Vietnam-aggiornata al 26 novembre 2019 - Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali - Commissione Adozioni ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Vietnam– aggiornata al 26 novembre 2019 Referenti per l'adozione Autorità competente per le adozioni internazionali Ministry of Justice, Department of Child Adoption (MOJ/DOA) 60 Tran Phu st., Ba Dinh District Hanoi E-mail: cnqt@moj.gov.vn Website: https://moj.gov.vn/en/Pages/Department-of-Child-Adoption.aspx Compiti e funzioni del MOJ/DOA • Esegue i compiti e i poteri dell’Autorità centrale per l’adozione internazionale dei minori in Vietnam e si coordina con le altre Autorità centrali; • Riceve ed esamina le domande di adozione internazionale, monitora i fascicoli dei minori vietnamiti dichiarati adottabili e, al termine della procedura, rilascia il certificato di adozione in conformità con le disposizioni della normativa vietnamita e dei trattati internazionali ratificati dal Vietnam in materia di adozione internazionale; • Riceve, esamina e valuta le candidature per l’istituzione di uffici di Enti stranieri in Vietnam per l’adozione di minori all’estero; sottopone al Ministro la concessione, l’estensione e la modifica del contenuto, la chiusura e il ritiro dei permessi per l’istituzione di uffici di Enti stranieri in Vietnam per l’adozione di minori; • Riscuote e gestisce le somme dovute a titolo di imposta per le procedure di adozione internazionale; • Nel periodo post-adozione, monitora lo sviluppo ed esamina l’esercizio dei diritti e degli interessi dei minori vietnamiti adottati all’estero; • Realizza gruppi di lavoro interdisciplinari permanenti finalizzati all’attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993, in conformità alla normativa vietnamita; • Cura la cooperazione internazionale nel settore dell’adozione di minori; • Raccomanda politiche, soluzioni e modalità di gestione della lotta contro la corruzione, delle questioni critiche e della prevenzione nel campo dell’adozione dei minori in base alla normativa vietnamita. Ambasciata d’Italia in Vietnam 9 Le Phung Hieu, Hoan Kiem Hanoi Tel: +84 24 38256256 Fax: +84 24 38267602 E-mail: ambasciata.hanoi@esteri.it Website: www.ambhanoi.esteri.it Consolato Generale d’Italia in Ho Chi Minh City President Place Building, 10° piano 93 Nguyen Du Street - District 1 Ho Chi Minh City – Vietnam Tel: +84 28 38275445 Fax: +84 28 38275444 E-mail consolare: hochiminh.consolato@esteri.it E-mail visti: hochiminh.visti@esteri.it Website: https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/
Ambasciata del Vietnam in Italia Via di Bravetta 156 00164, Roma Tel: + 39 06 6160726/66162504 Fax: + 39 06 66157520 E-mail: vnemb.it@mofa.gov.vn Website: https://vnembassy-roma.mofa.gov.vn/en-us/Pages/default.aspx Enti autorizzati operativi Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Vietnam clicca qui. Normative e procedure Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja: Il Paese ha ratificato la Convenzione de L'Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 7 dicembre 2010 il 1° novembre 2011 e il 1° febbraio 2012 è entrata in vigore. Normativa di riferimento • Law on child protection, care and education, n. 25/2004/QH11 del 15 giugno 2004; • Law on Adoption, n. 52/2010/QH12 del 17 giugno 2010; • Decreto del governo, Providing in detail for implementation of a number of articles of the Law on Adoption, n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 [Decreto di attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni]; • Circolare del Ministero della giustizia, Circular on the issuance of adoption forms and provision of guideline for recording, archive and use of the forms, n. 12/2011/TT-BTP del 27 giugno 2011 [Circolare sui moduli per le procedure di adozione]; • Circular of on the management of foreign adoption offices in Vietnam, n. 21/2011/TT- BTP [Circolare sulla gestione degli uffici che si occupano di adozione in Vientam]; • Circolare interministeriale del Ministero delle finanze e del Ministero della giustizia, Inter-agency Circular of the stipulating the estimation, management, use and settlement of funds for specialized and professional activities in the adoption from collected fees for adoption registration, grant, extension and modification of licenses of foreign adoption organizations and expenses for inter-country adoption settlement, n. 146/2012/TTLT-BTC-BTP del 7 settembre 2012 [Decreto relativo ai fondi per le attività professionali nel campo dell’adozione e alle licenze degli enti autorizzati]; • Costituzione della Repubblica Socialista Vietnamita del 28 novembre 2013 (artt. 3, 12, 14, 36-37, 58) • Circolare del Ministero della giustizia, Guiding the finding of alternative