Tutela dei consumatori: le misure della Digital Single Market Strategy Incontro di aggiornamento - 8/2016 Note e Studi - Assonime

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8/2016

                                                                                 Note e Studi

                                    Tutela dei consumatori: le misure della Digital Single
                                                     Market Strategy
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                                                 Incontro di aggiornamento
                                                         22 giugno 2016
                                                         Presentazione
La DSM Strategy
La comunicazione della Commissione “Una strategia per il mercato unico
digitale per l’Europa” del maggio 2015 (COM(2015) 192 def ) identifica 3
obiettivi:
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I.       Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a beni e servizi in
     tutta l’UE rimuovendo gli ostacoli alle attività online transfrontaliere

II.                                 Creare condizioni favorevoli all’innovazione (assicurando
                                    l’adeguatezza del quadro normativo e un level playing field tra gli
                                    operatori)

III. Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale,
     favorendo gli investimenti in infrastrutture ICT e tecnologie (cloud
     computing, big data), la diffusione delle competenze digitali, migliori
     servizi di e-government
    Sono individuate 16 linee di azione. La Commissione intende
    presentare tutte le proposte entro la fine del 2016
Stato di avanzamento dei lavori
                                     La Commissione ha già presentato numerose proposte (v. oltre)
                                     Il Parlamento europeo ha preso posizione sulle iniziative nel
                                      rapporto “ Towards a Digital Single Market Act” del 19 gennaio 2016
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                                         Il Consiglio Competitività del 26/27 maggio 2016 ha valutato lo
                                      stato di avanzamento delle singole iniziative ad un anno dal lancio
                                      della DSM Strategy (v. Competitiveness Council 26-27/05/2016)

                                    Vediamo brevemente a che punto sono i lavori rispetto alle 16 linee di
                                    azione
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione
1. Norme per agevolare il commercio elettronico transfrontaliero: presentate
   due proposte di direttiva su alcuni aspetti dei contratti di
   vendita/fornitura online di contenuti digitali e beni materiali (9
   dicembre 2015) per aumentare la fiducia dei consumatori(v.
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   approfondimento successivo)
2. Revisione del regolamento 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità
   per la tutela dei consumatori, per chiarire e rafforzare i poteri delle autorità
   nazionali e rendere la tutela più rapida e coordinata: proposto un nuovo
   regolamento che sostituisce quello esistente (25 maggio 2016) (v.
   approfondimento successivo)
3. Misure per assicurare servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi
   efficienti e accessibili: proposta di regolamento (25 maggio 2016). Regole
   comuni per aumentare la trasparenza delle tariffe e l’efficienza dei servizi,
   e al tempo stesso contenere i prezzi per le consegne transfrontaliere;
   approccio mirato; rafforzamento della vigilanza amministrativa. Se la
   concorrenza non è sufficiente, regolazione come strumento di ultima
   istanza. Amplia i confini geografici dei mercati rilevanti
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione
                                    4. Eliminare le restrizioni/discriminazioni su base territoriale
                                    ingiustificate: proposta di regolamento sul geo-blocking e altre forme di
                                    discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o di
                                    stabilimento (geo-discriminazione) (25 maggio 2016). Si aggiunge
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                                    all’applicazione delle regole di concorrenza e all’art. 20 della direttiva
                                    servizi che vieta la discriminazione ingiustificata (v. approfondimento)

