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D.L. “CURA ITALIA”- 17 MARZO 2020 N. 18 recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 02
FOCUS IMPRESE E DIPENDENTI Alla luce della entrata in vigore del Decreto Legge cosiddetto Cura Italia, riteniamo utile fornire una prima scheda di sintesi delle disposizioni più rilevanti, con particolare riferimento alle misure a sostegno di imprese e lavoratori. Seguiranno ulteriori approfondimenti, integrazioni specifiche e aggiornamenti sia rispetto alle altre previsioni di interesse del Decreto citato, sia alla luce della costante evoluzione del quadro normativo e delle prassi che si svilupperanno nelle fasi applicative di queste importanti novità legislative. 03
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE E DEL LAVORO Moratoria dei Finanziamenti Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione alle banche o alle finanziarie deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle predette misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. 04
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE E DEL LAVORO Fondo di garanzia PMI – Supporto alla Liquidità Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti per ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta. 05
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE E DEL LAVORO Fondo di garanzia PMI – Sintesi in Punti 1/2 POTENZIAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA PMI, ANCHE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ESISTENTI O PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SITUAZIONI DEBITORIE • Gratuità Della Garanzia Del Fondo, Con Sospensione Dell’obbligo Di Versamento Commissioni; • Ammissibilità Alla Garanzia Di Operazioni Di Rinegoziazione Del Debito; • Allungamento Automatico Della Garanzia Nell’ipotesi Di Moratoria O Sospensione Del Finanziamento; • Per Le Operazioni Di Importo Fino A 100.000 Euro, Procedure Di Valutazione Ristrette Ai Soli Profili Economico-finanziari; • Eliminazione Della Commissione Di Mancato Perfezionamento; • Possibilità Di Cumulare La Garanzia Del Fondo Con Altre Forme Di Garanzia Nel Settore Turistico Alberghiero E Delle Attività Immobiliari; • Possibilità Di Accrescere Lo Spessore Della Tranche Junior Garantita Dal Fondo A Fronte Di Portafogli Destinati Ad Imprese/Settori/Filiere Maggiormente Colpiti; • Possibilità Di Istituire Sezioni Speciali Del Fondo Per Sostenere L’accesso Al Credito Di Determinati Settori Economici O Filiere Di Imprese, Su Iniziativa Delle Amministrazioni Di Settore Anche Unitamente Alle Associazioni Ed Enti Di Riferimento; • Sospensione Dei Termini Operativi Del Fondo; • Estensione Del Limite Per La Concessione Della Garanzia Da 2,5 Milioni A 5 Milioni. • Rafforzamento Dei Confidi Per Le Microimprese; • Costituzione Presso Il MAECI Di Un Fondo Per La Promozione Integrata; • Immediata Entrata In Vigore Del “Volatility Adjustment” Per Le Assicurazioni; • Possibilità Di Corrispondere Agli Azionisti E Agli Obbligazionisti Danneggiati Dalle Banche Un Anticipo Pari Al 40 Per Cento Dell’importo Dell’indennizzo Spettante A Valere Sul FIR; • Introduzione Di Un Meccanismo Di Controgaranzia Per Le Banche, Da Parte Di CDP, Con Cui Consentire L’espansione Del Credito Anche Alle Imprese Medio-grandi Impattate Dalla Crisi; • Incentivo Alla Cessione Dei Crediti Deteriorati Mediante Conversione Delle Attività Fiscali Differite In Crediti Di Imposta Per Imprese Finanziarie Ed Industriali. 06
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE E DEL LAVORO Fondo di garanzia PMI – Sintesi in Punti 2/2 A) Sono state previste e introdotte delle misure speciali che regolamentano e agevolano l’accesso agli ammortizzatori sociali e che introducono strumenti a sostegno della liquidità, che si possono cosi sintetizzare: • Previsione di una causale unica per beneficiare dei trattamenti (emergenza COVID – 19); • Durata dei trattamenti integrativi fissata nel termine massimo di nove settimane, con decorrenza retroattiva dal 23 febbraio 2020; • Semplificazione della procedura per la consultazione sindacale ed estensione dei termini per avanzare la domanda. Esonero dal pagamento del contributo addizionale CIGO e assegno ordinario • Introduzione della cassa integrazione in deroga, previo accordo tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio nazionale • Previsione dell’assegno ordinario anche per i dipendenti di datori di lavoro che risultano iscritti al Fondo di Integrazione Salariale • Trattamento ordinario di integrazione salariale anche per le Aziende che si trovano in CIGS • In forza delle previsioni degli artt. 61 e 62, estensione della sospensione, senza limiti di fatturato dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamenti Iva e contributi in scadenza il 16 marzo sino al 31 maggio per le imprese appartenenti ai settori: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. I pagamenti sospesi saranno pagati a partire del 31 maggio attraverso una sola soluzione o in cinque rate. Di seguito il richiamo e l’analisi delle norme di riferimento di maggior interesse. 07
