ATTI E INDAGINI PRELIMINARI - d.lgs. 150/2022 - Roberta Licci magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
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SSM – Formazione decentrata «La riforma della giustizia penale» (codice corso D22327) - Milano, 4 novembre 2022 d.lgs. 150/2022 ATTI E INDAGINI PRELIMINARI Roberta Licci magistrato addetto all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
La tecnologia al servizio del processo penale Digitalizzazione degli atti, deposito telematico e fascicolo informatico: il nuovo processo penale telematico Le notificazioni con modalità telematiche Audio e video registrazione quale forma generale di documentazione Atti e udienze a distanza
Il processo penale telematico digitalizzazione degli atti deposito telematico fascicolo informatico
Art. 1, comma 5, lett. a) • prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; • prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; • prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario; • prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica».
La valenza prescrittiva ed ermeneutica delle disposizioni inserite nel libro II • Forma e sottoscrizione degli atti del procedimento penale (artt. 110 e 111) – l’atto nativo digitale • Deposito telematico (art. 111-bis) e termini di deposito (172 co. 6-bis e 6-ter) – obblighi e garanzie • Fascicolo informatico e accesso agli atti (art. 111-ter) – completezza, interoperabilità e agevole consultazione • Disciplina del malfunzionamento sistemi informatici (art. 175 bis) – il temporaneo ritorno all’analogico per assicurare lo svolgimento delle attività processuali
Articolo 110 c.p.p. – (Forma degli atti) L’atto “nativo digitale” è il nuovo modello di atto processuale 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento sono redatti e conservati in forma di la disposizione generale dell’art. 110 è applicabile a tutti documento informatico, tale da assicurarne gli atti del procedimento penale l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza. Sono previste specifiche deroghe, che tengono conto 2. Gli atti redatti in forma di documento informatico delle peculiarità del processo penale, fermo obbligo di rispettano la normativa, anche regolamentare, conversione senza ritardo del documento analogico concernente la redazione, la sottoscrizione, la Le regole tecniche non sono disciplinate dal codice: ogni conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli soluzione è consentita purchè assicuri i requisiti imposti atti e dei documenti informatici. e rispetti la normativa tecnica 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica Il rinvio è aperto. agli atti che, per loro natura o per specifiche oggi: esigenze processuali, non possono essere redatti ▪ regolamento eIDAS 2014/910/UE su identità in forma di documento informatico. digitale ▪ d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “CAD” 4. Gli atti redatti in forma di documento analogico ▪ D.M. 44/2011 (regole tecniche per documenti e sono convertiti senza ritardo in copia informatica fascicoli informatici) ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel domani: rispetto della normativa, anche regolamentare, regolamento unico europeo (vedi proposta di concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione regolamento della Commissione UE su e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. digitalizzazione della giustizia 1.12.2021 )
Articolo 111 c.p.p. – (Data e sottoscrizione degli atti) 1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta. • La firma «digitale o altra firma elettronica • 2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certificata qualificata» rimanda alle certezza, in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a definizioni del CAD e del Regolamento UE questo connessi. n° 910/2014 – eIDAS sull’identità digitale • 2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. • Il richiamo alla normativa anche • 2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di regolamentare rimanda ai criteri stabiliti documento informatico, contiene l’attestazione da parte dalle regole tecniche per ricostruire dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha l’elemento temporale attraverso atti connessi reso. a quello (informatico) privo di data o a dati registrati dai sistemi informatici • 2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo
Articolo 111-ter c.p.p. – (Fascicolo informatico e accesso agli atti) ▪ Come per la formazione degli atti, anche per 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, la formazione e conservazione del fascicolo conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, informatico si utilizza il richiamo alla anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in normativa tecnica anche regolamentare maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione ▪ Specifica attenzione a trasmissibilità, telematica. accessibilità, interoperabilità e agevole 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la consultazione legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. 3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di • Il fascicolo del procedimento è unico, documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento sia esso esclusivamente informatico informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto che in parte anche analogico. Si è previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche tenuto conto della ontologica impossibilità esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in di dematerializzare tutto il processo penale. copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico. • Continuità assicurata con obbligo di 4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei conversione dell’atto analogico e comunque documenti processuali redatti in forma di documento analogico, con redazione indice informatico degli atti presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche analogici che non siano convertibili in se prive della firma digitale di attestazione di conformità documento informatico all'originale.
