ATTI E INDAGINI PRELIMINARI - d.lgs. 150/2022 - Roberta Licci magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia

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SSM – Formazione decentrata
«La riforma della giustizia penale»
       (codice corso D22327) -
    Milano, 4 novembre 2022

                                       d.lgs. 150/2022

                                      ATTI E INDAGINI
                                       PRELIMINARI

                                                                                         Roberta Licci
                                                         magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del
                                                         Ministero della giustizia
La tecnologia al servizio del processo penale

Digitalizzazione degli atti, deposito telematico e fascicolo informatico: il
                   nuovo processo penale telematico

                Le notificazioni con modalità telematiche

 Audio e video registrazione quale forma generale di documentazione

                         Atti e udienze a distanza
Il processo penale
      telematico
digitalizzazione degli atti
   deposito telematico
  fascicolo informatico
Art. 1, comma 5, lett. a)
• prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e
  conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite
  l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla
  legge, la segretezza;

• prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il
  deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni
  siano effettuati con modalità telematiche;

• prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al
  mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta
  trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del
  destinatario;

• prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente
  il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».
La valenza prescrittiva ed ermeneutica delle disposizioni
                   inserite nel libro II

• Forma e sottoscrizione degli atti del procedimento penale
(artt. 110 e 111) – l’atto nativo digitale

• Deposito telematico (art. 111-bis) e termini di deposito (172 co.
6-bis e 6-ter) – obblighi e garanzie

• Fascicolo informatico e accesso agli atti (art. 111-ter) –
completezza, interoperabilità e agevole consultazione

