Ultime novità fiscali Studi di settore e controlli del fisco - Antonio Gigliotti Studio Tributario Gigliotti & Associati
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Antonio Gigliotti Studio Tributario Gigliotti & Associati Ultime novità fiscali Studi di settore e controlli del fisco
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INDICE LA DIFESA DAI NUOVI STUDI DI SETTORE 5 Studi di Settore: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.................................................................................. 5 Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 .............................................................................................................. 5 Circolare n. 38/E del 12 giugno 2007 ............................................................................................................... 9 Comunicato stampa del 28 giugno 2007........................................................................................................ 13 Circolare n. 41/E del 6/07/2007...................................................................................................................... 18 ELENCO CLIENTI E FORNITORI 21 I nuovi esclusi alla luce della legge n. 127/2007 ............................................................................................ 21 RIMBORSO IVA AUTO 23 Il Provvedimento del 22/02/2007.................................................................................................................... 23 FABBRICATI: IMPUTATI ANCHE AL TERRENO GLI AMMORTAMENTI PREGRESSI 27 AUTO AZIENDALI: REINTRODOTTA LA DEDUCIBILITÀ PARZIALE DEI COSTI 32 D.L. n. 81/2007 e reddito di lavoro dipendente .............................................................................................. 32 D.L. n. 81/2007 e reddito d’impresa ............................................................................................................... 33 D.L. n. 81/2007 e reddito di lavoro autonomo ................................................................................................ 33 SOCIETÀ NON OPERATIVE: ULTIMI CHIARIMENTI 35 Divieto di compensazione del credito IVA a partire dal periodo di imposta 2006 .......................................... 35 CESSAZIONE RAPPORTO DI AGENZIA: ACCANTONAMENTI INDEDUCIBILI 37 36%: MANODOPERA NON OBBLIGATORIA NELLA FATTURA D’ACCONTO 40 Risoluzione n 167/E del 12 luglio 2007 .......................................................................................................... 40 RISTRUTTURAZIONI DISTINTE PER LE PARTI DEL CONDOMINIO 42 1° OTTOBRE 2007: ULTIMO APPUNTAMENTO PER UNICO 2007 45 COMPENSAZIONI IN F24 VIGILATE 47 SOGGETTI IN FRANCHIGIA: INVIO DEI CORRISPETTIVI ENTRO IL 25 SETTEMBRE 50 Il nuovo regime di franchigia IVA.................................................................................................................... 50 ANTIRICICLAGGIO – ULTIME NOVITÀ 53 Divieto di trasferimenti di contanti per importi superiori a 12.500 euro, le novità in arrivo............................. 53
LA DIFESA DAI NUOVI STUDI DI SETTORE STUDI DI SETTORE: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Gli uffici possono rettificare, in sede di contraddittorio con il contribuente, i maggiori ricavi o compensi ottenuti applicando gli indici di normalità economica previsti dalla Finanziaria 2007. Questa una delle novità riguardante gli Studi di settore, illustrata nella Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 dell'Agenzia delle Entrate, che detta le regole su come applicare le disposizioni introdotte sull’argomento con la Finanziaria 2007 e il Decreto Visco-Bersani del luglio 2006. La circolare fissa, inoltre, i criteri per definire le attività marginali e spiega che non si sottopongono alla maggiorazione del 3%, nel 2006, gli studi di settore a cui si applicano gli indicatori di normalità. CIRCOLARE N. 31/E DEL 22 MAGGIO 2007 L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 22 maggio 2007 ha fornito chiarimenti circa la disciplina degli Studi di settore dopo le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto Legge n. 223/2006 e soprattutto dall’Articolo 1, commi da 13 a 27, della Finanziaria 2007. In particolare, nella circolare in commento, l’Agenzia ha affrontato i seguenti temi: ` rettificabilità in sede di contraddittorio dei risultati ottenuti con gli indici di normalità economica; ` criteri per definire le attività marginali; ` non applicazione nel 2006 della maggiorazione del 3 per cento nei casi in cui si applicano gli indicatori di normalità; ` applicazione degli studi ai soggetti che chiudono l'attività e ne riaprono una "omogenea" entro 6 mesi; ` esclusione dall'inibizione degli accertamenti presuntivi, nei confronti dei contribuenti congrui, basati su operazioni finanziarie o presunzioni di acquisto o cessione ai fini Iva. Vediamo nel dettaglio le questioni principali e le specifiche riportate. Indicatori di normalità economica Sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione degli indicatori di normalità economica previsti dall’articolo 1, comma 14, della Finanziaria 2007, la cui finalità è quella di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti normali degli operatori del settore. Dalla circolare in parola si desume che in caso di procedura di accertamento derivante dall'applicazione degli studi di settore, gli uffici dovranno valutare, ed eventualmente rettificare, l'importo dei maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dell'indicatore rivelatosi inattendibile, avvalendosi di elementi di valutazione direttamente acquisiti ovvero forniti dal contribuente in sede di contraddittorio, tenendo eventualmente conto di situazioni di carattere straordinario che possono aver determinato esiti di ''non coerenza. RICORDA L'incoerenza rispetto ai predetti indicatori determina un incremento dei ricavi o compensi stimati dalla "funzione di ricavo/compenso"di Gerico, nella misura individuata dal decreto del 20 marzo 2007. Per i titolari di reddito di impresa gli indicatori sono: rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi 1. rotazione del magazzino o durata delle scorte 2. valore aggiunto per addetto 3. redditività dei beni mobili strumentali. Per gli esercenti attività di lavoro autonomo: 1. rapporto tra ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi 2. resa oraria per addetto 3. resa oraria del professionista. -5-
