ARTICOLO 62 RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12

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ARTICOLO 62 RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12
ARTICOLO 62
               RELAZIONI COMMERCIALI
           NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE
        LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12
Avv. Dario Dongo
Food law expert
Roma- Milano- Bruxelles
Gsm+39 335 7313 726
dario.dongo@me.com

                                      FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
FONTI
Decreto liberalizzazioni (D.L. 24.1.12 n.
1,convertito con emendamenti da legge 24.3. 12
n. 27)

Decreto inter-ministeriale di sua attuazione
(a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato)

Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.08 n. 36/E

High Level Forum for the Competitiveness of the
Food Chain, documento 29.11.11

                                                    FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
QUALI CONTRATTI?
                    Tutti i contratti B2B
                     (GDO,HoReCa,PA)
             aventi per oggetto la cessione* di
               prodotti agricoli e alimentari
                  con consegna in Italia
(*) Esclusi:
- conferimenti,
- trasferimenti a titolo gratuito,
- permute,
- contratti di deposito

                                                  FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
REQUISITI DEI CONTRATTI (1)
I contratti disciplinati dall'art. 62 devono essere stipulati
in forma scritta.* Le parti devono espressamente
pattuire alcuni elementi essenziali** del contratto in
modo da garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività
su cui la norma è fondata
* qualunque elaborato sottoscritto dalle parti prima o contestualmente alla consegna delle merci

                                                                                          FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
REQUISITI DEI CONTRATTI (2)
Le parti devono espressamente pattuire alcuni elementi
essenziali* del contratto.
Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività su cui
la norma è fondata

   (*) a) la durata (ove del caso)
       b) la quantità di prodotto venduto
       c) le caratteristiche del prodotto venduto
       d)il prezzo
       e)le modalità di consegna e di pagamento

                                                    FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
Contratti di cessione semplici
Gli elementi essenziali devono venire riportati nel contratto.
In sua assenza, devono comunque risultare da:

• complesso di comunicazioni e ordini scritti intercorsi tra acquirente e venditore
prima o all'atto della materiale consegna dei prodotti agricoli/alimentari, o

• documenti di trasporto (ddt) e di consegna, nonché fatture emesse a seguito di
pagamento. A condizione che essi - oltre a contenere tutti gli elementi essenziali -
riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27”, o
• scambi di comunicazioni e contrattazioni in ambito delle Borse merci riconosciute
dalla legge (es. Borsa Merci Telematica Italiana, D.M. 174/06 e successive
modifiche)

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Contratti di cessione complessi
Gli elementi essenziali devono venire riportati, alternativamente:

    •nella convenzione generale

    •nei singoli contratti di cessione e/o atti di esecuzione stipulati in
    esecuzione della convenzione generale, di cui si riportino gli estremi

    •nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati
    dal ricevente, in esecuzione della convenzione generale alla quale sia
    fatto specifico riferimento

    •negli ordini di acquisto emessi in esecuzione della
    convenzione generale, con richiamo ai relativi estremi

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Sanzioni

- NULLITÀ' del contratto

- Sanzione amministrativa pecuniaria,di
importo variabile tra 516 e 20.000 euro
(tenuto conto del valore del contratto)

                                  FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
TERMINI DI PAGAMENTO
E' introdotto un termine legale e inderogabile
per il pagamento delle merci al fornitore:

prodotti deteriorabili = 30 giorni

prodotti non deteriorabili = 60 giorni

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Prodotti deteriorabili e non
PRODOTTI DETERIORABILI (pagamento 30gg.):

       a) tutti i tipi di latte

       b)prodotti a base di Carne, cioè quei "prodotti trasformati risultanti dalla
       trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti
       trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di
       constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE
       853/2004), che presentino determinate caratteristiche fisicho-chimiche

       c)prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi

       d)prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, se
       TMC o scadenza < 60 giorni ► caso per caso, responsabilità
       operatore

TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI = NON DETERIORABILI (60gg.)
                                                                FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
Termini, decorrenza
I termini (30/60gg) sono computati a partire dall'ultimo giorno del
mese di ricevimento della fattura

In mancanza di data certa sul ricevimento, dall'ultimo giorno del mese
in cui i prodotti sono stati consegnati

In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della
fattura successiva all'ultima consegna del mese ► NB dies a quo =
ricezione ► PEC, EDI

Cessioni di merci sia deteriorabili che non deteriorabili
►fatture separate

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Termini, esenzioni
•contratti di cessione «immediata»

•le cessioni di prodotti alcolici, nella parte in cui è disposto
che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta
giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi"
(legge18.2.99 n. 28, art. 22)