• Disciplina del malfunzionamento sistemi informatici (art. 175
bis) – il temporaneo ritorno all’analogico per assicurare lo
svolgimento delle attività processuali
Articolo 110 c.p.p. – (Forma degli atti)                       L’atto “nativo digitale” è il nuovo modello di atto
                                                               processuale
1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del
procedimento sono redatti e conservati in forma di
                                                                la disposizione generale dell’art. 110 è applicabile a tutti
documento         informatico,       tale    da     assicurarne gli atti del procedimento penale
l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità,
l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.  Sono previste specifiche deroghe, che tengono conto
2. Gli atti redatti in forma di documento informatico delle peculiarità del processo penale, fermo obbligo di
rispettano la normativa, anche regolamentare, conversione senza ritardo del documento analogico
concernente la redazione, la sottoscrizione, la
                                                               Le regole tecniche non sono disciplinate dal codice: ogni
conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli
                                                               soluzione è consentita purchè assicuri i requisiti imposti
atti e dei documenti informatici.
                                                               e rispetti la normativa tecnica
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica Il rinvio è aperto.
agli atti che, per loro natura o per specifiche oggi:
esigenze processuali, non possono essere redatti                    ▪ regolamento eIDAS 2014/910/UE su identità
in forma di documento informatico.                                      digitale
                                                                    ▪ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “CAD”
4. Gli atti redatti in forma di documento analogico
                                                                    ▪ D.M. 44/2011 (regole tecniche per documenti e
sono convertiti senza ritardo in copia informatica                      fascicoli informatici)
ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel domani:
rispetto     della    normativa,     anche     regolamentare,       regolamento unico europeo (vedi proposta di
concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione        regolamento della Commissione UE su
e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.              digitalizzazione della giustizia 1.12.2021 )
Articolo 111 c.p.p. – (Data e sottoscrizione degli atti)
1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o
analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è
compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente
prescritta.
                                                                                 • La firma «digitale o altra firma elettronica
• 2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità,
questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con
                                                                                   certificata   qualificata»   rimanda     alle
certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a             definizioni del CAD e del Regolamento UE
questo connessi.                                                                   n° 910/2014 – eIDAS sull’identità digitale
• 2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è
sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica
qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
degli atti e dei documenti informatici.                         •                  Il    richiamo      alla   normativa   anche
• 2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di                     regolamentare rimanda ai criteri stabiliti
documento informatico, contiene l’attestazione da parte                            dalle regole tecniche per ricostruire
dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a
norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha                      l’elemento temporale attraverso atti connessi
reso.                                                                              a quello (informatico) privo di data o a dati
                                                                                   registrati dai sistemi informatici
• 2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento
analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non
dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano,
in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se
chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico
ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto
orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in
fine dell'atto medesimo
Articolo 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli
atti)
                                                                      ▪    Come per la formazione degli atti, anche per
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati,           la formazione e conservazione del fascicolo
conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa,           informatico si utilizza il richiamo alla
anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in              normativa tecnica anche regolamentare
maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la
leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione
                                                                       ▪   Specifica attenzione a trasmissibilità,
telematica.
                                                                           accessibilità, interoperabilità e agevole
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la            consultazione
legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti
nel fascicolo informatico.
3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di •               Il fascicolo del procedimento è unico,
documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento           sia esso esclusivamente informatico
informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto           che in parte anche analogico. Si è
previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche           tenuto conto della ontologica impossibilità
esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in          di dematerializzare tutto il processo penale.
copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito
elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di
documento analogico.                                                 •     Continuità assicurata con obbligo di
4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei             conversione dell’atto analogico e comunque
documenti processuali redatti in forma di documento analogico,             con redazione indice informatico degli atti
presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche        analogici che non siano convertibili in
se prive della firma digitale di attestazione di conformità                documento informatico
all'originale.
2 ipotesi di malfunzionamento:
Articolo 175-bis c.p.p. – (Malfunzionamento dei sistemi informatici)                1) malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di
                                                                                    malfunzionamento generalizzato dei domini del
1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della
giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi            Ministero della giustizia
automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi      2) malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello
telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio    che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio
giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai        giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale
soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato,       da impedire, per un tempo più o meno consistente,
attestato e comunicato con le medesime modalità.                                    l’accesso alla modalità telematica.
2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono
l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del
                                                                                In entrambi i casi, la regola è il temporaneo «ritorno
malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal
direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.
                                                                                all’analogico» per “garantire soluzioni alternative ed
                                                                                effettive alle modalità telematiche che consentano il
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del
malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in tempestivo svolgimento delle attività processuali”
forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche,
                                                                                    Chiaro punto di rottura con la normativa
fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.
                                                                                    emergenziale: art. 24 co 2-bis e 2-ter d.l. 28 ottobre
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di               2020, n. 137: «L'autorità giudiziaria può autorizzare il
malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato
                                                                                    deposito di singoli atti e documenti in formato analogico
ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità
tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data   per ragioni specifiche»; «il termine di scadenza per il
e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento.          deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di
                                                                                    diritto fino al giorno successivo al ripristino della
5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o
accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di
                                                                                    funzionalità del Portale»
decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti    Rimane comunque salva la disciplina della restituzione
nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza            nel termine di cui all’art. 175 c.p.p. per il caso di omesso
maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai
sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175
                                                                                    deposito con modalità analogiche per caso fortuito o forza
                                                                                    maggiore
Articolo 172 c.p.p. – (Regole generali)
(Omissis)
6-bis. Il termine per fare dichiarazioni,
                                              Tutela esercizio diritto di difesa (6-bis)
depositare documenti o compiere altri
atti in un ufficio giudiziario con modalità    la parte può far uso dell’intera giornata nella quale è in
telematiche si considera rispettato se        scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per
l’accettazione da parte del sistema           depositare telematicamente l’atto, salvo verifica che
informatico avviene entro le ore 24           l’accettazione sia rilasciata dal sistema entro le ore 24
dell’ultimo giorno utile.                     dell’ultimo giorno utile.

