Campagna bilanci 2018 Guida integrativa - AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

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AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

                      Campagna bilanci 2018
                        Guida integrativa
Perché una guida integrativa

Scopo di questa pubblicazione è di integrare le indicazioni del Manuale
nazionale con delle precisazioni, anche in merito alle novità normative, che
possano contribuire ad una corretta presentazione del bilancio d’esercizio, in
ragione delle irregolarità ricorrenti riscontrate nella trasmissione dei bilanci
all’ufficio del Registro delle Imprese di Roma.

Si invita, pertanto, la gentile utenza a leggerne attentamente i contenuti,
unitamente alle indicazioni riportate nel Manuale nazionale, al fine di
evitare la sospensione delle domande di deposito.

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Novità normative:
la nuova tassonomia XBRL

La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2018 è la
versione “2017-07-06”, disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e
scaricabile all’indirizzo:
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/regole_tecniche/2017-07-06.zip

oltre che dal sito di XBRL Italia:
http://it.xbrl.org/xbrl-italia/tassonomie/bilanci-principi-contabili-italiani/.

La nuova tassonomia deve essere utilizzata obbligatoriamente dal 01/03/2018
per le istanze di deposito dei bilanci chiusi dal 31/12/2017.

Fino al 01/03/2018, tuttavia, potevano essere trasmessi anche i bilanci
predisposti con la tassonomia precedente, 2016-11-14.

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Novità normative: il Terzo Settore
Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) accorpa in un unico testo tutte le tipologie
di Enti del Terzo settore (Ets) stesso, fornendone all’art. 4, co. 1, un’elencazione esaustiva:
• organizzazioni di volontariato (che dovranno aggiungere Odv alla loro denominazione);
• associazioni di promozione sociale (Aps);
• imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali);
• enti filantropici;
• reti associative;
• società di mutuo soccorso;
• associazioni riconosciute e non riconosciute;
• le fondazioni e gli altri enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società.

Non sono Enti del Terzo settore (art. 4 co. 2 D. Lgs. 117/2017):
• le amministrazioni pubbliche;
• le formazioni e le associazioni politiche;
• i sindacati;
• le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
• le associazioni di datori di lavoro;
• enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei
  soggetti operanti nel settore della protezione civile.
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Novità normative: Imprese sociali
«Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti
nelle forme di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale un’attività di
impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale …» (art. 1, co. 1 D.Lgs. 112/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono acquisire la qualifica di impresa sociale
limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del D.Lgs 112/2017, a condizione
che adottino un regolamento di recepimento del suddetto decreto e costituiscano un
patrimonio destinato, entrambi da pubblicare nel Registro delle Imprese (art. 1, co. 3 D.Lgs.
112/2017).

«Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381,
acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali» (art. 1, co. 4 D.Lgs. 112/2017).

Le società di mutuo soccorso, che hanno un versamento annuo di contributi associativi
superiore a 50.000 euro e che gestiscono fondi sanitari integrativi, sono soggette all’obbligo
di iscrizione nell’apposita sezione delle imprese sociali ed alla disciplina di queste ultime.

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Novità normative: Imprese sociali

Al fine di acquisire e mantenere la qualifica di impresa sociale (art. 1 co. 1 D.Lgs. 112/2017),
è necessario, pertanto, esercitare un’attività di impresa di interesse generale, in via
stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, secondo l’elencazione indicativa, ma non esaustiva di cui all’art. 2 co. 1 D.Lgs.
112/2017.

 Si considera di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività di
  impresa nella quale sono occupati lavoratori molto svantaggiati e persone svantaggiate o
  con disabilità e persone senza fissa dimora, da impiegarsi nella percentuale minima del
  30%.
 Si intende svolta in via principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al
  70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale, ex art. 2 co. 3 D.Lgs. 112/2017.

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Novità normative: Imprese Sociali - deposito del bilancio di
 esercizio e del bilancio sociale

Le imprese sociali, iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/2017 e nel D.Lgs. 117/2017 (CTS), nonché nel Decreto
Interministeriale del 16 marzo 2018, devono predisporre il bilancio di esercizio redatto, a
seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile e
depositarlo, nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla data di approvazione dello
stesso. Le medesime sono tenute a depositare nel Registro delle Imprese anche il bilancio
sociale che dovrà essere pubblicato sul proprio sito internet.

