2020 Cambiare Amministratore è facile! - Studio Cosi

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2020
Cambiare Amministratore è facile!
Sappiamo che quasi un italiano su due di quelli che vivono in un condominio, è scontento del
proprio amministratore e del suo lavoro, a causa della scarsa trasparenza contabile o per la
mancata attenzione ai problemi condominiali. Molte volte ci chiedono “ma come si fa per
cambiare amministratore? È sicuramente una cosa difficile, bisognerà aspettare che scada il
suo mandato”, no, assolutamente no! Basta una riunione tra i condòmini, che siamo almeno la
metà a rappresentanza del condominio, che si faccia una sorta di verbale dimostrante la
volontà di sollevare l’amministratore in carica dal suo mandato e farglielo sapere, poi in
seguito si provvederà a nominarne uno nuovo al quale il vecchio amministratore dovrà passare
il materiale per continuare il lavoro.

Questo in poche parole, vediamo ora nel particolare come.

Revoca dell'amministratore di condominio

La modifica dell'amministratore è una procedura divenuta, dopo la riforma del condominio,
finalmente agevole. Non bisogna pensare che la revoca sia difficile perché oggi non è più così.

Prima di tutto bisogna ricordare che un amministratore ha dei compiti ben precisi e
un mandato temporaneo. L'incarico ha durata di un anno, va riconfermato ogni volta
dall'assemblea con una specifica delibera, nella quale va indicato anche l'importo del suo
compenso.

Non è previsto un rinnovo tacito dell'incarico per cui ogni condominio può liberamente decidere
di sostituire il proprio amministratore di condominio.

Se invece lo volessimo sostituire e revocare l'incarico prima della fine dell'anno? Anche in quel
caso, la modifica sarebbe possibile, ma vanno considerate due scelte: la revoca con o senza
giusta causa.

Nel primo caso non ci sono conseguenze e l'iniziativa può partire anche da un singolo
condòmino.

Nel secondo caso c'è la possibilità che l'amministratore richieda il compenso pattuito fino alla
fine dell'anno e addirittura potrebbe richiedere un risarcimento dei danni.

Chi ha il potere di revocare l'amministratore?

In ogni istante in cui il rapporto di fiducia si esaurisce, l'assemblea dei condòmini con la
maggioranza necessaria alla nomina, può decretare la revoca del mandato e procedere
alla nomina di un nuovo amministratore. In questo caso serve la maggioranza dei presenti in
assemblea e almeno la metà dei millesimi del condominio art 1136cc.

            Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it
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L'amministratore uscente a quel punto potrà solo consegnare tutta la documentazione che si
riferisce alla gestione in corso e a quelle passate. Il nuovo amministratore terrà conto di
verificare la correttezza delle informazioni in suo possesso inviando l'estratto conto ai
condòmini e verificando i movimenti del conto corrente del condominio.

Per fare ciò bisogna convocare l'assemblea nella maniera corretta, per non permettere
all'amministratore uscente di chiedere l'annullamento della revoca.

Chi può convocare l'assemblea?

L'assemblea straordinaria può essere convocata anche dai condòmini e non necessariamente
dall'amministratore.

Secondo l'art 66disp.att.cc, i condòmini in numero minimo di due e rappresentanti di almeno
un sesto dei millesimi, possono richiedere di convocare un'assemblea
straordinaria all'amministratore, il quale ha dieci giorni per dar seguito alla richiesta.

Se l'amministratore non si attiva entro tale scadenza, i condòmini interessati possono
convocare l'assemblea autonomamente. E' opportuno inviare la richiesta all'amministratore per
mezzo di raccomandata A/R per avere prova di avvenuta comunicazione. A questo punto si può
procedere alla convocazione.

Convocazione dell'assemblea

Sempre l'articolo 66disp.att.cc specifica le modalità, i tempi e i contenuti della convocazione.
L'avviso deve pervenire a tutti gli aventi diritto tramite posta raccomandata A/R, email PEC
oppure per raccomandata a mano cinque giorni prima della data di prima convocazione.

La convocazione deve essere completa di ordine del giorno, luogo data e orario in cui si
svolgerà la riunione, nome e firma dei convocanti. La lettera così formulata dovrà riportare
entrambe le date stabilite con i relativi orari, poiché le riunioni di condominio difficilmente si
svolgono in prima convocazione, essendo necessari quorum più alti per prendere decisioni.

La data della seconda convocazione dovrà essere successiva a quella della prima, ma non oltre
i dieci giorni, di solito il giorno dopo. Normalmente s’invia una sola comunicazione contenente
entrambe le convocazioni.