6-ter. Salvo che non sia diversamente         Tutela esigenze organizzative degli uffici (6-ter)
stabilito, i termini decorrenti dal            al comma 6-ter si stabilisce che il termine per
deposito telematico, quando lo stesso è       provvedere sulla domanda, depositata telematicamente
effettuato fuori dell’orario di ufficio       fuori orario d’ufficio, decorra dalla prima apertura
stabilito dal regolamento, si computano       successiva dell’ufficio competente.
dalla    data   della prima     apertura
immediatamente successiva dell’ufficio.
Articolo         582       c.p.p.      –              I RIFLESSI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI
(Presentazione dell’impugnazione)           • l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le
1.Salvo che la legge disponga altrimenti,     modalità telematiche previste dall’art. 111-bis nella cancelleria
l’atto di impugnazione è presentato
                                              del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (vedi
mediante deposito con le modalità
                                              abrogazione comma 2)
previste dall’articolo 111-bis nella
cancelleria del giudice che ha emesso il
provvedimento impugnato.                    • le parti private possono presentare l’atto a mezzo deposito
1-bis. Le parti private possono               telematico oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato
presentare l’atto con le modalità di          (solo) nella cancelleria del giudice che ha emesso il
cui     al     comma        1    oppure       provvedimento impugnato
personalmente, anche a mezzo di
incaricato, nella cancelleria del           • sono abrogate le disposizioni che consentivano deposito in
giudice      che     ha    emesso      il
                                              cancelleria o Giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano e
provvedimento impugnato. In tal
                                              la spedizione a mezzo raccomandata (582 comma 2 e 583)
caso, il pubblico ufficiale addetto
vi appone l’indicazione del giorno
in cui riceve l’atto e della persona        • la disciplina vale per tutte le forme di impugnazione e, in virtù di
che lo presenta, lo sottoscrive, lo           espresso richiamo, per le impugnazioni in materia di misure
unisce agli atti del procedimento e           cautelari e per l’opposizione a decreto penale di condanna
rilascia, se richiesto, attestazione
della ricezione.                            • conseguente è abrogazione art. 164-bis disp. att. (deposito delle
2. abrogato.                                  copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relative
                                              fascicoli)
quando..e soprattutto come
Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 15 giorno successivo alla pubblicazione di
due regolamenti la cui adozione è prevista entro il 31.12.2023 (art. 87)

Il primo regolamento, da adottarsi sentito il Garante privacy, definirà le regole tecniche
riguardanti deposito, comunicazione e notificazione con modalità telematiche anche
modificando il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011,
n. 44

Il secondo regolamento da adottarsi sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il
Consiglio nazionale forense, individuerà gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui
possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime
Prorogato medio tempore, il regime di deposito previsto dalla normativa emergenziale
(art. 24 commi da 1 a 3 d.l. ottobre 2020, n. 137) – in stand by il tema delle impugnazioni
via pec (art. 24 co 6-bis)
le tappe delineate dal DGSIA
-soluzione centralizzata per gli input documentali (portale unico di accesso)
-indicazione tassativa dei singoli atti informatici (inserimento tramite forms predisposti)
-sviluppo per fasi processuali
Le notificazioni con
modalità telematiche

   il concetto di
«domicilio digitale»
Il «domicilio digitale» è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera
n-ter del CAD): è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito
certificato qualificato (SERC), come definito dal Regolamento eIDAS
(Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale), valido ai fini delle
comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera n-ter del CAD