L’impresa sociale, iscritta nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, deve redigere il bilancio
sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore, come disposto ex art. 9, co. 2 D. Lgs. 112/2017.

Con decreto del 16 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in attesa dell’emanazione delle nuove linee guida di
cui sopra, le imprese sociali dovranno continuare a seguire le indicazioni contenute nel previgente
decreto del Ministero della Solidarietà Sociale del 24 gennaio 2008
(http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2008/decreto-del-ministro-della-
solidarieta-sociale-24-gennaio-2008-redazione-bilancio.pdf).

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Novità normative: Enti del «Terzo settore» non Imprese
sociali - deposito del bilancio di esercizio

 Gli enti del Terzo settore, non imprese sociali, che esercitano la propria attività
  esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che
  risultino iscritti nel Registro delle Imprese, devono predisporre il bilancio di
  esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-
  bis o 2435-ter del codice civile e depositarlo nel Registro delle Imprese entro
  trenta giorni dalla data di approvazione. (art. 13 co. 5 D.Lgs. 117/2017)

 Gli enti del Terzo settore non iscritti nel Registro delle Imprese devono
  depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore
  (RUNTS). (art. 13 co. 7 D.Lgs. 117/2017)

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Novità normative: deposito del bilancio consolidato
per gruppi di imprese sociali
I gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio
sociale in forma consolidata, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore (art. 4 co. 2 D.Lgs. 112/2017).

Nel caso di gruppi di imprese sociali, il deposito del bilancio di esercizio ed il deposito del bilancio
sociale consolidato si configurano come unico adempimento. Tuttavia, pur trattandosi di un unico
adempimento, non è possibile depositare i due bilanci mediante un’unica pratica.

Pertanto, le imprese dovranno trasmettere due distinte domande di deposito, per le quali dovranno
corrispondere l’imposta di bollo e i diritti di segreteria solo per il deposito del bilancio di esercizio.
A tal fine, l’istanza di deposito del bilancio sociale consolidato dovrà essere inoltrata immediatamente
dopo l’invio della domanda di deposito del bilancio di esercizio.

Il bilancio sociale consolidato non è soggetto al formato xbrl e deve essere depositato
esclusivamente in formato pdf/A con codice documento B08, unitamente alla relazione sulla
gestione e alla relazione di revisione e non necessita di verbale di approvazione.

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Novità normative: Start-up Innovative, Incubatori
certificati e PMI innovative

In applicazione del parere del Ministero dello Sviluppo Economico del 14/02/2017
prot. n. 50195, le Start up innovative e le PMI innovative, che intendano avvalersi
del requisito relativo alle spese di ricerca e sviluppo, potranno presentare il
bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le
informazioni richieste al n. 1 della lettera h) dell’art. 25 del DL 179/2012 in calce
allo stato patrimoniale.

Pertanto, al fine di dare evidenza degli importi, delle voci di bilancio in cui le spese
di ricerca e sviluppo sono contenute e del calcolo richiesto per il raggiungimento
della percentuale prevista dalla normativa, esse dovranno utilizzare il campo di
testo libero della tassonomia «informazioni richieste dalla legge in merito a Start
up e PMI innovative» nella tassonomia vigente oppure, nel caso in cui non si tratti
di micro impresa, dovranno avvalersi direttamente del campo testuale presente
nella Nota Integrativa.

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Novità normative: Enti di interesse pubblico e gruppi
di grandi dimensioni

Il D.Lgs. 254 del 30 dicembre 2016, in attuazione della direttiva europea n.
2017/95/UE, ha introdotto per gli enti di interesse pubblico, di cui all’art. 16 del
D.Lgs. 39/2010 (quali ad es. società emittenti valori mobiliari, banche,
assicurazioni di grandi dimensioni) e taluni gruppi di grandi dimensioni l’obbligo
di dichiarare alcune informazioni di carattere non finanziario da unire al bilancio
di esercizio ed al bilancio consolidato.

