CITTÀ DI POTENZA - Comune di Potenza
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CITTÀ DI POTENZA ASSESSORATO AL COMMERCIO ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE N . 191 / 2009 REGISTRO ORDINANZE DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA ED ORARI DEI NEGOZI E DELLE ALTRE ATTIVITÁ DI VENDITA AL DETTAGLIO - “ CALENDARIO 2010 ” - IL SINDACO PREMESSO : che il decreto legislativo 31 marzo 1999, n.114 recante la riforma del commercio, al Titolo IV°, con gli articoli 11, 12 e 13 ha introdotto una diversa disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio ; che l’art.11 (Orario di apertura e di chiusura) stabilisce che sono rimessi alla libera determinazione dei singoli esercenti gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio nel rispetto dei seguenti limiti: - l’apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 7,00 (art.11 comma 2) ; - la chiusura degli esercizi deve avvenire entro le ore 22,00 (art.11 comma 2) ; - l’esercizio non può rimanere aperto più di 13 ore al giorno (art.11 comma 2) ; - il minimo di ore in cui l’esercizio deve rimanere aperto non è stabilito per cui la scelta è rimessa alla libera determinazione dell’esercente ; - l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario mediante cartello o altro (art.11 comma 3) ; che ancora l’art.11 con i commi 4 e 5 dispone : - gli esercizi dovranno rimanere chiusi nelle giornate di domenica e festivi, fatta eccezione per quelle per le quali il Sindaco avrà disposto l’apertura facoltativa ; - il Comune, sentite le organizzazioni locali dei consumatori,delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti , individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno ; che l’articolo 12 prevede la competenza regionale nell’individuazione dei comuni aventi la connotazione di località turistica o di città d’arte, nei quali, o in zone del territorio dei medesimi, esclusivamente nei periodi di maggior afflusso turistico, gli esercenti, oltre a poter determinare liberamente il proprio orario, sono svincolati dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva sancito dal succitato comma 4 dell’ art. 11 ; ; che, ai sensi e per gli effetti dell’art.39 (Città d’arte e comuni turistici ) della Legge 30 settembre 2008, n. 23 sostitutivo dell’art.48 della L.R. n.19/1999, la città di Potenza è stata ricompresa tra i comuni nei quali, intendendo offrire la opportunità ai dettaglianti di usufruire di un regime orario più libero, in particolari ‘zone del territorio’ e ‘periodi di maggiore afflusso turistico’, da concordarsi con le associazioni di categoria ed i sindacati dei lavoratori, la disciplina speciale dell’articolo 12 può essere applicata, rimanendo in vigore nei restanti periodi la disciplina ordinaria ; che, ai fini della determinazione delle particolari “zone del territorio” e dei ‘periodi di maggiore afflusso’ , entro i quali soltanto può essere consentita l’applicazione delle deroghe, si intende confermare, per l’anno 2010, quelli concordati in sede di consultazione con le Associazioni dei Consumatori e dei Commercianti il 4 dicembre 2008 ;
PRESO ATTO : che in riferimento alle attività di commercio su aree pubbliche, la Legge Regionale n.19/1999, con l’art.27 (Indirizzi in materia di orari), come sostituito dall’art.22 della L.R.n.23/2008, al comma 1, stabilisce che gli orari per la vendita in forma itinerante devono essere uniformati al commercio al dettaglio su aree private ; che nell’anno 2010 mercati rionali del mercoledì ricadono il 2 giugno “Festa della Repubblica” e l’8 dicembre ‘Immacolata’ ed il mercato mensile di maggio , sabato 1° “Festa dei Lavoratori” e quello di gennaio 2011 sabato giorno di “Capodanno” ; che in riferimento a detti casi, in cui cioè il giorno di un mercato periodico ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge, il comma 2 del succit. art.22, stabilisce che esso deve essere anticipato al giorno precedente e che se quest’ultimo è anche festivo, posticipato al giorno feriale successivo, salva diversa determinazione dell’autorità comunale ; DATO ATTO : che al fine di tutelare i diversi interessi è stato proposto e trasmesso alle Associazioni di Categoria e di Via ed ai Sindacati dei Lavoratori del settore -giusta nota n.681/AP/Ass. dell’1 u.s.