La “marginalità economica” L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che a riguardo delle imprese che svolgono l'attività in condizioni di marginalità economica, l'ufficio dovrà tener conto degli effetti penalizzanti che potrebbero derivare dall'applicazione degli indicatori: ` ''Valore aggiunto per addetto e ` ''Redditività dei beni mobili strumentali. La circolare spiega che i possibili elementi, caratterizzanti per individuare i soggetti che svolgono l'attività' in condizioni di marginalità economica, sono: ` la localizzazione territoriale dell'attività; ` le ridotte dimensioni del mercato servito; ` l'età del contribuente; ` la limitata dotazione di beni strumentali e/o l'obsolescenza dei beni medesimi; ` l'assenza di dipendenti (per le attività dove invece se ne registra, di regola, la presenza); ` l'assenza di costi relativi a servizi. In sede di un eventuale contraddittorio con l’Ufficio sarà, pertanto, utile utilizzare tali elementi quali motivazioni per contrastare il risultato derivante dall’applicazione degli indicatori di normalità economica che spesso portano a stime oggettivamente sproporzionate rispetto alla effettiva situazione del contribuente. Maggiorazione del 3% Un altro aspetto di particolare rilievo che emerge dalla posizione espressa dall'Agenzia con la circolare in parola è quello inerente l'applicabilità della maggiorazione del 3 per cento per il periodo d'imposta 2006. L'introduzione, da parte del Dm 20 marzo 2007, dei nuovi indicatori di normalità economica viene assimilato a una "revisione" degli studi medesimi, comportando un diverso meccanismo di stima dei ricavi o compensi presunti rispetto a quello in precedenza previsto. Nella circolare è stato specificato che, per il solo periodo d'imposta 2006, per i soggetti che non sono congrui per effetto degli indicatori di normalità economica non opera, in linea generale, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Dpr n. 195/1999, concernente il versamento della maggiorazione del 3 per cento in sede di adeguamento in dichiarazione. Sanzioni in caso di omessa o infedele compilazione dei modelli Si ricorda che i commi 25, 26 e 27 dell'articolo 1 della Finanziaria 2007 hanno previsto importanti modifiche agli articoli 1 e 5 del D.lgs. n. 471/1997 e all'articolo 32 del Dlgs n. 446/1997, tramite cui è stata aumentata del 10 per cento la sanzione pecuniaria applicabile in sede di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, per le violazioni relative a: ` omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; ` indicazione di cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La predetta maggiorazione del 10 per cento si applica alla sanzione-base a condizione che: ` il maggior reddito d'impresa, arte o professione (per le imposte sui redditi); ` la maggiore imposta o la minore imposta detraibile o rimborsabile (per l'imposta sul valore aggiunto); ` la maggiore base imponibile (per l'imposta sulle attività produttive) accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, eccedano, rispettivamente, il 10 per cento di quanto dichiarato dai contribuenti. Le ipotesi di "infedele indicazione dei dati", oltre quelle di non corretta indicazione delle informazioni che rilevano ai fini della determinazione della "funzione di regressione" comprendono altresì: ` l'infedele, ovvero, omessa indicazione di quelle variabili che, pur non rilevanti ai fini della funzione di regressione, incidono, comunque, sulla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo quali, ad esempio, le quote di ammortamento che potrebbero essere rilevanti ai fini dell'indicatore di normalità economica relativo alle spese per il godimento dei beni strumentali mobili. -6-
La circolare n. 31/E/2007 precisa che la condizione del superamento della soglia del 10 per cento, ai fini dell'applicabilità dell'incremento della misura sanzionatoria, deve ritenersi verificata anche nel caso in cui i dati rettificati derivanti dall'applicazione di Gerico determinino una minore perdita d'impresa. Inibizione degli accertamenti presuntivi In merito ai limiti posti dal nuovo comma 4-bis della legge n. 146 del 19981, introdotto dal comma 17 della Finanziaria 2007, concernente l'inibizione degli accertamento presuntivi nei confronti dei soggetti congrui alle risultanze degli studi di settore, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale l’inibizione non riguarda tutti gli accertamenti. Nella circolare, in particolare, è stato precisato che la disposizione richiamata riguarda esclusivamente gli accertamenti fondati sulle modalità di tipo "presuntivo" previste all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972. La limitazione prevista dal comma 4-bis non opera per gli accertamenti basati sulle presunzioni previste: dall'articolo 32, primo comma, n. 2, del Dpr n. 600/1973, e dall'articolo 51, secondo comma, n. 2, del Dpr n. 633/1972 (in materia di rapporti e operazioni finanziarie); dal Dpr n. 441/1997 (presunzioni di acquisto o di cessione ai fini Iva). Relativamente alla definizione dell’accertamento si precisa, inoltre, che la verifica del superamento dei limiti, previsti dall'articolo 10, comma 4-bis, di 50.000 euro o del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati, vanno riferiti, nel caso di accertamento con adesione ai sensi del Dlgs n. 218/1997, all'ammontare dei ricavi o compensi definito a seguito del contraddittorio con il contribuente e non a quello, eventualmente superiore, individuato nell'avviso di accertamento notificato. Modifica delle cause di esclusione Nella Circolare in commento sono stati forniti anche chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disposizione contenuta al comma 4, lettera b) e comma 1 della legge n. 146/19982 concernente la nuova disciplina relativa alla parziale limitazione delle cause di esclusione dall'applicazione degli studi di settore. In particolare, è stato precisato che la cessazione e il successivo inizio dell'attività entro sei mesi dalla data di cessazione non determinano causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore qualora ricorrano contestualmente i tre seguenti requisiti: 9 che l'attività iniziata venga svolta dallo stesso soggetto che precedentemente aveva cessato l'attività; 9 che l'attività venga nuovamente iniziata entro il termine di sei mesi dalla sua cessazione; 9 che l'attività presenti il carattere della "omogeneità" rispetto a quella preesistente. 