CITTÁ DI CONEGLIANO - Sito istituzionale
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CITTÁ DI CONEGLIANO Provincia di Treviso CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (descrittivo e prestazionale dei servizi educativo, ausiliario e di refezione) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PARZIALE DEI SERVIZI EDUCATIVO, AUSILIARIO E DI REFEZIONE DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI CONEGLIANO PERIODO 28.08.2017-07.08.2020 ANNI EDUCATIVI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 CIG 7109795470 1
INDICE Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Pag. 3 Art. 2 DURATA DELL’APPALTO Pag. 3 Art. 3 IMPORTO DELL’APPALTO Pag. 3 Art. 4 OBIETTIVI DEL SERVIZIO Pag. 4 Art. 5 UTENZA Pag. 4 Art. 6 CALENDARIO E FUNZIONAMENTO Pag. 5 Art. 7 OBBLIGHI DELLE PARTI Pag. 5 Art. 8 GESTIONE DEL SERVIZIO Pag. 5 Art. 9 PERSONALE DA IMPIEGARE E REQUISITI Pag. 9 Art. 10 CLAUSOLE SOCIALI Pag. 7 Art. 11 COMPORTAMENTO DEL PERSONALE Pag. 7 Art. 12 ATTRIBUZIONE E COMPITI DELLE SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI Pag. 8 Art. 13 AGGIORNAMENTO PROFESIONALE Pag. 8 Art. 14 ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI E DEL PERSONALE Pag. 8 Art. 15 VESTIARIO Pag. 9 Art. 16 MENSA Pag. 9 Art. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA Pag. 9 Art. 18 PRESCRIZIONI Pag. 9 Art. 19 MATERIALE E ATTREZZATURE Pag. 10 Art. 20 USO DI MATERIALI E ATTEZZATURE Pag. 11 Art. 21 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Pag. 11 Art. 22 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Pag. 11 Art. 23 OBBLIGHI DERIVANTI DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA Pag. 12 CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI Art. 24 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE Pag. 12 Art. 25 GARANZIA DEFINITIVA Pag. 12 Art. 26 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE Pag. 13 ALLEGATO A - PLANIMETRIE ASILO NIDO PANIZZA ALLEGATO B - PLANIMETRIA ASILO NIDO ZAMBONI ALLEGATO C - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 2
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO L'appalto ha per oggetto la gestione parziale del servizio educativo, ausiliario e di refezione dei due asili nido comunali per il periodo 28 agosto 2017 – 7 agosto 2020, anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per un monte ore massimo così quantificato: personale educativo monte ore totale presunto - 79.000 ore così suddivise: - 9.200 ore nell’anno 2017 - 26.500 ore nell’anno 2018 - 26.500 ore nell’anno 2019 - 16.800 ore nell’anno 2020 personale ausiliario monte ore totale presunto - 23.400 ore così suddivise: - 2.800 ore nell’anno 2017 - 7.800 ore nell’anno 2018 - 7.800 ore nell’anno 2019 - 5.000 ore nell’anno 2020 personale addetto alla refezione monte ore totale presunto - 8.400 ore così suddivise: - 950 ore nell’anno 2017 - 2.800 ore nell’anno 2018 - 2.800 ore nell’anno 2019 - 1.850 ore nell’anno 2020 Il tempo di prestazione addebitabile per il servizio non comprende i tempi di percorrenza per gli operatori. È inclusa nell'appalto la fornitura di tutto il materiale e delle attrezzature per la pulizia e la disinfezione dei locali. ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO L’appalto avrà durata dal 28 agosto 2017 al 7 agosto 2020 (anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020). Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai medesimi patti e condizioni, per ulteriori 3 (tre) anni educativi (2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023), a seguito di valutazione di convenienza da parte del Comune e qualora non siano intervenuti obblighi che comportino diversa determinazione in ordine all'acquisizione dei servizi. Il Comune si riserva altresì di valutare l'opportunità di procedere ad una proroga in base a quanto previsto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario per consentire di espletare le procedure di scelta del contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso l’appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. Il Comune si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto. ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO L’importo stimato complessivo a base di gara è pari a € 2.196.800,00, IVA esclusa, di cui € 4.000,00 relativi ai costi della sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso. Tale importo è riferito alla durata base dell'appalto (anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020). L’importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 4.759.733,00, IVA esclusa, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo per 3 (tre) anni educativi e di eventuale proroga di 6 (sei) mesi. 3