2 ipotesi di malfunzionamento: Articolo 175-bis c.p.p. – (Malfunzionamento dei sistemi informatici) 1) malfunzionamento c.d. certificato, ovvero le ipotesi di malfunzionamento generalizzato dei domini del 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi Ministero della giustizia automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi 2) malfunzionamento “non certificato”, ovvero quello telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell’ufficio che può verificarsi in relazione ad uno specifico ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai giudiziario e/o in ambito locale e che comunque sia tale soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, da impedire, per un tempo più o meno consistente, attestato e comunicato con le medesime modalità. l’accesso alla modalità telematica. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l’indicazione della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del In entrambi i casi, la regola è il temporaneo «ritorno malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. all’analogico» per “garantire soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall’inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in tempestivo svolgimento delle attività processuali” forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, Chiaro punto di rottura con la normativa fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3. emergenziale: art. 24 co 2-bis e 2-ter d.l. 28 ottobre 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di 2020, n. 137: «L'autorità giudiziaria può autorizzare il malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato deposito di singoli atti e documenti in formato analogico ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data per ragioni specifiche»; «il termine di scadenza per il e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento. deposito degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di funzionalità del Portale» decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti Rimane comunque salva la disciplina della restituzione nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza nel termine di cui all’art. 175 c.p.p. per il caso di omesso maggiore, nell’impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l’atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell’articolo 175 deposito con modalità analogiche per caso fortuito o forza maggiore
Articolo 172 c.p.p. – (Regole generali) (Omissis) 6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, Tutela esercizio diritto di difesa (6-bis) depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità la parte può far uso dell’intera giornata nella quale è in telematiche si considera rispettato se scadenza il lasso temporale previsto dalla legge per l’accettazione da parte del sistema depositare telematicamente l’atto, salvo verifica che informatico avviene entro le ore 24 l’accettazione sia rilasciata dal sistema entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. dell’ultimo giorno utile. 6-ter. Salvo che non sia diversamente Tutela esigenze organizzative degli uffici (6-ter) stabilito, i termini decorrenti dal al comma 6-ter si stabilisce che il termine per deposito telematico, quando lo stesso è provvedere sulla domanda, depositata telematicamente effettuato fuori dell’orario di ufficio fuori orario d’ufficio, decorra dalla prima apertura stabilito dal regolamento, si computano successiva dell’ufficio competente. dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell’ufficio.
Articolo 582 c.p.p. – I RIFLESSI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONI (Presentazione dell’impugnazione) • l’atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le 1.Salvo che la legge disponga altrimenti, modalità telematiche previste dall’art. 111-bis nella cancelleria l’atto di impugnazione è presentato del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (vedi mediante deposito con le modalità abrogazione comma 2) previste dall’articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. • le parti private possono presentare l’atto a mezzo deposito 1-bis. Le parti private possono telematico oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato presentare l’atto con le modalità di (solo) nella cancelleria del giudice che ha emesso il cui al comma 1 oppure provvedimento impugnato personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del • sono abrogate le disposizioni che consentivano deposito in giudice che ha emesso il cancelleria o Giudice di pace del luogo in cui le parti si trovano e provvedimento impugnato. In tal la spedizione a mezzo raccomandata (582 comma 2 e 583) caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona • la disciplina vale per tutte le forme di impugnazione e, in virtù di che lo presenta, lo sottoscrive, lo espresso richiamo, per le impugnazioni in materia di misure unisce agli atti del procedimento e cautelari e per l’opposizione a decreto penale di condanna rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione. • conseguente è abrogazione art. 164-bis disp. att. (deposito delle 2. abrogato. copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relative fascicoli)
