THEFUTURE OFSCIENCE ANDETHICS - THE FUTURE OF SCIENCE AND ...
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theFuture ofScience andEthics
theFuture ofScience andEthics 5LYLVWDVFLHQWL¿FD del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi ISSN 2421-3039 ethics.journal@fondazioneveronesi.it Via Solferino, 19 20121, Milano Comitato di direzione Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, Direttore UK); Gilda Ferrando (Università de- Marco Annoni gli Studi di Genova); Giovanni Maria (Consiglio Nazionale delle Flick (Presidente emerito della Corte Ricerche-CNR e costituzionale); Giuseppe Ferraro Fondazione Umberto Veronesi) (Università degli Studi di Napoli Fe- derico II); Nicole Foeger (Austrian Condirettori Agency for Research Integrity-Oe- Cinzia Caporale AWI, Vienna, e Presidente Europe- (Consiglio Nazionale delle an Network for Research Integrity Ricerche-CNR) 2I¿FHV ± (15,2 7RPPDVR (GR- Carlo Alberto Redi ardo Frosini (Università degli Studi (Università degli Studi di Pavia) Suor Orsola Benincasa, Napoli); Silvia Veronesi Filippo Giordano (Libera Università (Fondazione Umberto Veronesi) Maria Ss. Assunta-LUMSA, Roma); *LRUJLR *LRYDQQHWWL 5DL í 5DGLR- Direttore responsabile televisione Italiana S.p.A.); Vitto- Donatella Barus rio Andrea Guardamagna (Istituto (Fondazione Umberto Veronesi) Europeo di Oncologia-IEO); Anto- nio Gullo (Università degli Studi di Messina); Massimo Inguscio (Pre- &RPLWDWR6FLHQWL¿FR sidente Consiglio Nazionale delle Roberto Andorno (University of Zuri- Ricerche-CNR): Giuseppe Ippolito ch, CH); Vittorino Andreoli (Psichia- 'LUHWWRUH VFLHQWL¿FR ,5&&6 ,VWLWXWR tra e scrittore); Elisabetta Belloni Nazionale per le Malattie Infettive (Segretario Generale Ministero degli Lazzaro Spallanzani, Roma); Mi- Affari Esteri e della Cooperazione chèle Leduc (Direttore Institut fran- Internazionale); Massimo Cacciari cilien de recherche sur les atomes (Università Vita-Salute San Raf- froids-IFRAF e Presidente Comité faele, Milano); Stefano Canestrari d’éthique du CNRS, Parigi); Lu- (Università di Bologna); Carlo Caso- ciano Maiani (Sapienza Università nato (Università degli Studi di Tren- di Roma); Sebastiano Maffettone to); Roberto Cingolani (Leonardo); (LUISS Guido Carli, Roma); Elena Gherardo Colombo (già Magistrato Mancini (Consiglio Nazionale delle Volume 5 Ŷ 2020 della Repubblica italiana, Presiden- Ricerche-CNR); Vito Mancuso (Te- te Casa Editrice Garzanti, Milano); ologo e scrittore); Alberto Martinelli Carla Collicelli (Consiglio Naziona- (Università degli Studi di Milano); le delle Ricerche-CNR), Giancarlo Armando Massarenti (ilSole24Ore); &RPL 'LUHWWRUH VFLHQWL¿FR ,VWLWXWR Roberto Mordacci (Università Vi- di Neurologia Sperimentale, IRC- ta-Salute San Raffaele, Milano); Pa- CS Ospedale San Raffale, Milano); ola Muti (Emerito, McMaster Univer- Gilberto Corbellini (Sapienza Uni- sity, Hamilton, Canada); Ilja Richard theFuture versità di Roma); Lorenzo d’Avack Pavone (Consiglio Nazionale delle ofScience (Università degli Studi Roma Tre); Ricerche-CNR); Renzo Piano (Se- andEthics Giacinto della Cananea (Università natore a vita); Alberto Piazza (Eme- degli Studi di Roma Tor Vergata); rito, Università degli Studi di Torino); Sergio Della Sala (The University Riccardo Pietrabissa (IUSS Pavia); 4 of Edinburgh, UK); Andrea Fagioli- Tullio Pozzan (Università degli Stu- ni (Università degli Studi di Siena); di di Padova e Consiglio Nazionale