L’art. 16 e 16 ter d.l 179/2012 (d.l. convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre
2012, n. 221 la cui sezione IV e’ dedicata alla «Giustizia Digitale») prevedono che le
notifiche e le comunicazioni sono effettuate esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o
comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Esse dunque devono essere
realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici
elenchi [art. 16 oggi modificato estendendone applicabilità a imputato]
[a INI-PEC per professionisti e imprese e IPA per p.a. si affianca INAD: elenco
pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-
bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di
diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel
registro delle imprese]
Le notificazioni con modalità telematiche devono assicurare «[…] la
identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento
trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta
trasmissione e ricezione» (art 148 co. 1) pena la nullità della
notifica ex art. 171 co. 1 lett. b-bis)
Regola generale: le notificazioni di tutti gli atti del procedimento
sono eseguite a cura della segreteria o della cancelleria, con
modalità telematiche. (art. 148 co.1)
Eccezioni (art. 148 co. 4)
1) diversa espressa previsione di legge (es. art. 156: imputato
   detenuto; art. 157-ter: atti introduttivi del giudizio, salvo
   dichiarazione di domicilio digitale ex art. 161 co.1)
2) assenza o inidoneità di un «domicilio digitale» del destinatario
   (che in caso di dichiarazione di domicilio può essere anche PEC
   non risultante da elenchi)
3) sussistenza di impedimenti tecnici
Regole generali per notificazioni indagato (libero)
Prima notifica: per via telematica c/o domicilio digitale (risultante da pubblici
elenchi) o, in mancanza, mediante consegna di copia alla persona, salvo non sia già
intervenuto avviso ex art. 161 co.01 (in tal caso la notifica sarà presso il difensore).
L’avviso ex 161 co. 01 («[..] le successive notificazioni, diverse da quelle
riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio
ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di
condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello
nominato d’ufficio[..]» va dato al primo contatto con indagato e comunque
contestualmente alla prima notifica anche effettuata per via telematica

notificazioni successive: presso il difensore. Si tratta di domiciliazione ex lege
che prevale su domicilio eletto (con esclusione degli atti introduttivi). In caso di
difensore d’ufficio, tuttavia, la regola vale solo se l’indagato abbia avuto la prima
notifica mediante consegna a mani o a persona a convivente o portiere e abbia
ricevuto avviso ex 161 co. 01

atti introduttivi: presso domicilio dichiarato/eletto (anche digitale) art. 157-
ter. In caso di domicilio dichiarato o eletto inidoneo/insufficiente: notifica presso
difensore
La tecnologia al servizio della
        formazione della prova
 Semplificazione, speditezza e razionalizzazione del
processo penale tra «dematerializzazione» e rispetto
             dei principi costituzionali

      Lo statuto generale della partecipazione a
    distanza e le nuove forme di documentazione
               della prova dichiarativa
Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega: «c) individuare i casi in cui, con
il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza
possa avvenire a distanza».

Le coordinate dell’intervento normativo
1. Esclusione di ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell’udienza
2. Consenso delle parti quale presupposto necessario
3. Ampliamento delle ipotesi di partecipazione a distanza (interrogatori; s.i.;
   udienza convalida; 360, prove dichiarative in U.P., in abbreviato e in
   dibattimento, esecuzione e cooperazione giudiziaria)
4. Salvezza delle ipotesi delle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di
   esame a distanza già previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del
   codice di rito (artt. 45-bis, 134-bis, 146-bis, 147-bis e 205-ter disp. att. c.p.p.)
5. Disciplina generale su modalità e garanzie (nuovo art. 133-ter)

Art. 133-bis (Disposizione Generale) Salvo che sia diversamente previsto,
quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che
una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla
celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter.
Art. 133- ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza)
Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e
consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a
distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione» (Corte Costituzionale sentenza n. 342
del 1999)
• Decreto motivato dell’A.G. notificato almeno 3 gg se fuori udienza (co.1)

• Collegamento audiovisivo tra aula di udienza e altro ufficio giudiziario o di p.g. o altro
  luogo su richiesta della parte previa verifica idoneità collegamento audiovisivo. Il luogo
  è equiparato ad aula di udienza (co.2)

• Modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio,                  l’effettiva partecipazione, la
  reciproca visibilità a pena di nullità (co. 3)

• Registrazione audiovisiva dell’atto o udienza a distanza (co. 3 «Dell’atto o dell’udienza è
  sempre disposta la registrazione audiovisiva»)

• Presenza di un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o di un ufficiale di p.g.
  che attesta identità e regolarità operazioni (co. 8)

• Diritto dei difensori di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito e di consultarsi
Le nuove forme di
           documentazione della prova
                  dichiarativa
        Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «a) prevedere la
        registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione
        dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova
        dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti
        necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere
        prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni
        dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione».

