Cancellazione del volo: lo sciopero "per solidarietà" non esonera il vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. (CE) n. 261/2004

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Consumo
                         Cancellazione del volo: lo sciopero
                         “per solidarietà” non esonera il vettore
                         aereo operativo dagli obblighi
                         del Reg. (CE) n. 261/2004*
                         Commento a C. giust., 6 ottobre 2021, causa C-613/20

 COMMENTI                Abigail Owusu**

Sommario: I. Caso. – II. Questione di diritto. – III. Commento: 1. Premessa. – 2. La disciplina della cancellazione
del volo nel Reg. (CE) n. 261/2004. – 3. (segue) Le «circostanze eccezionali» ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Re-
golamento. – 4. Lo sciopero come «circostanza eccezionale». Lo sciopero “per solidarietà”. – 5. Considerazioni
conclusive.

                          Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia
                          UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004,
                          in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società, evidenziandone
                          le implicazioni in relazione alle tradizionali categorie concettuali dell’impossibilità, della col-
                          pa e della causa non imputabile.

                          The author critically examines the restrictive interpretation, provided by the EU Court of
                          Justice, on the notion of «exceptional circumstances» referred to in art. 5, par. 3, of Regula-
                          tion (EC) No. 261/2004, in relation to the strike by the staff of a subsidiary in solidarity with
                          the staff of the parent company, highlighting the implications in relation to the traditional
                          conceptual categories of impossibility, fault, and non-attributable cause.

                          Parole chiave: Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Gruppo di società - Sciopero del
                          personale della compagnia aerea - Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà
                          con il personale della società madre - Compensazione ai passeggeri - Nozione di «circostanze
                          eccezionali» - Esonero dall’obbligo di compensazione - Esclusione - Air transport - Cancella-
                          tion of flights - Group of companies - Strike by airline staff - Strike by the staff of a subsidi-
                          ary in solidarity with the staff of the parent company - Compensation to passengers - Con-
                          cept of “extraordinary circumstances” - Exemption from the obligation to pay compensation
                          - Exclusion

* Contributo pubblicato all’esito di valutazione.
** Assegnista di ricerca in Diritto privato, Università di Verona, abigail.owusu@univr.it.

Pactum                Rivista di diritto dei contratti                                                             n. 2/2022    315
I. Caso                                                      Il ricorrente impugnava la sentenza dinanzi al Tribu-
      La domanda di pronunzia pregiudiziale su cui verte           nale del Land di Salisburgo, il quale, intendendo ri-
      il presente commento è stata proposta nell’ambito            cevere chiarimenti circa l’interpretazione dell’espres-
      di una controversia promossa da un passeggero nei            sione «circostanze eccezionali» contemplata dalla
      confronti di un noto vettore aereo tedesco all’esito del     disposizione citata, e tenuto altresì conto del fatto
      rifiuto di quest’ultimo di corrispondere la compensa-        che il giudice comunitario non si era mai pronunciato
      zione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/2004, per         sulla situazione in cui lo sciopero del personale di un
      la cancellazione del volo su cui aveva prenotato un          vettore aereo operativo avesse luogo nel contesto di
      posto.                                                       un gruppo di società, ha deciso di sospendere il proce-
      L’aeromobile, con destinazione finale Berlino, doveva        dimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE sei
      decollare da Salisburgo il 20 ottobre 2019, tuttavia il      questioni pregiudiziali, che quest’ultima ha ritenuto
      relativo volo non aveva luogo.                               opportuno riformulare intendendole come dirette so-
      Secondo il vettore, la cancellazione del volo era dovu-      stanzialmente a determinare se l’art. 5, par. 3, del più
      ta allo sciopero del personale di cabina della società       volte citato atto normativo debba essere interpretato
      figlia, indetto per solidarietà con il personale della so-   nel senso «che rientra nella nozione di “circostanza
      cietà madre.                                                 eccezionale” ai sensi di questa disposizione uno scio-
      Più precisamente, in data 18 ottobre 2019, al fine di        pero diretto a sostenere le rivendicazioni salariali e/o
      far avanzare le trattative e di aumentare la pressione       sociali dei lavoratori, avviato a seguito della chiama-
      sulla capogruppo, il preavviso di sciopero del 14 otto-      ta di un sindacato del personale di un vettore aereo
      bre 2019, organizzato su iniziativa del sindacato delle      operativo per solidarietà con la chiamata lanciata
      hostess di volo e degli steward, veniva esteso ai di-        contro la società madre, di cui tale vettore costituisce
      pendenti di diverse società figlie, tra cui la resistente.   una delle società figlie, effettuato da una categoria del
      Inizialmente previsto per il 20 ottobre 2019, dalle          personale della suddetta società figlia, la cui presen-
      5:00 alle 11:00, lo sciopero veniva prorogato fino alla      za è necessaria per operare un volo, e protratto oltre
      mezzanotte, senza preavviso.                                 il termine inizialmente annunciato dal sindacato che
      Ciò determinava la cancellazione di 158 voli sui 712         ha indetto lo sciopero, benché nel frattempo sia stato
      previsti per la giornata del 20 ottobre 2019, compreso       raggiunto un accordo con la società madre».
      quello prenotato dal ricorrente.
      Il passeggero proponeva pertanto ricorso dinanzi al          II. Questione di diritto
      Tribunale circoscrizionale di Salisburgo per ottenere
                                                                   Prendendo le mosse da una giurisprudenza comuni-
      una compensazione pecuniaria di Euro 250,00.
                                                                   taria consolidata (in particolare, la sentenza del 23
      Il vettore si opponeva a tale richiesta invocando l’e-
                                                                   marzo 2021, Airhelp, C-28/20), la Corte di Giustizia
      simente delle «circostanze eccezionali», di cui all’ar-
                                                                   Ue si è pronunciata per la prima volta con riguardo ad
      ticolo 5, par. 3, del Regolamento citato: lo sciopero
                                                                   una situazione in cui lo sciopero del personale di un
      “per solidarietà” non rientrava nel normale esercizio
                                                                   vettore aereo operativo ha avuto luogo nel contesto di
      dell’attività di un vettore aereo, né nel suo controllo,
                                                                   un gruppo di società.
      dato che l’estensione dello sciopero e il prolungamen-
                                                                   In particolare, con la pronuncia in commento, i giu-
      to della sua durata costituivano una circostanza ecce-
                                                                   dici di Lussemburgo hanno affermato che non rientra
      zionale inevitabile per il vettore.
                                                                   nella nozione di «circostanza eccezionale», dettata
      Secondo il ricorrente, di contro, il vettore aereo nel
                                                                   dall’art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004, un movimen-
      caso di specie non avrebbe potuto opporre l’esimente
                                                                   to di sciopero diretto a sostenere le rivendicazioni sa-
      invocata, dato che lo sciopero sembrava il risultato di
                                                                   lariali e/o sociali dei lavoratori, proclamato a seguito
      misure di ristrutturazione interne adottate dalla stes-
                                                                   della chiamata di un sindacato del personale di un
      sa controparte che poteva essere evitato attraverso
                                                                   vettore aereo operativo per solidarietà con i lavorato-
      trattative e accordi all’uopo, tant’è che in seguito la
                                                                   ri scioperanti della società madre, di cui tale vettore
      controversia sindacale veniva composta.
                                                                   costituisce una delle società figlie, effettuato da una
      La domanda del ricorrente veniva respinta dal giudice
                                                                   categoria del personale di cabina della suddetta so-
      di prime cure, secondo il quale lo sciopero in questio-
                                                                   cietà figlia, e protratto oltre il termine inizialmente
      ne doveva essere qualificato come una «circostanza
                                                                   annunciato dal sindacato che ha indetto lo sciopero,
      eccezionale» ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Reg. CE n.
                                                                   benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo
      261/2004.
                                                                   con la società madre.

