Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze
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CIRCOLARE MONOGRAFICA AMMORTIZZATORI SOCIALI Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Sintesi degli interventi in tema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito dei lavoratori introdotti dai DD.LL. 18/2020, n. 34/2020 e n. 52/2020 di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 10 LUGLIO 2020 L’epidemia causata dal nuovo Coronavirus (Covid-19) ha avuto notevoli riflessi, oltre che in ambito so- ciale, anche nel mondo del lavoro. Al fine di assicurare, dunque, la gestione delle situazioni derivanti dalla necessità e urgenza della crisi in atto e al fine di fronteggiare gli effetti negativi prodottisi sul tessuto socio-economico nazionale a causa dell’emergenza sanitaria in corso, a partire dal mese di marzo 2020, si sono succeduti diversi provvedi- menti normativi che hanno costituito l’impianto delle disposizioni di base per gli ammortizzatori sociali. Visto l’avvicendarsi di molteplici provvedimenti, con il presente contributo vogliamo fornire una sintesi degli interventi in tema di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito dei lavoratori introdotti dai DD.LL. 17 marzo 2020, n. 18, 19 maggio 2020, n. 34 e 16 giugno 2020, n. 52, con particolare attenzione alla durata degli interventi e alle modalità di presentazione delle relative istanze. Riepilogo delle fonti normative Come evidenziato in premessa, molteplici sono stati gli interventi normativi, in materia di ammortiz- zatori sociali, che si sono susseguiti dal mese di marzo, al fine di rispondere al blocco delle attività la- vorative per far fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19. Nel dettaglio: con il D.L 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, sono state adottate misure speciali a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di ammortizzatori sociali, estese a tutto il territorio nazionale ed è stato abrogato il D.L. n. 9/2020 fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla ba- se del medesimo decreto; con il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. Decreto Cura Italia, sono state apportate modifiche al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ed è stato introdotto un impianto normativo specifico per ogni ammortizza- tore sociale a definire la durata massima dell’accesso a ciascuno di essi; il quadro d’insieme dei provvedimenti, infine, è stato modificato con il D.L. 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato in GU n. 151 del 16 giugno 2020, ed entrato in vigore il 17 giugno 2020. 1 MySolution | Circolare Monografica |10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Poste le suddette premesse, vediamo ora quali siano i tempi e le modalità di presentazione delle istanze per ogni ammortizzatore sociale. CIGO per imprese industriali La cassa integrazione guadagni ordinaria per causale Covid-19 potrà essere utilizzata, per espressa previsione del D.L. n. 34/2020, per un massimo di 9 + 5 settimane da fruire entro e non oltre il 31 agosto 2020 e per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. A norma del successivo D.L. n. 52/2020, inoltre, vi è la possibilità di beneficiare di ulteriori 4 settimane di CIGO da richiedere con separata domanda, da utilizzare esclusivamente al termine della fruizio- ne delle predette 9 + 5 settimane e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Pertanto, il numero massimo di settimane fruibili per cassa integrazione ordinaria per causale “Covid-19” sarà di 18 settimane, così suddivise: Numero massimo 9 5 4 settimane CIGO Termine massimo 31/08/2020 31/08/2020 ma esaurito 31/10/2020 ma esaurito il di utilizzo l’utilizzo delle preceden- precedente periodo di 9+5 ti 9 settimane Infine, ricordiamo che potranno accedere all’intervento: imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, mani- polazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cine- matografica; imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; imprese addette all’armamento ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organiz- zazione distinte dall’attività di escavazione (art. 10 D.Lgs. n. 148/2015). 2 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze FSBA per aziende artigiane L’intervento del Fondo FSBA per causale Covid-19 potrà essere utilizzato per un massimo di 9 + 5 settimane da fruire entro e non oltre il 31 agosto 2020, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. Attenzione Beneficiari dell’ammortizzatore saranno le aziende artigiane iscritte al FSBA (Fondo di solida- rietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali. Inoltre, vi è la possibilità di beneficiare di ulteriori 4 settimane di FSBA, da utilizzare esclusivamente al termine della fruizione delle predette 9 + 5 settimane e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Anche in questo caso, dunque, il numero massimo di settimane fruibili per FSBA per causale “Covid- 19” sarà di 18 settimane, così suddivise: Numero massimo 9 5 4 settimane FSBA Termine massimo 31/08/2020 31/08/2020 ma esaurito 31/10/2020 ma esaurito il di utilizzo