                                    5. Evitare condotte anticoncorrenziali pregiudizievoli per lo sviluppo del
                                    commercio elettronico: il 6 maggio 2015 la DG Comp ha avviato
                                    un’indagine conoscitiva settoriale sul commercio elettronico. Ha
                                    inviato questionari agli operatori (fornitori, distributori, marketplaces,
                                    piattaforme) nei settori dell’abbigliamento, delle calzature, dell’elettronica
                                    e dei contenuti digitali. Pone domande sulle prassi seguite e sulle loro
                                    giustificazioni economiche
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione
                                    5. (segue)
                                    Focus dell’indagine conoscitiva su alcune condotte potenzialmente
                                    restrittive:
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                                    •limiti alle vendite transfrontaliere (vendite passive, geo-blocking);
                                    •limiti alle vendite online (ad es. divieto di rivendita su piattaforme; cfr.
                                    giurisprudenza Pierre Fabre e linee guida su restrizioni verticali);
                                    •restrizioni di prezzo
                                    Per i contenuti digitali, focus sulle ipotesi di protezione territoriale e sulle
                                    clausole contrattuali relative al geo-blocking o alle condizioni di servizio
                                    applicate ai consumatori
                                    Il 18 marzo 2016 è stato pubblicato un rapporto con i primi risultati in
                                    tema di geo-blocking (Issues paper presenting initial findings of the e-
                                    commerce sector inquiry), utilizzato tra gli elementi conoscitivi per la
                                    proposta di regolamento sul geo-blocking
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione
                                    5. (segue)
                                    Un rapporto preliminare sull’indagine conoscitiva sull’e-commerce sarà
                                    pubblicato a metà 2016 e sarà seguito da una consultazione pubblica
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                                    a cui sarà importante partecipare (Assonime organizzerà
                                    approfondimento).
                                    Il rapporto finale è previsto per il 2017
                                    Esiti possibili:
                                    riflessioni sulle modalità di applicazione degli artt. 101 e 102 nel
                                    contesto digitale
                                    enforcement
                                    sostegno alle proposte legislative della DSM Strategy.
                                    La revisione delle Linee guida sulle intese verticali probabilmente sarà
                                    posticipata in vista della revisione del regolamento 330/2010, prevista
                                    per il 2022
                                    (per maggiore dettaglio, v. Interventi Assonime n. 8/2016, relazione
                                    all’IDI Conference 2016)
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione
6. Modernizzare la normativa europea sul copyright tenendo conto delle
modalità di fruizione digitali
Proposta di regolamento del 9 dicembre 2015 sulla portabilità transfrontaliera
dei servizi di contenuti online: intende limitare le restrizioni alla possibilità per i
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cittadini europei che viaggiano all’interno dell’UE di poter accedere a
contenuti digitali (film, trasmissioni sportive, musica giochi) acquistati o per i
quali è stato sottoscritto un abbonamento nel proprio paese di origine
Comunicazione per la modernizzazione del norme in materia di diritto d’autore
(9 dicembre 2015): annunciata l’adozione di proposte legislative per rafforzare
la distribuzione transfrontaliera dei programmi televisivi e radiofonici online,
promuovere accordi tra titolari dei diritti e distributori sulle licenze per
l’accesso transfrontaliero ai contenuti e rendere più agevole la digitalizzazione
e la fruizione delle opere fuori commercio. La comunicazione si sofferma sulle
eccezioni per ricerca, istruzione e data mining, sul rapporto tra disciplina
nazionale dei compensi per copia privata e mercato interno, sull’attività degli
intermediari in relazione ai contenuti protetti e sulla remunerazione di autori
ed esecutori. Per l’enforcement dei diritti, la Commissione intende
concentrarsi sulle violazioni su larga scala e seguire l’approccio “follow the
money” (prevista una revisione della direttiva IPRED)
Migliorare l’accesso di consumatori e imprese a
                                          beni e servizi online: linee di azione

                                    7. Rivedere la direttiva 93/83/CEE sul coordinamento di alcune norme in
                                    materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla trasmissione
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                                    di programmi via satellite e via cavo per verificare se estenderne
                                    l’ambito di applicazione alle trasmissioni online e valutare se introdurre
                                    misure per aumentare l’accesso transfrontaliero ai servizi di
                                    radiodiffusione nell’UE. La consultazione pubblica si è conclusa il 16
                                    novembre 2015. La revisione della direttiva è prevista nel 2016