delle Ricerche-CNR); Francesco Sapienza Roma); Giorgio Macellari Profumo (Politecnico di Torino); Gio- (Chirurgo Senologo Docente di Bio- vanni Rezza (Istituto Superiore di etica, Scuola di Specializzazione Sanità-ISS); Gianni Riotta (Prince- in Chirurgia di Parma); Telmo Pie- ton University, NJ, USA); Carla Ida YDQL 3URIHVVRUH GL )LORVR¿D GHOOH Ripamonti (Fondazione IRCCS Isti- Scienze Biologiche, Università degli tuto Nazionale dei Tumori-INT, Mila- Studi di Padova); Luigi Ripamonti no); Angela Santoni (Sapienza Uni- (Medico e Responsabile Corriere versità di Roma); Pasqualino Santori Salute, Corriere della Sera); Giusep- (Presidente Comitato di Bioetica per pe Remuzzi (Direttore dell’Istituto la Veterinaria e l’Agroalimentare CB- di Ricerche Farmacologiche Mario V-A, Roma); Paola Severino Di Be- Negri IRCCS); Alfonso Maria Rossi nedetto (Rettore LUISS Guido Carli, Brigante (Presidente Onorario della Roma); Marcelo Sánchez Sorondo Corte dei Conti); Giuliano Amato, &DQFHOOLHUH 3RQWL¿FLD $FFDGHPLD Presidente Onorario (Giudice Costi- delle Scienze); Elisabetta Sirgiovan- tuzionale, già Presidente del Con- ni (Sapienza Università di Roma); siglio dei ministri); Cinzia Caporale, Guido Tabellini (Università Commer- Presidente Onorario (Coordinatore ciale Luigi Bocconi, Milano); Henk Centro Interdipartimentale per l’E- Ten Have (Duquesne University, tica e l’Integrità nella Ricerca del Pittsburgh, PA, USA); Chiara Tonel- CNR) li (Università degli Studi di Milano); Elena Tremoli (Università degli Studi Comitato editoriale GL0LODQRH'LUHWWRUHVFLHQWL¿FR,5&- CS Centro Cardiologico Monzino, Caporedattore Milano); Riccardo Viale (Università Roberta Martina Zagarella Milano Bicocca e Herbert Simon So- (Consiglio Nazionale delle ciety); Luigi Zecca (Consiglio Nazio- Ricerche-CNR) nale delle Ricerche-CNR) Redazione Sono componenti di diritto del Giorgia Adamo (Consiglio Nazionale &RPLWDWR 6FLHQWL¿FR GHOOD ULYLVWD delle Ricerche-CNR); Rosa Barotsi i componenti del Comitato Etico (Università Cattolica del Sacro Cuo- della Fondazione Umberto Vero- re); Federico Boem (Università degli nesi: Carlo Alberto Redi, Presidente Studi di Firenze); Andrea Grignolio Volume 5 Ŷ 2020 (Professore di Zoologia e Biologia Corsini (Consiglio Nazionale del- della Sviluppo, Università degli Stu- le Ricerche-CNR); Paolo Maugeri di di Pavia); Giuseppe Testa, Vice- (Campus IFOM-IEO); Chiara Man- presidente (Professore di Biologia nelli (Columbia University, NY, USA Molecolare, Università degli Studi di e Università di Torino); Clio Nicastro Milano); Guido Bosticco (Giornalista (ICI Berlin Institute for Cultural In- e Professore presso il Dipartimento quiry); Annamaria Parola (Fonda- degli Studi Umanistici, Università zione Umberto Veronesi); Virginia degli Studi di Pavia), Roberto De- Sanchini (Università degli Studi di theFuture fez (Responsabile del laboratorio Milano); Chiara Segré (Fondazione ofScience di biotecnologie microbiche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR Umberto Veronesi). andEthics di Napoli); Domenico De Masi (So- 3URJHWWRJUD¿FR Gloria Pedotti ciologo e Professore emerito di Finito di pubblicare il 20.12.2020 5 Sociologia del lavoro, Università La
Volume 5 Ŷ 2020 theFuture ofScience andEthics 6
Volume 5 Ŷ 2020 SOMMARIO • CRESCENTI RISCHI DI UN'EDITORIA ARTICOLI PREDATORIA: RACCOMANDAZIONI PER I RICERCATORI • OBIEZIONE DI COSCIENZA, Commissione per l'Etica COOPERAZIONE AL MALE e l'Integrità nella Ricerca del CNR E VACCINI ANTI-COVID 126 di Demetrio Neri 11 • Premessa di Enzo Di Nuoscio 127 • ETICA E OBIEZIONE DI COSCIENZA • Commento di Gianluca De Bellis 128 di Giorgio Macellari 18 • CONSERVAZIONE • RIFLESSIONI SU COME DELL’AGROBIODIVERSITÀ, LIMITARE IL “RISCHIO PENALE” SOSTENIBILITÀ PER DEI SANITARI AL TEMPO DEL COVID-19 GLI AGRICOLTORI E PROFILI BIOETICI di Stefano Canestrari 26 Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare 134 • LA SOLITUDINE DEL MORENTE AL TEMPO DEL COVID-19 • Premessa di Emilia D’Antuono, di Massimo Foglia 34 Francesco Leopardi Dittaiuti, Domenico Pignone 135 • ULISSE E IL LOCKDOWN. RAZIONALITÀ LIMITATA ED ETICA • Commento di Giuseppe Bertoni DELLA SOSTENIBILITÀ e Roberto Defez 150 di Gianpiero Magnani 46 • Commento di Alessandro Fantini 154 • ETHICS AND ANIMAL EXPERIMENTATION. THE RELEVANCE OF BEAUCHAMP RECENSIONI AND DEGRAZIA’S PRINCIPLES di Francesco Allegri 54 &RQVXOWDVFLHQWL¿FDGHO&RUWLOHGHL*HQWLOL (C. Caporale e A. Pirni, a cura di) • PLAGIO: UNA CONDOTTA PANDEMIA E RESILIENZA. PERSONA, SENZA GIUSTIFICAZIONE COMUNITÀ E MODELLI DI SVILUPPO di Roberto Cubelli e Sergio Della Sala 62 DOPO