Cancellazione del volo: lo sciopero "per solidarietà" non esonera il vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. (CE) n. 261/2004
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Consumo Cancellazione del volo: lo sciopero “per solidarietà” non esonera il vettore aereo operativo dagli obblighi del Reg. (CE) n. 261/2004* Commento a C. giust., 6 ottobre 2021, causa C-613/20 COMMENTI Abigail Owusu** Sommario: I. Caso. – II. Questione di diritto. – III. Commento: 1. Premessa. – 2. La disciplina della cancellazione del volo nel Reg. (CE) n. 261/2004. – 3. (segue) Le «circostanze eccezionali» ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Re- golamento. – 4. Lo sciopero come «circostanza eccezionale». Lo sciopero “per solidarietà”. – 5. Considerazioni conclusive. Il commento esamina criticamente l’interpretazione restrittiva data dalla Corte di Giustizia UE alla nozione di «circostanze eccezionali» di cui all’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. 261/2004, in relazione allo sciopero “per solidarietà” nel contesto del gruppo di società, evidenziandone le implicazioni in relazione alle tradizionali categorie concettuali dell’impossibilità, della col- pa e della causa non imputabile. The author critically examines the restrictive interpretation, provided by the EU Court of Justice, on the notion of «exceptional circumstances» referred to in art. 5, par. 3, of Regula- tion (EC) No. 261/2004, in relation to the strike by the staff of a subsidiary in solidarity with the staff of the parent company, highlighting the implications in relation to the traditional conceptual categories of impossibility, fault, and non-attributable cause. Parole chiave: Trasporto aereo - Cancellazione del volo - Gruppo di società - Sciopero del personale della compagnia aerea - Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre - Compensazione ai passeggeri - Nozione di «circostanze eccezionali» - Esonero dall’obbligo di compensazione - Esclusione - Air transport - Cancella- tion of flights - Group of companies - Strike by airline staff - Strike by the staff of a subsidi- ary in solidarity with the staff of the parent company - Compensation to passengers - Con- cept of “extraordinary circumstances” - Exemption from the obligation to pay compensation - Exclusion * Contributo pubblicato all’esito di valutazione. ** Assegnista di ricerca in Diritto privato, Università di Verona, abigail.owusu@univr.it. Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 2/2022 315
I. Caso Il ricorrente impugnava la sentenza dinanzi al Tribu- La domanda di pronunzia pregiudiziale su cui verte nale del Land di Salisburgo, il quale, intendendo ri- il presente commento è stata proposta nell’ambito cevere chiarimenti circa l’interpretazione dell’espres- di una controversia promossa da un passeggero nei sione «circostanze eccezionali» contemplata dalla confronti di un noto vettore aereo tedesco all’esito del disposizione citata, e tenuto altresì conto del fatto rifiuto di quest’ultimo di corrispondere la compensa- che il giudice comunitario non si era mai pronunciato zione pecuniaria ex art. 7, Reg. CE n. 261/2004, per sulla situazione in cui lo sciopero del personale di un la cancellazione del volo su cui aveva prenotato un vettore aereo operativo avesse luogo nel contesto di posto. un gruppo di società, ha deciso di sospendere il proce- L’aeromobile, con destinazione finale Berlino, doveva dimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia UE sei decollare da Salisburgo il 20 ottobre 2019, tuttavia il questioni pregiudiziali, che quest’ultima ha ritenuto relativo volo non aveva luogo. opportuno riformulare intendendole come dirette so- Secondo il vettore, la cancellazione del volo era dovu- stanzialmente a determinare se l’art. 5, par. 3, del più ta allo sciopero del personale di cabina della società volte citato atto normativo debba essere interpretato figlia, indetto per solidarietà con il personale della so- nel senso «che rientra nella nozione di “circostanza cietà madre. eccezionale” ai sensi di questa disposizione uno scio- Più precisamente, in data 18 ottobre 2019, al fine di pero diretto a sostenere le rivendicazioni salariali e/o far avanzare le trattative e di aumentare la pressione sociali dei lavoratori, avviato a seguito della chiama- sulla capogruppo, il preavviso di sciopero del 14 otto- ta di un sindacato del personale di un vettore aereo bre 2019, organizzato su iniziativa del sindacato delle operativo per solidarietà con la chiamata lanciata hostess di volo e degli steward, veniva esteso ai di- contro la società madre, di cui tale vettore costituisce pendenti di diverse società figlie, tra cui la resistente. una delle società figlie, effettuato da una categoria del Inizialmente previsto per il 20 ottobre 2019, dalle personale della suddetta società figlia, la cui presen- 5:00 alle 11:00, lo sciopero veniva prorogato fino alla za è necessaria per operare un volo, e protratto oltre mezzanotte, senza preavviso. il termine inizialmente annunciato dal sindacato che Ciò determinava la cancellazione di 158 voli sui 712 ha indetto lo sciopero, benché nel frattempo sia stato previsti per la giornata del 20 ottobre 2019, compreso raggiunto un accordo con la società madre». quello prenotato dal ricorrente. Il passeggero proponeva pertanto ricorso dinanzi al II. Questione di diritto Tribunale circoscrizionale di Salisburgo per ottenere Prendendo le mosse da una giurisprudenza comuni- una compensazione pecuniaria di Euro 250,00. taria consolidata (in particolare, la sentenza del 23 Il vettore si opponeva a tale richiesta invocando l’e- marzo 2021, Airhelp, C-28/20), la Corte di Giustizia simente delle «circostanze eccezionali», di cui all’ar- Ue si è pronunciata per la prima volta con riguardo ad ticolo 5, par. 3, del Regolamento citato: lo sciopero una situazione in cui lo sciopero del personale di un “per solidarietà” non rientrava nel normale esercizio vettore aereo operativo ha avuto luogo nel contesto di dell’attività di un vettore aereo, né nel suo controllo, un gruppo di società. dato che l’estensione dello sciopero e il prolungamen- In particolare, con la pronuncia in commento, i giu- to della sua durata costituivano una circostanza ecce- dici di Lussemburgo hanno affermato che non rientra zionale inevitabile per il vettore. nella nozione di «circostanza eccezionale», dettata Secondo il ricorrente, di contro, il vettore aereo nel dall’art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004, un movimen- caso di specie non avrebbe potuto opporre l’esimente to di sciopero diretto a sostenere le rivendicazioni sa- invocata, dato che lo sciopero sembrava il risultato di lariali e/o sociali dei lavoratori, proclamato a seguito misure di ristrutturazione interne adottate dalla stes- della chiamata di un sindacato del personale di un sa controparte che poteva essere evitato attraverso vettore aereo operativo per solidarietà con i lavorato- trattative e accordi all’uopo, tant’è che in seguito la ri scioperanti della società madre, di cui tale vettore controversia sindacale veniva composta. costituisce una delle società figlie, effettuato da una La domanda del ricorrente veniva respinta dal giudice categoria del personale di cabina della suddetta so- di prime cure, secondo il quale lo sciopero in questio- cietà figlia, e protratto oltre il termine inizialmente ne doveva essere qualificato come una «circostanza annunciato dal sindacato che ha indetto lo sciopero, eccezionale» ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Reg. CE n. benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo 261/2004. con la società madre. 316 COMMENTI