L’innovazione tecnologica quale fattore di affidabilità epistemologica della prova
dichiarativa assunta?
I riflessi in tema di rinnovazione per mutamento del giudice e in caso di
overturning sfavorevole in appello
LE COORDINATE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA
Art. 134 c.p.p. – Modalità di documentazione
1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla
legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento
meccanico idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la
scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione
fonografica o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla
documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o
fonografica. (4.Abrogato)

videoregistrazione → prove dichiarative e interrogatori fuori udienza

fonoregistrazione → sommarie informazioni

clausola di salvezza → contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico

sanzione di inutilizzabilita’ →dichiaranti minori, infermi di mente o in condizioni di
vulnerabilità (oltre che interrogatorio detenuto ex art. 141-bis)

Trascrizione solo su richiesta delle parti (interrogatori o prove dichiarative) o se
assolutamente indispensabili (sommarie informazioni), anche a cura della p.g.
I CASI PREVISTI
interrogatorio indagato detenuto (141-bis)                videoregistrazione (in
subordine fonoregistrazione. In ogni caso, obbligo di perizia o consulenza in caso di
indisponibilità di mezzi o di personale tecnico) – si supera equivalenza

interrogatorio di garanzia (artt. 294 comma 6-bis) videoregistrazione
(fonoregistrazione in caso di indisponibilità di mezzi o di personale tecnico)

interrogatorio indagato libero e indagato reato connesso: (art. art. 373,
comma 1, lettere b e d-bis) fonoregistrazione

sommarie informazioni p.m. o p.g. (artt. 357, co. 3-bis; 373, co. 2-ter; 351 e
362) fonoregistrazione: 1) su istanza del dichiarante, ovvero 2) quando si
procede per delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.

dichiarazioni al difensore (art. 391-ter) fonoregistrazione

esame testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e 210, atti di
ricognizione e confronto in dibattimento, giudizio abbreviato e
incidente probatorio: (artt. 401 co. 5, 441 co. 6, 510) audio registrazione
Art. 510 c.p.p. – Verbale di assunzione dei mezzi di
                                                      Art. 495 c.p.p. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
prova
                                                        (Omissis)
1. Nel verbale sono indicate le generalità dei          4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha
testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli   interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già
interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto       reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio
dall’articolo 497 comma 2.                              con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno
2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel    utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato
verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei    integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni
periti, dei consulenti tecnici e delle parti private,   caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il
riproducendo integralmente in forma diretta le
                                                        giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.
domande poste dalle parti o dal presidente nonché le
risposte delle persone esaminate.
2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei
                                                        La disposizione vale tanto per il giudice monocratico quanto per il giudice
consulenti tecnici, delle parti private e delle         collegiale (in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito
persone indicate nell’articolo 210, nonché gli          collegiale e opera nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli
atti di ricognizione e confronto, sono                  articoli 549 e 555 c.p.p.)
documentati anche con mezzi di riproduzione
audiovisiva,         salva       la     contingente     Verso il definitivo superamento delle SSUU Bajrami?
indisponibilità di strumenti di riproduzione
o di personale tecnico.                                 Eventuali riflessi su overturning sfavorevole in appello
3. Quando il giudice dispone che il verbale sia
redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di          SS UU sentenza 30.9.2021 (dep. 30.3.2022 n. 11586/22): escluso
vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono      obbligo di rinnovazione in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, salva
esercitati dal presidente.                              necessità di motivazione «rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a
3-bis. La trascrizione della riproduzione               compensare il sacrificio del contraddittorio»
audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta
solo se richiesta dalle parti.
                                                        p.s.  Il nuovo testo dell’art. 603 comma 3-bis esclude da obbligo di
                                                        rinnovazione l’ipotesi di abbreviato c.d. secco (in tal senso Corte EDU: Sez. I, 25
                                                        marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia
QUANDO?