Il costo della manodopera è stimato in via presuntiva in complessivi € 1.981.860,00, considerando le diverse figure professionali da impiegare e le categorie di inquadramento del personale previste dal CCNL di riferimento, nonché il monte ore massimo stimato per i diversi servizi, presunto in n. 79.000 ore totali per il servizio educativo, in n. 23.400 ore totali per il servizio ausiliario e in n. 8.400 ore totali per il servizio di refezione. Tale costo non include eventuali indennità di turno in quanto i servizi si svolgono in orario ordinario. Per la determinazione dei costi è stata impiegata la tabella allegata al decreto ministeriale 2 ottobre 2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali”, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Il Comune assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate e fatturabili, i prezzi orari indicati in sede di offerta. Il Comune si riserva, durante l’esecuzione del contratto, ai sensi dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che l'appaltatore stesso è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dal contratto. Il Comune potrà richiedere modifiche al contratto stipulato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si renda necessario prevedere un'estensione del servizio, anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia, e/o ridurre o non attivare le prestazioni oggetto del presente appalto o qualora si renda necessario apportare modifiche alle modalità attuative del servizio, anche mediante la richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto, in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi. CARATTERISTICHE E GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 4 – OBIETTIVI DEL SERVIZIO L’Asilo Nido integra la funzione educativa ed assistenziale della famiglia concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stimolando la capacità di socializzazione e, nel rispetto delle fasi dello sviluppo e delle capacità personali, favorisce la crescita cognitiva ed emotiva del bambino. Propone attività educative adeguate alle esigenze affettive, psicologiche e sociali dei piccoli con lo scopo di sviluppare l’autonomia individuale ed una corretta crescita della personalità. Svolge funzioni di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e scolastici del territorio. L’Asilo Nido persegue le proprie finalità sempre in stretta collaborazione con la famiglia, riconosciuta portatrice di proprie origini culturali nonché di diritti all’informazione, alla partecipazione ed alla condivisione dei progetti educativi del nido. ART. 5 – UTENZA I due asili nido sono rivolti a bambini da tre mesi a tre anni, prioritariamente i residenti nel comune di Conegliano. Le domande di ammissione vengono presentate al Comune nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 maggio. Una volta esaurite le domande dei residenti vengono accolte anche le domande per bambini residenti fuori comune. Le sedi dei nidi sono situate in via Veneto 6 ed in via Cacciatori delle Alpi e sono dotate di tutti i supporti didattici, organizzativi e logistici necessari per l’accoglienza di 60 bambini in ciascun asilo nido, elevabili a 72 in base a quanto previsto dalla L.R. 32/90, divisi in tre sezioni: piccoli per bimbi da tre a quindici mesi, medi per bimbi da quindici mesi a due anni e grandi per bimbi da due a tre anni. Indicativamente la sezione piccoli può ospitare 18 bimbi, la sezione medi 24 bimbi, la sezione grandi 24 bimbi. Il numero massimo delle sezioni dipende dalle domande presentate e può variare in corso di anno scolastico, fermo restando il numero totale di 72 iscritti. 4
