Tutela amministrativa dei contenuti digitali e responsabilità civili nelle reti di comunicazione elettronica alla luce del Reg. AGCom 680/13

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Contenuti digitali, tutele e responsabilità civili

Tutela amministrativa dei
contenuti digitali e
responsabilità civili nelle reti di
comunicazione elettronica alla
luce del Reg. AGCom 680/13
Emilio Tosi - Professore Aggregato di Diritto privato presso l’Università di Mila-
no Bicocca (*)

Il contributo approfondisce i profili della tutela amministrativa dei contenuti digitali nelle reti di
comunicazione elettronica alla luce del recente Regolamento AGCom 680/13 in relazione al ruo-
lo strategico svolto dai prestatori di servizi della società dell’informazione ed in particolare dei
motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti alla luce della più recente evoluzione
giurisprudenziale in materia di responsabilità civili degli Internet Service Provider attivi e passivi.

Mercati virtuali, prestatori di servizi della                            sposti a scambiare beni - materiali e immateriali
società dell’informazione e tutela dei                                   - secondo regole procedimentali e tecniche dif-
contenuti digitali                                                       ferenziate in ragione del diverso codice informati-
I mercati dello spazio virtuale (1) possono essere                       co-telematico utilizzato per la programmazio-
definiti come i luoghi di incontro di soggetti di-                       ne (2).

    (*) Il presente saggio riproduce il testo, con l’aggiunta di no-     (...)”. Sul mercato globale dal punto di vista economico si veda
te, della Relazione svolta in occasione del Convegno dell’Uni-           Quadrio Curzio, Globalizzazione: profili economici, in Atti della
versità di Parma del 30 ottobre 2014 “Fare e brevettare: le in-          Accademia Nazionale dei Lincei, anno CCCXCVI - 1999, Roma.
novazioni del nuovo web”.                                                    (2) V. Franceschelli, Premesse generali per uno studio del
    (1) Sul tema dei mercati virtuali e delle interferenze tra dirit-    commercio elettronico, in V. Franceschelli (a cura di), Commer-
to privato e nuove tecnologie della comunicazione elettronica,           cio elettronico, Milano, 2003; 23. Sulla nozione economica e
mi sia consentito rinviare a E. Tosi (a cura di), La tutela dei con-     giuridica del mercato si vedano R.: Franceschelli, Il mercato in
sumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti - Re-        senso giuridico, in Giur. comm., 1979, I, 501 e in Studi di stati-
sponsabilità - Rimedi, Milano, 2012, passim; cui adde E. Tosi,           stica ed economia in onore di Libero Lenti, Milano, 1979, II,
Diritto Privato dell’informatica e di Internet. I beni - I contratti -   205; Libertini, Il mercato i modelli di organizzazione, in Trattato
Le responsabilità, Milano, 2006. Si veda, inoltre, Menesini, In-         di diritto comm., diretto da F. Galgano, III, L’azienda e il merca-
ternet e concorrenza, in Palazzo - Ruffolo (a cura di), La tutela        to, Padova, 1988, 337; Alpa, Compendio del nuovo diritto priva-
del navigatore in Internet, Milano, 2002, 262 il quale rileva che        to, Torino 2, 2000, 293 ss.; Irti, L’ordine giuridico del mercato,
“il mercato diventa ‘trans’, direi, concorrenziale cioè il rapporto      Roma-Bari, 1998, 12 ss. il quale rileva che la contrapposizione
concorrenziale non è più tra gli operatori ma è fra i bisogni,           in termini di diritto e mercato non ha senso “il mercato è la
che sono tutti quanti presentati nella pagina, quando uno clic-          legge che lo governa e costituisce; e prende forma dalla deci-
ca, e che non sono omogenei (...) il rapporto concorrenziale in          sione politica e dalle scelte normative”. E ancora quest’ultimo
qualche modo non è più tra chi offre merci analoghe o idonee             A. - op. cit., 57 ss. - osserva che al formalismo del mercato -
a soddisfare uno stesso bisogno e (...) a un pubblico geografi-          che regola e garantisce gli scambi - risponde il diverso feno-
camente definito, ma è il rapporto fra diversi bisogni che sono          meno dell’immediata realità degli scambi di massa (...) luoghi
lì tipizzati e indicati. Questo cosa significa? Significa che nel        del silenzio (...) luoghi dell’anonimia, in cui le parti sono l’una
web mercato esistono più mercati (...) il web mercato è quel             dell’altra ignare (...) luoghi della suprema univocità in cui i sin-
mercato in cui vengono scambiate come merce fondamental-                 goli gesti sono inseriti e previsti come in un rigido codice e
mente delle informazioni, cioè pubblicità; quindi, essenzial-            nessuno può dubitare o controvertire del loro significato. Le
mente, prima di tante altre cose, è un mercato pubblicitario             vecchie categorie della ‘dichiarazione tacita’ o del ‘comporta-

