Tutela dei consumatori: le misure della Digital Single Market Strategy Incontro di aggiornamento - 8/2016 Note e Studi - Assonime
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8/2016 Note e Studi Tutela dei consumatori: le misure della Digital Single Market Strategy ASSONIME - Riproduzione riservata Incontro di aggiornamento 22 giugno 2016 Presentazione
La DSM Strategy La comunicazione della Commissione “Una strategia per il mercato unico digitale per l’Europa” del maggio 2015 (COM(2015) 192 def ) identifica 3 obiettivi: ASSONIME - Riproduzione riservata I. Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi in tutta l’UE rimuovendo gli ostacoli alle attività online transfrontaliere II. Creare condizioni favorevoli all’innovazione (assicurando l’adeguatezza del quadro normativo e un level playing field tra gli operatori) III. Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale, favorendo gli investimenti in infrastrutture ICT e tecnologie (cloud computing, big data), la diffusione delle competenze digitali, migliori servizi di e-government Sono individuate 16 linee di azione. La Commissione intende presentare tutte le proposte entro la fine del 2016
Stato di avanzamento dei lavori La Commissione ha già presentato numerose proposte (v. oltre) Il Parlamento europeo ha preso posizione sulle iniziative nel rapporto “ Towards a Digital Single Market Act” del 19 gennaio 2016 ASSONIME - Riproduzione riservata Il Consiglio Competitività del 26/27 maggio 2016 ha valutato lo stato di avanzamento delle singole iniziative ad un anno dal lancio della DSM Strategy (v. Competitiveness Council 26-27/05/2016) Vediamo brevemente a che punto sono i lavori rispetto alle 16 linee di azione
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 1. Norme per agevolare il commercio elettronico transfrontaliero: presentate due proposte di direttiva su alcuni aspetti dei contratti di vendita/fornitura online di contenuti digitali e beni materiali (9 dicembre 2015) per aumentare la fiducia dei consumatori(v. ASSONIME - Riproduzione riservata approfondimento successivo) 2. Revisione del regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità per la tutela dei consumatori, per chiarire e rafforzare i poteri delle autorità nazionali e rendere la tutela più rapida e coordinata: proposto un nuovo regolamento che sostituisce quello esistente (25 maggio 2016) (v. approfondimento successivo) 3. Misure per assicurare servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi efficienti e accessibili: proposta di regolamento (25 maggio 2016). Regole comuni per aumentare la trasparenza delle tariffe e l’efficienza dei servizi, e al tempo stesso contenere i prezzi per le consegne transfrontaliere; approccio mirato; rafforzamento della vigilanza amministrativa. Se la concorrenza non è sufficiente, regolazione come strumento di ultima istanza. Amplia i confini geografici dei mercati rilevanti
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 4. Eliminare le restrizioni/discriminazioni su base territoriale ingiustificate: proposta di regolamento sul geo-blocking e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di stabilimento (geo-discriminazione) (25 maggio 2016). Si aggiunge ASSONIME - Riproduzione riservata all’applicazione delle regole di concorrenza e all’art. 20 della direttiva servizi che vieta la discriminazione ingiustificata (v. approfondimento) 5. Evitare condotte anticoncorrenziali pregiudizievoli per lo sviluppo del commercio elettronico: il 6 maggio 2015 la DG Comp ha avviato un’indagine conoscitiva settoriale sul commercio elettronico. Ha inviato questionari agli operatori (fornitori, distributori, marketplaces, piattaforme) nei settori dell’abbigliamento, delle calzature, dell’elettronica e dei contenuti digitali. Pone domande sulle prassi seguite e sulle loro giustificazioni economiche
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 5. (segue) Focus dell’indagine conoscitiva su alcune condotte potenzialmente restrittive: ASSONIME - Riproduzione riservata •limiti alle vendite transfrontaliere (vendite passive, geo-blocking); •limiti alle vendite online (ad es. divieto di rivendita su piattaforme; cfr. giurisprudenza Pierre Fabre e linee guida su restrizioni verticali); •restrizioni di prezzo Per i contenuti digitali, focus sulle ipotesi di protezione territoriale e sulle clausole contrattuali relative al geo-blocking o alle condizioni di servizio applicate ai consumatori Il 18 marzo 2016 è stato pubblicato un rapporto con i primi risultati in tema di geo-blocking (Issues paper presenting initial findings of the e- commerce sector inquiry), utilizzato tra gli elementi conoscitivi per la proposta di regolamento sul geo-blocking