III. Commento febbraio 2005, che si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese membro dell’U- 1. Premessa. nione Europea, indipendentemente dalla nazionalità La normativa relativa all’inadempimento da parte del del vettore, ed a quelli in partenza da Paesi terzi con vettore del contratto di trasporto aereo internazionale destinazione nell’Unione Europea qualora il vettore di persone è caratterizzata dalla contestuale esisten- sia comunitario (art. 3) (5). za, in subiecta materia, di fonti normative sia nazio- Il Regolamento si applica ai voli di linea e a quelli non nali sia di matrice comunitaria e internazionale (1). di linea e sia al vettore contrattuale sia a quello ope- Con riguardo al diritto interno, assume rilievo soprat- rativo, mentre non sono assoggettati a tale disciplina tutto, oltre all’art. 1681 c.c. (2), l’art. 947 c. nav. che, i trasporti a titolo gratuito e quelli effettuati a condi- in materia di responsabilità del vettore aereo (e tu- zioni di favore (art. 3). tela del passeggero) per le ipotesi di negato imbarco, Nel tentativo di contemperare la liberalizzazione del soppressione, ritardo alla partenza, interruzione del mercato aereo con la necessità di tutela dei passeg- viaggio, contiene un espresso rinvio alla regolamen- geri, l’atto normativo in commento contempla una tazione comunitaria di settore (3). serie di «diritti minimi» del passeggero per i casi di Per effetto di quest’ultimo rimando la normativa na- cancellazione alla partenza (6), negato imbarco (7) o zionale in materia di trasporto aereo di persone è stata ritardo prolungato alla partenza (8). Il Regolamento sostanzialmente scalzata dalla produzione legislativa mira, infatti, a porre un freno alla prassi (altamente sovranazionale, venendo così ad assumere rilevanza ricorrente) per cui a passeggeri non consenzienti vie- marginale (4). ne negato l’imbarco, cancellato o ritardato il volo an- I diritti dei passeggeri per l’inadempimento del vetto- che in assenza di preavviso (9). re aereo sono attualmente disciplinati dal Reg. CE n. Le ipotesi di negato imbarco, ritardo prolungato e 261/2004 (breviter, il Regolamento), in vigore dal 17 cancellazione del volo rappresentano senza ombra di dubbio le principali cause di disagio per i viaggiatori che si avvalgono dei servizi di trasporto aereo. (1) Per una sintesi del quadro normativo che disciplina il con- tratto di trasporto aereo di persone sia consentito il rinvio a Cor- rado, Il contratto di trasporto aereo di persone, in Vignali (a cura di), Trasporti e turismo. Profili privatistici (Quaderni), Giuffrè, 2016, 167. (2) L’art. 1681 c.c., contenuto nella sezione II, rubricata «Del (5) Per la nozione di vettore aereo comunitario, cfr., Reg. CEE trasporto di trasporto», nel capo VIII del libro IV del codice civile 2407/92 sul rilascio delle licenze ai vettori aerei. sancisce la responsabilità del vettore, oltre che per il ritardo o per l’inadempimento nell’esecuzione del contratto di trasporto, anche (6) L’art. 2 lett. l), definisce la cancellazione del volo come «la per i sinistri che colpiscono il viaggiatore e per la perdita o l’avaria mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul delle cose che questi porta con sé, ammettendo, altresì, per tale ul- quale sia stato prenotato almeno un posto». tima ipotesi la prova (liberatoria) «di aver adottato tutte le misure (7) L’art. 2, lett. j), definisce il negato imbarco come «il rifiuto di idonee ad evitare il danno». In passato tale norma veniva richia- trasportare passeggeri su un volo sebbene i medesimi si siano pre- mata dalla giurisprudenza nei casi di inadempimento (ritardo del sentati all’imbarco nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo volo) da parte del vettore aereo; cfr. ad esempio, Giud. pace Bari, 3, paragrafo 2, salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare loro 26 novembre 2003, in Dir. tur., 2004, 624; Giud. pace Maglie, 23 l’imbarco, quali ad esempio motivi di salute o di sicurezza ovvero aprile 2004, ivi, 2005, 309; Cass., 27 ottobre 2004, n. 20787, in documenti di viaggio inadeguati». Tradizionalmente legata al fe- Dir. trasp., 2005, 1031; Giud. pace Carinola, 23 febbraio 2006, in nomeno dell’overbooking, la disciplina del negato imbarco è stata Resp. civ. prev., 2007, 159. ridisegnata dal Regolamento, essendo stato eliminato ogni riferi- (3) L’attuale formulazione della norma costituisce l’esito del- mento alla sovraprenotazione del volo, con la conseguenza che la la complessiva revisione dell’intera parte aeronautica del codice sua portata risulta considerevolmente ampliata rispetto al passa- della navigazione operata dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96 (come to, sul punto cfr. C. giust., 4 ottobre 2012, causa C-22/11, Finnair; successivamente integrato dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151) e in C. giust., 4 ottobre 2012, causa C-321/11, Rodrìguez Cachafeiro, in vigore dal 29 maggio 2006. Prima della riforma, particolare ri- Resp. civ.e prev., 2013, 795 ss., con nota di Vernizzi. levanza assumeva l’art. 942 c. nav., ai sensi del quale «Il vettore (8) Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, tale fattispecie ricorre risponde del danno per il ritardo [...] a meno che provi che egli e i nel caso in cui la partenza del volo sia ritardata «a) di due o più ore suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o b) di tre o più e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno». ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km (4) Lo stesso art. 1680 c.c. dispone espressamente che le norme e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1 500 e 3 500 km; o c) contenute nel capo VIII (del libro IV) del codice civile «si applica- di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano no anche ai trasporti per via [...] d’aria in quanto non siano dero- nei casi di cui alle lettere a) o b)». gate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali». (9) Cfr. il terzo Considerando del Regolamento. Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 2/2022 317