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A livello comunitario, il mercato unico digitale vie-                 1. Commercio elettronico: dopo gli 11,3 milioni del
ne considerato come la quinta libertà - a fianco del-                 2013 (+18%), ne promette 13,2 per il 2014
le 4 libertà fondamentali previste dai Trattati co-                   (+17%);
munitari: circolazione delle merci, persone, servizi                  2. Smartphone: prosegue spedita la crescita dei di-
e capitali - e, conseguentemente, ne viene ritenuto                   spositivi mobili - strumento di convergenza strate-
prioritario lo sviluppo.                                              gico nello sviluppo del mercato dei contenuti digi-
“Il settore ICT rappresenta il 5% del PIL comuni-                     tali - che nel 2013 registrano un +15,4% a quota
tario, ove si registrano più di 250 milioni di utiliz-                1,3 miliardi di fatturato;
zatori di Internet e si stima che entro il 2020 tutti                 3. Servizi Cloud: esprime un mercato ancora na-
i contenuti digitali e le applicazioni verranno for-                  scente (poco più di 750 milioni nel 2013), ma in
nite via Internet” (3).                                               forte crescita (+32,2%). Le nuove modalità di rac-
La globalizzazione del diritto trova compimento                       colta e utilizzo di dati mediante servizi cloud sono
con la nuova dimensione immateriale e delocaliz-                      in evoluzione positiva;
zata generata da Internet: “Cadono, o meglio non                      4. Internet delle cose: ha espresso nel 2013 un mer-
sono mai esistite, nel mondo virtuale, le frontie-                    cato di 1.430 milioni (+13%) in crescita. Si tratta
re” (4).                                                              di un nuovo mercato legato agli oggetti più svariati
I nuovi mercati dello spazio virtuale sono caratte-                   (in ambito industriale, logistico, veicolare, dome-
rizzati da nuove modalità di fruizione di beni im-                    stico, energetico-ambientale) e alla loro capacità
materiali e servizi: il diritto esclusivo di proprietà                di rilevare e scambiare dati;
cede il passo a forme negoziali di fruizione non                      5. Big Data: lo scenario del data management attua-
esclusiva e reiterata di beni immateriali e servizi.                  le è caratterizzato da un flusso di dati in costante
Dal consumo di beni materiali acquistati in Inter-                    crescita esponenziale anche in ragione, fra l’altro,
net (abbigliamento, scarpe, computer e smartpho-                      della diffusione dei social network e dell’Internet of
ne) si è passati, in pochi anni, al consumo, sempre                   Things (IoT). Circa il 90% dei dati mondiali è sta-
crescente, di beni immateriali (musica, film, suone-                  to creato negli ultimi due anni e si prevede che nel
rie, audiovisivi e software).                                         2020 la quantità sarà di 50 volte quella del 2010. I
In Italia il commercio elettronico - al netto dei                     servizi di business intelligence hanno espresso, nel
preoccupanti fenomeni della pirateria digitale e del                  2013, un mercato di 456 milioni di euro registran-
gioco d’azzardo - dovrebbe rappresentare un volu-                     do un trend positivo rispetto all’anno precedente.
me di affari, nelle stime prospettiche Assinform                      Le potenzialità dell’analisi dei big data, corre l’ob-
per il 2014, di circa 13 miliardi di euro ed è in co-                 bligo di rilevare, sono tutte da scoprire.
stante crescita (5).                                                  Le Digital Enterprise possono, quindi, dar corso ad
La crescita dei mercati digitali - in un mercato                      iniziative imprenditoriali di successo sviluppando i
complessivo, nel 2013, di circa 65 miliardi di eu-                    seguenti catalizzatori di crescita nei mercati digitali
ro (6) - è catalizzata dai seguenti segmenti di mer-                  globali e precisamente: (i) Cloud; (ii) Mobile; (iii)
cato in progressiva espansione (7):                                   Social Network; (iv) Big Data.

