Adrian Falkner vs General Motors: l'opinione dell'avvocato quando si tratta di street art - Negri-Clementi
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Adrian Falkner vs General Motors: l’opinione dell’avvocato quando si tratta di street art By Gilberto Cavagna di Gualdana - 21 luglio 2018 “Lo scopo dell’arte è di immortalare l’effimero”. Lo street artist Adrian Falkner fa causa a General Motors per la riproduzione di una propria opera in alcuni scatti di una campagna pubblicitaria della casa automobilistica di Detroit. Adrian Falkner da Garage Z @Pinterest L’aforisma di Dominique Fernandez, il famoso scrittore francese, è particolarmente
appropriato per le opere di street art; opere per la loro stessa natura effimere e contingenti, in quanto rimesse alla tolleranza dei proprietari dei muri e alla clemenza degli altri artisti e degli agenti atmosferici, ma non per questo meno tutelate dal diritto. Adrian Falkner è un famoso artista svizzero, conosciuto nel mondo dell’arte con lo pseudonimo “Smash 137.”; ha esposto in musei e gallerie di tutto il mondo ed è noto e apprezzato per i suoi murales all’aperto di grandi dimensioni. IL CASO Nel 2014 Falkner ha dipinto un murale all’interno di Garage Z, una sorta di galleria d’arte pubblica situata all’interno di un posteggio multipiano di Detroit. L’opera, firmata “Smash 137” in basso a sinistra, è stata acclamata dalla critica e dalla stampa. Nel novembre 2016, in occasione della campagna pubblicitaria per il lancio della nuova Cadillac XT5, General Motors ha utilizzato il murale come sfondo di alcuni scatti postati poi sui social della casa automobilistica (Facebook, Instagram e Twitter) senza averne prima informato l’artista e raccolto il consenso. Con atto depositato il 22 gennaio 2018 davanti alla Corte distrettuale centrale della California l’artista ha citato la casa automobilistica lamentando la violazione dei propri diritti d’autore e chiedendo il risarcimento del danno subìto, anche d’immagine. La prossima udienza, secondo quanto riportato dal New York Times, è fissata per lunedì. Non è la prima volta che uno street artist lamenta la illecita riproduzione di una propria opera da parte di terzi all’interno di campagne pubblicitarie o altre opere. LA DENUNCIA DI JAMIE MITCHEL KOSE In America ha avuto una grande risonanza, anche sulla stampa, la denuncia avanzata da Jamie Mitchel Kose per la ripresa non autorizzata dei suoi murales nel video di Kiesza, per la canzone Hideaway, in cui le opere si vedono chiaramente e fanno da sfondo ad alcune clip del brano; così come ha avuto grande diffusione mediatica la causa che ha coinvolto la nota maison di moda Cavalli per aver riprodotto parti di un murale realizzato nel 2012 a San Francisco dalla crew MSK (formata dagli artisti Jason “Revok” Williams, Victor “Reyes” Chapa e Jeoffrey “Steel”) nei capi della collezione Cavalli Graffiti Girls per la primavera/estate 2014. In Italia ha avuto una grande eco la riproduzione non autorizzata di alcune opere di Alicé nel video della canzone “Assenzio” di J-AX e Fedez, violazione per la quale la street artist si è lamentata sul proprio profilo Facebook senza tuttavia procedere con alcuna azione giudiziale.
WRITER CONTRO WRITER Azione giudiziale che invece è stata promossa da Marco Mantovani, in arte KayOne, nei confronti di un altro writer, Nicola Leonetti, che aveva pubblicato sul proprio blog alcune fotografie delle opere del primo senza attribuzione di paternità e posto in vendita un’ottantina di proprie opere che riproducevano quasi integralmente quelle del ricorrente, ma a prezzi più bassi; in tale caso il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza nei confronti di Leonetti ritenendo che le opere di quest’ultimo non potessero essere considerate elaborazioni (che avrebbe in ogni caso richiesto il consenso dell’autore delle opere originali) ma sostanziali riproduzioni delle opere di Mantovani, di cui riprendeva tutti gli elementi stilistici che possono ritenersi propri della personalità artistica. “Il risultato, evidente nel confronto tra le opere, è quello di una costante e pedante riproduzione della produzione artistica del ricorrente, priva di qualsiasi profilo di autonoma creatività ed originalità al quale possa attribuirsi il rango di un’autonoma e consapevole elaborazione che, pur ispirandosi con evidenza allo stile del Mantovani, riveli in qualche modo un intento di arricchire od elaborare autonomamente temi e moduli espressivi propri di tale autore”; con la conseguenza che la Corte ha ordinato al Leonetti, rimasto contumace, di rimuovere dal proprio blog le fotografie delle opere di KayOne e di pubblicare, a sue spese, il dispositivo dell’ordinanza su “Flash Art”. L’OPINIONE DELL’AVVOCATO Alla base di tali domande si pongono i diritti esclusivi riconosciuti agli autori dalle diverse legislazioni (in Italia, la legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod.) che vietano qualsiasi uso di un’opera di street art da parte di terzi senza l’autorizzazione dell’artista. Nel nostro ordinamento l’autore vanta infatti un diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato e di trarre tutti i vantaggi economici che l’opera è in grado di dare, sia sfruttandola direttamente che cedendo a terzi, anche mediante compenso, tutti o parte dei diritti di sfruttamento, in primis quello di riproduzione. L’autore può sfruttare poi i singoli diritti sull’opera in tutto o in parte, giacché i diritti patrimoniali d’autore siano fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non escluda l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri diritti. Tali diritti possono avere per oggetto l’opera nel suo insieme o in parte. Indipendentemente poi dai diritti esclusivi di utilizzazione economica della opera, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva sempre il diritto di rivelarsi (ovvero di far riconoscere, anche in giudizio, la propria qualità di autore di un’opera) e di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e a ogni atto o danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Qualora tuttavia le opere siano realizzate su commissione, il committente acquisisce per legge tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera nei limiti dell’oggetto e delle finalità dell’incarico; ciò anche in mancanza di un contratto scritto, in deroga alla regola generale secondo cui il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore debba essere sempre provato per iscritto. Pertanto, in tal caso, spetterà al committente lamentare l’eventuale violazione dei diritti sull’opera. – Gilberto Cavagna di Gualdana ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER Email * Quali messaggi vuoi ricevere ? Acconsento a ricevere Lettera, la newsletter quotidiana (Qui l'informativa completa) Acconsento a ricevere Segnala, e-mail promozionali dirette (Qui l'informativa completa) iscrivimi ora Potrai modificare le tue preferenze o disiscriverti dal link presente in ciascun messaggio che ti invieremo Gilberto Cavagna di Gualdana Avvocato specializzato in diritto della proprietà industriale ed intellettuale, con particolare attenzione al diritto dell’arte e dei beni culturali. Già consulente legale di Expo 2015 S.p.A., prima di diventare Partner di Negri-Clementi Studio Legale Associato ha collaborato con primari studi legali italiani e stranieri. E’ docente a master specialistici e autore di articoli su riviste dedicate al tema della proprietà intellettuale, nonché coautore di saggi e contributi dedicati al diritto dell’arte.
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