CAMERA DEI DEPUTATI - Progetto di legge della 18 legislatura
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2731 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI DORI, CECCANTI, ARESTA, PAOLO RUSSO, BUTTI, BALDINO, CORNELI Modifica all’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in materia di pubblicazione di una nota illustrativa per agevolare la com- prensione del contenuto delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge Presentata il 22 ottobre 2020 ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’articolo 54, primo legge penale ». La norma riprende il prin- comma, della Costituzione prescrive a tutti cipio romanistico secondo cui « ignorantia i cittadini il dovere di « essere fedeli alla legis non excusat », dal quale deriva per Repubblica e di osservarne la Costituzione tutti un generale dovere di conoscenza e, e le leggi ». L’adempimento di questo do- quindi, di osservanza della legge stessa. vere presuppone che il cittadino sia messo La questione, ampiamente dibattuta an- nelle condizioni di poter rispettare la legge. che in giurisprudenza e in dottrina, è stata A tale fine, la Costituzione ha individuato affrontata in una storica sentenza della all’articolo 73, terzo comma, due strumenti Corte costituzionale. Si tratta della sen- per l’adempimento di questo dovere: la tenza n. 364 del 24 marzo 1988, con la pubblicazione della legge nella Gazzetta Uf- quale la Corte ha dichiarato costituzional- ficiale e la « vacatio legis », cioè il tempo mente illegittimo l’articolo 5 del codice intercorrente tra la pubblicazione e l’en- penale « nella parte in cui non esclude trata in vigore. dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge L’articolo 5 del codice penale stabilisce penale l’ignoranza inevitabile ». Ciò signi- il principio secondo il quale « Nessuno può fica che il soggetto può considerarsi colpe- invocare a propria scusa l’ignoranza della vole solo ove la conoscenza della norma sia
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2731 possibile. Da un lato, quindi, ogni conso- Più la scienza giuridica, nel corso dei ciato ha il dovere di informarsi e di cono- secoli, si è sviluppata, più il linguaggio scere e, da un altro lato, lo Stato deve legislativo ha acquisito autonomia e si è impedire un’oggettiva e insuperabile « oscu- progressivamente allontanato dal linguag- rità » della norma, che rende l’ignoranza gio « popolare », cioè da quello utilizzato inevitabile, cioè insuperabile da chiunque comunemente. Questo processo di affran- altro si fosse trovato nella medesima situa- camento porta, però, con sé anche il rischio zione. di un divario tra la norma e il destinatario Nella motivazione di questa sentenza la di essa, cioè il cittadino. Il cittadino che Corte afferma che « se il cittadino, nei non possiede specifiche conoscenze giuri- limiti possibili, si è dimostrato ligio al do- diche comincia a percepire la legge come vere (ex art. 54, primo comma, Cost.) e, ciò qualcosa di lontano da sé. Escludendo al- malgrado, continua ad ignorare la legge, cune materie altamente tecniche e specifici deve concludersi che la sua ignoranza è settori per i quali il cittadino ha la neces- “inevitabile” e, pertanto, scusabile ». sità di rivolgersi a uno specialista, come un La Corte costituzionale ha così confer- avvocato, in tutti gli altri casi il cittadino mato che un soggetto può ritenersi inadem- dovrebbe essere messo nelle condizioni di piente rispetto a questo dovere solo ove la conoscere in modo immediato, cioè senza conoscenza della norma penale sia possi- mediazioni, il contenuto della norma. bile. Fatta salva la necessaria tecnicità del La questione è di assoluto rilievo anche linguaggio giuridico, resta comunque l’esi- genza di individuare soluzioni affinché il in considerazione della sentenza della me- cittadino, anche privo di conoscenze giuri- desima Corte n. 209 dell’11 giugno 2010, diche specifiche, possa comprendere pie- che ha inserito tra « i valori fondamentali namente il contenuto delle norme entrate di civiltà giuridica » da tutelare la « coe- in vigore. Non si tratta, quindi, di svalutare renza e la certezza dell’ordinamento giuri- la tecnicità della scrittura delle norme. dico »: il combinato disposto delle due ci- La questione non risponde solo a un’e- tate sentenze potrebbe, quindi, in ipotesi sigenza formale di certezza del diritto, ma spingere in futuro