mento concludente’ sono impotenti a spiegare il fenomeno              damento del 15%; editoria del 16%; alimentare, elettronica di
(...)”.                                                               consumo e salute e bellezza del 18%; moda del 22% e i centri
    (3) Così Delibera AGCom del 17 dicembre 2010,                     commerciali del 25%).
n.668/CONS “Lineamenti di provvedimento concernente l’e-                  (6) Dalla lettura del 45° Rapporto Assinform sull’informatica,
sercizio delle competenze dell’Autorità nell’attività di tutela del   le telecomunicazioni e i contenuti multimediali presentato il 29
diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica’’, 7.        settembre 2014 emergono i seguenti dati significativi su un
    (4) V. Franceschelli, Premesse generali per uno studio del        mercato complessivo, nel 2013, di circa 65 miliardi €.
commercio elettronico, cit., 23.                                          (7) Anche i più recenti dati dell’Assintel Report: il mercato
    (5) Il valore complessivo del mercato del commercio elet-         del Software e dei servizi IT in Italia del 15 ottobre 2014 confer-
tronico è di circa 18 miliardi €: questi i dati economici emer-       mano la crescita della Digital Economy in controtendenza ri-
genti dallo Studio Ecommerce in Italia 2012 realizzato da Casa-       spetto al rallentamento del settore ICT dovuto alla persistente
leggio Associati, in partnership con Adobe Systems, su un             crisi economica:
campione di 3mila aziende attive in 10 settori merceologici. La           - Cloud + 22%,
performance migliore (+35%) è stata realizzata dal segmento               - Digital Marketing +29,1%,
tempo libero trainato quasi totalmente dal gioco d’azzardo,               - Internet of Things +13,6%,
segmento che ora rappresenta più della metà del mercato                   - Business Intelligence, Analytics e Big Data +6,2%.
(56,9%), mentre quello che ha evidenziato la crescita minore è            La crisi morde il consumatore finale (-1%) ma non intacca
stato il turismo (+12%), che però detiene il secondo posto con        la crescita della “mobilità digitale”: Tablet + 5,5%, Smartpho-
il 24,8% del mercato, e si avvicina alla saturazione. Gli altri       ne +9,3%, con un trend in forte espansione dell’E-commerce
segmenti sono cresciuti tra il 15 e il 22% (assicurazioni e arre-     (+17,8%).

