IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SALDO ANNO 2019 - Comune ...
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UFFICIO TRIBUTI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SALDO ANNO 2019 Dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell’ICI, è stata introdotta l’IMU (Imposta Municipale Propria). A decorrere dal 1° gennaio 2014, l’IMU è stata incorporata nella IUC (Imposta Unica Comunale), della quale costituisce la componente patrimoniale, unitamente alle altre due componenti relative ai servizi: la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) e la TARI (Tassa sui Rifiuti). Qui di seguito sono riportate le principali indicazioni per effettuare il conteggio ed il versamento dell’imposta dovuta per la scadenza del 16 dicembre 2019. IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA L’imposta è dovuta per i seguenti immobili: abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché fattispecie ad essa assimilate Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, si ricorda che: - può essere riconosciuta un’unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitariamente all’unità ad uso abitativo; - ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 occorre presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 8 del regolamento IUC, se non già presentata gli scorsi anni, ovvero se sono intervenute variazioni alloggi diversi dall’abitazione principale altri fabbricati (negozi, capannoni, uffici, alberghi, magazzini, box, ecc.) terreni agricoli diversi da quelli esenti sottoriportati aree fabbricabili IMMOBILI NON ASSOGGETTATI ALL’IMPOSTA L’imposta non è invece dovuta per i seguenti immobili: abitazioni principali di categoria catastale A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze, nonché fattispecie ad esse assimilate Ai fini dell’esclusione dall’imposta, si ricorda che: - può essere riconosciuta un’unica pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte unitariamente all’unità ad uso abitativo; - ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 occorre presentare l’autocertificazione prevista dall’art. 8 del regolamento IUC, se non già presentata gli scorsi anni, ovvero se sono intervenute variazioni unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui sopra destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica. alloggi sociali (di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008) ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio unico alloggio posseduto dal personale dipendente delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione (a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica) fabbricati rurali ad uso strumentale fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano locati
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola; terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile RIPARTIZIONE GETTITO COMUNE / STATO ALLO STATO è riservato esclusivamente il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale quota è versata allo Stato contestualmente alla quota comunale, utilizzando gli appositi codici tributo. AL COMUNE: il gettito derivante dall’incremento dell’aliquota standard per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; l’intero gettito derivante da tutti i restanti immobili. CHI DEVE PAGARE Sono soggetti passivi di imposta, sia persone fisiche che giuridiche, in base alle quote di proprietà possedute i seguenti soggetti: Proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) assoggettati all’imposta Titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione (si rammenta che, ai sensi dell’art. 540 codice civile, il coniuge superstite è titolare del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare; in tal caso i figli non dovranno pagare l’IMU); Titolari dei diritti di superficie ed enfiteusi;. Concessionario di aree demaniali; Titolari di locazione finanziaria (leasing) dalla data di stipula del contratto (anche per immobili da costruire o in costruzione); Coniuge separato/divorziato assegnatario della casa coniugale a seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio (ai sensi dell’art. 4 c.12-quinquies D.L. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012, ai soli fini IMU è considerato titolare del diritto di abitazione); Amministratore degli immobili concessi in multiproprietà, che è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale ( art. 1 comma 728-bis della Legge n. 147/2013, aggiunto dall’art. 1 comma 1 lettera c-bis DL n. 16/2014 come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014) La nuda proprietà non produce alcun obbligo ai fini IMU. DEFINIZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (i due requisiti devono coesistere; diversamente l’abitazione non può essere considerata abitazione principale). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale si applicano per un solo immobile, che deve essere dichiarato tale. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. (art. 7 comma 2 regolamento). Il vigente Regolamento Comunale (art. 16) dispone l’assimilazione all’abitazione principale, con conseguente applicazione delle disposizioni per la medesima prevista (esclusione dall’imposta o applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, a seconda della categoria catastale dell’abitazione stessa) dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze. Tale assimilazione opera a condizione che il soggetto passivo presenti apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante le condizioni richieste, sugli appositi moduli messi a disposizione dall’Ufficio Tributi, ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SALDO DELL’IMPOSTA ANNUALE (16 dicembre 2019). L’autocertificazione ha valore anche per gli anni successivi, se non intervengono modificazioni; in caso contrario deve essere presentata nuova autocertificazione. Dal 2015, ai sensi dell’art. 9-bis del DL n. 47/2014 convertito con modificazione nella Legge n. 80/2014, è equiparata per legge all’abitazione principale ai fini IMU una ed una sola unità immobiliare che:
