CITTA' DI CARIGNANO VADEMECUM - Elezioni AMMINISTRATIVE

Pagina creata da Gianluca Ferraro
 
CONTINUA A LEGGERE
CITTA’ DI CARIGNANO

         VADEMECUM
 Elezioni AMMINISTRATIVE
     3-4 OTTOBRE 2021
 Istruzioni per la presentazione
            delle liste

Normativa di riferimento del Ministero dell’Interno circa le
     Istruzioni per l’ammissione delle candidature:
    https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed_2021.pdf
1. IL SISTEMA ELETTORALE – CITTA’ DI CARIGNANO

I Comuni sono divisi in due fasce cui corrispondono due sistemi elettorali diversi: superiori e
inferiori a 15.000 abitanti. La popolazione è determinata dall’ultimo censimento ufficiale della
popolazione. A riguardo, la popolazione della Città di Carignano risulta di 9.175     abitanti e
pertanto, in questa sede, viene preso in considerazione il sistema elettorale dei Comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

L’elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
all’elezione del sindaco. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad un’unica lista di
candidati alla carica di consigliere comunale.
L’elettore può votare la candidatura a sindaco, esprimendo così un voto favorevole anche per la lista
o, viceversa, può votare la lista dando automaticamente un voto a favore del candidato sindaco
Nei comuni superiori a 5.000 abitanti, quale il nostro, l’elettore può esprimere fino a due
preferenze. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di
sesso diverso della stessa lista pena l’annullamento della seconda preferenza (novità introdotta
dalla legge 215/2012 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio 3 delle rappresentanze di genere
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli
regionali”).
È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. All’unica lista collegata alla
candidatura a sindaco vincente spettano i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti
seggi sono ripartiti proporzionalmente (metodo D’Hondt) fra le altre liste.

2. I REQUISITI PER LE CANDIDATURE
Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi Comune della
Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno fissato per il primo
turno di votazione.
Nessuno può presentarsi come candidato alla carica di consigliere in più di due Comuni quando le
elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri comunali in carica non possono candidarsi,
rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio comunale. A tale proposito è opportuno
ricordare che gli organi di un Comune che va al voto, se non commissariato, restano in carica per
l’ordinaria amministrazione, sino all’insediamento dei nuovi organi e, di conseguenza, un
consigliere in carica può ricandidarsi alla stessa carica esclusivamente nello stesso Comune.
Nessuno può accettare la candidatura a sindaco in più di un Comune.
Nessuno può accettare la candidatura a consigliere in più di una lista nello stesso Comune.

2. 1. Cause ostative alla candidatura
Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un terzo mandato
consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono comunque ricoprire le cariche di
sindaco, assessore e consigliere comunale:
    a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’art. 416 bis del
        codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupe-
        facenti o psicotrope di cui all’art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente
        della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’art. 73 del citato testo
        unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente
        la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di
        armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale
        commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato),
      316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 bis (malversazione a danno dello
      Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto
      contrario ai doveri d’ufficio), 319 ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
      persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
   a. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
      complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o
      con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi
      da quelli indicati nella lettera b);
   b. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due
      anni di reclusione per delitto non colposo;
   c. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura
      di prevenzione, poiché indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 1 della
      legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
      6462.

2.2. Ineleggibilità
Non sono eleggibili a sindaco ed a consigliere comunale:
   a. il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che
       prestano servizio presso il Ministero dell’Interno, i dipendenti civili dello Stato che
       svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di
       gabinetto dei Ministri;
   b. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della
       Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
   c. nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
       ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
   d. nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che
       hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
   e. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di
       controllo istituzionale sull’amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune
       nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
   f. nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti d’appello,
       ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;
   g. i dipendenti del Comune;
   h. il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie
       locali ed ospedaliere;
   i. legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del Comune il
       cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
       sono convenzionati o lo ricomprende o dei Comuni che concorrono a costituire l’azienda
       sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
   j. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del
       Comune;
   k. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
       organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente
       dal Comune;
   l. i sindaci, i consiglieri comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro Comune
       o circoscrizione.