Art.   94    -   Disposizioni     transitorie in   materia      di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si
applicano decorso un anno dall’entrata dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. (omissis)

Art. 30, co.1 lett. i del d.lgs.150/2022 introduce art. 510 c.p.p. su
videoregistrazione prova dichiarativa
INDAGINI PRELIMINARI

dalla nozione di notizia di
reato ai rimedi alla stasi
Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega: «precisare i presupposti per
l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della
notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da
soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle
iscrizioni».

335: definizione notizia di reato (codificazione di elaborazione
giurisprudenziale e prassi virtuose)
• dimensione oggettiva: la rappresentazione di un fatto, determinato e
   non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie
   incriminatrice (co. 1).
• dimensione soggettiva: la sussistenza di indizi di reato a carico della
   persona (co.2)
La nuova definizione assolve anche alla funzione di«[…] di offrire
parametri oggettivi di riferimento al giudice … ora chiamato a valutare la
tempestività dell’iscrizione» (così R.I.)

Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono
indispensabili a integrare il requisito della determinatezza
I presidi a garanzia della tempestività dell’iscrizione

1) «autoretrodatazione» (art. 335 co. 1-ter): la codificazione di una prassi virtuosa come
    contraltare al potere del giudice

2) iscrizione jussu iudicis (art. 335-ter c.p.p.):
Si amplia meccanismo già noto per indagini a carico di ignoti (comma 2 secondo periodo e
comma 2 bis art. 415 ora abrogati).
Il giudice potrà emettere l’ordine di iscrizione
•   tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (1. Quando deve compiere un atto del
   procedimento [..]) per es. richiesta intercettazioni
• anche nei procedimenti contro indagati noti (eventuali ulteriori indagati)
• sempre sentito il p.m. che rimane comunque unico titolare del potere di iscrizione (co. 2: Il
   pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono
   i termini delle indagini .) anche quanto alla individuazione del dies a quo (salvo, come si
   vedrà, nel caso di retrodatazione su istanza di parte)
Si deve trattare dello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice.

art. 110-ter disp. att. (Informazione sulle iscrizioni) detta previsione strumentale a consentire
valutazione del giudice: 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le
indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.
La retrodatazione su istanza di parte Art. 335-quater c.p.p.
• istanza di parte
• indicazione, a pena di inammissibilità, delle ragioni nonché gli atti del procedimento da cui è
   desunto il ritardo (comma 1)
• termine decadenziale di 20 giorni «dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere
   visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione».
• nuove domande «..solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili» (comma 3,
   ultimo periodo).
competenza: giudice che procede- gip (indagini preliminari)
→ udienza
→ procedimento incidentale ad hoc (co. 6), con contradditorio cartolare (salvo diversa decisione
giudice) ovvero in sede di eventuale diverso «incidente» (es. riesame)

Il giudice accoglie solo se il ritardo «grave» e «ingiustificabile»; in tal caso indica sia «la
data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato» sia «il nome della persona alla quale
il reato stesso è attribuito». (co.8)
Sindacato sulla decisione (co 9 e 10):
dibattimento → si impugna con la sentenza (co. 1).
indagini o UP → il riesame della medesima questione può e deve (a pena di decadenza) essere
richiesto prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine
previsto dall’articolo 491, comma 1, aggiungendosi che .
I nuovi termini di indagine preliminare
Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega: «modificare i termini di durata delle indagini
preliminari, di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle
seguenti misure:
1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro
delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati
nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi».
→ nuovo co. 2 art. 405 (Termini per la conclusione delle indagini preliminari) che riporta
testualmente il criterio di delega

Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al
giudice la proroga dei termini di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta,
prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia
giustificata dalla complessità delle indagini».

→ nuovo art. 406: Nel comma 1 si è sostituita la complessità delle indagini alla «giusta
causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M.
  La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine ha inoltre comportato la sostituzione
del comma 2, la soppressione dei commi 2-bis e 2-ter.
 → conseguente modifica comma 1 art. 407 (1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.)
Previsto e disciplinato il termine di riflessione → nuovo art. 407-bis
  (conseguente abrogazione comma 3- bis e modifica comma 3 dell’art. 407)

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto
a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in
misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;
Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini.
1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione
penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI
ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi
dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica
dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei
termini di cui all’articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui
all’articolo 407, comma 2.