LA COVID-19 di Gianfranco Ravasi 160 • SOCIETÀ, POLITICA, SCIENZA: Santosuosso L’IMPORTANZA DELLA FIDUCIA INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO. di Carla Collicelli e Ludovica Durst 76 PERCHÉ LE TECNOLOGIE DI IA SONO UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL DIRITTO di Tommaso Edoardo Frosini 162 DOCUMENTI DI ETICA E BIOETICA Emilia D’Antuono (a cura di) ETICA BIOETICA CITTADINANZA. PER • COVID-19: LA DECISIONE CLINICA STEFANO RODOTÀ COSTRUTTORE DI IN CONDIZIONI DI CARENZA UMANITÀ di Concetta Anna Dodaro 166 DI RISORSE E IL CRITERIO DEL “TRIAGE IN EMERGENZA NORME EDITORIALI 168 PANDEMICA” Comitato Nazionale per la Bioetica 96 CODICE ETICO 169 • Commento di Lorenzo d’Avack 106 I COMPITI DEL COMITATO ETICO • Commento di Giuseppe R. Gristina 108 DELLA FONDAZIONE VERONESI 172 • GENE-DRIVE E RESPONSABILITÀ ECOLOGICA. PARERE DEL COMITATO ETICO A FAVORE DELLA SPERIMENTAZIONE CON POPOLAZIONI DI ZANZARE GENETICAMENTE MODIFICATE Comitato Etico Fondazione Umberto Veronesi 115 theFuture ofScience andEthics
Articoli 9PÅLZZPVUPZ\ come limitare il “rischio penale” dei sanitari al tempo del Covid-19 9LÅLJ[PVUZVU how to limit the "criminal liability" of healthcare professionals at the time of Covid-19 Volume 5 Ŷ 2020 STEFANO theFutureCANESTRARI ofScience stefano.canestrari@unibo.it andEthics AFFILIAZIONE 26 Università di Bologna, Comitato Nazionale per la Bioetica
ABSTRACT 1. COVID-19 E RISCHI PENALI 5LÀHVVLRQL su come limitare il La portata dell’epidemia ha messo La pandemia di Covid-19 ha impo- “rischio penale” sotto grande pressione gli esercenti VWRDOODVFLHQ]DSHQDOLVWLFDGLULÀHWWH- dei sanitari al tempo le professioni sanitarie, imponen- re su una molteplicità di questioni, del Covid-19 do loro scelte drammatiche su chi tra le quali, secondo quanto soste- curare, costringendoli a lavorare nuto da più parti, vi è il rischio di (Y[PJVSP interamente “off label”, secondo un’ondata di procedimenti penali nei moduli organizzativi emergenziali, confronti dei professionisti sanitari con scarse risorse a disposizione e, impegnati a fronteggiare l’emergen- spesso, a rischio della propria inco- za. lumità. Questo scenario eccezionale ha dilatato il “rischio penale” dei pro- La portata dell’epidemia ha infatti fessionisti sanitari, del quale l’Autore messo sotto grande pressione gli delinea le principali direttive al tem- esercenti le professioni sanitarie: ha po dell’emergenza pandemica. imposto loro scelte drammatiche su chi curare1, li ha costretti a lavorare interamente “off label”, secondo mo- ABSTRACT duli organizzativi emergenziali, con scarse risorse a disposizione e, Due to its proportions, the epidemic spesso, a rischio della propria inco- has put healthcare professionals lumità. under a great deal of pressure, im- posing on them dramatic choices Come noto, infatti, l’emergenza ha on whom should be treated, and reso necessaria una complessiva ri- forcing them to work entirely “off organizzazione di numerose struttu- label”, following emergency organi- re, per fare spazio, isolare e curare i zing modules, with scarce resources pazienti affetti dalla nuova infezione at their disposal and, often, at their con complicanze polmonari. Farma- own risk. This exception scenario ci e apparecchi, non disponibili per has boarded the “criminal liability” tutti i malati, sono stati contingentati. of healthcare professionals, of whi- Professionisti di ogni specializzazio- ch the Author outlines the main di- ne sono stati chiamati a effettuare rectives at the time of the pandemic turni di lavoro massacranti e a com- emergency. EDWWHUHODSDQGHPLDDPDQLQXGH mentre giovani laureati, specializ- zandi e pensionati hanno dovuto KEYWORDS sopperire alle carenze di personale. Inoltre, per trovare una cura in grado Diritto penale di debellare l’infezione si è procedu- Criminal Law to “per tentativi”, senza poter fare DI¿GDPHQWRVXHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKH Covid-19 condivise. Covid-19 Nel frattempo, nonostante i corag- Responsabilità