In particolare, gli enti di interesse pubblico ed i gruppi di grandi dimensioni
hanno l’obbligo di redigere rispettivamente, a corredo della tradizionale
rendicontazione finanziaria, una «dichiarazione individuale di carattere non
finanziario» ed una «dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario».

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Novità normative: dichiarazione individuale di carattere
non finanziario rilasciata dagli Enti di interesse
pubblico

L’art. 3 del D.Lgs 254/2016 individua i requisiti essenziali che la dichiarazione individuale di
carattere non finanziario deve avere, nella misura necessaria ad assicurare una corretta
comprensione dell’attività dell’impresa, del suo andamento e dell’impatto dalla stessa
prodotto.
Può essere presentata in due forme diverse:

in un Allegato distinto in formato pdf/A (cod. documento DNF)

oppure

contenuta nella Relazione sulla gestione in formato pdf/A (Cod. documento R05 e cod.
documento DNF)
In tale ultimo caso, il file (cod. documento R05) dovrà indicare la pagina iniziale e finale
della Relazione della gestione. Lo stesso documento sarà allegato una seconda volta
(codice documento DNF), indicando la pagina iniziale e finale della Dichiarazione
individuale di carattere non finanziario.
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Novità normative: attestazione per dichiarazione non
finanziaria

Ai sensi dell’art. 3 co. 10 D.Lgs. 254/2016, il soggetto incaricato alla
revisione legale del bilancio deve verificare l’avvenuta predisposizione, da
parte degli amministratori, della dichiarazione di carattere non finanziario. Il
revisore dovrà, altresì, esprimere la conformità delle informazioni in essa
contenute rispetto a quanto richiesto dal decreto, con apposita
“attestazione per dichiarazione non finanziaria” da allegare al bilancio in
formato pdf/A (cod. documento ANF).

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Novità normative: dichiarazione consolidata di carattere
non finanziario rilasciata dagli Enti di interesse pubblico

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 D.Lgs 254/2016 la dichiarazione consolidata di
carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la
comprensione dell’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e
dell’impatto dalla stessa prodotto, comprende i dati della società madre e delle
sue società figlie consolidate integralmente.

L’art. 6 del suddetto decreto stabilisce, inoltre, che è esonerato dall’obbligo di
redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario, l’ente di
interesse pubblico che redige la dichiarazione consolidata di carattere non
finanziario.

Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della suddetta dichiarazione l’ente e
le sue società figlie per i quali un’altra società madre o una società madre
europea abbia già redatto la dichiarazione.

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Novità normative: dichiarazioni volontarie di carattere
non finanziario
L’art. 7 D.Lgs 254/2016 prevede che anche i soggetti non obbligati possano, in
via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario,
apponendo in calce alla stessa la «dicitura di conformità» della medesima
rilasciata dall’organo incaricato della revisione.

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250
dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 mln e totale ricavi netti
superiore a 40 mln) e che redigono la Dichiarazione di carattere non finanziario
possono derogare all’obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore, a
condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il mancato assoggettamento
della stessa al controllo del revisore.

Il regolamento Consob ha, inoltre, previsto per le sole società quotate in un
mercato regolamentato, qualora la dichiarazione sia contenuta in un documento
distinto dalla Relazione sulla gestione, che essa venga pubblicata unicamente
secondo le modalità previste dal D.Lgs. 58/1998.
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MODELLI/DOCUMENTI OBBLIGATORI
                                           •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
                                           •   BILANCIO XBRL
     BILANCIO ORDINARIO – cod. 711         •   VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)
                                           •   RELAZIONE SULLA GESTIONE (formato PDF/A)
                                           •   EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
                                           •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
                                           •   BILANCIO XBRL
    BILANCIO ABBREVIATO – cod. 712         •   VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)
                                           •   EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
                                           •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
                                           •   BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE)
   BILANCIO CONSOLIDATO – cod. 713         •   NOTA INTEGRATIVA (formato PDF/A)
                                           •   EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)
                                           •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
                                           •   BILANCIO XBRL (solo PROSPETTO CONTABILE –
   BILANCIO MICRO-IMPRESE – cod. 718           NOTA INTEGRATIVA OPZIONALE)
                                           •   VERBALE DI ASSEMBLEA (formato PDF/A)
                                           •   EVENTUALI RELAZIONI (formato PDF/A)