1) sia posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 2) non sia né locata, né data in comodato. DEFINIZIONE PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE Possono essere considerate tali esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all’alloggio. Conseguentemente, l’alloggio la cui rendita catastale comprende altresì la cantina non potrà avere un’altra pertinenza classata nella categoria C/2. In base all’art. 8 del vigente Regolamento Comunale, il soggetto passivo, per poter estendere alle pertinenze le agevolazioni previste per l’abitazione principale (esclusione dall’imposta o applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, a seconda della categoria catastale dell’abitazione principale) dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di pertinenzialità ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019. Salvo diverso intendimento del contribuente, sono fatte salve le autocertificazioni già presentate ai fini dell’ICI o dell’IMU, fermo restando la necessità di presentare l’autocertificazione per far valere eventuali modifiche e/o integrazioni, nel limite sopra riportato. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui sopra non fosse presentata entro la scadenza sopra indicata, in sede di accertamento, la natura pertinenziale del/dei fabbricato/i potrà comunque essere dimostrata a seguito esibizione debita documentazione comprovante tale qualifica. In caso di assenza anche di tale documentazione, non potrà essere riconosciuta al/agli immobili di cui trattasi l’estensione del trattamento agevolato previsto per l’abitazione principale (esclusione dall’imposta o applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, a seconda della categoria catastale della stessa). Conseguentemente, in caso di omesso/parziale versamento si provvederà a recuperare la differenza di imposta, con applicazione delle sanzioni e degli interessi. DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE FABBRICATI Occorre moltiplicare la Rendita Catastale, aumentata del 5% (la rivalutazione va sempre applicata, anche sulle nuove rendite catastali) per i seguenti coefficienti: 160 per i fabbricati gruppo Cat. A (esclusi A/10) e categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 140 per i fabbricati gruppo Cat. B e categorie catastali C/3, C/4, C/5 80 per i fabbricati categoria catastale Cat. D/5 (banche) e A/10 (uffici) 65 per i fabbricati gruppo catastale D (esclusi D/5) 55 per i fabbricati Cat. C/1 (negozi) La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi: Fabbricati di interesse storico e artistico. Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (fatiscenza sopravvenuta non superabile da interventi di manutenzione). Per ottenere tale riduzione il contribuente deve: - richiedere la perizia all’Ufficio Tecnico comunale con spese a proprio carico; OPPURE - presentare apposita autocertificazione all’Ufficio Tributi. Ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento comunale, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati aventi le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere c) e d) della Legge n. 457/1978. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Si intendono pertanto inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari aventi le seguenti caratteristiche: 1) strutture orizzontali, solai e tetto di copertura compresi, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo; 2) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo parziale o totale; 3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.). Non sono altresì considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92.
L’accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare con la richiesta di riduzione, pena decadenza del beneficio. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. La Legge di Stabilità 2016 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile è ridotta del 50% per gli IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A GENITORI/FIGLI, qualora si verifichino TUTTE le seguenti condizioni: unita' immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (vi deve pertanto dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente) il contratto di comodato gratuito deve essere registrato; il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9). COME STABILITO DALL’ART. 1 COMMA 1092 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019, IL PREDETTO BENEFICIO SI ESTENDE, IN CASO DI MORTE DEL COMODATARIO, AL CONIUGE DI QUEST'ULTIMO IN PRESENZA DI FIGLI MINORI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, SI RIMANDA ALL’APPOSITO APPROFONDIMENTO “ IMU - UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A GENITORI/FIGLI” REGIME FISCALE AGEVOLATO PER I COSIDDETTI “IMBULLONATI” Ai sensi dell’art. 1 commi da 21 a 24 della Legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016), a decorrere dal 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avviene su stima diretta e non tiene conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti “imbullonati”) . Continuano a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, avrebbero dovuto presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. Occorre tener presente che: le proposte di variazione della rendita presentate ENTRO IL 15 GIUGNO 2016 hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2016; le proposte di variazione della rendita presentate oltre detto termine ed entro il 31 dicembre 2016, hanno effetto a decorrere dall’anno 2017; le proposte di variazione della rendita presentate dopo il 1° gennaio 2017, hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione; la rendita proposta dal contribuente rimane tale fino alla determinazione della rendita definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro il termine ordinariamente previsto di dodici mesi; l’eventuale variazione della rendita proposta dall’intestatario catastale da parte dall’Agenzia delle Entrate, debitamente notificata, retroagisce al momento di efficacia della stessa rendita proposta. FABBRICATI CAT. D NON ISCRITTI IN CATASTO INTERAMENTE POSSEDUTI DA IMPRESE E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATI Fino all’anno di iscrizione a catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili. Con Decreto del Ministero delle Finanze del 6 maggio 2019, sono stati determinati gli appositi coefficienti moltiplicatori per l’anno 2019.
TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI DALL’IMU: i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (quelli il cui valore imponibile sino al 2015 veniva calcolato utilizzando il coefficiente moltiplicatore 75 e che usufruivano di riduzioni a scaglione); i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile TUTTE LE RESTANTI TIPOLOGIE DI TERRENI SONO SOGGETTE ALL’IMU Per determinare la base imponibile, occorre moltiplicare il Reddito Dominicale, aumentato del 25% (la rivalutazione va sempre applicata, anche sui nuovi redditi dominicali), per il coefficiente 135. AREE FABBRICABILI Occorre far riferimento al valore venale in comune commercio. In base al vigente regolamento (art. 11), al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Fino a nuova determinazione della Giunta Comunale, continuano a trovare applicazione, ai soli fini indicativi, i valori adottati ai fini ICI, con deliberazione Giunta Comunale n. 213 del 27/11/2003. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello indicato nella deliberazione della Giunta Comunale. Presunzione di non fabbricabilità: sono comunque considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (di cui all’art. 1 D.lgs. 99/2004 e s.m.e.i.) iscritti nella previdenza agricola, semprechè sui medesimi persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.Tale presunzione si estende anche alle persone giuridiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione, o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. CALCOLO DELL’IMPOSTA L’imposta dovuta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota di competenza; l’importo dovrà poi essere rapportato alla quota ed ai mesi di possesso (è computato per intero il mese durante il quale il possesso si sia protratto per almeno 15 gg., mentre non è computato il mese in cui il possesso si sia protratto per meno di 15 giorni) Dall’imposta ottenuta si tolgono le eventuali detrazioni spettanti, rapportate ai mesi di diritto. Esse vanno invece suddivise in parti uguali tra coloro che ne possono fruire. ALIQUOTE Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4 marzo 2019, sono state confermate le aliquote e le detrazioni per il calcolo dell’IMU già applicate nel 2018, fatta eccezione per quanto concerne l’eliminazione dell’aliquota maggiorata per gli alloggi sfitti da oltre un anno, per i quali si prevede pertanto di applicare l’aliquota ordinaria e, conseguentemente: TIPOLOGIA ALIQUOTE DESTINAZIONE DETRAZIONE (vedere apposita 2019 QUOTA sezione) Aliquota di base, di cui all’art. 13 comma 6 DL n. 201/2011 (da applicarsi in tutti i casi diversi da quelli sotto indicati, comprese 1,00 % INTERAMENTE AL le aree fabbricabili) COMUNE
Aliquota per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, di cui all’art. 13 comma 7 del DL n. 201/2011 (prevista autocertificazione, se non già presentata gli scorsi anni ENTRO 16 DICEMBRE 2019) La medesima aliquota è altresì applicata alle unità immobiliare 200 € 0,55% INTERAMENTE AL rientranti nelle predette categorie catastali possedute a COMUNE titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (art.16) INTERAMENTE AL Unità immobiliari di proprietà ATC 0,76% 200 € COMUNE Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall’art. 13 comma 2 0,86 % INTERAMENTE AL del DL n° 201/2011 (prevista presentazione di apposita COMUNE autocertificazione se non già presentata gli scorsi anni ENTRO 16 DICEMBRE 2019). INTERAMENTE Fabbricati di nuova costruzione per l’esercizio di attività ALLO STATO SE industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad IN CATEGORIA D insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. 0,76% (prevista presentazione di apposita autocertificazione). INTERAMENTE AL Si rimanda all’art. 19 del Regolamento comunale per COMUNE NEGLI maggiori dettagli ALTRI CASI 0,76% ALLO STATO Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D diversi da quelli di cui al punto precedente 1,00% 0,24% AL COMUNE Fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) direttamente utilizzati dal soggetto INTERAMENTE AL passivo IMU per l’esercizio di un’attività commerciale 0,86% COMUNE (prevista presentazione di apposita autocertificazione). INTERAMENTE AL Terreni agricoli non esenti 0,86% COMUNE RIDUZIONE D’IMPOSTA PER UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE A CANONE CONCORDATO Ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 1 comma 53 della legge n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento (equivale a RIDUZIONE DEL 25%). DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE Per le abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A/1-A/8 e A/9, si applicano le detrazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4 marzo 2019, con la quale sono state confermate le detrazioni del 2018, qui di seguito evidenziate: 1) DETRAZIONE ORDINARIA La detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, come intese dalla normativa e dal Regolamento comunale, è applicata nella misura prevista dall’art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., ovverossia 200,00 €, ad eccezione delle casistiche indicate al punto 2). 2) DETRAZIONE PER CASI PARTICOLARI La detrazione è incrementata di 100,00 €, per un importo complessivo di 300,00 €, nei seguenti casi:
a) per le abitazioni principali situate nelle vicinanze della discarica che già fruiscono della riduzione ai fini TARI, ai sensi dell’art. 48 comma 1 lettera d) del regolamento; b) per le abitazioni principali occupate da nuclei famigliari aventi al loro interno una persona con disabilità superiore al 90%. Per usufruire delle predette maggiori detrazioni per l’abitazione principale, i soggetti passivi dovranno presentare debita richiesta all’Ufficio Tributi, sugli appositi moduli predisposti dal medesimo ufficio, ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SALDO DELL’IMPOSTA ANNUALE (16 DICEMBRE 2019). A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2014 NON SPETTA PIÙ LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI FINO A 26 ANNI. CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE I criteri di commisurazione della detrazione per l’abitazione principale, previsti dalla normativa vigente sono: la detrazione si applica all’imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quella delle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; la detrazione è commisurata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (non in base alle quote di possesso). AGEVOLAZIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE CHE HANNO SPORTO DENUNCIA NEI CONFRONTI DI ATTI DI ESTORSIONE E/O USURA AI LORO DANNI L’art. 23 del vigente regolamento IUC – componente IMU prevede che agli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o i liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l’attività esercitata, in conseguenza di azioni commesse allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive e/o usuraie o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono di un contributo annuo pari all’IMU, se dovuta dalla vittima, per l’importo annualmente dovuto, per un periodo di cinque anni a partire dall’annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. La concessione dell’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta qualora esistano le condizioni ed in base alle modalità previste nell’apposito “Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi comunali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti di estorsione e/o di usura ai loro danni”, approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 30 giugno 2014. QUANDO PAGARE Il versamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato entro le seguenti scadenze: - ENTRO IL 17 GIUGNO 2019: ACCONTO pari al 50% dell’importo annuale o UNICA SOLUZIONE; - ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019 : SALDO dell’imposta dovuta per l’intero anno. Ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 721 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, gli ENTI NON COMMERCIALI effettuano il pagamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta nel 2018, ENTRO IL 17 GIUGNO e 16 DICEMBRE 2019, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, ENTRO IL 16 GIUGNO 2020. IMPORTO MINIMO ED ARROTONDAMENTO Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta (per tutti gli immobili) per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. COME PAGARE Il versamento dovrà essere effettuato, da ciascun contitolare separatamente, utilizzando esclusivamente il MODELLO F24 o lo specifico bollettino di conto corrente postale n. 1008857615 intestato “Pagamento IMU” (come da decreto dell’Economia e delle Finanze del 23/11/2012). Il CODICE COMUNE da indicare sul modello F24 per il Comune di Chivasso è C665. I codici tributo da riportare sul modello F24, approvati con Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21/5/2013: 3912 IMU - Abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE
3914 IMU – Terreni – COMUNE 3916 IMU – Aree fabbricabili - COMUNE 3918 IMU – Altri fabbricati - COMUNE 3925 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 3930 IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 3923 IMU – Interessi da accertamento - COMUNE 3924 IMU – Sanzioni da accertamento – COMUNE Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque banca convenzionata e gli uffici postali: - in contanti; - con carte PagoBancomat, presso gli sportelli abilitati; - con carta Postamat, Postepay, con addebito sul conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale; - con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali o assegni postali vidimati emessi all’ordine dello stesso contribuente e girati per l’incasso alla banca o a Poste. L’assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. L’assegno postale può essere utilizzato presso l’ufficio postale ove è intrattenuto il conto; - con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione Il versamento può essere effettuato anche con modalità telematiche. Tale modalità è obbligatoria per i titolari di partita IVA, nonché, per tutti coloro che utilizzano crediti in compensazione. Il pagamento per via telematica del modello F24 è possibile attraverso i servizi di home banKing delle principali banche italiane e attraverso il servizio di pagamento reso disponibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Occorre compilare l’apposita SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI CODICE ENTE /CODICE COMUNE: per Chivasso C665 Barrare la casella “Ravv.” Se il pagamento si riferisce al Ravvedimento operoso. In tal caso, sanzioni ed interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta Barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto Barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo Indicare il numero di immobili rientranti nella medesima tipologia (codice tributo) nella casella “Numero immobili” “Anno di riferimento” indicare 2019, ovvero anno di riferimento dell’imposta in caso di ravvedimento L’importo da versare va indicato in corrispondenza del relativo codice tributo nella voce “Importi a debito versati”, al netto dell’eventuale detrazione spettante, da esporre nell’apposita casella E’ utilizzabile altresì il modello “F24 semplificato” approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2012/74461 del 25/05/2012 COME CHIEDERE IL RIMBORSO Il contribuente può chiedere, ENTRO 5 ANNI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio tributi o sul sito internet istituzionale del Comune, a cui dovrà essere allegata copia dell’attestazione di avvenuto pagamento. Il Comune dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta del contribuente. Non vengono effettuati rimborsi per importi inferiori ai 12 €, riferiti alla singola annualità. Il Comune, all’esito dell’istruttoria, provvederà alla restituzione della quota di propria spettanza, nonché alla segnalazione dell’eventuale quota a carico dello Stato, che effettuerà direttamente il rimborso, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del MEF del 24 febbraio 2016 e successive Circolari applicative n. 1/DF del 14 aprile 2016 e n. 3/DF del 21 giugno 2016. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento ad un comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente (che dovrà contenere gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento) deve provvedere al riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del Comune, ovvero al Comune una somma di spettanza dello Stato, dovrà effettuarne comunicazione al Comune, il quale, a seguito dell’istruttoria, dovrà darne debita comunicazione allo Stato per le conseguenti regolazioni contabili.
DICHIARAZIONE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione agli effetti dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dall'anno di imposta 2012, e le relative istruzioni. CASI IN CUI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE E CASI DI ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO Vengono indicati di seguito i casi più frequenti in cui deve essere presentata o non deve essere presentata la dichiarazione di variazione. Per l’elenco dettagliato delle casistiche consultare le istruzioni del modello ministeriale, reperibili nella pagina IMU del sito internet del Comune di Chivasso. NON DEVE essere presentata la dichiarazione nei seguenti casi: variazioni (acquisti, vendite, modifiche) per le quali risultano applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico (MUI); variazioni per le quali è stata presentata variazione catastale; variazioni già presentate ai fini ICI, in quanto compatibili; variazioni che riguardano l’abitazione principale e le pertinenze; variazioni che riguardano i figli di età inferiore a 26 anni (sino all’anno 2013); fabbricati rurali ad uso strumentale; fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che sono stati iscritti al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012; A SEGUITO MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 3-QUATER DL N. 34/2019 CONVERTITO IN L. N. 58/2019: 1) unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a genitori/figli con contratto registrato, in possesso dei requisiti per usufruire della riduzione della base imponibile del 50% (permane l’obbligo di presentazione dell’autocertificazione per l’applicazione dell’aliquota ridotta); 2) abitazioni locate con contratti a canone concordato. DEVE essere presentata la dichiarazione per i seguenti casi: immobili che hanno subito una variazione non risultante a catasto; immobili che godono di riduzioni d’imposta nel Comune di Chivasso per i quali non è prevista la presentazione di apposita autocertificazione e precisamente: o fabbricati inagibili o inabitabili, solo nel caso in cui si perde il diritto all’agevolazione o fabbricati di interesse storico o artistico, sia in caso di acquisto del diritto all’agevolazione sia in caso di perdita di tale diritto; o unità immobiliari di proprietà ATC; immobili che godono di esenzione; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa di cui sopra destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; alloggi sociali (di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008) ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione effetti civili del matrimonio unico alloggio posseduto dal personale dipendente delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione (a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica) fabbricati rurali ad uso strumentale fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano locati unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte di due coniugi aventi residenze anagrafiche diverse all’interno dello stesso Comune; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); variazioni aventi informazioni non in possesso del Comune per la verifica dell’IMU (es: locazione finanziaria, terreno agricolo divenuto area fabbricabile, compravendita di area fabbricabile, immobile oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali, ecc.); l’unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell’imposta.