professionale giosi sforzi messi in campo, il “virus” del medico ha proliferato per settimane, mieten- Doctor's professional liability do un numero enorme di vittime, molte delle quali tra gli stessi medici ed infermieri. Questo scenario eccezionale ha di- latato il “rischio penale” dei profes- sionisti sanitari, da un lato moltipli- cando le probabilità di errori, per quanto spesso “incolpevoli”; dall’al- Volume 5 Ŷ 2020 tro aprendo la possibilità che dei nu- merosissimi eventi avversi vengano successivamente accusati gli stessi operatori, anche a prescindere da effettive responsabilità. Si è così giunti a sostenere che, quanto a mole di procedimenti giudi- ziari, il Covid-19 potrebbe costituire theFuture il “nuovo amianto” in molte giurisdi- ofScience zioni occidentali, dando luogo ad andEthics una rinnovata sovraesposizione giu- diziaria dei medici, anche sul piano penale (Allaby 2020). 27
5LÀHVVLRQL 2. VERSO UN RIPENSAMENTO persino di «drammatica incompatibi- su come limitare il LEGISLATIVO DELLA RESPON- lità logica»4 ± FKH D VROL QRYH PHVL “rischio penale” SABILITÀ PENALE DEI MEDICI? dalla sua entrata in vigore è stato ne- dei sanitari al tempo cessario un chiarimento da parte del Covid-19 La questione della responsabilità delle Sezioni unite penali della Cas- medica in relazione al Covid-19 ha sazione. È così che, nel febbraio (Y[PJVSP ¿QGDVXELWRLQYHVWLWRO¶RSLQLRQHSXE- OD&RUWHKDGH¿QLWRLFRQ¿QLGL EOLFDDSDUWLUHGDOOD¿QHGLPDU]RLQ applicabilità della nuova norma, sta- seguito alla lettera indirizzata dal bilendo che l’esercente la professio- Presidente FNOMCeO, Filippo Anel- ne sanitaria può essere chiamato a li, al Consiglio Nazionale Forense, rispondere della morte o delle lesioni nella quale esprimeva preoccupazio- del paziente generalmente anche a ne per le iniziative pubblicitarie pro- titolo di colpa lieve; tuttavia, se l’e- mosse da alcuni avvocati, candidati- YHQWRVLqYHUL¿FDWRSHUXQ¶LPSHUL]LD si pubblicamente a rappresentare le nell’esecuzione di raccomandazioni famiglie delle vittime dell’epidemia. I di linee-guida o buone pratiche clini- principali organi istituzionali forensi co-assistenziali adeguate, allora, il hanno assunto posizioni di grande sanitario è punibile solo per colpa durezza nei confronti degli iscritti au- grave5. tori di tali “bassezze” deontologiche, In sostanza, la colpa grave costitui- promettendo ripercussioni a livello sce il metro di valutazione della con- disciplinare. dotta del sanitario soltanto se: ha osservato una linea guida accredita- Tuttavia, è parso sin da subito inelu- ta dal Ministero; nell’osservarla ha dibile anche un ripensamento legi- commesso un errore di natura ese- slativo della responsabilità penale cutiva; tale errore è riconducibile degli esercenti le professioni sanita- DOO¶LPSHUL]LD ± FDWHJRULD VIXJJHQWH rie in chiave fortemente limitativa. che dovrebbe ricomprendere solo le imprecisioni di natura tecnica6. Ciò appare singolare dal momento che, come noto, la colpa professio- A prima vista, sembrerebbe una de- nale è stata oggetto di una corposa cisione penalizzante per i medici. Al riforma soltanto tre anni fa, con la FRQWUDULROD&RUWHVLqVSLQWD¿QGRYH legge n. 24/2017: in fondo, la gene- poteva nella protezione dei profes- rale apprensione per una prevedibile sionisti sanitari, “recuperando” il gra- ondata di procedimenti penali inten- do della colpa, che già caratterizza- tati nei confronti di professionisti sa- va il testo del precedente decreto nitari sembra proprio testimoniare, “Balduzzi”, nonostante il legislatore una volta di più, le criticità della disci- non lo avesse contemplato nella nor- plina penalistica approntata da ma. La decisione sul piano tecnico, quell’intervento normativo, meglio peraltro, fa da pendant a una motiva- noto come “Gelli-Bianco”2, che mira- zione particolarmente “garantista”, YD D FLUFRVFULYHUH GH¿QLWLYDPHQWH LO che apre, con toni che non hanno ruolo del diritto penale in ambito me- precedenti, ad un regime penale del- dico in vista di uno storico