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l’interessato cessa dalle funzioni per dimissioni,
trasferimento, revoca dell’incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno
fissato per la presentazione delle candidature. La pubblica amministrazione è tenuta a adottare i
provvedimenti entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l’amministrazione non provveda, la domanda
di dimissioni o aspettativa accompagnata dall’effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal
quinto giorno successivo alla presentazione.
La cessazione delle funzioni importa l’effettiva astensione da ogni atto inerente all’ufficio rivestito.
Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato. Le cause
d’ineleggibilità indicate al punto h) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno
180 giorni prima della data di scadenza dei Consigli. In caso di scioglimento anticipato delle
assemblee elettive, le cause d’ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate
entro i 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento. Il direttore generale, il direttore
amministrativo e il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei
quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell’azienda sanitaria locale od ospedaliera
presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi
antecedenti la data d’accettazione della candidatura. Ove si siano candidati e non siano stati eletti, il
direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario non possono esercitare per un
periodo di 5 anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali od ospedaliere comprese, in tutto o in
parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

2.3. Ineleggibilità alla carica di sindaco
Non può essere eletto sindaco:
   a. il ministro di un culto;
   b. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano
      nell’amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o
      di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussore.

2.4. Incompatibilità
Non può ricoprire la carica di sindaco o consigliere comunale:
   a. l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente,
      istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte del Comune o che dagli stessi riceva, in via
      continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
      superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente;
   b. colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza e di
      coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, som-
      ministrazioni o appalti nell’interesse del Comune, ovvero in società ed imprese volte al
      profitto di privati, sovvenzionate dall’ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non
      siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
   c. il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in
      favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
   d. colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con
      il Comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.
   e. colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del Comune ovvero di
      istituto o azienda da essa dipendente o vigilata, è stato, con sentenza passata in giudicato,
      dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
   f. colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune ovvero verso istituto od
      azienda da esso dipendente è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito
      liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi dell’ente, abbia ricevuto invano
      notificazione dell’avviso di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29
      settembre 1973, n. 602;
   g. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità
      previste dalla legge.
3. LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI
Per partecipare all’elezione del Consiglio comunale è necessario presentare i seguenti documenti:
    1. dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e della lista dei
        candidati alla carica di consigliere comunale sottoscritta da un numero di elettori stabilito in
        base alla popolazione legale dell’ente risultante dall’ultimo censimento ufficiale della
        popolazione;
    2. certificati attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
    3. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e a quella di consigliere
        comunale;
    4. certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della
        Repubblica.
    5. tre copie del contrassegno di lista (diam 10 cm) e 3 copie (diam 3 cm)
    6. programma amministrativo (che dovrà essere affisso all’albo pretorio del comune).

3.1. Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di
una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
La legge 215 del 23 novembre 2012 disciplina la parità di accesso alle cariche elettive e agli
organi esecutivi dei comuni. “Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno
dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei/delle candidati/e con
arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno appresentato
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”. Nel caso
questa proporzione non venga rispettata, la commissione circondariale che verifica le liste,
depennerà i nomi dei/delle candidati/e appartenenti al genere eccedente procedendo dall’ultimo
della lista.
Nel caso dei comuni inferiori a 15.000 abitanti la commissione non potrà procedere con la
riduzione sotto al numero inferiore al minimo prescritto. Mentre nei comuni superiori qualora la
lista all’esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati
inferiore a quello minimo prescritto, la lista verrà ricusata.
La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del
candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da elettori del Comune. I
candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d’ordine progressivo.
Siccome la dichiarazione di presentazione dovrà essere sottoscritta da un certo numero di elettori
del Comune previsto per legge, compreso fra un limite minimo ed un limite massimo variabili in
base alla popolazione residente, la dichiarazione di presentazione consisterà (per l’impossibilità di
far rientrare tutte le firme in un unico foglio) in un atto principale e in un certo numero di atti
separati sufficiente a raccogliere il prescritto numero di sottoscrizioni. Gli atti separati sono quindi
parte integrante della dichiarazione stessa. La modulistica dovrà essere realizzata in carta di
formato A3 piegata in due e dovrà contenere necessariamente il contrassegno di lista
stampato a colori.
L’atto principale può essere definito il contenitore in cui vanno inseriti con numerazione
progressiva tutti gli atti separati necessari a raccogliere le firme dei sottoscrittori.
Nel compilare i modelli occorre prestare la massima attenzione alla correttezza dei dati anagrafici
sia dei candidati che dei sottoscrittori, rilevandoli sempre da un documento di identità. Se il
candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo o nomignolo, subito dopo il
cognome e il nome è possibile scrivere “detto .........”. Le candidate, coniugate o vedove, possono,
se lo ritengono opportuno, aggiungere anche il nome del marito. Pertanto la candidata Anna Bianchi
coniugata Rossi potrà presentarsi sia come Bianchi Anna sia come Bianchi Rossi Anna ovvero
come Bianchi Anna in Rossi.
Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata al una lista, che deve comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore ai tre
quarti (cifra arrotondata all’unità superiore in caso di cifra decimale superiore di 50 centesimi).
Pertanto, la seguente tabella indica il numero minimo e massimo dei candidati e numero, minimo e
massimo, delle firme dei sottoscrittori secondo la popolazione del Comune (la tabella è stata
aggiornata in base alla c.d. Legge Del Rio approvata il 7 aprile 2014):