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 5. (segue) Un rapporto preliminare sull’indagine conoscitiva sull’e-commerce sarà pubblicato a metà 2016 e sarà seguito da una consultazione pubblica ASSONIME - Riproduzione riservata a cui sarà importante partecipare (Assonime organizzerà approfondimento). Il rapporto finale è previsto per il 2017 Esiti possibili: riflessioni sulle modalità di applicazione degli artt. 101 e 102 nel contesto digitale enforcement sostegno alle proposte legislative della DSM Strategy. La revisione delle Linee guida sulle intese verticali probabilmente sarà posticipata in vista della revisione del regolamento 330/2010, prevista per il 2022 (per maggiore dettaglio, v. Interventi Assonime n. 8/2016, relazione all’IDI Conference 2016)
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 6. Modernizzare la normativa europea sul copyright tenendo conto delle modalità di fruizione digitali Proposta di regolamento del 9 dicembre 2015 sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online: intende limitare le restrizioni alla possibilità per i ASSONIME - Riproduzione riservata cittadini europei che viaggiano all’interno dell’UE di poter accedere a contenuti digitali (film, trasmissioni sportive, musica giochi) acquistati o per i quali è stato sottoscritto un abbonamento nel proprio paese di origine Comunicazione per la modernizzazione del norme in materia di diritto d’autore (9 dicembre 2015): annunciata l’adozione di proposte legislative per rafforzare la distribuzione transfrontaliera dei programmi televisivi e radiofonici online, promuovere accordi tra titolari dei diritti e distributori sulle licenze per l’accesso transfrontaliero ai contenuti e rendere più agevole la digitalizzazione e la fruizione delle opere fuori commercio. La comunicazione si sofferma sulle eccezioni per ricerca, istruzione e data mining, sul rapporto tra disciplina nazionale dei compensi per copia privata e mercato interno, sull’attività degli intermediari in relazione ai contenuti protetti e sulla remunerazione di autori ed esecutori. Per l’enforcement dei diritti, la Commissione intende concentrarsi sulle violazioni su larga scala e seguire l’approccio “follow the money” (prevista una revisione della direttiva IPRED)
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi online: linee di azione 7. Rivedere la direttiva 93/83/CEE sul coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla trasmissione ASSONIME - Riproduzione riservata di programmi via satellite e via cavo per verificare se estenderne l’ambito di applicazione alle trasmissioni online e valutare se introdurre misure per aumentare l’accesso transfrontaliero ai servizi di radiodiffusione nell’UE. La consultazione pubblica si è conclusa il 16 novembre 2015. La revisione della direttiva è prevista nel 2016 8. Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che derivano dai diversi regimi IVA per chi effettua vendite transfrontaliere di beni (meccanismo elettronico e di pagamento unici; soglia IVA comune per le start-up che vendono online). La Commissione dovrebbe presentare proposte legislative nel 2016. Intanto, il 18 dicembre 2015 si è conclusa la consultazione pubblica sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio elettronico transfrontaliero e ad aprile 2016 la Commissione ha adottato un Action Plan sull’IVA
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di reti digitali e servizi innovativi (linee di azione) 9. Valutazione e revisione della disciplina europea delle comunicazioni elettroniche. Oltre alla prevista adozione del pacchetto sul mercato unico delle telecomunicazioni, la Commissione intende: ASSONIME - Riproduzione riservata assicurare un coordinamento più efficace dello spettro radio e definire criteri comuni a livello europeo per l’assegnazione dello spettro a livello nazionale; creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad alta velocità, anche modificando la direttiva servizio universale; rafforzare il level playing field tra operatori vecchi e nuovi; rinforzare il ruolo degli organismi europei che oggi riuniscono i regolatori nazionali (consultazione conclusa il 7.12.2015; proposte legislative nel 2016). A novembre 2015 è stato pubblicato in GUUE il regolamento 2015/2120 sull’accesso a internet, servizio universale e roaming. A febbraio 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione sull’utilizzo della banda di frequenza 470-790 MHz 10. Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, adeguandola ai nuovi modelli commerciali per la distribuzione dei contenuti, mirando ad assicurare il level playing field (es. pubblicità, tutela minori). Proposta di direttiva presentata il 25.5.2016