Finora abbiamo illustrato il procedimento normale, ma anche il singolo condòmino può agire
senza partecipazione dell'assemblea. E' il caso in cui la revoca avvenga per giusta causa. Si
tratta di casi in cui l'amministratore non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere
l'incarico oppure ha commesso gravi irregolarità nel corso del suo mandato. In questo caso si
può esonerare l'amministratore per non aver rispettato le norme.

Per quanto riguarda le gravi irregolarità, l'articolo più importante in materia è il 1129cc,
riguardante nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.

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L'articolo stabilisce il diritto anche di un singolo condòmino di chiedere la convocazione
dell'assemblea in caso di presenza di gravi irregolarità. Qualora l'assemblea riconfermi
l'amministratore nonostante la cattiva gestione, ogni condòmino può comunque far ricorso
all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda avere rivalsa per le spese legali
sostenute nei confronti del condominio, il quale a sua volta può rivalersi nei confronti
dell'amministratore.

La legge, secondo l'articolo 1129cc, individua una serie di giuste cause per le quali si può
revocare l'incarico:

      L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale,
       il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo
       amministratore o negli altri casi previsti dalla legge.
      La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, e di deliberazioni
       dell'assemblea.
      La mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale.
      La gestione secondo regole che possono generare possibilità di confusione tra il
       patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore o di altri condòmini;
       l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità
       eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.
      Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al
       condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente
       esecuzione coattiva.
      L'inottemperanza agli obblighi circa la tenuta dei registri condominiali (anagrafe,
       contabilità, nomina/revoca amministratore e verbali).
      L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici, professionali e
       del codice fiscale.

Questo elenco non esaurisce la totalità dei casi possibili ma è solo esemplificativo. Tenete
presente, che prima di procedere per vie legali bisogna convocare l'assemblea.

Spiegare bene all'assemblea le vostre intenzioni e la legittimità delle vostre richieste farà
risparmiare soldi e tempo a voi e agli altri condòmini.

Nomina del nuovo amministratore

E' sbagliato revocare il vecchio amministratore senza nominare nella stessa assemblea quello
nuovo. E' lo stesso Codice Civile che chiarisce quest’aspetto.

Il vecchio amministratore rimane nel pieno dei suoi poteri e doveri fino alla nomina del
sostituto. Non è previsto un intervallo di tempo in cui le responsabilità e i poteri
dell'amministrazione non siano in mano ad uno dei due, quindi nella stessa assemblea di
revoca va nominato un nuovo amministratore

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Come si esegue la nomina

Per la nuova nomina è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che
rappresentano almeno la metà dei millesimi totali del condominio. Si tratta della stessa
maggioranza necessaria per la revoca. Va inoltre precisato che una nuova nomina vale come
revoca del precedente amministratore, anche se la revoca non è esplicitamente verbalizzata.

Passaggio delle consegne

Il nuovo amministratore avrà cura di prendere contatto con il vecchio per portare a termine il
"passaggio delle consegne" in cui saranno trasferiti i documenti riguardanti il condominio e la
passata gestione.

Come scegliere il nuovo amministratore

Scegliere bene il nuovo amministratore è una scelta importante per il futuro del condominio.
Oltre alle solite ovvie considerazioni come "reperibilità, onestà e trasparenza" ecco quali sono,
a mio parere, le cinque caratteristiche principali da richiedere per scegliere il nuovo
amministratore:

      Diffidare da chi presenta il preventivo senza avere fatto prima un sopralluogo
       nell'immobile.
      Diffidare che chi chiede un compenso troppo basso, sarà molto probabile che richiederà
       percentuali ai fornitori.
      Il preventivo deve descrivere nel dettaglio le attività svolte, i costi, le percentuali in
       caso di lavori di manutenzione straordinaria.
      Verificare che l'amministratore utilizzi un sito web condominiale e che aggiorni
       costantemente le spese online in modo che ogni condòmino possa rapidamente
       verificare la situazione contabile.
      Valutare se utilizza e quali sono i suoi consulenti esperti del settore come l'avvocato,
       l'architetto, il commercialista. La gestione condominiale è complessa e l'amministratore
       ha bisogno dei suoi consulenti specialistici.

Aggiungo che bisogna diffidare degli amministratori che alla conclusione del mandato annuale,
evitano di parlare in assemblea del loro comportamento e non chiedono se ci sono osservazioni
e miglioramenti da proporre. L'assemblea deve esprimersi e consapevolmente scegliere di
nominarlo anche per l'anno successivo.