                                    8. Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese che derivano dai diversi
                                    regimi IVA per chi effettua vendite transfrontaliere di beni (meccanismo
                                    elettronico e di pagamento unici; soglia IVA comune per le start-up che
                                    vendono online). La Commissione dovrebbe presentare proposte
                                    legislative nel 2016. Intanto, il 18 dicembre 2015 si è conclusa la
                                    consultazione pubblica sulla modernizzazione dell’IVA per il commercio
                                    elettronico transfrontaliero e ad aprile 2016 la Commissione ha adottato
                                    un Action Plan sull’IVA
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di
                                      reti digitali e servizi innovativi (linee di azione)
                                    9. Valutazione e revisione della disciplina europea delle
                                    comunicazioni elettroniche. Oltre alla prevista adozione del pacchetto
                                    sul mercato unico delle telecomunicazioni, la Commissione intende:
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                                    assicurare un coordinamento più efficace dello spettro radio e definire
                                    criteri comuni a livello europeo per l’assegnazione dello spettro a livello
                                    nazionale; creare incentivi agli investimenti nella banda larga ad alta
                                    velocità, anche modificando la direttiva servizio universale; rafforzare il
                                    level playing field tra operatori vecchi e nuovi; rinforzare il ruolo degli
                                    organismi europei che oggi riuniscono i regolatori nazionali
                                    (consultazione conclusa il 7.12.2015; proposte legislative nel 2016). A
                                    novembre 2015 è stato pubblicato in GUUE il regolamento 2015/2120
                                    sull’accesso a internet, servizio universale e roaming. A febbraio 2016 la
                                    Commissione ha presentato una proposta di decisione sull’utilizzo della
                                    banda di frequenza 470-790 MHz
                                    10. Revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi,
                                    adeguandola ai nuovi modelli commerciali per la distribuzione dei
                                    contenuti, mirando ad assicurare il level playing field (es. pubblicità,
                                    tutela minori). Proposta di direttiva presentata il 25.5.2016
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di
                                      reti digitali e servizi innovativi (linee di azione)
                                    11. Approfondimento del ruolo delle piattaforme online (motori di
                                    ricerca, social media, app stores, siti di confronto prezzi) per verificare se
                                    servano interventi specifici, oltre all’applicazione delle regole di
                                    concorrenza. A gennaio 2016 sono stati pubblicati i primi risultati della
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                                    consultazione pubblica. Criticità percepite: per i consumatori, trasparenza
                                    dei risultati delle ricerche e delle politiche in materia di prezzi e modalità
                                    di utilizzo dei dati personali.
                                    Il 25 maggio 2016 la Commissione ha adottato una comunicazione in cui
                                    illustra la sua strategia per sostenere lo sviluppo delle piattaforme online
                                    in Europa. Principi guida: level playing field per i servizi digitali
                                    comparabili; condotta responsabile delle piattaforme online a tutela di
                                    valori fondamentali; trasparenza e correttezza delle piattaforme per
                                    salvaguardare l’innovazione e mantenere la fiducia degli utenti; mercati
                                    aperti e non discriminatori in un’economia data-driven
                                    Il 2 giugno 2016 la Commissione ha reso nota la sua strategia in materia
                                    di sharing economy nella comunicazione “A European Agenda for the
                                    collaborative economy”
Creare un contesto favorevole allo sviluppo di
                                      reti digitali e servizi innovativi (linee di azione)
                                    12. Modernizzazione della disciplina dei dati personali, per rafforzare la
                                       fiducia nei servizi digitali. Il nuovo regolamento generale sulla
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                                       protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679) è stato pubblicato
                                       in GUUE il 4 maggio 2016. Nel 2016 è prevista la revisione della
                                       direttiva e-privacy, relativa ai servizi di comunicazione elettronica, con
                                       l’obiettivo di rafforzare il level playing field tra operatori tradizionali e
                                       nuovi operatori

                                    13. Partenariato contrattuale pubblico-privato per la promozione della
                                       cybersecurity, nell’area delle tecnologie e delle soluzioni per la
                                       sicurezza delle reti. La consultazione pubblica si è conclusa l’11
                                       marzo 2016
Massimizzare il potenziale di crescita
                                            dell’economia digitale (linee di azione)
                                    14. Rimuovere le restrizioni ingiustificate alla circolazione dei dati
                                       nell’UE per l’utilizzo economico dei dati; misure per favorire lo
                                       sviluppo del cloud computing (certificazione dei servizi, regole per
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                                       facilitare il cambiamento di fornitore, ‘cloud per la ricerca’). Il 19 aprile
                                       2016 è stata adottata la comunicazione “European Cloud Initiative –
                                       Building a competitive data and knowledge economy in Europe”

