BONUS BABY-SITTING E BONUS CENTRI ESTIVI - Cooperativa Eidè

Pagina creata da Ilaria Mosca
 
CONTINUA A LEGGERE
BONUS BABY-SITTING E BONUS CENTRI ESTIVI

Il Governo ha emanato il DPCR per venire incontro ai genitori nella gestione dei
bambini e delle bambine riconoscendo una cifra totale di € 1.200,00 per chi non ha
già usufruito del bonus di € 600,000 ad aprile-maggio e di € 600,00 per chi ha ne ha
già usufruito. Il bonus potrà essere utilizzato fino al 30 settembre 2020 anche per:
    - Iscrizione servizi integrativi infanzia
    - Servizi socio educativi territoriali
    - Centri con funzione educativa e ricreativa
    - Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
Nel caso di utilizzo per la prima infanzia non sarà possibile beneficiare anche del bonus
asilo nido.

 A CHI SPETTA
Possono richiedere il bonus i lavoratori dipendenti e gli autonomi con figli di età fino ai
12 anni (tale limite non si applica per figli con disabilità certificata L. 104/1992),
è necessario che almeno un genitore sia tra queste categorie di lavoratori:
     dipendente del settore privato;
     iscritto in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
     lavoratore autonomo iscritto all’INPS;
     professionista iscritto alle casse professionali.
Il bonus non spetta solo se all’interno del nucleo famigliare, l’altro genitore
è percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito, come la cassa
integrazione, o sia disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Sarà l’INPS ad erogare l’importo secondo la modalità prescelta, ovvero:
    - tramite voucher da utilizzare per i servizi di baby sitting
    - tramite rimborso per l’iscrizione a centri estivi o servizi educativi per l’infanzia.
       Non cambiano le regole generali per poter fare domanda.
Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio sarà
riconosciuto al soggetto convivente con il minore.
Per consentire all’INPS di effettuare le opportune verifiche, nel modulo di domanda il
genitore richiedente dovrà indicare la presenza\assenza dell’altro genitore ovvero di
essere l’unico genitore, e la convivenza con il minore

 Società Cooperativa Sociale - Onlus
 Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR)
 tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org
 Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
IMPORTO
Per i soggetti su elencati spetta un contributo massimo di € 1.200,00 per nucleo
familiare da utilizzare fino al 31 luglio 2020.
Coloro che hanno già fruito in tutto o in parte del bonus baby sitting di € 600,00 (Cura
Italia), potranno presentare una nuova domanda per l’importo residuo, ovvero fino al
raggiungimento dei € 1.200,00.
A tale bonus può accedere anche il personale del settore sanitario, del comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico per un valore di € 2.000,00, con le stesse regole
se hanno già usufruito del vecchio bonus.
Il bonus è alternativo al congedo parentale e non può essere fruito per gli stessi periodi
per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido.
Può essere destinato anche solo parzialmente ai centri estivi e l’altra parte si la può
utilizzare per il servizio di baby sitting attraverso il libretto famiglia.

 COME OTTENERLO
La domanda potrà essere presentata:
   - WEB sul sito www.inps.it, previa registrazione, – sezione “Servizi online” > “Servizi
     per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) >
     “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > bonus servizi di baby-sitting,
   - CONTACT CENTER INTEGRATO
   - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete
     mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
   - PATRONATI attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

La richiesta per i voucher baby sitting dovrà essere presentata all’INPS: per ogni figlio
di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap
grave);

In fase di presentazione della domanda, occorre procedere alla compilazione della
sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore,
nonché della sezione relativa all’altro genitore.

 Società Cooperativa Sociale - Onlus
 Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR)
 tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org
 Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà
dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n.
18/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore.

Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere
visualizzato in consultazione.

Come comunicato dall’INPS, oltre alla funzione nuova domanda, è possibile
accedere alla consultazione, per visualizzare lo stato della domanda presentata e
prelevare la relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi all’invio.

