Vietnam-aggiornata al 26 novembre 2019 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione Adozioni ...

Pagina creata da Monica Rizzi
 
CONTINUA A LEGGERE
Vietnam– aggiornata al 26 novembre 2019

Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
Ministry of Justice, Department of Child Adoption (MOJ/DOA)
60 Tran Phu st., Ba Dinh District
Hanoi
E-mail: cnqt@moj.gov.vn
Website: https://moj.gov.vn/en/Pages/Department-of-Child-Adoption.aspx

  Compiti e funzioni del MOJ/DOA
  • Esegue i compiti e i poteri dell’Autorità centrale per l’adozione internazionale dei
     minori in Vietnam e si coordina con le altre Autorità centrali;
  • Riceve ed esamina le domande di adozione internazionale, monitora i fascicoli dei
     minori vietnamiti dichiarati adottabili e, al termine della procedura, rilascia il certificato
     di adozione in conformità con le disposizioni della normativa vietnamita e dei trattati
     internazionali ratificati dal Vietnam in materia di adozione internazionale;
  • Riceve, esamina e valuta le candidature per l’istituzione di uffici di Enti stranieri in
     Vietnam per l’adozione di minori all’estero; sottopone al Ministro la concessione,
     l’estensione e la modifica del contenuto, la chiusura e il ritiro dei permessi per
     l’istituzione di uffici di Enti stranieri in Vietnam per l’adozione di minori;
  • Riscuote e gestisce le somme dovute a titolo di imposta per le procedure di adozione
     internazionale;
  • Nel periodo post-adozione, monitora lo sviluppo ed esamina l’esercizio dei diritti e degli
     interessi dei minori vietnamiti adottati all’estero;
  • Realizza gruppi di lavoro interdisciplinari permanenti finalizzati all’attuazione della
     Convenzione de L’Aja del 1993, in conformità alla normativa vietnamita;
  • Cura la cooperazione internazionale nel settore dell’adozione di minori;
  • Raccomanda politiche, soluzioni e modalità di gestione della lotta contro la corruzione,
     delle questioni critiche e della prevenzione nel campo dell’adozione dei minori in base
     alla normativa vietnamita.

Ambasciata d’Italia in Vietnam
9 Le Phung Hieu, Hoan Kiem
Hanoi
Tel: +84 24 38256256
Fax: +84 24 38267602
E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it
Website: www.ambhanoi.esteri.it

Consolato Generale d’Italia in Ho Chi Minh City
President Place Building, 10° piano
93 Nguyen Du Street - District 1
Ho Chi Minh City – Vietnam
Tel: +84 28 38275445
Fax: +84 28 38275444
E-mail consolare: hochiminh.consolato@esteri.it
E-mail visti: hochiminh.visti@esteri.it
Website: https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/
Ambasciata del Vietnam in Italia
Via di Bravetta 156
00164, Roma
Tel: + 39 06 6160726/66162504
Fax: + 39 06 66157520
E-mail: vnemb.it@mofa.gov.vn
Website: https://vnembassy-roma.mofa.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Vietnam clicca qui.

Normative e procedure

Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 7 dicembre 2010 il 1°
novembre 2011 e il 1° febbraio 2012 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
   • Law on child protection, care and education, n. 25/2004/QH11 del 15 giugno 2004;
   • Law on Adoption, n. 52/2010/QH12 del 17 giugno 2010;
   • Decreto del governo, Providing in detail for implementation of a number of articles of
     the Law on Adoption, n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 [Decreto di attuazione di
     alcune disposizioni della Legge sulle adozioni];
   • Circolare del Ministero della giustizia, Circular on the issuance of adoption forms and
     provision of guideline for recording, archive and use of the forms, n. 12/2011/TT-BTP
     del 27 giugno 2011 [Circolare sui moduli per le procedure di adozione];
   • Circular of on the management of foreign adoption offices in Vietnam, n. 21/2011/TT-
     BTP [Circolare sulla gestione degli uffici che si occupano di adozione in Vientam];
   • Circolare interministeriale del Ministero delle finanze e del Ministero della giustizia,
     Inter-agency Circular of the stipulating the estimation, management, use and settlement
     of funds for specialized and professional activities in the adoption from collected fees
     for adoption registration, grant, extension and modification of licenses of foreign
     adoption organizations and expenses for inter-country adoption settlement, n.
     146/2012/TTLT-BTC-BTP del 7 settembre 2012 [Decreto relativo ai fondi per le attività
     professionali nel campo dell’adozione e alle licenze degli enti autorizzati];
   • Costituzione della Repubblica Socialista Vietnamita del 28 novembre 2013 (artt. 3, 12,
     14, 36-37, 58)
   • Circolare del Ministero della giustizia, Guiding the finding of alternative families
     overseas for children with disabilities, children with serious diseases, children aged 5 or
     older and two or more children being siblings who need alternative families, n.
     15/2014/TT-BTP del 20 maggio 2014 [Circolare sulla ricerca di famiglie alternative
     all’estero per minori con bisogno speciali di assistenza];
   • Circolare del Ministero della giustizia, Circular amending and supplementing a number
     of articles of Circular No. 12/2011/TT-BTP dated 27th June 2011, n. 24/2014/TT-BTP
     del 29 dicembre 2014 [Circolare che modifica e integra alcuni aspetti della circolare
     relativa ai moduli];
   • Law on children, n. 102/2016/QH13 del 5 aprile 2016;
   • Decreto del Governo, Decree on adoption registration fee and fee for grant of operation
licenses of foreign adoption organizations, n. 114/2016/ND-CP dell’8 luglio 2016
     [Decreto relativo alla tassa di registrazione dell’adozione e alla tassa per la
     concessione delle licenze agli enti autorizzati].
   • Decreto del Governo n. 24/2019, Modifica e integrazione di alcune disposizioni del
     Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio
     l’attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni.