ART. 6 – CALENDARIO E FUNZIONAMENTO I due asili nido funzionano dal 1° settembre al 24 luglio di ogni anno con interruzioni del servizio nei periodi di sospensione dell’attività come da calendario scolastico. Il calendario annuale verrà definito dal Comune entro il mese di settembre, viste le linee di indirizzo regionali. L’Asilo Nido Panizza è aperto dal lunedì al venerdì con orario 07.30 – 16.00. L’Asilo Nido Ferrera è aperto dal lunedì al venerdì con orario 07.30 – 16.00 ed è prevista l’apertura anche nella giornata di sabato con orario 07.30 – 13.30, in caso di richieste presentate da almeno il 20% dei bambini frequentanti. Per entrambi i nidi le famiglie possono chiedere l’utilizzo prolungato del servizio fino alle ore 17.00 e/o fino alle ore 18.00, per motivi di lavoro. Il numero dei bimbi che utilizzano l’orario prolungato e le fasce di frequenza vengono indicate dai genitori direttamente al momento della domanda di ammissione. È prevista in entrambi i nidi la possibilità di frequenza part-time con orario 07.30 – 13.30. In base al vigente regolamento il servizio può essere prolungato fino alla prima settimana di agosto qualora venga richiesto da un numero di famiglie pari o superiore al 20% delle famiglie utenti. Nel periodo di prolungamento (ultima settimana di luglio e prima di agosto) il servizio verrà garantito presso uno solo dei due nidi a rotazione annuale. ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI Ente titolare del servizio è il Comune di Conegliano cui compete: − elaborare verificare l’osservanza degli adempimenti previsti dal contratto; − il programma generale recependo le eventuali proposte dei Comitati di Gestione; − raccogliere le domande di ammissione, decidere in merito agli inserimenti, agli orari di funzionamento del servizio ed alle rette di frequenza; − verificare l’attuazione del progetto educativo e delle programmazioni annuali; − effettuare verifiche in itinere con eventuale coinvolgimento dell'appaltatore in merito all’andamento dell'attività educativa; − valutazioni sul rapporto utenti-operatori e servizio-utenti, anche mediante la somministrazione periodica, come previsto per il servizio asili nido, di questionari alle famiglie utenti del servizio; − tenere i rapporti con l'appaltatore; − verificare la rispondenza e permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all’aggiudicazione. All'aggiudicatario compete: − rispettare le linee di indirizzo del Comune sull’organizzazione del servizio; − individuare il personale secondo requisiti specifici di professionalità, esperienza, provata integrità; − collaborare con il Comune nella definizione dei programmi, anche con proposte migliorative; − farsi garante della realizzazione dell’intervento come da progetto (tempi, sostituzioni, compiti, ecc.); − partecipare agli incontri di verifica e programmazione indetti dal Comune; − rendicontare al Comune le prestazioni effettuate secondo specifiche modalità e scadenze; − tutelare i rapporti umani instaurati fra utenti e operatori, impegnandosi ad assicurare, in linea di massima, in modo continuativo l’intervento dello stesso operatore; − chiedere il rilascio dell’autorizzazione sanitaria per il servizio di mensa, predisporre il manuale HACCP e il piano di verifica. PERSONALE ART. 8 – GESTIONE DEL SERVIZIO Per la gestione del servizio oggetto dell’appalto dovrà essere impiegato il personale di seguito indicato. Personale educativo − Negli Asili dovrà essere impiegato un numero di operatori tale da garantire il funzionamento negli orari e nei giorni sopra descritti e da garantire, in relazione alla frequenza massima giornaliera, i seguenti rapporti: o N. 1 educatrice ogni 6 bambini lattanti (3 – 12 mesi); o N. 1 educatrice ogni 8 bambini medi; o N. 1 educatrice ogni 8 bambini grandi. 5
− In ciascun Asilo sono impiegate n. 3 educatrici dipendenti del Comune i cui turni di servizio prevedono lo svolgimento di trenta ore settimanali a diretto contatto con i bambini. − Le attività del personale educativo individuato dall'aggiudicatario dovranno essere svolte in stretta collaborazione con il personale comunale di ruolo, in una azione di condivisione degli obiettivi e delle strategie, nell’ottica di integrazione degli interventi volta a garantire efficienza ed efficacia del servizio. − Per il personale educativo, oltre all’orario a diretto contatto con i bambini è previsto un monte ore annuo massimo di 200 ore (monte ore per singola educatrice con rapporto a tempo pieno), per attività di gestione, colloqui con genitori, riunioni e formazione. − Le ore di formazione, quantificabili in 40 ore annue saranno a carico dell'appaltatore per il 50%. Personale ausiliario − Dovrà essere garantito n. 1 ausiliario ogni 15 bambini. Personale addetto alla cucina e alla refezione − Dovrà essere garantita n. 1 persona per ciascun nido. Il monte ore del personale educativo e le eventuali ore aggiuntive del personale ausiliario e addetto alla cucina, dovranno essere gestite dall'aggiudicatario in stretta collaborazione con il Comune, in base alla programmazione educativa. Il