1. La norma non richiede che l’avviso ex 415-bis sia stato notificato nei termini

2. Il maggior termine di nove mesi fa riferimento a tutti i «casi» del 407 comma
   2 e non solo ai delitti (come invece art. 405 su termini di indagine)
I MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLA STASI
                              Art. 1, comma 9, della legge delega

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a
esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in
base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari; → termine di riflessione
ex art. 407-bis

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle
indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua
presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di
indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non
assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale, tenuto conto delle
esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui
all’articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui
all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2012; → direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (ipotesi di
deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine penale)

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante
un intervento del giudice per le indagini preliminari

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la
notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico
ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale
La proroga per la notifica dell’avviso 415 bis (co. 5-bis e 5-ter)
Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini
preliminari (quando intende esercitare l’azione penale ma sussistono ragioni che ostano alla
discovery,) può presentare al procuratore generale una motivata richiesta di differimento
della notifica del relativo avviso e dunque del deposito degli atti nei seguenti casi:
a) è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti
domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto;
b) fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;
c) la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di
una persona o la sicurezza dello Stato;
d) la conoscenza degli atti d’indagine, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407,
comma 2, può arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei
procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai
quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti,
all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è
obbligatoria la confisca.
L’eventuale autorizzazione potrà prevedere un differimento:
a) non superiore a sei mesi;
b) non superiore ad un anno, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, co. 2.
Quindi se il PG (che deve decidere entro 20 gg) condivide, il PM “guadagna” 6 mesi o, se sta
procedendo per i reati di cui all’art. 407, co. 2, un anno. In caso contrario, il PG ordina al PM di
provvedere (entro 20 gg) alla notifica dell’avviso di conclusione indagini (art. 415-bis, co. 5-ter).
I rimedi alla stasi
     Conseguenze dell’inosservanza del termine di riflessione

Le situazioni vanno distinte a seconda che vi sia stata o meno
discovery e, cioè, a seconda che il PM abbia o meno notificato il
415-bis

 “stasi decisionale”: il PM ha notificato l’avviso di conclusione
indagini ma, dopo, non ha assunto alcuna determinazione → 415-
bis, co. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies

“stasi nella discovery”: il PM ha lasciato decorrere il termine
di riflessione senza provvedere alla notifica dell’avviso 415- bis →
415-ter
“stasi decisionale”

Il PM ha notificato l’avviso di conclusione indagini. (415-bis, co. 5-
quater, 5-quinquies e 5-sexies)

Se, dopo la notifica dell’avviso di conclusione indagini, lascia decorrere il termine
di riflessione, il PM può essere costretto dall’indagato o dalla p.o. ad assumere le
determinazioni sull’azione penale. L’indagato e la p.o., infatti, alla scadenza dei
termini ex art. 407-bis, possono rivolgersi al giudice perché ordini (nei 20 gg.
dalla richiesta) al Procuratore della Repubblica (si noti: non al PM titolare del
fascicolo) di provvedere entro i successivi 20 gg. La p.o. riceve altresì un avviso di
deposito atti (se non ha già [eccezionalmente] ricevuto l’avviso ex 415-bis, co. 1:
v. 415-bis, co. 5-sexies).

Copia del decreto del giudice è comunicato a p.m. e PG e notificato alla parte che
ha fatto la richiesta.
“stasi nella discovery ”
Il PM non ha notificato l’avviso di conclusione indagini (415-ter)

Qui la situazione è diversa e più grave, perché non è intervenuta ostensione degli atti. Il
meccanismo di discovery forzosa degli atti si delinea come una sorta di “avviso di
mancata conclusione delle indagini preliminari (nei termini)”.