Comuni con numero di            abitanti Numero        di               Numero di firme dei
compreso tra 5.001 a 10.000              candidati                      sottoscrittori (ai sensi della
                                         Da min 9 a                     Legge 3 maggio 2021 n. 58 il
                                         max 12                         numero dei presentatori dei
Quote di genere determinate sul 2/3 = 8 (genere                         sottoscrittori è stato ridotto
NUMERO MASSIMO complessivo dei più                                      ad un terzo)
candidati che è possibile presentare     rappresentato
                                         nella lista                    Da    un numero
                                         1/3 = 4 genere
                                         meno                           minino di 20 ad
                                         rappresentato                  un massimo di 120
                                         nella lista
Quote di genere determinate sul 2/3 = 6 (genere
NUMERO MINIMO complessivo dei più
candidati che è possibile presentare     rappresentato
                                         nella lista
                                         1/3 = 3 genere
                                         meno
                                         rappresentato
                                         nella lista

Il mancato rispetto di ognuno di questi limiti (sia per il numero di candidati sia per il numero delle
firme) comporta l’esclusione della lista.
Ciascun elettore del Comune può sottoscrivere una sola lista di candidati, sotto pena di sanzioni. E’
quindi sempre opportuno accertarsi che non abbiano già sottoscritto altra presentazione di lista.
I candidati non possono essere inclusi fra i sottoscrittori.
In relazione alle sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della lista di cui essi fanno parte, il
Consiglio di Stato, nel 2020, ha stabilito che sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a
sostegno della lista in cui i loro nominativi sono inseriti, SEMPRE CHE I CANDIDATI SIANO
ELETTORI DEL COMUNE nel quale si svolgono le elezioni (Consiglio di Stato, Sezione terza, 28
agosto 2020 n. 6292)

3.2. L’identificazione dei sottoscrittori
I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune.
L’elettore che si presenta a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista deve essere
identificato. Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) indica quali sono i documenti di identità e di
riconoscimento: la carta d’identità, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate
da un’amministrazione dello Stato. Il Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei
Deputati, a proposito dell’identificazione dell’elettore al momento del voto, precisa che i documenti
possono anche essere scaduti purché “risultino regolari sotto ogni altro aspetto e possano assicurare
la precisa identificazione”. Inoltre ammette fra i documenti “le tessere di riconoscimento rilasciate
dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia”. Se con un documento scaduto è possibile
essere ammessi al voto, la dottrina ne desume che si può essere ammessi a sottoscrivere anche una
presentazione di lista (comunque utilizzare questa modalità solo se indispensabile, altrimenti
evitare).
Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON
VALIDE dal Consiglio di Stato.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
Nel caso in cui si presenti un elettore senza documento di riconoscimento valido, ma della cui
identità sia certo il pubblico ufficiale addetto all’autenticazione della firma, è possibile procedere
alla sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della candidatura e alla relativa
autenticazione della firma inserendo alla voce “Documento di riconoscimento” la formula
“conoscenza diretta”.
Alcune raccomandazioni:
1) gli estremi del riconoscimento vanno sempre copiati dal documento;
2) gli estremi del documento devono essere scritti in modo leggibile, preferibilmente in stampatello;
3) la firma deve essere apposta per esteso.

3.3. L’autenticazione delle firme
La dichiarazione di presentazione di una lista deve essere firmata dagli elettori presentatori, la cui
firma deve essere apposta su appositi moduli riportanti IN STAMPATELLO il contrassegno di
lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome,
luogo         e        data      di       nascita       di       ognuno        dei      sottoscrittori.
La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati
nell’art.14 della L.n.53/1990 e successive modificazioni: notai, giudici di pace, cancellieri e
collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei
tribunali, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci metropolitani,
sindaci, assessori comunali e provinciali, componenti della conferenza metropolitana, presidenti dei
consigli comunali e provinciali, presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali, segretari
comunali                          e                       provinciali,                      funzionari
incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le
autenticazioni i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che
abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente al Presidente della provincia o al
sindaco.
A norma dell'art.16-bis, del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla
legge 11 settembre 2020, n.120, sono competenti ad autenticare le firme dei sottoscrittori anche “gli
avvocati iscritti all’Albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i
consiglieri           regionali        ed         i         membri           del         Parlamento”.
ATTENZIONE: il consigliere comunale non può autenticare le firme in data anteriore a quella in
cui ha comunicato la propria disponibilità al sindaco (data di protocollo). Nel caso sia verificato il
contrario, le firme non potranno essere computate nel calcolo totale delle firme raccolte.
E’ legittima l’autenticazione delle sottoscrizioni effettuata dal consigliere comunale che sia anche
candidato.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la
presentazione                                     delle                                   candidature.