quando..e soprattutto come Le disposizioni si applicheranno a decorrere dal 15 giorno successivo alla pubblicazione di due regolamenti la cui adozione è prevista entro il 31.12.2023 (art. 87) Il primo regolamento, da adottarsi sentito il Garante privacy, definirà le regole tecniche riguardanti deposito, comunicazione e notificazione con modalità telematiche anche modificando il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 Il secondo regolamento da adottarsi sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, individuerà gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime Prorogato medio tempore, il regime di deposito previsto dalla normativa emergenziale (art. 24 commi da 1 a 3 d.l. ottobre 2020, n. 137) – in stand by il tema delle impugnazioni via pec (art. 24 co 6-bis) le tappe delineate dal DGSIA -soluzione centralizzata per gli input documentali (portale unico di accesso) -indicazione tassativa dei singoli atti informatici (inserimento tramite forms predisposti) -sviluppo per fasi processuali
Le notificazioni con modalità telematiche il concetto di «domicilio digitale»
Il «domicilio digitale» è definito e regolato dal CAD (articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD): è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC), come definito dal Regolamento eIDAS (Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD L’art. 16 e 16 ter d.l 179/2012 (d.l. convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 la cui sezione IV e’ dedicata alla «Giustizia Digitale») prevedono che le notifiche e le comunicazioni sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. Esse dunque devono essere realizzate al domicilio digitale del destinatario reperito presso i pubblici elenchi [art. 16 oggi modificato estendendone applicabilità a imputato] [a INI-PEC per professionisti e imprese e IPA per p.a. si affianca INAD: elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1- bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese]
Le notificazioni con modalità telematiche devono assicurare «[…] la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione» (art 148 co. 1) pena la nullità della notifica ex art. 171 co. 1 lett. b-bis) Regola generale: le notificazioni di tutti gli atti del procedimento sono eseguite a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche. (art. 148 co.1) Eccezioni (art. 148 co. 4) 1) diversa espressa previsione di legge (es. art. 156: imputato detenuto; art. 157-ter: atti introduttivi del giudizio, salvo dichiarazione di domicilio digitale ex art. 161 co.1) 2) assenza o inidoneità di un «domicilio digitale» del destinatario (che in caso di dichiarazione di domicilio può essere anche PEC non risultante da elenchi) 3) sussistenza di impedimenti tecnici
Regole generali per notificazioni indagato (libero) Prima notifica: per via telematica c/o domicilio digitale (risultante da pubblici elenchi) o, in mancanza, mediante consegna di copia alla persona, salvo non sia già intervenuto avviso ex art. 161 co.01 (in tal caso la notifica sarà presso il difensore). L’avviso ex 161 co. 01 («[..] le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio[..]» va dato al primo contatto con indagato e comunque contestualmente alla prima notifica anche effettuata per via telematica notificazioni successive: presso il difensore. Si tratta di domiciliazione ex lege che prevale su domicilio eletto (con esclusione degli atti introduttivi). In caso di difensore d’ufficio, tuttavia, la regola vale solo se l’indagato abbia avuto la prima notifica mediante consegna a mani o a persona a convivente o portiere e abbia ricevuto avviso ex 161 co. 01 atti introduttivi: presso domicilio dichiarato/eletto (anche digitale) art. 157- ter. In caso di domicilio dichiarato o eletto inidoneo/insufficiente: notifica presso difensore
La tecnologia al servizio della formazione della prova Semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale tra «dematerializzazione» e rispetto dei principi costituzionali Lo statuto generale della partecipazione a distanza e le nuove forme di documentazione della prova dichiarativa
Art. 1, comma 8, lett. c), della legge delega: «c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza». Le coordinate dell’intervento normativo 1. Esclusione di ipotesi di integrale “dematerializzazione” dell’udienza 2. Consenso delle parti quale presupposto necessario 3. Ampliamento delle ipotesi di partecipazione a distanza (interrogatori; s.i.; udienza convalida; 360, prove dichiarative in U.P., in abbreviato e in dibattimento, esecuzione e cooperazione giudiziaria) 4. Salvezza delle ipotesi delle ipotesi di partecipazione alle udienze a distanza e di esame a distanza già previste - a regime - dalle disposizioni di attuazione del codice di rito (artt. 45-bis, 134-bis, 146-bis, 147-bis e 205-ter disp. att. c.p.p.) 5. Disciplina generale su modalità e garanzie (nuovo art. 133-ter) Art. 133-bis (Disposizione Generale) Salvo che sia diversamente previsto, quando l’autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un’udienza si osservano le disposizioni di cui all’articolo 133-ter.