l’utilizzo delle preceden- precedente periodo si 9+5 ti 9 settimane Datori di lavoro con più di 5 dipendenti iscritti al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) L’intervento del Fondo di Integrazione Salariale (Assegno Ordinario) per causale Covid-19 potrà esse- re utilizzato, per espressa previsione del D.L. n. 34/2020, per un massimo di 9 + 5 settimane da fruire entro e non oltre il 31 agosto 2020. A norma del successivo D.L. n. 52/2020, inoltre, vi è la possibilità di beneficiare di ulteriori 4 settimane di FIS da richiedere con separata istanza, da utilizzare esclusivamente al termine della fruizione delle predette 9 + 5 settimane e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Come per gli interventi CIGO ed FSBA, il numero massimo di settimane fruibili per FIS per causale “Covid-19” sarà di 18 settimane, così suddivise: Numero massimo 9 5 4 settimane FIS Termine massimo 31/08/2020 31/08/2020 ma esaurito 31/10/2020 ma esaurito il di utilizzo l’utilizzo delle precedenti precedente periodo di 9+5 9 settimane Attenzione Avranno accesso al fondo i datori di lavoro settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondo di so- lidarietà bilaterale. 3 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Cassa integrazione guadagni in deroga Diversamente dai precedenti interventi, la cassa integrazione guadagni in deroga per causale Covid- 19 potrà essere richiesta ed autorizzata dalla Regione, per espressa previsione del D.L. n. 34/2020, per un massimo di 9 settimane, a cui si aggiungono: ulteriori 4 settimane concesse per la cd. “zona gialle” dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; ulteriori 5 settimane che potranno essere richieste all’Inps. Attenzione Condizione necessaria affinché le nove settimane possano essere incrementate delle ulte- riori cinque settimane, relativamente al medesimo periodo, è quindi che per i datori di lavoro richiedenti sia stato già interamente autorizzato il periodo di nove settimane. Al riguardo, si pone in evidenza che il Legislatore ha precisato che, per poter accedere al pe- riodo di 5 settimane, occorre che il datore di lavoro sia stato precedentemente autorizzato per le prime 9 settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato. A norma del successivo D.L. n. 52/2020, vi è anche la possibilità di beneficiare di ulteriori 4 settimane di CIGD, che verranno autorizzate sempre dall’Inps al termine del periodo precedentemente autoriz- zato delle predette 9 (+ 4) + 5 settimane e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2020. Ricorda Si ricorda, inoltre, che in forza dell’articolo 22, comma 8 bis, del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 (la previsione non è stata modificata dal D.L. n. 34 del 2020), i datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comu- ni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un perio- do aggiuntivo non superiore a tre mesi (13 settimane) a decorrere dalla data del 23 feb- braio 2020, autorizzabile con unico provvedimento. Numero 9 (+4 per le 9 (+13 per le 5 4 massimo cd. zone gial- cd. zone ros- settimane le) se) CIGD Termine 31/08/2020 31/08/2020 31/08/2020 successi- 31/10/2020 successi- massimo di vamente vamente utilizzo all’autorizzazione del- all’autorizzazione del- le precedenti 9 (+ 4 le precedenti 9 (+ 4 per le cd. zone gialle per le cd. zone gialle o +13 per cd. zone o +13 per cd. zone rosse) rosse) +5 settimane Ricapitolando: 4 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Tipologia di CIGO FIS CIGD CIGD PER CIGD PER FSBA ammortizzatore CD. ZONE CD. ZONE sociale ROSSE GIALLE Durata massi- 31 setti- 22 setti- ma 18 setti- 18 setti- 18 setti- mane (Vo’ mane (Re- 18 setti- mane mane mane Euganeo gioni Lom- mane e zone del bardia, Ve- Lodigiano) neto ed Emilia Ro- magna) Termine mas- 9+5 9+5 9+5 9+4+5 4 en- simo di fruizio- entro entro entro 9+ entro il tro il ne il il il 13+5 31/08; 31/10 31/08 31/08 31/08 entro ; ; ; il 4 en- 4 en- 4 en- 31/08; tro il tro il tro il 31/10 31/10 31/10 4 en- tro il 31/10 4 en- tro il 31/10 9+5 entro il 31/08 ; Termine di presentazione delle istanze CIGO, FIS e CIGD Con riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di CIGO, FIS e CIGD, occorre fare un’apposita distinzione quanto alle modalità di pagamento. In caso di anticipo da parte della ditta, in- fatti, le domande di CIGO e FIS dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo rispetto all’inizio dell’utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Attenzione Limitatamente alle domande da presentarsi per gli interventi relativi al mese di maggio 2020, le istanze dovranno pervenire all’Istituto entro e non oltre il 17 luglio 2020. Anche in caso di pagamento diretto la presentazione delle istanze dovrà avvenire entro la fine del mese successivo all’inizio dell’utilizzo dell’ammortizzatore. 