L'agricoltura nella legge di bilancio - Camera dei Deputati

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L'agricoltura nella legge di bilancio

4 dicembre 2021

   La legge di bilancio è il provvedimento legislativo che, ogni anno, come noto, introduce disposizioni
 con effetti finanziari, in particolare per il triennio successivo.
   Tra le molteplici norme introdotte con tale strumento, alcune riguardano anche il settore agricolo e
 primario in generale.
   Sia la prima legge di bilancio approvata nella XVIII legislatura, quella relativa all'esercizio finanziario
 2019 (legge n. 145 del 2018), sia quella relativa all'esercizio finanziario 2020 (legge n. 160 del 2019),
 sia quella relativa all'esercizio finanziario 2021 (legge n. 178 del 2020) contengono diverse disposizioni
 che riguardano il settore agricolo e la pesca marittima.

  La legge di bilancio 2019

  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha introdotto diverse disposizioni che riguardano il
settore agricolo e la pesca.

  Di interesse per il settore agricolo si segnalano:

    la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019; la
    conferma dell'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 13% dal 2020 e un aumento di 0,3 punti percentuali
    per il 2020 e di 1,5 punti percentuali a decorrere dal 2021 - che si somma ai già previsti aumenti -
    dell'IVA ordinaria fino al 26,5% (a fronte delle riduzioni per tali anni nella formulazione originaria). La
    clausola di salvaguardia è stata rimodulata in aumento anche per le accise, in luogo della parziale
    riduzione prevista nel testo originario (art. 1, commi 2 e 5);
    l'estensione dell'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art. 1,
    comma 4);

    la proroga per tutto il 2019 dell'agevolazione fiscale prevista originariamente solo per il 2018 (dall'art. 1,
    comma 12, della legge n. 205 del 2017) per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati
    a uso abitativo (art. 1, comma 68);

    il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli
    investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
    (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014), per il quale sono stanziati, nello stato di
    previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di
    euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del
    predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
    l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 1, comma 201). Si ricorda che la legge di bilancio
    2018 aveva previsto, per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare
    all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, la destinazione di 2 milioni di euro per
    ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per l'anno 2020 all'Associazione delle camere di
    commercio italiane all'estero (art. 1, comma 501 della legge n. 205 del 2017);
    l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o
    più figli, uno dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani
    imprenditori agricoli che riservino una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima
    richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto
della cosiddetta "prima casa", che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il testo
    rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura
    (art. 1, commi 654-656).
    l'aumento di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 e la previsione di nuove risorse per un
    ammontare di 2 milioni nel 2021, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio
    Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione
    dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità. E'
    stata, poi, prevista la non applicabilità di talune disposizioni riguardanti le piante di ulivo monumentale
    agli olivi che insistono nella zone infetta (articolo 1, commi 657, 660 e 661);
    l'istituzione di un Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di
    2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2
    milioni di euro a decorrere dal 2022 e l'aumento percentuale di compensazione del legno e della
    legna da ardere ai fini IVA, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (art.1,
    commi 662-664) (in attuazione dell'art. 1, comma 662, relativo alla percentuale di compensazione del
    legno ai fini IVA, sono stati emanati il decreto ministerale 27 agosto 2019 e il decreto ministeriale 5
    febbraio 2021; in attuazione dei commi 663 e 664, relativi al Fondo per le foreste italiane, è stato
    adottato il decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 360348);
    il riconoscimento di un contributo in forma di «voucher», nella misura pari al 50 per cento dei costi
    effettivamente sostenuti e documentati e nel limite di spesa massimo di 3 milioni di euro per il 2019,
    per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi
    atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di
    emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018. Il contributo è riconosciuto a favore
    dei soggetti pubblici o privati, costituiti in qualunque forma, che posseggano o conducono fondi colpiti
    dagli eventi atmosferici citati (art.1, comma 665). In attuazione della predetta disposizione, è stato
    adottato decreto ministeriale 20 maggio 2020;
    l'istituzione del Catasto frutticolo nazionale che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici
    destinate a ortofrutta, distinte con l'indicazione dei principali cultivar. Vengono, a tal fine, stanziati, 2
    milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 666 e 667);
    l'aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e
    2021, del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (istituito dall'art.
    58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012), che già vanta una dotazione a regime di 5 milioni di
    euro annui (art. 1, comma 668);
    l'introduzione di misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei
    prodotti agroalimentari (art.1, commi 669-671), consistenti in:
  a) l'autorizzazione all'assunzione di un numero di 57 unità di personale operante presso il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),
nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020;
  b) la possibilità per il personale dell'ICQRF di poter richiedere talune indennità (in particolare l'indennità di
missione);
  c) la previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del
regolamento (UE) 1169/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione
integrativa dell'ICQRF, con una quota annua, la cui misura viene definita con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e non può, comunque, essere superiore al 15% della
componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del
personale (in attuazione di questa disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 1° luglio 2019, n.
6898);

