2020 Cambiare Amministratore è facile! - Studio Cosi
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2020 Cambiare Amministratore è facile!
Sappiamo che quasi un italiano su due di quelli che vivono in un condominio, è scontento del proprio amministratore e del suo lavoro, a causa della scarsa trasparenza contabile o per la mancata attenzione ai problemi condominiali. Molte volte ci chiedono “ma come si fa per cambiare amministratore? È sicuramente una cosa difficile, bisognerà aspettare che scada il suo mandato”, no, assolutamente no! Basta una riunione tra i condòmini, che siamo almeno la metà a rappresentanza del condominio, che si faccia una sorta di verbale dimostrante la volontà di sollevare l’amministratore in carica dal suo mandato e farglielo sapere, poi in seguito si provvederà a nominarne uno nuovo al quale il vecchio amministratore dovrà passare il materiale per continuare il lavoro. Questo in poche parole, vediamo ora nel particolare come. Revoca dell'amministratore di condominio La modifica dell'amministratore è una procedura divenuta, dopo la riforma del condominio, finalmente agevole. Non bisogna pensare che la revoca sia difficile perché oggi non è più così. Prima di tutto bisogna ricordare che un amministratore ha dei compiti ben precisi e un mandato temporaneo. L'incarico ha durata di un anno, va riconfermato ogni volta dall'assemblea con una specifica delibera, nella quale va indicato anche l'importo del suo compenso. Non è previsto un rinnovo tacito dell'incarico per cui ogni condominio può liberamente decidere di sostituire il proprio amministratore di condominio. Se invece lo volessimo sostituire e revocare l'incarico prima della fine dell'anno? Anche in quel caso, la modifica sarebbe possibile, ma vanno considerate due scelte: la revoca con o senza giusta causa. Nel primo caso non ci sono conseguenze e l'iniziativa può partire anche da un singolo condòmino. Nel secondo caso c'è la possibilità che l'amministratore richieda il compenso pattuito fino alla fine dell'anno e addirittura potrebbe richiedere un risarcimento dei danni. Chi ha il potere di revocare l'amministratore? In ogni istante in cui il rapporto di fiducia si esaurisce, l'assemblea dei condòmini con la maggioranza necessaria alla nomina, può decretare la revoca del mandato e procedere alla nomina di un nuovo amministratore. In questo caso serve la maggioranza dei presenti in assemblea e almeno la metà dei millesimi del condominio art 1136cc. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
L'amministratore uscente a quel punto potrà solo consegnare tutta la documentazione che si riferisce alla gestione in corso e a quelle passate. Il nuovo amministratore terrà conto di verificare la correttezza delle informazioni in suo possesso inviando l'estratto conto ai condòmini e verificando i movimenti del conto corrente del condominio. Per fare ciò bisogna convocare l'assemblea nella maniera corretta, per non permettere all'amministratore uscente di chiedere l'annullamento della revoca. Chi può convocare l'assemblea? L'assemblea straordinaria può essere convocata anche dai condòmini e non necessariamente dall'amministratore. Secondo l'art 66disp.att.cc, i condòmini in numero minimo di due e rappresentanti di almeno un sesto dei millesimi, possono richiedere di convocare un'assemblea straordinaria all'amministratore, il quale ha dieci giorni per dar seguito alla richiesta. Se l'amministratore non si attiva entro tale scadenza, i condòmini interessati possono convocare l'assemblea autonomamente. E' opportuno inviare la richiesta all'amministratore per mezzo di raccomandata A/R per avere prova di avvenuta comunicazione. A questo punto si può procedere alla convocazione. Convocazione dell'assemblea Sempre l'articolo 66disp.att.cc specifica le modalità, i tempi e i contenuti della convocazione. L'avviso deve pervenire a tutti gli aventi diritto tramite posta raccomandata A/R, email PEC oppure per raccomandata a mano cinque giorni prima della data di prima convocazione. La convocazione deve essere completa di ordine del giorno, luogo data e orario in cui si svolgerà la riunione, nome e firma dei convocanti. La lettera così formulata dovrà riportare entrambe le date stabilite con i relativi orari, poiché le riunioni di condominio difficilmente si svolgono in prima convocazione, essendo necessari quorum più alti per prendere decisioni. La data della seconda convocazione dovrà essere successiva a quella della prima, ma non oltre i dieci giorni, di solito il giorno dopo. Normalmente s’invia una sola comunicazione contenente entrambe le convocazioni. Finora abbiamo illustrato il procedimento normale, ma anche il singolo condòmino può agire senza partecipazione dell'assemblea. E' il caso in cui la revoca avvenga per giusta causa. Si tratta di casi in cui l'amministratore non è più in possesso dei requisiti di legge per svolgere l'incarico oppure ha commesso gravi irregolarità nel corso del suo mandato. In questo caso si può esonerare l'amministratore per non aver rispettato le norme. Per quanto riguarda le gravi irregolarità, l'articolo più importante in materia è il 1129cc, riguardante nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
