BANDO PER CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL
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Università degli Studi di Napoli Parthenope” BANDO PER CONFERIMENTO ASSEGNO DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI DELLE ISTITUZIONI E DEI SISTEMI TERRITORIALI Visto l’art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 relativo al conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca; Visto il D.R. n. 153 del 26.02.2007 relativo alla emanazione del Regolamento per l'attribuzione di assegni di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca; Visto il Progetto di ricerca scientifica finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del progetto “ Processi di cambiamento e sviluppo dell’EDA: i pubblici resistenti nell’ambito non formale” – Misura 3.6 del POR Campania 2006/2008 Vista la delibera 30 ottobre 2008 del Consiglio di Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali relativa alla istituzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di n. 48 mesi finanziato con i fondi di cui sopra; Art. 1 È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno per collaborazione all’attività di ricerca, di durata quadriennale come di seguito descritto: • n. 1 assegno di ricerca settore scientifico-disciplinare M-PED/01(Pedagogia Generale e Sociale) sul tema “Soggetti, qualità della formazione e sviluppo delle competenze nei contesti organizzativi” codice M-PED/01 (da indicare sulla busta della domanda); Art. 2 La durata dell’assegno di ricerca è di n.4 anni (48 mesi) mesi. L’importo lordo dell’assegno, che sarà corrisposto in rate mensili posticipate, è pari a € 19.367,00 annui (diciannovemilatrecentossessantasette/00) al lordo degli oneri fiscali e previdenziali di cui alle disposizioni vigenti per questo tipo di assegno. L’assegno di ricerca è finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della Misura 3.8 POR – Campania 2000-2006 pertanto, l’erogazione dello stesso è subordinata alla tempistica di versamento del relativo importo da parte della Regione stessa.
Non è ammesso il cumulo dell’assegno con le borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari degli assegni. Il personale di ruolo delle Università, degli Osservatori Astronomici, Astrofisica e Vesuviano, gli Enti Pubblici e le Istituzioni di ricerca di cui all’art.8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.12.1993, n. 593, nonché il personale dell’ENEA e dell’ASI non può avere accesso all’assegno di ricerca. I dipendenti pubblici che fruiscono dell’assegno di cui al presente bando, possono essere collocati in aspettativa senza assegni. Art. 3 Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, sempre che sia attinente al tema di ricerca per il quale viene conferito l’assegno e sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 1. dottorato di ricerca in settori scientifico-disciplinari attinenti al tema di ricerca per il quale è bandito l’assegno; 2. diploma di laurea specialistica/magistrale, conseguita ai sensi dei DD.MM. n. 509/1999 e 270/2004 o ai sensi del precedente ordinamento di durata almeno quadriennale; 3. titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le modalità di cui all’art 332 del T.U. n. 1592/1933. Art. 4 Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera secondo il modello allegato al presente bando e corredate della documentazione richiesta, indirizzate al Direttore del Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Medina, 40 - 80133 Napoli, devono essere consegnate esclusivamente a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet dell’Ateneo www.uniparthenope.it, pena l’esclusione, presso la segreteria amministrativa del suddetto Dipartimento sita in via Medina, 40 Scala A Piano IV Napoli (ore 10,00-14,00 dal lunedì al venerdì). Tutta la documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa su cui siano indicati chiaramente nome, cognome, indirizzo del candidato ed il riferimento del bando M-PED/01. (come da art. 1 del presente bando). Le domande consegnate incomplete non verranno prese in considerazione. Non sarà altresì consentito, una volta scaduto il termine dei trenta giorni, sostituire i titoli e/o i documenti già presentati. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 10,50 da effettuare sul c/c postale n. 20137816 intestato all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” Entrate non codificate Tesoreria C/O CUAS Venezia – 30175 Mestre codice versamento 9002 a titolo di spese di servizi inerenti al
concorso (spese per comunicazioni postali, economali e simili). Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 e s.i.m.: 1. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale) e i recapiti telefonici e di posta elettronica; 2. di essere in possesso del titolo accademico richiesto, ovvero di possedere analogo titolo accademico conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle competenti autorità accademiche. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell’ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia; 3. di impegnarsi a non usufruire di altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita; 4. di impegnarsi a compiere continuativamente attività di studio e ricerca nell’ambito della ricerca prescelta; 5. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza, o del recapito indicato nella domanda di ammissione; 6. di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.i.m. Gli aspiranti devono, inoltre, allegare alla domanda: 7. autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.i.m. relativa al titolo di studio posseduto con votazione dei singoli esami e valutazione finale e/o autocertificazione relativa al completamento di un corso di dottorato di ricerca e al conseguimento dello stesso sia in Italia che all’estero con l’indicazione degli anni di frequenza compiuti; 8. curriculum scientifico-professionale sottoscritto, eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria qualificazione in relazione alla collaborazione proposta. Saranno valutati come titoli, fra gli altri, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero; 9. elenco, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli sopra menzionati; 10. progetto di ricerca attinente al bando per non meno di 40 righi; 11. esplicita dichiarazione di presa visione ed accettazione del bando con particolare riferimento all’art. 13 dello stesso. Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni che non siano allegati alla domanda. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al ritiro
dei titoli e delle eventuali pubblicazioni consegnate all’Ateneo. Trascorso il periodo indicato l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. Art. 5 La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di Dipartimento (art. 6 comma 5 del Regolamento di Ateneo) sulla base di una rosa di nomi proposti dal Coordinatore Scientifico del Progetto. La Commissione è composta da tre membri dei quali almeno uno è professore ordinario ed è tenuta a concludere improrogabilmente i lavori nei 90 giorni successivi alla notifica della nomina. Della Commissione fa parte il responsabile della ricerca alla quale dovrà collaborare il titolare dell’assegno. La selezione avverrà sulla base dei titoli e di un colloquio. La valutazione dei titoli è effettuata prima dello svolgimento del colloquio. Ai titoli sono riservati 60 punti, al colloquio 40 punti. Il punteggio dei titoli è così ripartito: - fino ad un massimo di punti 10 per il dottorato di ricerca (nazionale o internazionale) svolto in discipline attinenti al settore scientifico disciplinare per il quale è bandito l’assegno di ricerca. Agli allievi di un corso di dottorato di ricerca nelle discipline aventi ad oggetto quelle del tema per il quale è bandito l’assegno di ricerca saranno attribuiti 2 punti per ogni anno compiuto alla data di scadenza del bando; - fino ad un massimo di punti 10 per master, corsi di perfezionamento post laurea e diplomi di specializzazione (nazionali o internazionali) (regolarmente documentati) svolti in discipline aventi ad oggetto quelle del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito l’assegno di ricerca; - fino ad un massimo di 10 punti totali per borse di studio annuali (nazionali o internazionali) , per attività di ricerca, documentata e svolta presso enti pubblici e/o privati in discipline aventi ad oggetto quelle del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito l’assegno di ricerca, per partecipazione a gruppi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali - fino ad un massimo di punti 30 per pubblicazioni coerenti con le tematiche dell’assegno e legate al settore disciplinare Ai candidati sarà comunicato, a mezzo raccomandata, inviata almeno 15 giorni prima, il giorno, il mese e l’ora ed il luogo ove dovranno sostenere il colloquio, che sarà teso ad accertare la capacità del candidato di svolgere la ricerca oggetto del bando. Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. La Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e compilerà una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti ai titoli ed al colloquio. La graduatoria, comprenderà soltanto coloro che hanno raggiunto un punteggio di un minimo di 60 punti totali con almeno 28 punti nel colloquio. Degli esiti della valutazione finale verrà data comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Direttore del Dipartimento ai fini dell’approvazione degli atti. Gli esiti della valutazione verranno resi pubblici attraverso l’inserimento sul sito internet dell’Ateneo www.uniparthenope.it e all’albo del Dipartimento. La procedura di valutazione comparativa si conclude con un provvedimento del Direttore di Dipartimento, con cui viene approvata la graduatoria della selezione relativa all’attribuzione all’assegno di ricerca. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Direttore del Dipartimento entro 10 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione. Il candidato, utilmente collocato in graduatoria, riceverà comunicazione scritta, tramite raccomandata o telegramma, dell’attribuzione dell’assegno e dovrà, a pena di decadenza, stipulare il relativo contratto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione. In caso di mancata stipula nel termine predetto la graduatoria slitterà a favore del candidato che segue. L’attività di ricerca non potrà avere inizio prima della data di decorrenza del contratto. In presenza di situazioni che comportino sovrapposizioni di breve periodo tra l’assegno ed altre attività incompatibili, il responsabile della ricerca potrà richiedere al Direttore del Dipartimento un rinvio motivato della decorrenza del contratto. I candidati dovranno provvedere, a proprie spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni consegnate all’Ateneo. Trascorso il tempo sopra indicato, l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli. Art. 6 Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con l’Ateneo. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università. Il Direttore darà comunicazione all’Amministrazione centrale dei contratti conferiti e delle eventuali modifiche apportate agli stessi.