5 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Attenzione Per espressa previsione del Messaggio Inps del 21 maggio 2020, n. 2101, alle istanze CIGO per la fruizione delle ulteriori 5 e 4 settimane si dovrà allegare un apposito file excel, da trasfor- mare in pdf, che evidenzierà le autorizzazioni con causali “COVID-19” sottoposte ai limiti della normativa emergenziale. Ne deriva che: Tipologia di ammor- CIGO e FIS con tizzatore sociale anticipo ditta; CIGO, FIS, CIGD a pagamento diret- to CIGO e FIS con anticipo ditta; CIGO, FIS, CIGD a pagamento diret- to CIGO e FIS con anticipo ditta CIGO, FIS, CIGD a pagamento diret- to Periodo d’intervento Dal 23/02/2020 al Dal 01/05/2020 Dal 01/06/2020 30/04/2020 al 31/05/2020 Termine di presenta- Entro la fine del mese zione della domanda 15/07/2020 17/07/2020 successivo a quello in cui ha avuto inizio la so- spensione o la riduzione dell’orario Diversamente, qualora l’azienda intenda avvalersi di pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% delle ore concedibili per singolo dipendente, la domanda dovrà essere presentata avendo cura di osservare le prescrizioni di cui al D.M. 20 giugno 2020, ossia: a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamen- to, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività; Attenzione Se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data. b) in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i termini di cui alla lettera a), la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività; 6 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze Attenzione In sede di prima applicazione, i termini di cui alla presente lettera sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultima data è po- steriore a quella di cui al primo periodo. c) per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, l’istanza può essere presenta- ta, a pena di decadenza, entro il termine del 15 luglio; Approfondimenti Indipendentemente dal periodo di riferimento, nel caso di datori di lavoro che abbiano er- roneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avu- to diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, resta possibile la presentazione della domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla co- municazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Tipologia di am- CIGO, FIS, CIGO, FIS, CIGD a CIGO, FIS, CIGD CIGO, FIS, CIGD mortizzatore so- CIGD a pa- pagamento di- a pagamento a pagamento ciale gamento di- retto con antici- diretto con anti- diretto con an- retto con an- po del 40% cipo del 40% ticipo del 40% ticipo del 40% Periodo Dal A decorrere dal Se il periodo di In caso di non d’intervento 23/02/2020 al 18/06/2020 sospensione o osservanza del- 30/04/2020 di riduzione ha le prescrizioni avuto inizio precedenti prima del 18 giugno Termine di pre- 15/07/2020 Entro il quindi- Entro il quindi- Entro la fine del sentazione della cesimo giorno cesimo giorno mese successi- domanda successivo a successivo alla vo a quello in quello in cui ha medesima data cui ha avuto avuto inizio il pe- (03/07/2020) inizio il periodo riodo di sospen- di sospensione sione o di ridu- o di riduzione zione dell’attività dell’attività Per ottenere il pagamento diretto da parte degli Istituti, infine, vi è la necessità di inviare anche il cd. modello SR41, contenente i dati dei lavoratori e le ore da retribuire mediante l’ammortizzatore. Tale flusso dovrà essere inviato all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’ammortizzatore e, se successivo, entro 30 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione. Tipologia di ammortizzatore CIGO, FIS, CIGD a pagamento diretto con e senza anticipo 7 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze sociale del 40% Termine invio SR41 Entro la fine del mese successivo a quello in cui si col- loca l’ammortizzatore; se successivo, entro 30 giorni dal rilascio della relativa autorizzazione. Riassumendo: Tipologia di Anticipo ditta Pagamento Pagamento Diretto Inps pagamento Diretto Inps inte- con richiesta di anticipo grale del 40% Termine pre- Entro la fine del Entro la fine del me- A decorrere dal sentazione mese successivo se successivo l’inizio 18/06/2020, entro 15 domanda l’inizio dell’ammortizzatore giorni dall’inizio della so- dell’ammortizzatore spensione/riduzione; entro il 03/07/2020 se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto ini- zio prima del 18 giugno e comunque non oltre il 17 luglio 2020. se non sono stati osser- vati i precedenti termini, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di ridu- zione dell’attività (17 lu- glio 2020 in prima appli- cazione) Termine invio Non previsto Entro la fine del me- Entro la fine del mese suc- SR41 se successivo a quel- cessivo a quello in cui si col- lo in cui si colloca loca l’ammortizzatore e, se l’ammortizzatore e, successivo, entro 30 giorni se successivo, entro dal rilascio della relativa au- 30 giorni dal rilascio torizzazione. della relativa autoriz- zazione. Riferimenti normativi D.L. 17 marzo 2020, n. 18 D.L.19 maggio 2020, n. 34 D.L.16 giugno 2020, n. 52 8 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
Ammortizzatori sociali Covid-19: riepilogo dei tempi e delle modalità per la presentazione delle istanze D.M. 20 giugno 2020 INPS, Circolare 27 giugno 2020, n. 78 MLPS, Circolare 1° luglio 2020, n. 11 9 MySolution | Circolare Monografica| 10 luglio 2020
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