316    COMMENTI
III. Commento                                                              febbraio 2005, che si applica ai passeggeri in partenza
                                                                           da un aeroporto situato in un Paese membro dell’U-
1. Premessa.                                                               nione Europea, indipendentemente dalla nazionalità
La normativa relativa all’inadempimento da parte del                       del vettore, ed a quelli in partenza da Paesi terzi con
vettore del contratto di trasporto aereo internazionale                    destinazione nell’Unione Europea qualora il vettore
di persone è caratterizzata dalla contestuale esisten-                     sia comunitario (art. 3) (5).
za, in subiecta materia, di fonti normative sia nazio-                     Il Regolamento si applica ai voli di linea e a quelli non
nali sia di matrice comunitaria e internazionale (1).                      di linea e sia al vettore contrattuale sia a quello ope-
Con riguardo al diritto interno, assume rilievo soprat-                    rativo, mentre non sono assoggettati a tale disciplina
tutto, oltre all’art. 1681 c.c. (2), l’art. 947 c. nav. che,               i trasporti a titolo gratuito e quelli effettuati a condi-
in materia di responsabilità del vettore aereo (e tu-                      zioni di favore (art. 3).
tela del passeggero) per le ipotesi di negato imbarco,                     Nel tentativo di contemperare la liberalizzazione del
soppressione, ritardo alla partenza, interruzione del                      mercato aereo con la necessità di tutela dei passeg-
viaggio, contiene un espresso rinvio alla regolamen-                       geri, l’atto normativo in commento contempla una
tazione comunitaria di settore (3).                                        serie di «diritti minimi» del passeggero per i casi di
Per effetto di quest’ultimo rimando la normativa na-                       cancellazione alla partenza (6), negato imbarco (7) o
zionale in materia di trasporto aereo di persone è stata                   ritardo prolungato alla partenza (8). Il Regolamento
sostanzialmente scalzata dalla produzione legislativa                      mira, infatti, a porre un freno alla prassi (altamente
sovranazionale, venendo così ad assumere rilevanza                         ricorrente) per cui a passeggeri non consenzienti vie-
marginale (4).                                                             ne negato l’imbarco, cancellato o ritardato il volo an-
I diritti dei passeggeri per l’inadempimento del vetto-                    che in assenza di preavviso (9).
re aereo sono attualmente disciplinati dal Reg. CE n.                      Le ipotesi di negato imbarco, ritardo prolungato e
261/2004 (breviter, il Regolamento), in vigore dal 17                      cancellazione del volo rappresentano senza ombra di
                                                                           dubbio le principali cause di disagio per i viaggiatori
                                                                           che si avvalgono dei servizi di trasporto aereo.
(1) Per una sintesi del quadro normativo che disciplina il con-
tratto di trasporto aereo di persone sia consentito il rinvio a Cor-
rado, Il contratto di trasporto aereo di persone, in Vignali (a cura
di), Trasporti e turismo. Profili privatistici (Quaderni), Giuffrè,
2016, 167.
(2) L’art. 1681 c.c., contenuto nella sezione II, rubricata «Del
                                                                           (5) Per la nozione di vettore aereo comunitario, cfr., Reg. CEE
trasporto di trasporto», nel capo VIII del libro IV del codice civile
                                                                           2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
sancisce la responsabilità del vettore, oltre che per il ritardo o per
l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto, anche          (6) L’art. 2 lett. l), definisce la cancellazione del volo come «la
per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e per la perdita o l’avaria   mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul
delle cose che questi porta con sé, ammettendo, altresì, per tale ul-      quale sia stato prenotato almeno un posto».
tima ipotesi la prova (liberatoria) «di aver adottato tutte le misure      (7) L’art. 2, lett. j), definisce il negato imbarco come «il rifiuto di
idonee ad evitare il danno». In passato tale norma veniva richia-          trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano pre-
mata dalla giurisprudenza nei casi di inadempimento (ritardo del           sentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo
volo) da parte del vettore aereo; cfr. ad esempio, Giud. pace Bari,        3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro
26 novembre 2003, in Dir. tur., 2004, 624; Giud. pace Maglie, 23           l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero
aprile 2004, ivi, 2005, 309; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in          documenti di viaggio inadeguati». Tradizionalmente legata al fe-
Dir. trasp., 2005, 1031; Giud. pace Carinola, 23 febbraio 2006, in         nomeno dell’overbooking, la disciplina del negato imbarco è stata
Resp. civ. prev., 2007, 159.                                               ridisegnata dal Regolamento, essendo stato eliminato ogni riferi-
(3) L’attuale formulazione della norma costituisce l’esito del-            mento alla sovraprenotazione del volo, con la conseguenza che la
la complessiva revisione dell’intera parte aeronautica del codice          sua portata risulta considerevolmente ampliata rispetto al passa-
della navigazione operata dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (come            to, sul punto cfr. C. giust., 4 ottobre 2012, causa C-22/11, Finnair;
successivamente integrato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151) e in           C. giust., 4 ottobre 2012, causa C-321/11, Rodrìguez Cachafeiro, in
vigore dal 29 maggio 2006. Prima della riforma, particolare ri-            Resp. civ.e prev., 2013, 795 ss., con nota di Vernizzi.
levanza assumeva l’art. 942 c. nav., ai sensi del quale «Il vettore        (8) Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, tale fattispecie ricorre
risponde del danno per il ritardo [...] a meno che provi che egli e i      nel caso in cui la partenza del volo sia ritardata «a) di due o più ore
suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie          per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre o più
e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno».          ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km
(4) Lo stesso art. 1680 c.c. dispone espressamente che le norme            e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c)
contenute nel capo VIII (del libro IV) del codice civile «si applica-      di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano
no anche ai trasporti per via [...] d’aria in quanto non siano dero-       nei casi di cui alle lettere a) o b)».
gate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali».                 (9) Cfr. il terzo Considerando del Regolamento.

