Animal Health Law & Acquacoltura
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
PNT Pesca e Acquacoltura 2023 “Animal Health Law & Acquacoltura” Aggiornamenti in materia di sanità animale in acquacoltura e digitalizzazione dell’Anagrafe delle Aziende d’Acquacoltura Dott. Andrea Fabris Verona - 26 gennaio 2023 ACQUACOLTURA.ORG
Modello 4 informatizzato – in vigore dal 28.07.2022 Impatto su API 8 webinar con soci 5 telefonate al giorno anche 10 al venerdì Record presenze: 143 contatti su presentazione 13.07.2022 Whatsapp !!! ACQUACOLTURA.ORG
Mod. 4 Pesci – Operatività in sintesi Dal 28 luglio 2022 è obbligatorio l’uso delle funzionalità in BDN per la compilazione del documento di accompagnamento informatizzato per il gruppo specie “pesci”, come da nota del Ministero della Salute. L’operatore (o suo delegato) dello stabilimento di partenza degli animali, prima del movimento in uscita, produce e registra con tutte le informazioni previste il modello 4 informatizzato in BDN. ACQUACOLTURA.ORG
Gli operatori degli stabilimenti di uscita ed ingresso possono registrare, entro il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo degli animali indicata nel documento stesso (sezione “trasporto”), le informazioni dell’uscita/ingresso in BDN confermando o meno i dati registrati al momento della produzione del documento di accompagnamento informatizzato. Il settimo giorno dalla data di partenza /data prevista di arrivo il sistema informativo verifica la registrazione del movimento e, se non già registrato dall’operatore, i movimenti di uscita/ingresso sono registrati automaticamente in BDN utilizzando le informazioni del documento di accompagnamento informatizzato e tale registrazione costituisce comunicazione alla ASL ai sensi della normativa vigente. In ogni caso l’operatore deve verificare, ed eventualmente rettificare, quanto registrato automaticamente dalla BDN in base alle informazioni registrate nel documento di accompagnamento. ACQUACOLTURA.ORG
ACQUACOLTURA.ORG
Chiarimento del Ministero della Salute sulle casistiche in cui il modello di accompagnamento della partita non è richiesto. 1) Vendita di pesce a ristoranti o consumatore finale o mercati locali (provincia in cui sono registrati o contermini) di piccole quantità non superiori ai 100 Kg/ giorno per consumo diretto (pesce non vivo) proveniente da stabilimenti, valli da pesca etc. Nel caso di alcune specie ittiche particolari (es. anguille) queste possono essere trasferite vive per evitare il loro deperimento. 2) Movimentazione di novellame (pesce pescato selvatico) verso valli da pesca o altri stabilimenti. 3) Movimentazioni di pesce tra stabilimenti/strutture facenti parti della stessa unità epidemiologica (Es.allevamenti di proprietari diversi aventi uno stesso codice aziendale) (es. trasferimento di uova autoprodotte all’interno dello stesso codice aziendale verso l’avannotteria). In questo caso è sufficiente registrare tali movimentazioni (uscite/entrate) nella sezione movimentazioni della BDN. 4) Trasferimento di pesce in caso di asciutta di tratti fluviali verso altre zone dello stesso corso d’acqua. 5) Immissione di pesce da parte di incubatoi di valle nello stesso fiume a monte dell’incubatoio. ACQUACOLTURA.ORG
Problematiche Aperte ... Mancata funzionalità e blocchi … che Fare ? Controlli? Accesso stabilimenti di macellazione ? LAGHETTI? ASL? ACQUACOLTURA.ORG
SISTEMI INFORMATIVI CERTIFICAZIONI e MOVIMENTAZIONI Reg. di esecuzione 2019/1715 Il regolamento IMSOC Reg. delegato 2020/2154 Reg. di esecuzione 2021/403 GESTIONE DELLE MALATTIE Reg. di esecuzione 2020/2002 Certificazione e notifica dei movimenti Certificati sanitari e ufficiali Sistema ADIS - Notifica focolai, Reg. delegato 2020/687 Reg. delegato 2020/689 programmi sorveglianza, status di indennità Reg. di esecuzione 2020/2235 Reg. di esecuzione 2020/2236 Prevenzione e controllo delle malattie Sorveglianza, eradicazione e indennità Modelli di certificati Modelli di certificati Reg. di esecuzione 2021/547 Reg. delegato 2021/881 - Modifica Reg. delegato 2020/689 Modifiche al regolamento IMSOC Reg. di esecuzione 2021/617 Reg. di esecuzione 2021/619 Modifica reg 2235 e 2236 Modifica reg 2235, 2236 e 403 Reg. di esecuzione 2020/690 Reg. di esecuzione 2021/620 Reg. delegato 2020/990 Malattie soggette a sorveglianza e Approvazione status d’indennità Certificazione movimenti animali acquatici e prodotti derivati ambito geografico Reg. delegato 2020/688 Reg. delegato 2020/692 Movimenti all’interno dell’ UE Norme per l’ingresso nell’UE Decisione di esecuzione Reg. di esecuzione 2021/1008 2021/641 Modifica allegato 1 RE 2021/620 Reg. di esecuzione 2021/404 Reg. di esecuzione 2021/634 Misure d’emergenza HPAI Elenchi di Paesi terzi Modifica reg 404 Reg. 2016/429 Decisione di esecuzione Decisione di esecuzione Animal Health Law 2021/361 2021/597 Misure d’emergenza per Misure d’emergenza infestazione STABILIMENTI