Chi, pur avendo i requisiti per usufruire delle esenzioni o agevolazioni previste dalla normativa o dal regolamento, non provveda a presentare debita dichiarazione entro i termini previsti, non ha diritto al riconoscimento dell’esenzione o agevolazione per l’anno in questione. In caso di parziale o omesso pagamento, sarà pertanto soggetto al recupero d’ufficio dell’imposta non assolta, con applicazione di sanzioni ed interessi. TERMINI DI PRESENTAZIONE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 3-QUATER DL N. 34/2019 CONVERTITO IN L. N. 58/2019, la dichiarazione dell'IMU, per le casistiche espressamente previste dalle istruzioni, deve essere presentata ENTRO IL 31 DICEMBRE (anziché entro il 30 giugno) DELL’ANNO SUCCESSIVO alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale in distribuzione presso il SUP (Sportello Unico Polivalente) o scaricabile dai siti internet del Comune di Chivasso (www.comune.chivasso.to.it) o del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it). Pertanto: ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE DICHIARAZIONI RELATIVE AD EVENTI INTERVENUTI NEL 2018, OVVERO AD IMMOBILI ESENTI O AVENTI DIRITTO A RIDUZIONI A DECORRERE DAL 2018 Fatte salve eventuali ulteriori modifiche normative, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 DOVRANNO ESSERE PRESENTATE LE DICHIARAZIONI RELATIVE AD EVENTI INTERVENUTI NEL 2019, OVVERO AD IMMOBILI ESENTI O AVENTI DIRITTO A RIDUZIONI A DECORRERE DAL 2019 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che determinano un diverso ammontare dell’imposta dovuta. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE La dichiarazione deve pervenire al Comune nel quale insistono gli immobili con le seguenti modalità: - consegna diretta all’Ufficio Tributi; - spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio Tributi del Comune (Piazza C.A. Dalla Chiesa, 8, 10034 CHIVASSO) riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, con l’indicazione dell’anno di riferimento; - invio tramite posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it. ENTI NON COMMERCIALI Ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 719 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono tenuti a inviare, esclusivamente con modalità telematica, al Dipartimento delle finanze, la dichiarazione IMU/TASI ENC. Si ricorda che per le annualità 2012 e 2013, l’obbligo di presentazione della dichiarazione doveva essere assolto entro il 1° dicembre 2014 - poiché il termine del 30 novembre 2014, previsto dal decreto 23 settembre 2014, cadeva di domenica. A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 3-QUATER DL N. 34/2019 CONVERTITO IN L. N. 58/2019, la dichiarazione dovrà essere presentata, con riferimento a entrambi i tributi, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per quanto riguarda la predisposizione del modello di dichiarazione si rimanda al Decreto - Min. Economia e Finanze del 26 giugno 2014 “Approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU e della TASI per gli enti non commerciali, con le relative istruzioni” mentre per l’invio dei dati dovranno essere seguite le indicazioni di cui al Decreto - Min. Economia e Finanze del 4 agosto 2014 recante “Modalità di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI ENC, ai sensi del comma 719 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”. La trasmissione dovrà essere effettuata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) previa registrazione. Si fa presente infine che, per poter procedere con la trasmissione dei modelli IMU/TASI ENC, è obbligatorio effettuare preventivamente il controllo per la verifica della correttezza formale del file, utilizzando il modulo di controllo scaricabile dalle sezioni dedicate dei servizi Entratel e Fisconline. Sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) sono pubblicate le nuove specifiche tecniche in vigore dal 15 luglio 2019.
