CITTÀ DI POTENZA - Comune di Potenza

Pagina creata da Diego Nava
 
CONTINUA A LEGGERE
CITTÀ DI POTENZA
                                       ASSESSORATO AL COMMERCIO ED
                                          ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

                                                                           N . 191    / 2009     REGISTRO ORDINANZE

             DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA ED
             ORARI DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÁ DI VENDITA AL DETTAGLIO
                                             - “ CALENDARIO 2010 ” -

                                               IL SINDACO
      PREMESSO :
   che il decreto legislativo 31 marzo 1999, n.114 recante la riforma del commercio, al Titolo IV°, con gli articoli
 11, 12 e 13 ha introdotto una diversa disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di
 vendita al dettaglio ;
    che l’art.11 (Orario di apertura e di chiusura) stabilisce che sono rimessi alla libera determinazione dei singoli
 esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto dei seguenti
 limiti:
 -     l’apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 7,00 (art.11 comma 2) ;
 -     la chiusura degli esercizi deve avvenire entro le ore 22,00 (art.11 comma 2) ;
 -     l’esercizio non può rimanere aperto più di 13 ore al giorno (art.11 comma 2) ;
 -     il minimo di ore in cui l’esercizio deve rimanere aperto non è stabilito per cui la scelta è rimessa alla libera
       determinazione dell’esercente ;
 -     l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario mediante cartello o altro (art.11 comma 3) ;
     che ancora l’art.11 con i commi 4 e 5 dispone :
 -     gli esercizi dovranno rimanere chiusi nelle giornate di domenica e festivi, fatta eccezione per quelle per le
       quali il Sindaco avrà disposto l’apertura facoltativa ;
 -     il Comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori,delle imprese del commercio e dei lavoratori
       dipendenti , individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di
       chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché
       ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno ;
    che l’articolo 12 prevede la competenza regionale nell’individuazione dei comuni aventi la connotazione di
località turistica o di città d’arte, nei quali, o in zone del territorio dei medesimi, esclusivamente nei periodi di
maggior afflusso turistico, gli esercenti, oltre a poter determinare liberamente il proprio orario, sono svincolati
dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dal succitato comma 4 dell’ art. 11 ;                              ;
    che, ai sensi e per gli effetti dell’art.39 (Città d’arte e comuni turistici ) della Legge 30 settembre 2008, n. 23
sostitutivo dell’art.48 della L.R. n.19/1999, la città di Potenza è stata ricompresa tra i comuni nei quali, intendendo
offrire la opportunità ai dettaglianti di usufruire di un regime orario più libero, in particolari ‘zone del territorio’ e
‘periodi di maggiore afflusso turistico’, da concordarsi con le associazioni di categoria ed i sindacati dei lavoratori,
la disciplina speciale dell’articolo 12 può essere applicata, rimanendo in vigore nei restanti periodi la disciplina
ordinaria ;
   che, ai fini della determinazione delle particolari “zone del territorio” e dei ‘periodi di maggiore afflusso’ ,
entro i quali soltanto può essere consentita l’applicazione delle deroghe, si intende confermare, per l’anno 2010,
quelli concordati in sede di consultazione con le Associazioni dei Consumatori e dei Commercianti il 4 dicembre
2008 ;
PRESO ATTO :
       che in riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche, la Legge Regionale n.19/1999, con l’art.27
(Indirizzi in materia di orari), come sostituito dall’art.22 della L.R.n.23/2008, al comma 1, stabilisce che gli orari
per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private ;
     che nell’anno 2010 mercati rionali del mercoledì ricadono il 2 giugno “Festa della Repubblica” e l’8
dicembre ‘Immacolata’ ed il mercato mensile di maggio , sabato 1° “Festa dei Lavoratori” e quello di gennaio
2011 sabato giorno di “Capodanno” ;
      che in riferimento a detti casi, in cui cioè il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta
a tutti gli effetti di legge, il comma 2 del succit. art.22, stabilisce che esso deve essere anticipato al giorno
precedente e       che se quest’ultimo è anche festivo, posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa
determinazione dell’autorità comunale ;