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di reti digitali e servizi innovativi (linee di azione) 11. Approfondimento del ruolo delle piattaforme online (motori di ricerca, social media, app stores, siti di confronto prezzi) per verificare se servano interventi specifici, oltre all’applicazione delle regole di concorrenza. A gennaio 2016 sono stati pubblicati i primi risultati della ASSONIME - Riproduzione riservata consultazione pubblica. Criticità percepite: per i consumatori, trasparenza dei risultati delle ricerche e delle politiche in materia di prezzi e modalità di utilizzo dei dati personali. Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione in cui illustra la sua strategia per sostenere lo sviluppo delle piattaforme online in Europa. Principi guida: level playing field per i servizi digitali comparabili; condotta responsabile delle piattaforme online a tutela di valori fondamentali; trasparenza e correttezza delle piattaforme per salvaguardare l’innovazione e mantenere la fiducia degli utenti; mercati aperti e non discriminatori in un’economia data-driven Il 2 giugno 2016 la Commissione ha reso nota la sua strategia in materia di sharing economy nella comunicazione “A European Agenda for the collaborative economy”
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di reti digitali e servizi innovativi (linee di azione) 12. Modernizzazione della disciplina dei dati personali, per rafforzare la fiducia nei servizi digitali. Il nuovo regolamento generale sulla ASSONIME - Riproduzione riservata protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679) è stato pubblicato in GUUE il 4 maggio 2016. Nel 2016 è prevista la revisione della direttiva e-privacy, relativa ai servizi di comunicazione elettronica, con l’obiettivo di rafforzare il level playing field tra operatori tradizionali e nuovi operatori 13. Partenariato contrattuale pubblico-privato per la promozione della cybersecurity, nell’area delle tecnologie e delle soluzioni per la sicurezza delle reti. La consultazione pubblica si è conclusa l’11 marzo 2016
Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale (linee di azione) 14. Rimuovere le restrizioni ingiustificate alla circolazione dei dati nell’UE per l’utilizzo economico dei dati; misure per favorire lo sviluppo del cloud computing (certificazione dei servizi, regole per ASSONIME - Riproduzione riservata facilitare il cambiamento di fornitore, ‘cloud per la ricerca’). Il 19 aprile 2016 è stata adottata la comunicazione “European Cloud Initiative – Building a competitive data and knowledge economy in Europe” 15. Individuare le priorità per la definizione degli standard rilevanti per il DSM (e-health; trasporti; smart meters, IOT, 5G ecc.). E’ stato pubblicato il piano di priorità per gli standard ICT per il DSM (19 aprile 2016); a giugno 2016 è stato adottato un più ampio pacchetto che comprende: una comunicazione sulla standardizzazione nel XXI secolo; un documento ad hoc sugli standard per i servizi; una relazione sullo stato di attuazione del regolamento (UE) n. 1025/2012; il programma di lavoro 2017 per la standardizzazione europea
Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale (linee di azione) 16. Piano di azione per l’e-government 2016-2020 (presentato il 19 aprile 2016): collegamento tra i registri delle imprese UE entro il 2017; ASSONIME - Riproduzione riservata valorizzare il principio del once only (accertamento d’ufficio), iniziando nel 2016 con progetti pilota integrare i portali europei e nazionali per cittadini e imprese promuovere ulteriormente l’e-procurement (incoraggiando gli SM ad accelerare l’utilizzo, tenendo conto delle previsioni delle direttive del 2014) assicurare l’interoperabilità delle firme elettroniche velocizzare la diffusione dei servizi di identificazione elettronica in conformità al regolamento eIDAS
ASSONIME - Riproduzione riservata La proposta di regolamento sul geo-blocking e il suo collegamento con l’indagine conoscitiva sul commercio elettronico
L’Issues paper sul geo-blocking contiene i primi risultati dell’indagine conoscitiva La proposta di regolamento sul geo-blocking e altre forme di geo- discriminazione si fonda, fra l’altro, sui primi risultati dell’indagine ASSONIME - Riproduzione riservata conoscitiva sul commercio elettronico, che sono stati pubblicati nell’Issues Paper sul geo-blocking del marzo 2016 (in anticipo rispetto al rapporto preliminare dell’indagine conoscitiva, che sarà pubblicato entro la metà del 2016) In questa prospettiva, sebbene la proposta legislativa sul geo-blocking sia una delle 16 azioni della DSM Strategy, può essere vista anche come un risultato dell’indagine conoscitiva Attualmente alle restrizioni su base geografica si applicano le regole di concorrenza (artt. 101 e 102) e l’art. 20(2) della direttiva servizi 2006/123 che vieta la discriminazione dei destinatari dei servizi basata su nazionalità o luogo di residenza, salvo giustificazioni oggettive