2. La disciplina della cancellazione del volo nel Detto altrimenti, la scelta tra la manutenzione del Reg. (CE) n. 261/2004. contratto e il suo scioglimento risulterebbe rimessa Sul piano contrattuale, il negato imbarco, il ritardo esclusivamente al passeggero, producendosi l’effetto prolungato e la cancellazione del volo appaiono quali- risolutivo solamente ove il passeggero manifesti, me- ficabili, quantomeno da un punto di vista oggettivo, in diante un’apposita dichiarazione stragiudiziale indi- termini di inadempimento dell’obbligazione assunta rizzata al vettore, la sua volontà di sciogliere il rap- dal vettore aereo (10). porto contrattuale (14). In particolare, può rilevarsi come le ipotesi di negato Ai sensi della disciplina in esame, le compagnie aeree imbarco e di cancellazione del volo possano configu- sono inoltre tenute ad assistere in vario modo i viag- rarsi in termini di inadempimento definitivo – nella giatori per il tempo in cui gli stessi si trovano nello sua accezione oggettiva di mancata esecuzione della scalo aeroportuale in attesa di poter raggiungere la prestazione dovuta – soltanto laddove l’adempimento destinazione finale del proprio viaggio ovvero di far tardivo (mediante ad esempio la riprotezione su un ritorno nel luogo di decollo dell’aeromobile (art. 9). altro volo) sia rifiutato dal passeggero-creditore, in Una parte della dottrina ha configurato le misure di quanto per lui privo di obiettiva utilità, ovvero qualora assistenza in parola come semplici prestazioni acces- non sia possibile per il vettore eseguire la prestazione sorie (al pari del trasporto del bagaglio a mano, ov- in modo alternativo e a condizioni comparabili (11). vero della somministrazione di pasti durante il volo), Viceversa, potrebbe ragionarsi in termini di tardivo sospensivamente condizionate al verificarsi di uno dei adempimento, qualora il passeggero, conservando in- disservizi sopra citati, cui il vettore aereo sarebbe te- teresse a ricevere la prestazione, nonostante il nega- nuto in virtù dell’impegno contrattualmente assunto to imbarco o la cancellazione del volo, sia comunque nei confronti dei singoli passeggeri (15). trasferito presso la prescelta destinazione, mediante Con riguardo ai rimedi sopra descritti, la cancella- l’imbarco su di un volo successivo e diverso da quello zione del volo rileva a prescindere dalla imputabilità cancellato o rispetto al quale si è verificato il negato della causa al vettore (sopravvenuta impossibilità, di imbarco (12). regola temporanea, ad adempiere) (16): essa, infatti, Ai sensi del Regolamento, in caso di cancellazione del determina in ogni caso, a carico del vettore operati- volo (ed analogamente anche per l’ipotesi di nega- vo ed in favore dei «passeggeri interessati», «rectius, to imbarco), il passeggero ha diritto al rimborso del coinvolti» (17), le conseguenze di cui alle lett. a) e b) prezzo pagato per il biglietto o all’imbarco su un volo del primo par. dell’art. 5 del Regolamento (18). alternativo (art. 8). Secondo un’opinione, la previsione in esame attribu- irebbe al viaggiatore il diritto potestativo di determi- (14) Ibidem. nare lo scioglimento del rapporto contrattuale ovvero (15) Pepe, op. cit., 1643 e nt. 15, secondo l’Autore, poiché gli obbli- ghi di riprotezione, rimborso e assistenza, ex artt. 8 e 9 del Regola- di pretendere l’adempimento tardivo della prestazio- mento, sorgono anche a fronte di ipotesi che non integrano un ille- ne da parte del vettore aereo (13). cito contrattuale, ad essi – diversamente dall’obbligo di versare la compensazione pecuniaria ex art. 7 – non sembra possibile ricono- scere sic et simpliciter natura risarcitoria. Riconoscono, viceversa, alle misure in parola una funzione di «risarcimento anticipato del (10) Così Pepe, Inadempimento e compensazione pecuniaria nel danno patrimoniale» subito dai passeggeri Giacobbe, La respon- trasporto aereo, in Riv. dir. civ., 2017, 1653. Diversamente, cfr. sabilità del vettore aereo per ritardo, in Deiana (a cura di), Studi Maggiolo, Overbooking, ritardo e cancellazione del volo: con- su: negato imbarco, cit., 152; Carnimeo, La tutela del passeggero tratto, compensazione, responsabilità, in Contr. e impr./Europa, nell’era dei vettori low cost, Cacucci, 2012, 92; attribuisce caratte- 2005, 916 ss., a giudizio del quale il Regolamento integrerebbe il re indennitario alle stesse, Ancis, Il contratto di trasporto aereo, contenuto del contratto di trasporto aereo, escludendo, rispetto alle in Codice dei trasporti a cura di Tullio e Deiana, Giuffrè, 2011, 968 fattispecie ivi disciplinate, l’esistenza o comunque gli effetti di un e 986. inadempimento del vettore aereo (contra, Gaggia, Osservazioni sul- (16) La distinzione tra imputabilità e non imputabilità dell’ina- le novità introdotte dal regolamento CE 261/04 in tema di ritardo dempimento assume rilievo soltanto con riguardo alla c.d. «com- nel trasporto aereo di persone, in Deiana (a cura di), Studi su: ne- pensazione pecuniaria» di cui all’art. 7 del Regolamento: così gato imbarco, cancellazione del volo, Edizioni AV, 2005, 285). Maggiolo, op. cit., 916. (11) Cfr. Ingratoci, La responsabilità del vettore aereo per ine- (17) La locuzione «passeggeri interessati», utilizzata nell’origina- secuzione della prestazione, in Il trasporto aereo tra normativa ria versione italiana del testo normativo è stata sostituita con il più comunitaria ed uniforme a cura di Tranquilli, Leali, e Rosafio corretto termine «coinvolti» in base ad un avviso di rettifica del Giuffrè, 2011, 171 ss. Regolamento pubblicato in GUUE n. 329 del 14 dicembre 2007. (12) Pepe, op. cit.,1653 s. (18) Secondo Trib. Catania, 20 marzo 2008, in Dir. trasp., 2009, (13) Ivi, 1642 s. 211 ss., con nota di Fiore, «gli obblighi di assistenza e di compen- 318 COMMENTI
La cancellazione del volo determina il sorgere di nuo- passeggero alla compensation in tutti quei casi in cui ve e diverse obbligazioni in sostituzione della pre- il vettore non abbia avvisato tempestivamente il viag- stazione di trasferimento originariamente pattuita, giatore o non abbia proposto a quest’ultimo un volo consentendo contemporaneamente al passeggero di alternativo con un congruo preavviso. sciogliersi dal rapporto in base ad una propria insin- Dunque, il diritto del passeggero alla compensazione dacabile valutazione (19). pecuniaria sorgerebbe soltanto nel momento in cui In caso di inadempimento del vettore, il passeggero il vettore operativo, sapendo di dover cancellare un che subisce un danno ha diritto, oltre al rimborso del volo, non abbia provveduto ad informare il proprio prezzo del biglietto e all’assistenza, altresì al risarci- comportamento alle prescrizioni di cui ai punti da i) a mento. iii) della lett. c) dell’art. 5 del Regolamento (21). Al fine di tutelare il passeggero, la normativa europea Con una sentenza particolarmente criticata, palese- ha previsto, nel caso di negato imbarco ed in alcuni mente manipolativa del dato normativo, la Corte di casi di cancellazione del volo, una sorta di risarcimen- giustizia UE ha esteso il diritto alla compensazione to forfettario («compensazione