Villani Rag. Savino AGGIORNAMENTO DECRETO SOSTEGNI BIS LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI LA NUOVA COMPOSIZIONE ...

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AGGIORNAMENTO DECRETO SOSTEGNI BIS
                                             LE PROCEDURE DI ALLERTA E DI
                                           COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
                                           LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

                                                                  Villani Rag. Savino

L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Filo conduttore del Convegno

La necessaria metamorfosi dell’imprenditore e del professionista italiano
La crisi sanitaria, purtroppo ancora in corso, ha mostrato tutti i limiti e le fragilità delle
piccole e medie imprese e degli studi professionali.
• Bisogna assolutamente imparare da questa terapia d’urto e diventare imprenditori
   consapevoli
• Bisogna allontanarsi da un approccio imprenditoriale tradizionale che sino ad oggi ha
   privilegiato solamente il contenimento della pressione fiscale e contributiva oltre al
   soddisfacimento delle banche – bisogna imparare a coltivare il proprio profitto con
   strumenti differenti
• L’evasione fiscale si è ridotta drasticamente negli ultimi anni in virtù della fatturazione
   elettronica, della tracciabilità dei pagamenti, della normativa antiriciclaggio sull’utilizzo del
   denaro contante, le detrazioni sulle ristrutturazioni immobiliari ecc…
     • sono tutte disposizioni funzionali all’abbattimento dell’evasione e pertanto bisogna
         imparare a fare efficienza diventando imprenditori coscienti

           L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Filo conduttore del Convegno

• Bisogna effettuare una metamorfosi culturale imprenditoriale che consenta di gestire
  efficacemente e non subire gli imprevisti e la normativa civilistica e fiscale in continua
  evoluzione
    • lotta all’evasione e introduzione del nuovo codice della crisi d’impresa
• È necessario effettuare una costante analisi degli strumenti a disposizione a tutela della
  propria azienda e del proprio patrimonio
• È necessario analizzare e modellare costantemente la propria visione imprenditoriale e
  pianificare di conseguenza la relativa strategia necessaria
• È necessario effettuare un abituale e analitico controllo di gestione
• È fondamentale sviluppare una strategia commerciale
• È importante conoscere le opportunità normative a disposizione
• È importante essere consapevoli dei rischi e delle criticità potenziali

          L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Aggiornamento Normativo
Esonero parziale contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e consulenti iscritti
all’INPS e dai professionisti iscritti alle casse private
• Spetta a coloro che
    • Nel 2019 hanno percepito redditi non superiori ad € 50.000,00
    • Hanno subito un calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019
• istanza da presentare entro il 30 settembre 2021 per soggetti INPS
• istanza da presentare entro il 31 ottobre 2021 per i professionisti iscritti alle casse di previdenza
• necessario DURC regolare
• esonero complessivo non superiore ad € 3.000,00

Proroga bonus edilizi al 31/12/2021
• 50% - 65% - 90%
    • 10 quote annuali
• Bonus mobili 50% fino a € 16.000,00
    • 10 quote annuali
• Cessione del credito
    • Responsabilità del beneficiario originario della detrazione
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Aggiornamento Normativo

Proroga superbonus 110% al 30 giugno 2022 per immobili unifamiliari e al 31/12/2022
per i condomini
• 5 quote annuali
• Cessione del credito
    • Responsabilità del beneficiario originario della detrazione

Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
•   Terreni e/o partecipazioni possedute al 01/01/2021
•   Asseverazione della perizia e versamento imposta sostitutiva entro il 15 novembre 2021
•   Imposta sostitutiva 11% del valore inserito in perizia
•   Versamento effettuabile anche in tre rate annuali

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Aggiornamento Normativo

Bonus pubblicità
• Spese sostenute nel 2021 e 2022
• Investimenti pubblicitari
    • Su stampa
    • Radio e tv
    • Credito d’imposta del 50%
    • Comunicazione telematica di prenotazione del bonus entro il 30 settembre 2021

Avvisi bonari relativi agli esercizi 2017 e 2018
• Annullamento delle sanzioni e delle somme aggiuntive
   • Contribuenti che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 30% nel
      2020 rispetto al 2019