SITUAZIONE PATRIMONIALE di CONSORZI –      •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
                                           •   SITUAZIONE PATRIMONIALE XBRL
 cod. 720 e CONTRATTI di RETE - cod. 722
                                           •   DISTINTA DI PRESENTAZIONE
      BILANCIO SOCIALE – cod. 716          •   BILANCIO SOCIALE (formato PDF/A – cod. doc.
                                               B08)

                                                                                             16
DIRITTI E BOLLI
                                               DIRITTI   BOLLI
Società di capitali/società cooperative non
 sociali/consorzi/G.E.I.E./ micro-imprese
                                               € 62,70   € 65,00

       Società cooperative sociali             € 32,70   Esente
 Start up innovative iscritte nell’apposita
   sezione speciale (per i primi 5 anni        Esente    Esente
              dall’iscrizione)
   PMI innovative iscritte nell’apposita
   sezione speciale (per i primi 5 anni        € 62,70   Esente
             dall’iscrizione)

Contratti di rete con soggettività giuridica   € 62,70   € 65,00
            Bilancio consolidato
  (se inoltrato immediatamente dopo il         Esente    Esente
           bilancio di esercizio)
      Aziende speciali di enti locali          € 62,70   € 65,00
          Istituzioni di enti locali           € 62,70   € 16,00   17
SOGGETTO LEGITTIMATO
AL DEPOSITO DEL BILANCIO
 Amministratore o liquidatore della società
 Professionista incaricato, solo se iscritto all’Ordine dei Dottori
  Commercialisti ed Esperti Contabili
        Il modello XX      NOTE     della   domanda    dovrà   riportare   la   seguente
        dichiarazione:

        “Il sottoscritto……, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
        Contabili di …… al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
        445/2000, di non avere procedimenti disciplinari in corso che comportino     la
        sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato
        incaricato dal legale rappresentante pro-tempore della società all’assolvimento
        del presente adempimento” (se sottoscrive digitalmente con la firma di ruolo
        rilasciata dall’Ordine non è necessario indicare nella suddetta dichiarazione
        l'iscrizione al ruolo)
 Soggetti diversi dal professionista incaricato (procuratore)

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Bilancio presentato da un Amministratore/Liquidatore

Il bilancio
Il bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in
formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, sottoscritto digitalmente da
un Amministratore/Liquidatore della società, non necessita di alcuna
dichiarazione di conformità, perché è un originale informatico.

Gli allegati
Tutti i documenti che devono essere allegati al bilancio, quali ad esempio il
verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio
sindacale e del revisore legale, possono essere prodotti:
in duplicato di originale informatico (formato word trasformato in PDF/A),
sottoscritti   digitalmente       da      tutti  gli     originali  sottoscrittori
(amministratori/liquidatori/sindaci/società di revisione/presidente e segretario
dell’assemblea). In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di
conformità.
                                                                                 19
…segue: Bilancio presentato da un
Amministratore/Liquidatore

Gli allegati
oppure:
tutti i documenti da allegare al bilancio, in formato PDF/A sottoscritti
digitalmente da un Amministratore/Liquidatore devono essere prodotti mediante
scansione dell’immagine del documento originale firmato in modo autografo
dagli originali sottoscrittori e necessitano della seguente dichiarazione di
conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il documento:

“Il/La sottoscritto/a ………, nato a …… il …… dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o
mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il
presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il
documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”.

                                                                              20
Bilancio presentato dal professionista
incaricato
Bilancio
Il bilancio costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in
formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, firmato dal professionista
incaricato deve riportare, in calce alla nota integrativa XBRL, nel campo di testo
libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella sezione “Nota
integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:
“Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L.
340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale
depositato presso la società”.

In alternativa
Il bilancio in formato file xbrl può essere sottoscritto digitalmente da un
amministratore e non necessita di alcuna dichiarazione.

