AVVISO ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 - Rinnovo cariche sociali: Componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio ...

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AVVISO ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
       Rinnovo cariche sociali: Componenti del Consiglio di amministrazione e
                   del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

                              MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA CANDIDATURA

Regolamentazione del processo dirinnovo.

STATUTO
Art. 27 - Intervento e rappresentanza in Assemblea
27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.
27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5. in relazione alle azioni di finanziamento di cui all’articolo 150-ter,
del TUB, ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà
altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal
consiglio di amministrazione.
27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
27.5. All’assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto:
-- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la Società dovesse aderire ai sensi dell’articolo 5
del presente Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto degli organismi stessi;
-- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della
Capogruppo;
-- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società;
-- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello
Statuto dei Fondi medesimi.
27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l’attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il
luogo in cui si tiene l’assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso tale luogo per
partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della
votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l’identificazione dei Soci stessi e che sia data
comunicazione dell’esercizio di tale facoltà nell’avviso di convocazione dell’assemblea. In ogni caso, il
presidente dell’assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell’avviso di
convocazione ove si considera svolta l’adunanza.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

CAPITOLO II - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA
Articolo 5
5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società, salvo quanto previsto all’art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il
nome del rappresentante.
5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della
Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati
dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere
esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico,
salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.
5.3. Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società o presso l’ufficio
soci, durante il normale orario di lavoro, entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l’adunanza,
oppure presso il luogo di svolgimento dell’assemblea al momento della verifica della legittimazione
all’intervento alla stessa.
5.4. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
CAPITOLO V - MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO
Articolo 24
24.1. Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:
a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e
le prerogative della capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell’art. 24.5. dello statuto sociale si rimanda a
quanto previsto dall’art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

24.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei
componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle
succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:
a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento
     elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis,
     comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e
     motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del
     gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell’azione di direzione e coordinamento della
     Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3,
     lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali
     componenti del consiglio di amministrazione.
24.5. Con riferimento alle votazioni per l’elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi
dell’art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del
presente Regolamento; ai fini dell’assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell’art. 2386, primo comma,
codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l’esame delle
eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25
25.1. Al fine di garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima
della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di
amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri,
scelti anche tra il personale della Società.
25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e
delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi
dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l’elezione delle Cariche
Sociali.
25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né presentare
alcuna lista ovvero sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell’art. 26 che segue.

Articolo 26
26.1. All’elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee ovvero
sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:
a) dal consiglio di amministrazione;
b) da almeno il 5% dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
26.2. A pena di inammissibilità:
  a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni
       prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali;
  b) ogni amministratore potrà votare una sola proposta di Lista del Consiglio;
c)     ogni socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola Lista dei Soci;
 d)     i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
 e)     ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
 f)     ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali per la cui
        elezione l’assemblea è convocata aumentato, eventualmente, della metà (se del caso arrotondata
        per eccesso), fermo restando che ai fini dell’ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o
        impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista;
 g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
 h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 che segue;
 i)     per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la
        composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all’art. 26.7
        che segue;
 j)     ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione quali-
        quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all’art. 24.4 che precede (salvo
        per quanto previsto alla precedente lettera f) in punto di composizione quantitativa), sottoscritta dal
        soggetto di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.
26.3. È ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di
cui all’art. 26.2. che precede. A pena di inammissibilità:
 a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre;
 b) le candidature devono essere sottoscritte da almeno l’1% dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno
        precedente;
 c) il socio che abbia sottoscritto una Lista dei Soci non potrà sottoscrivere alcuna candidatura spontanea;
 d) ogni socio che non abbia sottoscritto una Lista dei Soci potrà sottoscrivere un numero di candidature
        spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l’assemblea è convocata;
 e) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
 f)     non sono consentite candidature spontanee di soci che siano candidati in lista e viceversa;
 g) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni
        prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.
Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell’assemblea convocata
per l’elezione delle Cariche Sociali.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura (sia spontanea che sulla base di una lista) è
predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata da parte dei
soggetti elencati nel primo periodo dell’art. 5.2. che precede e contenere, con riferimento a ciascun
candidato, le seguenti dichiarazioni:
  a) l’attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per
       la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
  b) l’accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
  c) l’impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la
       professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  d) l’impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l’obbligo di
       formazione permanente;
  e) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l’elencazione degli incarichi
       ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
  f)   il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al
       proprio curriculum vitae, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla
       pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti,
       nelle succursali della stessa.
In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
  a) curriculum vitae;
  b) copia del documento d’identità in corso di validità;
  c) certificato del casellario giudiziale;
  d) certificato dei carichi pendenti.
26.5. Le candidature presentate senza l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4.
che precedono sono considerate come non presentate.
26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in
capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell’analisi e dei relativi risultati
è formalizzata in una apposita relazione.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al
contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa
applicabile, nonché eventuali procedure d’urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta
esaurite le formalità di cui all’art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale inoltra alla
Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell’assemblea
programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, l’elenco delle candidature presentate
ovvero le liste di candidati, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il curriculum vitae di ciascun
candidato e la relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della
Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di
adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all’idoneità del candidato medesimo ad assicurare la
sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle
capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di
unitarietà della governance del gruppo e di efficacia dell’attività di direzione e coordinamento.