L'articolo stabilisce il diritto anche di un singolo condòmino di chiedere la convocazione dell'assemblea in caso di presenza di gravi irregolarità. Qualora l'assemblea riconfermi l'amministratore nonostante la cattiva gestione, ogni condòmino può comunque far ricorso all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda avere rivalsa per le spese legali sostenute nei confronti del condominio, il quale a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore. La legge, secondo l'articolo 1129cc, individua una serie di giuste cause per le quali si può revocare l'incarico: L'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge. La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, e di deliberazioni dell'assemblea. La mancata apertura e utilizzazione del conto corrente condominiale. La gestione secondo regole che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e quello personale dell'amministratore o di altri condòmini; l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio. Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva. L'inottemperanza agli obblighi circa la tenuta dei registri condominiali (anagrafe, contabilità, nomina/revoca amministratore e verbali). L'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici, professionali e del codice fiscale. Questo elenco non esaurisce la totalità dei casi possibili ma è solo esemplificativo. Tenete presente, che prima di procedere per vie legali bisogna convocare l'assemblea. Spiegare bene all'assemblea le vostre intenzioni e la legittimità delle vostre richieste farà risparmiare soldi e tempo a voi e agli altri condòmini. Nomina del nuovo amministratore E' sbagliato revocare il vecchio amministratore senza nominare nella stessa assemblea quello nuovo. E' lo stesso Codice Civile che chiarisce quest’aspetto. Il vecchio amministratore rimane nel pieno dei suoi poteri e doveri fino alla nomina del sostituto. Non è previsto un intervallo di tempo in cui le responsabilità e i poteri dell'amministrazione non siano in mano ad uno dei due, quindi nella stessa assemblea di revoca va nominato un nuovo amministratore Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
Come si esegue la nomina Per la nuova nomina è necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentano almeno la metà dei millesimi totali del condominio. Si tratta della stessa maggioranza necessaria per la revoca. Va inoltre precisato che una nuova nomina vale come revoca del precedente amministratore, anche se la revoca non è esplicitamente verbalizzata. Passaggio delle consegne Il nuovo amministratore avrà cura di prendere contatto con il vecchio per portare a termine il "passaggio delle consegne" in cui saranno trasferiti i documenti riguardanti il condominio e la passata gestione. Come scegliere il nuovo amministratore Scegliere bene il nuovo amministratore è una scelta importante per il futuro del condominio. Oltre alle solite ovvie considerazioni come "reperibilità, onestà e trasparenza" ecco quali sono, a mio parere, le cinque caratteristiche principali da richiedere per scegliere il nuovo amministratore: Diffidare da chi presenta il preventivo senza avere fatto prima un sopralluogo nell'immobile. Diffidare che chi chiede un compenso troppo basso, sarà molto probabile che richiederà percentuali ai fornitori. Il preventivo deve descrivere nel dettaglio le attività svolte, i costi, le percentuali in caso di lavori di manutenzione straordinaria. Verificare che l'amministratore utilizzi un sito web condominiale e che aggiorni costantemente le spese online in modo che ogni condòmino possa rapidamente verificare la situazione contabile. Valutare se utilizza e quali sono i suoi consulenti esperti del settore come l'avvocato, l'architetto, il commercialista. La gestione condominiale è complessa e l'amministratore ha bisogno dei suoi consulenti specialistici. Aggiungo che bisogna diffidare degli amministratori che alla conclusione del mandato annuale, evitano di parlare in assemblea del loro comportamento e non chiedono se ci sono osservazioni e miglioramenti da proporre. L'assemblea deve esprimersi e consapevolmente scegliere di nominarlo anche per l'anno successivo. Chi è l’Amministratore di Condominio? Dopo aver visto come bisogna fare per cambiare l'amministratore, indichiamo quali sono le principali caratteristiche che dovrà avere il nuovo professionista. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
