BONUS BABY-SITTING E BONUS CENTRI ESTIVI - Cooperativa Eidè
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
BONUS BABY-SITTING E BONUS CENTRI ESTIVI Il Governo ha emanato il DPCR per venire incontro ai genitori nella gestione dei bambini e delle bambine riconoscendo una cifra totale di € 1.200,00 per chi non ha già usufruito del bonus di € 600,000 ad aprile-maggio e di € 600,00 per chi ha ne ha già usufruito. Il bonus potrà essere utilizzato fino al 30 settembre 2020 anche per: - Iscrizione servizi integrativi infanzia - Servizi socio educativi territoriali - Centri con funzione educativa e ricreativa - Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia Nel caso di utilizzo per la prima infanzia non sarà possibile beneficiare anche del bonus asilo nido. A CHI SPETTA Possono richiedere il bonus i lavoratori dipendenti e gli autonomi con figli di età fino ai 12 anni (tale limite non si applica per figli con disabilità certificata L. 104/1992), è necessario che almeno un genitore sia tra queste categorie di lavoratori: dipendente del settore privato; iscritto in via esclusiva alla Gestione separata Inps; lavoratore autonomo iscritto all’INPS; professionista iscritto alle casse professionali. Il bonus non spetta solo se all’interno del nucleo famigliare, l’altro genitore è percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito, come la cassa integrazione, o sia disoccupato o non lavoratore alla data della domanda. Sarà l’INPS ad erogare l’importo secondo la modalità prescelta, ovvero: - tramite voucher da utilizzare per i servizi di baby sitting - tramite rimborso per l’iscrizione a centri estivi o servizi educativi per l’infanzia. Non cambiano le regole generali per poter fare domanda. Nel caso di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, il beneficio sarà riconosciuto al soggetto convivente con il minore. Per consentire all’INPS di effettuare le opportune verifiche, nel modulo di domanda il genitore richiedente dovrà indicare la presenza\assenza dell’altro genitore ovvero di essere l’unico genitore, e la convivenza con il minore Società Cooperativa Sociale - Onlus Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR) tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
IMPORTO Per i soggetti su elencati spetta un contributo massimo di € 1.200,00 per nucleo familiare da utilizzare fino al 31 luglio 2020. Coloro che hanno già fruito in tutto o in parte del bonus baby sitting di € 600,00 (Cura Italia), potranno presentare una nuova domanda per l’importo residuo, ovvero fino al raggiungimento dei € 1.200,00. A tale bonus può accedere anche il personale del settore sanitario, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per un valore di € 2.000,00, con le stesse regole se hanno già usufruito del vecchio bonus. Il bonus è alternativo al congedo parentale e non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido. Può essere destinato anche solo parzialmente ai centri estivi e l’altra parte si la può utilizzare per il servizio di baby sitting attraverso il libretto famiglia. COME OTTENERLO La domanda potrà essere presentata: - WEB sul sito www.inps.it, previa registrazione, – sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > bonus servizi di baby-sitting, - CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante); - PATRONATI attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi La richiesta per i voucher baby sitting dovrà essere presentata all’INPS: per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (limite superabile in caso di minori portatori di handicap grave); In fase di presentazione della domanda, occorre procedere alla compilazione della sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all’altro genitore. Società Cooperativa Sociale - Onlus Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR) tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 18/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore. Ultimata la fase di compilazione della domanda, il riepilogo dei dati inseriti può essere visualizzato in consultazione. Come comunicato dall’INPS, oltre alla funzione nuova domanda, è possibile accedere alla consultazione, per visualizzare lo stato della domanda presentata e prelevare la relativa ricevuta, disponibile nei giorni successivi all’invio. Sarà possibile cumulare il bonus baby sitting con i 12 giorni di permesso retribuito per la legge 104, così come con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. VOUCHER BABY SITTING Il bonus baby sitter dovrà essere utilizzato