THEFUTURE OFSCIENCE ANDETHICS - THE FUTURE OF SCIENCE AND ...

Pagina creata da Raffaele Pisani
 
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theFuture
             ofScience
             andEthics
                  9P]PZ[HZJPLU[PÄJHHJ\YHKLS*VTP[H[V,[PJV
                  KLSSH-VUKHaPVUL
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andEthics
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                   ofScience
                   andEthics
                      5LYLVWDVFLHQWL¿FD
                      del Comitato Etico
                      della Fondazione Umberto Veronesi
                      ISSN 2421-3039
                      ethics.journal@fondazioneveronesi.it
                      Via Solferino, 19
                      20121, Milano

                                     Comitato di direzione                    Daniele Fanelli (London School of
                                                                              Economics and Political Science,
                                     Direttore                                UK); Gilda Ferrando (Università de-
                                     Marco Annoni                             gli Studi di Genova); Giovanni Maria
                                     (Consiglio Nazionale delle               Flick (Presidente emerito della Corte
                                     Ricerche-CNR e                           costituzionale); Giuseppe Ferraro
                                     Fondazione Umberto Veronesi)             (Università degli Studi di Napoli Fe-
                                                                              derico II); Nicole Foeger (Austrian
                                     Condirettori                             Agency for Research Integrity-Oe-
                                     Cinzia Caporale                          AWI, Vienna, e Presidente Europe-
                                     (Consiglio Nazionale delle               an Network for Research Integrity
                                     Ricerche-CNR)                            2I¿FHV ± (15,2  7RPPDVR (GR-
                                     Carlo Alberto Redi                       ardo Frosini (Università degli Studi
                                     (Università degli Studi di Pavia)        Suor Orsola Benincasa, Napoli);
                                     Silvia Veronesi                          Filippo Giordano (Libera Università
                                     (Fondazione Umberto Veronesi)            Maria Ss. Assunta-LUMSA, Roma);
                                                                              *LRUJLR *LRYDQQHWWL 5DL í 5DGLR-
                                     Direttore responsabile                   televisione Italiana S.p.A.); Vitto-
                                     Donatella Barus                          rio Andrea Guardamagna (Istituto
                                     (Fondazione Umberto Veronesi)            Europeo di Oncologia-IEO); Anto-
                                                                              nio Gullo (Università degli Studi di
                                                                              Messina); Massimo Inguscio (Pre-
                                     &RPLWDWR6FLHQWL¿FR                      sidente Consiglio Nazionale delle
                                     Roberto Andorno (University of Zuri-     Ricerche-CNR): Giuseppe Ippolito
                                     ch, CH); Vittorino Andreoli (Psichia-     'LUHWWRUH VFLHQWL¿FR ,5&&6 ,VWLWXWR
                                     tra e scrittore); Elisabetta Belloni     Nazionale per le Malattie Infettive
                                     (Segretario Generale Ministero degli     Lazzaro Spallanzani, Roma); Mi-
                                     Affari Esteri e della Cooperazione       chèle Leduc (Direttore Institut fran-
                                     Internazionale); Massimo Cacciari        cilien de recherche sur les atomes
                                     (Università Vita-Salute San Raf-         froids-IFRAF e Presidente Comité
                                     faele, Milano); Stefano Canestrari       d’éthique du CNRS, Parigi); Lu-
                                     (Università di Bologna); Carlo Caso-     ciano Maiani (Sapienza Università
                                     nato (Università degli Studi di Tren-    di Roma); Sebastiano Maffettone
                                     to); Roberto Cingolani (Leonardo);       (LUISS Guido Carli, Roma); Elena
                                     Gherardo Colombo (già Magistrato         Mancini (Consiglio Nazionale delle
Volume 5 Ŷ 2020