                                    15. Individuare le priorità per la definizione degli standard rilevanti per
                                       il DSM (e-health; trasporti; smart meters, IOT, 5G ecc.). E’ stato
                                       pubblicato il piano di priorità per gli standard ICT per il DSM (19 aprile
                                       2016); a giugno 2016 è stato adottato un più ampio pacchetto che
                                       comprende: una comunicazione sulla standardizzazione nel XXI
                                       secolo; un documento ad hoc sugli standard per i servizi; una
                                       relazione sullo stato di attuazione del regolamento (UE) n.
                                       1025/2012; il programma di lavoro 2017 per la standardizzazione
                                       europea
Massimizzare il potenziale di crescita
                                            dell’economia digitale (linee di azione)
                                    16. Piano di azione per l’e-government 2016-2020 (presentato il 19
                                       aprile 2016):
                                     collegamento tra i registri delle imprese UE entro il 2017;
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                                     valorizzare il principio del once only (accertamento d’ufficio),
                                       iniziando nel 2016 con progetti pilota
                                     integrare i portali europei e nazionali per cittadini e imprese
                                     promuovere ulteriormente l’e-procurement (incoraggiando gli SM ad
                                       accelerare l’utilizzo, tenendo conto delle previsioni delle direttive del
                                       2014)
                                     assicurare l’interoperabilità delle firme elettroniche
                                     velocizzare la diffusione dei servizi di identificazione elettronica in
                                       conformità al regolamento eIDAS
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                                    La proposta di regolamento sul geo-blocking e
                                    il suo collegamento con l’indagine conoscitiva
                                                sul commercio elettronico
L’Issues paper sul geo-blocking contiene i primi
                                           risultati dell’indagine conoscitiva

                                    La proposta di regolamento sul geo-blocking e altre forme di geo-
                                    discriminazione si fonda, fra l’altro, sui primi risultati dell’indagine
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                                    conoscitiva sul commercio elettronico, che sono stati pubblicati
                                    nell’Issues Paper sul geo-blocking del marzo 2016 (in anticipo rispetto al
                                    rapporto preliminare dell’indagine conoscitiva, che sarà pubblicato entro
                                    la metà del 2016)
                                    In questa prospettiva, sebbene la proposta legislativa sul geo-blocking
                                    sia una delle 16 azioni della DSM Strategy, può essere vista anche
                                    come un risultato dell’indagine conoscitiva
                                    Attualmente alle restrizioni su base geografica si applicano le regole di
                                    concorrenza (artt. 101 e 102) e l’art. 20(2) della direttiva servizi 2006/123
                                    che vieta la discriminazione dei destinatari dei servizi basata su
                                    nazionalità o luogo di residenza, salvo giustificazioni oggettive
Finalità e ambito di applicazione della proposta
                                            di regolamento sul geo-blocking
                                    • Finalità: contribuire al buon funzionamento del mercato interno,
                                    evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla
                                    nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti (il
                                    regolamento non pregiudica le norme applicabili in materia fiscale).
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                                    In caso di conflitto, le disposizioni del regolamento prevalgono sulle
                                    disposizioni dell’articolo 20(2) della direttiva servizi
                                    Ambito di applicazione: tutti gli operatori che vendono beni o
                                    prestano servizi a clienti europei (consumatori o imprese, ad eccezione
                                    dei clienti che acquistano beni/servizi per la rivendita)
                                    Più ampio del campo di applicazione della direttiva servizi (che non si
                                    applica ai prestatori stabiliti in paesi terzi). Non occorre dimostrare
                                    l’esistenza di un accordo o, per le condotte unilaterali, di una posizione
                                    dominante
                                    • Tre principali norme sostanziali:
                                     Articolo 3 – accesso alle interfacce online
                                     Articolo 4 – accesso a beni o servizi
                                     Articolo 5 – non discriminazione per motivi legati al pagamento
Accesso alle interfacce online (articolo 3)
                                    • Divieto di bloccare o limitare l’accesso alle interfacce online (siti
                                    internet, applicazioni ecc.) nonché di reindirizzare automaticamente il
                                    cliente ad una diversa versione dell’interfaccia online (salvo che il
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                                    cliente abbia dato il proprio consenso esplicito al reindirizzamento) per
                                    motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di
                                    stabilimento. In caso di consenso al reindirizzamento, la versione
                                    originale dell’interfaccia online deve restare facilmente accessibile per
                                    il cliente
                                    • Eccezione: necessità di garantire il rispetto di requisiti previsti dalla
                                    legislazione europea o nazionale (es. il divieto di visualizzare specifici
                                    contenuti in alcuni Stati membri)
                                    • Viene precisato che il divieto di discriminazione in relazione
                                    all’accesso alle interfacce online non va interpretato come un obbligo
                                    da parte dell’operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti
                                    (che sarebbe sproporzionato) (considerando 14)
Accesso a beni e servizi (articolo 4)
                                    Divieto di geo-discriminazione: gli operatori non devono applicare
                                    diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi
                                    legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento
                                    del cliente in tre specifiche situazioni in cui la geo-discriminazione
                                    non appare giustificata:
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                                    a. per i beni fisici, se il cliente provvede al trasporto transfrontaliero.
                                     In tal caso la consegna transfrontaliera dei beni non viene effettuata
                                     dall’operatore o per suo conto. Non occorre pertanto effettuare
                                     l’iscrizione al registro IVA dello Stato membro del cliente né
                                     provvedere alla consegna
                                    b. per i servizi che sono prestati al cliente nei locali dell’operatore o in
                                     un luogo fisico in cui l’operatore esercita la sua attività
                                    c. per i servizi forniti tramite mezzi elettronici, es. servizi di cloud
                                     computing, per i quali il problema della consegna fisica non si pone. In
                                     questo caso, l’operatore può dichiarare e pagare l’IVA attraverso il
                                     mini-sportello unico (MOSS) previsto dal reg. (UE) n. 282/2011. Sono
                                     esclusi i servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e
                                     permettere l’utilizzo di opere tutelate dal diritto d’autore
Alcune osservazioni sull’articolo 4