e TRACCIABILITA’ movimentazioni salamandre coleottero alveari Reg. di esecuzione Reg. delegato 2020/2035 Reg. delegato 2020/1625 Reg. di esecuzione Stabilimenti, incubatoi e tracciabilità Integrazione norme Reg. delegato 2021/605 2021/934 animali terrestri 2020/2035 Misure speciali di controllo PSA Misure speciali di controllo PSA Reg. di esecuzione 2021/520 Reg. delegato 2020/686 Decisione di esecuzione 2021/260 Tracciabilità determinati animali Riconoscimento stabilimenti di Misure nazionali per limitare le malattie degli animali acquatici materiale germinale terrestri e tracciabilità Reg. di esecuzione 2020/1064 Reg. delegato 2021/880 Modifica RE 2021/520 Modifica Reg. delegato 2020/686 MALATTIE e CATEGORIE Reg. di esecuzione 2020/999 Reg. delegato 2020/691 Reg. delegato 2018/1629 Reg. di esecuzione 2018/1882 Riconoscimento stabilimenti di materiale Stabilimenti e trasportatori Modifica elenco delle malattie trasmissibili Categorie di malattie – elenco specie a rischio germinale e tracciabilità animali acquatici Reg. di esecuzione 2021/963 Anagrafe equina
Registrazione, Riconoscimento, BDN Art. 172 AHL Obbligo degli operatori di registrare gli stabilimenti di acquacoltura Il proprio nome e indirizzo Operatore Ubicazione stabilimento e descrizione delle strutture Specie, categoria Comunica Quantità animali (numero/volume/peso) detenuti – capacità dello stabilimento Indirizzo di attività • Inserisce nel registro degli stabilimenti (BDN) coloro Autorità che hanno fatto domanda (singoli e gruppi) competente • Assegna un numero di registrazione unico ACQUACOLTURA.ORG
Laghetti di pesca sportiva - Valli da pesca: registrazione obbligatoria In assenza di registrazione non potranno ricevere pesci da stabilimenti in quanto obbligatorio inserire codice aziendale di destinazione nel documento di trasporto (modello 4 elettronico) Attenzione a elenco specie e categorizzazione! Qualifica in BDN è “NON NECESSITA DI RICONOSCIMENTO”. ACQUACOLTURA.ORG
Obbligo di riconoscimento ACQUACOLTURA.ORG
Deroghe al riconoscimento • Stabilimenti che producono una piccola quantità di animali per il consumo umano per la vendita: o direttamente al consumatore finale; o o a stabilimenti locali di vendita al dettaglio che riforniscono direttamente il consumatore finale; • Stagni estensivi e altri impianti in cui la popolazione di animali acquatici è mantenuta unicamente a fini di pesca ricreativa tramite ripopolamento con animali che sono confinati e non possono fuggire; • Stabilimenti che detengono animali a scopo ornamentale in strutture chiuse; • Stabilimenti in cui gli animali sono detenuti esclusivamente ai fini del rilascio in natura (es. incubatoio di valle che rilascia in natura nello stesso bacino idrografico); • Stagni estensivi in cui gli animali sono detenuti ai fini del consumo umano diretto o del rilascio in natura (es. valli da pesca). • Centri di depurazione/spedizione e zone di stabulazione, sono riconosciute conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e ricevono molluschi provenienti esclusivamente dall’area epidemiologica nella quale è ubicato lo stabilimento ACQUACOLTURA.ORG
Riconoscimento I requisiti dipendono dal tipo di stabilimento, ma in generale, includono : Requisiti per il riconoscimento a. Adozione misure di biosicurezza b. Strutture e attrezzature adeguate c. Valutazione del rischio di diffusione malattie d. Applicazione della sorveglianza e. Conservazione della documentazione - tracciabilità ACQUACOLTURA.ORG
Requisiti riconoscimento Per ciascuna tipologia di stabilimento sono a. Adozione misure di biosicurezza descritte le prescrizioni in materia di: b. Strutture e attrezzature adeguate c. Valutazione del rischio d. Applicazione della sorveglianza e. Conservazione della documentazione - tracciabilità • Installazione punti di disinfezione • Installazione di barriere igieniche fra diversi settori(incubatoio, ingrasso, trasformazione ecc.) • Indumenti e calzature dedicati a. Biosicurezza • Pulizia e disinfezione di attrezzature • Controllo dei visitatori • Gestione animali morti • Disinfezione uova ove praticabile • Tenuta registri di pulizia e disinfezione • Designazione incaricato del piano di biosicurezza ACQUACOLTURA.ORG
APPLICAZIONE – PROSSIME TAPPE ➢ Validazione dei dati della BDN: ✓ specie allevate (specie sensibili/ vettrici/ non necessita di ca ✓ categoria sanitaria (attribuzione per specie sensibili di status cat. 3 (sorveglianza attiva basata sul rischio) e 4 (sorveglianza passiva) su scelta dell’operatore ➢ Linee guida applicative AHL per animali acquatici in corso di predisposizione ✓ Biosicurezza ✓ Analisi del rischio ✓ Piano di sorveglianza ✓ Check list ACQUACOLTURA.ORG
ACQUACOLTURA.ORG
TWITTER @APIOfficial1 FACEBOOK Associazione Piscicoltori Italiani INSTAGRAM @a.p.i.official Associazione Piscicoltori Italiani YouTube Associazione Piscicoltori Italiani ACQUACOLTURA.ORG
Puoi anche leggere