personale ausiliario e addetto alla cucina dovrà garantire eventuali ore aggiuntive per particolari esigenze che si rendessero necessarie o per attività didattiche annuali (feste). In caso di prolungamento del servizio (ultima settimana di luglio e prima di agosto), è richiesta la presenza del personale con le seguenti modalità: - l'ultima settimana di luglio dovrà essere presente in servizio tutto il personale, anche quello non impiegato nell’attività a diretto contatto con i bambini, per la sistemazione del materiale didattico e per la verifica dell’attività; - la prima settimana di agosto dovrà essere presente in servizio il solo personale impiegato nell'attività a diretto contatto con i bambini. Nell'ultima settimana di agosto tutto il personale dovrà essere in servizio per la programmazione e per le attività di inizio anno. ART. 9 – PERSONALE DA IMPIEGARE E REQUISITI Tutto il personale dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione. In particolare: − gli educatori dovranno essere in possesso di titoli specifici come previsto dalle vigenti normative regionali e di un’esperienza professionale in servizi analoghi di almeno 300 ore; − il personale addetto alla cucina deve avere il diploma specifico oppure un'esperienza di almeno tre anni nella ristorazione di servizi analoghi. L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività. L'aggiudicatario può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento. L’appaltatore, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'organizzazione e l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale al fine di garantire riferimenti stabili per i piccoli utenti. L'appaltatore si impegna a trasmettere entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio del servizio, l’elenco degli operatori che verranno impiegati negli asili nido e, per ogni operatore, il curriculum completo dei dati anagrafici e copia del titolo di studio. L'appaltatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione del personale che dovesse verificarsi nel corso del contratto, impegnandosi a comunicare le nuove assunzioni, corredate dei dati di cui sopra, prima dell'immissione in servizio. La variazione di personale dovrà in ogni caso essere effettuata in accordo con il Comune. 6
Il personale dovrà essere sempre presente in numero tale da garantire il rapporto operatore/utente conforme a quanto previsto dal presente capitolato. La sostituzione del personale, indipendentemente dalle mansioni svolte, dovrà essere effettuata in modo tale da non recare disservizi e dovrà avvenire al massimo entro 24 ore. Gli oneri relativi alla sostituzione del personale saranno interamente a carico dell’appaltatore. Per quanto riguarda le sostituzioni di personale dipendente del Comune, queste verranno richieste con un preavviso di almeno 24 ore, ad eccezione di casi urgenti e non programmati per i quali la sostituzione potrà essere chiesta in giornata. In tal caso, l'appaltatore dovrà provvedere ad effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile. Per le ore espletate per sostituzioni di personale comunale di ruolo sarà corrisposto il costo orario indicato in sede di offerta. ART. 10 – CLAUSOLE SOCIALI Allo scopo di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e salvaguardare la continuità della relazione tra operatori e utenti destinatari del servizio, considerata la natura stessa del servizio e la fragilità dell'utenza, in base a quanto previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'aggiudicatario abbia l’esigenza di disporre di ulteriore personale rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi operatori che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ferma restando la loro disponibilità e subordinatamente alla compatibilità con l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore subentrante. L’aggiudicatario, qualora applichi il medesimo contratto collettivo dell’appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Si riporta a seguire un quadro sintetico che illustra l'attuale assetto organizzativo degli asili nido per quanto riguarda il personale impiegato: n. operatori categoria scatti anzianità Note CCNL applicato 1 A1 0 CCNL Cooperative sociali 1 A1 4 CCNL Cooperative sociali 3 A1 5 CCNL Cooperative sociali 1 B1 5 CCNL Cooperative sociali 2 C1 5 CCNL Cooperative sociali 5 D1 0 CCNL Cooperative sociali 1 D1 1 CCNL Cooperative sociali 1 D1 2 in maternità CCNL Cooperative sociali 2 D1 3 CCNL Cooperative