                                     della Repubblica italiana, Presiden-     Ricerche-CNR); Vito Mancuso (Te-
                                     te Casa Editrice Garzanti, Milano);      ologo e scrittore); Alberto Martinelli
                                     Carla Collicelli (Consiglio Naziona-     (Università degli Studi di Milano);
                                     le delle Ricerche-CNR), Giancarlo        Armando Massarenti (ilSole24Ore);
                                     &RPL 'LUHWWRUH VFLHQWL¿FR ,VWLWXWR   Roberto Mordacci (Università Vi-
                                     di Neurologia Sperimentale, IRC-         ta-Salute San Raffaele, Milano); Pa-
                                     CS Ospedale San Raffale, Milano);        ola Muti (Emerito, McMaster Univer-
                                     Gilberto Corbellini (Sapienza Uni-       sity, Hamilton, Canada); Ilja Richard
                  theFuture          versità di Roma); Lorenzo d’Avack        Pavone (Consiglio Nazionale delle
                  ofScience          (Università degli Studi Roma Tre);       Ricerche-CNR); Renzo Piano (Se-
                  andEthics          Giacinto della Cananea (Università       natore a vita); Alberto Piazza (Eme-
                                     degli Studi di Roma Tor Vergata);        rito, Università degli Studi di Torino);
                                     Sergio Della Sala (The University        Riccardo Pietrabissa (IUSS Pavia);
                  4                  of Edinburgh, UK); Andrea Fagioli-       Tullio Pozzan (Università degli Stu-
                                     ni (Università degli Studi di Siena);    di di Padova e Consiglio Nazionale
delle Ricerche-CNR); Francesco           Sapienza Roma); Giorgio Macellari
Profumo (Politecnico di Torino); Gio-    (Chirurgo Senologo Docente di Bio-
vanni Rezza (Istituto Superiore di       etica, Scuola di Specializzazione
Sanità-ISS); Gianni Riotta (Prince-      in Chirurgia di Parma); Telmo Pie-
ton University, NJ, USA); Carla Ida      YDQL 3URIHVVRUH GL )LORVR¿D GHOOH
Ripamonti (Fondazione IRCCS Isti-        Scienze Biologiche, Università degli
tuto Nazionale dei Tumori-INT, Mila-     Studi di Padova); Luigi Ripamonti
no); Angela Santoni (Sapienza Uni-       (Medico e Responsabile Corriere
versità di Roma); Pasqualino Santori     Salute, Corriere della Sera); Giusep-
(Presidente Comitato di Bioetica per     pe Remuzzi (Direttore dell’Istituto
la Veterinaria e l’Agroalimentare CB-    di Ricerche Farmacologiche Mario
V-A, Roma); Paola Severino Di Be-        Negri IRCCS); Alfonso Maria Rossi
nedetto (Rettore LUISS Guido Carli,      Brigante (Presidente Onorario della
Roma); Marcelo Sánchez Sorondo           Corte dei Conti); Giuliano Amato,
 &DQFHOOLHUH 3RQWL¿FLD $FFDGHPLD      Presidente Onorario (Giudice Costi-
delle Scienze); Elisabetta Sirgiovan-    tuzionale, già Presidente del Con-
ni (Sapienza Università di Roma);        siglio dei ministri); Cinzia Caporale,
Guido Tabellini (Università Commer-      Presidente Onorario (Coordinatore
ciale Luigi Bocconi, Milano); Henk       Centro Interdipartimentale per l’E-
Ten Have (Duquesne University,           tica e l’Integrità nella Ricerca del
Pittsburgh, PA, USA); Chiara Tonel-      CNR)
li (Università degli Studi di Milano);
Elena Tremoli (Università degli Studi    Comitato editoriale
GL0LODQRH'LUHWWRUHVFLHQWL¿FR,5&-
CS Centro Cardiologico Monzino,          Caporedattore
Milano); Riccardo Viale (Università      Roberta Martina Zagarella
Milano Bicocca e Herbert Simon So-       (Consiglio Nazionale delle
ciety); Luigi Zecca (Consiglio Nazio-    Ricerche-CNR)
nale delle Ricerche-CNR)
                                         Redazione
Sono componenti di diritto del           Giorgia Adamo (Consiglio Nazionale
&RPLWDWR 6FLHQWL¿FR GHOOD ULYLVWD    delle Ricerche-CNR); Rosa Barotsi
i componenti del Comitato Etico          (Università Cattolica del Sacro Cuo-
della Fondazione Umberto Vero-           re); Federico Boem (Università degli
nesi: Carlo Alberto Redi, Presidente     Studi di Firenze); Andrea Grignolio
                                                                                              Volume 5 Ŷ 2020

(Professore di Zoologia e Biologia       Corsini (Consiglio Nazionale del-
della Sviluppo, Università degli Stu-    le Ricerche-CNR); Paolo Maugeri
di di Pavia); Giuseppe Testa, Vice-      (Campus IFOM-IEO); Chiara Man-
presidente (Professore di Biologia       nelli (Columbia University, NY, USA
Molecolare, Università degli Studi di    e Università di Torino); Clio Nicastro
Milano); Guido Bosticco (Giornalista     (ICI Berlin Institute for Cultural In-
e Professore presso il Dipartimento      quiry); Annamaria Parola (Fonda-
degli Studi Umanistici, Università       zione Umberto Veronesi); Virginia
degli Studi di Pavia), Roberto De-       Sanchini (Università degli Studi di      theFuture
fez (Responsabile del laboratorio        Milano); Chiara Segré (Fondazione        ofScience
di biotecnologie microbiche, Istituto
di Bioscienze e Biorisorse del CNR
                                         Umberto Veronesi).                       andEthics
di Napoli); Domenico De Masi (So-        3URJHWWRJUD¿FR Gloria Pedotti
ciologo e Professore emerito di
                                         Finito di pubblicare il 20.12.2020              5
Sociologia del lavoro, Università La
Volume 5 Ŷ 2020