pecuniaria (20)») che pecuniaria anche all’ipotesi del ritardato arrivo a de- non necessita di alcuna prova del danno subito da stinazione del passeggero, pari o superiore a tre ore parte del passeggero. rispetto all’orario originariamente programmato, fa- Più precisamente, ai sensi dell’art. 5 del Regolamen- cendo peraltro salva anche in tal caso la possibilità to, la cancellazione del volo comporta il diritto del per il vettore operativo di sottrarsi al relativo obbligo, dimostrando che il ritardo è dovuto ad una circostan- za eccezionale (22). sazione pecuniaria, previsti dall’art. 5 del Reg. CE n. 261/2004 in L’importo della compensazione pecuniaria dipende caso di cancellazione del volo, sussistono nei confronti di tutti i passeggeri “coinvolti” e non solo nei riguardi di quelli che abbiano dalla lunghezza del volo: per le tratte fino a 1.500 km avanzato una specifica richiesta al vettore». ammonta ad Euro 250,00, per le tratte fino a 3.500 (19) Vernizzi, La Corte di giustizia ed un caso di volo interrotto, km corrisponde ad Euro 400,00, per quelle superiori in Resp. civ. prev., 2012, 102 s. a 3.500 km è pari a Euro 600 (art. 7). (20) La compensazione pecuniaria, a dispetto della propria de- I predetti importi sono ridotti della metà qualora al nominazione, frutto di un’acritica traduzione del termine inglese passeggero sia offerto un volo alternativo il cui orario «compensation» (così Pepe, op. cit., 1641), è volta a disciplinare di arrivo non superi rispettivamente le 2, 3 o 4 ore in modo uniforme la prestazione risarcitoria. La natura giuridica della compensation è dibattuta. Secondo un primo orientamento, rispetto a quello inizialmente previsto. essa avrebbe natura risarcitoria o ripristinatoria derivando da una Come accennato in apertura, i rimedi sin qui descritti violazione contrattuale e costituirebbe un anticipo di pagamento costituiscono il livello minimo di tutela per il passeg- del risarcimento dovuto dal vettore aereo (in questo senso Busti, gero. L’art. 12 del Regolamento stabilisce, infatti, che La responsabilità del vettore aereo per danni da ritardo, in Tul- lio (a cura di), La nuova disciplina del trasporto aereo, Jovene, la disciplina europea «lascia impregiudicati i diritti 2006, 175). La traduzione del termine compensation con «com- del passeggero ad un risarcimento supplementare», pensazione» sarebbe quindi impropria, in quanto tale regolazione facendo sostanzialmente salvo il diritto del passegge- economica non potrebbe considerarsi un indennizzo, presuppo- ro di agire in giudizio al fine di ottenere ristoro per i nendo essa un atto illecito contrattuale e non un atto lecito dan- noso (così Antonini, Corso di diritto dei trasporti, Giuffrè, 2015, pregiudizi che questi abbia subito a causa del disser- 257). Per un’altra parte della dottrina, la compensation avrebbe un carattere misto indennitario-risarcitorio (sul punto cfr. Ancis, Un singolare caso di annullamento del biglietto aereo, in Dir. tra- sp., 2007, 916, il quale si esprime in termini di «indennizzo forfe- (21) Vernizzi, op. cit., 2012, 103. tario anticipato», e Di Giandomenico, Il danno non patrimoniale (22) C. giust., 19 novembre 2009, cause riunite C-402/07 e per negato o ritardato imbarco, ivi, 2005, 5). Altri autori attri- C-432/07, Sturgeon, in Dir. trasp., 2010, 113, con nota di Corona. buiscono alla compensation il ruolo di pena privata (così Tullio, L’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con tale senten- Interventi interpretativi della Corte di Giustizia europea sul Reg. za è stata confermata da C. giust., 23 ottobre 2012, cause riunite (CE) 261/2004, in Dir. trasp., 2009, 371). Infine, secondo Pepe, C-581/10 e C-629/10, Nelson e TUI Travel, ivi, 2013, 491, con nota L’organismo nazionale di controllo non sostituisce la giurisdi- di Cuccu, che ne ha altresì dichiarato la compatibilità con la disci- zione ordinaria nell’attuazione dei diritti dei passeggeri aerei, in plina di diritto internazionale uniforme di cui alla Convenzione di Nuova giur. civ. comm., 2016, 1087, la compensazione pecuniaria Montreal del 1999. Con la pronuncia C. giust., 26 febbraio 2013, si configurerebbe «come una clausola penale ex lege, prevista tan- causa C-11/11, Air France, la Corte ha poi ulteriormente precisato to per l’inadempimento, quanto per il ritardo nell’adempimento che il diritto alla compensazione pecuniaria a favore dei passegge- della pattuita prestazione di trasferimento. Quest’ultima, tuttavia, ri sorge in caso di ritardo all’arrivo, pari o superiore a tre ore ri- non avrebbe l’effetto di limitare il risarcimento alle somme indi- spetto all’orario originariamente previsto, indipendentemente dal cate dall’art. 7, essendo in tal senso esplicitamente fatta salva la fatto che il volo considerato sia o meno partito in ritardo ai sensi risarcibilità del danno ulteriore, ai sensi dell’art. 12 reg. cit.». dell’art. 6 del Regolamento. Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 2/2022 319
vizio patito, qualora ne sussistano i presupposti, sul- In senso conforme si esprime anche autorevole dot- la base di altra normativa nazionale o internazionale trina di settore (27). concretamente applicabile al caso di specie (23). Il quattordicesimo considerando dell’atto normativo Il secondo periodo della disposizione da ultimo cita- in esame enumera alcune ipotesi che possono con- ta, stabilisce inoltre che da tale risarcimento «supple- cretare l’esimente in parola: i) instabilità politica; ii) mentare» possa essere in ogni caso detratto quanto condizioni meteorologiche incompatibili con l’effet- ottenuto dal viaggiatore a titolo di compensazione tuazione del volo; iii) rischi per la sicurezza; iv) im- pecuniaria. provvise carenze del volo sotto il profilo della sicurez- za, e v) scioperi che si ripercuotono sull’attività di un 3. (segue) Le «circostanze eccezionali» ai sensi vettore aereo operativo. dell’art. 5, par. 3, del Regolamento. Tale elencazione avrebbe peraltro carattere meramen- Ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento, il vettore te indicativo. In particolare, la Corte di Giustizia ha aereo operativo non è tenuto a versare la compensa- chiarito che non esisterebbero automatismi in base ai zione pecuniaria di cui all’art. 7 qualora sia in grado quali il vettore si libera dall’obbligo di versare la com- di dimostrare che la cancellazione del volo «è dovuta pensazione pecuniaria semplicemente allegando il ve- a circostanze eccezionali che non si sarebbero comun- rificarsi di un evento riconducibile all’elenco in parola, que potute evitare anche se fossero state adottate tut- posto che dette ipotesi non costituirebbero di per sé te le misure del caso». circostanze eccezionali, ma le stesse sarebbero sempli- La formulazione prescelta dal legislatore europeo cemente idonee a produrre siffatte circostanze (28). parrebbe rievocare quella di cui all’art. 19 della Con- Ne consegue che non tutte le circostanze che si ac- venzione di