cambio di la responsabilità medica diverso da paradigma dalla “repressione” alla quello di tutti gli altri professionisti. prevenzione della malpractice3. Nondimeno, lo spettro applicativo Nel quadro normativo attuale l’unico della causa di non punibilità dell’art. argine diretto alla responsabilità pe- 590-sexies c.p. resta, come eviden- nale per colpa degli esercenti le pro- te, assai circoscritto e la disciplina fessioni sanitarie è costituito dal se- introdotta dalla legge “Gelli-Bianco” condo comma dell’art. 590-sexies pare tutt’altro che adatta a fronte del- del codice penale, introdotto appun- la portata dell’emergenza sanitaria to nel 2017, a norma del quale, nei da Covid-197. casi di omicidio e lesioni personali Volume 5 Ŷ 2020 colpose, «qualora l’evento si sia veri- Non foss’altro perché l’operatività ¿FDWRDFDXVDGLLPSHUL]LDODSXQLEL- della riforma è sempre condizionata lità è esclusa quando sono rispettate al rispetto di linee guida accreditate, le raccomandazioni previste dalle li- quando, invece, la diffusione di una QHHJXLGDFRPHGH¿QLWHHSXEEOLFD- infezione nuova non può che river- te ai sensi di legge, ovvero, in man- EHUDUVLLQXQD¿VLRORJLFDDVVHQ]DGL canza di queste, le buone pratiche indicazioni cliniche consolidate. Da clinico-assistenziali, sempre che le quanto è dato sapere, infatti, la cura theFuture raccomandazioni previste dalle pre- del Covid-19 avviene interamente ofScience dette linee guida risultino adeguate “off label”, nella speranza che i far- andEthics DOOHVSHFL¿FLWjGHOFDVRFRQFUHWRª maci provati abbiano un effetto anti- virale utile a debellare l’infezione pol- Si tratta di una norma dalla formula- monare o a limitare gli effetti di una 28 zione ermetica, foriera di così «alti eccessiva risposta immunitaria. Si GXEEL LQWHUSUHWDWLYLª ± VL q SDUODWR tratta, dunque, di uno scenario che
PROWRGLI¿FLOPHQWHSXzHVVHUHDWWLQWR più favorevole e selettivo come quel- 5LÀHVVLRQL dalla disciplina introdotta nel 2017. lo della colpa grave ex art. 2236 c.c.; su come limitare il dall’altra parte, potrebbe essere va- “rischio penale” lorizzato, proprio nel giudizio sul gra- dei sanitari al tempo 3. GLI STRUMENTI DEL DIRITTO do della colpa, per escludere la rim- del Covid-19 VIVENTE PER LIMITARE LE proverabilità soggettiva degli errori RESPONSABILITÀ PENALI commessi11. In sostanza: anche se (Y[PJVSP la condotta del sanitario non è stata Ad uno sguardo più approfondito, impeccabile, non si può comunque tuttavia, il “diritto vivente” offrirebbe fargliene una colpa per via delle con- XQR VWUXPHQWR SL HI¿FDFH GHOO¶DUW dizioni nelle quali ha lavorato. La 590-sexies c.p. per contenere le re- norma offrirebbe pertanto una prote- sponsabilità degli esercenti le pro- zione anche a tutti i sanitari che, per fessioni sanitarie alle prese con la ragioni organizzative, si sono trovati cura del “virus”. Si tratta dell’art. a operare al di fuori del proprio spe- 2236 del codice civile, a norma del FL¿FRDPELWRGLFRPSHWHQ]DRVHQ]D quale il professionista, qualora si tro- averne l’esperienza necessaria. vi ad affrontare problemi di speciale GLI¿FROWj ULVSRQGH VROR SHU GROR R De iure condito, dunque, l’art. 2236 colpa grave8. c.c. potrebbe costituire una soluzio- ne indispensabile per limitare even- Sebbene civilistica, tale disposizione tuali responsabilità penali collegate qVWDWDXWLOL]]DWDSHUOXQJRWHPSR± alla pandemia, soprattutto nel caso DOO¶LQFLUFD¿QRDJOLLQL]LGHJOLDQQL¶ LQFXLLOOHJLVODWRUH¿QLVVHSHUQRQDS- ± GDOOD JLXULVSUXGHQ]D SHQDOH SHU provare una normativa ad hoc. JLXVWL¿FDUH VHQWHQ]H GL SURVFLRJOL- mento nei confronti dei sanitari, che in quel periodo venivano condannati 4. LA NECESSITÀ DI UNA solo qualora si fossero resi respon- DISCIPLINA AD HOC sabili di errori davvero grossolani e macroscopici. Per colpa grave, ap- Nondimeno, non va tralasciato il va- punto. lore simbolico che avrebbe l’introdu- zione dello “scudo” ad hoc. Da que- Gradualmente poi, in coincidenza sto punto di vista, è evidente come col tramonto del paradigma “pater- una risposta sul piano