                  theFuture
                  ofScience
                  andEthics

                  6
Volume 5 Ŷ 2020

SOMMARIO
                                                   • CRESCENTI RISCHI DI UN'EDITORIA
 ARTICOLI                                          PREDATORIA: RACCOMANDAZIONI
                                                   PER I RICERCATORI
• OBIEZIONE DI COSCIENZA,                          Commissione per l'Etica
COOPERAZIONE AL MALE                               e l'Integrità nella Ricerca del CNR
E VACCINI ANTI-COVID                                                                              126
di Demetrio Neri                              11   • Premessa di Enzo Di Nuoscio                  127
• ETICA E OBIEZIONE DI COSCIENZA                   • Commento di Gianluca De Bellis               128
di Giorgio Macellari                         18
                                                   • CONSERVAZIONE
• RIFLESSIONI SU COME                              DELL’AGROBIODIVERSITÀ,
LIMITARE IL “RISCHIO PENALE”                       SOSTENIBILITÀ PER
DEI SANITARI AL TEMPO DEL COVID-19                 GLI AGRICOLTORI E PROFILI BIOETICI
di Stefano Canestrari                        26    Comitato Bioetico per la
                                                   Veterinaria e l’Agroalimentare                 134
• LA SOLITUDINE DEL MORENTE
AL TEMPO DEL COVID-19                              • Premessa di Emilia D’Antuono,
di Massimo Foglia                            34    Francesco Leopardi Dittaiuti,
                                                   Domenico Pignone                               135
• ULISSE E IL LOCKDOWN.
RAZIONALITÀ LIMITATA ED ETICA                      • Commento di Giuseppe Bertoni
DELLA SOSTENIBILITÀ                                e Roberto Defez                                150
di Gianpiero Magnani                         46    • Commento di Alessandro Fantini               154
• ETHICS AND ANIMAL
EXPERIMENTATION.
THE RELEVANCE OF BEAUCHAMP                          RECENSIONI
AND DEGRAZIA’S PRINCIPLES
di Francesco Allegri                         54    &RQVXOWDVFLHQWL¿FDGHO&RUWLOHGHL*HQWLOL
                                                   (C. Caporale e A. Pirni, a cura di)
• PLAGIO: UNA CONDOTTA                             PANDEMIA E RESILIENZA. PERSONA,
SENZA GIUSTIFICAZIONE                              COMUNITÀ E MODELLI DI SVILUPPO
di Roberto Cubelli e Sergio Della Sala       62    DOPO LA COVID-19 di Gianfranco Ravasi          160
• SOCIETÀ, POLITICA, SCIENZA:                      Santosuosso
L’IMPORTANZA DELLA FIDUCIA                         INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO.
di Carla Collicelli e Ludovica Durst         76    PERCHÉ LE TECNOLOGIE DI IA SONO
                                                   UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER IL
                                                   DIRITTO di Tommaso Edoardo Frosini             162

 DOCUMENTI DI ETICA E BIOETICA                     Emilia D’Antuono (a cura di)
                                                   ETICA BIOETICA CITTADINANZA. PER
• COVID-19: LA DECISIONE CLINICA                   STEFANO RODOTÀ COSTRUTTORE DI
IN CONDIZIONI DI CARENZA                           UMANITÀ di Concetta Anna Dodaro                166
DI RISORSE E IL CRITERIO
DEL “TRIAGE IN EMERGENZA                           NORME EDITORIALI                               168
PANDEMICA”
Comitato Nazionale per la Bioetica           96    CODICE ETICO                                   169
• Commento di Lorenzo d’Avack                106   I COMPITI DEL COMITATO ETICO
• Commento di Giuseppe R. Gristina           108   DELLA FONDAZIONE VERONESI                      172

• GENE-DRIVE E RESPONSABILITÀ
ECOLOGICA. PARERE DEL COMITATO
ETICO A FAVORE DELLA
SPERIMENTAZIONE
CON POPOLAZIONI DI ZANZARE
GENETICAMENTE MODIFICATE
Comitato Etico Fondazione Umberto Veronesi   115
                                                                            theFuture
                                                                            ofScience
                                                                            andEthics
Articoli

             9PÅLZZPVUPZ\
             come limitare il
             “rischio penale”
             dei sanitari al tempo
             del Covid-19
             9LÅLJ[PVUZVU
             how to limit the
             "criminal liability"
             of healthcare
             professionals
             at the time of Covid-19
Volume 5 Ŷ 2020

             STEFANO
               theFutureCANESTRARI
               ofScience
             stefano.canestrari@unibo.it
                  andEthics
             AFFILIAZIONE
              26
             Università di Bologna,
             Comitato Nazionale per la Bioetica
ABSTRACT                                   1. COVID-19 E RISCHI PENALI                            5LÀHVVLRQL
                                                                                         su come limitare il
La portata dell’epidemia ha messo          La pandemia di Covid-19 ha impo-                 “rischio penale”
sotto grande pressione gli esercenti       VWRDOODVFLHQ]DSHQDOLVWLFDGLULÀHWWH-    dei sanitari al tempo
le professioni sanitarie, imponen-         re su una molteplicità di questioni,                 del Covid-19
do loro scelte drammatiche su chi          tra le quali, secondo quanto soste-
curare, costringendoli a lavorare          nuto da più parti, vi è il rischio di                   (Y[PJVSP
interamente “off label”, secondo           un’ondata di procedimenti penali nei
moduli organizzativi emergenziali,         confronti dei professionisti sanitari
con scarse risorse a disposizione e,       impegnati a fronteggiare l’emergen-
spesso, a rischio della propria inco-      za.
lumità. Questo scenario eccezionale
ha dilatato il “rischio penale” dei pro-   La portata dell’epidemia ha infatti
fessionisti sanitari, del quale l’Autore   messo sotto grande pressione gli
delinea le principali direttive al tem-    esercenti le professioni sanitarie: ha
po dell’emergenza pandemica.               imposto loro scelte drammatiche su
                                           chi curare1, li ha costretti a lavorare
                                           interamente “off label”, secondo mo-
ABSTRACT                                   duli organizzativi emergenziali, con
                                           scarse risorse a disposizione e,
Due to its proportions, the epidemic       spesso, a rischio della propria inco-
has put healthcare professionals           lumità.
under a great deal of pressure, im-
posing on them dramatic choices            Come noto, infatti, l’emergenza ha
on whom should be treated, and             reso necessaria una complessiva ri-
forcing them to work entirely “off         organizzazione di numerose struttu-
label”, following emergency organi-        re, per fare spazio, isolare e curare i
zing modules, with scarce resources        pazienti affetti dalla nuova infezione
at their disposal and, often, at their     con complicanze polmonari. Farma-
own risk. This exception scenario          ci e apparecchi, non disponibili per
has boarded the “criminal liability”       tutti i malati, sono stati contingentati.
of healthcare professionals, of whi-       Professionisti di ogni specializzazio-
ch the Author outlines the main di-        ne sono stati chiamati a effettuare
rectives at the time of the pandemic       turni di lavoro massacranti e a com-
emergency.                                 EDWWHUHODSDQGHPLDDPDQLQXGH
                                           mentre giovani laureati, specializ-
                                           zandi e pensionati hanno dovuto
KEYWORDS                                   sopperire alle carenze di personale.
                                           Inoltre, per trovare una cura in grado
Diritto penale                             di debellare l’infezione si è procedu-
Criminal Law                               to “per tentativi”, senza poter fare
                                           DI¿GDPHQWRVXHYLGHQ]HVFLHQWL¿FKH
Covid-19                                   condivise.
Covid-19
                                           Nel frattempo, nonostante i corag-
Responsabilità professionale               giosi sforzi messi in campo, il “virus”
del medico                                 ha proliferato per settimane, mieten-
Doctor's professional liability            do un numero enorme di vittime,
                                           molte delle quali tra gli stessi medici
                                           ed infermieri.
                                           Questo scenario eccezionale ha di-
                                           latato il “rischio penale” dei profes-
                                           sionisti sanitari, da un lato moltipli-
                                           cando le probabilità di errori, per
                                           quanto spesso “incolpevoli”; dall’al-
                                                                                                                Volume 5 Ŷ 2020

