Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia

Pagina creata da Pietro Amato
 
CONTINUA A LEGGERE
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Certificazione
             FGAS Persone
             cosa cambia con il
             DPR 146/2018?

TÜV ITALIA                        19-02-25
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Il contesto normativo attuale

                             DPR 43/2012                                                DPR 146/2018
                            Reg. (CE) 2016/842                                         Reg. (UE) 517/2014

                            Reg. (CE) 303/2008                                        Reg. (UE) 2015/2067

                            Reg. (CE) 304/2008                                         Reg. (CE) 304/2008

                            Reg. (CE) 305/2008                                        Reg. (UE) 2015/2066

                            Reg. (CE) 306/2008                                         Reg. (CE) 306/2008

      Il 29/01/2019 è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente lo «Schema di accreditamento persone» che definisce i
          requisiti per il rilascio delle certificazioni alle persone fisiche addette alle attività definite nei regolamenti esecutivi

TÜV ITALIA                                                                                                            19-02-25           2
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
REFRIGERAZIONE – Reg. (UE) 2015/2067
Sono soggette all’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO TELEMATICO nazionale le
persone fisiche che intendono svolgere attività di:

• Controllo delle perdite delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore
  a 5 tonnellate di CO2 equivalente a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate
  come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente
• Recupero di gas fluorurati a effetto serra
• Installazione
• Riparazione, manutenzione o assistenza
• Smantellamento

su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore fisse

TÜV ITALIA                                                                                                   19-02-25    3
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Processo di certificazione
                 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE
                   Invio della documentazione prevista dallo schema

                                                             Processo di valutazione
                                                                                        REVISIONE CERTIFICATO
                                                                                       Revisione del certificato ed aggiornamento
                                                                                           iscrizione nel Registro Telematico
                         ANALISI DOCUMENTALE
                  Verifica dei requisiti di ingresso definiti nello schema

                                                                                                                                    RINNOVO
                       ESAME DI CERTIFICAZIONE                                                                                  Esame teorico-pratico
                Svolgimento delle prove di esame previste dallo schema

                              CERTIFICAZIONE                                                   MANTENIMENTO
                                                                                       Invio annuale di documentazione a garanzia
             Emissione del certificato ed iscrizione nel Registro Telematico
                                                                                           del mantenimento della competenza

TÜV ITALIA                                                                                                                          19-02-25            4
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Requisiti di accesso alla certificazione
Per poter accedere all’esame di certificazione la persona fisica deve essere preventivamente
iscritto al Registro Telematico nazionale.
A seguito dell’entrata in vigore del DPR 146/2018:
             Devono iscriversi al Registro:
              Le persone fisiche che iniziano a svolgere le attività soggette a certificazione
              Le persone fisiche che svolgevano le sole attività di smantellamento

             Devono modificare l’iscrizione le persone fisiche che vogliono estendere la propria
             certificazione alle attività su celle frigorifero di rimorchi e autocarri

             Le persone fisiche che non rientrano in queste due casistiche non devono effettuare
             alcuna variazione o modifica sul Registro

TÜV ITALIA                                                                                        19-02-25   5
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Documentazione per accedere all’esame
              Modulo di richiesta certificazione (C01FL3) compilato in ogni sua parte.
               Attenzione!
               – Questo modulo costituisce il contratto tra TÜV Italia ed il titolare del certificato
               – I riferimenti indicati nel modulo (telefono, email, ecc) verranno utilizzati per la gestione dei
                  mantenimenti ed eventuali altre comunicazioni sulla gestione della certificazione
               – La persona certificata è tenuta ad aggiornare tempestivamente TÜV Italia in caso di
                  modifica dei suoi riferimenti

              Attestato di iscrizione al Registro Telematico nazionale contenente:
               – Regolamento richiesto: Regolamento (UE) 2015/2067
               – Categoria richiesta: I, II, III o IV
               – N° di pratica (PR…)
              Copia del pagamento della quota “partecipazione esame”
              Fotocopia documento d’identità
              Fototessera