      DATO ATTO :
      che al fine di tutelare i diversi interessi è stato proposto e trasmesso alle Associazioni di Categoria e di Via ed
ai Sindacati dei Lavoratori del settore -giusta nota n.681/AP/Ass. dell’1 u.s.- il calendario 2010 delle giornate e dei
periodi di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva e degli altri obblighi relativi alla fascia di apertura
giornaliera e di fissazione delle festività, laiche e religiose, con obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al
dettaglio, oltre alle date dei mercati ricadenti in festivi, in ordine alle quali i pareri pervenuti sono favorevoli
(CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI - ASSOCIAZIONE VIA DEL CENTRO - ADICONSUM – ALTROCONSUMO - ADOC);
      RITENUTO :
        che è doveroso, pertanto, pervenire, nel rispetto delle predette disposizioni, ad una organica definizione degli
orari degli esercizi commerciali al dettaglio e delle deroghe, al fine di far sì che essi meglio corrispondano alle
esigenze ed alle abitudini dei consumatori e siano più armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con
le esigenze complessive dei cittadini ;
       che è necessario altresì offrire, nell’interesse generale dell’economia, certezze agli operatori del comparto per
un’efficace programmazione aziendale per l’anno 2010 e precisi punti di riferimento per verificare esigenze, turni e
carichi di lavoro nonché garantire la doverosa informazione al consumatore ;
      VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ;
      VISTA la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30
settembre 2008, n. 23 ;
       VISTA la vigente “Disciplina delle attività di vendita al dettaglio nel Centro Storico” di cui all’Elaborato
“1”, D.C.C. n.27/2001 recante la Programmazione Commerciale comunale e trattante, specificamente, all’art. 6 la
materia degli orari in funzione di “sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali”;
        VISTA la Ordinanza Sindacale n. 262 del 22 dicembre 2008 recante “ Rideterminazione dell’ orario di
attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attivita’ particolari” ;
        VISTE le “ Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche ” contenute nell’Elaborato 2 di cui alla
Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001 attuativa del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.19/1999 ;
        VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18
 agosto 2000 , n. 267 ed in particolare l’art.50 che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare
 gli orari degli esercizi commerciali ;
        VISTO lo Statuto Comunale ;
                                                  DISPONE

     per il periodo venerdì 1° gennaio 2010 – giovedì 6 gennaio 2011 – , l’osservanza dei seguenti obblighi per
   coloro che esercitano la vendita al dettaglio .
          1. E’ obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi .
         2. I limiti giornalieri di attività di vendita al dettaglio sono compresi tra le ore sette e le ore ventidue. Nel
   rispetto di tali termini l’esercente può determinare liberamente l’orario d’apertura e di chiusura del proprio
   esercizio, non superando il limite delle tredici ore giornaliere .
       3. Sono stabilite deroghe alla chiusura obbligatoria domenicale e festiva ed agli altri obblighi relativi alla
   fascia di apertura dalle ore sette alle ventidue e delle tredici ore massime di apertura giornaliera,
   nelle seguenti ‘zone’ comunali e nei seguenti ‘periodi’ o giornate festive :
              a) ZONA URBANA CENTRALE :
             1) domenica 3 gennaio ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Invernali’)
              2) mercoledì 6 gennaio (Epifania)
                                                           2
3) domenica 28 febbraio
        4) domenica 28 marzo
        5) dal 1° maggio a domenica 18 luglio (2 giugno compreso)
        7) dal 22 agosto al 26 settembre
        8) domenica 24 e 31 ottobre
        9) domenica 21 e 28 novembre
        10) tutto il mese di dicembre, (esclusi 25 e 26) fino a giovedì 6 gennaio 2011 (escluso l’1 gennaio )

         b) RESTO DELLA CITTA’ :
        1) domenica 3 gennaio ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Invernali’)
        2) mercoledì 6 gennaio (Epifania)
        3) domenica 28 febbraio
        4) domenica 28 marzo
        5) sabato 1° maggio (Festa dei Lavoratori)
        6) domenica 2 , 9 , 16 , 23 e 30 maggio
        7) mercoledì 2 giugno
        8) domenica 27 giugno
        9) domenica 4 ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Estivi’) e 18 luglio
        10)          domenica 22 e 29 agosto
        11)          domenica 19 settembre
        12)          domenica 24 e 31 ottobre
        12) domenica 21 e 28 novembre
        13) tutto il mese di dicembre, (esclusi 25 e 26) fino a giovedì 6 gennaio 2011 (escluso l’1 gennaio )

     4. E’ fatto obbligo di chiusura, sia per la zona a) che b) , oltre che nelle domeniche NON ricomprese
        nel ‘calendario’ di cui al succitato punto 3. [a) e b)], nelle seguenti giornate festive :

        1) venerdì 1° gennaio (‘Capodanno’ 2010)
        2) domenica 4 aprile ( ‘Pasqua’ )
        3) lunedì    5 aprile ( ‘dell’Angelo’ )
        4) domenica 25 aprile ( anniversario della ‘Liberazione’)
        5) domenica 15 agosto      ( ‘Assunzione’ )
        6) domenica 1° novembre ( ‘Ognissanti’)
        7) sabato 25 dicembre ( ‘Natale’ )
        8) domenica 26 dicembre ( ‘Santo Stefano’ )
       11) sabato 1 gennaio 2011 ( ‘Capodanno’ 2011)

      Nelle domeniche e nei festivi in cui è obbligatoria la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, è
fatta salva la possibilità di apertura per le attività di commercio ambulante, da svolgersi sui posteggi e per
generi merceologici specificamente individuati ed elencati con apposito provvedimento, e degli esercizi di
cui al successivo punto 8.