Requisiti degli adottanti*
Ai sensi dell’art. 29, cap III, della Legge sulle adozioni gli aspiranti genitori adottivi devono
essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge del Paese in cui risiedono in modo
permanente e che sono specificate previsti dall’art. 14, cap. II, in tema di adozione nazionale.
Possono adottare persone singole o coppie eterossessuali sposate:
     • in possesso della piena capacità di agire;
     • aventi una differenza di età con il minore di almeno 20 anni;
     • in buona salute, con buone qualità etiche ed in condizioni sia economiche che abitative
        tali da assicurare un buon livello di cura, crescita ed educazione dei minori adottati.
Inoltre, gli aspiranti genitori adottivi:
     • non devono avere limitazioni della responsabilità genitoriale;
     • non devono essere destinatari di misure amministrative disposte da strutture educative o
        sanitarie;
     • non devono essere nell’attualità sottoposti ad una pena detentiva;
     • non deve risultare al casellario giudiziale la commissione di una delle seguenti tipologie
        di reato: contro la vita, la salute, la dignità e l’onore delle persone; maltrattamento o
        persecuzione contro familiari o soggetti titolari della cura di minori; traffico di minori;
        istigazione di minori alla violazione della legge; protezione dei minori se essi hanno
        agito in violazione di legge; lo scambio o l’appropriazione fraudolenta di minori prima
        della loro consegna.
Si noti che la legge vietnamita prevede la possibilità di adottare in Vietnam solo da parte dei
cittadini residenti in Paesi firmatari di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale
con il Vietnam. Alle persone a cui è consentito adottare nel Paese è concesso, inoltre, di
effettuare, in base al comma 2 dell’articolo 28, un'adozione nominativa di un minore vietnamita
nei seguenti casi:
     • l’adottante è il patrigno o la matrigna del minore da adottare;
     • l’adottante è la zia o lo zio naturali del minore da adottare;
     • gli adottanti sono genitori adottivi del fratello o della sorella del minore da adottare;
     • gli stranieri che lavorano o studiano in Vietnam da almeno un anno;
     • se il minore da adottare è disabile o affetto da HIV o da altra pericolosa malattia.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Vietnam, che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
In base a quanto previsto dall’art. 8 della Legge sulle adozioni sono adottabili i minori di anni
16.
Lo Stato incoraggia l’adozione di minori orfani, abbandonati o in altre situazioni svantaggiate.
I minori bisognosi di adozione internazionale, in base all’art.33 della Legge sulle adozioni, così
come integrata e dettagliata in maniera consistente dal Decreto del 2011 e dal Decreto del 2019,
sono:
    • minori abbandonati od orfani;
    • minori con genitori o parenti che non sono in grado di averne cura;
• minori disabili o con gravi malattie;
    • minori di età pari o superiore a 5 anni;
    • gruppi di due o più fratelli.
L’Ufficio provinciale locale del Dipartimento di giustizia, tra le funzioni che gli sono attribuite,
stabilisce se il minore è adottabile se:
    • si è conclusa con esito negativo la procedura volta alla ricerca di una famiglia di
        accoglienza vietnamita alternativa a quella di origine;
    • sono stati indagati tutti i rapporti di parentela del minore;
    • le persone o le istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all’adozione del minore
        (siano esse i genitori, i tutori ovvero le strutture di accoglienza del minore), contattate
        dall’Ufficio per un incontro di persona, hanno reso il proprio consenso per iscritto;
    • vi sia il consenso del minore che abbia compiuto 9 anni. Tale consenso viene accertato
        anche nel corso della procedura di adozione al fine di accertare l’assenza di qualsiasi
        costringimento nei suoi confronti.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