SI PRECISA CHE, PER POTER USUFRUIRE DELL’ESENZIONE DI CUI ALL’ART. 7 COMMA 1 LETTERA I) DEL D.LGS. 504/1992 (applicabile altresì all’IMU in virtù dell’art. 13 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e dell’art. 9 c. 8 del D.Lgs. n. 23/2011), OCCORRE CHE COESISTANO TUTTI I REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI, GENERALI E DI SETTORE PREVISTI DAL SUDDETTO ARTICOLO, DALL’ART. 91-BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO IN L. 24 MARZO 2012, N. 27 E S.M.E.I., NONCHE’ DAL DM 200/2012, AI QUALI SI DEMANDA PER MAGGIORI INFORMAZIONI REGOLAMENTO Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 7 marzo 2016 sono state apportate modificazioni al Regolamento Comunale disciplinante l’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui l’IMU è una componente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, recependo le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2016 dalla legge n. 208/2015 (Legge Stabilità 2016). Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 4 marzo 2019 sono state recepite nel regolamento comunale le modifiche apportate dall’art. 1 comma 1092 della Legge n. 145/2018 in tema di agevolazioni per le unità immobiliari date in uso gratuito a genitori/figli, nonché apportate ulteriori variazioni concernenti le modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e di riscossione degli stessi. Si fa presente che, come peraltro previsto dall’art. 76 comma 3 del medesimo, le norme regolamentari si intendono comunque modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. CALCOLO IMU ON-LINE Sul sito INTERNET del Comune di Chivasso è attivo un programma per effettuare il calcolo on-line dell’imposta dovuta, nonché per la stampa del modello F24.
APPROFONDIMENTO UNITA’ IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A GENITORI/FIGLI ALIQUOTA AGEVOLATA Anche per l’anno 2019 è stata confermata l’ALIQUOTA AGEVOLATA dello 0,86% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 (Abitazioni) concesse in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (genitori/figli), che la utilizzano come abitazione principale, come definita dall’art. 13 comma 2 del DL n° 201/2011 (il genitore/figlio vi deve pertanto dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente). Per poter fruire dell’agevolazione prevista dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà presentare all’Ufficio Tributo apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d’uso gratuito dell’immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione ENTRO IL 16 DICEMBRE 2019. QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA L’AUTOCERTIFICAZIONE (pena la non applicazione dell’aliquota agevolata): se non già presentata gli scorsi anni ai fini IMU (dal 2012 in poi) se sono intervenute modificazioni rispetto a quanto indicato nell’autocertificazione precedentemente già presentata QUANDO NON DEVE ESSERE PRESENTATA L’AUTOCERTIFICAZIONE: se già presentata gli scorsi anni ai fini IMU e non sono intervenute variazioni NON E’ NECESSARIA LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER USUFRUIRE DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA L’ALIQUOTA AGEVOLATA NON SI ESTENDE ALLE EVENTUALI PERTINENZE DELL’ABITAZIONE, PERCHE’ ESPRESSAMENTE LIMITATA ALL’ABITAZIONE RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE La legge di Stabilità 2016 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la base imponibile dell’IMU sia ridotta del 50% qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni: unita' immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli); il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (vi deve pertanto dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente) il contratto di comodato gratuito deve essere registrato; il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9). COME STABILITO DALL’ART. 1 COMMA 1092 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019, IL PREDETTO BENEFICIO SI ESTENDE, IN CASO DI MORTE DEL COMODATARIO, AL CONIUGE DI QUEST'ULTIMO IN PRESENZA DI FIGLI MINORI. Il Ministero delle Finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016, ha fornito i seguenti chiarimenti in merito ai principali dubbi interpretativi della norma sopra richiamata: POSSESSO DI UN UNICO IMMOBILE: è da intendersi riferito ad immobile ad uso abitativo. Il soggetto passivo può possedere in Italia solamente due immobili ad uso abitativo (entrambi non di categoria A/1-A/8-A/9); quello dato in uso gratuito ed, eventualmente, quello adibito a propria abitazione principale, purchè ubicati nello stesso comune. Non spetta la riduzione della base imponibile: nel caso in cui il soggetto passivo possegga solamente due alloggi, uno dato in comodato ed uno destinato a propria abitazione principale ubicati in Comuni diversi; nel caso di possesso di un terzo alloggio, a prescindere dalla sua ubicazione. Spetta la riduzione della base imponibile (nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla norma): in caso di possesso di altri immobili ad uso non abitativo (ad esempio box, magazzini, tettoie, uffici, negozi, terreni agricoli, aree fabbricabili, ecc.)