3.4. I delegati di lista
Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, l’indicazione dei delegati è facoltativa.
Tale facoltà è riconosciuta ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della
designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale. Nulla vieta che la scelta dei
delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati. Hanno gli stessi compiti
sopracitati ad esclusione di quello di presentare la dichiarazione di collegamento con la carica di
Sindaco, dichiarazione non prevista dal sistema elettorale vigente in quanto non esiste la possibilità,
per il candidato a Sindaco, di collegarsi con più di una lista di candidati. In questo caso, la mancata
indicazione dei delegati non comporta l’esclusione della lista ma l’impossibilità di assistere alle
operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista. E’ quindi sempre bene
indicarli.
Anche se la legge non dispone nulla in proposito, il Ministero dell’Interno ritiene che i delegati
siano preferibilmente da scegliersi fra i sottoscrittori e non fra i candidati. Nulla vieta, tuttavia, che
la scelta cada su persone che non siano né sottoscrittori né elettori.
In caso di contemporaneità di elezioni regionali e comunali è consentito che le stesse persone siano
designate quali delegati della lista per le elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio comunali.

3.5. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori
   7. È necessario che la dichiarazione di presentazione della lista sia corredata dai certificati
      comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune. Tali certificati potranno essere,
      oltre che singoli, anche collettivi, cioè redatti in un unico atto. I Comuni sono obbligati ad
      effettuare il rilascio nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. E’
      comunque sempre opportuno far certificare le firme man mano che si raccolgono, evitando
      di ridursi all’ultimo momento, per avere sempre sotto controllo il numero di firme valide
      (autenticate e certificate). ; novità sono state introdotte dalla Legge 108/2021 (di seguito
      riportata). Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su cara o in formato
      digitale, esclusivamente richiesti tramite posta elettronica certificata o un servizio
      elettronico di recapito certificato qualificato). La richiesta dei certificati elettorali informato
      digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente,
      del segretario o del presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico. In
      ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del
      richiedente.

3.6. La dichiarazione di accettazione della candidatura
La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere singola e non collettiva, e non può
contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, od anche tali da rendere dubbia la volontà
di accettare la candidatura.
L'accettazione della candidatura è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della
candidatura. Pertanto, la dichiarazione di presentazione della lista che rechi una data anteriore
all'accettazione della candidatura stessa deve ritenersi regolare (Consiglio di Stato, quinta sezione,
decisione 3 maggio 1983, n.134). Lo stesso vale per la data posta in calce agli atti separati, che può
essere quindi anteriore a quelle in calce alle accettazioni di candidatura dei candidati. Il d.lgs 31
dicembre 2012, n. 235, introduce all’interno dell’accettazione della candidatura (sia a
consigliere comunale che a sindaco) l’obbligo di dichiarare che il candidato non si trovi in uno
dei seguenti casi:
1. di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti,
     consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura
     penale;
2. di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non
     colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel
     massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale.
3. di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti,
    consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
I soggetti abilitati alla autenticazione delle accettazioni di candidatura sono gli stessi indicati al
punto 3.3.
Modelli di accettazione della candidatura (a consigliere o a sindaco) delle precedenti elezioni che
non contengano la dicitura: ”Il/la sottoscritto/a dichiara, infine, di non essersi candidato/a in
altri Comuni e di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità prevista dall’art. 10 del
d.lgs 31 dicembre 2012, n. 235” non sono da ritenere validi.

3.7 I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati
Di ogni candidato (sia alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale) occorre
dimostrare la condizione di elettore di un Comune della Repubblica, allegando il certificato di
iscrizione nelle liste elettorali di ciascuno di essi. Le modalità ed i termini per il rilascio degli stessi
da parte dei Comuni sono gli stessi indicati al punto 3.2. Non è ammessa l’autocertificazione della
iscrizione alle liste elettorali. Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, su cara o in formato digitale,
valgono le modalità e le garanzie richiamate nel succitato punto 3.5. Per il rilascio degli analoghi certificati
relativi ai presentatori delle candidature.