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…segue: Bilancio presentato dal professionista
incaricato
Gli allegati
possono essere presentati nella forma di duplicato di originale informatico in formato PDF/A,
sottoscritti digitalmente dagli originari sottoscrittori. In tal caso non necessitano di alcuna
dichiarazione di conformità;

oppure
copia informatica in PDF/A del documento prodotto con programma di videoscrittura (ad es.
Microsoft-Word; Open Office-Writer; etc.), che riproduce il contenuto del documento originale
informatico, firmato digitalmente dal commercialista con l'aggiunta in calce della seguente
dichiarazione:
“Il/la sottoscritto/a ....., ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L. 340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.
oppure
copia per immagine su supporto informatico di originale analogico (cartaceo), con firme autografe, in
formato PDF/A, firmato digitalmente dal professionista incaricato che necessita della seguente
dichiarazione:
“Il/la sottoscritto/a....., ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della L.340/2000, dichiara che il
presente documento è conforme all'originale depositato presso la società”.

                                                                             22
Bilancio presentato
da un procuratore
La Camera di Commercio di Roma,
diversamente da quanto previsto dal «Manuale
operativo per il deposito bilanci al Registro
delle imprese – campagna bilanci 2018» (pag.
96 – cfr figura a lato) richiede, ai fini della
corretta evasione della domanda di deposito di
bilancio presentata da un procuratore, che il
bilancio in formato file xbrl sia corredato dalla
seguente dichiarazione di conformità apposta
in calce allo stesso da parte del suddetto
procuratore:
“Il/la sottoscritto/a ........, nato a ….. il .......,
consapevole delle responsabilità penali
previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di falsa o mendace
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del
medesimo decreto, dichiara che il presente
documento        è    conforme        all'originale
depositato presso la società”.
Bilancio presentato da un procuratore
Bilancio
Il bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto
finanziario e Nota integrativa (ove richiesti), codificato esclusivamente in
formato XBRL sulla base della tassonomia vigente, può essere sottoscritto
digitalmente da un procuratore e deve riportare in calce alla nota integrativa, nel
campo di testo libero denominato “Dichiarazione di conformità” contenuto nella
sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione:

“Il/la sottoscritto/a ........, nato a ….. il ......., consapevole delle responsabilità
penali previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o
mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara
che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la
società”.

In alternativa è sempre possibile allegare il bilancio in formato XBRL
sottoscritto digitalmente da un amministratore senza la dichiarazione di
conformità.

                                                                  24
…segue: Bilancio presentato da un
    procuratore
Gli allegati

Tutti i documenti che devono essere allegati al bilancio, quali ad esempio il
verbale di approvazione, la relazione sulla gestione, la relazione del collegio
sindacale e del revisore legale, possono essere prodotti:

in duplicato di originale informatico (formato word trasformato in PDF/A),
l

sottoscritti   digitalmente     da    tutti    gli    originali   sottoscrittori
(amministratori/sindaci/società   di   revisione/presidente     e   segretario
dell’assemblea). In tal caso non necessitano di alcuna dichiarazione di
conformità;

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…segue: Bilancio presentato da un
procuratore
Gli allegati

Oppure:
tutti i documenti da allegare al bilancio, in formato PDF/A sottoscritti digitalmente
da un procuratore devono essere prodotti mediante scansione dell’immagine del
documento originale firmato in modo autografo e necessitano della seguente
dichiarazione di conformità resa dal soggetto che firma digitalmente il
documento:

“Il/La sottoscritto/a ……, nato a …… il …. dichiara, consapevole delle
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R.445/2000 in caso di falsa o
mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il
presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale
analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il
documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.
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Bilancio a rettifica di un bilancio depositato nel
Registro delle Imprese
Esclusivamente nel caso di mero errore materiale (es. invio di un file errato, errore
nell'impaginazione del bilancio), si potrà procedere direttamente ad un nuovo deposito
del bilancio con tutta la documentazione presentata precedentemente.