1 Il comma 17 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha innovato le previsioni dell’art. 10 della legge n. 146 del 1998 introducendo il nuovo comma 4-bis. Tale ultima disposizione prevede che “Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all'articolo 10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.” La norma prevede quindi che, nei confronti dei contribuenti che risultino “congrui” rispetto alle risultanze degli studi di settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l’accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni: − l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo − presuntivo, sia superiore al 40% dell’ammontare dei ricavi/compensi dichiarati; − l’ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro. Come già chiarito con circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, la previsione del limite dei 50 mila euro e del 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati non costituisce in alcun modo una franchigia. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva. 2 La nuova formulazione del comma 4 della legge 8 maggio 1998, n. 146, alla lettera b) dispone che, sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti “che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti”. -7-
“Stesso soggetto” La circolare, in particolare, ha chiarito, interpretando la locuzione "da parte dello stesso soggetto" utilizzata dal legislatore nella lettera b), comma 4 dell'articolo 10, legge n. 146/1998, che: per i soggetti diversi dalle persone fisiche tale disposizione non si applica in quanto la cessazione dell'attività determina l'estinzione della posizione fiscale del soggetto e, quindi, fa venir meno uno dei requisiti essenziali per l'applicabilità della norma in oggetto Il termine di 6 mesi Si evidenzia che, in merito al punto 2, è stato ribadito che il requisito del termine dei sei mesi ricorre: sia nel caso in cui il periodo di cessazione dell’attività ricada per intero nell’ambito dello stesso periodo d’imposta; sia qualora la cessazione e l’inizio entro i sei mesi siano avvenuti a cavallo di due periodi d’imposta consecutivi. Sono, pertanto, assoggettati agli studi di settore i contribuenti che cessano la propria attività nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre e che la iniziano nuovamente, entro sei mesi, nel periodo d’imposta successivo. RICORDA • Il computo dei mesi dovrà essere effettuato, a decorrere dalla data di chiusura dell’attività, risultante dalla comunicazione effettuata all’ufficio finanziario, considerando come mese intero le frazioni di esso pari o superiori a 15 giorni. • La nuova disposizione si applica anche nei confronti dei soggetti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta 2005 e hanno iniziato la stessa attività nel periodo d’imposta successivo, entro sei mesi dalla data di cessazione. Requisito della “omogeneità” Si evidenzia, inoltre, che in relazione al punto 3, come già affermato nella circolare n. 11/E del 2006, è stato ribadito che il requisito della omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore. L’evoluzione degli studi di settore L’evoluzione degli studi di settore può condurre, in alcuni casi, all’accorpamento in un unico studio di studi precedentemente distinti, qualora le attività ad essi relative abbiano caratteristiche analoghe. Il requisito dell’omogeneità si realizzerà anche qualora la cessazione ed il successivo inizio abbiano ad oggetto attività caratterizzate da codici che, sebbene in origine afferenti a distinti studi di settore, siano confluiti nel medesimo studio a seguito dell’evoluzione. In ultima analisi, evidenziamo che è stato precisato che non incide in alcun modo, ai fini della verifica dei requisiti necessari all’applicazione della disciplina introdotta dalla nuova formulazione del comma 4, lettera b) dell’articolo 10 della legge n. 146/1998, la circostanza che l’attività nuovamente iniziata o proseguita si differenzi dalla precedente in relazione a caratteristiche quali: ` differente localizzazione in cui l’attività viene esercitata; ` modifiche della struttura organizzativa; ` diverso numero di dipendenti, etc. Tali situazioni potranno, però, essere tenute in considerazione, in sede di contraddittorio, ai fini della corretta valutazione della posizione del contribuente. Al fine di fornire precisazioni in ordine pratico si ricorda che caso in cui si verifichi una delle predette ipotesi di cessazione e inizio attività entro sei mesi o di mera prosecuzione dell’attività ` nel campo 2 dei quadri RE, RF ed RG di UNICO 2007, non dovrà essere indicato alcun codice relativo all’esclusione. -8-
In particolare: ` il codice 1 deve essere utilizzato solamente in caso di esclusione dall’applicazione dello studio di settore per inizio attività nel corso del periodo d’imposta e non deve essere indicato, invece, nel caso in cui tale inizio dell’attività sia avvenuto entro sei mesi dalla precedente cessazione, ovvero costituisca mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. ` il codice 2 deve essere utilizzato soltanto se si verifica la causa di esclusione relativa alla cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta e non quando l’attività sia iniziata nuovamente entro sei mesi dalla cessazione. In caso di cessazione dell’attività, tuttavia, il contribuente è tenuto alla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, come previsto dal comma 19, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007. Tali soggetti dovranno comunicare i dati richiesti nel modello, quali per esempio beni strumentali, personale dipendente, etc., con riferimento alla situazione esistente alla data di cessazione dell’’attività. Novità applicate ai parametri Ci sembra, infine, utile evidenziare che la circolare in oggetto ricorda che le modifiche, riguardanti gli studi di settore, in ordine alle cause di esclusione, cessazione e inizio attività entro sei mesi dalla cessazione, prosecuzione di attività svolte in precedenza da altri soggetti, trovano applicazione anche nei riguardi dei soggetti tenuti all’applicazione dei parametri, di cui ai commi da 181 a 187 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. n. 