Finalità e ambito di applicazione della proposta di regolamento sul geo-blocking • Finalità: contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti (il regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale). ASSONIME - Riproduzione riservata In caso di conflitto, le disposizioni del regolamento prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 20(2) della direttiva servizi Ambito di applicazione: tutti gli operatori che vendono beni o prestano servizi a clienti europei (consumatori o imprese, ad eccezione dei clienti che acquistano beni/servizi per la rivendita) Più ampio del campo di applicazione della direttiva servizi (che non si applica ai prestatori stabiliti in paesi terzi). Non occorre dimostrare l’esistenza di un accordo o, per le condotte unilaterali, di una posizione dominante • Tre principali norme sostanziali: Articolo 3 – accesso alle interfacce online Articolo 4 – accesso a beni o servizi Articolo 5 – non discriminazione per motivi legati al pagamento
Accesso alle interfacce online (articolo 3) • Divieto di bloccare o limitare l’accesso alle interfacce online (siti internet, applicazioni ecc.) nonché di reindirizzare automaticamente il cliente ad una diversa versione dell’interfaccia online (salvo che il ASSONIME - Riproduzione riservata cliente abbia dato il proprio consenso esplicito al reindirizzamento) per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento. In caso di consenso al reindirizzamento, la versione originale dell’interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente • Eccezione: necessità di garantire il rispetto di requisiti previsti dalla legislazione europea o nazionale (es. il divieto di visualizzare specifici contenuti in alcuni Stati membri) • Viene precisato che il divieto di discriminazione in relazione all’accesso alle interfacce online non va interpretato come un obbligo da parte dell’operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti (che sarebbe sproporzionato) (considerando 14)
Accesso a beni e servizi (articolo 4) Divieto di geo-discriminazione: gli operatori non devono applicare diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente in tre specifiche situazioni in cui la geo-discriminazione non appare giustificata: ASSONIME - Riproduzione riservata a. per i beni fisici, se il cliente provvede al trasporto transfrontaliero. In tal caso la consegna transfrontaliera dei beni non viene effettuata dall’operatore o per suo conto. Non occorre pertanto effettuare l’iscrizione al registro IVA dello Stato membro del cliente né provvedere alla consegna b. per i servizi che sono prestati al cliente nei locali dell’operatore o in un luogo fisico in cui l’operatore esercita la sua attività c. per i servizi forniti tramite mezzi elettronici, es. servizi di cloud computing, per i quali il problema della consegna fisica non si pone. In questo caso, l’operatore può dichiarare e pagare l’IVA attraverso il mini-sportello unico (MOSS) previsto dal reg. (UE) n. 282/2011. Sono esclusi i servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l’utilizzo di opere tutelate dal diritto d’autore
Alcune osservazioni sull’articolo 4 • Gli operatori restano liberi di applicare prezzi diversi ai clienti in determinati territori se richiesto dalla legislazione nazionale in conformità con il diritto europeo ASSONIME - Riproduzione riservata • Per “condizioni generali di accesso” si intendono tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, stabiliti e applicati al pubblico in generale dall’operatore e non negoziati individualmente con il cliente. Il considerando 17 indica che la nozione comprende anche il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi • Gli operatori restano liberi di dirigere le proprie attività verso diversi Stati membri o gruppi di consumatori con offerte mirate e termini e condizioni differenziati, anche attraverso la creazione di interfacce online specificamente destinate a una determinata area geografica (country specific)
