Appalti e documento di regolarità fiscale - di Cristian Valsiglio

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Edizione di mercoledì 19 febbraio
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SPECIALE DELLA SETTIMANA

Appalti e documento di regolarità fiscale
  di Cristian Valsiglio

Negli ultimi giorni l’Agenzia delle entrate ha provveduto a fornire importanti indicazioni
operative relativamente ai nuovi adempimenti posti a carico di committenti, appaltatori e
subappaltatori dal Decreto Fiscale (D.L. 124/2019).

In particolare, prima con provvedimento n. 54740/2020 del direttore dell’Agenzia delle
entrate, successivamente con la circolare n. 1/E/2020, l’Agenzia delle entrate si è occupata di
interpretare la norma presente nell’articolo 4, D.L. 124/2019, la quale, introducendo l’articolo
17-bis nel D.Lgs. 241/1997, ha imposto una serie di complicati adempimenti ai soggetti
interessati nella filiera di appalti di opere e di servizi.

Il presente approfondimento si occuperà di commentare il provvedimento n. 54740/2019
relativamente alla certificazione fiscale rilasciata dall’Agenzia delle entrate: la copiosa
circolare sarà oggetto di approfondimenti nei prossimi numeri di questa rivista.

Cosa prevede la norma?

L’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997 prevede che: “In deroga alla disposizione di cui all’articolo 17,
comma 1, i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2,
comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di
una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a
un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti
negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e
alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al
versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1,
comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o
affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione
dell’opera o del servizio”.

Delineato il perimetro secondo quanto indicato dalla disposizione, vi sono una serie di

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obblighi posti a carico del committente e degli appaltatori/subappaltatori e un particolare
regime sanzionatorio in caso di inottemperanza nell’osservazione delle disposizioni.

L’appaltatore e i subappaltatori, infatti, devono inviare al committente:

        la delega di pagamento dell’imposta (modello F24) relativa ai lavoratori impiegati
        nell’opera e/o nel servizio;
        un report indicante i lavoratori interessati al servizio con una serie di indicazioni di
        dettaglio, quali: la retribuzione (imponibile fiscale), le ore di lavoro nell’appalto, le
        ritenute fiscali totali, le ritenute fiscali riferibili alla prestazione nell’appalto.
        D’altra parte, il committente ha l’onere di:
        controllare che nella delega di pagamento non vi siano compensazioni (tranne quelle
        consentite dall’Agenzia delle entrate ed elencate nella circolare n. 1/E/2020);
        verificare la congruità dei dati del report lavoratori (tra l’altro come indicato dalla
        circolare n. 1/E/2020 con una serie di complicate verifiche rispetto alla congruenza
        dell’imponibile e delle imposte);
        in caso di assenza di uno dei documenti sopra indicati o in caso di incongruenza dei
        dati dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo dell’appaltatore nel limite del
        20% o delle ritenute omesse;
        comunicare all’Agenzia delle entrate, entro 90 giorni, la sospensione del pagamento
        del corrispettivo.

In caso di inottemperanza il committente sarà sanzionabile, con una sanzione amministrativa
non tributaria (circolare n. 1/E/2020) pari alla sanzione comminata all’appaltatore e/o
subappaltatore per omessa ritenuta o omesso versamento dell’imposta.

Proprio in merito all’aspetto sanzionatorio, quanto affermato dall’Agenzia delle entrate, con
circolare n. 1/E/2020, sembra incomprensibile.

Infatti, nell’ultima frase della circolare è affermato: “Nel caso in cui, nei primi mesi di
applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia
correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di
compensazione e connesse eccezioni di cui al par. 4.1.), senza utilizzare per ciascun committente
distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo
17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a
condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione
indicata al paragrafo 4.2.”.

Sembrerebbe la creazione di un periodo di sospensione del regime sanzionatorio fino al 30
aprile 2020, tuttavia le condizioni previste sembrerebbero comunque precludere qualsiasi
sanzione.

Infatti, per ottenere tale sospensione l’appaltatore deve avere correttamente determinato ed
effettuato i versamenti d’imposta, anche senza utilizzare le singole deleghe di pagamento

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relative al committente, e a condizione che sia fornita al committente la documentazione
indicata nel paragrafo 4.2 ossia le deleghe di pagamento e il report dei lavoratori, entro il 30
aprile 2020. Sembrerebbe che l’unica deroga possa essere l’utilizzo improprio della
compensazione, ossia il primo illecito che l’articolo 4, D.Lgs. 124/2019, voleva combattere.