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                              n. 2/2022        317
2. La disciplina della cancellazione del volo nel                        Detto altrimenti, la scelta tra la manutenzione del
      Reg. (CE) n. 261/2004.                                                   contratto e il suo scioglimento risulterebbe rimessa
      Sul piano contrattuale, il negato imbarco, il ritardo                    esclusivamente al passeggero, producendosi l’effetto
      prolungato e la cancellazione del volo appaiono quali-                   risolutivo solamente ove il passeggero manifesti, me-
      ficabili, quantomeno da un punto di vista oggettivo, in                  diante un’apposita dichiarazione stragiudiziale indi-
      termini di inadempimento dell’obbligazione assunta                       rizzata al vettore, la sua volontà di sciogliere il rap-
      dal vettore aereo (10).                                                  porto contrattuale (14).
      In particolare, può rilevarsi come le ipotesi di negato                  Ai sensi della disciplina in esame, le compagnie aeree
      imbarco e di cancellazione del volo possano configu-                     sono inoltre tenute ad assistere in vario modo i viag-
      rarsi in termini di inadempimento definitivo – nella                     giatori per il tempo in cui gli stessi si trovano nello
      sua accezione oggettiva di mancata esecuzione della                      scalo aeroportuale in attesa di poter raggiungere la
      prestazione dovuta – soltanto laddove l’adempimento                      destinazione finale del proprio viaggio ovvero di far
      tardivo (mediante ad esempio la riprotezione su un                       ritorno nel luogo di decollo dell’aeromobile (art. 9).
      altro volo) sia rifiutato dal passeggero-creditore, in                   Una parte della dottrina ha configurato le misure di
      quanto per lui privo di obiettiva utilità, ovvero qualora                assistenza in parola come semplici prestazioni acces-
      non sia possibile per il vettore eseguire la prestazione                 sorie (al pari del trasporto del bagaglio a mano, ov-
      in modo alternativo e a condizioni comparabili (11).                     vero della somministrazione di pasti durante il volo),
      Viceversa, potrebbe ragionarsi in termini di tardivo                     sospensivamente condizionate al verificarsi di uno dei
      adempimento, qualora il passeggero, conservando in-                      disservizi sopra citati, cui il vettore aereo sarebbe te-
      teresse a ricevere la prestazione, nonostante il nega-                   nuto in virtù dell’impegno contrattualmente assunto
      to imbarco o la cancellazione del volo, sia comunque                     nei confronti dei singoli passeggeri (15).
      trasferito presso la prescelta destinazione, mediante                    Con riguardo ai rimedi sopra descritti, la cancella-
      l’imbarco su di un volo successivo e diverso da quello                   zione del volo rileva a prescindere dalla imputabilità
      cancellato o rispetto al quale si è verificato il negato                 della causa al vettore (sopravvenuta impossibilità, di
      imbarco (12).                                                            regola temporanea, ad adempiere) (16): essa, infatti,
      Ai sensi del Regolamento, in caso di cancellazione del                   determina in ogni caso, a carico del vettore operati-
      volo (ed analogamente anche per l’ipotesi di nega-                       vo ed in favore dei «passeggeri interessati», «rectius,
      to imbarco), il passeggero ha diritto al rimborso del                    coinvolti» (17), le conseguenze di cui alle lett. a) e b)
      prezzo pagato per il biglietto o all’imbarco su un volo                  del primo par. dell’art. 5 del Regolamento (18).
      alternativo (art. 8).
      Secondo un’opinione, la previsione in esame attribu-
      irebbe al viaggiatore il diritto potestativo di determi-                 (14) Ibidem.

      nare lo scioglimento del rapporto contrattuale ovvero                    (15) Pepe, op. cit., 1643 e nt. 15, secondo l’Autore, poiché gli obbli-
                                                                               ghi di riprotezione, rimborso e assistenza, ex artt. 8 e 9 del Regola-
      di pretendere l’adempimento tardivo della prestazio-                     mento, sorgono anche a fronte di ipotesi che non integrano un ille-
      ne da parte del vettore aereo (13).                                      cito contrattuale, ad essi – diversamente dall’obbligo di versare la
                                                                               compensazione pecuniaria ex art. 7 – non sembra possibile ricono-
                                                                               scere sic et simpliciter natura risarcitoria. Riconoscono, viceversa,
                                                                               alle misure in parola una funzione di «risarcimento anticipato del
      (10) Così Pepe, Inadempimento e compensazione pecuniaria nel             danno patrimoniale» subito dai passeggeri Giacobbe, La respon-
      trasporto aereo, in Riv. dir. civ., 2017, 1653. Diversamente, cfr.       sabilità del vettore aereo per ritardo, in Deiana (a cura di), Studi
      Maggiolo, Overbooking, ritardo e cancellazione del volo: con-            su: negato imbarco, cit., 152; Carnimeo, La tutela del passeggero
      tratto, compensazione, responsabilità, in Contr. e impr./Europa,         nell’era dei vettori low cost, Cacucci, 2012, 92; attribuisce caratte-
      2005, 916 ss., a giudizio del quale il Regolamento integrerebbe il       re indennitario alle stesse, Ancis, Il contratto di trasporto aereo,
      contenuto del contratto di trasporto aereo, escludendo, rispetto alle    in Codice dei trasporti a cura di Tullio e Deiana, Giuffrè, 2011, 968
      fattispecie ivi disciplinate, l’esistenza o comunque gli effetti di un   e 986.
      inadempimento del vettore aereo (contra, Gaggia, Osservazioni sul-       (16) La distinzione tra imputabilità e non imputabilità dell’ina-
      le novità introdotte dal regolamento CE 261/04 in tema di ritardo        dempimento assume rilievo soltanto con riguardo alla c.d. «com-
      nel trasporto aereo di persone, in Deiana (a cura di), Studi su: ne-     pensazione pecuniaria» di cui all’art. 7 del Regolamento: così
      gato imbarco, cancellazione del volo, Edizioni AV, 2005, 285).           Maggiolo, op. cit., 916.
      (11) Cfr. Ingratoci, La responsabilità del vettore aereo per ine-        (17) La locuzione «passeggeri interessati», utilizzata nell’origina-
      secuzione della prestazione, in Il trasporto aereo tra normativa         ria versione italiana del testo normativo è stata sostituita con il più
      comunitaria ed uniforme a cura di Tranquilli, Leali, e Rosafio           corretto termine «coinvolti» in base ad un avviso di rettifica del
      Giuffrè, 2011, 171 ss.                                                   Regolamento pubblicato in GUUE n. 329 del 14 dicembre 2007.
      (12) Pepe, op. cit.,1653 s.                                              (18) Secondo Trib. Catania, 20 marzo 2008, in Dir. trasp., 2009,
      (13) Ivi, 1642 s.                                                        211 ss., con nota di Fiore, «gli obblighi di assistenza e di compen-