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Aggiornamento Normativo

Cartelle esattoriali
• Dal 01 settembre è ripartita la possibilità di notificare ai contribuenti le cartelle esattoriali
• Dal 01 settembre è ripartita la possibilità di dare corso alle procedure cautelari ed esecutive
    • Pignoramenti, fermi amministrativi ed ipoteche
• Entro il 30 settembre bisognerà eseguire il versamento delle somme congelate dal 08 marzo
  2020 al 31 agosto 2021
    • Cartelle esattoriali
    • Avvisi di addebito
    • Avvisi di accertamento
         • Pagamento in unica soluzione
         • Mediante presentazione domanda di rateizzazione
              • Le rate che scadono successivamente al termine di sospensione (08/03/2020 –
                  31/08/2021) dovranno essere regolarmente versate in funzione dell’originario
                  piano di dilazione

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Aggiornamento Normativo

Rivisitazione strutturale e straordinaria rateazioni cartelle esattoriali
• Misure strutturali
   • Dalla data di presentazione della richiesta di dilazione
        • Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche
        • Non possono essere avviate nuove procedure esecutive
        • Il versamento della prima rata del piano di dilazione comporta l’estinzione delle
            procedure esecutive già avviate e ancora in corso

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Aggiornamento Normativo
• Misure temporanee
   • Si applicano alle sole richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2021
        • Presentazione istanza di dilazione senza documentazione a supporto per
           debiti esattoriali sino ad € 100.000,00
             • Oltre i 100.000,00 euro, ISEE/indici alfa e indici di liquidità
        • Per le rateazioni in essere al 31/12/2020 e per le nuove istanze di dilazione
           presentate entro il 31/12/2021, la decadenza dal beneficio della dilazione si
           verifica solo in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non
           consecutive) invece delle 5 ordinariamente previste
        • Per i debiti contenuti in piani di dilazione, per i quali prima dell’inizio del
           periodo di possibile congelamento dei pagamenti in virtù dei decreti Covid
           (08/03/2020 – 31/08/2021) è intervenuta la decadenza dal beneficio della
           dilazione, possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta di
           dilazione entro il 31/12/2021, senza necessità di saldare le rate già scadute
        • A favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione e
           della rottamazione bis (per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle
           rate scadute) è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del
           pagamento per le somme ancora dovute
          L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Aggiornamento Normativo

Modifica termini di versamento rottamazione TER e saldo e stralcio
• A condizione che si fosse in regola con i versamenti da effettuare nel 2019
     • Nel caso di decadenza del beneficio per omessi versamenti 2019 è possibile
        presentare istanza di dilazione entro il 31/12/2021 ma perdendo i benefici della
        normativa agevolativa
• Recupero somme dovute nel 2020 e fino al 31 agosto 2021
• Il versamento si considera tempestivo e non pregiudica l’efficacia della definizione se
  effettuato integralmente entro il:
     • 31 luglio 2021 (rate originariamente in scadenza a febbraio e a marzo 2020)
     • 31 agosto 2021 (rate originariamente in scadenza il 31 maggio 2020)
     • 30 settembre 2021 (rate originariamente in scadenza il 31 luglio 2020)
     • 31 ottobre 2021 (rate originariamente in scadenza il 30 novembre 2020)
     • 30 novembre 2021 (rate originariamente in scadenza il 28 febbraio, 31 marzo, 31
        maggio e 31 luglio del 2021)

          L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Aggiornamento Normativo
Stralcio debiti esattoriali sotto soglia di € 5.000,00
• Automatico annullamento dei debiti ancorchè compresi nelle “rottamazioni” o nel saldo e
  stralcio entro il 31 ottobre 2021
• Risultante dai singoli carichi, comprensivo di capitale, sanzioni ed interessi
• Dal 01/01/2000 al 31/12/2010
• A condizione che nel 2019 non siano maturati redditi imponibili superiori ad € 30.000,00

Credito imposta sulle locazioni
• Canoni di locazione versati da gennaio 2021 a maggio 2021
     • Esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori ad €
       15 milioni
     • Enti non commerciali
• A condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi compreso tra il
  01/04/2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno al 30% rispetto all’ammontare medio
  mensile del fatturato/corrispettivi del periodo compreso tra il 01/04/2019 e il 31/03/2020
• Bonus del 60% dell’ammontare del canone di locazione
• Per le imprese turistico-ricettive e le agenzie di viaggio, il credito d’imposta viene riconosciuto
  fino al mese di luglio 2021
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Aggiornamento Normativo

Bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione (decreto sostegni bis)
• 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021
• Limite massimo di bonus € 60.000,00 (€ 200.000,00 di spesa)
    • Sanificazione ambienti nei quali si esercita l’attività lavorativa
    • Somministrazione di tamponi
    • Acquisto di dispositivi di protezione individuale
    • Prodotti detergenti e disinfettanti
    • Dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale
• Credito d’imposta utilizzabile
    • In dichiarazione dei redditi
    • Compensazione orizzontale in F24
• Provento non rilevante ai fini IRES/IRPEF e IRAP
• Comunicazione telematica dal 04 ottobre al 04 novembre

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Aggiornamento Normativo
Fondo di garanzia PMI
• Su prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del fondo garantisce il 90% dei
  finanziamenti con durata massima di 15 anni senza che venga effettuata, ai fini della
  concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando
  l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi
  o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. È stata ampliata, inoltre,
  la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti
  o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione nonché enti
  non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente
  riconosciuti.
• La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato
  dalla banca senza attendere la risposta del fondo. Per questo tipo di
  finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato
  (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione).
• NB. L’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al
  confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo
  di garanzia.

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Aggiornamento Normativo

• L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini
  della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili e tutte
  le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi
  e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente
  sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
• Per le altre operazioni ammissibili, la garanzia diretta copre tutti i
  finanziamenti all’80% fino ad un importo massimo di € 5.000.000,00 per
  singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni) su operazioni finanziarie
  della durata massima di 8 anni. L’importo massimo può essere raggiunto anche
  sommando più domande di ammontare inferiore. La garanzia dei confidi, invece, può
  coprire fino al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100%.

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Aggiornamento Normativo

Garanzia SACE
• BENEFICIARI
   • Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino
     al 31 dicembre 2021 e saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa
     indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica con i
     seguenti requisiti:
       • sede in Italia
       • imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o
          che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito
          dell’epidemia di Covid-19
       • imprese fino a 249 dipendenti che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia
          fino a completa capienza.

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Aggiornamento Normativo

• CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
   • Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e
     dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-
     garantito dallo Stato, e avrà come limite di importo il valore più alto tra:
        • il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero
            dalla dichiarazione fiscale
        • oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019
            ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.
        • La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 8 anni con la possibilità
            per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. I
            finanziamenti già erogati e garantiti potranno essere allungati da 6 a 8 anni.

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Aggiornamento Normativo

• FINALITÀ DEL FINANZIAMENTO
    • Il finanziamento è destinato alla copertura del fabbisogno di circolante dell'impresa, per la
      crescita, per canoni locazione o affitto ramo d'azienda per il rifinanziamento del debito,
      purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari al 25%
      dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della
      garanzia sia idoneo a determinare un minor costo.

• GARANZIA
   • La copertura della garanzia è la seguente:
      • 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia
         e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
      • 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5
         miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
      • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

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Aggiornamento Normativo

Moratoria PMI
• Estesa fino al 31 dicembre 2021 la moratoria per finanziamenti e leasing per le PMI

• Solo per la quota capitale

• Non automatica ma subordinata ad apposita istanza

          L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi
Destinatari della riforma
• Tutti gli imprenditori
• Tutti i professionisti

La filosofia di fondo
• Far emergere il prima possibile la crisi di un’impresa o di uno studio professionale
  produce effetti positivi:
     • Per l’impresa o lo studio professionale stesso
         • Incrementa la probabilità di ripristinare l’equilibrio economico finanziario
             garantendo la continuità aziendale
     • Per i suoi interlocutori
         • I dipendenti, i fornitori, gli istituti di credito, le casse dello stato che
             eviterebbero liquidazioni inefficienti causate dalle procedure fallimentari e le
             relative reazioni a catena