                                    • Gli operatori restano liberi di applicare prezzi diversi ai clienti in
                                    determinati territori se richiesto dalla legislazione nazionale in
                                    conformità con il diritto europeo
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                                    • Per “condizioni generali di accesso” si intendono tutti i termini, le
                                    condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, stabiliti e
                                    applicati al pubblico in generale dall’operatore e non negoziati
                                    individualmente con il cliente. Il considerando 17 indica che la nozione
                                    comprende anche il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare
                                    servizi
                                    • Gli operatori restano liberi di dirigere le proprie attività verso diversi
                                    Stati membri o gruppi di consumatori con offerte mirate e termini e
                                    condizioni differenziati, anche attraverso la creazione di interfacce
                                    online specificamente destinate a una determinata area geografica
                                    (country specific)
Non discriminazione per motivi legati
                                                  al pagamento (articolo 5)
                                    • Gli operatori non possono, per ragioni legate alla nazionalità, al
                                    luogo di residenza o stabilimento del cliente, all’ubicazione del conto di
                                    pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di
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                                    pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento
                                    all’interno dell’Unione, applicare condizioni diverse di pagamento per la
                                    vendita di beni o la prestazione di servizi se:
                                    a. i pagamenti sono effettuati tramite transazioni elettroniche
                                     mediante bonifico, addebito diretto o uno strumento di pagamento
                                     basato su carta all’interno dello stesso payment brand
                                    b. il beneficiario può richiedere l’ “autenticazione forte del cliente” da
                                     parte del pagatore ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) (per
                                     tutelarsi dal rischio di frode)
                                    c. i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata dal beneficiario
La proposta di regolamento come parte del
                                             futuro quadro giuridico
              • Rapporto con le regole di concorrenza: l’articolo 101 TFUE e il
              regolamento 330/2010 restano applicabili; le nuove regole non incidono
              sulla possibilità di limitare le vendite attive secondo quanto previsto dal
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              BER
              • Gli accordi che, con riguardo alle vendite passive, impongono agli
              operatori l’obbligo di agire in violazione delle disposizioni del
              regolamento sul geo-blocking sono automaticamente nulli
              • Il compito di assicurare l’applicazione del regolamento è affidato alle
              autorità nazionali. Dovranno essere previste adeguate sanzioni. Sono
              applicabili i meccanismi di cooperazione disciplinati dal regolamento (UE)
              2006/2004 e le regole sulle azioni collettive inibitorie
              • La Commissione ha scelto di proporre l’adozione di una misura
              legislativa. Rispetto alla mera applicazione delle regole di concorrenza,
              garantisce maggiore prevedibilità; non occorre dimostrare l’esistenza di
              un accordo o di una posizione dominante
              • Un regolamento, non una direttiva – regole uniformi
L’impatto prevedibile: geo-blocking