Non discriminazione per motivi legati al pagamento (articolo 5) • Gli operatori non possono, per ragioni legate alla nazionalità, al luogo di residenza o stabilimento del cliente, all’ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di ASSONIME - Riproduzione riservata pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all’interno dell’Unione, applicare condizioni diverse di pagamento per la vendita di beni o la prestazione di servizi se: a. i pagamenti sono effettuati tramite transazioni elettroniche mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento basato su carta all’interno dello stesso payment brand b. il beneficiario può richiedere l’ “autenticazione forte del cliente” da parte del pagatore ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) (per tutelarsi dal rischio di frode) c. i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal beneficiario
La proposta di regolamento come parte del futuro quadro giuridico • Rapporto con le regole di concorrenza: l’articolo 101 TFUE e il regolamento 330/2010 restano applicabili; le nuove regole non incidono sulla possibilità di limitare le vendite attive secondo quanto previsto dal ASSONIME - Riproduzione riservata BER • Gli accordi che, con riguardo alle vendite passive, impongono agli operatori l’obbligo di agire in violazione delle disposizioni del regolamento sul geo-blocking sono automaticamente nulli • Il compito di assicurare l’applicazione del regolamento è affidato alle autorità nazionali. Dovranno essere previste adeguate sanzioni. Sono applicabili i meccanismi di cooperazione disciplinati dal regolamento (UE) 2006/2004 e le regole sulle azioni collettive inibitorie • La Commissione ha scelto di proporre l’adozione di una misura legislativa. Rispetto alla mera applicazione delle regole di concorrenza, garantisce maggiore prevedibilità; non occorre dimostrare l’esistenza di un accordo o di una posizione dominante • Un regolamento, non una direttiva – regole uniformi
L’impatto prevedibile: geo-blocking • Attualmente gli operatori possono utilizzare il geo-blocking come strumento per applicare condizioni economiche differenziate in relazione alla nazionalità/residenza/stabilimento degli acquirenti oppure, nel caso di ASSONIME - Riproduzione riservata accordi verticali, per garantire un certo grado di protezione territoriale ai distributori • Con le nuove regole, in aggiunta al quadro legislativo in materia di concorrenza, viene introdotto il divieto per tutti gli operatori (fornitori, distributori e altri operatori che effettuano vendite online) di bloccare o limitare su base geografica l’accesso ai siti web di potenziali acquirenti – il geo-blocking è considerato alla stregua di una restrizione delle vendite passive • Le imprese dovranno rivedere le clausole contrattuali e le condizioni tecniche per l’accesso ai siti web, alle app ecc. (geo-blocking, reindirizzamento automatico) – è esclusa qualsiasi forma di protezione ‘territoriale’ online
L’impatto prevedibile: geo-discriminazione • Le disposizioni del regolamento relative all’accesso ai beni/servizi (geo-discriminazione) comportano maggiori possibilità per i consumatori di acquistare online a condizioni uniformi all’interno dell’UE ASSONIME - Riproduzione riservata • Vanno considerate unitamente alla proposta diretta a rendere i servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi più efficienti e meno costosi • Sia gli operatori online che gli operatori tradizionali saranno esposti ad una concorrenza più forte da parte delle vendite online Impatto atteso secondo le stime della Commissione (beni elettronici): • vendite a distanza: + 1.1%; riduzione delle vendite offline ma impatto netto sulle vendite positivo (+ 0.4%) • riduzioni attese dei prezzi in media a livello europeo pari allo 0.5% per l’offline e allo 0.6% per l’online • crescita attesa del surplus del consumatore dello 0.8%
Le sfide poste dal regolamento sul geoblocking • Le sfide per gli operatori online e offline: come differenziare il proprio servizio di vendita al dettaglio? • La possibilità di applicare condizioni economiche diverse per le vendite ASSONIME - Riproduzione riservata (senza consegna) è ora sostanzialmente ridotta. Nel corso della consultazione, molti partecipanti hanno sottolineato che l’applicazione di condizioni economiche differenti (compresa la discriminazione di prezzo) non è necessariamente negativa per i consumatori, può servire ad aumentare le quantità totali vendute e a recuperare i costi fissi • Secondo l’approccio della Commissione, la discriminazione non deve mai essere fondata sulla nazionalità ecc. Sono ancora consentite la differenziazione di prodotto e la tariffazione dinamica (dynamic pricing) (l’ubicazione può rappresentare uno dei parametri rilevanti), nel rispetto dei principi generali del diritto antitrust e della tutela dei consumatori • È necessario rivedere le strategie di differenziazione dei prezzi?