TÜV ITALIA                                                                                 19-02-25             6
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Esame di certificazione
              Per accedere all’esame è necessario essere preventivamente iscritto al
               Registro Telematico
              L’esame è composto da una prova teorica ed una prova pratica
              L’esame verte sui gruppi di competenza definiti nell’Allegato I del
               Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067:
               – Ciascun gruppo con i numeri 1, 2, 3 ,4, 5, 10 e 11
               – Almeno uno dei gruppi 6, 7, 8, e 9
              Soglia di superamento:
               – Valutazione minima del 60% su ciascuna prova di esame
               – Valutazione minima complessiva del 70% (30% test + 70%pratico)
              In caso di mancato superamento, le prove superate rimangono valide
               fino a scadenza dell’iscrizione al Registro (8 mesi)

TÜV ITALIA                                                            19-02-25      7
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Rilascio della
Certificazione
 Il rilascio della certificazione è
  subordinato al superamento
  dell’esame di certificazione ed al
  pagamento delle quote di
  «partecipazione esame» e «iscrizione
  registro».
 Il certificato viene rilascio in formato
  tessera con fotografia.
 L’iscrizione della certificazione nel
  Registro Telematico viene effettuata
  da TÜV Italia entro 10 giorni lavorativi
  dalla delibera della certificazione.
 Validità certificazione: 10 anni

TÜV ITALIA                                   19-02-25   8
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Mantenimento annuale                                                  La data di scadenza annuale viene calcolata in base
                                                                      alla data di prima emissione del certificato
                                                                      Data di prima emissione: 01/10/2017
                               SCADENZA                               Data di scadenza: 30/09/2018, 30/09/2019, ….
                               ANNUALE

     60 gg           30 gg             10 gg                                                                                    180 gg

      60 gg prima      TÜV Italia sollecita l’invio della documentazione necessaria per il mantenimento della certificazione.
                       Il sollecito viene inviato per email.
      30 gg prima Entro questo termine la persona certificata trasmette la documentazione a TÜV Italia
      Se la valutazione documentale ha esito positivo, TÜV Italia comunica per email la sussistenza della certificazione
      10 gg dopo      In assenza parziale o totale della documentazione, entro 10 gg dalla scadenza annuale, TÜV Italia
                      procede con la sospensione del certificato nel Registro Telematico
     180 gg dopo      Se entro questo termine la persona certificata non trasmette la documentazione prevista per il
                      mantenimento, il CAB procede con la revoca del certificato nel Registro Telematico
     In caso di revoca, la persona dovrà ripetere l’intero iter di certificazione prima di eseguire un nuovo intervento

TÜV ITALIA                                                                                                           19-02-25            Slide 9
Certificazione FGAS Persone - cosa cambia con il DPR 146/2018? - TÜV ITALIA - TÜV Italia
Documentazione per il mantenimento
              Documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R.
               n. 146/2018 nel quale sia dimostrato che la persona fisica certificata
               abbia svolto, dalla precedente sorveglianza, interventi inerenti il campo
               di applicazione del certificato.
               In attesa dell’attivazione della Banca Dati (25/09/2019) questa dichiarazione sarà
               inclusa nel modulo C14FL3.

              Modulo C14FL3 di autodichiarazione contenente la dichiarazione circa
               gli interventi svolti (in attesa dell’attivazione della Banca Dati) e la segnalazione
               di eventuali reclami ricevuti e la loro risoluzione
              Evidenza del pagamento della quota di “mantenimento annuale”
              Modulo C01AFL3 compilato e firmato, a conferma/aggiornamento dei
               dati di recapito

TÜV ITALIA                                                                          19-02-25        10
Rinnovo certificazione
 Entro 60 giorni dalla scadenza
  del certificato, la persona
  certificata dovrà presentare
  l’istanza di rinnovo
 Per il rinnovo della
  certificazione la persona
  certificata dovrà svolgere un
  nuovo esame teorico-pratico
 Il rinnovo dovrà essere
  concluso entro la data di
  scadenza del certificato

TÜV ITALIA                         19-02-25   11
Cosa succede con le certificazioni già emesse?
Mantenimento campo di applicazione
I certificati rilasciati in accordo al Regolamento di esecuzione (CE) 303/2008 rimangono validi fino alla loro
naturale scadenza per le specifiche attività di installazione, manutenzione e riparazione delle
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas
fluorurati a effetto serra e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 limitatamente a
dette apparecchiature fisse.