     5. E’ individuata quale ‘ZONA URBANA CENTRALE ’, in cui ricompreso il Centro Storico ove
opera la facoltà di cui al punto 3. nei limiti di cui alla lettera a), la parte urbana compresa nell’anello viario
delimitato tra le vie :
Vaccaro (a partire dall'intersezione con Viale Dante ) → piazza Vittorio Emanuele → Corso Umberto I°→
Mazzini → Cavour → Appia → Torraca → Tansillo → Filzi → Baracca → Sauro →
Marconi/Musmeci → Vaccaro (intersezione con Viale Dante ), con la precisazione che la ‘facoltà’ è estesa
agli esercenti la vendita al dettaglio operanti all’interno di detta area o posizionati su entrambi i lati delle vie o
piazze che costituiscono il perimetro suindicato .
    E’ individuata quale ‘RESTO DELLA CITTA’ ’, ove opera la facoltà di cui al punto 3. nei limiti di cui
alla lettera b), la parte urbana esterna all’anello viario delimitato dalle suddette le vie .

    6. Sono individuate, inoltre, le zone/contrade/quartieri/rioni/vie per corrispondenti eventi, nei quali opera
la facoltà di cui al punto 3., secondo il prospetto appresso riportato, che può eventualmente subire aggiunte o
variazioni in adattamento alla programmazione degli eventi stessi :

                                                       3
LOCALITÁ                                 EVENTO                           GIORNO / PERIODO
1.    TUTTA LA CITTÁ                                   CARNEVALE                              dal 13 al 16 febbraio
2.    PRESSO LUNA PARK                            PERIODO PASQUALE                         dal 1° marzo al 18 aprile
3.    RIONE LUCANIA                           S. GIUSEPPE LAVORATORE                       dal 24 aprile al 3 maggio
4.    CONTRADA SAN FRANCESCO                  SAN MICHELE ARCANGELO                              9 e 10 maggio
5.    CONTRADA TRINITA’ SICILIA                  MADONNA DI FATIMA                               9 e 10 maggio
6.    CONTRADA GIARROSSA                            BEATO PADRE PIO                                da definirsi
7.    CONTRADA GIULIANO                        MARIA SS. AUSILIATRICE                         dal 22 al 24 maggio
8.    TUTTA LA CITTA’                              FESTA PATRONALE                             28, 29 e 30 maggio
9.    MASSERIA CAVALIERE                     IMMACOLATA CONCEZIONE                               30 e 31 maggio
10.   PRESSO LUNA PARK                                SAN GERARDO                         dal 26 maggio al 31 maggio
11.   CONTRADA MONTOCCHIO                            SS. REDENTORE                                 6 e 7 giugno
12.   CONTRADA SAN NICOLA                              SAN NICOLA                                  6 e 7 giugno
13.   CONTRADA S.ANT. LA MACCHIA                     SANT’ANTONIO                              11, 12 e 13 giugno
14.   CONTRADA BARRATA                               SANT’ ANTONIO                               13 e 14 giugno
15.   CONTRADA ROSSELLINO                           SACRA FAMIGLIA                               19 e 20 giugno
16.   MACCHIA ROMANA                                 GESU’ MAESTRO                             18, 19 e 20 giugno
17.   VIALE DANTE                               FESTA DEL QUARTIERE                           dal 25 al 20 giugno
18.   RIONE RISORGIMENTO                         SAN GIOVANNI BOSCO                            18, 19 e 20 giugno
19.   PARCO MONTEREALE                      NOTTE BIANCA DELLO SPORT                               da definirsi
20.   RIONE MALVACCARO                            FESTA DELLO SPORT                                da definirsi
21.   RIONE FRANCIOSO                             SS. PIETRO E PAOLO                          dal 26 al 29 giugno
22.   TUTTA LA CITTÁ                              SUONI DEL BASENTO                                 da definirsi
23.   CONTRADA LAVANGONE                       MADONNA DELLE GRAZIE                                4 e 5 luglio
24.   RIONE SAN ROCCO                                  SAN ROCCO                               14, 15 e 16 agosto
25.   CONTRADA CANALETTO                             SAN RAFFAELE                                21 e 22 agosto
26.   C.DA SAN LUCA BRANCA                     MADONNA DELLE GRAZIE                             5 e 6 settembre
27.   RIONE SANTA MARIA                     SANTA MARIA DEL SEPOLCRO                         dal 10 al 12 settembre
28.   RIONE POGGIO TRE GALLI                         SANTA CECILIA                           dal 15 al 20 settembre
29.   RIONE COCUZZO                            MARIA SS. IMMACOLATA                         dal 5 all’ 8 settembre
30.   RIONE MACCHIA GIOCOLI                       QUARTIERE IN FESTA                               da definirsi
31.   RIONE MALVACCARO                         S. BEATO BONAVENTURA                                da definirsi
32.   CONTRADA BUCALETTO                      S.MARIA DELLA SPERANZA                         25, 26 e 27 settembre
33.   CONTRADA BOSCO PICCOLO                  SAN MICHELE ARCANGELO                            26 e 27 settembre
34.   CONTRADA BOTTE                                ASS. CULTURALE                                1 e 2 ottobre
35.   CENTRO STORICO                     SAN GERARDO (Commem.morte del Santo)                       30 ottobre
36.   TUTTA LA CITTA’                                  HALLOWEEN                                    31 ottobre