          L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese
La normativa a regime – entrata in vigore posticipata a causa dell’emergenza sanitaria
• Gli elementi chiave
    • Incentivi per chi vi ricorra
    • Obblighi organizzativi posti in capo all’imprenditore
         • Modifica del secondo comma dell’art. 2086 del codice civile già in vigore
         • Obblighi di segnalazione all’organo amministrativo che permangono a carico
            degli organi di controllo nonostante la proroga
    • Obblighi di segnalazione degli indizi di difficoltà finanziaria in capo ai controllori
       interni e ai creditori istituzionali
    • Cambio di cultura imprenditoriale necessario
         • Prevenzione e programmazione
• Obiettivo
    • Intercettare la crisi ai suoi albori sulla base di indizi:
         • Precoci
         • Univoci
         • Indiscutibili
         • Tali da non suscitare inutili allarmi e così aggravare la crisi dell’impresa o dello
            studio professionale

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Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese
• Gli indicatori della crisi
   • Squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rilevabili attraverso appositi
        indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi
   • Il legislatore si è concentrato sull’importanza di una corretta gestione finanziaria
        dell’impresa o dello studio professionale che si palesa attraverso il confronto tra entrate
        ed uscite rispetto all’analisi economica tra costi e ricavi

           L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese

  • Gli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo
          • L’organo di controllo è tenuto a segnalare immediatamente all’organo
              amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi per una tempestiva
              adozione di misure correttive di urgenza
                 • La segnalazione deve individuare un congruo termine, non superiore a
                    trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine
                    a soluzioni individuate e alle iniziative intraprese
          • L’imprenditore senza organi di controllo deve comunque strutturarsi con un
              adeguato assetto organizzativo al fine di individuare tempestivamente fondati
              indizi della crisi ed eventualmente agire autonomamente per usufruire delle
              agevolazioni previste e non incorrere nelle conseguenze negative previste in
              caso contrario
          • Nel caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero nel caso di mancata
              adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute
              necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo devono
              informare senza indugio l’OCRI

       L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese

  • La segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati
           • Agenzia delle entrate – entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario
                • Nel caso di ammontare del debito iva scaduto superiore a:
                     • € 100.000,00 se il volume d’affari non è superiore ad € 1.000.000,00
                     • € 500.000,00 se il volume d’affari non è superiore ad € 10.000.000,00
                     • € 1.000.000,00 se il volume d’affari è superiore ad € 10.000.000,00
           • Inps – entro 60 giorni dal verificarsi delle seguenti condizioni
                • Nel caso in cui il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di
                   contributi previdenziali
                     • Di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti l’anno precedente
                     • E superiore alla soglia di € 50.000,00
           • Esattoria – entro 60 giorni dalla data di superamento delle seguenti soglie
                • Nel caso di debiti accertati e scaduti da oltre novanta giorni
                     • Se superano € 500.000,00 per le imprese individuali
                     • Se superano € 1.000.000,00 per le imprese collettive

       L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese

     • Oneri conseguenti a carico del debitore
        • Entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso dovrà:
             • Estinguere o regolarizzare per intero il proprio debito
             • Presentare istanza di composizione assistita della crisi o direttamente
                per l’accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi e
                dell’insolvenza
        • In caso contrario i creditori pubblici qualificati dovranno fare
          segnalazione all’OCRI

     L’EVOLUZIONE NORMATIVA NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ
Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese
  • L’OCRI
      • È costituito presso ciascuna camera di commercio e ha i seguenti compiti:
          • Ricevere le segnalazioni di cui sopra dagli organi di controllo e dai
             creditori istituzionali
               • Devoluzione della procedura all’OCC per le imprese minori
                   e i professionisti
                     • Debiti inferiori ad € 30.000,00
                     • Imprese che presentano congiuntamente in ciascuno
                        dei tre esercizi antecedenti:
                     • Attivo non superiore ad € 300.000,00
                     • Ricavi non superiori ad € 200.000,00
                     • Debiti non superiori ad € 500.000,00
                          • L’OCC viene scelto dal debitore
                          • In difetto viene individuato dal referente dell’OCRI
          • Gestire il processo di composizione assistita della crisi
          • Assistere il debitore nel procedimento
          • L’OCRI può essere attivato anche direttamente dal debitore
             all’esito dell’allerta o all’autodiagnosi della ipotesi di crisi