Montreal del 1999, in materia di ritardo compagnano a siffatti eventi sono necessariamente (24), disposizione che viene altresì richiamata dal cause di esonero dall’obbligo di compensazione pecu- quattordicesimo considerando del Regolamento. niaria previsto dal Regolamento (29). La profonda diversità delle fattispecie disciplinate dal Alla luce del quadro tracciato, l’interpretazione del Regolamento e dalla Convenzione è stata evidenzia- dato normativo allo scopo di qualificare un determi- ta dalla Corte di Giustizia UE nella causa Wallentin nato evento come fattore esonerativo non risulta par- Hermann c. Alitalia (25). Secondo la Corte, la prova ticolarmente agevole. liberatoria prevista dalla normativa comunitaria per Sotto un primo profilo, l’esimente in questione par- il caso di cancellazione del volo, non soltanto richie- rebbe fare riferimento a particolari caratteristiche de l’esistenza di «circostanze eccezionali», ossia di un del caso concreto, tali da fare apparire l’evento quale evento «non inerente al normale esercizio dell’attività «circostanza eccezionale» sul piano oggettivo; per al- del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo control- tro verso, l’evento dovrebbe altresì risultare inevitabi- lo», ma anche l’adozione di tutte le misure del caso, le in relazione alle caratteristiche (personali, materia- vale a dire di quelle che siano tecnicamente ed econo- li e finanziarie) del debitore e delle cautele adottabili micamente sopportabili per il vettore (26). dalla sua impresa (30). In talune ipotesi, il primo profilo può da solo risultare sufficiente: si pensi, al provvedimento di chiusura di (23) Cfr. C. giust., 13 ottobre 2011, causa 83/10, Sousa Rodiriguez e altri c. Air France SA, in Resp. civ. e prev., 2012, 99. (24) Convenzione di Montreal 1999, art. 19 (Ritardo): «Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo (27) Si osserva al riguardo che l’art. 19 della Convenzione non ri- di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è respon- chiede l’indicazione di una circostanza eccezionale ed inoltre, per sabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri quel che concerne le misure da adottare, si accontenta che le stesse dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano siano ragionevoli, senza esigere che siano al limite della soppor- essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che tabilità tecnica ed economica del vettore: così Tullio, Interventi era loro impossibile adottarle». interpretativi della Corte di giustizia europea sul reg. (CE) n. 261/2004, in Dir. trasp., 2009, 373, il quale aggiunge altresì che (25) C. giust., 22 dicembre 2008, causa C-549/07, Wallentin-Her- «di contro, le misure richieste dalla Convenzione sono rivolte non mann c. Alitalia, in Dir. trasp., 2009, 801 ss., con nota di Corona. soltanto a evitare il fatto dannoso (come è nel regolamento), ma La sentenza è stata commentata anche da Cimmino, Responsabilità anche il danno». del vettore aereo, esonero dall’obbligo della compensazione pecu- niaria e nozione di circostanze eccezionali, in Giur. it., 2010, 304, e (28) C. giust., 22 dicembre 2008, cit. da Di Palma, Responsabilità del vettore aereo nel caso di cancella- (29) Ibidem. zione del volo: i problemi tecnici non sempre escludono il diritto al (30) Vernizzi, La non immediata nozione di circostanze eccezio- risarcimento del passeggero, in Danno e resp., 2009, 827. nali di cui al Reg. (CE) n. 241/2004: conferme e puntualizzazioni (26) C. giust., 22 dicembre 2008, cit. della Corte lussemburghese, in Resp. civ. e prev., 2016, 147. 320 COMMENTI
una parte dello spazio aereo europeo a seguito di una 4. Lo sciopero come «circostanza eccezionale». eruzione vulcanica (31). Lo sciopero “per solidarietà”. Peraltro, nell’ottica di garantire la tutela dei passeg- Rapportando queste considerazioni generali al caso geri, la Corte di Giustizia ha da sempre offerto una dello sciopero, con la decisione in commento la Corte lettura severa del concetto di eccezionalità delle cir- di Giustizia, richiamando ampiamente la propria pre- costanze (32). cedente giurisprudenza e, in particolare, la pronunzia I giudici di Lussemburgo hanno escluso il ricorrere sul caso Airhelp (35), si è interrogata sulle condizioni di siffatte circostanze (persino) nell’ipotesi in cui la in presenza delle quali lo sciopero indetto nel conte- cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un sto di un gruppo di società (c.d. sciopero “per solida- problema tecnico improvviso non imputabile ad una rietà”) possa integrare una «circostanza eccezionale» carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, ai sensi dell’art. 5, par. 3, del Regolamento. né emerso in occasione dei regolari controlli (33). Nel farlo, la Corte ha in primo luogo ribadito, anche Come detto, una volta accertata l’esistenza di una cir- con riguardo allo sciopero, la necessità di un’interpre- costanza eccezionale, è richiesta alla compagnia aerea tazione restrittiva della nozione di «circostanze ecce- l’ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate zionali». «misure del caso», idonee sia a ridurre ovvero impe- Quanto al primo requisito dell’esimente (la non ine- dire la causa dell’inadempimento, sia a far fronte alle renza della circostanza al normale esercizio dell’at- conseguenze da essa derivanti. tività del vettore aereo), i giudici di Lussemburgo Anche a questo riguardo la Corte di Giustizia segue un hanno rilevato come, in generale, uno sciopero il cui criterio di particolare rigore, affermando che la com- scopo sia quello di ottenere da un’impresa di traspor- pagnia aerea deve fornire la prova che non sarebbe to aereo un aumento della retribuzione del personale stata comunque in grado di evitare che le circostanze di cabina costituisca un evento inerente al normale eccezionali cagionassero la mancata ovvero inesatta esercizio dell’attività di tale impresa, in particolare effettuazione del volo – se non a pena di sacrifici tec- quando un simile sciopero sia organizzato nel rispet- nicamente ed economicamente insopportabili – «an- to della legge. che avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in Con particolare riguardo al gruppo di società, la Cor- termini di personale e di risorse finanziarie» (34). te ha quindi osservato che «uno sciopero indetto dal personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con lo sciopero effettuato dal personale della società (31) Cfr., in proposito, C. giust., 31 gennaio 2013, causa C-12/11, madre, della quale tale vettore costituisce una società McDonagh c. Ryanair Ltd, in Foro. it., 2013, 101. figlia, non può essere considerato come un evento (32) Cfr. C. giust., 27 settembre 2007, causa C-396/06, in Dir. estraneo al normale esercizio dell’attività di quest’ul- tur., 2008, 371, con nota di Stucchi; C. giust., 19 novembre 2009, timo», in quanto «non è insolito né imprevedibile cit. Nella medesima ottica si pone C. giust., 14 novembre 2014, che