la Corte a sancire l’in- a un’esigenza sostanziale di certezza dei costituzionalità di una norma per assenza diritti e dei doveri del cittadino. La « com- di coerenza e di chiarezza. prensibilità » è un valore che lo Stato deve Nell’approccio del cittadino alla norma perseguire: spetta al legislatore garantire i giuridica si possono individuare due fasi mezzi per rendere comprensibile la legge al distinte: una conoscibilità « formale » – in- fine di ottenere l’osservanza spontanea delle tesa come possibilità di conoscere l’esi- regole da parte dei cittadini. stenza – della disposizione e una cono- Occorre, pertanto, rafforzare il rac- scenza « sostanziale » – intesa come possi- cordo tra la funzione legislativa e i cittadini bilità di comprenderne il contenuto. affinché le norme siano affiancate da un La conoscibilità « formale » è garantita supplemento comunicativo e divulgativo che dagli strumenti previsti dall’articolo 73, terzo le renda fruibili e in grado di rispondere comma, della Costituzione, ovverosia la pub- all’uso sociale del diritto. L’attività divulga- blicazione nella Gazzetta Ufficiale e la « va- tiva si colloca a metà strada tra la pubbli- catio legis »; la conoscenza « sostanziale », cazione e l’interpretazione. In questo senso invece, almeno a livello teorico, dovrebbe la divulgazione è funzionale all’applica- essere assicurata dalle competenze acqui- zione della norma. Se le norme devono site attraverso il sistema scolastico con l’i- « vivere » con i cittadini e devono essere struzione obbligatoria ex articolo 34 della conosciute presuntivamente, nel senso che Costituzione. si presume che tutti debbano conoscerle, Considerato, però, che la norma è scritta allora occorrono strumenti efficaci per fare in un linguaggio tecnico, la comprensione sì che esse siano rese accessibili e fruibili ai del suo contenuto non può ritenersi certa. cittadini, che sono i destinatari finali.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2731 Si potrebbe quindi configurare un vero illustrativa del contenuto e potrebbe avere e proprio « diritto » di rispettare la legge, massima divulgazione anche nella rete in- da intendersi come il diritto di compren- ternet e nelle reti di comunicazione e in- derne il contenuto per conformare ad essa formazione, soprattutto se accompagnato il proprio agire, che discende dal corrispon- da una rappresentazione grafica. dente « dovere » contenuto nell’articolo 54 La presente proposta di legge è il frutto della Costituzione. di un’ampia riflessione che ha trovato il La presente proposta di legge consiste in suo impulso nelle considerazioni svolte dal una modifica del testo unico delle disposi- professor Antonio Palma nel dicembre 2018 zioni sulla promulgazione delle leggi, sulla nel contesto del ciclo di audizioni sulle emanazione dei decreti del Presidente della « attuali tendenze della produzione norma- Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali tiva » avviate dal Comitato per la legisla- della Repubblica italiana, di cui al decreto zione della Camera dei deputati nella prima del Presidente della Repubblica 28 dicem- parte della XVIII legislatura, i cui risultati bre 1985, n. 1092. Essa prevede la pubbli- sono stati illustrati in occasione del semi- cazione di una nota illustrativa del conte- nario organizzato dal Comitato il 1° otto- nuto dell’atto legislativo redatta secondo bre 2020. criteri di chiarezza espositiva. Per la pre- Rispetto al pregevole lavoro già svolto disposizione della nota è istituito, nell’am- dal Comitato per la legislazione nel 2011, bito delle iniziative finalizzate alla gestione confluito nella pubblicazione « La buona e allo sviluppo del portale « Normattiva », scrittura delle leggi », l’oggetto di indagine un Comitato di esperti di materie giuridi- non è la qualità della norma, ma l’esigenza che, di linguistica e di comunicazione. La di renderla fruibile al cittadino, che ne è il nota illustrativa predisposta dal Comitato è destinatario. pubblicata sia nella Gazzetta Ufficiale sia Dato per assodato che il legislatore debba nel portale « Normattiva », di norma entro sempre sforzarsi di seguire buone regole quindici giorni dalla pubblicazione del- redazionali nella fase di elaborazione della l’atto nella Gazzetta Ufficiale. legge, il fatto che una norma sia scritta in La composizione, le forme organizzative modo eccellente dal punto di vista tecnico