318    COMMENTI
La cancellazione del volo determina il sorgere di nuo-                 passeggero alla compensation in tutti quei casi in cui
ve e diverse obbligazioni in sostituzione della pre-                   il vettore non abbia avvisato tempestivamente il viag-
stazione di trasferimento originariamente pattuita,                    giatore o non abbia proposto a quest’ultimo un volo
consentendo contemporaneamente al passeggero di                        alternativo con un congruo preavviso.
sciogliersi dal rapporto in base ad una propria insin-                 Dunque, il diritto del passeggero alla compensazione
dacabile valutazione (19).                                             pecuniaria sorgerebbe soltanto nel momento in cui
In caso di inadempimento del vettore, il passeggero                    il vettore operativo, sapendo di dover cancellare un
che subisce un danno ha diritto, oltre al rimborso del                 volo, non abbia provveduto ad informare il proprio
prezzo del biglietto e all’assistenza, altresì al risarci-             comportamento alle prescrizioni di cui ai punti da i) a
mento.                                                                 iii) della lett. c) dell’art. 5 del Regolamento (21).
Al fine di tutelare il passeggero, la normativa europea                Con una sentenza particolarmente criticata, palese-
ha previsto, nel caso di negato imbarco ed in alcuni                   mente manipolativa del dato normativo, la Corte di
casi di cancellazione del volo, una sorta di risarcimen-               giustizia UE ha esteso il diritto alla compensazione
to forfettario («compensazione pecuniaria (20)») che                   pecuniaria anche all’ipotesi del ritardato arrivo a de-
non necessita di alcuna prova del danno subito da                      stinazione del passeggero, pari o superiore a tre ore
parte del passeggero.                                                  rispetto all’orario originariamente programmato, fa-
Più precisamente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamen-                  cendo peraltro salva anche in tal caso la possibilità
to, la cancellazione del volo comporta il diritto del                  per il vettore operativo di sottrarsi al relativo obbligo,
                                                                       dimostrando che il ritardo è dovuto ad una circostan-
                                                                       za eccezionale (22).
sazione pecuniaria, previsti dall’art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in    L’importo della compensazione pecuniaria dipende
caso di cancellazione del volo, sussistono nei confronti di tutti i
passeggeri “coinvolti” e non solo nei riguardi di quelli che abbiano
                                                                       dalla lunghezza del volo: per le tratte fino a 1.500 km
avanzato una specifica richiesta al vettore».                          ammonta ad Euro 250,00, per le tratte fino a 3.500
(19) Vernizzi, La Corte di giustizia ed un caso di volo interrotto,    km corrisponde ad Euro 400,00, per quelle superiori
in Resp. civ. prev., 2012, 102 s.                                      a 3.500 km è pari a Euro 600 (art. 7).
(20) La compensazione pecuniaria, a dispetto della propria de-         I predetti importi sono ridotti della metà qualora al
nominazione, frutto di un’acritica traduzione del termine inglese      passeggero sia offerto un volo alternativo il cui orario
«compensation» (così Pepe, op. cit., 1641), è volta a disciplinare
                                                                       di arrivo non superi rispettivamente le 2, 3 o 4 ore
in modo uniforme la prestazione risarcitoria. La natura giuridica
della compensation è dibattuta. Secondo un primo orientamento,         rispetto a quello inizialmente previsto.
essa avrebbe natura risarcitoria o ripristinatoria derivando da una    Come accennato in apertura, i rimedi sin qui descritti
violazione contrattuale e costituirebbe un anticipo di pagamento       costituiscono il livello minimo di tutela per il passeg-
del risarcimento dovuto dal vettore aereo (in questo senso Busti,
                                                                       gero. L’art. 12 del Regolamento stabilisce, infatti, che
La responsabilità del vettore aereo per danni da ritardo, in Tul-
lio (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, Jovene,
                                                                       la disciplina europea «lascia impregiudicati i diritti
2006, 175). La traduzione del termine compensation con «com-           del passeggero ad un risarcimento supplementare»,
pensazione» sarebbe quindi impropria, in quanto tale regolazione       facendo sostanzialmente salvo il diritto del passegge-
economica non potrebbe considerarsi un indennizzo, presuppo-           ro di agire in giudizio al fine di ottenere ristoro per i
nendo essa un atto illecito contrattuale e non un atto lecito dan-
noso (così Antonini, Corso di diritto dei trasporti, Giuffrè, 2015,    pregiudizi che questi abbia subito a causa del disser-
257). Per un’altra parte della dottrina, la compensation avrebbe
un carattere misto indennitario-risarcitorio (sul punto cfr. Ancis,
Un singolare caso di annullamento del biglietto aereo, in Dir. tra-
sp., 2007, 916, il quale si esprime in termini di «indennizzo forfe-   (21) Vernizzi, op. cit., 2012, 103.
tario anticipato», e Di Giandomenico, Il danno non patrimoniale        (22) C. giust., 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e
per negato o ritardato imbarco, ivi, 2005, 5). Altri autori attri-     C-432/07, Sturgeon, in Dir. trasp., 2010, 113, con nota di Corona.
buiscono alla compensation il ruolo di pena privata (così Tullio,      L’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con tale senten-
Interventi interpretativi della Corte di Giustizia europea sul Reg.    za è stata confermata da C. giust., 23 ottobre 2012, cause riunite
(CE) 261/2004, in Dir. trasp., 2009, 371). Infine, secondo Pepe,       C-581/10 e C-629/10, Nelson e TUI Travel, ivi, 2013, 491, con nota
L’organismo nazionale di controllo non sostituisce la giurisdi-        di Cuccu, che ne ha altresì dichiarato la compatibilità con la disci-
zione ordinaria nell’attuazione dei diritti dei passeggeri aerei, in   plina di diritto internazionale uniforme di cui alla Convenzione di
Nuova giur. civ. comm., 2016, 1087, la compensazione pecuniaria        Montreal del 1999. Con la pronuncia C. giust., 26 febbraio 2013,
si configurerebbe «come una clausola penale ex lege, prevista tan-     causa C-11/11, Air France, la Corte ha poi ulteriormente precisato
to per l’inadempimento, quanto per il ritardo nell’adempimento         che il diritto alla compensazione pecuniaria a favore dei passegge-
della pattuita prestazione di trasferimento. Quest’ultima, tuttavia,   ri sorge in caso di ritardo all’arrivo, pari o superiore a tre ore ri-
non avrebbe l’effetto di limitare il risarcimento alle somme indi-     spetto all’orario originariamente previsto, indipendentemente dal
cate dall’art. 7, essendo in tal senso esplicitamente fatta salva la   fatto che il volo considerato sia o meno partito in ritardo ai sensi
risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 12 reg. cit.».   dell’art. 6 del Regolamento.