Chi è l’Amministratore di Condominio?

Dopo aver visto come bisogna fare per cambiare l'amministratore, indichiamo quali sono
le principali caratteristiche che dovrà avere il nuovo professionista.

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L’amministratore, ai sensi dell’art 71bisdisp.att.cc deve dichiarare:

      Di avere il godimento dei diritti civili.
      Di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione,
       l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto
       non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione per un periodo non
       inferiore ai due anni fino a un massimo di cinque anni.
      Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive.
      Di non essere interdetto o inabilitato.
      Di non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari.
      Di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
      Di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione
       periodica in materia di amministrazione condominiale.
      Di essere informato che la perdita dei requisiti citati comporta la cessione dell’incarico
       conferito.

Inoltre dovrebbe comunicare:

      Di essere dotato di assicurazione professionale e di tutela legale a copertura
       dell’attività.
      Di essere in regola con la normativa del DM 140/2014 per la formazione obbligatoria
       degli amministratori di condominio.

Oggi l’amministratore di condominio è considerato un ruolo con specifici obblighi e
responsabilità, lo può fare un privato, sia interno sia esterno al condominio, ed anche
le società. Nel caso l'amministratore sia interno al condominio, lo stesso può evitare di
partecipare a corsi di formazione. Va precisato che le responsabilità rimangono comunque le
stesse di un amministratore esterno, per cui è consigliato non improvvisare e assumere questo
ruolo solo se veramente esperti e comunque dotarsi dell'assicurazione di responsabilità civile.

Durata del mandato e compenso

Tra il condominio e l'amministratore si stipula un vero e proprio contratto di mandato, nel
quale sono definiti i compensi e le prestazioni del professionista. L'importo dovuto
all'amministratore va obbligatoriamente indicato. I condòmini solo se di numero inferiore a otto
possono scegliere di non avvalersi dell'amministratore.

Compiti

Tra i principali compiti dell'amministratore di condominio troviamo che deve convocare ogni
anno l'assemblea, eseguire le decisioni qui assunte, curare il rispetto del regolamento di
condominio, riscuotere i contributi, tenere i registri e la contabilità.

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In generale può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre gli
atti straordinari vanno autorizzati dall'assemblea.

Uno dei compiti più delicati dell'amministratore è di garantire la trasparenza del bilancio, egli,
infatti, deve giustificare con ricevute e rendiconti tutte le spese effettuate in nome del
condominio.

Responsabilità

L'amministratore in virtù del suo mandato, risponde di fronte alla Legge del suo lavoro ed è
obbligato al risarcimento dei danni se il suo comportamento lede i diritti del condominio o
anche di un singolo condòmino.

Oltre alla responsabilità civile, l'amministratore è soggetto è soggetto anche a
responsabilità penale.

Contattaci e ti aiuteremo a revocare l'amministratore

Abbiamo visto quindi le procedure per rimuovere l’amministratore dal suo incarico e nominarne
uno nuovo al suo posto.

E’ tutto abbastanza agevole grazie anche alla riforma del condominio e delle norme che
regolano la sua vita, ma se credi avere bisogno di aiuto per svolgere queste operazioni noi
siamo, ovviamente, a disposizione per occuparci di tutto per tuo conto e per renderti la vita più
facile perché, come sempre, la differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro
successo!

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Gli articoli del Codice Civile che abbiamo citato in questo report

66disp.att.cc. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è
fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci
giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di
ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno
cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta
elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della
riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è
annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in
termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di
eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.

71bisdisp.att.cc. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la
fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione
non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la
riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di
amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i
condomini dello stabile.

Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal
caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti
incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In
tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore
anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione
periodica.

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1129cc. Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta
dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati
anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale
ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa
richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui
firmata.

L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale
di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea
deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere
effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di
responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una
dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico
condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle
generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.

In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai
terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe
a quelle dell'amministratore.

L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché
quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato
al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre
copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso
afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione
forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è
compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per
la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la
sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il
conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non
ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono
chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso
di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di
accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua
volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare
l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

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2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il
patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a
tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di
curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore
revocato.

L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di
nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo
III del libro IV.

Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da
enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni,
nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali
proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

1136cc. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda
convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla
medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione
è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del
valore dell'edificio.

Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie
che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione
dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120,
secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita
dal secondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate
dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore
dell'edificio.

L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore.

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