Art. 19 Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario L’art. 19 prevede la possibilità per le Aziende, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di usufruire di ammortizzatori sociali quali la CIGO (Cassa Integrazione Ordinaria) o Assegno ordinario. Per la Cassa Integrazione Ordinaria o Assegno ordinario è prevista la possibilità di presentare la domanda per un massimo di 9 settimane per il periodo compreso tra il giorno 23 febbraio al 31 agosto 2020. La domanda va presentata entro la fine del quarto mese dall’evento di cassa. E’ prevista la possibilità di far rientrare anche i dipendenti assunti negli ultimi 90 giorni e comunque i lavoratori devono risultare alle dipendenze alla data del 23 febbraio. Sono previsti obbligatoriamente gli accordi con le rappresentanze sindacali da concludersi anche in via telematica entro 3 giorni dalla richiesta ai sindacati. L’azienda è esonerata dal pagamento del contributo addizionale del 9% sulle ore non retribuite previsto solitamente per le aziende che fanno richiesta di CIG. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su richiesta del datore di lavoro. ATTENZIONE: E’ previsto un limite massimo di spesa, pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020, monitorato dall'INPS. A tal fine si ricorda che l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di suindicato limite di spesa. 08
Art. 22 Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga. La Cassa Integrazione in Deroga è prevista per le aziende prive di tutela (quindi anche aziende con 1 solo dipendente). Il Decreto in argomento, all’Art. 22, fa salvo quanto previsto dal Decreto 9 del 2 marzo 2020 relativamente alla Cassa Integrazione in Deroga nella zona gialla e zona rossa. La CIG in deroga viene concessa dalle Regioni con provvedimento da inviare in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione. Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa. Si ricorda che, a differenza della CIGO o Assegno ordinario, per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 09
Articoli 60 e 61 § Rimessione in termini per i versamenti § Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione, senza limiti di fatturato e fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q). Nella slide successiva i trovate i soggetti elencati al comma 2 Sospensione dei termini dei versamenti fiscali e contributivi anche per i contribuenti con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro (parametro riferito all’anno d’imposta 2019) in scadenza dall’8 marzo al 31 marzo 2020. La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, come chiarito dalla circolare INPS n.37 del 12 marzo 2020. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. 010
Articolo 61 § Soggetti interessati alla Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; j) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; k) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; l) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; m) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; o) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; p) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 011
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI Sintesi in Punti 1/2 A. Sono state altresì adottate misure speciali in tema di riduzione dell’orario di lavoro e di generale supporto ai lavoratori, che si possono così riassumere: • Istituzione di un congedo specifico per tutti i lavoratori del settore privato che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni; • Facoltà di optare, in via alternativa al congedo specifico, per il riconoscimento di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting; • Riconoscimento del diritto di astenersi dal lavoro per i lavoratori del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ferma la conservazione del posto di lavoro; • Incremento dei giorni di permesso retribuito ai sensi dell’art. 33 Legge 104/1992; • Riconoscimento al lavoratore con familiare disabile del diritto di assentarsi dal posto di lavoro; • In relazione allo smart working nel settore privato, previsione della precedenza per i soggetti che risultano affetti fa gravi e comprovate patologie e per chi abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità; • Riconoscimento per il lavoratore con familiare disabile del diritto di assentarsi dal posto di lavoro; • Sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il termine di 60 giorni; • Proroga dei termini per la presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e Discoll: per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni; 012
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI Sintesi in Punti 2/2 • Introduzione di un premio per i lavoratori dipendenti di 100 Euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, commisurato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. • Istituzione di un Fondo di Ultima Istanza a sostegno del reddito di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività, fino al limite di spesa di 300 milioni di Euro per l’anno 2020. Il dettaglio dei criteri e delle modalità di accesso verrà specificato nei decreti attuativi da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia. • Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a rispettare il metro di distanza di sicurezza, sono considerati DPI (dispositivi di protezione individuali) ai sensi dell’art. 74 D. Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. In relazione a tale previsione, fino al termine del periodo di emergenza è consentito l’utilizzo di mascherine prive del marchio CE e prodotte in deroga alle norme di immissione in commercio. Di seguito il richiamo e l’analisi delle norme di riferimento di maggior interesse. 013
Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato La disposizione prevede, in particolare, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il diritto di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, riconosciuto ad entrambi i genitori per un periodo complessivo non superiore ai 15 giorni, sia continuativo che frazionato, con corresponsione di un’indennità pari al 50% del reddito o di 1/365 del reddito. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo famigliare, a condizione che nel medesimo nucleo familiare non vi sia altro genitore: • beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; • disoccupato o non lavoratore. Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Fermo quanto già evidenziato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado: • senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa; • con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La facoltà di astenersi dal lavoro è riconosciuta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore: • beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; • non lavoratore; Attenzione: Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. A decorrere dall’entrata del decreto legge, in alternativa alla prestazione di congedo straordinario per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dei 15 giorni di assenza e da erogarsi tramite libretto di famiglia. ATTENZIONE: Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall’INPS. 014
Art. 24 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 Tale disposizione prevede la possibilità, nel corso dei mesi di marzo e aprile 2020, numero di tre giorni di incrementare fino ad ulteriori complessive dodici giornate, il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992. Art. 33 (Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL) Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti sono ampliati da sessantotto giorni a centoventotto giorni. 015
ART. 26 Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato Mediante tale disposizione, il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva , dovuto a Covid-19: • è equiparato a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento; • non è computabile ai fini del periodo di comporto. In tale ipotesi il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, da parte dell’operatore di sanità pubblica. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a carico dello Stato. ATTENZIONE: Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 016
Art. 39 (Disposizioni in materia di lavoro agile) E’ la previsione che dispone, fino alla data del 30 aprile 2020, che i lavoratori dipendenti: • disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104; • che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Art. 42 - Disposizioni INAIL Tale disposizione prevede che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. 017
Art. 46 - Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti A far data dal giorno 17 marzo 2020 e sino al 16 maggio 2020 sono precluse le procedure di mobilità di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. 23 luglio 1991, n. 223. Conseguentemente, non potranno essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo sia da parte di: 1. grandi imprese già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e che nel corso di attuazione del programma ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi; 2. imprese che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti nell’arco di 120 giorni nell’ambito della stessa provincia. Durante il medesimo periodo, le procedure pendenti ed avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospese. Viene previsto altresì, sino alla data del 16 maggio 2020, il divieto temporaneo per il datore di lavoro di procedere, indipendentemente dal numero dei dipendenti, a licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Tale divieto deve intendersi, pertanto, non solo per le imprese con più di 15 dipendenti, ma anche per i datori di lavoro con un numero di dipendenti inferiore, compreso chi risolve il rapporto di lavoro del suo unico dipendente. Sul piano sanzionatorio, l’eventuale violazione della disposizione in commento potrebbe comportare gravi conseguenze per il datore di lavoro, senza che rilevi la circostanza che il dipendente abbia un contratto a tutele crescenti, in quanto assunto successivamente al 7 marzo 2015. Tale ipotesi, infatti, risulta riconducibile alla fattispecie di nullità per violazione di una norma imperativa, con conseguente diritto per il lavoratore a tutela reintegratoria piena. Rimangono esclusi dal divieto in questione e dunque consentiti sia il licenziamento disciplinare che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato giunto a naturale scadenza. 018
Art. 63-premio di 100€ ai lavoratori dipendenti Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, commisurato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I datori di lavoro riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il datore di lavoro recupera l’intera somma corrisposta a titolo di premio a mezzo dell’istituto della compensazione. 019
ALCUNE MISURE DI SUPPORTO FISCALE 020
CREDITO DI IMPOSTA PER AFFITTI COMMERCIALI L’art. 65 del Decreto garantisce agli esercenti attività di impresa un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 in relazione agli edifici rientranti nella categoria catastale C1 (i.e. negozi e botteghe). Tale credito di imposta: a) non spetta agli esercenti di quelle attività di impresa che non sono state sospese dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020 (ad esempio, negozi alimentari, farmacie, lavanderie, edicole, distributori di benzina etc.. L’intera lista di attività per cui non spetta il credito di imposta è presente negli allegati 1 e 2 al richiamato D.P.C.M. dell’11 marzo 2020); e b) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ex art. 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241 (i.e. non può essere chiesto a rimborso). 021