Pactum                Rivista di diritto dei contratti                                                                         n. 2/2022        319
vizio patito, qualora ne sussistano i presupposti, sul-                   In senso conforme si esprime anche autorevole dot-
      la base di altra normativa nazionale o internazionale                     trina di settore (27).
      concretamente applicabile al caso di specie (23).                         Il quattordicesimo considerando dell’atto normativo
      Il secondo periodo della disposizione da ultimo cita-                     in esame enumera alcune ipotesi che possono con-
      ta, stabilisce inoltre che da tale risarcimento «supple-                  cretare l’esimente in parola: i) instabilità politica; ii)
      mentare» possa essere in ogni caso detratto quanto                        condizioni meteorologiche incompatibili con l’effet-
      ottenuto dal viaggiatore a titolo di compensazione                        tuazione del volo; iii) rischi per la sicurezza; iv) im-
      pecuniaria.                                                               provvise carenze del volo sotto il profilo della sicurez-
                                                                                za, e v) scioperi che si ripercuotono sull’attività di un
      3. (segue) Le «circostanze eccezionali» ai sensi                          vettore aereo operativo.
      dell’art. 5, par. 3, del Regolamento.                                     Tale elencazione avrebbe peraltro carattere meramen-
      Ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento, il vettore                 te indicativo. In particolare, la Corte di Giustizia ha
      aereo operativo non è tenuto a versare la compensa-                       chiarito che non esisterebbero automatismi in base ai
      zione pecuniaria di cui all’art. 7 qualora sia in grado                   quali il vettore si libera dall’obbligo di versare la com-
      di dimostrare che la cancellazione del volo «è dovuta                     pensazione pecuniaria semplicemente allegando il ve-
      a circostanze eccezionali che non si sarebbero comun-                     rificarsi di un evento riconducibile all’elenco in parola,
      que potute evitare anche se fossero state adottate tut-                   posto che dette ipotesi non costituirebbero di per sé
      te le misure del caso».                                                   circostanze eccezionali, ma le stesse sarebbero sempli-
      La formulazione prescelta dal legislatore europeo                         cemente idonee a produrre siffatte circostanze (28).
      parrebbe rievocare quella di cui all’art. 19 della Con-                   Ne consegue che non tutte le circostanze che si ac-
      venzione di Montreal del 1999, in materia di ritardo                      compagnano a siffatti eventi sono necessariamente
      (24), disposizione che viene altresì richiamata dal                       cause di esonero dall’obbligo di compensazione pecu-
      quattordicesimo considerando del Regolamento.                             niaria previsto dal Regolamento (29).
      La profonda diversità delle fattispecie disciplinate dal                  Alla luce del quadro tracciato, l’interpretazione del
      Regolamento e dalla Convenzione è stata evidenzia-                        dato normativo allo scopo di qualificare un determi-
      ta dalla Corte di Giustizia UE nella causa Wallentin                      nato evento come fattore esonerativo non risulta par-
      Hermann c. Alitalia (25). Secondo la Corte, la prova                      ticolarmente agevole.
      liberatoria prevista dalla normativa comunitaria per                      Sotto un primo profilo, l’esimente in questione par-
      il caso di cancellazione del volo, non soltanto richie-                   rebbe fare riferimento a particolari caratteristiche
      de l’esistenza di «circostanze eccezionali», ossia di un                  del caso concreto, tali da fare apparire l’evento quale
      evento «non inerente al normale esercizio dell’attività                   «circostanza eccezionale» sul piano oggettivo; per al-
      del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo control-                  tro verso, l’evento dovrebbe altresì risultare inevitabi-
      lo», ma anche l’adozione di tutte le misure del caso,                     le in relazione alle caratteristiche (personali, materia-
      vale a dire di quelle che siano tecnicamente ed econo-                    li e finanziarie) del debitore e delle cautele adottabili
      micamente sopportabili per il vettore (26).                               dalla sua impresa (30).
                                                                                In talune ipotesi, il primo profilo può da solo risultare
                                                                                sufficiente: si pensi, al provvedimento di chiusura di
      (23) Cfr. C. giust., 13 ottobre 2011, causa 83/10, Sousa Rodiriguez
      e altri c. Air France SA, in Resp. civ. e prev., 2012, 99.
      (24) Convenzione di Montreal 1999, art. 19 (Ritardo): «Il vettore
      è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo         (27) Si osserva al riguardo che l’art. 19 della Convenzione non ri-
      di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è respon-         chiede l’indicazione di una circostanza eccezionale ed inoltre, per
      sabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri      quel che concerne le misure da adottare, si accontenta che le stesse
      dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano         siano ragionevoli, senza esigere che siano al limite della soppor-
      essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che          tabilità tecnica ed economica del vettore: così Tullio, Interventi
      era loro impossibile adottarle».                                          interpretativi della Corte di giustizia europea sul reg. (CE) n.
                                                                                261/2004, in Dir. trasp., 2009, 373, il quale aggiunge altresì che
      (25) C. giust., 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin-Her-
                                                                                «di contro, le misure richieste dalla Convenzione sono rivolte non
      mann c. Alitalia, in Dir. trasp., 2009, 801 ss., con nota di Corona.
                                                                                soltanto a evitare il fatto dannoso (come è nel regolamento), ma
      La sentenza è stata commentata anche da Cimmino, Responsabilità
                                                                                anche il danno».
      del vettore aereo, esonero dall’obbligo della compensazione pecu-
      niaria e nozione di circostanze eccezionali, in Giur. it., 2010, 304, e   (28) C. giust., 22 dicembre 2008, cit.
      da Di Palma, Responsabilità del vettore aereo nel caso di cancella-       (29) Ibidem.
      zione del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto al     (30) Vernizzi, La non immediata nozione di circostanze eccezio-
      risarcimento del passeggero, in Danno e resp., 2009, 827.                 nali di cui al Reg. (CE) n. 241/2004: conferme e puntualizzazioni
      (26) C. giust., 22 dicembre 2008, cit.                                    della Corte lussemburghese, in Resp. civ. e prev., 2016, 147.

320    COMMENTI
una parte dello spazio aereo europeo a seguito di una                     4. Lo sciopero come «circostanza eccezionale».
eruzione vulcanica (31).                                                  Lo sciopero “per solidarietà”.
Peraltro, nell’ottica di garantire la tutela dei passeg-                  Rapportando queste considerazioni generali al caso
geri, la Corte di Giustizia ha da sempre offerto una                      dello sciopero, con la decisione in commento la Corte
lettura severa del concetto di eccezionalità delle cir-                   di Giustizia, richiamando ampiamente la propria pre-
costanze (32).                                                            cedente giurisprudenza e, in particolare, la pronunzia
I giudici di Lussemburgo hanno escluso il ricorrere                       sul caso Airhelp (35), si è interrogata sulle condizioni
di siffatte circostanze (persino) nell’ipotesi in cui la                  in presenza delle quali lo sciopero indetto nel conte-
cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un                    sto di un gruppo di società (c.d. sciopero “per solida-
problema tecnico improvviso non imputabile ad una                         rietà”) possa integrare una «circostanza eccezionale»
carenza di manutenzione da parte del vettore aereo,                       ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento.
né emerso in occasione dei regolari controlli (33).                       Nel farlo, la Corte ha in primo luogo ribadito, anche
Come detto, una volta accertata l’esistenza di una cir-                   con riguardo allo sciopero, la necessità di un’interpre-
costanza eccezionale, è richiesta alla compagnia aerea                    tazione restrittiva della nozione di «circostanze ecce-
l’ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate                       zionali».
«misure del caso», idonee sia a ridurre ovvero impe-                      Quanto al primo requisito dell’esimente (la non ine-
dire la causa dell’inadempimento, sia a far fronte alle                   renza della circostanza al normale esercizio dell’at-
conseguenze da essa derivanti.                                            tività del vettore aereo), i giudici di Lussemburgo
Anche a questo riguardo la Corte di Giustizia segue un                    hanno rilevato come, in generale, uno sciopero il cui
criterio di particolare rigore, affermando che la com-                    scopo sia quello di ottenere da un’impresa di traspor-
pagnia aerea deve fornire la prova che non sarebbe                        to aereo un aumento della retribuzione del personale
stata comunque in grado di evitare che le circostanze                     di cabina costituisca un evento inerente al normale
eccezionali cagionassero la mancata ovvero inesatta                       esercizio dell’attività di tale impresa, in particolare
effettuazione del volo – se non a pena di sacrifici tec-                  quando un simile sciopero sia organizzato nel rispet-
nicamente ed economicamente insopportabili – «an-                         to della legge.
che avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in                     Con particolare riguardo al gruppo di società, la Cor-
termini di personale e di risorse finanziarie» (34).                      te ha quindi osservato che «uno sciopero indetto dal
                                                                          personale di un vettore aereo operativo per solidarietà
                                                                          con lo sciopero effettuato dal personale della società
(31) Cfr., in proposito, C. giust., 31 gennaio 2013, causa C-12/11,       madre, della quale tale vettore costituisce una società
McDonagh c. Ryanair Ltd, in Foro. it., 2013, 101.                         figlia, non può essere considerato come un evento
(32) Cfr. C. giust., 27 settembre 2007, causa C-396/06, in Dir.           estraneo al normale esercizio dell’attività di quest’ul-
tur., 2008, 371, con nota di Stucchi; C. giust., 19 novembre 2009,        timo», in quanto «non è insolito né imprevedibile
cit. Nella medesima ottica si pone C. giust., 14 novembre 2014,           che i conflitti sociali si estendano a diverse parti di
causa 394/14, Siewert, in Dir. giust., 2014, 34, secondo cui anche
«l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un
                                                                          un gruppo di imprese durante le trattative sindacali».
aeromobile non può essere qualificato come circostanza eccezio-           Quanto al secondo requisito della fattispecie prevista
nale».                                                                    dal par. 3 dell’art. 5 (l’estraneità dell’impedimento
(33) C. giust., 17 settembre 2015, causa C-257/14, Van der Lans,          alla sfera di controllo effettivo del vettore), la Corte
in Resp. civ. e prev., 2016, 138, rispetto a un presunto guasto al        ha statuito che uno sciopero destinato a sostenere le
motore del singolo aereo, dovuto a pezzi difettosi, che non hanno
                                                                          rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori inte-
superato la loro vita media e riguardo ai quali il fabbricante non
avrebbe fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo       gra un evento che non sfugge interamente all’effetti-
di utilizzo. Per un esame critico della sentenza, si rinvia a Verniz-     vo controllo del vettore aereo interessato (36), anche
zi, op. ult. cit., 138. In argomento v. anche C. giust., 22 dicembre      quando lo sciopero è proclamato per solidarietà con il
2008, cit.
                                                                          personale scioperante della società madre, della quale
(34) Così C. giust., 22 dicembre 2008, cit.; in senso analogo anche
                                                                          tale vettore costituisce una delle società figlie.
C. giust., 27 settembre 2007, cit.; C. giust., 12 maggio 2011, causa
C-294/10, Eglitis-Ratnieks, in Foro it., 2011, IV, 329, ove si preci-     In altri termini, poiché lo sciopero è oggetto di un di-
sa che «al fine di evitare che qualsiasi ritardo, anche insignificante,   ritto fondamentale del lavoratore garantito dall’art.
che derivi dall’emergere di circostanze eccezionali conduca inevi-
tabilmente alla cancellazione del volo, il vettore aereo ragionevole
deve pianificare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di
un determinato margine di tempo, per essere in grado, ove possi-          (35) C. giust., 23 marzo 2021, C-28/20, Airhelp, disponibile al sito
bile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali sono      internet curia.europa.eu.
venute meno». In dottrina, cfr. Vernizzi, op. ult. cit., 138.             (36) Ibidem.