legislativo nalistico”, l’art. 2236 c.c. è stato ab- avrebbe ben altro impatto sulla po- bandonato dai giudici penali. Ne è tenziale «medicina difensiva dell’e- conseguito lo scivolamento da un mergenza», tranquillizzando gli ope- regime incentrato sulla colpa grave ratori circa la loro futura “incolumità” alla punibilità “a tappeto” di ogni for- giudiziaria. Senza considerare, poi, ma di colpa, che è senza dubbio tra OD GLYHUVD HI¿FDFLD ³GHWHUUHQWH´ GL- le cause all’origine della ancora at- spiegata dalle due diverse imposta- tuale sovraesposizione giudiziaria zioni in relazione all’apertura di inda- dei professionisti sanitari9. gini: è chiaro che una nuova normativa avrebbe la capacità di Va segnalato che, recentemente, un prevenire non solo condanne e pro- orientamento giurisprudenziale ha cessi, comunque improbabili, ma provato a rilanciare l’art. 2236 c.c. anche la stessa presentazione delle nei giudizi penali per medical mal- denunce. practice10. Anche il Comitato Nazionale per la Per certi versi, il presupposto appli- Bioetica ha preso posizione con ri- cativo dell’art. 2236 c.c. della specia- guardo a questo tema cruciale, au- OHGLI¿FROWjGHOODSUHVWD]LRQHVHPEUD spicando un arretramento dello stru- adattarsi bene alla situazione emer- mento penale e suggerendo di genziale creatasi. La Corte di Cas- prendere in considerazione l’idea di Volume 5 Ŷ 2020 sazione, infatti, ha riconosciuto limitare per via legislativa la respon- FRPH LO FRHI¿FLHQWH GL GLI¿FROWj GL sabilità penale degli operatori sani- una prestazione medica, per quanto tari che hanno affrontato la pande- apparentemente semplice “sulla car- mia: «Il CNB segnala con ta”, possa aumentare in forza di fat- preoccupazione la proliferazione di tori organizzativi o della presenza di contenziosi giudiziari nei confronti situazioni emergenziali. dei professionisti della salute nel contesto dell’attuale emergenza In questa prospettiva, il contesto del- pandemica e ritiene che vada presa theFuture la pandemia nel quale i sanitari sono in considerazione l’idea di limitare ofScience stati chiamati a operare avrebbe una HYHQWXDOLSUR¿OLGLUHVSRQVDELOLWjSUR- andEthics doppia valenza: da una parte, ren- fessionale degli operatori sanitari in dendo i problemi da affrontare di relazione alle attività svolte per fron- ³VSHFLDOHGLI¿FROWj´JLXVWL¿FKHUHEEH teggiare l’emergenza Covid-19»12. 29 l’utilizzo di un criterio di imputazione
5LÀHVVLRQL Pare dunque opportuna l’introduzio- verse realtà del Paese, garantendo su come limitare il ne, per via legislativa, di una norma l’immunità anche a possibili condot- “rischio penale” che limiti la responsabilità colposa te gravemente colpose eventual- dei sanitari al tempo dei sanitari impegnati nell’emergen- mente maturate in contesti appena del Covid-19 za soltanto alle ipotesi di colpa gra- V¿RUDWLGDO³YLUXV´ ve. Essa avrebbe un duplice effetto: (Y[PJVSP da un lato quello di riservare la san- Nessuno degli emendamenti chiari- zione penale solo ai casi di errori sce se la limitazione della responsa- davvero macroscopici e “colpevoli”, bilità penale si riferisca esclusiva- dall’altro di scoraggiare in partenza mente ai sanitari che hanno iniziative giudiziarie “spericolate”.Ma direttamente avuto a che fare con il quindi come strutturare questo “scu- Covid-19 o possa estendersi anche do”? a prestazioni mediche di altro gene- re. Non va trascurato, infatti, che Per prima cosa, pare di poter rileva- molte strutture hanno completamen- re come lo stile compilativo delle te riorganizzato anche altri reparti, SURSRVWHVLQTXLDYDQ]DWH±LQJUDQ per fare spazio ai malati della pan- parte sotto forma di emendamenti, demia o trasferendo parte del perso- poi non approvati, al decreto “Cura nale per fronteggiare l’emergenza. È Italia”13 ± VLD SDUWLFRODUPHQWH PDF- evidente come questi riassetti po- chinoso. Da questo punto di vista, gli WUHEEHUR DYHU LQÀXLWR DQFKH VXOOD insuccessi delle riforme “Balduzzi” e qualità dell’assistenza prestata ad “Gelli-Bianco”, anche a confronto altri