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 relativi a cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali, agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni e agli atti esecutivi per entrate tributarie e patrimoniali emesse dagli enti territoriali e locali e dai soggetti affidatari, nonché ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione e non è previsto il rimborso di quanto già versato. È differito al 31 maggio il termine di versamento previsto al 28 febbraio 2020 relativo alla c.d. “rottamazione ter” nonché il termine di versamento previsto al 31 marzo 2020 relativo al c.d. “saldo e stralcio". È previsto lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020. I nuovi termini sono rispettivamente 31 dicembre 2023, 31 dicembre 2024 e 31 dicembre 2025. 022
CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO L’art. 64 del Decreto prevede, per il periodo d'imposta 2020, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito di imposta in questione mira ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. Si prevede, inoltre, l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto, recante le disposizioni applicative dell’articolo in commento. 023
INCENTIVI FISCALI PER LE DONAZIONI VOLTE A CONTRASTARE IL COVID-19 L’art. 66 del Decreto mira ad incentivare le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19 attraverso un incentivo fiscale concesso ai donanti. Le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% in capo al donante. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro. Laddove le sopra descritte erogazioni liberali siano effettuate da soggetti titolari di reddito d’impresa, trova applicazione l’art. 27 della L. 13 maggio 1999, n. 133 concernente le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti. In sintesi, le erogazioni liberali in questione sono deducibili dal reddito d’impresa laddove comportino il trasferimento di beni, ai fini fiscali, tali beni non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell'impresa e non sono soggette all’imposta sulle donazioni. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento. 024
ALTRE DISPOSIZIONI DI RILIEVO 025
RINVIO DELLE UDIENZE A DATA SUCCESSIVA AL 15 APRILE 2020 Le udienze relative ai procedimenti tributari (anche penali) fissate tra il 9 marzo 2020 e il 15 aprile 2020 (“Periodo di Sospensione”) sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. SOSPENSIONE DEL DECORSO DEI TERMINI PER IL COMPIMENTO DI QUALSIASI ATTIVITÀ GIUDIZIARIA Durante il Periodo di Sospensione sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari (anche penali), compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, l’adozione di provvedimenti giudiziari e il deposito della loro motivazione, la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, nonché le impugnazioni ed, in genere, tutti i termini procedurali. SOSPENSIONE DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI FINO AL 30 GIUGNO 2020 Durante il Periodo di Sospensione e fino al 30 giugno 2020, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai Provvedimenti Anti-Assembramento 026
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - CONVERSIONE DELLE IMPOSTE ANTICIPATE IN CREDITO DI IMPOSTA L’art. 55 del Decreto prevede la trasformazione per imposte anticipate (riferite a determinati componenti reddituali) in crediti di imposta laddove, entro il 31 dicembre 2020, vengano ceduti a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti. In particolare, vi è inadempimento qualora il mancato pagamento si protragga per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto (art. 44-bis, comma 5, del Decreto). La trasformazione in credito di imposta riguarda le società con attività per imposte anticipate, anche se non iscritte in bilancio, riferite: • alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “TUIR”) alla data della cessione; • all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (art. 1, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (c.d. “eccedenze ACE”). Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i suddetti componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, dalle società controllate anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; a decorrere da tale data, per il cedente: • non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta; • non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d’imposta (ai sensi del presente articolo). I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi, e possono alternativamente: • essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione (art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241); • essere ceduti (artt. 43-bis o 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602); • essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta debbono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (“IRAP”). La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, di una specifica opzione (art. 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59). Detta opzione è irrevocabile, e comporta l’obbligo di pagamento di un canone annuo, deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nell’esercizio in cui avviene il pagamento. 027
Per qualunque dubbio o domanda, anche eventualmente dei vostri dipendenti, potete contattare in ogni momento Compendium che, attraverso il proprio team di esperti e di professionisti di riferimento del settore, saprà darvi tutti i suggerimenti più opportuni e le indicazioni del caso, alla luce di ogni singola esigenza concreta. 028
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