195 del 31 maggio 1999. Pertanto, per effetto delle citate modifiche, analogamente a quanto previsto per gli studi di settore, sono comunque tenuti all’applicazione dei parametri: ` i soggetti che hanno cessato e iniziato l’attività entro sei mesi dalla data di cessazione. L’ipotesi è applicabile anche nel caso in cui la cessazione dell’attività è avvenuta anteriormente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e l’inizio dell’attività sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta 2006, fermo restando la condizione dei sei mesi dalla data di cessazione; ` i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta quando la stessa costituisce una mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti. ATTENZIONE I citati parametri continuano a non applicarsi nei confronti dei soggetti con periodo d’imposta diverso dai 12 mesi. CIRCOLARE N. 38/E DEL 12 GIUGNO 2007 L'Agenzia delle entrate con la nuova Circolare 38/E del 12 giugno 2007, che “di fatto” recepisce le indicazioni contenute nel comunicato di venerdì scorso del ministero dell'Economia e delle Finanze, detta le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novità relative agli studi medesimi. La circolare in parola dovrebbe completare quelle emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare integrare quella del 22 maggio scorso che di fatto non aiutava a superare tutti i dubbi, in particolare, in merito alla gestione del contraddittorio da parte degli uffici locali e alla “grossolanità” degli indici di normalità economica che sembrano non riguardare gruppi omogenei. La parte più rilevante della nuova circolare è rappresentata dall’indicazione di una serie di nuove casistiche che possono essere ricomprese tra le situazioni di marginalità economica quali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruità. Si legge che gli accertatori dovranno valutare con "ragionevolezza" e "attenzione" le ragioni dei contribuenti nel corso del contraddittorio. -9-
Criteri di applicazione degli studi Da una prima analisi della circolare si intuisce che il Fisco si è reso conto delle difficoltà che contribuenti e intermediari stanno incontrando nell’applicazione degli studi potenziati. La Circolare ribadisce, infatti, con particolare insistenza che in sede di accertamento: ` l'applicazione degli studi di settore deve ispirarsi a criteri di "ragionevolezza" tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attività. ATTENZIONE Si ricorda che il contribuente può rappresentare nel campo "annotazioni" dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi tutti gli elementi idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi. La non congruità, come la incoerenza rispetto agli indici di normalità, può essere attestata dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza. Attività marginali Particolare attenzione viene riservata alle cosiddette attività marginali. L'Agenzia precisa che la marginalità economica può essere caratterizzata da una serie di fattori quali: 1. limiti dimensionali e organizzativi per la struttura d'impresa; 2. arretratezza/inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza di investimenti anche legati alla promozione dell'attività; 3. assenza di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di produzione) 4. modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi d'acquisto) 5. ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato 6. limiti del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela) 7. scarsa competitività dei prodotti e dei servizi erogati o non sufficiente capacità produttiva 8. debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento 9. età avanzata del titolare 10. localizzazione territoriale (geografica e di contesto produttivo). Tutti questi fattori potranno consentire di individuare una gamma di soggetti i cui ricavi o compensi non sono stimabili con l'applicazione degli studi perchè, in presenza di tali situazioni, l’attività del contribuente potrebbe porsi quale attività contraria alle logiche di mercato ponendosi conseguentemente al di fuori del principio di normalità che sottende l'intero impianto metodologico degli studi stessi. Nel dettaglio la Circolare precisa che: ` per aiutare gli uffici a individuare le condizioni di marginalità economica, è in atto la predisposizione di uno specifico software che, partendo dagli elementi indicati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, fornirà un'analisi di massima circa la ricorrenza delle condizioni di marginalità. Studi definitivi in precedenza sperimentali o monitorati Relativamente agli studi approvati in via definitiva il 20 marzo scorso e che precedentemente erano applicati in regime monitorato o sperimentale, viene precisato, con particolare riguardo agli studi relativi alle attività professionali, ` che le attività di controllo per i periodi di imposta 2004 e precedenti dovranno tener conto delle specifiche disposizioni normative vigenti per tali annualità; ` che l'attività di accertamento potrà essere esperita solo previa verifica della "non congruità", rispetto alle risultanze degli studi "sperimentali" o "monitorati", per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati; tale requisito di "non congruità" dovrà essere successivamente confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito dell'applicazione di Gerico 2007, sulla base dei dati e delle informazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto di controllo. ` con riferimento alle annualità per le quali lo studio è stato approvato in via sperimentale o monitorata, non andranno tenuti in considerazione, ai fini degli eventuali maggiori importi da accertare sulla base degli studi definitivi, i maggiori componenti positivi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica previsti al comma 14 della legge finanziaria per il 2007. - 10 -
