CIRCOLARE VC/lb Trento, 6 luglio 2018 - Consorzio dei Comuni Trentini
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CCT_CAL|REG_CCT|06/07/2018|0006888|P Trento, 6 luglio 2018 VC/lb CIRCOLARE Ai Sindaci dei Comuni trentini Ai Presidenti di Comunità Ai Presidenti degli altri Enti Soci Ai Responsabili dei Servizi Finanziari - LL. SS. - OGGETTO: adempimenti del mese di luglio e approfondimento sul pareggio di bilancio Siamo con la presente a trasmettere la circolare in materia di armonizzazione contabile, relativa agli argomenti meglio definiti in oggetto. Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario. Cordiali saluti. Il Direttore Generale Il Presidente dott. Marco Riccadonna dott. Paride Gianmoena Via Torre Verde, 23 – 38122 Trento – Tel. 0461 987139 info@comunitrentini.it – consorzio@pec.comunitrentini.it – www.comunitrentini.it P.IVA e C.F. 01533550222 – iscritta al Registro delle Imprese 143476
Trento, 6 luglio 2018 VC/lb CIRCOLARE Con la presente si ricordano i prossimi adempimenti in materia di programmazione e bilancio. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE A partire dallo scorso anno, in applicazione del comma 8 dell’articolo 175 del D.lgs. 267/2000 (recepito dalla LP 18/2015), gli enti locali dovranno deliberare entro il 31 luglio, la variazione di assestamento generale, attuando una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. L’assestamento generale risulta essere un adempimento obbligatorio anche se non sono previste sanzioni in caso di deliberazione tardiva, e pertanto dovrà essere fatto anche in caso di limitate o nessuna variazione; in questo ultimo caso l’ente potrà prendere atto che non sussiste la necessità di operare modifiche di bilancio. Si ritiene possibile deliberare la variazione di assestamento generale nello stesso provvedimento consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio. In ogni caso, le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio potranno essere deliberate fino al 30 novembre. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO Secondo quanto previsto dall’articolo 193 del D.lgs. 267/2000, con periodicità stabilità dal regolamento di contabilità e almeno una volta, entro il 31 luglio, l’ente deve deliberare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e, qualora rilevi una situazione di squilibrio, deve adottare le misure di riequilibrio secondo le procedure di cui al citato articolo. L’ente dovrà quindi prendere atto del permanere degli equilibri di bilancio di cui al comma 6 dell’articolo 162 del D.lgs. 267/2000, nonché del punto 9.10 del principio applicato della programmazione 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. L’articolo 201 della legge regionale del 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” prevede che: “La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.” Per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, il comma 785 lettera b) dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 prevede che il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio, a partire dal 2018, non debba più essere allegato alle variazioni di bilancio. A riguardo, la Commissione ARCONET, nel resoconto di data 17 gennaio 2018, pubblicato sul sito della Ragioneria Generale dello Stato ha ritenuto che “a seguito del venir meno di tale adempimento, l’obiettivo del pareggio deve essere rispettato esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Conseguentemente si ritiene che il mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio a seguito di una variazione di bilancio non può essere motivo di parere negativo da parte dell’organo di revisione che, tuttavia, deve segnalare tale criticità, richiamando l’ente ad una gestione che garantisca il rispetto del vincolo in sede di rendiconto”. Fermo restando tali indicazioni e la non obbligatorietà di allegare il prospetto del vincolo di finanza pubblica, si ritiene opportuno e prudente, che l’ente rispetti l’equilibrio in sede di pag. 2 | 6
variazione di bilancio e in particolar modo ne dia evidenza in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA Con la presente si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni relative al pareggio di bilancio in riferimento al triennio 2018-2020. Come noto, i comuni trentini, devono garantire il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 che di seguito si riporta: “1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10. 1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali [..]”