i conflitti sociali si estendano a diverse parti di causa 394/14, Siewert, in Dir. giust., 2014, 34, secondo cui anche «l’urto di una scaletta mobile d’imbarco di un aeroporto contro un un gruppo di imprese durante le trattative sindacali». aeromobile non può essere qualificato come circostanza eccezio- Quanto al secondo requisito della fattispecie prevista nale». dal par. 3 dell’art. 5 (l’estraneità dell’impedimento (33) C. giust., 17 settembre 2015, causa C-257/14, Van der Lans, alla sfera di controllo effettivo del vettore), la Corte in Resp. civ. e prev., 2016, 138, rispetto a un presunto guasto al ha statuito che uno sciopero destinato a sostenere le motore del singolo aereo, dovuto a pezzi difettosi, che non hanno rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori inte- superato la loro vita media e riguardo ai quali il fabbricante non avrebbe fornito indicazioni di possibili vizi dopo un certo periodo gra un evento che non sfugge interamente all’effetti- di utilizzo. Per un esame critico della sentenza, si rinvia a Verniz- vo controllo del vettore aereo interessato (36), anche zi, op. ult. cit., 138. In argomento v. anche C. giust., 22 dicembre quando lo sciopero è proclamato per solidarietà con il 2008, cit. personale scioperante della società madre, della quale (34) Così C. giust., 22 dicembre 2008, cit.; in senso analogo anche tale vettore costituisce una delle società figlie. C. giust., 27 settembre 2007, cit.; C. giust., 12 maggio 2011, causa C-294/10, Eglitis-Ratnieks, in Foro it., 2011, IV, 329, ove si preci- In altri termini, poiché lo sciopero è oggetto di un di- sa che «al fine di evitare che qualsiasi ritardo, anche insignificante, ritto fondamentale del lavoratore garantito dall’art. che derivi dall’emergere di circostanze eccezionali conduca inevi- tabilmente alla cancellazione del volo, il vettore aereo ragionevole deve pianificare le sue risorse in tempo utile per poter disporre di un determinato margine di tempo, per essere in grado, ove possi- (35) C. giust., 23 marzo 2021, C-28/20, Airhelp, disponibile al sito bile, di effettuare il volo dopo che le circostanze eccezionali sono internet curia.europa.eu. venute meno». In dottrina, cfr. Vernizzi, op. ult. cit., 138. (36) Ibidem. Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 2/2022 321
28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Da ultimo, i giudici della Corte di Giustizia UE hanno Europea, esso sarebbe sempre prevedibile (37). evidenziato l’irrilevanza della eventuale illegittimità Inoltre, non costituendo un evento anomalo e im- dello sciopero a causa del suo prolungamento oltre il prevedibile l’eventuale sconfinamento in settori che periodo menzionato nel preavviso di sciopero, nono- investono le attività di una impresa inizialmente non stante nel frattempo sia stato raggiunto un accordo interessata dallo sciopero, la Corte ha ritenuto, per con la società madre: la distinzione tra gli scioperi analogia, che quando un sindacato indice uno sciope- che, sulla base del diritto nazionale applicabile, sareb- ro del personale di una società madre, è prevedibile bero leciti e quelli che non lo sarebbero, al fine di de- che il personale di altre entità del gruppo aderisca allo terminare se debbano essere considerati «circostanze sciopero per solidarietà ovvero per difendere in tale eccezionali» ai sensi dell’articolo 5, par. 3, del Rego- contesto i propri interessi. lamento, implicherebbe, infatti, la conseguenza di far Sotto un secondo profilo, i giudici hanno rilevato come dipendere il diritto alla compensazione pecuniaria nessun datore di lavoro possa seriamente sostenere di dei passeggeri dalle disposizioni in materia sociale non avere alcun controllo su uno sciopero, avendo i di ciascuno Stato membro, pregiudicando così, da mezzi per prepararsi ad un movimento di tale natura un lato, l’elevato livello di protezione per i passegge- nonché per attenuarne le conseguenze. La medesima ri e, dall’altro, la garanzia di condizioni armonizzate conclusione si imporrebbe anche per lo sciopero in- di esercizio dell’attività di vettore aereo nel territorio detto dal personale di un vettore aereo operativo per dell’Unione Europea. solidarietà con il personale della società capogruppo. L’interpretazione della nozione di «circostanza ec- La Corte ha richiamato a tal fine il criterio relativo alla cezionale», con riferimento allo sciopero in generale distinzione tra scioperi “esterni” e scioperi “interni”; e, più nello specifico, allo sciopero “per solidarietà”, solo i primi libererebbero la compagnia aerea dalle proposta dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza sue obbligazioni verso i passeggeri, mentre gli altri in commento e qui sinteticamente ripercorsa, pone lascerebbero tendenzialmente aperta la possibilità di a ben vedere più di un interrogativo, con riguardo a adempiere, salvo il caso in cui le rivendicazioni dei ciascuno dei presupposti che in essa vengono (in via lavoratori sfuggano all’effettivo controllo del vettore diretta o per implicito) in rilievo, ovvero, volendo ri- aereo interessato (38). chiamare le categorie concettuali su cui si appunta il dibattito sulla responsabilità contrattuale nell’or- dinamento interno, l’impossibilità, la causa non im- (37) Ibidem. putabile e la rilevanza della colpa nell’accertamento (38) Anche secondo Cass., 10 giugno 2015, n. 12088, in One Lega- dell’imputabilità. le, costituisce una circostanza eccezionale lo sciopero dei control- Per ciò che attiene al requisito oggettivo della impossi- lori di volo e del personale della società di gestione dello scalo ae- roportuale. In dottrina cfr. Stucchi, Cancellazione del volo e diritti bilità, è infatti indubbio che, nella lettura che ne dà la del passeggero, in Dir. tur., 2008, 381; Giacobbe, op. ult. cit., 123 Corte di giustizia, il par. 3 dell’art. 5 imponga di inda- nt. 81. gare di volta in volta se il vettore avesse oppure no la Con riguardo all’ordinamento interno, da tempo la giurispruden- possibilità di adempiere, nonostante lo sciopero, avuto za e la dottrina italiane appaiono orientate ad escludere che l’im- prenditore possa essere considerato responsabile nel caso in cui riguardo ai mezzi di cui in concreto disponeva (39). lo sciopero abbia natura politica ovvero rivesta carattere generale. Senza pretesa di esaustività, tra i numerosi contributi specifica- mente dedicati all’argomento meritano di essere ricordati, alme- no, quelli di Pera, Lo sciopero e le obbligazioni dell’imprenditore verso i terzi, in Riv. dir. lav., 1962, 367 ss.; Cottino, Sciopero a n. 3236, in Foro it., 1953, I, 500; Cass., 18 giugno 1953, n. 1841, in fini economico-contrattuali, serrata e obbligazioni verso i terzi Rep. Foro it., 1953, voce Obbligazioni e contratti, 358 ss.; Cass., 9 contraenti, in Riv. dir. comm., 1954, 91 ss., Id., L’impossibilità novembre 1957, n. 4319, ivi, 1957, voce cit., 269; App. Milano, 24 sopravvenuta della prestazione e la responsabilità