Indicatori di normalità economica Vengono fornite, inoltre, istruzioni agli uffici in merito alla corretta applicazione degli indicatori di normalità in sede di accertamento. La circolare precisa che gli uffici, in sede di controllo dell'annualità 2006: dovranno utilizzare i risultati più favorevoli al contribuente derivanti dall'applicazione degli studi revisionati (nel triennio 2007/2009 tutti gli studi vigenti per il periodo d’imposta 2006, formeranno oggetto delle revisioni evolutive) che tengono conto dei nuovi indicatori, previsti dalla legge 146 del 1998, rispetto a quelli ottenibili con l'applicazione degli studi che tengono invece conto dei soli indicatori introdotti con l'ultima finanziaria. Tale orientamento, secondo l’Agenzia, viene giustificato nella esigenza di assicurare il più corretto ed efficace utilizzo degli studi di settore in sede di accertamento, dato che le revisioni devono (ma noi diciamo“dovrebbero “) rappresentare un aggiornamento e un affinamento degli studi approvati per il 2006, anche con riguardo agli indicatori di normalità economica. Nel leggere attentamente la circolare, non possiamo esimerci dal commentare che per “corretta applicazione” è evidentemente sotto inteso l’esplicito riferimento alla mancata “messa a punto” del programma Gerico in relazione ai nuovi indicatori di normalità economica in presenza di variabili non considerate, non proporzionate o dimenticate nel calcolo dei maggiori ricavi. Ed infatti, in merito alle precisazioni menzionate la circolare fornisce istruzioni agli uffici che denotano la presa di coscienza, da parte dell’Agenzia, che Gerico molto spesso porta a risultati non calibrati sulla situazione effettiva. In particolare: 1. Elevata dotazione di beni mobili strumentali acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. L’indicatore “Rapporto tra costi di disponibilità dei beni mobili strumentali e valore degli stessi”, potrebbe determinare esiti di “non normalità”, con conseguente determinazione di maggiori ricavi, nell’ipotesi in cui il contribuente utilizzi, esclusivamente o prevalentemente, beni mobili strumentali utilizzati per effetto di contratti di locazione finanziaria. In tale situazione è consigliata una attenta valutazione in quanto l’incidenza dei canoni di locazione finanziaria, in rapporto al valore del bene strumentale, generalmente risulta più elevata. In sede di contraddittorio, pertanto, l’Ufficio dovrà tener conto di tale circostanza, a condizione, naturalmente, che essa venga debitamente documentata dal contribuente. 2. Applicazione degli studi di settore alle imprese con periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi. Riflessi in presenza di Ditte individuali o imprese familiari L’applicazione degli studi di settore alle imprese con periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi prevede un meccanismo di calcolo che tiene in considerazione il minor numero di mesi nei quali è esercitata l’attività d’impresa con un automatico ragguaglio ad anno delle cosiddette variabili a “stock”, ossia di quelle variabili, come ad esempio il valore dei beni strumentali, la superficie dei locali, etc., che, poiché riferite a valori presenti ad una data prefissata (generalmente 31 dicembre), non risultano proporzionate al numero di mesi di esercizio dell’attività. L’operazione in parola viene effettuata, ovviamente, anche ai fini dell’indicatore di coerenza economica “Valore aggiunto per addetto”, mediante la commisurazione specifica del numero degli addetti al periodo d’imposta inferiore ai 12 mesi. Tale commisurazione non riguarda, tuttavia, l’apporto del titolare dell’impresa individuale o familiare. 3. Compensi per soci amministratori di società di capitali. Il calcolo del “Valore aggiunto” viene effettuato sottraendo dall’ammontare dei ricavi una serie di costi tra i quali non rientrano le “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa”. Per le società di persone i compensi corrisposti ai soci amministratori sono compresi nelle dette “Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa” e, dunque, non concorrono all’applicazione dell’indicatore, mentre lo stesso non accade nel caso di compensi corrisposti: • agli amministratori non soci delle società di persone; • agli amministratori delle società ed enti soggetti all’Ires, in quanto tali spese sono incluse tra le “Spese per acquisti di servizi” che incidono, in diminuzione sull’indicatore “Valore aggiunto per addetto”. - 11 -
4. Indicatore “Redditività dei beni strumentali” - studio SM80U (Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione). La formula di calcolo dell’indicatore “Redditività dei beni strumentali” prevede che al denominatore della frazione sia considerato il valore dei beni strumentali indicato al rigo F29 del quadro degli elementi contabili del modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore; a sua volta tale valore comprende il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato. Tale ultimo importo assume spesso valori molto elevati nelle attività di Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione (studio SM80U), poiché generalmente è uso delle compagnie petrolifere concedere in comodato ai titolari di tale attività, l’impianto di distribuzione di carburanti il cui valore è normalmente molto elevato. 5. Componenti negative di carattere fiscale Ai fini della corretta valutazione della posizione del contribuente e dell’indicatore relativo al “Valore aggiunto per addetto” e alla “Redditività dei beni strumentali”, l’Ufficio dovrà tenere in considerazione le ipotesi in cui: • gli indicatori citati presentino situazioni di “non coerenza” derivante dall’indicazione in dichiarazione di talune componenti negative di reddito, di carattere esclusivamente fiscale (es. determinate tipologie di agevolazioni fiscali), indicate nel rigo F23 “Altri componenti negativi” del quadro F. In tali fattispecie, infatti, dette componenti di carattere puramente fiscale, riducono il valore del numeratore e, conseguentemente, riducono il risultato dell’indicatore di normalità economica. 6. Valutazione delle rimanenze finali “a costo” – Studio TG69U (Costruzioni) Per le attività caratterizzate da cicli produttivi che investono più periodi d’imposta, come nel caso delle attività rientranti nello studio di settore TG69U attività di costruzioni, ai fini dell’applicabilità degli indicatori “Valore aggiunto per addetto” e “Redditività dei beni strumentali mobili”, occorre aver riguardo a quelle imprese che effettuano la valutazione delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in base al criterio del “costo” (previgente articolo 93, comma 5, del TUIR). Tali imprese, infatti, potrebbero risultare incoerenti ai predetti indicatori, qualora il valore di tali rimanenze sia particolarmente elevato in rapporto ai ricavi dichiarati nel corso del periodo d’imposta. 