families overseas for children with disabilities, children with serious diseases, children aged 5 or older and two or more children being siblings who need alternative families, n. 15/2014/TT-BTP del 20 maggio 2014 [Circolare sulla ricerca di famiglie alternative all’estero per minori con bisogno speciali di assistenza]; • Circolare del Ministero della giustizia, Circular amending and supplementing a number of articles of Circular No. 12/2011/TT-BTP dated 27th June 2011, n. 24/2014/TT-BTP del 29 dicembre 2014 [Circolare che modifica e integra alcuni aspetti della circolare relativa ai moduli]; • Law on children, n. 102/2016/QH13 del 5 aprile 2016; • Decreto del Governo, Decree on adoption registration fee and fee for grant of operation
licenses of foreign adoption organizations, n. 114/2016/ND-CP dell’8 luglio 2016 [Decreto relativo alla tassa di registrazione dell’adozione e alla tassa per la concessione delle licenze agli enti autorizzati]. • Decreto del Governo n. 24/2019, Modifica e integrazione di alcune disposizioni del Decreto Governativo n. 19/2011/ND-CP del 21 marzo 2011 che prevede in dettaglio l’attuazione di alcune disposizioni della Legge sulle adozioni. Requisiti degli adottanti* Ai sensi dell’art. 29, cap III, della Legge sulle adozioni gli aspiranti genitori adottivi devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge del Paese in cui risiedono in modo permanente e che sono specificate previsti dall’art. 14, cap. II, in tema di adozione nazionale. Possono adottare persone singole o coppie eterossessuali sposate: • in possesso della piena capacità di agire; • aventi una differenza di età con il minore di almeno 20 anni; • in buona salute, con buone qualità etiche ed in condizioni sia economiche che abitative tali da assicurare un buon livello di cura, crescita ed educazione dei minori adottati. Inoltre, gli aspiranti genitori adottivi: • non devono avere limitazioni della responsabilità genitoriale; • non devono essere destinatari di misure amministrative disposte da strutture educative o sanitarie; • non devono essere nell’attualità sottoposti ad una pena detentiva; • non deve risultare al casellario giudiziale la commissione di una delle seguenti tipologie di reato: contro la vita, la salute, la dignità e l’onore delle persone; maltrattamento o persecuzione contro familiari o soggetti titolari della cura di minori; traffico di minori; istigazione di minori alla violazione della legge; protezione dei minori se essi hanno agito in violazione di legge; lo scambio o l’appropriazione fraudolenta di minori prima della loro consegna. Si noti che la legge vietnamita prevede la possibilità di adottare in Vietnam solo da parte dei cittadini residenti in Paesi firmatari di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale con il Vietnam. Alle persone a cui è consentito adottare nel Paese è concesso, inoltre, di effettuare, in base al comma 2 dell’articolo 28, un'adozione nominativa di un minore vietnamita nei seguenti casi: • l’adottante è il patrigno o la matrigna del minore da adottare; • l’adottante è la zia o lo zio naturali del minore da adottare; • gli adottanti sono genitori adottivi del fratello o della sorella del minore da adottare; • gli stranieri che lavorano o studiano in Vietnam da almeno un anno; • se il minore da adottare è disabile o affetto da HIV o da altra pericolosa malattia. * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Vietnam, che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana. Requisiti dell’adottando In base a quanto previsto dall’art. 8 della Legge sulle adozioni sono adottabili i minori di anni 16. Lo Stato incoraggia l’adozione di minori orfani, abbandonati o in altre situazioni svantaggiate. I minori bisognosi di adozione internazionale, in base all’art.33 della Legge sulle adozioni, così come integrata e dettagliata in maniera consistente dal Decreto del 2011 e dal Decreto del 2019, sono: • minori abbandonati od orfani; • minori con genitori o parenti che non sono in grado di averne cura;