Art. 133- ter (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza) Ciò che occorre, sul piano costituzionale, è che sia garantita l’effettiva partecipazione personale e consapevole dell’imputato al dibattimento, e dunque che i mezzi tecnici, nel caso della partecipazione a distanza, siano del tutto idonei a realizzare quella partecipazione» (Corte Costituzionale sentenza n. 342 del 1999) • Decreto motivato dell’A.G. notificato almeno 3 gg se fuori udienza (co.1) • Collegamento audiovisivo tra aula di udienza e altro ufficio giudiziario o di p.g. o altro luogo su richiesta della parte previa verifica idoneità collegamento audiovisivo. Il luogo è equiparato ad aula di udienza (co.2) • Modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio, l’effettiva partecipazione, la reciproca visibilità a pena di nullità (co. 3) • Registrazione audiovisiva dell’atto o udienza a distanza (co. 3 «Dell’atto o dell’udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva») • Presenza di un ausiliario del giudice o del pubblico ministero o di un ufficiale di p.g. che attesta identità e regolarità operazioni (co. 8) • Diritto dei difensori di essere presenti nel luogo dove si trova l’assistito e di consultarsi
Le nuove forme di documentazione della prova dichiarativa Art. 1, comma 8, lett. a) e b), della legge delega: «a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici; b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione». L’innovazione tecnologica quale fattore di affidabilità epistemologica della prova dichiarativa assunta? I riflessi in tema di rinnovazione per mutamento del giudice e in caso di overturning sfavorevole in appello
LE COORDINATE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA Art. 134 c.p.p. – Modalità di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. 2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell’articolo 110. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. (4.Abrogato) videoregistrazione → prove dichiarative e interrogatori fuori udienza fonoregistrazione → sommarie informazioni clausola di salvezza → contingente indisponibilità di mezzi o di personale tecnico sanzione di inutilizzabilita’ →dichiaranti minori, infermi di mente o in condizioni di vulnerabilità (oltre che interrogatorio detenuto ex art. 141-bis) Trascrizione solo su richiesta delle parti (interrogatori o prove dichiarative) o se assolutamente indispensabili (sommarie informazioni), anche a cura della p.g.
I CASI PREVISTI interrogatorio indagato detenuto (141-bis) videoregistrazione (in subordine fonoregistrazione. In ogni caso, obbligo di perizia o consulenza in caso di indisponibilità di mezzi o di personale tecnico) – si supera equivalenza interrogatorio di garanzia (artt. 294 comma 6-bis) videoregistrazione (fonoregistrazione in caso di indisponibilità di mezzi o di personale tecnico) interrogatorio indagato libero e indagato reato connesso: (art. art. 373, comma 1, lettere b e d-bis) fonoregistrazione sommarie informazioni p.m. o p.g. (artt. 357, co. 3-bis; 373, co. 2-ter; 351 e 362) fonoregistrazione: 1) su istanza del dichiarante, ovvero 2) quando si procede per delitti di cui all’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. dichiarazioni al difensore (art. 391-ter) fonoregistrazione esame testimoni, periti, consulenti tecnici, parti private e 210, atti di ricognizione e confronto in dibattimento, giudizio abbreviato e incidente probatorio: (artt. 401 co. 5, 441 co. 6, 510) audio registrazione
Art. 510 c.p.p. – Verbale di assunzione dei mezzi di Art. 495 c.p.p. - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova prova (Omissis) 1. Nel verbale sono indicate le generalità dei 4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interesse ha diritto di ottenere l’esame delle persone che hanno già interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio dall’articolo 497 comma 2. con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno 2. L’ausiliario che assiste il giudice documenta nel utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato verbale lo svolgimento dell’esame dei testimoni, dei integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, caso, la rinnovazione dell’esame può essere disposta quando il riproducendo integralmente in forma diretta le giudice la ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate. 2-bis. L’esame dei testimoni, dei periti, dei La disposizione vale tanto per il giudice monocratico quanto per il giudice consulenti tecnici, delle parti private e delle collegiale (in quanto la norma si colloca nelle disposizioni