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Nuovo Codice della Crisi ed Insolvenza delle Imprese
     • Il procedimento di composizione assistita della crisi
          • Riservato e confidenziale …
          • È un procedimento stragiudiziale teso ad agevolare lo svolgimento di
             trattative tra debitore e creditori
     • Gli organi dell’OCRI
          • Il referente (segretario generale della camera di commercio o un suo
             delegato)
          • Il collegio di 3 esperti e indipendenti nominati da tribunale, camera di
             commercio e associazione di categoria con profilo:
               • Aziendalistico
               • Contabile
               • Legale
     • Audizione del debitore
          • L’OCRI convoca dinnanzi al collegio il debitore ed eventualmente anche i
             suoi organi di controllo
          • La convocazione deve avvenire entro 15 giorni dalla segnalazione o dalla
             istanza formulata dal debitore
          • L’audizione si svolge in via riservata e confidenziale

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     • Esito dell’audizione
         • Ipotesi 1
              • Il collegio, considerati gli elementi forniti dal debitore, archivia la
                  segnalazione ricevuta
                     • Il referente comunica l’archiviazione al debitore e ai soggetti che
                        hanno effettuato la segnalazione
         • Ipotesi 2
              • Il collegio rileva l’esistenza della crisi
                     • Individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio
                     • Fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro
                        attuazione
              • Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine
                  fissato:
                     • Il collegio informa il referente che ne dà immediata
                        comunicazione agli autori delle segnalazioni

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     • Avvio della procedura di composizione assistita della crisi dinnanzi all’OCRI o
       dinnanzi all’OCC
         • Su domanda del debitore
              • Direttamente all’esito dell’allerta o dell’autodiagnosi
              • All’esito dell’audizione dinnanzi al collegio dell’OCRI o dinnanzi
                 all’OCC
         • Il collegio fissa un termine non superiore a 90 giorni per lo svolgimento
            delle trattative tra debitore e creditori
         • Il termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni ma solo
            in caso di positivi riscontri delle trattative
         • Documenti necessari al buon esito delle trattative
              • Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e
                 finanziaria
              • Elenco dei creditori
              • Elenco dei titolari di diritti reali o personali con indicazione delle
                 eventuali cause di prelazione

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          • Conclusione del procedimento
             • Ipotesi 1
                  • Mancato accordo con i creditori
                      • Il collegio invita il debitore a presentare domanda di
                         accesso ad una delle procedure giudiziali di regolazione
                         della crisi e dell’insolvenza nel termine di 30 giorni
             • Ipotesi 2
                  • Accordo con i creditori
                      • In forma scritta
                      • Depositato presso l’OCRI
                      • Su richiesta del debitore e con consenso dei creditori è
                         iscritto nel registro delle imprese

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                 • Ipotesi 3
                     • Inerzia del debitore
                          • Il debitore non compare per l’audizione
                          • Dopo l’audizione non deposita l’istanza di composizione
                             assistita della crisi
                          • All’esito negativo delle trattative, nonostante l’invito
                             dell’OCRI, non deposita domanda di accesso ad una
                             procedura giudiziale di regolazione della crisi e
                             dell’insolvenza nel termine di 30 giorni assegnatogli dal
                             collegio
                          • Il collegio lo segnala al referente
                          • Il referente ne dà notizia al pubblico ministero
                          • Il PM, quando ritenga fondata la notizia di insolvenza, entro
                             60 giorni presenta il ricorso per l’apertura della
                             liquidazione giudiziale

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          • Le misure premiali
              • A condizione che il debitore abbia fatto ricorso tempestivamente
                all’OCRI/OCC
              • Di natura penale
              • Di natura patrimoniale

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Procedure attualmente a disposizione e/o in vigore dal 15 novembre 2021
• Approccio volontario
    • Gestione della crisi da sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa minore
        • Il consumatore
        • I professionisti
        • Gli imprenditori sotto soglia di fallibilità
    • La composizione negoziata
        • Tutti gli imprenditori iscritti al registro delle imprese
             • Sia sotto soglia di fallibilità
             • Sia sopra soglia di fallibilità
    • Le altre procedure giudiziali di gestione della crisi d’impresa
        • Gli imprenditori sopra soglia di fallibilità

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• La composizione negoziata
    • La piattaforma telematica nazionale
        • Lista di controllo
        • Indicazioni operative
        • Test autodiagnosi
    • Domanda on line per la composizione negoziata
    • Nomina degli esperti per la composizione negoziata
    • Gli incentivi alla composizione negoziazione

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GRAZIE

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