      1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
         autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità vietnamita;
      2. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore, ed entro 30
         giorni deve essere comunicata all’Autorità vietnamita la decisione della coppia
         sull’abbinamento;
      3. se accetta, la coppia si reca nel Paese per un soggiorno di almeno 2-3 settimane;
      4. il Comitato del Popolo di livello provinciale pronuncia la decisione di adozione;
      5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Vietnam le
         relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con
         cadenza semestrale e trasmesse annualmente, nei 3 anni successivi all’adozione.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
I documenti che gli aspiranti genitori adottivi devono produrre ai sensi dell’art. 31 della Legge
sulle adozioni, devono essere puntualmente autenticati e certificati dalle autorità del Paese di
origine e, per ciò che concerne l’Italia, sono esenti da legalizzazione come previsto dalla
Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica
italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam del 2003.
Secondo la pertinente normativa e lo schema procedurale descritto dalle autorità vietnamite:
        • il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi viene presentato, attraverso l’ente
            autorizzato o l’Autorità centrale, al MOJ/DOA.
        • l’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia che riceve il fascicolo, entro trenta
            giorni cura la proposta di abbinamento, tenendo conto, ai sensi dell’art. 36 della
            Legge sulle adozioni:
            ◦ delle caratteristiche, degli hobby e delle abitudini del minore:
            ◦ delle capacità di integrazione e dello sviluppo del minore;
            ◦ delle condizioni finanziarie degli aspiranti genitori adottivi, del loro ambito
                familiare e sociale e delle loro aspirazioni.
Il Comitato del Popolo di livello provinciale deve esprimere il proprio parere sulla proposta di
abbinamento e lo notifica all’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia perché trasmetta
il fascicolo al Ministero di giustizia. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il
Ministero di giustizia esamina il risultato dell’abbinamento e presenta una relazione di
valutazione della ammissibilità del minore vietnamita all’adozione internazionale e, per il
tramite del Dipartimento per le adozioni, la notifica all’Autorità centrale del Paese ricevente e
agli aspiranti genitori adottivi. L’Autorità centrale ha trenta giorni per riferire al Dipartimento
per le adozioni vietnamita la decisione degli aspiranti genitori sull’abbinamento e
l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno del minore. Dopo l’accettazione dell’abbinamento,
l’ente autorizzato fornisce informazioni e foto del minore agli adottanti e, con il consenso della
struttura che segue il minore, lo accompagna ad un esame medico o a un ulteriore controllo
sanitario. Il Ministero di giustizia, entro 15 giorni dal responso dell’Autorità centrale straniera,
comunica al proprio ufficio di livello provinciale la decisione degli aspiranti genitori adottivi
perché trasmetta il fascicolo della procedura al Comitato del Popolo di livello provinciale. Il
Comitato ha 15 giorni per assumere per la decisione finale sull’adozione. Gli aspiranti genitori
adottivi devono recarsi in Vietnam entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio provinciale
del Dipartimento di giustizia. Durante il loro soggiorno in Vietnam, che in genere dura due-tre
settimane, si tiene la cerimonia di trasferimento del minore dalle cure dell’ente vietnamita a
quelle dei genitori adottivi.
Si segnala, infine, che la procedura per l’adozione dei minori con bisogni speciali subisce
modifiche in alcuni passaggi, in base alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero
della giustizia, “Guiding the finding of alternative families overseas for children with
disabilities, children with serious diseases, children aged 5 or older and two or more children
being siblings who need alternative families”, n. 15/2014/TT-BTP del 20 maggio 2014.