• minori disabili o con gravi malattie; • minori di età pari o superiore a 5 anni; • gruppi di due o più fratelli. L’Ufficio provinciale locale del Dipartimento di giustizia, tra le funzioni che gli sono attribuite, stabilisce se il minore è adottabile se: • si è conclusa con esito negativo la procedura volta alla ricerca di una famiglia di accoglienza vietnamita alternativa a quella di origine; • sono stati indagati tutti i rapporti di parentela del minore; • le persone o le istituzioni legittimate a dare il proprio consenso all’adozione del minore (siano esse i genitori, i tutori ovvero le strutture di accoglienza del minore), contattate dall’Ufficio per un incontro di persona, hanno reso il proprio consenso per iscritto; • vi sia il consenso del minore che abbia compiuto 9 anni. Tale consenso viene accertato anche nel corso della procedura di adozione al fine di accertare l’assenza di qualsiasi costringimento nei suoi confronti. Step della procedura per le coppie adottive italiane 1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità vietnamita; 2. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore, ed entro 30 giorni deve essere comunicata all’Autorità vietnamita la decisione della coppia sull’abbinamento; 3. se accetta, la coppia si reca nel Paese per un soggiorno di almeno 2-3 settimane; 4. il Comitato del Popolo di livello provinciale pronuncia la decisione di adozione; 5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in Vietnam le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte con cadenza semestrale e trasmesse annualmente, nei 3 anni successivi all’adozione. In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato. Procedura I documenti che gli aspiranti genitori adottivi devono produrre ai sensi dell’art. 31 della Legge sulle adozioni, devono essere puntualmente autenticati e certificati dalle autorità del Paese di origine e, per ciò che concerne l’Italia, sono esenti da legalizzazione come previsto dalla Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam del 2003. Secondo la pertinente normativa e lo schema procedurale descritto dalle autorità vietnamite: • il fascicolo degli aspiranti genitori adottivi viene presentato, attraverso l’ente autorizzato o l’Autorità centrale, al MOJ/DOA. • l’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia che riceve il fascicolo, entro trenta giorni cura la proposta di abbinamento, tenendo conto, ai sensi dell’art. 36 della Legge sulle adozioni: ◦ delle caratteristiche, degli hobby e delle abitudini del minore: ◦ delle capacità di integrazione e dello sviluppo del minore; ◦ delle condizioni finanziarie degli aspiranti genitori adottivi, del loro ambito familiare e sociale e delle loro aspirazioni. Il Comitato del Popolo di livello provinciale deve esprimere il proprio parere sulla proposta di abbinamento e lo notifica all’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia perché trasmetta il fascicolo al Ministero di giustizia. Entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, il Ministero di giustizia esamina il risultato dell’abbinamento e presenta una relazione di valutazione della ammissibilità del minore vietnamita all’adozione internazionale e, per il
tramite del Dipartimento per le adozioni, la notifica all’Autorità centrale del Paese ricevente e agli aspiranti genitori adottivi. L’Autorità centrale ha trenta giorni per riferire al Dipartimento per le adozioni vietnamita la decisione degli aspiranti genitori sull’abbinamento e l’autorizzazione all’ingresso e al soggiorno del minore. Dopo l’accettazione dell’abbinamento, l’ente autorizzato fornisce informazioni e foto del minore agli adottanti e, con il consenso della struttura che segue il minore, lo accompagna ad un esame medico o a un ulteriore controllo sanitario. Il Ministero di giustizia, entro 15 giorni dal responso dell’Autorità centrale straniera, comunica al proprio ufficio di livello provinciale la decisione degli aspiranti genitori adottivi perché trasmetta il fascicolo della procedura al Comitato del Popolo di livello provinciale. Il Comitato ha 15 giorni per assumere per la decisione finale sull’adozione. Gli aspiranti genitori adottivi devono recarsi in Vietnam entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ufficio provinciale del Dipartimento di giustizia. Durante il loro soggiorno in Vietnam, che in genere dura due-tre settimane, si tiene la cerimonia di trasferimento del minore dalle cure dell’ente vietnamita a quelle dei genitori adottivi. Si segnala, infine, che la procedura per l’adozione dei minori con bisogni speciali subisce modifiche in alcuni passaggi, in base alle disposizioni contenute nella Circolare del Ministero della giustizia, “Guiding the finding of alternative families overseas for children with disabilities, children with serious diseases, children aged 5 or older and two or more children being siblings who need alternative families”, n. 15/2014/TT-BTP del 20 maggio 2014. La fase post-adozione successiva alla conclusione dell’adozione, prevede l’invio da parte dell’ente autorizzato di una relazione semestrale relativa alle condizioni del minore e alla sua integrazione nella famiglia adottiva e nella società, per i tre anni successivi. Altri documenti UN, Committee on the Rights of the Child, The fifth and sixth state report on Viet Nam’s implementation of the United Nations Convention on the rights of the child, (Under the guidance of the United Nations