sociali 1 D1 4 in maternità CCNL Cooperative sociali 15 D1 5 di cui n. 3 in maternità CCNL Cooperative sociali 1 D2 4 CCNL Cooperative sociali ART. 11 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE Il personale deve adottare una metodologia di lavoro in equipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. Il personale impiegato dovrà far proprie le linee stabilite dal Comune, in piena collaborazione gestionale con gli operatori dipendenti del Comune. Il personale dovrà tenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Il servizio dovrà essere garantito in modo continuativo, indipendentemente da assenze a qualsiasi titolo del personale dell'appaltatore. È facoltà del responsabile del procedimento far presente all’appaltatore, sia a voce che per iscritto, eventuali inadempienze e disfunzioni riscontrate nel servizio espletato e, qualora fossero imputabili a responsabilità personale di un operatore, chiederne la sostituzione. L’appaltatore si impegna a sostituire, entro 24 ore dalla comunicazione, gli addetti i quali a giudizio del responsabile del procedimento, si dimostrassero inidonei o assumessero atteggiamenti non consoni, in specie, ad una struttura pubblica. Gli operatori dovranno essere presenti sul posto di lavoro negli orari stabiliti. Qualora nello svolgimento delle prestazioni si verificassero assenze ingiustificate, non preventivamente concordate con i responsabili del servizio, verranno applicate le penali indicate all'art. 31 del contratto. 7
Il personale dell'appaltatore dovrà mantenere il segreto d’ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza o a causa del servizio. Il responsabile del procedimento può far allontanare dal servizio i dipendenti dell'appaltatore che non ottemperassero quanto sopra. ART. 12 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLE SPECIFICHE FIGURE PROFESSIONALI Personale educativo Le funzioni attribuite al personale educativo sono: − responsabilità della realizzazione del progetto educativo e della programmazione didattica annuale; − garantire il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini, ponendo particolare attenzione ai problemi dell’inserimento e all’articolarsi dei rapporti con gli adulti e gli altri bambini; − provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione; − definire la programmazione educativa annuale in collaborazione con il coordinatore pedagogico e con il Comune; − coinvolgere le famiglie nell’attività del nido; − partecipare ai momenti di verifica e discussione delle attività; − partecipare ai colloqui con il coordinatore pedagocico e con le famiglie; − utilizzare e compilare gli strumenti legati all’osservazione e finalizzati alla documentazione dell’attività. Personale ausiliario Il personale ausiliario dovrà garantire le operazioni di pulizia, riassetto e disinfezione così come specificato nei successivi artt. 19, 20 e 21. Dovrà inoltre collaborare con il personale educativo nella cura e nella sorveglianza dei bambini e con il personale di cucina per il riordino e l’igiene degli ambienti e delle attrezzature nonché per la distribuzione e la somministrazione del pasto. Personale addetto alla cucina Al personale di cucina competono: − la preparazione e distribuzione del pasto, in osservanza all’igiene del prodotto ed alle tabelle dietetiche; − la responsabilità della corretta esecuzione del Piano HACCP; − la cura dell’ordine e la pulizia delle attrezzature di cucina, delle stoviglie e degli ambienti connessi al proprio ambiente di lavoro. Il personale addetto alla cucina viene coadiuvato dal personale ausiliario. Il direttore dei nidi sarà comunque presente negli asili nido in orari e giorni definiti o ogni qualvolta se ne richieda la presenza, manterrà i contatti con l'appaltatore e rimarrà il responsabile della gestione, della quale risponde ai Comitati di Gestione ed al Comune. ART. 13 – AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Il Comune intende offrire all’utenza un servizio conforme tra i due nidi e garantire omogeneità nell’attività didattica ed educativa. Pertanto, il personale dipendente dell'appaltatore dovrà partecipare alla formazione permanente organizzata dal Comune, previa autorizzazione del Comune stesso. Peraltro, tale monte ore dovrà essere posto a carico del Comune solo in misura del 50%, il restante 50% sarà a carico dell'appaltatore. Eventuali corsi di formazione o aggiornamento professionale che l'appaltatore intenda organizzare per il proprio personale dovranno essere svolti al di fuori dell'orario di lavoro, senza oneri per il Comune. L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale la formazione prevista dalle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione e dovrà trasmettere copia degli attestati dei corsi a cui partecipa il personale impiegato nei nidi. ART. 14 – ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI E DEL PERSONALE L'aggiudicatario adempirà ai servizi contenuti nel presente contratto con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d’opera, intercorrente ed intercorso, con l'appaltatore. 8