Resta da chiedersi se la predetta sospensione abbia senso; infatti, considerando che la
sanzione del committente è rilevabile solo in caso di sanzione in capo al datore di lavoro
(appaltatore o subappaltatore) per omesse ritenute o omesso versamento, è chiaro che il
corretto adempimento del sostituto d’imposta, non generando la prima sanzione, non produce
nemmeno la sanzione in capo al committente.

Il modo per evitare tutta la complessità della norma esiste.

Infatti, tutto il predetto processo di adempimenti e verifiche non è necessario a condizione che
il soggetto interessato (appaltatore e/o subappaltatore) sia in possesso di una certificazione di
regolarità fiscale (da ora Durf) rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

Il Durf

L’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, così come introdotta dal Decreto Fiscale, prevede al comma
5: “Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese
appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente,
allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello
della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano
eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate
nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore
al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti
della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle
ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di
pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di
sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Trattasi di una certificazione fiscale a carico dell’Agenzia delle entrate, simile a un Durc, di
carattere fiscale (Durf).

Il provvedimento n. 54740/2020 del Direttore dell’Agenzia delle entrate ha regolamentato la
predetta certificazione ed è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate

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unitamente allo schema di certificazione e a una tabella contenente i requisiti fondamentali
necessari per ottenere la predetta certificazione.

L’Agenzia delle entrate, con il predetto provvedimento, specifica alcuni importanti aspetti
relativi alla certificazione.

Il primo aspetto fondamentale riguarda le tempistiche del rilascio: il Durf che certifica i
requisiti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui
all’articolo 17-bis, comma 2, D.Lgs. 241/1997, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno
lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

L’impresa interessata, in attesa che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione il Durf tramite
Cassetto fiscale, dovrà fisicamente (o tramite delegato) andare presso l’ufficio territoriale della
Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, per richiedere
l’emissione del predetto certificato.

Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni
regionali competenti.

Il certificato può essere rilasciato sia accertante tutti i requisiti (Durf positivo) sia non
accertante la presenza di tutti i requisiti con esplicita evidenza dei requisiti mancanti (Durf
negativo), secondo il format di cui all’allegato A al provvedimento n. 54730/2020.

A mente dell’articolo 17-bis, comma 5, D.Lgs. 241/1997, potranno ottenere il Durf le imprese
appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti
requisiti:

        essere in attività da almeno 3 anni;
        essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
        aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei
        redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto
        fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi
        risultanti dalle dichiarazioni medesime. Il rapporto da verificare sarà il seguente (si
        veda circolare n. 1/E/2020):

versamenti tramite F24 (tributi, contributi, premi Inail) al lordo dei crediti compensati/ricavi o
    compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio

        non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli
        agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
        attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a
        50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti
        pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al
        periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i

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                                           quali non sia intervenuta decadenza.

                                   Non avere il Durf, ovvero avere un Durf negativo, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e
                                   i controlli a carico del committente; pertanto, qualora un piccolo subappaltatore non ottenesse
                                   il Durf, in caso di inadempienze di quest’ultimo soggetto, l’appaltatore potrebbe rischiare di
                                   avere sospeso il corrispettivo maturato e di sua competenza.

                                   In merito ai requisiti necessari per ottenere il Durf, il provvedimento n. 54740 del 6 febbraio
                                   2020 illustra le seguenti specifiche di concessione.

                                   TABELLA A - Requisiti previsti all’articolo 17-bis, comma 5, lettera a)1, D.Lgs. 241/1997

                                   Requisiti lettera a)       Verifica requisito
                                   Esistenza in vita da       Si verifica con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della
                                   almeno 3 anni              richiesta, procedendo a ritroso di 3 anni.
                                   Regolarità degli           Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi
                                   obblighi dichiarativi      nell’ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all’ultimo
                                                              giorno del mese oggetto della richiesta.
                                   Versamenti in conto
                                   fiscale non inferiori al
                                   10% dei ricavi e
                                   compensi

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