              • Attualmente gli operatori possono utilizzare il geo-blocking come
              strumento per applicare condizioni economiche differenziate in relazione
              alla nazionalità/residenza/stabilimento degli acquirenti oppure, nel caso di
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              accordi verticali, per garantire un certo grado di protezione territoriale ai
              distributori
              • Con le nuove regole, in aggiunta al quadro legislativo in materia di
              concorrenza, viene introdotto il divieto per tutti gli operatori (fornitori,
              distributori e altri operatori che effettuano vendite online) di bloccare o
              limitare su base geografica l’accesso ai siti web di potenziali acquirenti – il
              geo-blocking è considerato alla stregua di una restrizione delle vendite
              passive
              • Le imprese dovranno rivedere le clausole contrattuali e le condizioni
              tecniche per l’accesso ai siti web, alle app ecc. (geo-blocking,
              reindirizzamento automatico) – è esclusa qualsiasi forma di protezione
              ‘territoriale’ online
L’impatto prevedibile: geo-discriminazione

              • Le disposizioni del regolamento relative all’accesso ai beni/servizi
              (geo-discriminazione) comportano maggiori possibilità per i consumatori
              di acquistare online a condizioni uniformi all’interno dell’UE
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              • Vanno considerate unitamente alla proposta diretta a rendere i servizi
              di consegna transfrontaliera dei pacchi più efficienti e meno costosi
              • Sia gli operatori online che gli operatori tradizionali saranno esposti ad
              una concorrenza più forte da parte delle vendite online
              Impatto atteso secondo le stime della Commissione (beni elettronici):
              • vendite a distanza: + 1.1%; riduzione delle vendite offline ma impatto
              netto sulle vendite positivo (+ 0.4%)
              • riduzioni attese dei prezzi in media a livello europeo pari allo 0.5% per
              l’offline e allo 0.6% per l’online
              • crescita attesa del surplus del consumatore dello 0.8%
Le sfide poste dal regolamento sul geoblocking
              • Le sfide per gli operatori online e offline: come differenziare il proprio
              servizio di vendita al dettaglio?
              • La possibilità di applicare condizioni economiche diverse per le vendite
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              (senza consegna) è ora sostanzialmente ridotta. Nel corso della
              consultazione, molti partecipanti hanno sottolineato che l’applicazione di
              condizioni economiche differenti (compresa la discriminazione di prezzo)
              non è necessariamente negativa per i consumatori, può servire ad
              aumentare le quantità totali vendute e a recuperare i costi fissi
              • Secondo l’approccio della Commissione, la discriminazione non deve
              mai essere fondata sulla nazionalità ecc. Sono ancora consentite la
              differenziazione di prodotto e la tariffazione dinamica (dynamic pricing)
              (l’ubicazione può rappresentare uno dei parametri rilevanti), nel rispetto
              dei principi generali del diritto antitrust e della tutela dei consumatori
              • È necessario rivedere le strategie di differenziazione dei prezzi?
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                                    La revisione del regolamento 2006/2004
                                        sulla cooperazione tra le autorità
                                             di tutela dei consumatori
Proposta di revisione del regolamento 2006/2004
Si tratta del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della
normativa che tutela i consumatori
E’ prevista la sostituzione del regolamento per rispondere alle nuove
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esigenze di tutela dei consumatori nelle transazioni online e nelle
transazioni transfrontaliere (proposta del 25 maggio 2016)
Viene ampliato il campo di applicazione del regolamento per materia:
nell’elenco dei provvedimenti normativi contenuto nell’allegato vengono
aggiunti nuovi provvedimenti (ad es. direttiva 2011/83/UE sui diritti dei
consumatori; art.20 della direttiva servizi 2006/123/CE che contiene il
divieto di discriminazione del consumatore sulla base della nazionalità o
del luogo di residenza; due regolamenti sul trasporto ferroviario e aereo)
Principali novità contenute nella proposta:
 ampliamento dei poteri minimi delle autorità competenti
 previsione di nuove modalità coordinate di enforcement
 il dettaglio dell’esercizio dei poteri minimi e delle procedure di
    enforcement sarà fissato in futuri provvedimenti della Commissione
Poteri minimi delle autorità competenti
                                    Poteri di indagine:
                                     è previsto il potere di effettuare acquisti campione a fini di indagine e
                                      acquisti in forma anonima (es. mistery shopping per il geoblocking)
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                                     viene meglio definito il potere di esigere informazioni e documenti da
                                      qualsiasi persona fisica o giuridica, incluse le banche, i fornitori di
                                      servizi internet, i registri e le autorità di registrazione del dominio, i
                                      prestatori di servizi di hosting, per individuare e tracciare i flussi