ART. 15 – VESTIARIO L'aggiudicatario deve provvedere a dotare il proprio personale di abbigliamento idoneo, composto da capi di vestiario diversi a seconda delle mansioni svolte, da scarpe idonee, da cuffie per gli addetti alla cucina e di indumenti da lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio. ART. 16 – MENSA Al personale che per motivi organizzativi rispetta un orario intermedio verrà consentita la fruizione della mensa interna, a fronte del pagamento del corrispettivo per costo-pasto fissato annualmente dal Comune. ART. 17 – OGGLIGHI DI RISERVATEZZA L’aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le comunicazioni e le notizie di cui fossero venuti a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esecuzione del contratto. L’appaltatore si obbliga al rispetto ed alla stretta osservanza di tutte le norme di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e all'allegato B del citato decreto, riguardante la disciplina sulla riservatezza e sicurezza del trattamento di dati personali dei quali può venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento l’appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Comune per le operazioni effettuate senza la dovuta diligenza in esecuzione della sopraccitata legislazione, soprattutto con riferimento ai "dati sensibili" così come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 196/2003. Restano ferme, in ogni caso, le responsabilità civili e penali dell’appaltatore in caso di utilizzo non conforme dei dati personali dalla stessa conosciuti e/o trattati nel corso dell'esecuzione del contratto, nonché in caso di mancato rispetto degli altri obblighi ed adempimenti formali previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il mancato rispetto di quanto indicato costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 32. PULIZIA ED IGIENE ART. 18 – PRESCRIZIONI Il servizio ausiliario dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte e l’aggiudicatario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in stato di scrupolosa pulizia, intervenendo nei tempi e nei modi contenuti nel presente capitolato. A seguire si riporta la descrizione delle attività da eseguire. Si allegano al presente capitolato le planimetrie dell'Asilo Nido Panizza (Allegato A) e la planimetria dell'Asilo Nido Zamboni (Allegato B). Lavori giornalieri − Pulizia e riordino di tutti gli ambienti, di tutti gli oggetti, arredi, attrezzature e strumenti durante l’orario di apertura ed in base alle attività svolte (pittura, mensa, sonno, ecc..) − Distribuzione dei pasti − Collaborazione con il personale addetto alla cucina per aiuto nella preparazione dei pasti, nella pulizia, lavaggio e riordino delle attrezzature e degli ambienti − Pulizia sale, dormitori, refettori − Pulizia bagni con lavaggio accurato con detergenti disinfettanti di tutti gli accessori (almeno tre volte) − Riordino bagno dopo ogni cambio − Spolvero sale, spazi comuni, arredi, mobili, suppellettili, ecc. − Scopatura di tutti i pavimenti e delle zoccolature perimetrali e lavaggio degli stessi con detergente idoneo − Pulitura dei cestini portarifiuti, raccolta rifiuti in appositi sacchi con raccolta differenziata − Sistemazione e risistemazione degli arredi e del materiale dopo le pulizie − Lavanderia e guardaroba, garantendo la più scrupolosa separazione tra biancheria sporca e pulita al fine di prevenire infezioni, scegliendo il programma del lavaggio in lavatrice secondo grado di sporco e qualità dei tessuti, senza danneggiare l’integrità del tessuto stesso 9