    l'autorizzazione alla spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la
    realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica (art. 1, comma 672);
    la proroga, per il 2019, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima,
    compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell'indennità giornaliera
    onnicomprensiva (fino a un massimo di 30 euro, e nel limite di spesa di 11 milioni di euro) dovuta nel
    periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio
    (art. 1, comma 673);
l'incremento, per il 2019, di 2,5 milioni di euro delle risorse previste a legislazione vigente (ridotte da 5
milioni a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, dall'art. 1, comma 803, primo periodo, della
medesima legge di bilancio 2019) per il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera
onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei
periodi di fermo temporaneo non obbligatorio (art. 1, comma 674);
la riduzione dell'accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per
i birrifici artigianali di minore dimensione (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000
ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni,
nonché la riduzione del 40 per cento dell'aliquota ordinaria (è previsto che la nuova disciplina si applichi
a decorrere dall'emanazione delle disposizioni attuative) (art. 1, commi 689-691);
la riforma della disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante
officinali spontanee. A tal fine, è istituita un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale,
delle attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell'importo di 100 euro quale imposta
sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento, nel caso in cui la soglia dei
corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro. In tal caso, l'attività di
raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Ai soggetti che hanno
versato l'imposta sostitutiva non si applica la ritenuta di cui all'articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del
1973, con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Ai prodotti selvatici non
legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee è estesa l'esenzione, già
prevista per la cessione dei prodotti del tartufo, in ordine agli obblighi contabili. Per le operazioni di
acquisto del prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un
documento d'acquisto dal quale devono risultare taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto.
Viene, quindi, previsto che, per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione prevista con
decreto, si applichi l'aliquota IVA ridotta al 4%; per i tartufi freschi o refrigerati si applichi l'IVA agevolata
al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata si applichi l'IVA al 10 %. I produttori
agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell'esonero
stabilito dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA n. 633 del 1972 possono applicare il regime forfettario
di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014 (art. 1, commi 692-698 e comma
699);
una modifica alla disciplina della vendita diretta, in base alla quale gli imprenditori agricoli possono
vendere non solo prodotti propri, ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da
altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei
prodotti propri e l'attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri. Per
tali finalità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono specifiche campagne
per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, con la previsione, a tal fine, di un limite di spesa di
500.000 euro annui a decorrere dal 2019 (art. 1, commi 700-701);
l'estensione alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura
non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del
titolo di conduzione del terreno agricolo, ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dell'ambiente
e del territorio e del mare si dovrà provvedere alla determinazione delle aree ubicate nei comuni
prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua tenendo in considerazione, tra l'altro,
specifici fattori di svantaggio indicati dalla norma (art. 1, commi 702 e 703);
l'equiparazione del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei
titolari dell'impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente (art. 1, comma 705);
il riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da
imprenditori agricoli, alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione
del verde, possano accedere agli incentivi previsti per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio
annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957);
il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna (di cui all'art. 2 della legge n. 97 del 1994) per
un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 970);
la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei
terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che
    il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (art.1, commi 1053 e 1054);
    la proroga, a gennaio 2020, della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il
    sistema UNIEMENS al settore agricolo, che è relativo alle retribuzioni e alla posizione contributiva dei
    lavoratori del settore (art. 1, comma 1136, lettera b)).