mediante la procedura telematica INPS già attiva per il pagamento delle prestazioni dei collaboratori domestici. Il Libretto Famiglia, accessibile tramite il portale INPS, richiedere una preventiva registrazione alla piattaforma sia per l’utilizzatore che per il prestatore. Per potersi appropriare del bonus baby sitter sarà fondamentale avere a disposizione anche la seconda parte del Pin INPS. L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura come già precedentemente spiegato. In sede di registrazione, sia l’utilizzatore (la famiglia) che il prestatore (baby sitter) dovranno fornire le proprie informazioni identificative. Nello specifico, il baby sitter dovrà indicare la modalità di pagamento ed inserire il proprio codice IBAN. Il genitore beneficiario dovrà appropriarsi del bonus baby sitter entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata, pena l’impossibilità di utilizzare i voucher. Con l’appropriazione il beneficiario potrà visualizzare l’importo concessogli e pagare la baby sitter per la prestazione erogata. La prestazione lavorativa dovrà essere comunicata all’INPS dopo lo svolgimento, o tramite la procedura telematica disponibile sul Libretto Famiglia ovvero tramite il contact center INPS. Società Cooperativa Sociale - Onlus Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR) tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite accredito delle somme sullo strumento di pagamento indicato dal baby sitter all’atto di registrazione sul sito INPS. Al baby sitter verrà pagata una somma pari a € 10,00 complessivi, di cui una parte verranno accantonati a titolo di contributi INPS e INAIL (per un netto di € 8,00). Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020. BONUS CENTRI ESTIVI Il Bonus baby sitting per centri estivi può essere richiesto dalle famiglie solo in alternativa al congedo parentale straordinario e al bonus baby sitter covid-19. Il beneficio non spetta inoltre se nel nucleo familiare vi sia un genitore: - beneficiario di strumenti di sostegno al reddito NASPI, CIGO, CIGS, ecc. - disoccupato, inoccupato o non lavoratore. A differenza del bonus baby-sitting inoltre, il bonus per il pagamento dei centri estivi non è compatibile con il bonus asili nido. Vista la similarità del bonus centri estivi con quello per baby sitting, anche questo verrà erogato dall’INPS mediante la stessa procedura già precedentemente spiegata. A differenza della precedente domanda in questo caso la procedura richiede di indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) e la tipologia di struttura scelta scegliendo una delle seguenti tipologie previste: - (L) Centri e attività diurne - (LA) Centri con funzione educativo-ricreativa - (L1) Ludoteche - (LA2) Centri di aggregazione sociale - (LA3) Centri per le famiglie - (LA4) Centri diurni di protezione sociale - (LA5) Centri diurni estivi Società Cooperativa Sociale - Onlus Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR) tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
- (LB) Asili e servizi per la prima infanzia - (LB1) Asilo Nido - (LB2) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia - (Lb2.2)Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco - (LB2.3) Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori Il genitore dovrà inoltre: - allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione (es. ricevuta di iscrizione, fattura ecc.) - indicare i periodi di iscrizione (minimo una settimana o multipli di settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020 - indicare l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere Il bonus centri estivi è erogato dall’INPS direttamente a chi fa la domanda, mediante: - accredito su conto corrente bancario o postale - accredito su libretto postale - carta prepagata con IBAN - bonifico domiciliato presso le poste È importante che il titolare del conto (IBAN) deve corrispondere al soggetto beneficiario. Inoltre per importi superiori alle 1000 euro è importante indicare l’IBAN oppure, nel caso di accredito tramite bonifico domiciliato, ridurre l’importo richiesto e fare un’altra nuova domanda. Il contributo ricevuto dovrà essere usato per pagare direttamente i servizi per l’infanzia e non si dovrà quindi usare il Libretto di Famiglia. Società Cooperativa Sociale - Onlus Piazza Duomo, 3 - 43121 Parma (PR) tel. 0521/236628 – fax 0521.1912623 - e-mail: segreteria@coopeide.org – sito web: www.coopeide.org Partita IVA e Codice Fiscale 01986090346 - N. di iscrizione all’Albo Cooperative A152852
Puoi anche leggere