dettate per il rito persone indicate nell’articolo 210, nonché gli collegiale e opera nel giudizio monocratico per effetto di quanto previsto dagli atti di ricognizione e confronto, sono articoli 549 e 555 c.p.p.) documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente Verso il definitivo superamento delle SSUU Bajrami? indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Eventuali riflessi su overturning sfavorevole in appello 3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di SS UU sentenza 30.9.2021 (dep. 30.3.2022 n. 11586/22): escluso vigilanza previsti dall’articolo 140 comma 2, sono obbligo di rinnovazione in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione, salva esercitati dal presidente. necessità di motivazione «rafforzata sulla base di elementi ulteriori, idonei a 3-bis. La trascrizione della riproduzione compensare il sacrificio del contraddittorio» audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti. p.s. Il nuovo testo dell’art. 603 comma 3-bis esclude da obbligo di rinnovazione l’ipotesi di abbreviato c.d. secco (in tal senso Corte EDU: Sez. I, 25 marzo 2021, Di Martino e Molinari c. Italia
QUANDO? Art. 94 - Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorso un anno dall’entrata dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. (omissis) Art. 30, co.1 lett. i del d.lgs.150/2022 introduce art. 510 c.p.p. su videoregistrazione prova dichiarativa
INDAGINI PRELIMINARI dalla nozione di notizia di reato ai rimedi alla stasi
Art. 1, comma 9, lett. p) della legge delega: «precisare i presupposti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni». 335: definizione notizia di reato (codificazione di elaborazione giurisprudenziale e prassi virtuose) • dimensione oggettiva: la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (co. 1). • dimensione soggettiva: la sussistenza di indizi di reato a carico della persona (co.2) La nuova definizione assolve anche alla funzione di«[…] di offrire parametri oggettivi di riferimento al giudice … ora chiamato a valutare la tempestività dell’iscrizione» (così R.I.) Le circostanze di tempo e di luogo del fatto non sono indispensabili a integrare il requisito della determinatezza
I presidi a garanzia della tempestività dell’iscrizione 1) «autoretrodatazione» (art. 335 co. 1-ter): la codificazione di una prassi virtuosa come contraltare al potere del giudice 2) iscrizione jussu iudicis (art. 335-ter c.p.p.): Si amplia meccanismo già noto per indagini a carico di ignoti (comma 2 secondo periodo e comma 2 bis art. 415 ora abrogati). Il giudice potrà emettere l’ordine di iscrizione • tutte le volte che il suo intervento sia sollecitato (1. Quando deve compiere un atto del procedimento [..]) per es. richiesta intercettazioni • anche nei procedimenti contro indagati noti (eventuali ulteriori indagati) • sempre sentito il p.m. che rimane comunque unico titolare del potere di iscrizione (co. 2: Il pubblico ministero provvede all’iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini .) anche quanto alla individuazione del dies a quo (salvo, come si vedrà, nel caso di retrodatazione su istanza di parte) Si deve trattare dello stesso fatto che forma oggetto della richiesta indirizzata al giudice. art. 110-ter disp. att. (Informazione sulle iscrizioni) detta previsione strumentale a consentire valutazione del giudice: 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui è attribuita.
La retrodatazione su istanza di parte Art. 335-quater c.p.p. • istanza di parte • indicazione, a pena di inammissibilità, delle ragioni nonché gli atti del procedimento da cui è desunto il ritardo (comma 1) • termine decadenziale di 20 giorni «dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione». • nuove domande «..solo se fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili» (comma 3, ultimo periodo). competenza: giudice che procede- gip (indagini preliminari) → udienza → procedimento incidentale ad hoc (co. 6), con contradditorio cartolare (salvo diversa decisione giudice) ovvero in sede di eventuale diverso «incidente» (es. riesame) Il giudice accoglie solo se il ritardo «grave» e «ingiustificabile»; in tal caso indica sia «la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato» sia «il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito». (co.8) Sindacato sulla decisione (co 9 e 10): dibattimento → si impugna con la sentenza (co. 1). indagini o UP → il riesame della medesima questione può e deve (a pena di decadenza) essere richiesto prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, aggiungendosi che .