. La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1 commi 466 e successivi) ha poi dettato le norme attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio, consentendo, in riferimento al triennio 2017-2019, di conteggiare il fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa, al netto della quota rinveniente al ricorso all’indebitamento. Per quanto riguarda la L. 243/2012 che prevede, a decorrere dal 2020, l’inclusione nel pareggio di bilancio del solo Fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate finali, la circolare ministeriale n. 5 del 20 febbraio 2017 ha precisato che - per Fondo pluriennale di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali – valido ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica a decorrere dall’esercizio 2020 - si intende il Fondo al netto della quota finanziata dal ricorso all’indebitamento e di eventuali quote derivanti da mutui e prestiti confluite in avanzo di amministrazione. Tali indicazioni sono state fornite anche a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale 247/2017, che ha anche precisato che “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge, è nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di “prelievo forzoso” attraverso indirette prescrizioni tecniche come quelle impugnate dalla ricorrente” in quanto “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di «equilibrio del bilancio”. Tali indicazioni sono supportate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 101 del 17 maggio, la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell’equilibrio del bilancio degli enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l’inserimento dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell’equilibrio dell’esercizio di competenza”. In ogni caso, fino a che non ci saranno formali modifiche normativi o diverse indicazioni ministeriali a riguardo, permangono le limitazioni nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dettate dal pareggio di bilancio di cui alla L. 243/2012. pag. 3 | 6
Si precisa inoltre che, l’articolo 10, comma 3, della citata legge prevede che l’applicazione di avanzo di amministrazione e il ricorso all’indebitamento da parte dei comuni sia effettuato sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione, demandando a successivo decreto l’individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione di tali intese. Il decreto 21 febbraio 2017, n. 21 ha pertanto approvato i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 10 sopra citato, specificando che restano ferme, e non costituiscono oggetto della disciplina recata dal provvedimento, le operazioni di investimento attuate dagli enti locali, mediante ricorso all’indebitamento ed all’avanzo di amministrazione, nel rispetto del proprio saldo. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 603 del 9 aprile 2018 ha quindi disciplinato i criteri e le modalità per l’effettuazione di tali intese in riferimento al 2018, mettendo a disposizione dei comuni 50 milioni di spazi finanziari per applicare i propri avanzi, ribadendo che, anche per gli enti trentini, restano ferme le operazioni di investimento dei singoli comuni effettuate attraverso il ricorso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto del proprio saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012 n. 243. Di conseguenza, a prescindere dagli spazi finanziari ceduti dalla PAT e dalle intese pregresse, nel rispetto del proprio saldo di finanza pubblica, la quota di avanzo applicabile da parte di ogni ente (e di indebitamento teoricamente contraibile) dal punto di vista algebrico è dato dalla somma delle seguenti poste contabili e dovrebbe corrispondere al saldo positivo risultante dal vincolo di finanza pubblica di cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011: + accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto a bilancio; + altri accantonamenti per passività potenziali; +quote di capitale delle rate di ammortamento mutui (Titolo 4 della spesa); = quota di avanzo di amministrazione applicabile (e debito contraibile), nel rispetto del vincolo di finanza pubblica (a tale risultato deve essere decurtato il fondo pluriennale vincolato in entrata derivante indebitamento e aumentato del FPV di spesa da indebitamento) Si ricorda che con circolare dd. 2 marzo 2018 il Servizio Autonomie Locali ha dato indicazioni sulle modalità di contabilizzazione delle somme da rimborsare alla PAT relative all’operazione di estinzione anticipata dei mutui, che sono recuperate a valere sui trasferimenti di finanza pubblica; la circolare ha precisato che le somme, stante anche le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nell’ambito dell’attività di controllo della gestione finanziaria, devono essere contabilizzate al lordo, iscrivendo le somme da restituire alla PAT al titolo 4 “Rimborso prestiti” e chiudendo l’operazione dal punto di vista della cassa attraverso un giro contabile a valere sull’entrata relativa al trasferimento iscritto nella parte corrente del bilancio. Tali quote concorrono, quindi, alla determinazione del surplus positivo del vincolo di finanza pubblica, come evidenziato dal calcolo algebrico sopra riportato. Infine, si sottolinea che nei limiti del proprio saldo l’ente può applicare avanzo vincolato, accantonato, destinato e libero, con le modalità e nel rispetto dell’articolo 187 del D.lgs. 267/2000 e del punto 9.2 del principio applicato 4/2 e quindi anche per finanziare la parte corrente non ricorrente del bilancio per quanto riguarda l’applicazione dell’avanzo libero, e per finanziare gli interventi per cui è stato costituito il vincolo e l’accantonamento. Per quanto riguarda l’applicazione dei vincoli di finanza pubblica alle Comunità di Valle, si rinvia alle novità che la Provincia Autonomia di Trento ha fornito e che fornirà. pag. 4 | 6