Il Diritto industriale 2/2015                                                                                                    161
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Si è, acutamente, osservato che “nella nuova era i                       - fornitori di contenuti digitali: ossia gli Internet
mercati stanno cedendo il passo alle reti, e il dirit-                   Content Provider.
to reale di proprietà è progressivamente sostituito                      In particolare, con la presente relazione si cercherà
dal diritto di accesso. Imprese e consumatori co-                        di dar conto, seppure per linee essenziali, del ruolo
minciano ad abbandonare quello che è il fulcro                           strategico nella tutela dei contenuti digitali degli
della vita economica moderna: lo scambio su un                           Internet Service Provider (d’ora innanzi, per brevità,
mercato di titoli di proprietà fra compratori e ven-                     “ISP”) passivi e del peculiare regime delle responsa-
ditori. Nella new economy, il fornitore mantiene la                      bilità civili applicabile: si tratta, infatti, di soggetti,
proprietà di un bene, che noleggia o affitta o è di-                     come noto, beneficiari della clausola di esclusione
sposto a cedere in uso temporaneo a fronte del pa-                       di responsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del
gamento di una tariffa, di un abbonamento, di una                        D.Lgs. n. 70/2003, recepimento degli artt. 12, 13,
tassa di iscrizione (...). Il mercato sopravvive, ma è                   14 e 15 della Dir. CE 31/2000 mutuata, solo nei
destinato a giocare un ruolo sempre meno rilevante                       principì ispiratori generali, con diversi tratti diffe-
nelle attività umane” (8).                                               renziatori, dal c.d. safe harbour del Digital Millenium
Si tratta del fenomeno della società dell’accesso e                      Copyright Act of 1998 (DCMA) degli Stati Uniti
della condivisione dei contenuti digitali resa possibile                 che è strettamente correlata alla procedura di ri-
dai fornitori di accesso alle reti di comunicazione                      mozione dei contenuti illeciti nota come notice and
elettronica - gli access provider - e dagli “interme-                    take down (art. 512-DMCA).
diari” della società dell’informazione.                                  Analisi condotta anche alla luce della recente re-
La diffusione online dei contenuti digitali favorisce                    golamentazione AGCom 680/13 in materia di tu-
lo sviluppo di nuove modalità di consumo demate-                         tela dei contenuti digitali e della recente emersio-
rializzate (9) e pone il problema dell’adeguamento                       ne giurisprudenziale degli ISP attivi formatasi in re-
degli strumenti di tutela e delle responsabilità delle                   lazione alla responsabilità civile correlata al ruolo
varie figure soggettive operanti in Internet. In tale                    peculiare - in concreto - svolto da nuovi, fonda-
peculiare contesto, assume un ruolo centrale la fi-                      mentali, attori dei mercati virtuali quali:
gura soggettiva degli “intermediari” - o più precisa-                    - motori di ricerca;
mente - dei prestatori di servizi della società dell’infor-              - social network;
mazione - disciplinata dalle Direttive CE art. 1,                        - aggregatori di contenuti di terzi.
punto 2, della Dir. 98/34/CE come modificata Dir.                        Ma procediamo con ordine.
98/48/CE - nelle eterogenee declinazioni operati-                        Il progressivo crescente utilizzo di Internet e dello
ve:                                                                      spazio virtuale anche per finalità commerciali - e
- prestatori di servizi che si limitano a svolgere una                   non più solo di scambio di informazioni a titolo di
funzione di diffusione passiva dei contenuti ossia                       cortesia o nell’esercizio di attività istituzionali non-
meri “intermediari” di servizi tecnici di mere con-                      profit - ha richiamato, come si è già rilevato, l’at-
duit, caching e hosting (Dir. CE n. 31/2000 e D.Lgs.                     tenzione del giurista su una serie di problemi resi
n. 70/2003): ossia gli Internet Service Provider passi-                  ancora più complessi dalla internazionalità del fe-
vi;                                                                      nomeno.
- prestatori di servizi che non si limitano a svolgere                   Espressione emblematica dei mercati virtuali è cer-
una funzione di diffusione passiva dei contenuti                         tamente il commercio elettronico nelle sue diverse
ma interferiscono attivamente nell’elaborazione                          declinazioni (10).
e/o presentazione finale degli stessi: ossia gli Inter-                  Lo spazio virtuale diventa così - nella sua fase di
net Service Provider attivi;                                             vita più matura - non solo strumento evoluto di

    (8) J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new eco-     messe generali per uno studio del commercio elettronico, in Id.
nomy, Milano, 2000, 6-7.                                                 (a cura di), Il commercio elettronico, Milano, 2001, 5. Si veda-
    (9) Su tema dei nuovi consumi immateriali e la tutela dei            no, inoltre: E. Tosi (a cura di), La tutela dei consumatori in Inter-
consumatori si veda amplius E. Tosi (a cura di), La tutela dei           net e nel commercio elettronico. Contratti - Responsabilità - Ri-
consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti,          medi, Milano 2012, passim; cui adde E. Tosi, Diritto Privato del-
Responsabilità, Rimedi, Milano, 2012; in particolare, E. Tosi,           l’informatica e di Internet. I beni - I contratti - Le responsabili-
Contenuti digitali e nuovi consumi: riflessi giuridici dell’innova-      tà, Milano, 2006. Sul tema del commercio elettronico e dell’e-
zione tecnologica sul diritto dei contratti e della responsabilità ci-   business analizzati in una prospettiva di carattere economico
vile, ibidem, 1 ss.                                                      si vedano: W. Scott - M. Murtula - M. Stecco, Il commercio
    (10) Sul superamento della teoria ludica della rete - caratte-       elettronico, Torino, 1999; A. Carignani - A. Mandelli, Fare busi-
rizzante la prima fase di diffusione della rete di reti - e sulla ne-    ness in rete, Milano, 1999; Camussone - Biffi, Il commercio di-
cessità di verificare i principi classici in tema di manifestazione      venta elettronico, Milano, 1999; E. Valdani - A. Ordanini- G. Ve-
di volontà e consenso negoziale si veda V. Franceschelli, Pre-           rona, L’impresa e-based, Milano, 2002.