del debitore, settembre 1963, ivi, 1963, 2325; Cass., 11 giugno 1986, n. 3858, in Giuffrè, 1955, 396 ss.; Trioni, Sciopero e inadempimento verso i Arch. civ., 1986, 958; Trib. Roma, 6 marzo 1992, in Foro it., 1954, terzi, in Riv. giur. lav., 1962, 449 ss.; Montel, Danni da sciopero 34; Cass., 2 maggio 2006, n. 10139, in One Legale; Cass., 22 aprile e diritti dei terzi, in Dir. ec., 1956, 338 ss.; Ferrari, Sciopero ed 2009, in Mass. giur. lav., 2009, 786, con nota di Cataudella. eccessiva onerosità sopravvenuta, in Riv. trim. dir. e proc. civ., (39) Si tratta di una soluzione affine a quella cui perviene quell’in- 1952, 1154 ss.; Visintini, La responsabilità dell’imprenditore per lo dirizzo dottrinale che, con riferimento al diritto interno, propone sciopero dei dipendenti, in Dir. ec., 1965, Smuraglia, Effetti dello di mitigare il rigore testuale dell’art. 1218 c.c. introducendovi il ri- sciopero e della serrata sulle obbligazioni dell’imprenditore verso ferimento al tipo di prestazione ed ai mezzi di cui il debitore può i terzi, Giuffrè, 1970, passim. disporre e che possono dirsi ricompresi nella sfera dell’obbligo: Sotto il codice vigente, la giurisprudenza in materia di sciopero è, cfr. Betti, Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano, 1953, 107 tuttavia, scarsa e per lo più risalente: cfr. Cass., 18 dicembre 1952, ss.; Mengoni, Obbligazioni “di risultato” e obbligazioni “di mezzi” 322 COMMENTI
Sorgono al riguardo almeno due quesiti, ovvero fin in tale ottica, la resistenza del datore di lavoro non dove arrivi il limite di sacrificio del vettore e a qua- potrebbe mai essere fonte di responsabilità. li mezzi sia questi tenuto a ricorrere per cercare di L’impostazione adottata dai giudici di Lussemburgo adempiere comunque alla propria obbligazione. porterebbe, inoltre, a risolvere il problema attraverso In primo luogo, la valorizzazione dei mezzi di cui il un’indagine sulla natura, lecita o illecita, dello scio- vettore disponeva, in termini di personale e di risorse pero. finanziarie, implica complessi accertamenti – a mag- Avendo tuttavia la Corte chiarito che il profilo della gior ragione nel contesto dei gruppi di società – in re- liceità è irrilevante, pena il rischio di non garantire un lazione alle condizioni economiche dell’impresa che elevato livello di protezione per i passeggeri, il discor- svolge l’attività di trasporto aereo, alla situazione ge- so inevitabilmente si sposta sulla diversa questione nerale, e così via. relativa alla fondatezza oppure no delle richieste degli Ma il problema si complica ulteriormente allorché si scioperanti. passa a ragionare del secondo requisito, implicito nel È appena il caso di evidenziare la delicatezza di que- ragionamento della Corte, ovvero dell’imputabilità sto passaggio, che incontra l’ovvia difficoltà di stabi- della causa da cui derivi l’impedimento alla prestazio- lire in concreto in quali termini e con quali strumenti ne. una simile valutazione possa essere effettuata: se, in L’affermazione contenuta nella sentenza in commen- particolare, ex ante, cioè in relazione alla situazione to per cui in caso di sciopero il datore di lavoro conser- ed al momento in cui le richieste vengono formulate, verebbe, in una certa misura, il controllo degli eventi, oppure ex post, ossia in base ai risultati ottenuti dai muove dall’idea per cui all’origine dell’impossibilità lavoratori. vi sarebbe sempre un fatto volontario, perché il da- Nel dibattito sviluppatosi sul medesimo ordine di tore di lavoro potrebbe sempre adempiere qualora problemi nel diritto interno, un’attenta dottrina ha accogliesse le richieste degli scioperanti (40). Detto osservato che l’uno e l’altro criterio sono manifesta- altrimenti, la responsabilità del vettore nei confronti mente fallaci e pericolosi, il primo per la materiale dei passeggeri troverebbe il proprio fondamento nella difficoltà di entrare nel merito delle rivendicazioni stessa resistenza opposta alle pretese delle maestran- sindacali, il secondo per l’impossibilità di evincere la ze, indipendentemente dal fatto che esse siano giusti- fondatezza dell’iniziale richiesta dai risultati, molto ficate oppure no. spesso “contaminati” da fattori di ordine economico, Ad una simile ricostruzione può replicarsi che lo stes- sociale e politico (42). so art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’U- Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia UE una nione Europea riconosce ad “entrambe” le parti del simile indagine risulterebbe peraltro inutile a mente rapporto di lavoro la tutela dei propri interessi (41); dell’insegnamento secondo cui sarebbe irrilevante l’eventuale illegittimità dello sciopero a causa del suo prolungamento oltre il periodo menzionato nel pre- avviso di sciopero, nonostante nel frattempo sia stato (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, 185. Sul dibattito relati- raggiunto un accordo con la società madre. vo al fondamento della responsabilità contrattuale v. infra, nt. 43. D’altro canto, se si ritiene che il giudizio di imputabi- (40) La Corte di Giustizia sembra così condividere le riflessioni di lità, sotteso all’art. 5, par. 3, richieda l’accertamento una parte della dottrina italiana occupatasi del tema, con riguardo della colpevolezza o non colpevolezza della condotta agli artt. 1218 e 1256 c.c.: Simi, Il diritto di sciopero, Milano, 1956, 232 ss.; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, II, Mi- del debitore, da compiersi alla stregua di un parame- lano, 1950, 227; Visintini, op. ult. cit., 335 ss.; Id., sub art. 1218 c.c., tro di diligenza, le difficoltà non sono certo minori, in Id., Inadempimento e mora del debitore. Artt. 1218 – 1222, in Comm. c.c. Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, 2006, 377 ss. Secondo quest’ultima A., lo sciopero non dà luogo ad impossibilità (42) Smuraglia, op. cit., 33. Contra Pera, op. cit., 383 ss., secon- della prestazione per causa non imputabile al debitore bensì a re- do il quale non vi sarebbe nulla di aberrante nel sottoporre a va- sponsabilità del debitore per fatto degli ausiliari. lutazione di merito le controversie di lavoro, così come si fa per (41) L’art. 28, contenuto nel capo IV della Carta dei diritti fon- altri fatti parimenti delicati (es. della vita familiare). Condivisibile damentali dell’Unione Europea rubricato «Solidarietà», prevede risulta la replica per cui «altra cosa è l’indagine su controversie in- che «I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, dividuali e ben diversa quella che si deve condurre su controversie hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e “collettive”, nelle quali le implicazioni sono sempre molteplici e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti complesse» (Smuraglia, op. ult. cit., nt. 66). Sul punto cfr. anche collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di C.M. Bianca, op. ult. cit, 1287, il quale individua come limiti delle interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, com- richieste degli scioperanti le richieste del personale suscettibili di preso lo sciopero». compromettere l’assetto economico dell’impresa. Pactum Rivista di diritto dei contratti n. 2/2022 323
