Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure connesse - API ...

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Decreto Sostegni e Decreto
Sostegni bis: nuove misure
urgenti            connesse
all’emergenza Covid-19
Decreto sostegni
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21
maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante
misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da Covid-19.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro e
previdenza:
Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-
quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del
decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva
previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia
dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o
erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non
concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51
comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione
salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o
riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di
richiedere fino a un massimo di:

     13 settimane di trattamento ordinario di integrazione
     salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel
     periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno
     2021, esenti da contributo addizionale;
     28 settimane di assegno ordinario e di cassa
     integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli
     artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo
     2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile
     2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo
     addizionale.

In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti
di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori
di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di
integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di
Bilancio 2021 (12 settimane previste all’articolo 1, comma
300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del
23 marzo 2021.
Le domande di accesso sono presentate all’Inps, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell’attività lavorativa.
In sede di conversione è stato previsto che i termini di
decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti
di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli
stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo
2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
E’ ammesso sia il pagamento diretto da parte dell’Inps sia il
pagamento a conguaglio della prestazione, anche con
riferimento alla cig in deroga.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte
dell’Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere
all’anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione
dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta
delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo
delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della
relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso
telematico denominato “UniEmens – Cig”.
Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti
fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che
prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al
ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n.
104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione
rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno
2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa
essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal
17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui
trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma
la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di
formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31
dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla
sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera
c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede
che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato
30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono
l’inizio del periodo di disoccupazione.

Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25
maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante
misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è
sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione
della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3,
del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono
confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio
2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31
dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º
giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la
normale regola della riduzione del trattamento e l’importo
delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il
1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni
corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via
sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per
gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore
alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di
intraprendere    percorsi  di  reindustrializzazione   e
riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi
aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato
fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una
procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare
in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto,
esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità
lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla
prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a
250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità
produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per
il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in
organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve
ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire
dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di
lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla
pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno
subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al
primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi
collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei
lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati
al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare
domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una
durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio
2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai
fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal
D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80%
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione
complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al
90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è
riconosciuto un trattamento speciale di integrazione
salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale
che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate,
senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con
riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo
addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa
pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 –
Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º
luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati
dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre
2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre
2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a
incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19
del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso
del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento
della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo
contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono
recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice
Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il
contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo
massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per
cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su
base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta
ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli
incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai
datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti
l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo o a
licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine
del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o
individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore
impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo
stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato
nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la
revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del
rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi
previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del
c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può
essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale
connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui
all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza
strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo
di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo
completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano
incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)

3380_Legge_n._69_del_21_maggio_2021_-_Decreto_Sostegni.pdf
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3382_DL-25maggio2021-n73.pdf
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