 7. ll MERCATO MENSILE di maggio si terrà regolarmente sabato 1° maggio “Festa dei Lavoratori”.
     Il MERCATO RIONALE del 2 giugno si terrà regolarmente mercoledì “Festa Della Repubblica”.
     Il MERCATO RIONALE dell’ 8 dicembre si terrà regolarmente mercoledì “ Immacolata”.
      ll MERCATO MENSILE di sabato 1° gennaio 2011 “Capodanno” si terrà lunedì 3 gennaio 2011.
 8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi, qualora le attività di
vendita ad esse correlate siano svolte in maniera esclusiva o prevalente :
   - rivendite di generi di monopolio (che dovranno osservare gli orari stabiliti per loro dal compartimento
      dei monopoli) ;
   - agli esercizi di vendita situati nelle stazioni ferroviarie ;
   - alle rivendite di giornali ;
   - a gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie ;
   - alle attività di panificazione ed a quelle artigianali i cui titolari rivestono la qualifica speciale di artigiani
      come previsto dall’art.4, comma 2 lettera f, del d.lgs.n.114/1998 ;
   - agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri,
      dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe,
      cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale ;
   - alle sale cinematografiche .
     Per la prevalenza dell’attività, il criterio cui far riferimento è il volume d’affari dell’esercizio.
   9. Nelle giornate di avvio dei ‘saldi’ , sabato 2 gennaio e venerdì 2 luglio, è data facoltà anche agli
esercizi ricadenti nel ‘RESTO DELLA CITTA’’ di cui alla lett.b) del precedente punto 3., di protrarre alle ore
24,00 l’orario di chiusura degli esercizi .
   10. Il Comune può autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio,
l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno (dalle 22,00 alle 7,00) esclusivamente per un limitato
numero di esercizi di vicinato previa motivata richiesta ed in particolare dei negozi automatici per la vendita
al pubblico a mezzo di distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari secondo specifiche
modalità.
   11. E’ consentita, in coincidenza della “ notte bianca ” ove programmata, l’apertura, o suo prolungamento
in orario notturno, dei negozi.

                                                       4
12. Ciascun esercente è tenuto ad esporre un cartello ben visibile o altri supporti informativi, sia all’interno
      che all’esterno del locale, con l’indicazione dell’orario di vendita adottato .
        13. E’ fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali
      l’effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto .
        14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti,
      la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si
      applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii..

       Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010. A partire da detta data è abrogata
l’ordinanza n. 263 del 23 dicembre 2008.
        Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per
gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it., nonché, per estratto,
tramite stampa locale.
        Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso gli uffici della UNITÁ DI DIREZIONE ‘ATTIVITÀ
PRODUTTIVE e MARKETING TERRITORIALE’ - sito in Parco Aurora - via di Giura- (Plesso ex Tribunale), nei giorni
da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,30 e nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30.
        Copia del presente provvedimento è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, all’Ufficio Stampa ed
all’Ufficio Relazione con il Pubblico, alle Unità di Direzione’ Viabilità e Mobilità’, ‘Cultura’, ‘Ambiente’, ‘Sport’,
‘Protezione Civile’, per ogni altro seguito di competenza.
        Il provvedimento in oggetto vene altresì trasmesso alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, al Corpo
Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale di Potenza.
       La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della
presente disposizione.

        Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata
entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di
120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del
provvedimento medesimo.

      Dalla Residenza Municipale, 23 dicembre 2009

                          / ML

                    L’ASSESSORE
                  ( GIUSEPPE GINEFRA )

                                                                                      IL SINDACO
                                                                                 ( VITO SANTARSIERO )

                                                           5
Puoi anche leggere