I nuovi termini di indagine preliminare Art. 1, comma 9, lett. c) della legge delega: «modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure: 1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni; 2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale; 3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi». → nuovo co. 2 art. 405 (Termini per la conclusione delle indagini preliminari) che riporta testualmente il criterio di delega Art. 1, comma 9, lett. d) della legge delega: «prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini». → nuovo art. 406: Nel comma 1 si è sostituita la complessità delle indagini alla «giusta causa» attualmente prevista quale presupposto per la richiesta di proroga formulata dal P.M. La possibilità di richiedere solo una volta la proroga del termine ha inoltre comportato la sostituzione del comma 2, la soppressione dei commi 2-bis e 2-ter. → conseguente modifica comma 1 art. 407 (1. Salvo quanto previsto all’articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.)
Previsto e disciplinato il termine di riflessione → nuovo art. 407-bis (conseguente abrogazione comma 3- bis e modifica comma 3 dell’art. 407) e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari; Art. 407-bis c.p.p. – Inizio dell’azione penale. Forme e termini. 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all’articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 415-bis, comma 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2. 1. La norma non richiede che l’avviso ex 415-bis sia stato notificato nei termini 2. Il maggior termine di nove mesi fa riferimento a tutti i «casi» del 407 comma 2 e non solo ai delitti (come invece art. 405 su termini di indagine)
I MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLA STASI Art. 1, comma 9, della legge delega e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari; → termine di riflessione ex art. 407-bis f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all’azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012; → direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (ipotesi di deroga al diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine penale) g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale
La proroga per la notifica dell’avviso 415 bis (co. 5-bis e 5-ter) Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari (quando intende esercitare l’azione penale ma sussistono ragioni che ostano alla discovery,) può presentare al procuratore generale una motivata richiesta di differimento della notifica del relativo avviso e dunque del deposito degli atti nei seguenti casi: a) è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto; b) fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; c) la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato; d) la conoscenza degli atti d’indagine, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, può arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca. L’eventuale autorizzazione potrà prevedere un differimento: a) non superiore a sei mesi; b) non superiore ad un anno, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, co. 2. Quindi se il PG (che deve decidere entro 20 gg) condivide, il PM “guadagna” 6 mesi o, se sta procedendo per i reati di cui all’art. 407, co. 2, un anno. In caso contrario, il PG ordina al PM di provvedere (entro 20 gg) alla notifica dell’avviso di conclusione indagini (art. 415-bis, co. 5-ter).
I rimedi alla stasi Conseguenze dell’inosservanza del termine di riflessione Le situazioni vanno distinte a seconda che vi sia stata o meno discovery e, cioè, a seconda che il PM abbia o meno notificato il 415-bis “stasi decisionale”: il PM ha notificato l’avviso di conclusione indagini ma, dopo, non ha assunto alcuna determinazione → 415- bis, co. 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies “stasi nella discovery”: il PM ha lasciato decorrere il termine di riflessione senza provvedere alla notifica dell’avviso 415- bis → 415-ter
“stasi decisionale” Il PM ha notificato l’avviso di conclusione indagini. (415-bis, co. 5- quater, 5-quinquies e 5-sexies) Se, dopo la notifica dell’avviso di conclusione indagini, lascia decorrere il termine di riflessione, il PM può essere costretto dall’indagato o dalla p.o. ad assumere le determinazioni sull’azione penale. L’indagato e la p.o., infatti, alla scadenza dei termini ex art. 407-bis, possono rivolgersi al giudice perché ordini (nei 20 gg. dalla richiesta) al Procuratore della Repubblica (si noti: non al PM titolare del fascicolo) di provvedere entro i successivi 20 gg. La p.o. riceve altresì un avviso di deposito atti (se non ha già [eccezionalmente] ricevuto l’avviso ex 415-bis, co. 1: v. 415-bis, co. 5-sexies). Copia del decreto del giudice è comunicato a p.m. e PG e notificato alla parte che ha fatto la richiesta.