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scambi commerciali ma di relazioni economiche                           prima non conosce tempo e spazio; la seconda di-
internazionali e di esercizio di nuove attività d’im-                   pende strettamente dai fattori tempo e spazio.
presa virtuale basate - in modo innovativo ed
esclusivo - sull’utilizzo di Internet (c.d. imprese e-                  La dematerializzazione dell’oggetto della
based) (11).                                                            contrattazione: nuovi beni immateriali e
I mercati dello spazio virtuale o semplicemente i                       nuovi consumi
mercati virtuali, così come attualmente definiti                        Il nuovo spazio virtuale ha reso possibile anche la
dall’architettura tecnologica da cui sono generato -                    dematerializzazione dell’oggetto del contratto favo-
ossia, si ribadisce, la rete di reti, costituente il sub-               rendo lo sviluppo di nuovi mercati basati su nuovi
strato fisico e il “codice informatico”, costituente il                 diritti di fruizione condizionata all’osservanza di re-
substrato logico-informativo - sono accomunati dai                      gole stringenti dettate dalla necessità di tutelare il
seguenti tratti essenziali:                                             contenuto digitale: la società basata sulla proprietà
- globalità;                                                            cede il passo alla società dell’accesso ai contenuti e
- a-temporalità;                                                        della condivisione degli stessi online (15).
- a-spazialità.                                                         La fruizione del bene materiale tradizionalmente
Come - autorevolmente osservato in dottrina -                           centrata sul diritto reale di proprietà nella società
non c’è contrapposizione tra diritto e mercato: “il                     reale viene sostituita, nella società liquida dei con-
mercato è la legge che lo governa e costituisce; e                      tenuti digitali, da diritti obbligatori flessibili orienta-
prende forma dalla decisione politica e dalle scelte                    ti alla prevalente tutela del titolare dei diritti d’au-
normative” (12).                                                        tore e diritti connessi: si pensi al pervasivo utilizzo
Corre l’obbligo di osservare, inoltre, che non c’è                      degli schemi negoziali di licenza di utilizzo - nelle
contrapposizione neppure tra “codice informatico”                       numerose declinazioni riflesso del bene immateria-
e mercati virtuali che il “codice” può concorrere -                     le che s’intende proteggere da indebito utilizzo - e
unitamente alle regole giuridiche - a diversamente                      alla creazione dei nuovi diritti obbligatori di acces-
regolare.                                                               so temporaneo e condizionato.
Il mercato virtuale dipende non solo dall’architet-                     Il nuovo mercato dello spazio virtuale - peculiare
tura tecnologica ma anche da quella che potremmo                        della società dell’accesso (16) - è caratterizzato da
definire l’architettura giuridica - norme statuali e                    nuove modalità di fruizione di beni e servizi disci-
convenzionali - e sociale (13).                                         plinate nei contratti di accesso (17).
Si può, tuttavia, segnalare un paradosso caratteriz-                    Nella categoria dei beni immateriali rientrano, tra-
zante i rapporti tra regolamentazione tecnologica                       dizionalmente, le opere dell’ingegno, le invenzioni
del mercato e regolamentazione giuridica (14): la                       ed i modelli industriali.