ASSONIME - Riproduzione riservata La revisione del regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità di tutela dei consumatori
Proposta di revisione del regolamento 2006/2004 Si tratta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori E’ prevista la sostituzione del regolamento per rispondere alle nuove ASSONIME - Riproduzione riservata esigenze di tutela dei consumatori nelle transazioni online e nelle transazioni transfrontaliere (proposta del 25 maggio 2016) Viene ampliato il campo di applicazione del regolamento per materia: nell’elenco dei provvedimenti normativi contenuto nell’allegato vengono aggiunti nuovi provvedimenti (ad es. direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori; art.20 della direttiva servizi 2006/123/CE che contiene il divieto di discriminazione del consumatore sulla base della nazionalità o del luogo di residenza; due regolamenti sul trasporto ferroviario e aereo) Principali novità contenute nella proposta: ampliamento dei poteri minimi delle autorità competenti previsione di nuove modalità coordinate di enforcement il dettaglio dell’esercizio dei poteri minimi e delle procedure di enforcement sarà fissato in futuri provvedimenti della Commissione
Poteri minimi delle autorità competenti Poteri di indagine: è previsto il potere di effettuare acquisti campione a fini di indagine e acquisti in forma anonima (es. mistery shopping per il geoblocking) ASSONIME - Riproduzione riservata viene meglio definito il potere di esigere informazioni e documenti da qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio, i prestatori di servizi di hosting, per individuare e tracciare i flussi finanziari o accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web viene meglio definito il potere di effettuare ispezioni in loco Poteri decisionali: vengono aggiunti in particolare potere di adottare provvedimenti provvisori potere di bloccare siti web e di comminare sanzioni potere di assicurare la compensazione dei consumatori in un contesto transfrontaliero
Nuove modalità di enforcement L’attuale regolamento prevede meccanismi di assistenza reciproca e cooperazione tra Stati per far sì che le misure di enforcement nazionali possano avere un’efficacia transfrontaliera. Esiste un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione per contrastare le infrazioni che riguardano più di due Stati. Nella pratica hanno ASSONIME - Riproduzione riservata avuto sviluppo le sweeps, indagini a tappeto in specifici settori (soprattutto online) portate avanti dalle autorità nazionali competenti per la protezione dei consumatori coordinate dalla Commissione La proposta di nuovo regolamento introduce maggiore dettaglio nelle azioni coordinate per affrontare infrazioni diffuse e nelle sweeps e aggiunge una specifica modalità di enforcement (azione comune) per i casi di violazioni diffuse che raggiungono una “dimensione unionale” Per azioni diffuse si intendono atti o omissioni contrari alla tutela degli interessi dei consumatori che danneggiano o possono danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato membro in cui gli atti o le omissioni hanno avuto origine o si sono verificati, o in cui è stabilito l’operatore responsabile o in cui si riscontrano elementi di prova. Sono infrazioni diffuse anche quelle che hanno caratteristiche comuni in molti o in tutti gli Stati membri
Nuova azione comune per le infrazioni aventi “dimensione UE” La proposta di nuovo regolamento introduce la nuova azione comune per le infrazioni più diffuse aventi dimensione UE (“dimensione unionale”) L’infrazione diffusa ha una dimensione UE quando danneggia o può ASSONIME - Riproduzione riservata danneggiare i consumatori di almeno ¾ degli Stati membri, che insieme rappresentano almeno i ¾ della popolazione dell’Unione Caratteristiche dell’azione comune: viene avviata dalla Commissione una volta accertato che sono soddisfatti i criteri relativi alla soglia le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati svolgono indagini simultanee coordinate dalla Commissione (partecipazione obbligatoria all’azione comune) il risultato dell’indagine viene formalizzato in una posizione comune che viene comunicata all’operatore commerciale impegni dell’operatore o designazione dell’autorità competente che si trova nella posizione migliore per adottare misure di enforcement nei confronti dell’operatore per conto di tutte