Commission on the Rights of the Child), CRC/C/VNM/5-6, 1 september 2017 6.8 Adozione (nazionale e internazionale) (art. 21) 92. Il Vietnam ha promulgato la Legge sull'adozione dei minori nel 2010. La Legge enuncia i principi che regolano l'adozione e il diritto dei minori a vivere, se possibile, nelle loro famiglie naturali. L'adozione di un minore deve garantire il rispetto dei legittimi diritti e interessi del minore da adottare e della persona che lo adotta. Le decisioni devono essere volontarie e basate sull'equità, indipendentemente dal genere e non essere contrarie alla legge e alla moralità sociale. È possibile un’adozione internazionale solo se non è possibile trovare una famiglia alternativa nel Paese di origine. Gli adottanti devono soddisfare le condizioni stabilite dalla legge del 2010. Le adozioni devono essere registrate presso un'autorità competente. 93. L'adozione deve essere approvata dai genitori biologici del minore da adottare. Se il padre, o la madre naturale, è morto o è scomparso, o ha perso la capacità civile o non può essere identificato, è necessario ottenere il consenso dell'altro genitore. Se entrambi i genitori sono morti, dispersi, hanno perso la capacità civile o non possono essere determinati, è necessario ottenere il consenso del tutore. In caso di adozione di un minore di età pari o superiore a 9 anni, deve essere ottenuto anche il suo consenso. È possibile adottare un minore dopo che siano trascorsi almeno 15 giorni dalla nascita. 94. La Legge sull'adozione del 2010 prevede anche un ordine di preferenza familiare alternativo come segue: - Primo: il patrigno, la matrigna, la zia, lo zio del minore da adottare; - Secondo: cittadini vietnamiti residenti nel Paese;
- Terzo: stranieri che risiedono permanentemente in Vietnam; - Quarto: cittadini vietnamiti residenti all'estero; - Quinto: stranieri che risiedono permanentemente all'estero. Nei casi in cui più di una persona nella stessa linea di priorità chieda di adottare, le autorità selezionano la persona che presenti le migliori condizioni per allevare, prendersi cura ed educare il minore. 95. Le procedure per le adozioni internazionali sono rigorosamente regolate dalla Legge sull'adozione del 2010 e dalle Linee guida del Decreto per l'attuazione della legge. Nei casi in cui il minore è stato preso in considerazione per l'adozione internazionale, i genitori adottivi devono, entro sei anni dalla data di conclusione dell'adozione, notificare al Ministero della giustizia e al rappresentante dello Stato del Vietnam i dettagli riguardanti loro luogo di residenza permanente, lo stato di salute fisica e mentale e il livello di integrazione degli adottati nella famiglia adottiva e nella comunità. In base alle disposizioni sopra elencate, gli stranieri che adottano minori vietnamiti devono soddisfare tutte le condizioni per l'adozione come prescritto dalle leggi dei paesi in cui tali persone risiedono permanentemente. 96. Nel luglio 2011, il Vietnam ha ratificato la Convenzione de L'Aja n. 33 per la protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Successivamente, il 7 settembre 2012, il Primo Ministro ha emesso la Decisione n. 1233 / QD-TTg che approvava il progetto per l'attuazione della citata Convenzione. Il progetto definisce chiaramente i compiti, le soluzioni e le responsabilità dei ministeri, delle agenzie centrali e locali nell'attuazione della Convenzione de L’Aja n. 33 per garantire il miglior interesse dei minori. 97. Nel periodo 2011-2016, oltre 15000 minori vivevano con genitori adottivi vietnamiti e oltre 2000 minori vivevano con genitori adottivi stranieri. Molti minori con disabilità e malattie gravi hanno trovato famiglie alternative adatte a loro all'estero e hanno quindi ricevuto cure mediche moderne. UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Viet Nam, CRC/C/VNM/CO/3-4, 22 august 2012 II. Misure di follow-up intraprese e progressi realizzati dallo Stato membro. 4. Il Comitato accoglie con favore la ratifica da parte dello Stato della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nel 2011. III. Principali aree di interesse e raccomandazioni A. Misure generali di attuazione (articoli 4, 42 e 44, paragrafo 6, della Convenzione) Legislazione 9. Il Comitato prende atto con apprezzamento dell'adozione della legge del 2004 sulla protezione, la cura e l'educazione dei minori, nonché degli sforzi compiuti dallo Stato membro per armonizzare la legislazione nazionale con la Convenzione. Il Comitato rimane tuttavia preoccupato del fatto che non tutte le leggi siano conformi alla Convenzione, in particolare per quanto riguarda la definizione di giustizia minorile nonché per quanto riguarda la lentezza dei progressi della riforma legale. Il Comitato è inoltre preoccupato per le inadeguatezze nella coerenza di tutta la legislazione relativa ai diritti dell'infanzia, nonché per le insufficienti risorse stanziate per l'attuazione di tale legislazione. 10. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di continuare a modificare la propria legislazione nazionale al fine di renderla pienamente conforme alla Convenzione. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta alla definizione della giustizia minorile, in particolare per quanto riguarda la legislazione e la spedizione del processo di riforma della legge. Raccomanda inoltre che lo Stato membro rafforzi il coordinamento e la coerenza della legislazione per sostenere l'attuazione della Convenzione. L'effettiva attuazione della sua strategia sullo sviluppo del sistema giuridico dovrebbe essere intrapresa e risorse sufficienti
stanziate per l'effettiva applicazione della legislazione relativa ai minori, in particolare la legge del 2004 sulla protezione, l'assistenza e l'educazione dei minori e la sua modifica prevista nel 2013, così come i decreti per attuare tale legge. (...) C. General principles (arts. 2, 3, 6 and 12 of the Convention) Superiore interesse del fanciullo 31. Il Comitato accoglie con favore l'introduzione del principio dell'interesse superiore del minore nella legge del 2004 sulla protezione, l'assistenza e l'educazione dei minori e rileva che vari progetti di legge, tra cui il progetto di modifica della legge del 2004, integrano pienamente questo principio. Il Comitato, tuttavia, teme che il principio non sia ancora stato incluso in tutta la legislazione riguardante i minori, che la conoscenza del principio sia inadeguata e che non sia sufficientemente applicata nelle decisioni giudiziarie e amministrative. 32. Il Comitato esorta lo Stato membro a intensificare gli sforzi per concludere l'adozione di tutti i progetti di legge che attribuiscono importanza al principio dell'interesse superiore del minore. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato membro intensifichi i propri sforzi per garantire che il principio dell'interesse superiore del minore sia integrato in tutte le leggi che riguardano i minori e che sia ampiamente conosciuto e adeguatamente integrato e applicato in modo coerente in tutte le legislazioni, amministrative e giudiziarie, i procedimenti e tutte le politiche, i programmi e i progetti pertinenti e con un impatto sui minori. A questo proposito, lo Stato membro è incoraggiato a sviluppare procedure e criteri per fornire una guida per determinare il miglior interesse del minore in ogni area, e per diffonderli alle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, tribunali, autorità amministrative e legislativo corpi. Il ragionamento giuridico di tutte le sentenze e decisioni giudiziarie e amministrative dovrebbe anche essere basato su questo principio, specificando i criteri utilizzati nella valutazione individuale dell'interesse superiore del minore. (...) Adozione 51. Il Comitato accoglie con favore l'approvazione della legge sull'adozione nel 2010, in linea con i principi chiave della Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, nonché l'istituzione del Dipartimento per le adozioni internazionali nell'ambito della decisione n. 337/2003 / QB-BTP nel 2003. Il Comitato prende inoltre atto della dichiarazione dello Stato membro secondo cui l'adozione internazionale è considerata l'ultima risorsa dopo aver esaurito tutte le altre opzioni all'interno del Paese e anche le informazioni fornite dallo Stato Parte durante il dialogo sulla diminuzione del numero di adozioni infantili nel 2011. 52. Al fine di continuare questo sviluppo, il Comitato raccomanda allo Stato parte di: a) Rafforzare l'attuazione della legge sull'adozione e assegnare risorse sufficienti per la sua effettiva applicazione e rafforzare il mandato del Dipartimento per le adozioni internazionali in modo che esso controlli efficacemente le adozioni internazionali e fornisca risorse umane e tecniche sufficienti; (b) In conformità con l'articolo 21 (d) della Convenzione sui diritti dell'infanzia, assicurare un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie di adozione private, prendere in considerazione opzioni per limitare ulteriormente il numero di agenzie di adozione private e assicurare che i processi di adozione non forniscano guadagni economici a nessuna delle parti; (c) Continuare a promuovere l'adozione nazionale per i minori che altrimenti non avrebbero un ambiente familiare. Accordo bilaterale esistente con il Vietnam − Convenzione relativa alla cooperazione in materia di adozione di minori tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam del 13 giugno 2003.
Puoi anche leggere