- il calendario 2010 delle giornate e dei periodi di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva e degli altri obblighi relativi alla fascia di apertura giornaliera e di fissazione delle festività, laiche e religiose, con obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, oltre alle date dei mercati ricadenti in festivi, in ordine alle quali i pareri pervenuti sono favorevoli (CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI - ASSOCIAZIONE VIA DEL CENTRO - ADICONSUM – ALTROCONSUMO - ADOC); RITENUTO : che è doveroso, pertanto, pervenire, nel rispetto delle predette disposizioni, ad una organica definizione degli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e delle deroghe, al fine di far sì che essi meglio corrispondano alle esigenze ed alle abitudini dei consumatori e siano più armonicamente coordinati con quelli delle altre attività e con le esigenze complessive dei cittadini ; che è necessario altresì offrire, nell’interesse generale dell’economia, certezze agli operatori del comparto per un’efficace programmazione aziendale per l’anno 2010 e precisi punti di riferimento per verificare esigenze, turni e carichi di lavoro nonché garantire la doverosa informazione al consumatore ; VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ; VISTA la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 23 ; VISTA la vigente “Disciplina delle attività di vendita al dettaglio nel Centro Storico” di cui all’Elaborato “1”, D.C.C. n.27/2001 recante la Programmazione Commerciale comunale e trattante, specificamente, all’art. 6 la materia degli orari in funzione di “sostegno ed incentivi alle iniziative promozionali”; VISTA la Ordinanza Sindacale n. 262 del 22 dicembre 2008 recante “ Rideterminazione dell’ orario di attività dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attivita’ particolari” ; VISTE le “ Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche ” contenute nell’Elaborato 2 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001 attuativa del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.19/1999 ; VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 , n. 267 ed in particolare l’art.50 che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali ; VISTO lo Statuto Comunale ; DISPONE per il periodo venerdì 1° gennaio 2010 – giovedì 6 gennaio 2011 – , l’osservanza dei seguenti obblighi per coloro che esercitano la vendita al dettaglio . 1. E’ obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi . 2. I limiti giornalieri di attività di vendita al dettaglio sono compresi tra le ore sette e le ore ventidue. Nel rispetto di tali termini l’esercente può determinare liberamente l’orario d’apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando il limite delle tredici ore giornaliere . 3. Sono stabilite deroghe alla chiusura obbligatoria domenicale e festiva ed agli altri obblighi relativi alla fascia di apertura dalle ore sette alle ventidue e delle tredici ore massime di apertura giornaliera, nelle seguenti ‘zone’ comunali e nei seguenti ‘periodi’ o giornate festive : a) ZONA URBANA CENTRALE : 1) domenica 3 gennaio ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Invernali’) 2) mercoledì 6 gennaio (Epifania) 2
3) domenica 28 febbraio 4) domenica 28 marzo 5) dal 1° maggio a domenica 18 luglio (2 giugno compreso) 7) dal 22 agosto al 26 settembre 8) domenica 24 e 31 ottobre 9) domenica 21 e 28 novembre 10) tutto il mese di dicembre, (esclusi 25 e 26) fino a giovedì 6 gennaio 2011 (escluso l’1 gennaio ) b) RESTO DELLA CITTA’ : 1) domenica 3 gennaio ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Invernali’) 2) mercoledì 6 gennaio (Epifania) 3) domenica 28 febbraio 4) domenica 28 marzo 5) sabato 1° maggio (Festa dei Lavoratori) 6) domenica 2 , 9 , 16 , 23 e 30 maggio 7) mercoledì 2 giugno 8) domenica 27 giugno 9) domenica 4 ( 1 ma. Domenica ‘Saldi Estivi’) e 18 luglio 10) domenica 22 e 29 agosto 11) domenica 19 settembre 12) domenica 24 e 31 ottobre 12) domenica 21 e 28 novembre 13) tutto il mese di dicembre, (esclusi 25 e 26) fino a giovedì 6 gennaio 2011 (escluso l’1 gennaio ) 4. E’ fatto obbligo di chiusura, sia per la zona a) che b) , oltre che nelle domeniche NON ricomprese nel ‘calendario’ di cui al succitato punto 3. [a) e b)], nelle seguenti giornate festive : 1) venerdì 1° gennaio (‘Capodanno’ 2010) 2) domenica 4 aprile ( ‘Pasqua’ ) 3) lunedì 5 aprile ( ‘dell’Angelo’ ) 4) domenica 25 aprile ( anniversario della ‘Liberazione’) 5) domenica 15 agosto ( ‘Assunzione’ ) 6) domenica 1° novembre ( ‘Ognissanti’) 7) sabato 25 dicembre ( ‘Natale’ ) 8) domenica 26 dicembre ( ‘Santo Stefano’ ) 11) sabato 1 gennaio 2011 ( ‘Capodanno’ 2011) Nelle domeniche e nei festivi in cui è obbligatoria la chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, è fatta salva la possibilità di apertura per le attività di commercio ambulante, da svolgersi sui posteggi e per generi merceologici specificamente individuati ed elencati con apposito provvedimento, e degli esercizi di cui al successivo punto 8. 5. E’ individuata quale ‘ZONA URBANA CENTRALE ’, in cui ricompreso il Centro Storico ove opera la facoltà di cui al punto 3. nei limiti di cui alla lettera a), la parte urbana compresa nell’anello viario delimitato tra le vie : Vaccaro (a partire dall'intersezione con Viale Dante ) → piazza Vittorio Emanuele → Corso Umberto I°→ Mazzini → Cavour → Appia → Torraca → Tansillo → Filzi → Baracca → Sauro → Marconi/Musmeci → Vaccaro (intersezione con Viale Dante ), con la precisazione che la ‘facoltà’ è estesa agli esercenti la vendita al dettaglio operanti all’interno di detta area o posizionati su entrambi i lati delle vie o piazze che costituiscono il perimetro suindicato . E’ individuata quale ‘RESTO DELLA CITTA’ ’, ove opera la facoltà di cui al punto 3. nei limiti di cui alla lettera b), la parte urbana esterna all’anello viario delimitato dalle suddette le vie . 6. Sono individuate, inoltre, le zone/contrade/quartieri/rioni/vie per corrispondenti eventi, nei quali opera la facoltà di cui al punto 3., secondo il prospetto appresso riportato, che può eventualmente subire aggiunte o variazioni in adattamento alla programmazione degli eventi stessi : 3
LOCALITÁ EVENTO GIORNO / PERIODO 1. TUTTA LA CITTÁ CARNEVALE dal 13 al 16 febbraio 2. PRESSO LUNA PARK PERIODO PASQUALE dal 1° marzo al 18 aprile 3. RIONE LUCANIA S. GIUSEPPE LAVORATORE dal 24 aprile al 3 maggio 4. CONTRADA SAN FRANCESCO SAN MICHELE ARCANGELO 9 e 10 maggio 5. CONTRADA TRINITA’ SICILIA MADONNA DI FATIMA 9 e 10 maggio 6. CONTRADA GIARROSSA BEATO PADRE PIO da definirsi 7. CONTRADA GIULIANO MARIA SS. AUSILIATRICE dal 22 al 24 maggio 8. TUTTA LA CITTA’ FESTA PATRONALE 28, 29 e 30 maggio 9. MASSERIA CAVALIERE IMMACOLATA CONCEZIONE 30 e 31 maggio 10. PRESSO LUNA PARK SAN GERARDO dal 26 maggio al 31 maggio 11. CONTRADA MONTOCCHIO SS. REDENTORE 6 e 7 giugno 12. CONTRADA SAN NICOLA SAN NICOLA 6 e 7 giugno 13. CONTRADA S.ANT. LA MACCHIA SANT’ANTONIO 11, 12 e 13 giugno 14. CONTRADA BARRATA SANT’ ANTONIO 13 e 14 giugno 15. CONTRADA ROSSELLINO SACRA FAMIGLIA 19 e 20 giugno 16. MACCHIA ROMANA GESU’ MAESTRO 18, 19 e 20 giugno 17. VIALE DANTE FESTA DEL QUARTIERE dal 25 al 20 giugno 18. RIONE RISORGIMENTO SAN GIOVANNI BOSCO 18, 19 e 20 giugno 19. PARCO MONTEREALE NOTTE BIANCA DELLO SPORT da definirsi 20. RIONE MALVACCARO FESTA DELLO SPORT da definirsi 21. RIONE FRANCIOSO SS. PIETRO E PAOLO dal 26 al 29 giugno 22. TUTTA LA CITTÁ SUONI DEL BASENTO da definirsi 23. CONTRADA LAVANGONE MADONNA DELLE GRAZIE 4 e 5 luglio 24. RIONE SAN ROCCO SAN ROCCO 14, 15 e 16 agosto 25. CONTRADA CANALETTO SAN RAFFAELE 21 e 22 agosto 26. C.DA SAN LUCA BRANCA MADONNA DELLE GRAZIE 5 e 6 settembre 27. RIONE SANTA MARIA SANTA MARIA DEL SEPOLCRO dal 10 al 12 settembre 28. RIONE POGGIO TRE GALLI SANTA CECILIA dal 15 al 20 settembre 29. RIONE COCUZZO MARIA SS. IMMACOLATA dal 5 all’ 8 settembre 30. RIONE MACCHIA GIOCOLI QUARTIERE IN FESTA