malati per altre patologie e po- FRQ OD ULQDVFLWD GHOO¶DUW FF ± WUHEEHURWDOYROWDJLXVWL¿FDUHXQWUDW- norma caratterizzata da un testo tamento simile a quello riservato ai FRQFLVR PD HI¿FDFH ± GRYUHEEHUR sanitari direttamente impegnati con invece aver lasciato maggiore con- l’epidemia. sapevolezza della necessità di testi di legge non troppo articolati. Alla luce di tutti questi interrogativi, la soluzione che pare più ragionevole è Un primo punto da mettere a fuoco quella di prevedere una generalizza- sembra relativo all’estensione tem- ta limitazione della responsabilità pe- porale del regime di favore cui si in- nale alla colpa grave, non circoscritta tende dar vita. Non sembra da scar- alla sola imperizia ma estesa a negli- tare a priorL±DQFKHVHTXHVWDSDUH genza ed imprudenza. Tale disciplina ODWHQGHQ]D±O¶LSRWHVLGLXQDQRUPD GRYUjHVVHUHDUULFFKLWDGLXQDGH¿QL- che resti in vigore anche una volta zione che imponga di tenere conto, cessata l’emergenza: si tratterebbe, nella valutazione del grado della col- LQ GH¿QLWLYD GL GDUH ¿QDOPHQWH DW- pa, e quindi della affermazione di re- tuazione al disegno complessivo sponsabilità, dei fattori organizzati- della legge “Gelli-Bianco”, per ora vo-contestuali (il numero di pazienti naufragato per via di un’imperizia contemporaneamente coinvolti, gli compilativa. standard organizzativi della singola struttura in rapporto alla gestione L’estensione oggettiva e soggettiva GHOORVSHFL¿FRULVFKLRHPHUJHQ]LDOH dello statuto di responsabilità diffe- l’eventuale eterogeneità della pre- renziato presenta diversi aspetti stazione rispetto alla specializzazio- controversi. Tra le proposte è bale- ne del singolo operatore, il livello di nata anche quella di un’esenzione pressione e/o urgenza, anche in re- tout court da responsabilità penali, lazione alla diffusione della pande- una sorta di “amnistia” generalizzata PLD QHOOD VSHFL¿FD DUHD JHRJUD¿- per tutte le condotte realizzate in re- ca)14. lazione al Covid-19. Questa soluzio- ne è stata osteggiata anche dagli In conclusione. L’emergenza ha stessi medici, principalmente poiché messo a dura prova il Sistema Sani- RIIULUHEEH XQR ³VFXGR´ LQVFDO¿ELOH tario Nazionale, imponendo pene- Volume 5 Ŷ 2020 DQFKHDOOH¿JXUHGLULJHQ]LDOLHVWHVR tranti riorganizzazioni e costringen- ¿QRDLFDVLLQFXLXQDORURFROSDRU- do i sanitari a fronteggiare una ganizzativa ha determinato il conta- malattia in gran parte sconosciuta gio o la morte degli stessi operatori con limitate risorse a disposizione. sanitari. L’ordinamento giuridico, come si è esaminato, offre qualche strumento Insomma, in questa prospettiva, die- per contenere il rischio penale degli tro alla retorica “degli eroi” si cele- operatori sanitari che hanno lavorato theFuture rebbe una moratoria di responsabili- in prima linea contro il “virus”. Tutta- ofScience tà “politico-organizzative”. via, sembra opportuna un’estensio- andEthics ne per via normativa del criterio della Peraltro, oltre a equiparare medici e colpa grave a tutti coloro che sono area manageriale, la proposta di una stati coinvolti nell’emergenza, di 30 protezione totale da responsabilità modo che l’intervento del diritto pe- colpose mette sullo stesso piano di- nale si limiti soltanto a casi di errori
assolutamente macroscopici e che BIBLIOGRAFIA 5LÀHVVLRQL possano davvero dirsi “colpevoli”. su come limitare il Allaby, E (2020). Here comes the “rischio penale” ¿UVW ZDYH RI FRURQDYLUXV ODZVXLWV dei sanitari al tempo https://www.wired.co.uk/article/coro- del Covid-19 NOTE navirus-lawsuits (Y[PJVSP 1. In argomento, il documento del Caletti, G. M. (2019). Il percorso di Comitato Nazionale per la Bioetica depenalizzazione dell’errore medi- Covid-19: La decisione clinica in co. Tra riforme “incompiute”, apertu- condizioni di carenza di risorse e il re giurisprudenziali e nuovi orizzonti criterio del “triage in emergenza per la colpa grave, in Penale Diritto e pandemica”, in www.bioetica.gover- Procedura, https://penaledp.it/co- no.it, 9 aprile 2020 (CNB 2020). La