La fase post-adozione successiva alla conclusione dell’adozione, prevede l’invio da parte
dell’ente autorizzato di una relazione semestrale relativa alle condizioni del minore e alla sua
integrazione nella famiglia adottiva e nella società, per i tre anni successivi.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, The fifth and sixth state report on Viet Nam’s
implementation of the United Nations Convention on the rights of the child, (Under the
guidance of the United Nations Commission on the Rights of the Child), CRC/C/VNM/5-6,
1 september 2017

6.8 Adozione (nazionale e internazionale) (art. 21)
92. Il Vietnam ha promulgato la Legge sull'adozione dei minori nel 2010. La Legge enuncia i
principi che regolano l'adozione e il diritto dei minori a vivere, se possibile, nelle loro famiglie
naturali. L'adozione di un minore deve garantire il rispetto dei legittimi diritti e interessi del
minore da adottare e della persona che lo adotta. Le decisioni devono essere volontarie e
basate sull'equità, indipendentemente dal genere e non essere contrarie alla legge e alla
moralità sociale. È possibile un’adozione internazionale solo se non è possibile trovare una
famiglia alternativa nel Paese di origine. Gli adottanti devono soddisfare le condizioni stabilite
dalla legge del 2010. Le adozioni devono essere registrate presso un'autorità competente.
93. L'adozione deve essere approvata dai genitori biologici del minore da adottare. Se il padre,
o la madre naturale, è morto o è scomparso, o ha perso la capacità civile o non può essere
identificato, è necessario ottenere il consenso dell'altro genitore. Se entrambi i genitori sono
morti, dispersi, hanno perso la capacità civile o non possono essere determinati, è necessario
ottenere il consenso del tutore. In caso di adozione di un minore di età pari o superiore a 9
anni, deve essere ottenuto anche il suo consenso. È possibile adottare un minore dopo che siano
trascorsi almeno 15 giorni dalla nascita.
94. La Legge sull'adozione del 2010 prevede anche un ordine di preferenza familiare
alternativo come segue:
- Primo: il patrigno, la matrigna, la zia, lo zio del minore da adottare;
- Secondo: cittadini vietnamiti residenti nel Paese;
- Terzo: stranieri che risiedono permanentemente in Vietnam;
- Quarto: cittadini vietnamiti residenti all'estero;
- Quinto: stranieri che risiedono permanentemente all'estero.
Nei casi in cui più di una persona nella stessa linea di priorità chieda di adottare, le autorità
selezionano la persona che presenti le migliori condizioni per allevare, prendersi cura ed
educare il minore.
95. Le procedure per le adozioni internazionali sono rigorosamente regolate dalla Legge
sull'adozione del 2010 e dalle Linee guida del Decreto per l'attuazione della legge. Nei casi in
cui il minore è stato preso in considerazione per l'adozione internazionale, i genitori adottivi
devono, entro sei anni dalla data di conclusione dell'adozione, notificare al Ministero della
giustizia e al rappresentante dello Stato del Vietnam i dettagli riguardanti loro luogo di
residenza permanente, lo stato di salute fisica e mentale e il livello di integrazione degli adottati
nella famiglia adottiva e nella comunità. In base alle disposizioni sopra elencate, gli stranieri
che adottano minori vietnamiti devono soddisfare tutte le condizioni per l'adozione come
prescritto dalle leggi dei paesi in cui tali persone risiedono permanentemente.
96. Nel luglio 2011, il Vietnam ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 per la protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Successivamente, il 7 settembre
2012, il Primo Ministro ha emesso la Decisione n. 1233 / QD-TTg che approvava il progetto
per l'attuazione della citata Convenzione. Il progetto definisce chiaramente i compiti, le
soluzioni e le responsabilità dei ministeri, delle agenzie centrali e locali nell'attuazione della
Convenzione de L’Aja n. 33 per garantire il miglior interesse dei minori.
97. Nel periodo 2011-2016, oltre 15000 minori vivevano con genitori adottivi vietnamiti e oltre
2000 minori vivevano con genitori adottivi stranieri. Molti minori con disabilità e malattie
gravi hanno trovato famiglie alternative adatte a loro all'estero e hanno quindi ricevuto cure
mediche moderne.

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Viet Nam,
CRC/C/VNM/CO/3-4, 22 august 2012