Pactum                 Rivista di diritto dei contratti                                                                          n. 2/2022       321
28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione                      Da ultimo, i giudici della Corte di Giustizia UE hanno
      Europea, esso sarebbe sempre prevedibile (37).                           evidenziato l’irrilevanza della eventuale illegittimità
      Inoltre, non costituendo un evento anomalo e im-                         dello sciopero a causa del suo prolungamento oltre il
      prevedibile l’eventuale sconfinamento in settori che                     periodo menzionato nel preavviso di sciopero, nono-
      investono le attività di una impresa inizialmente non                    stante nel frattempo sia stato raggiunto un accordo
      interessata dallo sciopero, la Corte ha ritenuto, per                    con la società madre: la distinzione tra gli scioperi
      analogia, che quando un sindacato indice uno sciope-                     che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sareb-
      ro del personale di una società madre, è prevedibile                    bero leciti e quelli che non lo sarebbero, al fine di de-
      che il personale di altre entità del gruppo aderisca allo                terminare se debbano essere considerati «circostanze
      sciopero per solidarietà ovvero per difendere in tale                    eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, par. 3, del Rego-
      contesto i propri interessi.                                             lamento, implicherebbe, infatti, la conseguenza di far
      Sotto un secondo profilo, i giudici hanno rilevato come                  dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria
      nessun datore di lavoro possa seriamente sostenere di                    dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale
      non avere alcun controllo su uno sciopero, avendo i                      di ciascuno Stato membro, pregiudicando così, da
      mezzi per prepararsi ad un movimento di tale natura                      un lato, l’elevato livello di protezione per i passegge-
      nonché per attenuarne le conseguenze. La medesima                        ri e, dall’altro, la garanzia di condizioni armonizzate
      conclusione si imporrebbe anche per lo sciopero in-                      di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio
      detto dal personale di un vettore aereo operativo per                    dell’Unione Europea.
      solidarietà con il personale della società capogruppo.                   L’interpretazione della nozione di «circostanza ec-
      La Corte ha richiamato a tal fine il criterio relativo alla              cezionale», con riferimento allo sciopero in generale
      distinzione tra scioperi “esterni” e scioperi “interni”;                 e, più nello specifico, allo sciopero “per solidarietà”,
      solo i primi libererebbero la compagnia aerea dalle                      proposta dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza
      sue obbligazioni verso i passeggeri, mentre gli altri                    in commento e qui sinteticamente ripercorsa, pone
      lascerebbero tendenzialmente aperta la possibilità di                    a ben vedere più di un interrogativo, con riguardo a
      adempiere, salvo il caso in cui le rivendicazioni dei                    ciascuno dei presupposti che in essa vengono (in via
      lavoratori sfuggano all’effettivo controllo del vettore                  diretta o per implicito) in rilievo, ovvero, volendo ri-
      aereo interessato (38).                                                  chiamare le categorie concettuali su cui si appunta
                                                                               il dibattito sulla responsabilità contrattuale nell’or-
                                                                               dinamento interno, l’impossibilità, la causa non im-
      (37) Ibidem.                                                             putabile e la rilevanza della colpa nell’accertamento
      (38) Anche secondo Cass., 10 giugno 2015, n. 12088, in One Lega-         dell’imputabilità.
      le, costituisce una circostanza eccezionale lo sciopero dei control-
                                                                               Per ciò che attiene al requisito oggettivo della impossi-
      lori di volo e del personale della società di gestione dello scalo ae-
      roportuale. In dottrina cfr. Stucchi, Cancellazione del volo e diritti   bilità, è infatti indubbio che, nella lettura che ne dà la
      del passeggero, in Dir. tur., 2008, 381; Giacobbe, op. ult. cit., 123    Corte di giustizia, il par. 3 dell’art. 5 imponga di inda-
      nt. 81.                                                                  gare di volta in volta se il vettore avesse oppure no la
      Con riguardo all’ordinamento interno, da tempo la giurispruden-          possibilità di adempiere, nonostante lo sciopero, avuto
      za e la dottrina italiane appaiono orientate ad escludere che l’im-
      prenditore possa essere considerato responsabile nel caso in cui         riguardo ai mezzi di cui in concreto disponeva (39).
      lo sciopero abbia natura politica ovvero rivesta carattere generale.
      Senza pretesa di esaustività, tra i numerosi contributi specifica-
      mente dedicati all’argomento meritano di essere ricordati, alme-
      no, quelli di Pera, Lo sciopero e le obbligazioni dell’imprenditore
      verso i terzi, in Riv. dir. lav., 1962, 367 ss.; Cottino, Sciopero a     n. 3236, in Foro it., 1953, I, 500; Cass., 18 giugno 1953, n. 1841, in
      fini economico-contrattuali, serrata e obbligazioni verso i terzi        Rep. Foro it., 1953, voce Obbligazioni e contratti, 358 ss.; Cass., 9
      contraenti, in Riv. dir. comm., 1954, 91 ss., Id., L’impossibilità       novembre 1957, n. 4319, ivi, 1957, voce cit., 269; App. Milano, 24
      sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore,         settembre 1963, ivi, 1963, 2325; Cass., 11 giugno 1986, n. 3858, in
      Giuffrè, 1955, 396 ss.; Trioni, Sciopero e inadempimento verso i         Arch. civ., 1986, 958; Trib. Roma, 6 marzo 1992, in Foro it., 1954,
      terzi, in Riv. giur. lav., 1962, 449 ss.; Montel, Danni da sciopero      34; Cass., 2 maggio 2006, n. 10139, in One Legale; Cass., 22 aprile
      e diritti dei terzi, in Dir. ec., 1956, 338 ss.; Ferrari, Sciopero ed    2009, in Mass. giur. lav., 2009, 786, con nota di Cataudella.
      eccessiva onerosità sopravvenuta, in Riv. trim. dir. e proc. civ.,       (39) Si tratta di una soluzione affine a quella cui perviene quell’in-
      1952, 1154 ss.; Visintini, La responsabilità dell’imprenditore per lo    dirizzo dottrinale che, con riferimento al diritto interno, propone
      sciopero dei dipendenti, in Dir. ec., 1965, Smuraglia, Effetti dello     di mitigare il rigore testuale dell’art. 1218 c.c. introducendovi il ri-
      sciopero e della serrata sulle obbligazioni dell’imprenditore verso      ferimento al tipo di prestazione ed ai mezzi di cui il debitore può
      i terzi, Giuffrè, 1970, passim.                                          disporre e che possono dirsi ricompresi nella sfera dell’obbligo:
      Sotto il codice vigente, la giurisprudenza in materia di sciopero è,     cfr. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 107
      tuttavia, scarsa e per lo più risalente: cfr. Cass., 18 dicembre 1952,   ss.; Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi”