   (11) Si veda Valdani - Ordanini - Verona, L’impresa e-based,         nazionale e internazionale, politica e tecnocratica costituisce
Milano, 2002.                                                           l’ordine giuridico del mercato telematico che si scompone in
   (12) Così efficacemente N. Irti, L’ordine giuridico del merca-       una pluralità di statuti normativi quanti sono i molteplici accor-
to, Roma-Bari, 1998, 12 ss.; nello stesso senso si esprime G.           di interstatuali e le discipline nazionali di settore”.
Alpa, Compendio del nuovo diritto privato, Torino 2, 2000, 293              (14) Si veda V. Franceschelli, Il contratto virtuale. Diritto nel
ss., il quale - a proposito del mercato come forma giuridica - ri-      Cyberspazio, cit., 569, il quale rileva che: “nel cyberspazio il ri-
leva che “un mercato può esistere in quanto esista uno scam-            ferimento al tempo e al luogo di formazione del contratto (art.
bio; e lo scambio (...) può sussistere (...) in quanto vi sia un af-    1326 c.c.) o al diritto applicabile non ha senso”.
fidamento o un controvalore o la promessa di un controvalore;               (15) Sul tema della tutela dei consumatori nei nuovi mercati
è indifferente che le regole siano state positae oppure siano in-       virtuali, mi sia consentito rinviare a E. Tosi (a cura di), La tutela
sorte spontaneamente; ciò che rileva è che chi agisce, agisce,          dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Con-
con un fine e può realizzare quel fine solo se ricambiato; lo           tratti - Responsabilità - Rimedi, Milano, 2012, passim; cui ad-
scambio ‘in senso lato’ implica comunque una regola giuridi-            de da ultimo E. Tosi, La dematerializzazione della contrattazione:
ca”; e Id., La c.d. giuridificazione delle logiche dell’economia di     il contratto virtuale con i consumatori alla luce della recente no-
mercato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, I, 725 ss.                vella al codice del consumo di cui al d. lgs. 21 febbraio 2014, n.
   (13) Si veda sull’argomento G. Alpa, La c.d. giuridificazione        21, in Contr. e impr., 6/14, 1264 ss. e in Studi in onore di Lucio
delle logiche dell’economia di mercato, in Riv. trim. dir. proc.        Valerio Moscarini, in corso di pubblicazione.
civ., 1999, I, 725 ss. cui adde De Luca - Autonomia privata e               (16) J. Rifkin, L’era dell’accesso. La rivoluzione della new
mercato telematico nel sistema delle fonti, cit., 167-169 - il qua-     economy, cit., 6-7.
le osserva che: “Lo statuto giuridico del mercato telematico,               (17) P. Sammarco, I nuovi contratti dell’informatica, Padova,
sospeso a metà tra luogo e non luogo, tra government e gover-           2006, 208 utilizza la definizione di contratti di accesso, con rife-
nance, tra politica e neutralità tecnica, è costituito da una tra-      rimento a Internet e il particolare alla fruizione esclusivamente
ma di poteri legali-razionali e di saperi tecnici che si forma a li-    telematica-virtuale dei nuovi beni immateriali. Sulla nuova ca-
vello internazionale sulla base reticolare di tecnocrazie gover-        tegoria dei contratti di accesso si veda amplius la monografia
native, non governative, enti no profit e autoregolamenti privati       di Palmieri, I contratti di accesso, Milano, 2002.
di vario genere (...). L’artificialità normativa diretta e indiretta,

Il Diritto industriale 2/2015                                                                                                        163
Opinioni
Convegni