7. Imprese che realizzano immobilizzazioni per lavori interni Le imprese che effettuano incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, Voce A4 del conto economico, quali imprese appartenenti al comparto dei servizi o delle manifatture, devono indicare i relativi incrementi nel rigo F04 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, per un ammontare corrispondente ai costi sostenuti, nel periodo d’imposta considerato, per la realizzazione di tali beni. In queste circostanze e in presenza di una situazione di non congruità derivante dall’indicazione di tali costi nelle varie voci presenti nel quadro F dell’allegato studi di settore, gli Uffici, in sede di contraddittorio, valuteranno, verificati i presupposti, di procedere ad una nuova stima dei ricavi, scomputando tali costi dalle relative componenti negative e, quindi, riapplicare lo studio attraverso il software Ge.Ri.Co. 8. Valorizzazione, locazione e vendita di beni immobili - Studio TG40 Per le attività di valorizzazione, locazione e vendita di immobili, oggetto dello studio TG40U, si evidenzia che eventuali disallineamenti potrebbero verificarsi: • nel caso di affitto di terreni ad uso agricolo, potrebbero verificarsi delle situazioni di non congruità a seguito dell’applicazione degli indicatori di normalità economica, a causa della particolare determinazione del componente fiscalmente rilevante di questo tipo di attività, che viene calcolato su base catastale. Tale “non congruità” può essere anche di notevole entità nei casi di contribuenti che effettuano esclusivamente “affitto di terreni ad uso agricolo”; • per piccole imprese che svolgono l’attività di locazione di un numero esiguo di immobili, se non di un solo immobile, per gestire la quale non è necessario un particolare e continuativo apporto lavorativo. In tal caso, dato che l’applicazione dell’indicatore di normalità economica “valore aggiunto per addetto” presuppone sempre l’esistenza di almeno 1 addetto, ciò potrebbe comportare una stima di maggiori ricavi non aderente alla effettiva situazione del contribuente. - 12 -
9. Situazioni particolari riguardanti gli addetti Nella circolare in commento si legge che nella circolare n. 31/E del 2007 è stato già evidenziato che l’applicazione dell’indicatore “Valore aggiunto per addetto” potrebbe portare a risultati non adeguati alla effettiva posizione del contribuente, laddove tra gli addetti siano compresi apprendisti o soggetti per i quali si siano verificate prolungate assenze per malattia o per maternità. Precisazioni per la compilazione e trasmissione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore Di particolare rilievo, ai fini esclusivamente operativi, si evidenziano le precisazione contenuta nell’allegato 5 della circolare in parola. Si ricorda che in presenza di cessata attività, ai sensi dell’art. 1, comma 19, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2007, si è tenuti, comunque, all’invio del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Come chiarito nella circolare 31/E del 22 maggio 2007 il contribuente che si trova in tale situazione dovrà fornire l’indicazione del numero dei mesi di esercizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Ci si era dimenticati che nei modelli degli studi di settore non è prevista nessuna casella per tale indicazione se non relativa all’inizio e/o alla cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo nei casi di mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. È stato specificato, pertanto, che il contribuente cessato dovrà: ` indicare il numero dei mesi di esercizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta nella casella del frontespizio con la sola indicazione del numero dei mesi di esercizio dell’attività senza tener conto della segnalazione fornita dal diagnostico in sede di trasmissione della dichiarazione, con la quale si richiede anche l’informazione, contenuta nel frontespizio medesimo, relativa all’inizio e/o alla cessazione dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, nonché alla mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Un’altra anomalia ai fini dell’applicazione dell’indicatore di coerenza economica resa oraria del professionista viene riscontrata nel software Gerico in presenza della richiesta dell’indicazione del dato relativo sia all’anno di inizio dell’attività che all’anno di iscrizione all’albo professionale, quando esse sono presenti nel modello, di conseguenza, l’omissione di una o entrambe le informazioni provoca l’intervento del controllo bloccante del software. Per alcuni studi di settore questo controllo impedisce, nel caso in cui non è prevista l’iscrizione ad un particolare albo professionale per l’esercizio della propria attività, la corretta compilazione del modello in cui si richiedono sia l’anno di inizio dell’attività che l’anno di iscrizione all’albo professionale. Correttivi In ultimo si sottolinea che viene confermato anche per il periodo d'imposta 2006 il cosiddetto "correttivo congiunturale" per i settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile, dell'occhialeria, dell'oreficeria e gioielleria. Sempre per il periodo d'imposta 2006, viene confermata, inoltre, l'applicazione dei cosiddetti correttivi "non automatici" per gli studi relativi a lavorazione della ceramica, meccanica leggera e pesante, editoria e stampa, farmacie. COMUNICATO STAMPA DEL 28 GIUGNO 2007 Il 28 giugno 2007 è arrivato un nuovo comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate inerente gli studi di settore. Lo scopo del comunicato è quello di fornire una serie di esemplificazioni per i contribuenti «non congrui» che non si adeguano ai risultati di Gerico. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto a tal fine un elenco di riferimento delle cause che giustificano la eventuale non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore, anche con riguardo all’applicazione dei nuovi indicatori di normalità, che il contribuente può evidenziare nel campo ‘Annotazioni del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore. - 13 -