Art. 7 I compiti dell’assegnatario devono essere svolti sotto la direzione del responsabile della ricerca. Il titolare dell’assegno deve redigere relazioni annuali sull’attività di ricerca cui collabora, che sono esaminate dal responsabile della ricerca. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell’assegno, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull’attività svolta e riferisce alla Commissione di cui al precedente art. 5 in ordine alla valutazione complessiva della ricerca svolta dal suddetto titolare. Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate previa autorizzazione del responsabile della ricerca. Art. 8 Il contratto e l’erogazione dell’assegno, a richiesta dell’interessato, possono essere sospesi nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia. In tali casi la durata del rapporto si protrae in misura pari al periodo della sospensione, onde consentire la realizzazione del programma di ricerca. Nel caso in cui tale rinvio superi il termine del progetto cui si riferisce la collaborazione e impedisca il raggiungimento degli impegni relativi, può essere disposta la cessazione dell’erogazione dell’assegno e la relativa risoluzione anticipata del contratto, su motivato parere del responsabile della ricerca. Qualora il titolare del contratto non prosegua l’attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere disposta la risoluzione del contratto, su motivata richiesta del responsabile della ricerca e con delibera degli organi competenti. I provvedimenti di sospensione e risoluzione sono disposti dal Direttore del Dipartimento. Il titolare dell’assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso almeno trenta giorni prima. In tal caso l’assegnatario sarà regolarmente liquidato fino al momento della cessazione. In caso contrario sarà trattenuta la quota relativa al mancato preavviso. Decadono dal diritto all’assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato in forma scritta dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto entro il termine indicato dall’art. 5. Decadono altresì dall’attribuzione dell’assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettono le comunicazioni di cui al precedente art. 4, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti. Art. 9 L’onere di provvedere alla copertura assicurativa per infortuni è a carico dell’assegnista. L’Università garantisce la copertura assicurativa dello stesso per responsabilità civile per le sole attività che si riferiscono alle attività di ricerca.
Art. 10 Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l’accesso ai corsi. Art. 11 Per tutto ciò che non è previsto nel presente bando, si fa riferimento all’art. 51 comma 6 della l. 449/97 nonché al “Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca” emanato con D.R. n. 153 del 26.02.07. Art. 12 L’amministrazione universitaria con riferimento al D.Lgs. n. 196 del 30.06.03 e s.i.m., recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure concorsuali. Art. 13 Trattandosi di assegni di ricerca previsti nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Regione Campania i vincitori delle procedure di valutazione potranno prendere servizio solo a seguito dell’erogazione del finanziamento da parte della Regione Campania. In caso di mancata approvazione del Progetto esecutivo ed in assenza del finanziamento regionale gli atti relativi alle procedure di valutazione non avranno alcun effetto né nei confronti dei vincitori né nei confronti dell’Università. A tal fine non saranno accettate domande senza l’esplicita dichiarazione da parte del candidato in merito alla conoscenza e accettazione del dettato del presente articolo 13. Napoli, 21.11.2008 F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Prof.Giuseppe Vito)
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