26.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al
contratto di coesione stipulato ai sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa
applicabile, almeno la maggioranza dei candidati di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui
la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all’art. 26.7. che precede. In difetto, il
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all’art. 26.2. i)
che precede ed alla commissione elettorale l’esito della procedura di consultazione, invitandolo ad
escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo “non idonei”, sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei
necessari requisiti, da sottoporre all’ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il
termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata
di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.
La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle nuove candidature presentate. Gli esiti della
nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette)
giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini
da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati
positivamente in termini di adeguatezza alla carica.
Qualora, all’esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia
comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la
lista si considererà come non presentata.
26.9. L’elenco di tutte le candidature spontanee nonché dei candidati componenti le liste ritenuti e adeguate
in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è
affisso, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla
Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea programmata per la nomina dei
componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della
Società e pubblicato sul sito internet della stessa.
26.10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell’assemblea indica eventuali soggetti che la
Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla
stessa e di effettività dell’azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato
in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai
sensi dell’art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

CAPITOLO VI - REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI
Articolo 29
29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno
due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed
indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal “Modello per la
definizione della composizione quali - quantitativa ottimale delle Banche Affiliate” approvato dalla
Capogruppo.
29.2. Non può candidarsi l’amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla
maggioranza dei corsi formativi organizzati dalla Società per gli esponenti aziendali.

Ulteriori indicazioni
Con riferimento all’articolo 26.1, lettera b) del “Regolamento assembleare ed elettorale” le liste di candidati
possono essere presentate da almeno il 5% dei Soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
Con riferimento all’articolo 26.3, lettera b) del “Regolamento assembleare ed elettorale” le candidature
spontanee presentate dai singoli soci devono essere sottoscritte da almeno l’1% dei soci iscritti al 31 dicembre
dell’anno precedente.
I Soci iscritti al 31.12.2019 sono pari a n. 7.748.
Le candidature, complete della documentazione prevista, dovranno essere depositate presso la sede della
Banca almeno 60 giorni prima della datadell’assemblea programmata per la nomina dei componenti alle
cariche sociali, prevista in prima convocazione per il 29 aprile 2020.
Le firme dei presentatori devono essere autenticata come previsto dall’articolo 26.4 del “Regolamento
assembleare ed elettorale” che richiama l’articolo 5.2 del medesimo Regolamento di seguito riportato:
“5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della
Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati
dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere
esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico,
salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.”
A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la Direzione Generale e i Preposti di Filiale
all’autentica delle firme sui moduli contenenti le proposte di candidatura, spontanea o sulla base di una lista.

Le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
•   curriculum vitae;
•   informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2;
•   copia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;
•   certificato del casellario giudiziale;
•   certificato dei carichi pendenti;
•   elenco delle società ove il candidato ricopre cariche di Direzione/Amministrazione e Controllo, con
    indicazione della carica.
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