Meccanismo di sorveglianza della Commissione La proposta di regolamento modifica il meccanismo di sorveglianza della Commissione per lo scambio di informazioni relative alle infrazioni o alle presunte infrazioni Il meccanismo di sorveglianza consiste in un meccanismo di allerta e nello ASSONIME - Riproduzione riservata scambio di altre informazioni pertinenti In base al meccanismo di allerta l’autorità competente comunica tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio sia avvenuta un’infrazione che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri Stati membri Novità della proposta di regolamento: il meccanismo di allerta viene migliorato e standardizzato (formulario standard) viene ampliata la platea dei soggetti che possono partecipare al meccanismo di allerta, aggiungendo i centri europei dei consumatori e gli organismi designati dagli Stati membri (associazioni di consumatori o altri soggetti che abbiano competenze adeguate e un legittimo interesse alla tutela dei consumatori)
Le proposte di direttive sulla tutela dei ASSONIME - Riproduzione riservata consumatori nella fornitura di contenuti digitali e nelle vendite a distanza di beni materiali
Le proposte di direttive sulla tutela dei consumatori nella fornitura di contenuti digitali e nelle vendite a distanza di beni materiali •Presentate il 9 dicembre 2015 ASSONIME - Riproduzione riservata • Iniziati i lavori al PE e al Consiglio. Il 24 maggio 2016 il Coreper ha approvato un elenco non esaustivo di principi fondamentali e orientamenti politici per i futuri lavori, che verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio •Le due proposte di direttiva definiscono il regime di responsabilità del fornitore/venditore nel caso di difetto di conformità e l’insieme dei rimedi a disposizione del consumatore •Approccio di armonizzazione massima
Le proposte di direttive sulla tutela dei consumatori nella fornitura di contenuti digitali e nelle vendite a distanza di beni materiali •Per i contratti di fornitura di contenuti digitali la disciplina colma una ASSONIME - Riproduzione riservata lacuna del quadro normativo in tema di garanzie. Prevista la responsabilità del fornitore per qualunque difetto di conformità che si manifesti durante l’esecuzione del contratto; posto a carico del fornitore l’onere di provare l’assenza del difetto. Nei contratti di durata indeterminata o superiore a 12 mesi il consumatore ha diritto a recedere dopo i primi 12 mesi •Per i contratti di vendita a distanza di beni materiali viene rafforzato il regime vigente, in particolare estendendo a due anni la presunzione dell’esistenza del difetto di conformità.
Le proposte di direttive sulla tutela dei consumatori nella fornitura di contenuti digitali e nelle vendite a distanza di beni materiali • Principali criticità della proposta sulla fornitura di contenuti digitali: applicazione ai contratti in cui il corrispettivo consiste nella cessione di ASSONIME - Riproduzione riservata dati personali dell’utente; mancanza di una previsione che obblighi il consumatore a denunciare il difetto di conformità entro un termine ragionevole; mancanza di un termine massimo per far valere il difetto; presunzione di esistenza del difetto e inversione dell’onere della prova; irrilevanza della causa e della consistenza del ritardo nella fornitura o della scarsa importanza del difetto di conformità; obbligo del fornitore di consentire al consumatore il recupero gratuito del contenuto user- generated; obbligo di rimborsare il prezzo al consumatore entro 14 giorni dall’avviso di risoluzione del contratto • Non sembra opportuno prevedere un regime autonomo per le garanzie nelle vendite a distanza (v. AGCM: rischio di introdurre una frammentazione immotivata in funzione del canale distributivo). Preferibile attendere esito del Fitness Check della direttiva 1999/44/CE sulle garanzie nelle vendite
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