− Stiratura della biancheria e riordino negli appositi armadi − Riordino dei letti − Pulizia dei tappeti e battitura zerbini − Pulizia del giardino − Eliminazione di macchie su parti lavabili dei muri Lavori mensili − Lavaggio accurato con detergente disinfettante di tutte le pareti piastrellate dei bagni − Spolveratura dei muri e di tende alla veneziana − Lavaggio di porte − Lavaggio di infissi e finestre − Pulizia cappe aspiranti delle cucine − Pulizia filtri dei climatizzatori − Lavaggio vetri, finestre e davanzali − Pulizia dei davanzali − Pulizia accurata armadietti spogliatoi dei bimbi Lavori annuali − Lavaggio di tapparelle avvolgibili e delle tende alla veneziana − Pulizia e lavaggio di tutti i rivestimenti murali lavabili − Pulizia lampadari − Lavaggio pavimenti, deceratura e stesura di cera su linoleum − Lavaggio interno lettini − Pulizia accurata di materassi e tappeti − Pulizia e lavaggio di tutti gli arredi ART. 19 – MATERIALE ED ATTREZZATURE Tutti i materiali, gli attrezzi ed i mezzi d’opera (scale, prodotti, ecc.) necessari all’espletamento del servizio ausiliario presso gli asili nido devono rispettare la normativa vigente e sono a totale carico dell’aggiudicatario che si impegna a non produrre inconvenienti nelle forniture che possano compromettere il servizio. Sono compresi nella fornitura: − candeggina; − alcool; − detergente multiuso per superfici; − detergente disinfettante per superfici; − detergente cremoso per bagni; − detergente disincrostante per sanitari; − detergente per vetri; − detergente sanificante per pavimenti; − decerante; − cera vetrificata per linoleum se ritenuta necessaria; − detersivo per stoviglie a mano; − detersivo per lavastoviglie; − attrezzi, spugne, detersivi specifici, stracci, scope, spugne,ecc. Dovranno essere presenti negli asili nido le schede relative a tutti i prodotti impiegati. Sono esclusi dalla fornitura: − prodotti per l'igiene personale dei bambini; − sapone liquido lavamano per la dotazione dei servizi igienici; − carta igienica; − detersivo per lavatrice; − ammorbidente. Le derrate alimentari verranno integralmente fornite dal Comune. 10
ART. 20 – USO DI MATERIALI ED ATREZZATURE Per l’esecuzione del servizio, non potranno essere impiegate macchine ed attrezzature in qualsiasi modo pericolose, né detergenti tossici, nocivi o corrosivi. Tutti i materiali e gli attrezzi forniti dovranno essere a norma di legge. L’aggiudicatario, all’avvio del servizio, è tenuto a fornire le schede tecniche dei macchinari impiegati e le schede di sicurezza e tossicologiche dei prodotti impiegati e forniti. I materiali e gli attrezzi potranno essere depositati esclusivamente presso luoghi identificati dal Comune. È escluso ogni rimborso o riconoscimento all’appaltatore per perdita o danni al materiale o attrezzature di cui sopra. ART. 21 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI LAVORATORI In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori (in caso di cooperativa sociale) impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative stabilite dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l’appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto il Comune può chiedere all’appaltatore ogni documento utile. L’aggiudicatario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro nonché, in generale, tutti gli obblighi normativi in materia di sicurezza. Tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la formazione, sono a carico dell'appaltatore, così come l’acquisizione delle informazioni necessarie per garantire la sicurezza dei propri operatori all’interno delle strutture. I dipendenti dell’appaltatore devono essere dotati della tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008. ART. 22 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) Il DUVRI preliminare elaborato dal Comune di Conegliano viene allegato al presente capitolato (Allegato C). L'aggiudicatario potrà presentare proposte di integrazione del DUVRI preliminare ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro. Il DUVRI verrà sottoscritto successivamente all'aggiudicazione, dal Comune e dall'aggiudicatario, previo sopralluogo presso i locali interessati. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, indica le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’appaltatore dovrà fornire i servizi oggetto del presente appalto. I costi della sicurezza da interferenze, riferiti all’intero periodo contrattuale, sono pari a Euro 4.000,00 (quattromila/00) IVA esclusa. Il DUVRI dovrà essere adeguato in funzione dell'evoluzione e dello sviluppo dell’appalto. L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento. 11
