stipula per un totale di € 2.425,07; in data 21/10/2019, con rep. n. 49, è stato stipulato, a rogito del Vice Segretario Comunale, il “Contratto d'appalto per il conferimento dell’incarico professionale dei servizi attinenti all’architettura e all’Ingegneria per la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale 2° stralcio “ - CIG: 7734234BCB tra l’Architetto Gaias Antonio Sebastiano che interviene per conto di una R.T.P., con studio in Macomer (OR) in Via Giovanni XXIII 9 e il Comune di Quartucciu per la cui stipulazione l’Architetto Gaias Antonio Sebastiano ha corrisposto tutte le spese annesse e connesse alla stipula per un totale di € 819,16; - in data 24/10/2019, con rep. n. 50, è stato stipulato, a rogito del Vice Segretario comunale, il contratto per la “Fornitura di arredi scolastici – FSC 2014 – 2020. Piano triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – IS++COL@ - ASSE II – Arredi e attrezzature innovative per la didattica” - CUP I87D180003400006 - GIG: 78984127C5” tra la Ditta Vastarredo S.r.l. con sede legale in Vasto (CH) Via Osca, 67, e il Comune di Quartucciu per la cui stipulazione la Ditta Vastarredo Srl ha corrisposto tutte le spese annesse e connesse alla stipula per un totale di € 1.377,55; Dato atto che : – l’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, ha modificato la disciplina della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria; – il secondo comma dell’art. 10 del d.l. n. 90/2014 riformula l’art. 30, secondo comma, della l. n. 734/1973, statuendo che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”, modificando il regime previgente secondo il quale tali proventi erano attribuiti nella misura del 90 per cento all’ente locale ed il restante 10 per cento affluiva ad un fondo istituito presso il Ministro dell’interno; – l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n. 144/2014, prevede che: “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune […] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”; – l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014, inserito in sede di conversione dalla l. n. 144/2014, ha dato adito a interpretazioni differenti sin dalla sua emanazione da parte delle sezioni regionali delle Corti dei conti, che hanno portato alla pronuncia sulla questione da parte della Sezione Autonomie (deliberazione n. 21/2015/QMIG) che ha
affermando il seguente principio “Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”; – la citata interpretazione ha dato, a sua volta, il via a numerosi contenziosi dinanzi ai giudici del lavoro che hanno ritenuto in modo univoco corretta una diversa interpretazione, sia sulla base dell’interpretazione letterale (si citano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Milano n. 1539 del 18 maggio 2016, n. 2516 del 29 settembre 2016 e n. 1386 del 26 giugno 2017, nonché del Tribunale di Pordenone sentenze n. 77 e 78 del 18 luglio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3 ottobre 2016, Tribunale di Taranto n. 3269 del 17 ottobre 2016, Tribunale di Brescia n. 1486 del 25 ottobre 2016 e n. 75 del 23 gennaio 2017, Tribunale di Verona n. 23 del 26 gennaio 2017), sia sulla base delle finalità perseguite dalla norma (si vedano, ad esempio, le sentenze del Tribunale di Monza n. 46 del 31 gennaio 2017, Tribunale di Busto Arsizio n. 438 del 11 novembre 2017 e Tribunale di Tivoli n. 1042 del 14 novembre 2017); – secondo l’interpretazione univoca del giudice ordinario la norma prevede e distingue due ipotesi legittimanti l’erogazione di una quota dei proventi dei diritti di segreteria dopo l’art. 10 del d.l. n. 90/2014: • la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. Si tratta di segretari che operano nei comuni di classe IV, III, II ed anche nei comuni di classe IB, che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale • la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui è ancorata l’attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione. La disposizione, pertanto, si riferisce ai segretari comunali appartenenti alla fascia C (operanti in comuni di classe IV) dell’attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale del comparto regioni-autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale. – secondo il giudice del lavoro non ci sono dubbi che i segretari appartenenti alle fasce professionale “A” e “B” che operano in enti privi di dirigenti hanno diritto a percepire la quota dei proventi dei diritti di segreteria in base alla corretta lettura dell’art l’art. 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014; – a seguito delle predette decisioni del giudice ordinario la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18 del 30 luglio 2018, ha modificato l’interpretazione della norma affermando il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”; Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch’essa oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura (vedasi Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono i Segretari inquadrati in fascia A o B considerato che la disciplina dei compensi di rogito ai