II. Misure di follow-up intraprese e progressi realizzati dallo Stato membro.
4. Il Comitato accoglie con favore la ratifica da parte dello Stato della Convenzione dell'Aja
sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nel 2011.
III. Principali aree di interesse e raccomandazioni
A. Misure generali di attuazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6, della Convenzione)
Legislazione
9. Il Comitato prende atto con apprezzamento dell'adozione della legge del 2004 sulla
protezione, la cura e l'educazione dei minori, nonché degli sforzi compiuti dallo Stato membro
per armonizzare la legislazione nazionale con la Convenzione. Il Comitato rimane tuttavia
preoccupato del fatto che non tutte le leggi siano conformi alla Convenzione, in particolare per
quanto riguarda la definizione di giustizia minorile nonché per quanto riguarda la lentezza dei
progressi della riforma legale. Il Comitato è inoltre preoccupato per le inadeguatezze nella
coerenza di tutta la legislazione relativa ai diritti dell'infanzia, nonché per le insufficienti
risorse stanziate per l'attuazione di tale legislazione.
10. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di continuare a modificare la propria
legislazione nazionale al fine di renderla pienamente conforme alla Convenzione. Un'attenzione
particolare dovrebbe essere rivolta alla definizione della giustizia minorile, in particolare per
quanto riguarda la legislazione e la spedizione del processo di riforma della legge.
Raccomanda inoltre che lo Stato membro rafforzi il coordinamento e la coerenza della
legislazione per sostenere l'attuazione della Convenzione. L'effettiva attuazione della sua
strategia sullo sviluppo del sistema giuridico dovrebbe essere intrapresa e risorse sufficienti
stanziate per l'effettiva applicazione della legislazione relativa ai minori, in particolare la legge
del 2004 sulla protezione, l'assistenza e l'educazione dei minori e la sua modifica prevista nel
2013, così come i decreti per attuare tale legge.
(...)
C. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention)
Superiore interesse del fanciullo
31. Il Comitato accoglie con favore l'introduzione del principio dell'interesse superiore del
minore nella legge del 2004 sulla protezione, l'assistenza e l'educazione dei minori e rileva che
vari progetti di legge, tra cui il progetto di modifica della legge del 2004, integrano pienamente
questo principio. Il Comitato, tuttavia, teme che il principio non sia ancora stato incluso in
tutta la legislazione riguardante i minori, che la conoscenza del principio sia inadeguata e che
non sia sufficientemente applicata nelle decisioni giudiziarie e amministrative.
32. Il Comitato esorta lo Stato membro a intensificare gli sforzi per concludere l'adozione di
tutti i progetti di legge che attribuiscono importanza al principio dell'interesse superiore del
minore. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato membro intensifichi i propri sforzi per
garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia integrato in tutte le leggi che
riguardano i minori e che sia ampiamente conosciuto e adeguatamente integrato e applicato in
modo coerente in tutte le legislazioni, amministrative e giudiziarie, i procedimenti e tutte le
politiche, i programmi e i progetti pertinenti e con un impatto sui minori. A questo proposito, lo
Stato membro è incoraggiato a sviluppare procedure e criteri per fornire una guida per
determinare il miglior interesse del minore in ogni area, e per diffonderli alle istituzioni
pubbliche e private di assistenza sociale, tribunali, autorità amministrative e legislativo corpi.
Il ragionamento giuridico di tutte le sentenze e decisioni giudiziarie e amministrative dovrebbe
anche essere basato su questo principio, specificando i criteri utilizzati nella valutazione
individuale dell'interesse superiore del minore.
(...)
Adozione
51. Il Comitato accoglie con favore l'approvazione della legge sull'adozione nel 2010, in linea
con i principi chiave della Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, nonché l'istituzione del Dipartimento per le adozioni
internazionali nell'ambito della decisione n. 337/2003 / QB-BTP nel 2003. Il Comitato prende
inoltre atto della dichiarazione dello Stato membro secondo cui l'adozione internazionale è
considerata l'ultima risorsa dopo aver esaurito tutte le altre opzioni all'interno del Paese e
anche le informazioni fornite dallo Stato Parte durante il dialogo sulla diminuzione del numero
di adozioni infantili nel 2011.
52. Al fine di continuare questo sviluppo, il Comitato raccomanda allo Stato parte di:
a) Rafforzare l'attuazione della legge sull'adozione e assegnare risorse sufficienti per la sua
effettiva applicazione e rafforzare il mandato del Dipartimento per le adozioni internazionali in
modo che esso controlli efficacemente le adozioni internazionali e fornisca risorse umane e
tecniche sufficienti;
(b) In conformità con l'articolo 21 (d) della Convenzione sui diritti dell'infanzia, assicurare un
monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, prendere in
considerazione opzioni per limitare ulteriormente il numero di agenzie di adozione private e
assicurare che i processi di adozione non forniscano guadagni economici a nessuna delle parti;
(c) Continuare a promuovere l'adozione nazionale per i minori che altrimenti non avrebbero un
ambiente familiare.

Accordo bilaterale esistente con il Vietnam
   − Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la
      Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam del 13 giugno 2003.
Puoi anche leggere