                                           tro aprendo la possibilità che dei nu-
                                           merosissimi eventi avversi vengano
                                           successivamente accusati gli stessi
                                           operatori, anche a prescindere da
                                           effettive responsabilità.

                                           Si è così giunti a sostenere che,
                                           quanto a mole di procedimenti giudi-
                                           ziari, il Covid-19 potrebbe costituire           theFuture
                                           il “nuovo amianto” in molte giurisdi-            ofScience
                                           zioni occidentali, dando luogo ad                andEthics
                                           una rinnovata sovraesposizione giu-
                                           diziaria dei medici, anche sul piano
                                           penale (Allaby 2020).                                        27
5LÀHVVLRQL             2. VERSO UN RIPENSAMENTO                      persino di «drammatica incompatibi-
                  su come limitare il     LEGISLATIVO DELLA RESPON-                     lità logica»4 ± FKH D VROL QRYH PHVL
                  “rischio penale”        SABILITÀ PENALE DEI MEDICI?                   dalla sua entrata in vigore è stato ne-
                  dei sanitari al tempo                                                 cessario un chiarimento da parte
                  del Covid-19            La questione della responsabilità             delle Sezioni unite penali della Cas-
                                          medica in relazione al Covid-19 ha            sazione. È così che, nel febbraio
                   (Y[PJVSP               ¿QGDVXELWRLQYHVWLWRO¶RSLQLRQHSXE-        OD&RUWHKDGH¿QLWRLFRQ¿QLGL
                                          EOLFDDSDUWLUHGDOOD¿QHGLPDU]RLQ       applicabilità della nuova norma, sta-
                                          seguito alla lettera indirizzata dal          bilendo che l’esercente la professio-
                                          Presidente FNOMCeO, Filippo Anel-             ne sanitaria può essere chiamato a
                                          li, al Consiglio Nazionale Forense,           rispondere della morte o delle lesioni
                                          nella quale esprimeva preoccupazio-           del paziente generalmente anche a
                                          ne per le iniziative pubblicitarie pro-       titolo di colpa lieve; tuttavia, se l’e-
                                          mosse da alcuni avvocati, candidati-          YHQWRVLqYHUL¿FDWRSHUXQ¶LPSHUL]LD
                                          si pubblicamente a rappresentare le           nell’esecuzione di raccomandazioni
                                          famiglie delle vittime dell’epidemia. I       di linee-guida o buone pratiche clini-
                                          principali organi istituzionali forensi       co-assistenziali adeguate, allora, il
                                          hanno assunto posizioni di grande             sanitario è punibile solo per colpa
                                          durezza nei confronti degli iscritti au-      grave5.
                                          tori di tali “bassezze” deontologiche,        In sostanza, la colpa grave costitui-
                                          promettendo ripercussioni a livello           sce il metro di valutazione della con-
                                          disciplinare.                                 dotta del sanitario soltanto se: ha
                                                                                        osservato una linea guida accredita-
                                          Tuttavia, è parso sin da subito inelu-        ta dal Ministero; nell’osservarla ha
                                          dibile anche un ripensamento legi-            commesso un errore di natura ese-
                                          slativo della responsabilità penale           cutiva; tale errore è riconducibile
                                          degli esercenti le professioni sanita-        DOO¶LPSHUL]LD ± FDWHJRULD VIXJJHQWH
                                          rie in chiave fortemente limitativa.          che dovrebbe ricomprendere solo le
                                                                                        imprecisioni di natura tecnica6.
                                          Ciò appare singolare dal momento
                                          che, come noto, la colpa professio-           A prima vista, sembrerebbe una de-
                                          nale è stata oggetto di una corposa           cisione penalizzante per i medici. Al
                                          riforma soltanto tre anni fa, con la          FRQWUDULROD&RUWHVLqVSLQWD¿QGRYH
                                          legge n. 24/2017: in fondo, la gene-          poteva nella protezione dei profes-
                                          rale apprensione per una prevedibile          sionisti sanitari, “recuperando” il gra-
                                          ondata di procedimenti penali inten-          do della colpa, che già caratterizza-
                                          tati nei confronti di professionisti sa-      va il testo del precedente decreto
                                          nitari sembra proprio testimoniare,           “Balduzzi”, nonostante il legislatore
                                          una volta di più, le criticità della disci-   non lo avesse contemplato nella nor-
                                          plina penalistica approntata da               ma. La decisione sul piano tecnico,
                                          quell’intervento normativo, meglio            peraltro, fa da pendant a una motiva-
                                          noto come “Gelli-Bianco”2, che mira-          zione particolarmente “garantista”,
                                          YD D FLUFRVFULYHUH GH¿QLWLYDPHQWH LO     che apre, con toni che non hanno
                                          ruolo del diritto penale in ambito me-        precedenti, ad un regime penale del-
                                          dico in vista di uno storico cambio di        la responsabilità medica diverso da
                                          paradigma dalla “repressione” alla            quello di tutti gli altri professionisti.
                                          prevenzione della malpractice3.
                                                                                        Nondimeno, lo spettro applicativo
                                          Nel quadro normativo attuale l’unico          della causa di non punibilità dell’art.
                                          argine diretto alla responsabilità pe-        590-sexies c.p. resta, come eviden-
                                          nale per colpa degli esercenti le pro-        te, assai circoscritto e la disciplina
                                          fessioni sanitarie è costituito dal se-       introdotta dalla legge “Gelli-Bianco”
                                          condo comma dell’art. 590-sexies              pare tutt’altro che adatta a fronte del-
                                          del codice penale, introdotto appun-          la portata dell’emergenza sanitaria
                                          to nel 2017, a norma del quale, nei           da Covid-197.
                                          casi di omicidio e lesioni personali
Volume 5 Ŷ 2020