Si tenga presente che il diritto morale o patrimo-                  teria di vendita e garanzia di beni di consumo, ol-
niale sul bene immateriale, derivante dalla creazio-                tre ad abrogare le Dir. CE 85/577 in materia di
ne intellettuale (corpus mysticum), non va confuso                  contratti negoziati fuori dai locali commerciale e
con il diritto sulla cosa materiale (corpus mechani-                97/7 in materia di contratti a distanza - prende atto
cum), potendo, infatti, i diritti sulla cosa materiale              della centralità dei contenuti digitali nei nuovi mer-
circolare disgiuntamente da quelli derivanti dalla                  cati (19).
creazione intellettuale e senza interferire con que-                Si pensi, a titolo esemplificativo, ai seguenti riferi-
sti.                                                                menti espliciti della Dir. UE 11/83 recepiti dal
Data la eterogeneità della categoria dei beni imma-                 D.Lgs. n. 21/2014:
teriali, risulta difficile individuarne esattamente li-             - art. 2, n. 11 che definisce “contenuto digitale” i
miti e caratteristiche (18).                                        “dati e prodotti forniti in formato digitale”;
L’unico elemento certo è il requisito dell’assenza di               - art. 5.1 che tra gli obblighi informativi del forni-
corporalità. Genericamente si può parlare di bene                   tore, nei contratti diversi da quelli a distanza e in
“immateriale” quando sussistono le seguenti carat-                  quelli negoziati fuori dai locali commerciali, preve-
teristiche: è godibile simultaneamente da un nu-                    de anche “la funzionalità del contenuto digitale
mero indeterminato di persone e in luoghi diversi                   comprese le misure applicabili di protezione tecni-
ed il godimento da parte di un soggetto non limita                  ca” (lett. g) oltre a “qualsiasi interoperabilità perti-
quello degli altri, né deteriora il bene.                           nente del contenuto digitale con l’hardware e il
Da questa definizione onnicomprensiva si distin-                    software” (lett. h);
guono le singole definizioni specifiche di ciascun                  - art. 6.1 che tra gli obblighi informativi del forni-
nuovo bene immateriale fra cui possiamo, senza                      tore, nei contratti a distanza e in quelli negoziati
pretese di esaustività, annoverare: software, data-                 fuori dai locali commerciali, prevede anche “la
base, domain name, sito web, identità digitali (avatar),            funzionalità del contenuto digitale comprese le mi-
file musicali, file video, file game, opere letterarie digi-        sure applicabili di protezione tecnica” (lett. r) oltre
tali, foto digitali, audiovisivi e opere multimediali.              a “qualsiasi interoperabilità pertinente del conte-
Requisiti comuni a tali beni immateriali sono, in                   nuto digitale con l’hardware e il software” (lett. s).
sintesi, la:                                                        Nell’ambito della tipologia dei beni giuridici, il
1) qualità di creazione intellettuale, tutelata dal dirit-          “software” è classificato, secondo la dottrina domi-
to d’autore (L. n. 633/1941) oppure dal diritto in-                 nante, e di recente anche dall’art. 1 del D.Lgs. 29
dustriale (D.Lgs. n. 30/2005), in ragione dei rispet-               dicembre 1992, n. 518, in quanto opera dell’ingegno,
tivi, differenziati, presupposti applicativi;                       di carattere creativo, tutelabile dalla legge sul dirit-
2) riproducibilità illimitata;                                      to d’autore (ex combinato disposto art. 2575 c.c. e
3) fruibilità simultanea da parte di più soggetti;                  nuovi artt. 1 e 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, come
4) inconsumabilità.                                                 modificati dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 e dal
Il bene oggetto del contratto, si dematerializza di-                D.Lgs. n. 518/1992 cit.) come bene immateriale.
venta codice informatico - inesauribile e inconsu-                  Per quanto riguarda la natura giuridica dei nomi a
mabile - suscettibile di fruizione di simultanea e di               dominio, si ritiene corretto ritenere che al nome di
massa da parte di un numero illimitato di utilizza-                 dominio debba essere riconosciuta - oltre alla mera
tori.                                                               funzionalità tecnica di indirizzo telematico - anche
Condivisione e accesso ai contenuti digitali sono i                 un’efficacia distintiva: trattasi precisamente di un
nuovi mantra dei mercati virtuali, che sono luogo                   segno distintivo atipico. Conclusioni valide ante-
elettivo - per non dire, con riferimento a taluni                   riormente al nuovo Codice della Proprietà Indu-
settori come quello musicale, esclusivo - della frui-               striale (D.Lgs. n. 30/2005, d’ora innanzi CPI) che
zioni di software, opere letterarie, musicali, video e              ora - diversamente dall’abrogata l.ma del 1942 - ri-
audiovisivi.                                                        conosce espressamente la natura distintiva del no-
Anche la nuova Dir. UE 25 ottobre 2011, n.83 sui                    me a dominio aziendale (art. 22 - CPI) (20).
diritti dei consumatori - che modifica le Dir. CE                   Si osservi, innanzitutto, che il nome a dominio
93/13 in materia di clausole abusive e 99/44 in ma-                 può, infatti, anche rilevare come segno distintivo