“stasi nella discovery ” Il PM non ha notificato l’avviso di conclusione indagini (415-ter) Qui la situazione è diversa e più grave, perché non è intervenuta ostensione degli atti. Il meccanismo di discovery forzosa degli atti si delinea come una sorta di “avviso di mancata conclusione delle indagini preliminari (nei termini)”. Se il termine di riflessione (eventualmente prorogato dal PG come si vedrà a breve) scade infruttuosamente, il PM deve depositare in segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e la persona sottoposta a indagini e la persona offesa (che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini) hanno diritto di esaminarla ed estrarne copia. Al fine di facilitare l’esercizio del diritto di accesso agli atti, dell’avvenuto deposito viene dato avviso. Con il medesimo avviso le parti sono anche avvertite del diritto di rivolgersi al giudice in caso di ulteriore temporeggiamento da parte del PM. [415-ter co. 1]
Il corretto funzionamento di tale meccanismo è presidiato, in primo luogo, dal PG. In base al nuovo 127 disp. att. il PG è informato dalla segreteria della scadenza del termine di riflessione. Tale informazione è funzionale • all’attivazione del potere di avocazione da parte della Procura generale presso la Corte di appello (→ nuovo art. 412): Potere espressamente discrezionale da esercitarsi tenuto conto dei criteri di priorità del progetto organizzativo della procura (→ nuovo art. 127-bis disp. att.) cui deve attenersi anche PM nella trattazione delle notizie di reato (art. 3-bis disp. att.) • all’ordine (sempre “al procuratore della Repubblica”, e non al PM titolare del fascicolo, decorsi 10 gg dalla scadenza del termine di riflessione) di provvedere alla notifica dell’avviso di deposito entro i successivi 20 gg. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che potranno quindi anch’essi attivarsi in caso di inottemperanza [art. 415-ter co. 2] Il PG può, comunque, prima della scadenza del termine di riflessione, autorizzare, su richiesta del p.m., la proroga dell’avviso di deposito e del deposito degli atti (6 mesi o, per reati 407 co.2, 1 anno) in presenza delle circostanze che giustificano proroga avviso 415- bis (meccanismo escluso se si è già fatto ricorso alla proroga avviso)
Un secondo presidio è assicurato dal giudice. In base al co. 3 dell’art. 415-ter, «[s]e dalla notifica dell’avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese [3 mesi nei casi di cui all’art. 407, co. 2] senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere». In base alla stessa norma, quando il PM notifichi il 415-bis, il (successivo) termine di riflessione viene consistentemente ridotto (di 2/3).
La nuova regola di giudizio per la richiesta di archiviazione Art. 1, comma 9, lett. a), della legge delega: «modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna». → nuovo art. 408 co.1 Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca [..] . (co. 2 esclude notifica a p.o. che abbia rimesso querela) → consequenziale abrogazione dell’art. 125 disp. att. c.p.p. La medesima regola di giudizio è → Nel nuovo co. 3 dell’art. 425 (art. 1 co.9 lett. m) legge delega) per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere all’esito dell’U.P. (il cui co. 4 già prevede la preclusione in caso di previsione di applicazione di misura di sicurezza diversa dalla confisca) → Nel nuovo art. 554-ter (Provvedimenti del giudice) relativo alle diverse pronunce del giudice all’esito della nuova udienza predibattimentale (co. 1 […] Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. […] Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca) art 1, co. 12, lett. d) e f) delega
La riapertura delle indagini Art. 1, comma 9, lett. t) della legge delega: «prevedere criteri più stringenti ai fini dell’adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale». Art. 414 c.p.p. – Riapertura delle indagini. 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalle esigenze di nuove investigazioni. La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’esercizio dell’azione penale. 2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell’art. 335. 2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili. Dovrebbe ritenersi superato orientamento che consentiva riapertura sulla base di una mera rilettura degli atti già acquisiti
TEMPUS REGIT ACTUM…. LE POSSIBILI OPZIONI ERMENEUTICHE
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