Le situazioni particolari Nell'elenco sono fornite le descrizioni sintetiche di diverse situazioni "particolari", già enucleate nelle circolari n. 31/E e 38/E del 2007 ed ora ulteriormente dettagliate, suddivise in tre categorie: 1. non normalità economica riferibile ai singoli indicatori; 2. marginalità economica; 3. altre condizioni particolari o specifiche che possono rendere non attendibili le risultanze dell'applicazione degli studi. Indicatori di non normalità economica L’elenco delle descrizioni riporta anche una casistica esemplificativa delle possibili modalità di compilazione del campo “Annotazioni” per indicare la categoria e le singole circostanze da evidenziare. Questo anche al fine della eventuale attestazione resa dai soggetti ammessi ad effettuarla, come era già stato evidenziato dalla circolare n. 38/E, paragrafo 3, del 12 giugno. Si sottolinea che a riguardo della non normalità economica degli indicatori: ` in relazione a quello dell'incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali, nel comunicato stampa in parola, viene evidenziato che potrà essere indicato in dichiarazione che il disallineamento rispetto all'indicatore deriva ad esempio: dalla vendita di beni strumentali nel corso dell'anno; dalla rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati; dai costi per beni in leasing; per altre situazioni che potranno essere descritte in formato libero ` per l'indicatore della rotazione del magazzino o della durata delle scorte, il disallineamento può essere determinato e indicato in dichiarazione, per esempio, da: consistenti approvvigionamenti debitamente documentati di beni di magazzino, eseguiti in occasione o in prospettiva di più vantaggiose condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.); significativa riduzione della clientela di riferimento; altre situazioni particolari (da descrivere) ` per l'indicatore del valore aggiunto per addetto potrà essere evidenziato: il ciclo produttivo pluriennale, ad esempio, l'impresa non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione; la strutturale assenza o minima presenza del fattore lavoro, in particolare, per le piccole immobiliari di gestione; la presenza significativa di apprendisti; il numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore, desunte dal modello DM10, non corrispondente alle effettive giornate lavorative per effetto di giornate di maternità, malattia, eccetera, con indennità a carico del datore di lavoro; compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente); periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare; significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria. ` per la Redditività dei beni strumentali: Ciclo produttivo pluriennale, ad esempio l'impresa che non ha realizzato la vendita dell'immobile in corso di costruzione; investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi; Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati; Altro (da descrivere). - 14 -
Marginalità economica Relativamente ai contribuenti che si trovano in condizioni di marginalità economica, le esemplificazioni indicate nel comunicato in parola ricalcano quelle evidenziate nella recente circolare n. 38/E/2007. Più in particolare, le posizioni di marginalità economica possono essere caratterizzate da un insieme di fattori risultanti dall’analisi economica, quali in specie: ` limiti dimensionali e organizzativi per la struttura di impresa; ` arretratezza / inadeguatezza delle infrastrutture strumentali e assenza d’investimenti anche legati alla promozione dell’attività; ` assenza di spese per servizi esterni (non esternalizzazione delle fasi di lavorazione e di produzione); ` modalità organizzative di vendita tradizionali e assolutamente estranee a sistemi di rete (assenza di rapporti di franchising, affiliazione ovvero associazione a gruppi d’acquisto); ` ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacità di penetrazione sul mercato; ` limiti del mercato di riferimento (ampiezza territoriale e tipologia di clientela); ` scarsa competitività dei prodotti / servizi erogati e/o non sufficiente capacità produttiva; ` debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento; ` età avanzata del titolare; ` stato di salute del titolare; ` localizzazione territoriale (geografica e di contesto produttivo); ` attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente; Altre condizioni particolari In relazione, infine, alle altre situazioni che possono rendere non attendibili le risultanze dell'applicazioni degli studi e che possono essere indicate in dichiarazione, il comunicato dell'Agenzia evidenzia che: ` il contribuente può descrivere, in formato libero, le condizioni particolari o specifiche che hanno connotato l'esercizio di impresa, quali: la non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza; la presenza di lavori pubblici che hanno ridotto l'accessibilità al luogo di esercizio dell'attività; la delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente. In sintesi per una facile e veloce consultazione si riportano le tabelle sotto elencate. - 15 -
NON NORMALITÀ ECONOMICA RIFERIBILE A SINGOLI INDICATORI Incidenza dei costi di Vendita di beni strumentali nel corso dell’anno disponibilità dei beni Rilevanza di ammortamenti anticipati e/o accelerati strumentali Rilevanza di costi per beni in leasing Altro (da descrivere in formato libero) Rotazione del Consistenti approvvigionamenti "debitamente documentati" di beni di magazzino o durata magazzino, eseguiti in occasione e/o in prospettiva di più vantaggiose delle scorte condizioni di mercato (previsione di aumento dei prezzi di materie e/o campagne sconto promosse dai fornitori etc.) Significativa riduzione della clientela di riferimento Altre situazioni particolari (da descrivere) Valore aggiunto per Ciclo produttivo pluriennale (es: l'impresa non ha realizzato la vendita addetto dell'immobile in corso di costruzione) Strutturale assenza o minima presenza di fattore lavoro (es: piccole immobiliari di gestione) Periodo d'imposta inferiore a 12 mesi per il quale non è previsto il ragguaglio del peso del titolare Presenza significativa di apprendisti Compensi corrisposti a soci amministratori ed ad amministratori non soci e rilevati in righi del quadro F del modello studi di settore diversi dal rigo F19 (Spese per lavoro dipendente) Significativa presenza di perdite su crediti commerciali o minusvalenze patrimoniali non di natura straordinaria Numero di giornate retribuite ed esposte nel quadro A del modello studi di settore (desunte dal mod. DM10) non corrispondente alle effettive giornate lavorative (es: esistenza documentabile di giornate di maternità, malattia etc. con indennità a carico del datore di lavoro) Altro (da descrivere) Redditività dei beni Ciclo produttivo pluriennale (ad esempio l'impresa che non ha realizzato strumentali la vendita dell'immobile in corso di costruzione) Investimenti operati in fase di avvio dell'attività che non hanno dato luogo a ricavi Utilizzo parziale nel processo produttivo di beni già completamente ammortizzati Altro (da descrivere) - 16 -