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FATTURA, mezzi di trasmissione
consegna a mano
raccomandata a.r.
Posta Elettronica Certificata (PEC)
Electronic Data Interchange (EDI)

► Se la ricezione fattura non ha data certa, i termini di
pagamento decorrono da fine mese di consegna dei
prodotti

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INTERESSI
Allo scadere del termine legale di pagamento (30/60 giorni),
se il ritardo nel pagamento non è imputabile al creditore, la
somma dovuta inizia automaticamente a maturare interessi

      iscrizione crediti a bilancio (e se del caso svalutare?)
      criterio di cassa

      evidenza contabile del ritardo

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Interessi, saggio

Interessi pattuiti, purché non iniqui per il creditore-
  fornitore, o

Interessi legali di mora (tasso di riferimento stabilito
  dalla normativa nazionale di             contrasto ai
  ritardi    dei     pagamenti       nelle    transazioni
  commerciali)

   ► + 2%

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Sanzioni
Oltre a decorrenza automatica degli interessi di mora;

sanzione amministrativa per mancato rispetto dei
termini di pagamento, per un importo tra 500 e 500.000
euro

criteri:

- fatturato dell'azienda;
- ricorrenza e misura dei ritardi

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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
A. imporre condizioni contrattuali (es. di acquisto, di vendita, etc.)
   ingiustificatamente gravose, condizioni extracontrattuali, clausole retroattive

B.   applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

C.   subordinare la conclusione o l'esecuzione dei contratti e/o la continuità e
     regolarità delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni in alcun
     modo riconducibili all'oggetto dei contratti stessi

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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
D. conseguire dall'altra parte e a proprio esclusivo vantaggio
   prestazioni non dovute e non giustificate (le prestazioni devono risultare
   giustificate in relazione alla natura o al contenuto delle
   relazioni commerciali)

E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in
   caso di ritardato pagamento, o ridurne la misura in modo iniquo

F.    escludere il risarcimento da parte del debitore di
      eventuali spese effettuate dal creditore per il
     recupero delle somme dovute

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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
G. nei contratti con gli imprenditori agricoli, imporre
   all'impresa agricola prezzi palesemente al di sotto dei costi
   di produzione dei prodotti agricoli/alimentari oggetto delle cessioni

H. imporre al venditore un termine minimo decorrente dalla
  consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa
   la relativa fattura (salvi i casi consentiti dalla legge)

I. trattenere una somma pari all'intero prezzo dei prodotti ceduti,
   a fronte di contestazioni relative a una sola parte di essi

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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
     L. tenere ogni altra condotta che possa ritenersi sleale, tenuto conto del
     complesso delle relazioni commerciali tra acquirente e venditore

     ►      Il decreto richiama anche le pratiche identificate il 29.11.2011 dal Forum
     di Alto Livello per un miglior funzionamento della catena alimentare, tra cui:

1)   interruzione unilaterale delle relazioni commerciali e/o del contratto senza alcuna
     motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato
     raggiungimento degli obiettivi di vendita), o improvvisa o senza un congruo preavviso

2) rifiuto di regolamentare per iscritto le condizioni del rapporto di cessione o le
   successive modifiche/integrazioni (es. condizioni di referenziazione, ri-referenzazionee
   reinserimento di prodotti già referenziati)

3) compensi di referenziazione sproporzionati rispetto al rischio
   assunto dall'acquirente per l'inserimentodi un nuovo prodotto tra
    quelli offerti in vendita ai consumatori

                                                                           FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
Sanzioni

•Sanzione pecuniaria di importo compreso tra 516 e 3.000 euro, commisurata ai
benefici conseguiti dalla parte che ha abusato del proprio potere commerciale

•Name & Shame (pubblicazione pronunce)

Cumulo giuridico delle pene ex art. 62 co. 1 e 2

        ► sanzione massima aumentata sino al triplo

                                                           FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
TEMPI (1)
Contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2012:

-obbligo di forma scritta e previsione
espressa degli elementi essenziali

-vige il divieto di pratiche commerciali sleali

è obbligatorio il rispetto dei termini legali di pagamento
(30/60gg.)

                                                  FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
TEMPI (2)
Contratti relativi a campagne agricole già stipulati - in
ottemperanza alla normativa comunitaria - prima del
24.10.12:

-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire
dal contratto di campagna 2013

-divieto di pratiche commerciali sleali dal 24.10.12

-termini di pagamento, dal 24.10.12

                                                 FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
TEMPI (3)
Contratti anteriori al 24.10.12, ma esclusi dalla
campagna agricola

- forma scritta e previsione espressa degli elementi
  essenziali entro il 31.12.12

- divieto di pratiche commerciali sleali, dal 24.10.12

- termini di pagamento (30/60gg.) dal 24.10.12

                                                    FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
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