                                          colpose, «qualora l’evento si sia veri-       Non foss’altro perché l’operatività
                                          ¿FDWRDFDXVDGLLPSHUL]LDODSXQLEL-        della riforma è sempre condizionata
                                          lità è esclusa quando sono rispettate         al rispetto di linee guida accreditate,
                                          le raccomandazioni previste dalle li-         quando, invece, la diffusione di una
                                          QHHJXLGDFRPHGH¿QLWHHSXEEOLFD-           infezione nuova non può che river-
                                          te ai sensi di legge, ovvero, in man-         EHUDUVLLQXQD¿VLRORJLFDDVVHQ]DGL
                                          canza di queste, le buone pratiche            indicazioni cliniche consolidate. Da
                                          clinico-assistenziali, sempre che le          quanto è dato sapere, infatti, la cura
                  theFuture               raccomandazioni previste dalle pre-           del Covid-19 avviene interamente
                  ofScience               dette linee guida risultino adeguate          “off label”, nella speranza che i far-
                  andEthics               DOOHVSHFL¿FLWjGHOFDVRFRQFUHWRª           maci provati abbiano un effetto anti-
                                                                                        virale utile a debellare l’infezione pol-
                                          Si tratta di una norma dalla formula-         monare o a limitare gli effetti di una
                  28                      zione ermetica, foriera di così «alti         eccessiva risposta immunitaria. Si
                                          GXEEL LQWHUSUHWDWLYLª ± VL q SDUODWR    tratta, dunque, di uno scenario che
PROWRGLI¿FLOPHQWHSXzHVVHUHDWWLQWR       più favorevole e selettivo come quel-               5LÀHVVLRQL
dalla disciplina introdotta nel 2017.        lo della colpa grave ex art. 2236 c.c.;    su come limitare il
                                             dall’altra parte, potrebbe essere va-         “rischio penale”
                                             lorizzato, proprio nel giudizio sul gra- dei sanitari al tempo
3. GLI STRUMENTI DEL DIRITTO                 do della colpa, per escludere la rim-             del Covid-19
VIVENTE PER LIMITARE LE                      proverabilità soggettiva degli errori
RESPONSABILITÀ PENALI                        commessi11. In sostanza: anche se                      (Y[PJVSP
                                             la condotta del sanitario non è stata
Ad uno sguardo più approfondito,             impeccabile, non si può comunque
tuttavia, il “diritto vivente” offrirebbe    fargliene una colpa per via delle con-
XQR VWUXPHQWR SL HI¿FDFH GHOO¶DUW     dizioni nelle quali ha lavorato. La
590-sexies c.p. per contenere le re-         norma offrirebbe pertanto una prote-
sponsabilità degli esercenti le pro-         zione anche a tutti i sanitari che, per
fessioni sanitarie alle prese con la         ragioni organizzative, si sono trovati
cura del “virus”. Si tratta dell’art.        a operare al di fuori del proprio spe-
2236 del codice civile, a norma del          FL¿FRDPELWRGLFRPSHWHQ]DRVHQ]D
quale il professionista, qualora si tro-     averne l’esperienza necessaria.
vi ad affrontare problemi di speciale
GLI¿FROWj ULVSRQGH VROR SHU GROR R    De iure condito, dunque, l’art. 2236
colpa grave8.                                c.c. potrebbe costituire una soluzio-
                                             ne indispensabile per limitare even-
Sebbene civilistica, tale disposizione       tuali responsabilità penali collegate
qVWDWDXWLOL]]DWDSHUOXQJRWHPSR±        alla pandemia, soprattutto nel caso
DOO¶LQFLUFD¿QRDJOLLQL]LGHJOLDQQL¶   LQFXLLOOHJLVODWRUH¿QLVVHSHUQRQDS-
± GDOOD JLXULVSUXGHQ]D SHQDOH SHU       provare una normativa ad hoc.
JLXVWL¿FDUH VHQWHQ]H GL SURVFLRJOL-
mento nei confronti dei sanitari, che
in quel periodo venivano condannati          4. LA NECESSITÀ DI UNA
solo qualora si fossero resi respon-         DISCIPLINA AD HOC
sabili di errori davvero grossolani e
macroscopici. Per colpa grave, ap-           Nondimeno, non va tralasciato il va-
punto.                                       lore simbolico che avrebbe l’introdu-
                                             zione dello “scudo” ad hoc. Da que-
Gradualmente poi, in coincidenza             sto punto di vista, è evidente come
col tramonto del paradigma “pater-           una risposta sul piano legislativo
nalistico”, l’art. 2236 c.c. è stato ab-     avrebbe ben altro impatto sulla po-
bandonato dai giudici penali. Ne è           tenziale «medicina difensiva dell’e-
conseguito lo scivolamento da un             mergenza», tranquillizzando gli ope-
regime incentrato sulla colpa grave          ratori circa la loro futura “incolumità”
alla punibilità “a tappeto” di ogni for-     giudiziaria. Senza considerare, poi,
ma di colpa, che è senza dubbio tra          OD GLYHUVD HI¿FDFLD ³GHWHUUHQWH´ GL-
le cause all’origine della ancora at-        spiegata dalle due diverse imposta-
tuale sovraesposizione giudiziaria           zioni in relazione all’apertura di inda-
dei professionisti sanitari9.                gini: è chiaro che una nuova
                                             normativa avrebbe la capacità di
Va segnalato che, recentemente, un           prevenire non solo condanne e pro-
orientamento giurisprudenziale ha            cessi, comunque improbabili, ma
provato a rilanciare l’art. 2236 c.c.        anche la stessa presentazione delle
nei giudizi penali per medical mal-          denunce.
practice10.
                                             Anche il Comitato Nazionale per la
Per certi versi, il presupposto appli-       Bioetica ha preso posizione con ri-
cativo dell’art. 2236 c.c. della specia-     guardo a questo tema cruciale, au-
OHGLI¿FROWjGHOODSUHVWD]LRQHVHPEUD       spicando un arretramento dello stru-
adattarsi bene alla situazione emer-         mento penale e suggerendo di
genziale creatasi. La Corte di Cas-          prendere in considerazione l’idea di
                                                                                                               Volume 5 Ŷ 2020