TÜV Italia comunica l’estensione della certificazione al nuovo regolamento:
• Entro 20 gg dalla designazione (per le sorveglianza 2019 già completate)
• A chiusura della sorveglianza

L’aggiornamento del certificato presuppone l’accettazione delle modalità di sorveglianza
(documentazione e tempistica)

TÜV ITALIA                                                                                      19-02-25    Slide 12
Cosa succede con le certificazioni già emesse?
Estensione del campo di applicazione
Le persone fisiche certificate in accordo al Regolamento di esecuzione (CE) 303/2008 che vogliono
operare anche su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero devono estendere la
certificazione.
Quando? In occasione della sorveglianza oppure in qualsiasi momento

Come? Inviando la seguente documentazione:
 Richiesta di estensione della certificazione (C01FL3)
 Copia del pagamento della quota “Estensione campo di applicazione al Reg. (UE) 2015/2067”
 Modulo MESTFL3 contenente la dichiarazione della persona certificata, in conformità dagli artt. 47 e 76 del DPR
  445/2000, nella quale attesta di avere le competenze per svolgere le attività di installazione, manutenzione, riparazione e
  smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati e di non avere subito
  reclami e/o di aver gestito correttamente eventuali reclami o ricorsi ricevuti inerenti l’attività oggetto di estensione.

TÜV ITALIA                                                                                                 19-02-25      Slide 13
Trasferimento della certificazione
              Il trasferimento della certificazione è applicabile solo alle nuove
               certificazioni oppure alle certificazioni che hanno effettuato
               l’estensione del campo di applicazione al nuovo Regolamento di
               esecuzione (UE) 2015/2067.
              Condizioni per il trasferimento:
               – Certificato è in corso di validità
               – Il certificato è rilasciato da un ente accreditato Accredia in accordo al
                 regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e allo schema di
                 accreditamento approvato dal Ministero dell’Ambiente con decreto n.
                 9 del 29/01/2019, ai sensi dell’art. 4 del DPR 146/2018
               – Non sussistono pendenze di carattere amministrativo (es. mancato
                 pagamento quote di sorveglianza) o tecnico (es. mancata chiusura
                 delle sorveglianze annuali precedenti) con l’ente precedente
               Non è consentito il trasferimento per certificati sospesi o revocati
TÜV ITALIA                                                                19-02-25           14
Tempistiche per la certificazione FGAS Persone
             09/01/2019     Pubblicazione in G.U del DPR 146/2018

             24/01/2019     Entrata in vigore del DPR 146/2018

             29/01/2019     Pubblicazione schema accreditamento FGAS Persone
                            Comitato Settoriale di Accreditamento Certificazione e Ispezione: valutazione
             26/02/2019
                            pratica estensione TÜV Italia
             Marzo 2019     Invio al Ministero dell’Ambiente del certificato di accreditamento e tariffario
                ??          Designazione del Ministero dell’Ambiente per il rilascio delle nuove certificazioni

       Fino alla designazione da parte del Ministero sarà possibile rilasciare certificazioni in conformità al DPR 43/2012. A
       ricevimento della designazioni le certificazioni emesse verranno aggiornate al regolamento (UE) 2015/2067 per le sole
       apparecchiature fisse.
TÜV ITALIA                                                                                                   19-02-25           15
enzione!
             Grazie     per
             l’attenzione
             Maria Fernandez

TÜV ITALIA             19-02-25
Puoi anche leggere