Sarà possibile cumulare il bonus baby sitting con i 12 giorni di permesso retribuito per
la legge 104, così come con il prolungamento del congedo parentale per figli con
disabilità grave.

 VOUCHER BABY SITTING
Il bonus baby sitter dovrà essere utilizzato mediante la procedura telematica INPS già
attiva per il pagamento delle prestazioni dei collaboratori domestici.
Il Libretto Famiglia, accessibile tramite il portale INPS, richiedere una preventiva
registrazione alla piattaforma sia per l’utilizzatore che per il prestatore.
Per potersi appropriare del bonus baby sitter sarà fondamentale avere a disposizione
anche la seconda parte del Pin INPS.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura come già
precedentemente spiegato.
In sede di registrazione, sia l’utilizzatore (la famiglia) che il prestatore (baby sitter)
dovranno fornire le proprie informazioni identificative. Nello specifico, il baby sitter
dovrà indicare la modalità di pagamento ed inserire il proprio codice IBAN.
Il genitore beneficiario dovrà appropriarsi del bonus baby sitter entro 15 giorni dalla
data di ricezione della domanda presentata, pena l’impossibilità di utilizzare i
voucher.

Con l’appropriazione il beneficiario potrà visualizzare l’importo concessogli e pagare
la baby sitter per la prestazione erogata. La prestazione lavorativa dovrà essere
comunicata all’INPS dopo lo svolgimento, o tramite la procedura telematica
disponibile sul Libretto Famiglia ovvero tramite il contact center INPS.

 Società Cooperativa Sociale - Onlus
 Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR)
 tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org
 Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte
andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo
strumento di pagamento indicato dal baby sitter all’atto di registrazione sul sito INPS.

Al baby sitter verrà pagata una somma pari a € 10,00 complessivi, di cui una parte
verranno accantonati a titolo di contributi INPS e INAIL (per un netto di € 8,00).
Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione
di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre,
verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la
tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal
genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del
31 dicembre 2020.

 BONUS CENTRI ESTIVI
Il Bonus baby sitting per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in
alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19.
Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore:
   - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc.
   - disoccupato, inoccupato o non lavoratore.
A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi
non è compatibile con il bonus asili nido.

Vista la similarità del bonus centri estivi con quello per baby sitting, anche questo verrà
erogato dall’INPS mediante la stessa procedura già precedentemente spiegata.
A differenza della precedente domanda in questo caso la procedura richiede di
indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) e la tipologia di struttura
scelta scegliendo una delle seguenti tipologie previste:
    - (L) Centri e attività diurne
    - (LA) Centri con funzione educativo-ricreativa
    - (L1) Ludoteche
    - (LA2) Centri di aggregazione sociale
    - (LA3) Centri per le famiglie
    - (LA4) Centri diurni di protezione sociale
    - (LA5) Centri diurni estivi

 Società Cooperativa Sociale - Onlus
 Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR)
 tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org
 Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
-    (LB) Asili e servizi per la prima infanzia
   -    (LB1) Asilo Nido
   -    (LB2) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
   -    (Lb2.2)Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco
   -    (LB2.3) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori

Il genitore dovrà inoltre:
    - allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante
       l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione, fattura ecc.)
   - indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana)
        che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020
   - indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere

Il bonus centri estivi è erogato dall’INPS direttamente a chi fa la domanda, mediante:
    - accredito su conto corrente bancario o postale
    - accredito su libretto postale
    - carta prepagata con IBAN
    - bonifico domiciliato presso le poste
È importante che il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto
beneficiario. Inoltre per importi superiori alle 1000 euro è importante indicare l’IBAN
oppure, nel caso di accredito tramite bonifico domiciliato, ridurre l’importo richiesto
e fare un’altra nuova domanda.

Il contributo ricevuto dovrà essere usato per pagare direttamente i servizi per l’infanzia
e non si dovrà quindi usare il Libretto di Famiglia.

 Società Cooperativa Sociale - Onlus
 Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR)
 tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org
 Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Puoi anche leggere