 Focus

 Lo stato di previsione del MIPAAFT nella legge di bilancio 2019
 https://temi.camera.it/leg18/post/OCD25-491.html

 La legge di bilancio 2020

  La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) presenta le seguenti disposizioni di principale
interesse per il settore agricolo e della pesca:

    l'istituzione - presso il Ministero dello sviluppo economico - del Fondo per gli investimenti innovativi
    delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 (art. 1, comma 123). In
    attuazione della predetta disposizione, è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, recante
    "Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del «Fondo per gli investimenti innovativi delle
    imprese agricole» destinato a favorire la realizzazione, da parte delle imprese agricole, di investimenti in
    beni materiali e immateriali nuovi, strumentali allo svolgimento dell'attività";
    l'incremento di un posto di livello dirigenziale generale nei ruoli del MIPAAF (da 11 diventano 12), con
    conseguente revisione del regolamento di organizzazione del Ministero e della relativa pianta organica,
    avvenuta con il DPCM 24 marzo 2020, n. 53 (art. 1, commi 166 e 167);
    l'estensione al 2020 dell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per il triennio 2017-2019 - dei redditi
    dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
    iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile
    IRPEF nella misura del 50 per cento; (art. 1, comma 183);
    una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura. In particolare,
    tale disposizione fissa un criterio per la determinazione del reddito d'impresa che deriva agli
    imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di
    prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato
    applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di
    redditività del cinque per cento (art. 1, comma 225);
    l'incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro la spesa autorizzata a decorrere dal 2020 per
    consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA (art. 1,
    comma 467);
    l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022
    del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate
    nei territori colpiti dalla cimice asiatica (art. 1, commi 501-502);
    l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria
    per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori
    agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
    previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma
    503);
    la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento
    di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in
    quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite
    di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal
    fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni
    relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15
    milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 504-506). I criteri e le modalità per la concessione di tali mutui
sono stati stabiliti con il decreto ministeriale 9 luglio 2020;
l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la competitività delle filiere agricole,
finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale
di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 507). Il decreto
ministeriale 3 aprile 2020 (modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2020) recante «Istituzione
del Fondo per la competitivita' delle filiere», ha definito i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse
del predetto Fondo;
la realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad
aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding, in luogo del precedente riferimento ai
"mercati più rilevanti" (art. 1, comma 508);
una disciplina fiscale relativa alle spese per colture arboree. Nello specifico, per il triennio 2020-2022
si consente di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui
redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali,
con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni (art. 1, comma 509);
una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA, al fine di favorire il ricambio
generazionale in agricoltura (art. 1, comma 510);
il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di
derrate alimentari agli indigenti (art. 1, comma 511);
una disciplina relativa alle attività di oleoturismo, per le quali sono estese le disposizioni della legge di
bilancio 2018 concernenti le attività di enoturismo (art. 1, commi 513-514);
una disciplina relativa al sostegno al reddito dei lavoratori del settore pesca. Nel dettaglio, il comma 515
riconosce, per il 2020, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima
(compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca), l'indennità giornaliera
onnicomprensiva, pari a 30 euro, dovuta nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa a causa delle
misure di arresto temporaneo obbligatorio avvenute nel corso del 2020, nel limite di spesa di 11
milioni di euro per il 2021. Viene poi demandata ad apposito decreto interministeriale (del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
con il Ministro dell'economia e delle finanze) la disciplina delle modalità relative al pagamento della
predetta indennità; il comma 516 incrementa di 2,5 milioni di euro per il 2021, in relazione al 2020,
le risorse – di cui all'articolo 1, comma 346, della L. 232/2016 - destinate alla corresponsione
dell'indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai suddetti lavoratori nei periodi di arresto
temporaneo non obbligatorio; il comma 517 proroga al 31 dicembre 2020 il Programma nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'art. 2, comma 5-decies del decreto-
legge n. 225 del 2010 (legge n. 10 del 2011), adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali del 28 dicembre 2016, al fine di assicurare la tutela dell'ecosistema marino e della
concorrenza e di garantire la competitività del settore ittico (art. 1, commi 515-517);
l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche
nazionali, con una dotazione di 200.000 euro annui a decorrere dal 2020, al fine di promuovere i
procedimenti di formazione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole. Le
relative disposizioni attuative sono state dettate con il decreto ministeriale 6 aprile 2020 (art. 1, commi
518-519);
una disciplina relativa all'innovazione tecnologica in agricoltura, la quale prevede la concessione, alle
imprese agricole, di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e
mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di
iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla
tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato al settore agricolo, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020
(art. 1, commi 520-521). L'articolo 68-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis
(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha incrementato di 0,5 milioni di euro, per il
2021, la predetta autorizzazione di spesa, al fine di sostenere, entro il predetto limite di spesa, la
ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite sperimentazioni, progetti innovativi e
impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese
sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle costrizioni dell'emergenza
pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici;
l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF di un fondo denominato Fondo per l'agricoltura
  biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a
  decorrere dal 2021, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a
  ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, e di ogni
  attività a queste connesse (art. 1, comma 522);
  una modifica della disciplina relativa al Fondo di solidarietà nazionale. Si prevede, nello specifico, che
  gli interventi compensativi, per danni alle imprese agricole dipendenti da calamità naturali, possono
  essere compensati per un periodo non superiore a tre anni, ove attivati a fronte di eventi i cui effetti
  non sono limitati a una sola annualità (art. 1, comma 523);
  una disciplina relativa alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in
  particolare, per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas,
  realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo
  sull'energia elettrica prodotta, con le modalità e condizioni definite da un successivo decreto
  interministeriale (art. 1, commi 524-527);
  una riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici della pesca con riferimento al
  personale componente gli equipaggi, stabilendo che, a decorrere dal 2020, lo stesso venga corrisposto
  nel limite del 44,32 per cento, invece del precedente 45,07 per cento, con una diminuzione di circa 0,4
  milioni di euro annui (art. 1, comma 607);