L’amministratore, ai sensi dell’art 71bisdisp.att.cc deve dichiarare: Di avere il godimento dei diritti civili. Di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione per un periodo non inferiore ai due anni fino a un massimo di cinque anni. Di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive. Di non essere interdetto o inabilitato. Di non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari. Di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Di essere informato che la perdita dei requisiti citati comporta la cessione dell’incarico conferito. Inoltre dovrebbe comunicare: Di essere dotato di assicurazione professionale e di tutela legale a copertura dell’attività. Di essere in regola con la normativa del DM 140/2014 per la formazione obbligatoria degli amministratori di condominio. Oggi l’amministratore di condominio è considerato un ruolo con specifici obblighi e responsabilità, lo può fare un privato, sia interno sia esterno al condominio, ed anche le società. Nel caso l'amministratore sia interno al condominio, lo stesso può evitare di partecipare a corsi di formazione. Va precisato che le responsabilità rimangono comunque le stesse di un amministratore esterno, per cui è consigliato non improvvisare e assumere questo ruolo solo se veramente esperti e comunque dotarsi dell'assicurazione di responsabilità civile. Durata del mandato e compenso Tra il condominio e l'amministratore si stipula un vero e proprio contratto di mandato, nel quale sono definiti i compensi e le prestazioni del professionista. L'importo dovuto all'amministratore va obbligatoriamente indicato. I condòmini solo se di numero inferiore a otto possono scegliere di non avvalersi dell'amministratore. Compiti Tra i principali compiti dell'amministratore di condominio troviamo che deve convocare ogni anno l'assemblea, eseguire le decisioni qui assunte, curare il rispetto del regolamento di condominio, riscuotere i contributi, tenere i registri e la contabilità. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
In generale può compiere autonomamente solo gli atti di ordinaria amministrazione mentre gli atti straordinari vanno autorizzati dall'assemblea. Uno dei compiti più delicati dell'amministratore è di garantire la trasparenza del bilancio, egli, infatti, deve giustificare con ricevute e rendiconti tutte le spese effettuate in nome del condominio. Responsabilità L'amministratore in virtù del suo mandato, risponde di fronte alla Legge del suo lavoro ed è obbligato al risarcimento dei danni se il suo comportamento lede i diritti del condominio o anche di un singolo condòmino. Oltre alla responsabilità civile, l'amministratore è soggetto è soggetto anche a responsabilità penale. Contattaci e ti aiuteremo a revocare l'amministratore Abbiamo visto quindi le procedure per rimuovere l’amministratore dal suo incarico e nominarne uno nuovo al suo posto. E’ tutto abbastanza agevole grazie anche alla riforma del condominio e delle norme che regolano la sua vita, ma se credi avere bisogno di aiuto per svolgere queste operazioni noi siamo, ovviamente, a disposizione per occuparci di tutto per tuo conto e per renderti la vita più facile perché, come sempre, la differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo! Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
Gli articoli del Codice Civile che abbiamo citato in questo report 66disp.att.cc. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino. L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. 71bisdisp.att.cc. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
1129cc. Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata. L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio. Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore. In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore. La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) dell'undicesimo comma, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9); 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV. Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. 1136cc. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità e le deliberazioni di cui agli articoli 1117 quater, 1120, secondo comma, 1122 ter nonché 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo. Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo comma, e all'articolo 1122 bis, terzo comma, devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati. Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore. Lung.re delle Sirene, 83 00071 - Torvajanica (RM) Emanuela Cosi cell: 349 2253231 http://www.studiocosi.it La differenza che facciamo nella vostra vita, diventa il nostro successo
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