Vice Segretari è disciplinata da una norma contrattuale non abrogata, neppure implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L. 90/2014, tant’è che i diritti di rogito del Vice Segretario si fondano sull’art. 11 CCNL 2006 e, poiché l’art. 10 del D.L. 90/2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano ad essere dovuti; Rilevato che nel Comune di Quartucciu, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, né ciò si verifica con riferimento agli altri comuni cui si estende la convenzione di segreteria associata; Vista la quantificazione del monte salari del Segretario elaborata dall’ufficio del personale Considerato che la Corte dei conti, sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG, ha chiarito che i diritti di rogito non devono essere ricompresi nelle spese di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006 e ss.mm., trattandosi di compensi pagati con fondi che si autoalimentano e che non comportano un effettivo aumento di spesa; Considerato, inoltre, che la Corte dei conti, Sezione Autonomie, con la deliberazione 21/2015/QMIG ha ritenuto che “le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”; Dato atto che l’importo dei diritti di segreteria da corrispondere, non deve eccedere la misura di un quinto dello stipendio annuo in godimento per l’anno di riferimento; Richiamata la determinazione n. 368 del 17.06.19 (Impegno di spesa e liquidazione diritti di rogito al 17.06.2019) del Comune di Uta, con il quale questo comune risulta convenzionato; dato atto che con determinazioni n. 592/19 e 845/19 si è proceduto ad assumere gli impegni di spesa finalizzati alla liquidazione dei diritti in favore del Segretario e Vicesegretario; Preso atto che le somme suddette sono state erroneamente imputate Visti: - Il D.lgs. 267/2000 - Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter - La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32 - Il D.lgs. 33/2013 e in particolare gli articoli 37 e 23 - Lo Statuto comunale - Il vigente Regolamento di contabilità - Il Bilancio per l’esercizio in corso - Il piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018 approvato con delibera G.C. n. 11/23.2.2016;
- Il D.P.R. 62/2013, in particolare l’art. 2, comma 3 - Il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quartucciu approvato con delibera G.C. n. 192 del 20.12.2013 - La direttiva interna del Segretario generale n.2/2014 del 3.3.2014 avente ad oggetto “Legge 190/2012 – Attività di prevenzione della corruzione” DETERMINA Di rettificare le determinazioni n. 592/19 e 845/19 imputando gli impegni come di seguito Segretario generale Dott.ssa Antonella Marcello la somma di euro Euro 1.566,03 - imputandola al cap. 1550 imp. D0817.1 bilancio 2019 - Euro 372,72 imputandoli al cap. 1551 imp. D0817.2 bilancio 2019 per CPDEL (23,8%); - Euro 108,21 imputandoli al cap. 1551 imp. D0817.2, bilancio 2019 per TFR (0,0691); - Euro 133,11 imputandoli al cap. 3751 imp. D0817.3 bilancio 2019 per IRAP (8,5%); Vice Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Rosas, la somma di euro Euro 431,92 - imputandola al cap. 1550 imp. D0845.1 bilancio 2019 - Euro 102,80 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.3 bilancio 2019 per CPDEL (23,8%); - Euro 2,73 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.3 bilancio 2019 per INAIL (0,0063125); - Euro 36,71 imputandoli al cap. 3751 imp. D0845.4 bilancio 2019 per IRAP (8,5%); Vice Segretario Generale Dott.ssa Tiziana Rosas, la somma di euro Euro 1.036,29 - imputandola al cap. 1550 imp. D0845.5 bilancio 2019 - Euro 246,64 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.6 bilancio 2019 per CPDEL (23,8%); - Euro 6,54 imputandoli al cap. 1551 imp. D0845.6 bilancio 2019 per INAIL ((0,0063125); - Euro 88,08 imputandoli al cap. 3751 imp. D0845.7 bilancio 2019 per IRAP (8,5%); Di dare atto che il principio di adeguata pubblicità è soddisfatto mediante la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet del Comune; Di accertare, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 (controllo di regolarità amministrativa e contabile), la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore; Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013; Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013; Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del settore Risorse Umane e Produttive per i successivi adempimenti di competenza. IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG. E CULTURALI Dott.ssa Tiziana Rosas
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