vid-19-e-responsabilita-penali-de- redazione del parere è stata coordi- JOLRSHUDWRULVDQLWDULEUHYLULÀHVVLR- nata dai Proff. Stefano Canestrari, ni-su-come-limitare-la-punibili- Carlo Casonato, Antonio Da Re, Lo- ta-tra-colpa-professionale-sta- renzo d’Avack, Assunta Morresi, to-di-necessita-e-cure-palliative/ Laura Palazzani, Luca Savarino. Nella dottrina penalistica, sul tema Caletti, G. M. (2020). Emergenza cfr. Caletti (2020). pandemica e responsabilità penali in DPELWRVDQLWDULR5LÀHVVLRQLDFDYD- 2. Per osservazioni critiche in meri- liere tra “scelte tragiche” e colpa del to, si veda il volume interdisciplinare medico. Sistema penale 5, 5-20. Caletti et al. (2017). Caletti G. M., Cavicchi I., Scorretti 3. Sull’incompatibilità tra i due mo- C., Ventre L., Ziviz P. (2017). Re- delli, Di Giovine (2017). sponsabilità e linee guida. Il medico di fronte alle novità del recente de- 4. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile creto sulla responsabilità dei sanita- 2017, n. 28187 (rel. Blaiotta e Mon- UL5LÀHVVLRQLVXOO XVRGHOOHOLQHHJXL- tagni). da nella valutazione della colpa dei sanitari. Commenti alle novità legi- 5. Cfr. Cass. pen., Sez. un., 31 mar- slative. EPG Edizioni. zo 2016, n. 22474 (rel. Vessichelli). Per un commento, Cupelli (2018) e Caletti G. M., Mattheudakis, M L. Caletti e Mattheudakis (2018). /D ¿VLRQRPLD GHOO¶DUW 590-sexies c.p. dopo le Sezioni unite 6. La nozione di imperizia, contrap- tra “nuovi” spazi di graduazione posta nell’art. 43 del codice penale a dell’imperizia e “antiche” incertez- negligenza ed imprudenza, si è di- ze”. Diritto Penale Contemporaneo mostrata negli anni assai manipola- 4, 25-46. bile da parte della giurisprudenza, quasi sempre in senso punitivo per i Canestrari, S (2012). La doppia mi- professionisti sanitari. sura della colpa nella struttura del reato colposo. L'Indice Penale 1, 21- 7. Tanto che sino ad oggi si registra 30. un solo caso di applicazione da par- te del Tribunale di Parma (Mattheu- Caputo, M (2017). Colpa penale del dakis 2019). medico e sicurezza delle cure, Giap- pichelli. 8. In dottrina, Caputo (2017). Comitato Nazionale per la Bioetica. 9. Per un approfondimento, Caletti (2020). Covid-19: La decisione clini- (2019). ca in condizioni di carenza di risorse e il criterio del “triage in emergenza Volume 5 Ŷ 2020 10. Si veda, ad esempio, Cass. pen., pandemica”. www.bioetica.governo. Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4391 it, 9 aprile 2020 (Rel. Blaiotta). Cupelli, C (2018). L’anamorfosi 11. Cfr. Canestrari (2012). dell’art. 590-sexies c.p. L’interpreta- zione ‘costituzionalmente conforme’ 12. Per i riferimenti del documento, e i problemi irrisolti dell’imperizia v. supra, nota 1. medica dopo le Sezioni unite. Rivi- sta italiana di diritto e procedura pe- theFuture 13. Disegno di legge AS 1766: con- nale, 61(4), 1969-1995. ofScience versione in legge del decreto 17 andEthics marzo 2020, n. 18. Cupelli, C (2020). Emergenza CO- VID-19: dalla punizione degli “irre- 14. In questi termini già Cupelli sponsabili” alla tutela degli operatori 31 (2020). sanitari. Sistema penale, 30 marzo
5LÀHVVLRQL 2020, https://www.sistemapenale.it/it/ su come limitare il articolo/emergenza-covid-19-corona- “rischio penale” virus-dalla-punizione-degli-irrespon- dei sanitari al tempo sabili-alla-tutela-degli-operatori-sani- del Covid-19 tari-cupelli (Y[PJVSP Di Giovine, O (2017). Colpa penale, “Legge Balduzzi” e “Disegno di Leg- ge Gelli-Bianco”: il matrimonio impos- sibile tra diritto penale e gestione del rischio clinico. Cassazione pena- le, 57(1), 386-404. Mattheudakis, M L (2019). Colpa me- dica e legge Gelli-Bianco: una prima applicazione giurisprudenziale dell’art. 590-sexies, co.2, c.p. Diritto Penale Contemporaneo, https://ar- chiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ d/6612-colpa-medica-e-legge-gel- li-bianco-una-prima-applicazio- ne-giurisprudenziale-dell-art-590- sexies-co-2 Volume 5 Ŷ 2020 theFuture ofScience andEthics 32
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