322    COMMENTI
Sorgono al riguardo almeno due quesiti, ovvero fin                             in tale ottica, la resistenza del datore di lavoro non
dove arrivi il limite di sacrificio del vettore e a qua-                       potrebbe mai essere fonte di responsabilità.
li mezzi sia questi tenuto a ricorrere per cercare di                          L’impostazione adottata dai giudici di Lussemburgo
adempiere comunque alla propria obbligazione.                                  porterebbe, inoltre, a risolvere il problema attraverso
In primo luogo, la valorizzazione dei mezzi di cui il                          un’indagine sulla natura, lecita o illecita, dello scio-
vettore disponeva, in termini di personale e di risorse                        pero.
finanziarie, implica complessi accertamenti – a mag-                           Avendo tuttavia la Corte chiarito che il profilo della
gior ragione nel contesto dei gruppi di società – in re-                       liceità è irrilevante, pena il rischio di non garantire un
lazione alle condizioni economiche dell’impresa che                            elevato livello di protezione per i passeggeri, il discor-
svolge l’attività di trasporto aereo, alla situazione ge-                      so inevitabilmente si sposta sulla diversa questione
nerale, e così via.                                                            relativa alla fondatezza oppure no delle richieste degli
Ma il problema si complica ulteriormente allorché si                           scioperanti.
passa a ragionare del secondo requisito, implicito nel                         È appena il caso di evidenziare la delicatezza di que-
ragionamento della Corte, ovvero dell’imputabilità                             sto passaggio, che incontra l’ovvia difficoltà di stabi-
della causa da cui derivi l’impedimento alla prestazio-                        lire in concreto in quali termini e con quali strumenti
ne.                                                                            una simile valutazione possa essere effettuata: se, in
L’affermazione contenuta nella sentenza in commen-                             particolare, ex ante, cioè in relazione alla situazione
to per cui in caso di sciopero il datore di lavoro conser-                     ed al momento in cui le richieste vengono formulate,
verebbe, in una certa misura, il controllo degli eventi,                       oppure ex post, ossia in base ai risultati ottenuti dai
muove dall’idea per cui all’origine dell’impossibilità                         lavoratori.
vi sarebbe sempre un fatto volontario, perché il da-                           Nel dibattito sviluppatosi sul medesimo ordine di
tore di lavoro potrebbe sempre adempiere qualora                               problemi nel diritto interno, un’attenta dottrina ha
accogliesse le richieste degli scioperanti (40). Detto                         osservato che l’uno e l’altro criterio sono manifesta-
altrimenti, la responsabilità del vettore nei confronti                        mente fallaci e pericolosi, il primo per la materiale
dei passeggeri troverebbe il proprio fondamento nella                          difficoltà di entrare nel merito delle rivendicazioni
stessa resistenza opposta alle pretese delle maestran-                         sindacali, il secondo per l’impossibilità di evincere la
ze, indipendentemente dal fatto che esse siano giusti-                         fondatezza dell’iniziale richiesta dai risultati, molto
ficate oppure no.                                                              spesso “contaminati” da fattori di ordine economico,
Ad una simile ricostruzione può replicarsi che lo stes-                        sociale e politico (42).
so art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’U-                        Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia UE una
nione Europea riconosce ad “entrambe” le parti del                             simile indagine risulterebbe peraltro inutile a mente
rapporto di lavoro la tutela dei propri interessi (41);                        dell’insegnamento secondo cui sarebbe irrilevante
                                                                               l’eventuale illegittimità dello sciopero a causa del suo
                                                                               prolungamento oltre il periodo menzionato nel pre-
                                                                               avviso di sciopero, nonostante nel frattempo sia stato
(Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, 185. Sul dibattito relati-         raggiunto un accordo con la società madre.
vo al fondamento della responsabilità contrattuale v. infra, nt. 43.           D’altro canto, se si ritiene che il giudizio di imputabi-
(40) La Corte di Giustizia sembra così condividere le riflessioni di           lità, sotteso all’art. 5, par. 3, richieda l’accertamento
una parte della dottrina italiana occupatasi del tema, con riguardo            della colpevolezza o non colpevolezza della condotta
agli artt. 1218 e 1256 c.c.: Simi, Il diritto di sciopero, Milano, 1956,
232 ss.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Mi-            del debitore, da compiersi alla stregua di un parame-
lano, 1950, 227; Visintini, op. ult. cit., 335 ss.; Id., sub art. 1218 c.c.,   tro di diligenza, le difficoltà non sono certo minori,
in Id., Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218 – 1222, in
Comm. c.c. Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, 2006, 377 ss.
Secondo quest’ultima A., lo sciopero non dà luogo ad impossibilità             (42) Smuraglia, op. cit., 33. Contra Pera, op. cit., 383 ss., secon-
della prestazione per causa non imputabile al debitore bensì a re-             do il quale non vi sarebbe nulla di aberrante nel sottoporre a va-
sponsabilità del debitore per fatto degli ausiliari.                           lutazione di merito le controversie di lavoro, così come si fa per
(41) L’art. 28, contenuto nel capo IV della Carta dei diritti fon-             altri fatti parimenti delicati (es. della vita familiare). Condivisibile
damentali dell’Unione Europea rubricato «Solidarietà», prevede                 risulta la replica per cui «altra cosa è l’indagine su controversie in-
che «I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,        dividuali e ben diversa quella che si deve condurre su controversie
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e              “collettive”, nelle quali le implicazioni sono sempre molteplici e
prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti            complesse» (Smuraglia, op. ult. cit., nt. 66). Sul punto cfr. anche
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di    C.M. Bianca, op. ult. cit, 1287, il quale individua come limiti delle
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, com-         richieste degli scioperanti le richieste del personale suscettibili di
preso lo sciopero».                                                            compromettere l’assetto economico dell’impresa.