di interesse indiretto per il settore agricolo si possono citare le seguenti disposizioni:

  la riforma della disciplina relativa al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Tale
  disciplina prevede, in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in
  favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali,
  l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni
  strumentali nuovi. In estrema sintesi, esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni
  investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la
  tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi
  compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.
  Le norme in esame chiariscono il regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni
  strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell'agevolazione introdotta con
  la disciplina di superammortamento e iperammortamento (art. 1, commi 184-197);
  la riforma della disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
  ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività
  delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si
  sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del
  D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (art. 1, commi
  198-209);
  la modifica della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 e, in particolare, la proroga al 2020
  (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) del beneficio del credito d'imposta
  formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi annuali del credito ed eliminando l'obbligo di
  disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi
  aziendali o territoriali (art. 1, commi 210-217);
  la proroga al 2020 del credito d'imposta - concesso alle piccole e medie imprese italiane
  attualmente per il solo periodo d'imposta 2019 - per le spese sostenute per la partecipazione a
  manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite di 10 milioni di euro per il 2020 e 5
  milioni di euro per il 2021 (art. 1, comma 300);
  l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio
  2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
  dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 1,
  commi 98-100).

La legge di bilancio 2021

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede diversi interventi in materia di agricoltura. Si
ricordano, in particolare:

    l'esonero contributivo in favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli (con età inferiore a 40
    anni) dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale
    obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle
    nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 1,
    comma 33);
    l'esenzione IRPEF, per l'anno 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da
    coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Si prevede, in particolare, che, con riferimento
    all'anno d'imposta 2021, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul
    reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni
    dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del
    d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 38);
    la proroga, al 2021 (dal 2020), della possibilità di innalzare le percentuali di compensazione IVA
    applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente, in misura non
    superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento (art. 1, comma 39). In attuazione della predetta disposizione,
    è stato emanato il decreto ministeriale 10 febbraio 2021;
    l'assoggettamento ad IVA al 10 per cento delle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti,
    arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o
    dell'asporto, che vengono fatti rientrare nella classificazione di "preparazioni alimentari", di cui al n. 80
    della tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972 (art. 1, comma 40);
    la previsione, che per l'anno 2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200
    euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico
    inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove
    posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa
    gestione previdenziale ed assistenziale (art. 1, comma 41);
    l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle
    filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno
    2021 (successivamente, l'art. 39, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni, ha
    incrementato di 150 milioni di euro tale dotazione per il medesimo anno, portando le risorse
    complessive del fondo a 300 milioni di euro per il 2021). La stessa disposizione prevede che, entro
    sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con uno o più decreti del Ministro delle
    politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano definiti i criteri e le
    modalità di attuazione del Fondo (art. 1, commi 128 e 129). Con decreto ministeriale 6 agosto 2021,
    recante "Interventi per le filiere zootecniche ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre
    2020, n. 178, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
    dell'acquacoltura»", sono stati assegnati complessivamente 94 milioni di euro delle predette risorse del
    Fondo, per il 2021, a favore delle filiere suinicola, cunicola, delle carni bovine, ovicaprina, caprina e di
    allevamento di vacche da latte. Con successivo decreto ministeriale 11 agosto 2021, recante "Criteri e
    modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
    dell'acquacoltura", sono stati assegnati complessivamente 20 milioni di euro del predetto Fondo, per il
    2021, in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto direttoriale 30 settembre
    2021 è stata data attuazione a quanto previsto dal predetto ministeriale e sono state fornite le modalità
    ed i termini di presentazione delle domande relativamente ai contributi di competenza del MIPAAF -
    Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Inoltre, con decreto ministeriale 8
    novembre 2021, recante "Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni
    dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione", sono stati assegnati (per il
    2021) 50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle
    organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento giuridico alla data di
    emanazione del predetto decreto e 500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle
    imprese operanti nel settore ortofrutticolo, prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore delle
    filiere agricole, nonche' comunque per differenti misure in favore del settore della pesca e acquacoltura,
    disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti. Inoltre, l'art. 68, comma
    2-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021), ha
    incrementato il suddetto Fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di erogare contributi agli
allevatori bovini, mentre l'art. 68-quater del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021 lo ha ridotto di 10
milioni di euro, sempre per il 2021, a copertura di misure a sostegno del settore della birra artigianale ivi
previste. Successivamente, il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura è stato rifinanziato di 80 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per
mezzo di un rifinanziamento operato dalla sezione II del disegno di legge di bilancio 2022, ai sensi
dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);
l'incremento di 70 milioni di euro, per l'anno 2021, della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà
nazionale-interventi indennizzatori in favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità
atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1° gennaio 2019 (art. 1, comma 130);
l'estensione del credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy anche
alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture
informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico (art. 1, comma 131);
l'incremento di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dello stanziamento destinato alla
stabilizzazione del personale precario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA) e l'incremento di 1,5 milioni di euro dello stanziamento, per il 2021,
destinato all'incremento di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), portandolo a complessivi 2 milioni di euro