Se il termine di riflessione (eventualmente prorogato dal PG come si vedrà a breve)
scade infruttuosamente, il PM deve depositare in segreteria la documentazione relativa
alle indagini espletate e la persona sottoposta a indagini e la persona offesa (che, nella
notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della
conclusione delle indagini) hanno diritto di esaminarla ed estrarne copia. Al fine di
facilitare l’esercizio del diritto di accesso agli atti, dell’avvenuto deposito viene dato
avviso. Con il medesimo avviso le parti sono anche avvertite del diritto di rivolgersi al
giudice in caso di ulteriore temporeggiamento da parte del PM. [415-ter co. 1]
Il corretto funzionamento di tale meccanismo è presidiato, in primo luogo, dal PG.

In base al nuovo 127 disp. att. il PG è informato dalla segreteria della scadenza del termine di
riflessione.
Tale informazione è funzionale

• all’attivazione del potere di avocazione da parte della Procura generale presso la Corte di appello (→
  nuovo art. 412): Potere espressamente discrezionale da esercitarsi tenuto conto dei criteri di priorità
  del progetto organizzativo della procura (→ nuovo art. 127-bis disp. att.) cui deve attenersi anche
  PM nella trattazione delle notizie di reato (art. 3-bis disp. att.)

• all’ordine (sempre “al procuratore della Repubblica”, e non al PM titolare del fascicolo, decorsi 10 gg
  dalla scadenza del termine di riflessione) di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito entro i
  successivi 20 gg. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona
  offesa, che potranno quindi anch’essi attivarsi in caso di inottemperanza [art. 415-ter co. 2]

Il PG può, comunque, prima della scadenza del termine di riflessione, autorizzare, su
richiesta del p.m., la proroga dell’avviso di deposito e del deposito degli atti (6 mesi o, per
reati 407 co.2, 1 anno) in presenza delle circostanze che giustificano proroga avviso 415-
bis (meccanismo escluso se si è già fatto ricorso alla proroga avviso)
Un secondo presidio è assicurato dal giudice.

In base al co. 3 dell’art. 415-ter, «[s]e dalla notifica dell’avviso di
deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è
decorso un termine pari a un mese [3 mesi nei casi di cui all’art.
407, co. 2] senza che il pubblico ministero abbia assunto le
determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e
la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico
ministero di provvedere».
In base alla stessa norma, quando il PM notifichi il 415-bis, il
(successivo) termine di riflessione viene consistentemente ridotto (di
2/3).
La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione

Art. 1, comma 9, lett. a), della legge delega: «modificare la regola di giudizio per la
presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda
l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono
una ragionevole previsione di condanna».

→ nuovo art. 408 co.1 Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non
consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca [..] . (co. 2 esclude notifica a p.o. che abbia rimesso querela)
→ consequenziale abrogazione dell’art. 125 disp. att. c.p.p.

La medesima regola di giudizio è

→ Nel nuovo co. 3 dell’art. 425 (art. 1 co.9 lett. m) legge delega) per la pronuncia della sentenza
di non luogo a procedere all’esito dell’U.P. (il cui co. 4 già prevede la preclusione in caso di previsione
di applicazione di misura di sicurezza diversa dalla confisca)

→ Nel nuovo art. 554-ter (Provvedimenti del giudice) relativo alle diverse pronunce del giudice
all’esito della nuova udienza predibattimentale (co. 1 […] Il giudice pronuncia sentenza di non luogo
a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di
condanna. […] Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal
proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla
confisca) art 1, co. 12, lett. d) e f) delega
La riapertura delle indagini

Art. 1, comma 9, lett. t) della legge delega: «prevedere criteri più stringenti ai fini
dell’adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di
procedura penale».

Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini.
1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il
giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico
ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura
delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la
individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già
acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale.
2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova
iscrizione a norma dell’art. 335.
2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di
riapertura del giudice sono inutilizzabili.

Dovrebbe ritenersi superato orientamento che consentiva riapertura sulla
base di una mera rilettura degli atti già acquisiti
TEMPUS REGIT ACTUM….

LE POSSIBILI OPZIONI ERMENEUTICHE
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