da definirsi 31. RIONE MALVACCARO S. BEATO BONAVENTURA da definirsi 32. CONTRADA BUCALETTO S.MARIA DELLA SPERANZA 25, 26 e 27 settembre 33. CONTRADA BOSCO PICCOLO SAN MICHELE ARCANGELO 26 e 27 settembre 34. CONTRADA BOTTE ASS. CULTURALE 1 e 2 ottobre 35. CENTRO STORICO SAN GERARDO (Commem.morte del Santo) 30 ottobre 36. TUTTA LA CITTA’ HALLOWEEN 31 ottobre 7. ll MERCATO MENSILE di maggio si terrà regolarmente sabato 1° maggio “Festa dei Lavoratori”. Il MERCATO RIONALE del 2 giugno si terrà regolarmente mercoledì “Festa Della Repubblica”. Il MERCATO RIONALE dell’ 8 dicembre si terrà regolarmente mercoledì “ Immacolata”. ll MERCATO MENSILE di sabato 1° gennaio 2011 “Capodanno” si terrà lunedì 3 gennaio 2011. 8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi, qualora le attività di vendita ad esse correlate siano svolte in maniera esclusiva o prevalente : - rivendite di generi di monopolio (che dovranno osservare gli orari stabiliti per loro dal compartimento dei monopoli) ; - agli esercizi di vendita situati nelle stazioni ferroviarie ; - alle rivendite di giornali ; - a gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie ; - alle attività di panificazione ed a quelle artigianali i cui titolari rivestono la qualifica speciale di artigiani come previsto dall’art.4, comma 2 lettera f, del d.lgs.n.114/1998 ; - agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale ; - alle sale cinematografiche . Per la prevalenza dell’attività, il criterio cui far riferimento è il volume d’affari dell’esercizio. 9. Nelle giornate di avvio dei ‘saldi’ , sabato 2 gennaio e venerdì 2 luglio, è data facoltà anche agli esercizi ricadenti nel ‘RESTO DELLA CITTA’’ di cui alla lett.b) del precedente punto 3., di protrarre alle ore 24,00 l’orario di chiusura degli esercizi . 10. Il Comune può autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno (dalle 22,00 alle 7,00) esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato previa motivata richiesta ed in particolare dei negozi automatici per la vendita al pubblico a mezzo di distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari secondo specifiche modalità. 11. E’ consentita, in coincidenza della “ notte bianca ” ove programmata, l’apertura, o suo prolungamento in orario notturno, dei negozi. 4
12. Ciascun esercente è tenuto ad esporre un cartello ben visibile o altri supporti informativi, sia all’interno che all’esterno del locale, con l’indicazione dell’orario di vendita adottato . 13. E’ fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l’effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto . 14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione delle fattispecie contenute nella presente ordinanza non rientranti nella materia degli orari si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.ii.. Il presente provvedimento è efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010. A partire da detta data è abrogata l’ordinanza n. 263 del 23 dicembre 2008. Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it., nonché, per estratto, tramite stampa locale. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso gli uffici della UNITÁ DI DIREZIONE ‘ATTIVITÀ PRODUTTIVE e MARKETING TERRITORIALE’ - sito in Parco Aurora - via di Giura- (Plesso ex Tribunale), nei giorni da lunedì a venerdì dalle 11,30 alle 13,30 e nel pomeriggio del martedì e giovedì dalle 16,30 alle 17,30. Copia del presente provvedimento è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, all’Ufficio Stampa ed all’Ufficio Relazione con il Pubblico, alle Unità di Direzione’ Viabilità e Mobilità’, ‘Cultura’, ‘Ambiente’, ‘Sport’, ‘Protezione Civile’, per ogni altro seguito di competenza. Il provvedimento in oggetto vene altresì trasmesso alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale di Potenza. La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente disposizione. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo. Dalla Residenza Municipale, 23 dicembre 2009 / ML L’ASSESSORE ( GIUSEPPE GINEFRA ) IL SINDACO ( VITO SANTARSIERO ) 5
Puoi anche leggere