per tale anno (art. 1, commi 132 e 133);
l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC,
DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, commi 134 e 135). I criteri e le modalità di utilizzo
di tale Fondo sono stati definiti dal decreto ministeriale 10 giugno 2021, n. 268921;
il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2021, del Fondo nazionale per la suinicoltura, al
fine di sostenere e rilanciare la filiera suinicola nazionale (commi 136 e 137);
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un
Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere agricole apistica, brassicola (cioè relativa alla birra),
della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1,
commi 138);
la previsione, a carico di chiunque detenga cereali e farine di cereali, dell'obbligo di registrare su un
apposito registro elettronico - istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) -
tutte le operazioni di carico e scarico, nel caso in cui la quantità del singolo prodotto superi le 5
tonnellate annue e di sanzioni amministrative nel caso di inosservanza del predetto obbligo (art. 1,
commi 139-143);
lo stanziamento di risorse per l'erogazione, nel 2021, dell'indennità onnicomprensiva prevista per i
lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, nel periodo di sospensione dell'attività
lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio. In particolare, è
previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2021 - a valere sul Fondo sociale per l'occupazione
e formazione - per il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, nel periodo di sospensione
dell'attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e lo stanziamento di 7
milioni di euro per il 2021 - a valere sul medesimo Fondo - per il finanziamento della suddetta
indennità onnicomprensiva, in favore degli stessi soggetti nel periodo di sospensione dell'attività
lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo non obbligatorio (art. 1, commi 282 e 283);
il riconoscimento – nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro di euro per il 2021 - di un trattamento di
sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca che hanno subito una sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19. Tale misura è riconosciuta per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (art. 1, commi 315-319);
il rifinanziamento per 40 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo per la distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti, al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate
a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari e, al tempo stesso,
per scongiurare il pericolo di spreco alimentare (art. 1, comma 375);
l'incremento di 3 milioni di euro, per il 2021, per il finanziamento di un programma sperimentale di
messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane. Si
ricorda che, per tali finalità, è stata inizialmente autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021 (art. 1, comma 570);
l'intervento, in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi,
lacuali e fluviali con finalità turistiche-ricreative, ad uso pesca e acquacoltura, ed attività produttive
ad esse connesse - di cui al decreto-legge n. 194 del 2009 - nel senso di prevedere che la proroga
fissata al 31 dicembre 2020 di talune concessioni in essere al 31 dicembre 2019 sia estesa anche alle
concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura
amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. E', inoltre, previsto che il suddetto termine di
scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018 (art. 1, comma 670);
l'incremento della dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA) di 10
milioni di euro, per il 2021, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dal
diffondersi dell'emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, nonché dalle ulteriori esigenze connesse
all'attività di sostegno al settore agricolo (art. 1, comma 997);
l'autorizzazione al MIPAAF a bandire, per il biennio 2021-2022, procedure concorsuali pubbliche, al
fine di ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di
cui: n. 58 unità in Area terza, posizione economica F1 e n. 28 unità in Area seconda, posizione
economica F2 da assumere nel 2021; n. 30 in Area terza posizione economica F1, n 21 in Area
seconda posizione economica F2 e n. 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere
nel 2022. La copertura degli oneri, è pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 di euro a decorrere
dal 2022, ai quali si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le assunzioni di personale di
cui all'articolo 1, comma 854 della medesima legge di bilancio (art. 1, commi 873-876);
l'autorizzazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche per 6 unità di
personale di livello dirigenziale non generale, nonché per 55 unità di personale non dirigenziale
appartenenti all'Area C posizione economica C1, nell'ambito della vigente dotazione organica
dell'Agenzia relativa al personale non dirigenziale. Per far fronte agli oneri relativi alle predette
assunzioni, è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal
2022 (art. 1, commi 908 e 909);
l'incremento, a decorrere dal 2021, di 363.000 euro annui, della dotazione finanziaria destinata alla
corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non
dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del MIPAAF. Tale previsione è finalizzata a
potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma
della PAC 2021-2027 (art. 1, comma 934);
l'adozione di iniziative volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni
agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e del contrasto al fenomeno dell'Italian
sounding. Per il conseguimento di tali fini, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023 (art. 1, commi 1144-1149);
l'approvazione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (art.
14).
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