Adrian Falkner vs General Motors: l'opinione dell'avvocato quando si tratta di street art - Negri-Clementi

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Adrian Falkner vs General Motors: l'opinione dell'avvocato quando si tratta di street art - Negri-Clementi
Adrian Falkner vs General Motors: l’opinione
dell’avvocato quando si tratta di street art
By Gilberto Cavagna di Gualdana - 21 luglio 2018

“Lo scopo dell’arte è di immortalare l’effimero”. Lo street artist Adrian Falkner fa causa a General
Motors per la riproduzione di una propria opera in alcuni scatti di una campagna pubblicitaria
della casa automobilistica di Detroit.

Adrian Falkner da Garage Z @Pinterest

L’aforisma di Dominique Fernandez, il famoso scrittore francese, è particolarmente
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appropriato per le opere di street art; opere per la loro stessa natura effimere e contingenti,
in quanto rimesse alla tolleranza dei proprietari dei muri e alla clemenza degli altri artisti e
degli agenti atmosferici, ma non per questo meno tutelate dal diritto. Adrian Falkner è un
famoso artista svizzero, conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo “Smash 137.”;
ha esposto in musei e gallerie di tutto il mondo ed è noto e apprezzato per i suoi murales
all’aperto di grandi dimensioni.

IL CASO
Nel 2014 Falkner ha dipinto un murale all’interno di Garage Z, una sorta di galleria d’arte
pubblica situata all’interno di un posteggio multipiano di Detroit. L’opera, firmata “Smash
137” in basso a sinistra, è stata acclamata dalla critica e dalla stampa. Nel novembre 2016,
in occasione della campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Cadillac XT5, General
Motors ha utilizzato il murale come sfondo di alcuni scatti postati poi sui social della casa
automobilistica (Facebook, Instagram e Twitter) senza averne prima informato l’artista e
raccolto il consenso. Con atto depositato il 22 gennaio 2018 davanti alla Corte distrettuale
centrale della California l’artista ha citato la casa automobilistica lamentando la violazione
dei propri diritti d’autore e chiedendo il risarcimento del danno subìto, anche d’immagine.
La prossima udienza, secondo quanto riportato dal New York Times, è fissata per
lunedì. Non è la prima volta che uno street artist lamenta la illecita riproduzione di una
propria opera da parte di terzi all’interno di campagne pubblicitarie o altre opere.

LA DENUNCIA DI JAMIE MITCHEL KOSE
In America ha avuto una grande risonanza, anche sulla stampa, la denuncia avanzata da
Jamie Mitchel Kose per la ripresa non autorizzata dei suoi murales nel video di Kiesza, per
la canzone Hideaway, in cui le opere si vedono chiaramente e fanno da sfondo ad alcune clip
del brano; così come ha avuto grande diffusione mediatica la causa che ha coinvolto la nota
maison di moda Cavalli per aver riprodotto parti di un murale realizzato nel 2012 a San
Francisco dalla crew MSK (formata dagli artisti Jason “Revok” Williams, Victor “Reyes”
Chapa e Jeoffrey “Steel”) nei capi della collezione Cavalli Graffiti Girls per la
primavera/estate 2014. In Italia ha avuto una grande eco la riproduzione non autorizzata di
alcune opere di Alicé nel video della canzone “Assenzio” di J-AX e Fedez, violazione per la
quale la street artist si è lamentata sul proprio profilo Facebook senza tuttavia procedere
con alcuna azione giudiziale.
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WRITER CONTRO WRITER
Azione giudiziale che invece è stata promossa da Marco Mantovani, in arte KayOne, nei
confronti di un altro writer, Nicola Leonetti, che aveva pubblicato sul proprio blog alcune
fotografie delle opere del primo senza attribuzione di paternità e posto in vendita
un’ottantina di proprie opere che riproducevano quasi integralmente quelle del ricorrente,
ma a prezzi più bassi; in tale caso il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza nei
confronti di Leonetti ritenendo che le opere di quest’ultimo non potessero essere
considerate elaborazioni (che avrebbe in ogni caso richiesto il consenso dell’autore delle
opere originali) ma sostanziali riproduzioni delle opere di Mantovani, di cui riprendeva
tutti gli elementi stilistici che possono ritenersi propri della personalità artistica. “Il
risultato, evidente nel confronto tra le opere, è quello di una costante e pedante
riproduzione della produzione artistica del ricorrente, priva di qualsiasi profilo di
autonoma creatività ed originalità al quale possa attribuirsi il rango di un’autonoma e
consapevole elaborazione che, pur ispirandosi con evidenza allo stile del Mantovani, riveli
in qualche modo un intento di arricchire od elaborare autonomamente temi e moduli
espressivi propri di tale autore”; con la conseguenza che la Corte ha ordinato al Leonetti,
rimasto contumace, di rimuovere dal proprio blog le fotografie delle opere di KayOne e di
pubblicare, a sue spese, il dispositivo dell’ordinanza su “Flash Art”.

L’OPINIONE DELL’AVVOCATO
Alla base di tali domande si pongono i diritti esclusivi riconosciuti agli autori dalle diverse
legislazioni (in Italia, la legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.) che vietano qualsiasi uso di
un’opera di street art da parte di terzi senza l’autorizzazione dell’artista. Nel nostro
ordinamento l’autore vanta infatti un diritto esclusivo di utilizzare economicamente
l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato e di trarre tutti i vantaggi economici che
l’opera è in grado di dare, sia sfruttandola direttamente che cedendo a terzi, anche
mediante compenso, tutti o parte dei diritti di sfruttamento, in primis quello di
riproduzione. L’autore può sfruttare poi i singoli diritti sull’opera in tutto o in parte,
giacché i diritti patrimoniali d’autore siano fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi
non escluda l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Tali diritti possono avere per
oggetto l’opera nel suo insieme o in parte. Indipendentemente poi dai diritti esclusivi di
utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore
conserva sempre il diritto di rivelarsi (ovvero di far riconoscere, anche in giudizio, la
propria qualità di autore di un’opera) e di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a
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qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto o danno
dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Qualora tuttavia le opere siano realizzate su commissione, il committente acquisisce per
legge tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera nei limiti dell’oggetto e delle
finalità dell’incarico; ciò anche in mancanza di un contratto scritto, in deroga alla regola
generale secondo cui il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore debba essere sempre
provato per iscritto. Pertanto, in tal caso, spetterà al committente lamentare l’eventuale
violazione dei diritti sull’opera.

– Gilberto Cavagna di Gualdana

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                                              Gilberto Cavagna di Gualdana
                         Avvocato specializzato in diritto della proprietà industriale ed
                      intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni
                     culturali. Già consulente legale di Expo 2015 S.p.A., prima di diventare
                    Partner di Negri-Clementi Studio Legale Associato ha collaborato con
      primari studi legali italiani e stranieri. E’ docente a master specialistici e autore di
     articoli su riviste dedicate al tema della proprietà intellettuale, nonché coautore di
                            saggi e contributi dedicati al diritto dell’arte.
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