                                      finanziari o accertare l’identità delle persone coinvolte in tali flussi, le
                                      informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web
                                     viene meglio definito il potere di effettuare ispezioni in loco
                                    Poteri decisionali: vengono aggiunti in particolare
                                     potere di adottare provvedimenti provvisori
                                     potere di bloccare siti web e di comminare sanzioni
                                     potere di assicurare la compensazione dei consumatori in un
                                      contesto transfrontaliero
Nuove modalità di enforcement
L’attuale regolamento prevede meccanismi di assistenza reciproca e
cooperazione tra Stati per far sì che le misure di enforcement nazionali
possano avere un’efficacia transfrontaliera. Esiste un meccanismo di
cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione per
contrastare le infrazioni che riguardano più di due Stati. Nella pratica hanno
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avuto sviluppo le sweeps, indagini a tappeto in specifici settori (soprattutto
online) portate avanti dalle autorità nazionali competenti per la protezione dei
consumatori coordinate dalla Commissione
La proposta di nuovo regolamento introduce maggiore dettaglio nelle azioni
coordinate per affrontare infrazioni diffuse e nelle sweeps e aggiunge una
specifica modalità di enforcement (azione comune) per i casi di violazioni
diffuse che raggiungono una “dimensione unionale”
Per azioni diffuse si intendono atti o omissioni contrari alla tutela degli interessi
dei consumatori che danneggiano o possono danneggiare gli interessi collettivi
dei consumatori che risiedono in almeno due Stati membri diversi dallo Stato
membro in cui gli atti o le omissioni hanno avuto origine o si sono verificati, o in
cui è stabilito l’operatore responsabile o in cui si riscontrano elementi di prova.
Sono infrazioni diffuse anche quelle che hanno caratteristiche comuni in molti o
in tutti gli Stati membri
Nuova azione comune per le infrazioni aventi
                                                “dimensione UE”
                La proposta di nuovo regolamento introduce la nuova azione comune per le
                infrazioni più diffuse aventi dimensione UE (“dimensione unionale”)
                L’infrazione diffusa ha una dimensione UE quando danneggia o può
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                danneggiare i consumatori di almeno ¾ degli Stati membri, che insieme
                rappresentano almeno i ¾ della popolazione dell’Unione
                Caratteristiche dell’azione comune:
                 viene avviata dalla Commissione una volta accertato che sono
                    soddisfatti i criteri relativi alla soglia
                 le autorità competenti dei diversi Stati membri interessati svolgono
                    indagini simultanee coordinate dalla Commissione (partecipazione
                    obbligatoria all’azione comune)
                 il risultato dell’indagine viene formalizzato in una posizione comune che
                    viene comunicata all’operatore commerciale
                 impegni dell’operatore o designazione dell’autorità competente che si
                    trova nella posizione migliore per adottare misure di enforcement nei
                    confronti dell’operatore per conto di tutte
Meccanismo di sorveglianza della Commissione
La proposta di regolamento modifica il meccanismo di sorveglianza della
Commissione per lo scambio di informazioni relative alle infrazioni o alle
presunte infrazioni
Il meccanismo di sorveglianza consiste in un meccanismo di allerta e nello
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scambio di altre informazioni pertinenti
In base al meccanismo di allerta l’autorità competente comunica
tempestivamente alla Commissione e alle altre autorità competenti qualsiasi
ragionevole sospetto circa il fatto che sul proprio territorio sia avvenuta
un’infrazione che potrebbe pregiudicare gli interessi dei consumatori di altri
Stati membri
Novità della proposta di regolamento:
 il meccanismo di allerta viene migliorato e standardizzato (formulario
    standard)
 viene ampliata la platea dei soggetti che possono partecipare al
    meccanismo di allerta, aggiungendo i centri europei dei consumatori e gli
    organismi designati dagli Stati membri (associazioni di consumatori o altri
    soggetti che abbiano competenze adeguate e un legittimo interesse alla
    tutela dei consumatori)
Le proposte di direttive sulla tutela dei
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                                    consumatori nella fornitura di contenuti digitali
                                      e nelle vendite a distanza di beni materiali
Le proposte di direttive sulla tutela dei
                                     consumatori nella fornitura di contenuti digitali e
                                        nelle vendite a distanza di beni materiali
                                    •Presentate il 9 dicembre 2015
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                                    • Iniziati i lavori al PE e al Consiglio. Il 24 maggio 2016 il Coreper ha
                                    approvato un elenco non esaustivo di principi fondamentali e orientamenti
                                    politici per i futuri lavori, che verrà sottoposto all’approvazione del
                                    Consiglio