In questo caso andrà indicato, nel modulo XX-Note, che trattasi di deposito a rettifica,
avendo cura di indicare il numero di protocollo assegnato al primo deposito e
allegando, inoltre, una dichiarazione del legale rappresentante (firmata
digitalmente dallo stesso),
 che evidenzi le differenze rispetto al deposito precedente (ovviamente non
    devono essere variate le poste di bilancio) e
 che attesti che le modifiche apportate ai documenti contabili non richiedono
    l’approvazione dell’assemblea dei soci.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del bilancio:
Diritti di segreteria euro 62,70
•

Imposta di bollo euro 65,00
•

                                                                       27
…segue: Bilancio a rettifica di un bilancio
depositato nel Registro delle Imprese
Nel caso in cui si accertino degli errori sostanziali nel bilancio (modifiche
poste contabili, errata o omessa compilazione di parti dello stesso, etc.) è
necessario che l'assemblea dei soci provveda ad una nuova approvazione del
bilancio, riportando nel nuovo verbale la revoca espressa della precedente
delibera, con la quale era stato approvato il bilancio già depositato.

Si dovrà, quindi, procedere ad un nuovo deposito del bilancio, con allegata
tutta la documentazione prevista, ed in particolare, un nuovo verbale di
approvazione e dovrà essere richiesta l’iscrizione dell'elenco dei soci riferito alla
nuova data di approvazione, per le società tenute a presentare l’elenco dei soci.

Il deposito è soggetto al pagamento degli importi previsti per il deposito del
bilancio:
Diritti di segreteria euro 62,70
Imposta di bollo euro 65,00
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Criticità relative al verbale dell’assemblea

Il verbale, attestante l’approvazione del bilancio, deve essere redatto nel
rispetto dei principi sanciti nell’art. 2375 c.c. e, prima di essere trasmesso al
Registro delle Imprese, deve essere trascritto senza indugio nell’apposito
libro delle decisioni dei soci di s.r.l. ovvero in quello delle adunanze e delle
deliberazioni dell’assemblea delle s.p.a.

L’ufficio del Registro delle Imprese non potrà procedere alla pubblicazione del
bilancio qualora, per una determinata società, vengano inviati dei verbali
dell’assemblea dei soci, relativi all’approvazione del medesimo bilancio, che
siano incongruenti (es. contenuto della delibera, soggetti intervenuti, ecc.)

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Forma del verbale: date incongruenti

Si chiede di porre la massima attenzione nel verbale dell'assemblea di
approvazione del bilancio, per il quale dovrà essere verificata che la data
indicata sia quella in cui effettivamente l'assemblea dei soci si sia riunita ed
abbia approvato il bilancio, avendo l'ufficio riscontrato che spesso vengono
trasmesse più copie di verbali con date differenti attestanti l'approvazione del
medesimo bilancio di esercizio, che costituisce una grave irregolarità nel
deposito del bilancio.

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Bilancio non comparato con l’esercizio
precedente

Non può essere depositato, nel Registro delle Imprese, il bilancio privo della
comparazione con l’esercizio precedente.

L’art. 2423-ter comma 5 c.c dispone l’obbligo dell’indicazione, per ogni voce
dello stato patrimoniale e del conto economico dell’esercizio corrente, anche
della corrispondente voce dell’esercizio precedente.

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Bilancio non approvato

Non può essere depositato nel Registro delle Imprese il bilancio non approvato
dall'assemblea dei soci, in quanto l'art. 2435 c.c. dispone che il bilancio deve
essere depositato nel Registro entro 30 giorni dalla sua approvazione ed al
bilancio stesso deve essere allegato il verbale di approvazione.

Si rammenta al riguardo che qualora la mancata approvazione del bilancio
dipenda dalla protratta impossibilità di funzionamento o di inattività
dell'assemblea, si determina una causa di scioglimento della società stessa,
ai sensi dell'art. 2484 c.c., che, una volta accertata dall'organo amministrativo,
dovrà essere comunicata a cura dello stesso per l'iscrizione nel Registro delle
Imprese.

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Casi particolari
Società in liquidazione
Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di
liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale
esercizio della società, secondo quanto stabilito dall'art. 2490 c.c.

Casi di trasformazione, fusione e scissione
Le società di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione in società di persone prima
dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca
l'organo necessario per l'approvazione del bilancio.
Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali prima
dell'approvazione del bilancio, devono provvedere al suo deposito.
Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima
dell'approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca
l'organo necessario per l'approvazione del bilancio. Il bilancio della società incorporata
può essere approvato dall’organo assembleare dell’incorporante e da questa ultima può
essere depositato come allegato alla domanda di bilancio della medesima.