sazione, infatti, ha riconosciuto            limitare per via legislativa la respon-
FRPH LO FRHI¿FLHQWH GL GLI¿FROWj GL    sabilità penale degli operatori sani-
una prestazione medica, per quanto           tari che hanno affrontato la pande-
apparentemente semplice “sulla car-          mia: «Il CNB segnala con
ta”, possa aumentare in forza di fat-        preoccupazione la proliferazione di
tori organizzativi o della presenza di       contenziosi giudiziari nei confronti
situazioni emergenziali.                     dei professionisti della salute nel
                                             contesto dell’attuale emergenza
In questa prospettiva, il contesto del-      pandemica e ritiene che vada presa              theFuture
la pandemia nel quale i sanitari sono        in considerazione l’idea di limitare            ofScience
stati chiamati a operare avrebbe una         HYHQWXDOLSUR¿OLGLUHVSRQVDELOLWjSUR-         andEthics
doppia valenza: da una parte, ren-           fessionale degli operatori sanitari in
dendo i problemi da affrontare di            relazione alle attività svolte per fron-
³VSHFLDOHGLI¿FROWj´JLXVWL¿FKHUHEEH       teggiare l’emergenza Covid-19»12.                         29
l’utilizzo di un criterio di imputazione
5LÀHVVLRQL             Pare dunque opportuna l’introduzio-              verse realtà del Paese, garantendo
                  su come limitare il     ne, per via legislativa, di una norma            l’immunità anche a possibili condot-
                  “rischio penale”        che limiti la responsabilità colposa             te gravemente colpose eventual-
                  dei sanitari al tempo   dei sanitari impegnati nell’emergen-             mente maturate in contesti appena
                  del Covid-19            za soltanto alle ipotesi di colpa gra-           V¿RUDWLGDO³YLUXV´
                                          ve. Essa avrebbe un duplice effetto:
                   (Y[PJVSP               da un lato quello di riservare la san-           Nessuno degli emendamenti chiari-
                                          zione penale solo ai casi di errori              sce se la limitazione della responsa-
                                          davvero macroscopici e “colpevoli”,              bilità penale si riferisca esclusiva-
                                          dall’altro di scoraggiare in partenza            mente ai sanitari che hanno
                                          iniziative giudiziarie “spericolate”.Ma          direttamente avuto a che fare con il
                                          quindi come strutturare questo “scu-             Covid-19 o possa estendersi anche
                                          do”?                                             a prestazioni mediche di altro gene-
                                                                                           re. Non va trascurato, infatti, che
                                          Per prima cosa, pare di poter rileva-            molte strutture hanno completamen-
                                          re come lo stile compilativo delle               te riorganizzato anche altri reparti,
                                          SURSRVWHVLQTXLDYDQ]DWH±LQJUDQ             per fare spazio ai malati della pan-
                                          parte sotto forma di emendamenti,                demia o trasferendo parte del perso-
                                          poi non approvati, al decreto “Cura              nale per fronteggiare l’emergenza. È
                                          Italia”13 ± VLD SDUWLFRODUPHQWH PDF-         evidente come questi riassetti po-
                                          chinoso. Da questo punto di vista, gli           WUHEEHUR DYHU LQÀXLWR DQFKH VXOOD
                                          insuccessi delle riforme “Balduzzi” e            qualità dell’assistenza prestata ad
                                          “Gelli-Bianco”, anche a confronto                altri malati per altre patologie e po-
                                          FRQ OD ULQDVFLWD GHOO¶DUW  FF ±   WUHEEHURWDOYROWDJLXVWL¿FDUHXQWUDW-
                                          norma caratterizzata da un testo                 tamento simile a quello riservato ai
                                          FRQFLVR PD HI¿FDFH ± GRYUHEEHUR             sanitari direttamente impegnati con
                                          invece aver lasciato maggiore con-               l’epidemia.
                                          sapevolezza della necessità di testi
                                          di legge non troppo articolati.                  Alla luce di tutti questi interrogativi, la
                                                                                           soluzione che pare più ragionevole è
                                          Un primo punto da mettere a fuoco                quella di prevedere una generalizza-
                                          sembra relativo all’estensione tem-              ta limitazione della responsabilità pe-
                                          porale del regime di favore cui si in-           nale alla colpa grave, non circoscritta
                                          tende dar vita. Non sembra da scar-              alla sola imperizia ma estesa a negli-
                                          tare a priorL±DQFKHVHTXHVWDSDUH            genza ed imprudenza. Tale disciplina
                                          ODWHQGHQ]D±O¶LSRWHVLGLXQDQRUPD            GRYUjHVVHUHDUULFFKLWDGLXQDGH¿QL-
                                          che resti in vigore anche una volta              zione che imponga di tenere conto,
                                          cessata l’emergenza: si tratterebbe,             nella valutazione del grado della col-
                                          LQ GH¿QLWLYD GL GDUH ¿QDOPHQWH DW-         pa, e quindi della affermazione di re-
                                          tuazione al disegno complessivo                  sponsabilità, dei fattori organizzati-
                                          della legge “Gelli-Bianco”, per ora              vo-contestuali (il numero di pazienti
                                          naufragato per via di un’imperizia               contemporaneamente coinvolti, gli
                                          compilativa.                                     standard organizzativi della singola
                                                                                           struttura in rapporto alla gestione
                                          L’estensione oggettiva e soggettiva              GHOORVSHFL¿FRULVFKLRHPHUJHQ]LDOH
                                          dello statuto di responsabilità diffe-           l’eventuale eterogeneità della pre-
                                          renziato presenta diversi aspetti                stazione rispetto alla specializzazio-
                                          controversi. Tra le proposte è bale-             ne del singolo operatore, il livello di
                                          nata anche quella di un’esenzione                pressione e/o urgenza, anche in re-
                                          tout court da responsabilità penali,             lazione alla diffusione della pande-
                                          una sorta di “amnistia” generalizzata            PLD QHOOD VSHFL¿FD DUHD JHRJUD¿-
                                          per tutte le condotte realizzate in re-          ca)14.
                                          lazione al Covid-19. Questa soluzio-
                                          ne è stata osteggiata anche dagli                In conclusione. L’emergenza ha
                                          stessi medici, principalmente poiché             messo a dura prova il Sistema Sani-
                                          RIIULUHEEH XQR ³VFXGR´ LQVFDO¿ELOH           tario Nazionale, imponendo pene-
Volume 5 Ŷ 2020