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta o verbale; il contratto in forma scritta è soggetto a registrazione in termine fisso entro 20 giorni dalla data dell’atto; il contratto in forma verbale non è soggetto all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti; l’obbligo di registrazione è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 2016, limitatamente al godimento dell’agevolazione IMU (con Modello 69); il momento della registrazione, però, non rileva ai fini della decorrenza (mensile) dell’agevolazione; a tal fine rileva la data di stipula del contratto (per i contratti verbali) o di conclusione degli stessi (per i contratti verbali); fermo restando la registrazione del contratto secondo le norme dell’imposta di registro, nonché tutte le altre condizioni previste dalla norma di legge, l’agevolazione è applicabile; o dal mese in cui è stipulato (o concluso) il contratto, se la condizione si verifica per almeno 15 giorni; o dal mese successivo alla stipula (o alla conclusione), in caso contrario. PERTINENZE DELL’UNITA’ IMMOBILIARE DATA IN COMODATO: la riduzione del 50% della base imponibile si estende altresì alle pertinenze dell’alloggio dato in uso gratuito (alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa IMU/TASI: nel limite massimo di un C/2, un C/6 ed un C/7), purchè inserite nel contratto di comodato registrato e fatte salve tutte le altre condizioni. COMPROPRIETA’: Occorre verificare l’esistenza delle condizioni previste per ciascun comproprietario. Nel caso in cui solamente uno dei comproprietari soddisfa tutti i requisiti previsti, l’agevolazione è applicabile esclusivamente alla sua quota di imposta dovuta. IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO COMUNALE (per l’aliquota ridotta) O DALLA NORMA STATALE (per la riduzione del 50% della base imponibile) SONO DIVERSI, ALCUNE UNITA’ IMMOBILIARI POTREBBERO FRUIRE SOLAMENTE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA. QUALORA RICORRANO TUTTI I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2016, OLTRE ALL’ALIQUOTA AGEVOLATA DELLO 0,86% (DA APPLICARSI IN BASE AI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO COMUNALE) E’ APPLICATA ALTRESI’ LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE. FERMO RESTANDO I REQUISITI SOPRA EVIDENZIATI PER CIASCUNA AGEVOLAZIONE (aliquota ridotta o riduzione base imponibile), SI RIEPILOGANO LE POSSIBILI COMBINAZIONI CHE POSSONO TROVARE APPLICAZIONE ANCHE NEL 2019: TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA RIDOTTA 0,86% RIDUZIONE BASE IMPONIBILE 50% ABITAZIONI CATEGORIE DA A/2 SI SI A A/7 IN COMODATO PERTINENZE ABITAZIONI CATEGORIE DA A/2 A A/7 IN NO (aliquota 1%) SI COMODATO ABITAZIONI CATEGORIE A/1- SI NO A/8-A/9 IN COMODATO PERTINENZE ABITAZIONI CATEGORIE A/1-A/8-A/9 IN NO (aliquota 1%) NO COMODATO PER INFORMAZIONI Servizio Tributi Responsabile: Dott.ssa Roberta PESCA Telefono: 011 9115243-245-254-255 Fax: 011 9112989 E.mail: tributi@comune.chivasso.to.it PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it Sito INTERNET: www.comune.chivasso.to.it Sportello Unico Polivalente Sede: P.zza C.A. Dalla Chiesa 4 ORARIO SPORTELLO: lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; martedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 sabato dalle 9.00 alle 11.00 18 novembre 2019
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