ART. 23 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019, approvato dal Comune con delibera di Giunta comunale n. 23 in data 30 gennaio 2017, reperibile sul sito internet comunale alla voce “Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti”. L’aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a rispettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici", sottoscritto in data 09.06.2017 dal Comune di Conegliano, cui il Comune stesso ha aderito con delibera di Giunta Comunale n. 236 del 08.06.2017, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, anche in relazione alle penali e ai casi di risoluzione del contratto ivi previsti. Per quanto previsto all'art. 4 del medesimo Protocollo di legalità, dovrà essere data comunicazione tempestiva al Comune ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.. L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 518 del 12 dicembre 2013 e reperibile sul sito internet istituzionale alla voce “Amministrazione Trasparente – Personale – Codice disciplinare e Codice di comportamento”, consapevole che la violazione di tali obblighi potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario si obbliga inoltre a rispettare il disposto dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. ART. 24 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE L’aggiudicatario si obbliga ad adottare, entro 90 (novanta) giorni dalla stipulazione del contratto, in base a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016, il Modello di organizzazione e gestione (MOG) previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare massima garanzia in ordine alla prevenzione di possibili comportamenti fraudolenti o illeciti penali da parte di propri dipendenti. Una volta adottato, l’aggiudicatario deve presentare il MOG al Comune. Qualora l’aggiudicatario abbia già adottato il MOG, è tenuto a presentarlo al Comune. ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA L’aggiudicatario è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal contratto d’appalto e relativi allegati, a sopportare le spese e sottostare alle penali previste. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, l’aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva fissata nella misura prevista dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Le garanzie fideiussorie sono conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. 12
La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante pec. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 fino al valore massimo dell’80% dell’importo garantito. Nel caso in cui il Comune richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del contratto deve essere adeguatamente integrata. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, fatto salvo il diritto di eventuali maggiori danni. ART. 26 – DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni contrattuali con diligenza e perizia, regolarità ed efficienza. È sempre responsabile dell’opera del proprio personale. Qualora nell’esecuzione del servizio o per cause ad esso legate dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti o terzi, o a cose di proprietà del Comune o di terzi, l'aggiudicatario si obbliga all’integrale risarcimento dei danni verificatisi esonerando da ogni responsabilità il Comune. A fronte degli obblighi di cui al precedente capoverso, a copertura dei rischi connessi all’espletamento delle attività contrattuali, l’aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa riferita esclusivamente al presente appalto [se la polizza è già esistente sarà necessaria una specifica appendice] per i seguenti massimali minimi: responsabilità civile verso terzi: - per sinistro Euro 2.500.000,00; - per persona Euro 2.500.000,00; - per danni a cose Euro 2.500.000,00; responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: - per sinistro Euro 2.500.000,00; - per persona Euro 1.500.000,00 La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. L'aggiudicatario si impegna a presentare al Comune le eventuali variazioni della polizza nonché, ad ogni scadenza annuale della polizza, gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale. Resteranno a carico dell’appaltatore tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non ammessi a liquidazione dalla compagnia di assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni contrattuali, ecc. La mancata copertura delle polizze assicurative previste dal presente articolo per tutta la durata del contratto costituisce causa di risoluzione. 13
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