                                          DQFKHDOOH¿JXUHGLULJHQ]LDOLHVWHVR           tranti riorganizzazioni e costringen-
                                          ¿QRDLFDVLLQFXLXQDORURFROSDRU-            do i sanitari a fronteggiare una
                                          ganizzativa ha determinato il conta-             malattia in gran parte sconosciuta
                                          gio o la morte degli stessi operatori            con limitate risorse a disposizione.
                                          sanitari.                                        L’ordinamento giuridico, come si è
                                                                                           esaminato, offre qualche strumento
                                          Insomma, in questa prospettiva, die-             per contenere il rischio penale degli
                                          tro alla retorica “degli eroi” si cele-          operatori sanitari che hanno lavorato
                  theFuture               rebbe una moratoria di responsabili-             in prima linea contro il “virus”. Tutta-
                  ofScience               tà “politico-organizzative”.                     via, sembra opportuna un’estensio-
                  andEthics                                                                ne per via normativa del criterio della
                                          Peraltro, oltre a equiparare medici e            colpa grave a tutti coloro che sono
                                          area manageriale, la proposta di una             stati coinvolti nell’emergenza, di
                  30                      protezione totale da responsabilità              modo che l’intervento del diritto pe-
                                          colpose mette sullo stesso piano di-             nale si limiti soltanto a casi di errori
assolutamente macroscopici e che          BIBLIOGRAFIA                                          5LÀHVVLRQL
possano davvero dirsi “colpevoli”.                                                     su come limitare il
                                          Allaby, E (2020). Here comes the                “rischio penale”
                                          ¿UVW ZDYH RI FRURQDYLUXV ODZVXLWV    dei sanitari al tempo
                                          https://www.wired.co.uk/article/coro-               del Covid-19
NOTE                                      navirus-lawsuits
                                                                                                 (Y[PJVSP
1. In argomento, il documento del         Caletti, G. M. (2019). Il percorso di
Comitato Nazionale per la Bioetica        depenalizzazione dell’errore medi-
Covid-19: La decisione clinica in         co. Tra riforme “incompiute”, apertu-
condizioni di carenza di risorse e il     re giurisprudenziali e nuovi orizzonti
criterio del “triage in emergenza         per la colpa grave, in Penale Diritto e
pandemica”, in www.bioetica.gover-        Procedura,      https://penaledp.it/co-
no.it, 9 aprile 2020 (CNB 2020). La       vid-19-e-responsabilita-penali-de-
redazione del parere è stata coordi-      JOLRSHUDWRULVDQLWDULEUHYLULÀHVVLR-
nata dai Proff. Stefano Canestrari,       ni-su-come-limitare-la-punibili-
Carlo Casonato, Antonio Da Re, Lo-        ta-tra-colpa-professionale-sta-
renzo d’Avack, Assunta Morresi,           to-di-necessita-e-cure-palliative/
Laura Palazzani, Luca Savarino.
Nella dottrina penalistica, sul tema      Caletti, G. M. (2020). Emergenza
cfr. Caletti (2020).                      pandemica e responsabilità penali in
                                          DPELWRVDQLWDULR5LÀHVVLRQLDFDYD-
2. Per osservazioni critiche in meri-     liere tra “scelte tragiche” e colpa del
to, si veda il volume interdisciplinare   medico. Sistema penale 5, 5-20.
Caletti et al. (2017).
                                          Caletti G. M., Cavicchi I., Scorretti
3. Sull’incompatibilità tra i due mo-     C., Ventre L., Ziviz P. (2017). Re-
delli, Di Giovine (2017).                 sponsabilità e linee guida. Il medico
                                          di fronte alle novità del recente de-
4. Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile    creto sulla responsabilità dei sanita-
2017, n. 28187 (rel. Blaiotta e Mon-      UL5LÀHVVLRQLVXOO XVRGHOOHOLQHHJXL-
tagni).                                   da nella valutazione della colpa dei
                                          sanitari. Commenti alle novità legi-
5. Cfr. Cass. pen., Sez. un., 31 mar-     slative. EPG Edizioni.
zo 2016, n. 22474 (rel. Vessichelli).
Per un commento, Cupelli (2018) e         Caletti G. M., Mattheudakis, M L.
Caletti e Mattheudakis (2018).               /D ¿VLRQRPLD GHOO¶DUW
                                          590-sexies c.p. dopo le Sezioni unite
6. La nozione di imperizia, contrap-      tra “nuovi” spazi di graduazione
posta nell’art. 43 del codice penale a    dell’imperizia e “antiche” incertez-
negligenza ed imprudenza, si è di-        ze”. Diritto Penale Contemporaneo
mostrata negli anni assai manipola-       4, 25-46.
bile da parte della giurisprudenza,
quasi sempre in senso punitivo per i      Canestrari, S (2012). La doppia mi-
professionisti sanitari.                  sura della colpa nella struttura del
                                          reato colposo. L'Indice Penale 1, 21-
7. Tanto che sino ad oggi si registra     30.
un solo caso di applicazione da par-
te del Tribunale di Parma (Mattheu-       Caputo, M (2017). Colpa penale del
dakis 2019).                              medico e sicurezza delle cure, Giap-
                                          pichelli.
8. In dottrina, Caputo (2017).
                                          Comitato Nazionale per la Bioetica.
9. Per un approfondimento, Caletti        (2020). Covid-19: La decisione clini-
(2019).                                   ca in condizioni di carenza di risorse
                                          e il criterio del “triage in emergenza
                                                                                                              Volume 5 Ŷ 2020

