REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO ALBERTO DALLA CHIESA – ALTIERO SPINELLI” Via Colombera, 8 – 28887 Omegna (VB) Indirizzo e-mail: vbis00400b@istruzione.it - Pec: dallachiesaspinelli@ecert.it Tel.: 0323/62902 – fax: 0323/867161 www.dallachiesaspinelli.it REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO Regolamento approvato dal Collegio Docenti del 14 /10/2014 ANNO SCOLASTICO 2014/15
Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: - Art. 32 della Costituzione (La tutela della salute è un fondamentale diritto dell’individuo) - Legge 24/12/1934 n. 2316, art. 25 (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) - Legge 11/11/1975 n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico) - Circolare Ministero della Sanità 5/10/1976 - n. 69 - Direttiva PCM 14/12/1995 - Circolare Min. San. 28/03/2001 - n. 4 - Legge 28/12/2001 n. 448, art.52, punto 20 (Legge finanziaria 2002) - Legge 16/01/2003 n. 3, art. 51 - DPCM 23/12/2003 - Circolare Ministro della Salute 17/12/2004 - Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318 - Circolare n. 2/San/2005 (14/01/2005) - Circolare n. 3/San/2005 (25/01/2005) - Legge Finanziaria 2005 (art. 190- art. 483) - CCNL scuola 2006/2009 - D.L. n. 81 del 9/04/2008 - Decreto Legge 104 del 12/09/2013 Art. 2 – FINALITÀ Il presente Regolamento è redatto con una finalità educativa e non repressiva, prefiggendosi di: - educare al rispetto della norma vigente; - prevenire l’abitudine al fumo; - incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; - garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti; - proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo; - educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. Art. 3 LOCALI ED AREE SOGGETTE AL DIVIETO DI FUMO E' stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (cortili, viali di accesso, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, bagni, disimpegni, laboratori, palestre, sala docenti, sale per riunioni, area di attesa e nei giardini). In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilanza e l’obbligo di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell’Istituto.
Art. 4 - SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’accordo Stato-Regioni del 16/12/2004, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all’applicazione del divieto, con i seguenti compiti: - accertarsi della visibilità dei cartelli informativi e, soprattutto, dell’informazione del divieto in ambito scolastico - vigilare sull’osservanza del divieto; - contestare l’infrazione al divieto di fumare, utilizzando esclusivamente la modulistica fornita, ed attuando le procedure impartite dalla normativa. I responsabili designati dal Dirigente Scolastico sono: - docente responsabile applicazione divieto di fumare prof. Moro Davide - docenti in servizio di sorveglianza durante gli intervalli - docenti in servizio. Art. 5 - LETTERA DI NOMINA ED ISTRUZIONI AGLI INCARICATI Gli incaricati della vigilanza ricevono: - nomina; - istruzioni operative; - testo della normativa; - moduli per la verbalizzazione e per il pagamento delle infrazioni. Art. 6 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività: a) accertare l’infrazione; b) accertare l’età del trasgressore; c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l’apposito verbale di accertamento di cui una copia sarà conservata agli atti della segreteria (alunni e personale). Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso e le istruzioni per il versamento della sanzione. La compilazione del verbale viene preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Se il trasgressore è minorenne, potendo procedere a contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso unitamente alle istruzioni per il pagamento della sanzione. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione con le modalità previste nel verbale. Art. 7 - SANZIONI Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l’applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione di un regolamento scolastico. Art. 8 - PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55 € o 110 € in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o minori di 12 anni. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo ”I.I.S. Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna (Verbale N. ____ del ______); b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; c) presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento: Infrazione al divieto di fumo ”I.I.S. Dalla Chiesa-Spinelli” di Omegna (Verbale N. ____ del ______); L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato. Art. 9 - NORMA FINALE Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. IL DIRIGENTE SCOLASTICO Chiara Barbè
Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione del divieto di fumare L. n. 584/1975; Circ. Min. della Sanità n. 4 del 28.03.2001; Art. 51 L. n. 3/2003; Circ. Ministero della Salute del 17.12.2004; Art. 1, c. 189 della L. n. 311/2004. il giorno ____________ alle ore ___________nel locale/luogo _____________________________________________ dell’Istituto _________________________in ____________________________Comune di ______________________ il sottoscritto _________________________________ incaricato dell’accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo con provvedimento dirigenziale prot. n. _________ del _____________, ACCERTA che il Sig. ____________________________________________ nato a ________________________ il_____________ residente a _______________________ (____) indirizzo _________________________________________________ identificato con (inserire estremi del documento di riconoscimento ), _______________________________________ veniva sorpreso a fumare in violazione della legge n. 3/2003, art. 51. Il contravventore è incorso nell’aggravante, di cui all’art. 7.1 della Legge 584/1975, in quanto la violazione è avvenuta in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di minore di 12 anni, essendo presente: ________________________________________________________________________________________________ COMMINA allo stesso/a un’ammenda pari ad € ____________ Euro (in lettere) ________________________________________ Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: ________________________________________________________________________________________________ Constatato che il trasgressore è un minore, il verbale viene notificato al genitore: Signor/ra_______________________________________________________________________________ residente in____________________________________ via o frazione _____________________________n°_____ Il sottoscritto accertatore ______________________________ notifica il presente verbale: mediante consegna di copia in proprie mani tramite raccomandata postale R.R. all’indirizzo del trasgressore o dell’obbligato in solido Il Verbalizzante Il Trasgressore _____________________________ _____________________________ In caso di rifiuto a ricevere copia del presente verbale, la notifica avverrà a mezzo di raccomandata postale R.:R. ___________________________________________________________________________________________________________ Ricorsi: Ai sensi dell’art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura territorialmente competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975. Modalità di pagamento: Ai sensi dell’art. 16 della legge 689/81, per la presente violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta per l’importo di: - Euro 55.00 - pari al doppio del minimo edittale, - Euro 110.00 - pari al doppio del minimo edittale previsto per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o bambini fino a 12 anni, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione, con le seguenti modalità: a) in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 - Codice tributo 131T corrispondente alla voce “Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.” e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – I.I.S “Dalla Chiesa – Spinelli” di Omegna Verbale N. ____ del ______); b) direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio; indicando la causale del versamento (come sopra). c) presso gli Uffici Postali, tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).
Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento alla segreteria didattica dell’I.I.S. “Dalla Chiesa – Spinelli”. Nel caso in cui alla segreteria didattica dell’ Istituto non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al Prefetto di Verbania, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni al fine di consentire l’attivazione del procedimento di cui all’art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.
Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione Al Sig. PREFETTO di VERBANIA ________________________ prot. ______ del _______________ Oggetto: Rapporto a carico di (generalità) ________________________________________________ Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale n. ______ del ________ di accertata violazione delle norme sul divieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativa con le modalità nello stesso specificate. A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione. Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova della eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell’ Accordo Stato Regioni del 16.12.2004. Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata. Distinti saluti. Il Dirigente Scolastico _________________________________
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