MARGINALITÁ ECONOMICA Situazioni riferibili a Età avanzata del contribuente in relazione al tipo di attività svolta condizioni soggettive del Stato di salute del titolare titolare Attività residuale giustificabile in presenza di altri redditi, fondiari, di pensione o di lavoro dipendente Altro (da descrivere) Situazioni riferibili Ridotte dimensioni della struttura all’impresa Assenza di investimenti anche se in presenza di attrezzature minimali e/o obsolete Assenza di personale dipendente e collaboratori Assenza di spese per formazione professionale Assenza di spese per promozione dell’attività (pubblicità, propaganda, ecc.) Impossibilità di sostenere spese per acquisizione di servizi Debole competitività dei prodotti/servizi erogati Altro (da descrivere) Situazioni riferibili al Clientela privata di fascia economicamente debole mercato Scarso potere contrattuale nei confronti di imprese committenti (es: terzisti) Incapacità/impossibilità di diversificare la clientela Ridotta articolazione del processo produttivo Situazione di crisi del settore economico di riferimento, con impossibilità di operare una riconversione Altro (da descrivere) Localizzazione d’impresa Area di mercato con basso benessere e scarso potenziale di sviluppo economico Scarsa presenza di infrastrutture etc. Situazione d’impedimento al normale svolgimento dell’attività (ridotta accessibilità al luogo di esercizio dell’attività o altro) Altro (da descrivere) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI O SPECIFICHE CHE POSSONO RENDERE NON ATTENDIBILI LE RISULTANZE DELL’APPLICAZIONE DEGLI STUDI. Descrizione, in formato libero, delle condizioni particolari o delle specifiche situazioni che hanno connotato l’esercizio di impresa quali ad esempio: non normale revisione al ribasso dei prezzi di vendita imposta dalla concorrenza, lavori pubblici che hanno ridotto l’accessibilità al luogo di esercizio dell’attività; delocalizzazione delle attività produttive da parte del committente; Altre NOTA BENE In questo ambito sono comprese tutte le condizioni particolari e le specifiche situazioni giustificative degli scostamenti dalle risultanze del singolo studio di settore, previste dalla prassi amministrativa. - 17 -
CIRCOLARE N. 41/E DEL 6/07/2007 Con la Circolare 41/E del 6 luglio 2007, l'Agenzia delle Entrate fornisce gli ultimi chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore, a seguito dell'approvazione del Decreto Ministeriale 4 luglio 2007, che ha introdotto modifiche in materia di indicatori di normalità economica, e del Dpcm 14 giugno 2007, che ha stabilito la proroga dei termini di versamento per i soggetti che esercitano attività per cui risultano approvati gli studi di settore. Il Decreto Ministeriale del 4/07/2007 Il decreto 4 luglio 2007 ha recepito gli accordi raggiunti attraverso una serie di incontri svoltisi tra i rappresentanti del governo, dell'amministrazione finanziaria e delle categorie firmatarie del protocollo d'intesa del 14 dicembre 2006, formalizzati, da ultimo, nei comunicati stampa del vice ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 giugno e del 3 luglio 2007 Sembra, dunque, essere giunta a conclusione la vertenza nata in questi mesi fra operatori economici, che lamentavano l'indiscriminata freddezza del nuovo plug-in degli studi di settore, e il Governo, che aveva scelto la strada degli indicatori per individuare ricavi, compensi e corrispettivi "fondatamente attribuibili al contribuente", nel tentativo di rendere più incisiva la lotta all'evasione fiscale. L'articolo unico del decreto 4 luglio 2007 introduce i commi 1-bis e 1-ter nell'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007, concernente “l’approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta". Il comma 1-bis del decreto 4 luglio 2007 stabilisce che: ` gli accertamenti fondati sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 1463,non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento previsto dall'articolo 2 del Dpr n. 195 del 1999, ricavi o compensi in misura non inferiore al MAGGIORE tra i seguenti valori: ` il livello minimo risultante dall'applicazione degli studi di settore comprensivo delle risultanze degli indicatori di normalità economica, di cui al comma 14, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, pertanto, sulla base dell'analisi della congruità e dell'analisi della normalità economica. ` il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle risultanze degli indicatori medesimi, pertanto, sulla base della sola analisi della congruità. In riferimento agli studi di settore in vigore nel periodo d'imposta 2006, per i quali trovano applicazione gli indicatori di normalità economica, di cui all'articolo 1, comma 14, della legge finanziaria per il 2007, il contribuente è, pertanto, considerato "congruo" alle risultanze degli studi qualora dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi per un ammontare pari o superiore al maggiore dei predetti valori di riferimento. Ne deriva che l’ufficio non potrà effettuare accertamenti utilizzando i maggiori valori relativi al ricavo o compenso puntuale di riferimento, scaturenti dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all’articolo 1, comma 14. Il comma 1-ter, introdotto, all'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007, dal decreto 4 luglio 2007, rimanda alla nozione di congruità definita dalle nuove regole sopra descritte anche ai fini dell'applicazione della norma di cui all'articolo 10, comma 4-bis della legge n. 146 del 1998, riguardante la preclusione degli accertamenti analitico - induttivi per i soggetti congrui. 3 Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’art. 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi. - 18 -
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