Pactum                   Rivista di diritto dei contratti                                                                                n. 2/2022        323
perché si tratta di stabilire se e che cosa avrebbe do-                        tando all’estremo la prospettiva della responsabilità
      vuto o potuto fare il vettore di fronte allo sciopero.                         c.d. “soggettiva”, di fronte all’inadempimento causato
      Si giunge così ad un punto morto, nel quale, sebbene                           da sciopero l’imprenditore dovrebbe considerarsi im-
      traslata nel contesto eurounitario, riemerge la con-                           putabile soltanto in due casi: quando abbia volonta-
      trapposizione fondamentale che, pur con innumere-                              riamente provocato lo sciopero proprio al fine di non
      voli sfumature, tuttora divide la dottrina italiana in                         adempiere; oppure quando l’azione sindacale integri
      punto di ricostruzione del fondamento della respon-                            una reazione ad un comportamento antigiuridico del
      sabilità contrattuale, stante la controversa lettura                           datore di lavoro (44). Se, al contrario, si accoglie il
      dell’art. 1218 c.c. (e del suo coordinamento con l’art.                        solo limite dell’impossibilità oggettiva, allora si po-
      1176 c.c.): se, cioè, la responsabilità del debitore ina-                      trebbe argomentare affermando che all’imprenditore
      dempiente riposi, in definitiva, sulla colpa o abbia un                        sarebbe pur sempre possibile superare le difficoltà
      fondamento essenzialmente oggettivo, che dalla colpa                           create dallo sciopero accordando gli aumenti salariali
      del debitore in tutto o in parte prescinde (43). Por-                          richiesti o sostituendo gli scioperanti con altro perso-
                                                                                     nale (45).
                                                                                     Astraendo dal contesto nazionale, è comunque di so-
      (43) Pur con significative varianti nella concreta ricostruzione del           lare evidenza che l’impostazione fatta propria dalla
      rapporto tra impossibilità e colpa, tendono a rinvenire il fonda-              giurisprudenza della Corte di giustizia UE, se anche la
      mento della responsabilità nel criterio della diligenza, per tutti:            si volesse leggere attraverso il filtro del criterio della
      Giorgianni, voce Inadempimento, in Enc. dir., XX, Giuffrè, 1970,               colpa, presuppone in ogni caso un concetto di colpa
      861 ss.; C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni. Art.
      1218-1229, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Zanichelli-Il Foro ita-
                                                                                     inteso non in senso giuridico ma in senso economico,
      liano, 2° ed., 1979, 98 ss.; Id., Alla ricerca del fondamento della            che coinvolge, cioè, giudizi di natura tecnico-azien-
      responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ., 2019, 1285 s.; Id.,            dale sulla proporzione delle rivendicazioni dei dipen-
      Diritto Civile. La responsabilità, V, Giuffrè, 3° ed., 2021, 21 ss.;           denti rispetto alla situazione finanziaria dell’impresa
      Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comporta-
      mento del debitore, in Tratt. Dir. civ. comm. Cicu e Messineo,
                                                                                     (46).
      Giuffrè, 1984, 74 ss. La teoria che enfatizza il fondamento ogget-             Maggiormente plausibile è, dunque, concludere nel
      tivo della responsabilità, muovendo soprattutto dal ruolo centrale             senso che, dall’interpretazione della nozione di «cir-
      che l’impossibilità (oggettiva) riveste nel giudizio ex art. 1218 c.c.,        costanza eccezionale» fatta propria dai giudici di
      inaugurata da Osti, Deviazioni dottrinali in tema di responsabi-
                                                                                     Lussemburgo discenda nel complesso una regola di
      lità per inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 593 ss.
      (ma già, nel codice previgente, Id., Revisione critica della teoria            imputabilità dell’inadempimento (responsabilità)
      dell’impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, 209 ss.,        della compagnia aerea, ai fini della compensazione
      313 ss., 417 ss.), ha conosciuto nel tempo numerose e autorevoli               pecuniaria, presunta e tendente, anzi, ad una vera e
      adesioni, con posizioni che, però, non di rado ne attenuano il ri-
      gore, valorizzando o l’impossibilità relativa (Betti, op. ult. cit., 107
      ss.) o la buona fede come criterio di inesigibilità della prestazione
      (Mengoni, op. ult. cit., 185 ss.; Id., voce Responsabilità contrattua-         1987, n. 5143, in Giust. civ., 1987, I, 2222; Cass., 15 giugno 1988,
      le (diritto vigente) in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 1988, 1086; e v.            n. 4088, ivi, 1989, I, 111; Cass., 8 novembre 2002, n. 15712, in One
      anche Castronovo, La responsabilità per inadempimento da Osti                  Legale; Cass., 22 aprile 2009, cit.; Cass., 13 gennaio 2015, n. 340,
      a Mengoni, in Eur. dir. priv., 2008, 1 ss.). Si muovono all’interno            in Notiz. giur. lav., 2015, 338. Ma non mancano affermazioni in
      di questo indirizzo, tra gli altri: Visintini, op. ult. cit., 352; Id., voce   senso opposto: v., di recente, Cass. 2 dicembre 2021, n. 38089, se-
      Inadempimento, in Enc. giur., XVI, Treccani, 1989, 1 ss.; Galgano,             condo cui «nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella
      La responsabilità contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in              aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie, poi-
      Contr. impr., 1989, 32 ss.; Franzoni, La responsabilità contrat-               ché non integra un criterio di accertamento dell’inadempimento
      tuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 1266 ss.; Piraino, Adem-           – che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della
      pimento e responsabilità contrattuale, Napoli, 2011, spec. 630 ss.             regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa
      L’evoluzione della teoria c.d. oggettiva è lucidamente ripercorsa,             – ma piuttosto dell’imputabilità che ha impedito l’adempimento,
      da ultimo, da D’Amico, La responsabilità contrattuale: attualità               sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabi-
      del pensiero di Giuseppe Osti), in Riv. dir. civ., 2019, 1 ss. Una             lità ma sul versante dell’esonero da essa, costituisce tema di prova
      sintesi, tuttavia non recente, del complessivo dibattito si ritrova            del debitore che opponga il fatto estintivo dell’obbligazione diver-
      in Santoro, La responsabilità contrattuale: il dibattito teorico, in           so dall’adempimento».
      Contr. impr., 1989, 1 ss. Per una panoramica sullo stato dell’arte in
                                                                                     (44) Cottino, op. ult. cit., 404 s.; contra C.M. Bianca, op. ult. cit.,
      materia v., da ultimo, Spaziani, Alla ricerca del fondamento della
                                                                                     45; Visintini, sub art. 1218 c.c., cit., 377.
      responsabilità contrattuale: il pensiero dei Maestri e gli argo-
      menti dell’interprete tra esegesi e sistema, in giustiziainsieme.it,           (45) Villa, Danno e risarcimento contrattuale, in Tratt. contr.
      10 febbraio 2022.                                                              Roppo, V, Rimedi – 2 a cura di Roppo, Giuffrè, 2006, 762 s.
      La giurisprudenza è giunta a riconoscere apertamente che princi-               (46) Si tratta del medesimo approccio adottato dalla giurispru-
      pio fondamentale della responsabilità per l’inadempimento è quel-              denza domestica (cfr. supra, nt. 38) criticato da Visintini, op. ult.
      lo della responsabilità soggettiva: cfr., ex multiis, Cass., 12 giugno         cit., 377.

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