Società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia
Le società che hanno trasferito la sede legale in un'altra provincia, depositano il bilancio
di esercizio presso l'ufficio Registro imprese dove sono iscritte al momento del deposito.
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Imposta di bollo
Si chiede di prestare la massima attenzione per l'imposta di bollo, che si
rammenta deve essere corrisposta all’atto della trasmissione per via telematica
della domanda (art. 2 del D.P.R. 642/1972 - art.1 comma 1-ter della tariffa
annessa al citato D.P.R.)
Qualora l’imposta di bollo non sia stata corrisposta ed il fondo prepagato sia
insufficiente, sarà trasmessa all’Agenzia delle Entrate la segnalazione del
mancato assolvimento per la regolarizzazione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
642/1972.
Ai fini del corretto assolvimento del bollo, si invita ad inserire sulla distinta una
tra le seguenti opzioni:
BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA (E) (pagato tramite CCIAA);
l

BOLLO ASSOLTO ALL’ORIGINE (O) (con propria autorizzazione Ag. Entrate);
l

ESENTE BOLLO (N).
l

Nel caso di bollo virtuale della CCIAA di Roma, assolto in entrata, riportare in
distinta la seguente dicitura: «BOLLO VIRTUALE RM: prot. n. 204354/01 del
06.12.2001.»
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OBBLIGATORIETA’ DELLA PEC
Si invita a verificare, prima della trasmissione del bilancio, se la società abbia
comunicato la propria PEC al Registro delle Imprese e che la stessa non sia
stata revocata.

Sospensione delle domande
Qualora la PEC non sia stata iscritta o non sia comunque valida, la Camera
sospenderà la domanda di deposito del bilancio per tre mesi in attesa che
venga comunicata una PEC valida.
Decorso tale periodo procederà al rifiuto della domanda e all’attivazione di un
procedimento d’ufficio per il deposito del bilancio, nel rispetto della Direttiva del
Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia del 27 aprile
2015

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Obbligatorietà della redazione e del
deposito del bilancio
La funzione essenziale del bilancio è di offrire ai soci ed ai terzi informazioni
veritiere e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della
società. Per questo il Legislatore ne ha previsto espressamente sia l'obbligo di
redazione (art. 2423 c.c.) che di deposito nel Registro delle Imprese, entro 30
giorni dalla sua approvazione (art. 2435 c.c.)

La mancata pubblicazione nel Registro delle Imprese di un bilancio approvato
dall'assemblea dei soci, pertanto, rappresenta una lacuna informativa sulla
società tale da pregiudicare il diritto di informazione dei terzi.

Si invita, quindi, l'organo amministrativo a presentare al Registro delle Imprese
il bilancio di esercizio, una volta che sia stato regolarmente approvato
dall’assemblea dei soci.

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Obbligatorietà della redazione e del
deposito del bilancio:
il ruolo del collegio sindacale
Il collegio sindacale, qualora nominato, deve vigilare sull'osservanza da parte
degli amministratori delle norme procedurali inerenti alla redazione,
all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio di esercizio (art. 2403 c.c.-
Norma 3.7 di comportamento del collegio sindacale disposta dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

Il collegio sindacale deve eseguire le pubblicazioni presso l'ufficio del
Registro delle imprese, che non siano state eseguite dall'amministratore (art.
art. 2406 c.c. - norma 9.1 di comportamento del collegio sindacale disposta dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili).

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Sanzioni
Il bilancio di esercizio e l’elenco dei soci (limitatamente alle forme giuridiche
previste), ai sensi dell’art 2435, comma 1 e 2 c.c., devono essere depositati
nel registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione.
Si chiede di prestare la massima attenzione al rispetto del predetto termine, in
quanto, in caso di ritardato deposito, ciascun amministratore è tenuto a
corrispondere le seguenti sanzioni, alle quali devono essere aggiunti € 10,33 a
titolo di rimborso spese:

Per i bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei termini:
91,56 euro
Per i bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei termini:
274,66 euro
Per gli elenchi soci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza dei
termini: 68,66 euro
Per gli elenchi soci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza dei
termini: 206,00 euro.

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per informazioni e chiarimenti

   depositobilanci@rm.camcom.it
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