3.8. Il contrassegno di lista (simbolo)
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno della lista di candidati
consiglieri con lui collegata. L’art. 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 77/2021, convertito
dalla legge 108/2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato:
    - a mano su supporto digitale, da depositare su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, per
         drive o simili, si in formato vettoriale che in formato PDF, anche in unico esemplare
         circoscritto da cerchio.
OPPURE
    -in tre esemplari in forma cartacea in carta lucida. , con inchiostro di china o tipografico,).
Nel caso in cui il contrassegno venga depositato sia su supporto digitale si in formato cartaceo,
l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.
Il contrassegno deve avere due misure diverse: rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del
diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio
del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione.
Ogni eventuale dicitura facente parte del contrassegno dovrà risultare circoscritta nel cerchio.

3.9. La copia del programma amministrativo
Alla dichiarazione di presentazione della lista va necessariamente allegato il programma
amministrativo per la sua affissione all’Albo pretorio dell’ente, al fine di darne conoscenza ai
cittadini interessati. La legge non specifica nessuna modalità particolare di redazione dello stesso.
L’unico obbligo è che in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato alla carica di
sindaco, le liste tra loro collegate debbono presentare il medesimo programma amministrativo.
.

3.10. La dichiarazione che la lista di candidati è presentata in nome e per conto di
un partito
Per poter utilizzare il simbolo è necessario essere autorizzati dai legali rappresentanti del partito
stesso.
.
3.11. Termini della presentazione della lista di candidati
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione, che contenga i requisiti sostanziali di
legge. Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo. La dichiarazione di presentazione della lista va depositata dalle ore
8.00 alle ore 20.00 del 30° giorno (dalle ore 8,00 alle 20,00 di venerdì 3 settembre) e dalle ore
8.00 alle ore 12.00 del 29° giorno antecedenti la data del primo giorno di votazione (dalle ore 8.00
alle ore 12.00 di sabato 4 settembre), presso la segreteria del Comune. L’ordine di presentazione
non influisce sull’ordine in cui le liste compariranno su manifesti e schede elettorali, che è
determinato da sorteggio. È opportuno presentare prima possibile la lista di candidati senza ridursi
all’ultimo momento. Inoltre, presentando la lista nel primo giorno previsto per il deposito, sarà
possibile integrare documenti eventualmente mancanti.
Il deposito può essere effettuato indifferentemente dai candidati, dai sottoscrittori, dai
delegati della lista o da esponenti dei partiti e gruppi politici, purché autorizzati con atto
notarile. Non è pertanto richiesto che la persona incaricata di effettuare il deposito della lista sia
necessariamente elettore del Comune.
Il Segretario comunale (o suo delegato) deve rilasciare una ricevuta dettagliata di tutti gli atti
presentati indicando con precisione il giorno e l’ora del deposito. Il Segretario comunale, inoltre,
può far rilevare eventuali irregolarità o mancanze ma deve comunque accettare la dichiarazione di
presentazione della lista. E’ necessario, affinchè la commissione elettorale circondariale sappia chi
comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente (o suo delegato) prenda nota
dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste dovrà essere affisso all’albo
pretorio del comune.

4.  LE  OPERAZIONI                      DELLA          COMMISSIONE                 ELETTORALE
CIRCONDARIALE
Entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste,
la Commissione elettorale circondariale porta a termine le seguenti operazioni:
    1. accertamento della data di presentazione della lista;
    2. verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori;
    3. controllo delle candidature in base alla nuova normativa sul riequilibrio delle rappresentanze
        di genere;
    4. controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali
    5. controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste
    6. esame dei contrassegni.

I delegati di lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte
dalla Commissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alle liste.
Nel caso di ricusazione del contrassegno, i delegati di lista devono presentare un nuovo
contrassegno.

La Commissione elettorale circondariale si riunisce nuovamente, dopo la scadenza del termine per
la sostituzione dei contrassegni, per sentire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o
modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite.
La Commissione elettorale circondariale procede mediante sorteggio (a cui possono partecipare i
delegati delle liste) all’assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista e a ciascun candidato
alla carica di Sindaco ammessi.
NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108, DI
CONVESIONE, CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 31.5.2021 N. 77. DIGITALIZZAZIONE
E SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI E
REFERENDARI.
Puoi anche leggere