perché si tratta di stabilire se e che cosa avrebbe do- tando all’estremo la prospettiva della responsabilità vuto o potuto fare il vettore di fronte allo sciopero. c.d. “soggettiva”, di fronte all’inadempimento causato Si giunge così ad un punto morto, nel quale, sebbene da sciopero l’imprenditore dovrebbe considerarsi im- traslata nel contesto eurounitario, riemerge la con- putabile soltanto in due casi: quando abbia volonta- trapposizione fondamentale che, pur con innumere- riamente provocato lo sciopero proprio al fine di non voli sfumature, tuttora divide la dottrina italiana in adempiere; oppure quando l’azione sindacale integri punto di ricostruzione del fondamento della respon- una reazione ad un comportamento antigiuridico del sabilità contrattuale, stante la controversa lettura datore di lavoro (44). Se, al contrario, si accoglie il dell’art. 1218 c.c. (e del suo coordinamento con l’art. solo limite dell’impossibilità oggettiva, allora si po- 1176 c.c.): se, cioè, la responsabilità del debitore ina- trebbe argomentare affermando che all’imprenditore dempiente riposi, in definitiva, sulla colpa o abbia un sarebbe pur sempre possibile superare le difficoltà fondamento essenzialmente oggettivo, che dalla colpa create dallo sciopero accordando gli aumenti salariali del debitore in tutto o in parte prescinde (43). Por- richiesti o sostituendo gli scioperanti con altro perso- nale (45). Astraendo dal contesto nazionale, è comunque di so- (43) Pur con significative varianti nella concreta ricostruzione del lare evidenza che l’impostazione fatta propria dalla rapporto tra impossibilità e colpa, tendono a rinvenire il fonda- giurisprudenza della Corte di giustizia UE, se anche la mento della responsabilità nel criterio della diligenza, per tutti: si volesse leggere attraverso il filtro del criterio della Giorgianni, voce Inadempimento, in Enc. dir., XX, Giuffrè, 1970, colpa, presuppone in ogni caso un concetto di colpa 861 ss.; C.M. Bianca, Dell’inadempimento delle obbligazioni. Art. 1218-1229, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Zanichelli-Il Foro ita- inteso non in senso giuridico ma in senso economico, liano, 2° ed., 1979, 98 ss.; Id., Alla ricerca del fondamento della che coinvolge, cioè, giudizi di natura tecnico-azien- responsabilità contrattuale, in Riv. dir. civ., 2019, 1285 s.; Id., dale sulla proporzione delle rivendicazioni dei dipen- Diritto Civile. La responsabilità, V, Giuffrè, 3° ed., 2021, 21 ss.; denti rispetto alla situazione finanziaria dell’impresa Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, II, Il comporta- mento del debitore, in Tratt. Dir. civ. comm. Cicu e Messineo, (46). Giuffrè, 1984, 74 ss. La teoria che enfatizza il fondamento ogget- Maggiormente plausibile è, dunque, concludere nel tivo della responsabilità, muovendo soprattutto dal ruolo centrale senso che, dall’interpretazione della nozione di «cir- che l’impossibilità (oggettiva) riveste nel giudizio ex art. 1218 c.c., costanza eccezionale» fatta propria dai giudici di inaugurata da Osti, Deviazioni dottrinali in tema di responsabi- Lussemburgo discenda nel complesso una regola di lità per inadempimento, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 593 ss. (ma già, nel codice previgente, Id., Revisione critica della teoria imputabilità dell’inadempimento (responsabilità) dell’impossibilità della prestazione, in Riv. dir. civ., 1918, 209 ss., della compagnia aerea, ai fini della compensazione 313 ss., 417 ss.), ha conosciuto nel tempo numerose e autorevoli pecuniaria, presunta e tendente, anzi, ad una vera e adesioni, con posizioni che, però, non di rado ne attenuano il ri- gore, valorizzando o l’impossibilità relativa (Betti, op. ult. cit., 107 ss.) o la buona fede come criterio di inesigibilità della prestazione (Mengoni, op. ult. cit., 185 ss.; Id., voce Responsabilità contrattua- 1987, n. 5143, in Giust. civ., 1987, I, 2222; Cass., 15 giugno 1988, le (diritto vigente) in Enc. dir., XXXIX, Giuffrè, 1988, 1086; e v. n. 4088, ivi, 1989, I, 111; Cass., 8 novembre 2002, n. 15712, in One anche Castronovo, La responsabilità per inadempimento da Osti Legale; Cass., 22 aprile 2009, cit.; Cass., 13 gennaio 2015, n. 340, a Mengoni, in Eur. dir. priv., 2008, 1 ss.). Si muovono all’interno in Notiz. giur. lav., 2015, 338. Ma non mancano affermazioni in di questo indirizzo, tra gli altri: Visintini, op. ult. cit., 352; Id., voce senso opposto: v., di recente, Cass. 2 dicembre 2021, n. 38089, se- Inadempimento, in Enc. giur., XVI, Treccani, 1989, 1 ss.; Galgano, condo cui «nella responsabilità contrattuale, a differenza di quella La responsabilità contrattuale: i contrasti giurisprudenziali, in aquiliana, la colpa non è elemento costitutivo della fattispecie, poi- Contr. impr., 1989, 32 ss.; Franzoni, La responsabilità contrat- ché non integra un criterio di accertamento dell’inadempimento tuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 1266 ss.; Piraino, Adem- – che, in quanto fenomeno oggettivo di mancata attuazione della pimento e responsabilità contrattuale, Napoli, 2011, spec. 630 ss. regola contrattuale, resta estraneo al profilo soggettivo della colpa L’evoluzione della teoria c.d. oggettiva è lucidamente ripercorsa, – ma piuttosto dell’imputabilità che ha impedito l’adempimento, da ultimo, da D’Amico, La responsabilità contrattuale: attualità sicché essa, non rilevando in sede di istituzione della responsabi- del pensiero di Giuseppe Osti), in Riv. dir. civ., 2019, 1 ss. Una lità ma sul versante dell’esonero da essa, costituisce tema di prova sintesi, tuttavia non recente, del complessivo dibattito si ritrova del debitore che opponga il fatto estintivo dell’obbligazione diver- in Santoro, La responsabilità contrattuale: il dibattito teorico, in so dall’adempimento». Contr. impr., 1989, 1 ss. Per una panoramica sullo stato dell’arte in (44) Cottino, op. ult. cit., 404 s.; contra C.M. Bianca, op. ult. cit., materia v., da ultimo, Spaziani, Alla ricerca del fondamento della 45; Visintini, sub art. 1218 c.c., cit., 377. responsabilità contrattuale: il pensiero dei Maestri e gli argo- menti dell’interprete tra esegesi e sistema, in giustiziainsieme.it, (45) Villa, Danno e risarcimento contrattuale, in Tratt. contr. 10 febbraio 2022. Roppo, V, Rimedi – 2 a cura di Roppo, Giuffrè, 2006, 762 s. La giurisprudenza è giunta a riconoscere apertamente che princi- (46) Si tratta del medesimo approccio adottato dalla giurispru- pio fondamentale della responsabilità per l’inadempimento è quel- denza domestica (cfr. supra, nt. 38) criticato da Visintini, op. ult. lo della responsabilità soggettiva: cfr., ex multiis, Cass., 12 giugno cit., 377. 324 COMMENTI
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