                                    •Le due proposte di direttiva definiscono il regime di responsabilità del
                                    fornitore/venditore nel caso di difetto di conformità e l’insieme dei rimedi a
                                    disposizione del consumatore

                                    •Approccio di armonizzazione massima
Le proposte di direttive sulla tutela dei
                                    consumatori nella fornitura di contenuti digitali e
                                       nelle vendite a distanza di beni materiali
                                    •Per i contratti di fornitura di contenuti digitali la disciplina colma una
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                                    lacuna del quadro normativo in tema di garanzie. Prevista la
                                    responsabilità del fornitore per qualunque difetto di conformità che si
                                    manifesti durante l’esecuzione del contratto; posto a carico del fornitore
                                    l’onere di provare l’assenza del difetto. Nei contratti di durata
                                    indeterminata o superiore a 12 mesi il consumatore ha diritto a
                                    recedere dopo i primi 12 mesi

                                    •Per i contratti di vendita a distanza di beni materiali viene rafforzato il
                                    regime vigente, in particolare estendendo a due anni la presunzione
                                    dell’esistenza del difetto di conformità.
Le proposte di direttive sulla tutela dei
                                    consumatori nella fornitura di contenuti digitali e
                                       nelle vendite a distanza di beni materiali
• Principali criticità della proposta sulla fornitura di contenuti digitali:
  applicazione ai contratti in cui il corrispettivo consiste nella cessione di
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  dati personali dell’utente; mancanza di una previsione che obblighi il
  consumatore a denunciare il difetto di conformità entro un termine
  ragionevole; mancanza di un termine massimo per far valere il difetto;
  presunzione di esistenza del difetto e inversione dell’onere della prova;
  irrilevanza della causa e della consistenza del ritardo nella fornitura o
  della scarsa importanza del difetto di conformità; obbligo del fornitore di
  consentire al consumatore il recupero gratuito del contenuto user-
  generated; obbligo di rimborsare il prezzo al consumatore entro 14
  giorni dall’avviso di risoluzione del contratto
• Non sembra opportuno prevedere un regime autonomo per le garanzie
  nelle vendite a distanza (v. AGCM: rischio di introdurre una
  frammentazione immotivata in funzione del canale distributivo).
  Preferibile attendere esito del Fitness Check della direttiva 1999/44/CE
  sulle garanzie nelle vendite
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