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 Entro il 31 luglio gli enti dovranno anche presentare al Consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021, nel rispetto dell’iter procedimentale e delle modalità stabilite dal regolamento di contabilità. A tal fine si ribadisce, come già fatto lo scorso anno, che: ▪ il termine del 31 luglio riguarda la presentazione del DUP, nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di contabilità (deposito, trasmissione, …) e non la deliberazione in Consiglio del documento; ▪ il termine del 31 luglio per la presentazione del DUP è obbligatorio, ma non sono previste sanzioni per il mancato adempimento; ▪ il Consiglio deve in ogni caso deliberare il DUP presentato a luglio; la deliberazione può tradursi in un’approvazione o in una richiesta di modifiche e integrazioni che, se accolte, costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della nota di aggiornamento del DUP; ▪ è necessario il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP che sarà deliberato in consiglio (il termine di deposito del parere è stabilito nel regolamento di contabilità e si ritiene possa essere disgiunto dalla presentazione del DUP); ▪ non è previsto un termine di approvazione del DUP in Consiglio, se non in tempi utili per predisporre la successiva nota di aggiornamento (la nota di aggiornamento deve essere presentata prima o contestualmente allo schema di bilancio; il termine previsto dall’ordinamento per l’approvazione in Giunta dello schema di bilancio è il 15 novembre). ▪ se il DUP presentato a luglio viene approvato e la Giunta non ritiene di apportare ulteriori modifiche, non è necessario presentare la nota di aggiornamento e il DUP approvato diviene il documento definitivo; Si ricorda che, se al 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO Il Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 ha apportato delle modifiche al principio della programmazione 4/1 ed in particolare al paragrafo 8.4: sono stati ridotti ulteriormente i contenuti del DUP semplificato (per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), ed è stato pubblicato un esempio di DUPS, che non è vincolante per gli enti ma può essere preso a riferimento per predisporre tale documento. Al seguente link trovate il file del principio della programmazione 4/1 con le modifiche ai contenuti evidenziate in giallo e, in fondo, nell’appendice tecnica, un modello che gli enti possono utilizzare e che, se adottato, garantisce completezza e coerenza delle informazioni richieste dal principio. Per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 i contenuti del DUPS sono stati ulteriormente ridotti, e sono descritti nel paragrafo 8.4.1 del principio 4/1; questi enti possono utilizzare, prendere a riferimento la struttura del modello contenuto nel citato principio e apportare ulteriori semplificazioni. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE- I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/ pag. 5 | 6
CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2017 I comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti dovranno approvare, entro il prossimo 31 luglio il primo conto economico e stato patrimoniale, in riferimento al 2017, secondo gli schemi di cui all’allegato 10 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i, e nel rispetto del principio applicato della programmazione 4/3 (nell’area riservata relativa all’armonizzazione contabile è stato pubblicato uno schema di delibera consiliare). Si ricorda che l’iter procedimentale, i termini di deposito, nonché le sanzioni in caso di ritardo o mancata approvazione, sono i medesimi di quelli previsti per il rendiconto. Si sottolinea che, gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non predisporranno il bilancio consolidato in riferimento al 2017, devono dichiarare formalmente nella delibera consiliare di approvazione del conto economico e stato patrimoniale, che non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento (come stabilito nella ricognizione effettuata con deliberazione di Giunta di individuazione del Gruppo Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento), e che, conseguentemente, non si procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti. Il Responsabile dell’Area consulenza dott. Marco Riccadonna pag. 6 | 6
Puoi anche leggere