e le modalità di funzionamento del Comi- non risolve infatti in sé il problema della tato sono disciplinati con decreto del Pre- comprensione del suo contenuto. sidente del Consiglio dei ministri. Seneca, nelle « Lettere a Lucilio », esorta Solo a titolo esemplificativo, si osserva l’amico a ricercare la semplicità nel lin- che il Comitato potrebbe valutare oppor- guaggio affinché possa essere più vicino tuno predisporre in via preliminare « ru- alla « verità », efficacemente esprimibile con briche di conversione », una sorta di dizio- la massima: « il linguaggio della verità è nario che, per un numero più o meno semplice ». Le leggi sono strumenti di re- ampio di concetti giuridici, individui un golazione della convivenza e degli interessi corrispondente termine di uso comune, per in società pluralistiche e non devono am- poi procedere a una « traduzione » del testo bire alla « verità », ma alla massima « tra- di legge; oppure potrebbe realizzare per sparenza », che può essere intesa come la ogni norma una « massima », secondo un « verità » del legislatore. procedimento simile a quello già in uso per Con riferimento al linguaggio giuridico è le sentenze, ottenendo una sintesi efficace possibile affermare che meno è trasparente del contenuto; infine, potrebbe elaborare la norma, meno si ottiene il risultato vo- elenchi di domande ricorrenti con le rela- luto, cioè un comportamento aderente al tive risposte. suo contenuto prescrittivo. A prescindere dalla soluzione adottata, La presente proposta di legge, quindi, si il prodotto del lavoro del Comitato non può pone l’obiettivo di arrestare o almeno di ovviamente avere un’efficacia normativa, rallentare l’irrefrenabile corsa verso l’oscu- né finalità interpretativa, ma meramente rità della norma.
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2731 PROPOSTA DI LEGGE __ Art. 1. 1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla pro- mulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub- blica italiana, di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è inserito il seguente: « 3-bis.1. Al fine di agevolare la com- prensione del contenuto delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone al- tresì, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una nota illustrativa del conte- nuto dell’atto legislativo redatta secondo criteri di chiarezza espositiva. La nota è pubblicata anche nel portale “Normattiva”, di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di norma entro quindici giorni dalla pubblicazione del- l’atto legislativo nella Gazzetta Ufficiale. Essa non ha efficacia normativa né interpreta- tiva, ma soltanto illustrativa e divulgativa, restando fermi il valore e l’efficacia della disposizione legislativa e l’applicazione dei criteri interpretativi previsti dall’ordina- mento vigente e, in particolare, dall’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile ». Art. 2. 1. Per la predisposizione della nota il- lustrativa prevista dalle disposizioni di cui all’articolo 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito delle iniziative finalizzate alla gestione e allo sviluppo del portale « Normattiva », di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un Comitato di esperti di materie giuridiche, di linguistica e di comunicazione.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2731 2. La composizione, le forme organiz- zative e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono discipli- nati con decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri. 3. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri presta al Comitato di cui al comma 1 l’assistenza logistica, tecnica e operativa necessaria, compreso lo svolgi- mento delle funzioni di segreteria del me- desimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi- slazione vigente. Le attività relative alla pubblicazione delle note illustrative sono svolte dal soggetto incaricato della gestione e dell’alimentazione della banca dati e dello sviluppo del portale « Normattiva » nell’am- bito della convenzione regolatrice. Art. 3. 1. Per le finalità previste dall’articolo 2, il fondo di cui all’articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia- mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al me- desimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.
PAGINA BIANCA
PAGINA BIANCA
*18PDL0120360* *18PDL0120360*
Puoi anche leggere