10. Si veda, ad esempio, Cass. pen.,      pandemica”. www.bioetica.governo.
Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4391        it, 9 aprile 2020
(Rel. Blaiotta).
                                          Cupelli, C (2018). L’anamorfosi
11. Cfr. Canestrari (2012).               dell’art. 590-sexies c.p. L’interpreta-
                                          zione ‘costituzionalmente conforme’
12. Per i riferimenti del documento,      e i problemi irrisolti dell’imperizia
v. supra, nota 1.                         medica dopo le Sezioni unite. Rivi-
                                          sta italiana di diritto e procedura pe-         theFuture
13. Disegno di legge AS 1766: con-        nale, 61(4), 1969-1995.                         ofScience
versione in legge del decreto 17                                                          andEthics
marzo 2020, n. 18.                        Cupelli, C (2020). Emergenza CO-
                                          VID-19: dalla punizione degli “irre-
14. In questi termini già Cupelli         sponsabili” alla tutela degli operatori                     31
(2020).                                   sanitari. Sistema penale, 30 marzo
5LÀHVVLRQL             2020, https://www.sistemapenale.it/it/
                  su come limitare il     articolo/emergenza-covid-19-corona-
                  “rischio penale”        virus-dalla-punizione-degli-irrespon-
                  dei sanitari al tempo   sabili-alla-tutela-degli-operatori-sani-
                  del Covid-19            tari-cupelli

                   (Y[PJVSP               Di Giovine, O (2017). Colpa penale,
                                          “Legge Balduzzi” e “Disegno di Leg-
                                          ge Gelli-Bianco”: il matrimonio impos-
                                          sibile tra diritto penale e gestione del
                                          rischio clinico. Cassazione pena-
                                          le, 57(1), 386-404.
                                          Mattheudakis, M L (2019). Colpa me-
                                          dica e legge Gelli-Bianco: una prima
                                          applicazione         giurisprudenziale
                                          dell’art. 590-sexies, co.2, c.p. Diritto
                                          Penale Contemporaneo, https://ar-
                                          chiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
                                          d/6612-colpa-medica-e-legge-gel-
                                          li-bianco-una-prima-applicazio-
                                          ne-giurisprudenziale-dell-art-590-
                                          sexies-co-2
Volume 5 Ŷ 2020

                  theFuture
                  ofScience
                  andEthics

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