   (18) D. Messinetti, Beni immateriali, diritto privato, in Enc.   Responsabilità, Rimedi, cit.; in particolare, E. Tosi, Le asimme-
giur., V, 1989, passim.                                             trie e le forme della contrattazione telematica nel commercio
   (19) Su tema dei nuovi consumi immateriali e la tutela dei       elettronico: il contratto virtuale con i consumatori, ibidem, 131
consumatori si veda amplius E. Tosi (a cura di), La tutela dei      ss.
consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti,         (20) Mi sia consentito rinviare, in argomento, alla serie di

164                                                                                             Il Diritto industriale 2/2015
Opinioni
                                                                                                                           Convegni

perché alla luce della progressiva “commercializza-                         estrinseca il nome a dominio abbia anche funzione
zione” della rete Internet l’imprenditore non si av-                        distintiva (22).
vale di un indirizzo Internet qualsiasi ma richiede                         La dematerializzazione e la possibilità tecnica di
un determinato nome di dominio per rendere iden-                            condivisione illimitata dei contenuti digitali age-
tificabili ai navigatori i prodotti o servizi offerti dal                   vola le condotte illecite (c.d. pirateria digitale) e
proprio sito commerciale.                                                   rende strenua la battaglia dei titolari dei diritti
In secondo luogo, è evidente che l’espressione regi-
                                                                            d’autore e dei diritti connessi nei confronti degli
strata come nome di dominio non costituisce un
                                                                            utilizzatori di Internet.
mero indirizzo tecnico. Quanto detto si può evin-
cere anche dalla circostanza che questa non viene
                                                                            La tutela amministrativa dei contenuti
assegnata d’ufficio al richiedente dalla Registration
Authority, ma viene liberamente scelta - pur nel ri-                        digitali nelle reti di comunicazione
spetto di determinate regole tecniche e a condizio-                         elettronica: controverso iter formativo e
ne dell’univocità - dal richiedente.                                        “lato oscuro” del Regolamento AGCom
Pertanto, una volta riconosciuta la natura distinti-                        680/13
va, se il nome di dominio sia riconducibile alla di-                        La diffusione e condivisione online dei contenuti
sciplina del marchio piuttosto che a quella della                           digitali è soggetta a condotte di fruizione illecita di
ditta o dell’insegna, stante il principio di unitarietà
                                                                            varia natura - fenomeno notoriamente definito co-
dei segni distintivi (art. 22 - CPI) - in base al quale
                                                                            me pirateria digitale - che richiede un costante raf-
è assicurata la stessa tutela in caso di conflitto tra
segni distintivi, comunque qualificati - pare proble-                       forzamento delle tutele giuridiche (23).
ma di poco conto su cui non è rilevante soffermar-                          Con tale termine s’intende fare riferimento alle se-
si (21).                                                                    guenti attività in Internet e precisamente:
Circa la natura giuridica del nome a dominio è                              - fruizione mediante differita registrazione illecita
orientamento - dottrinale e giurisprudenziale -                             di audio, video e audiovisivi sul proprio computer -
pressoché uniforme, che l’espressione in cui si                             c.d. downloading;

studi dello scrivente: E. Tosi, Nomi di dominio e tutela dei segni          ss.; Saccani, Note in tema di confondibilità tra domain names,
distintivi in Internet tra “domain grabbing”, “linking”, “framing”          cit., 434 ss.; C. Cerasani, Il conflitto tra Domain Names e mar-
e “Meta-tag”, in Riv. dir. ind., 2, 2000, 162 ss.; E. Tosi, “Domain         chi d’impresa nella giurisprudenza italiana, in Riv. dir. comm.
grabbing”, “linking”, “framing” e utilizzo illecito di “meta-tag”           int., 1999, 645 ss.; E. Tosi, Nomi di dominio internet e segni di-
nella giurisprudenza italiana: pratiche confusorie online “vec-             stintivi, in Franceschelli (a cura di), Trattato di Diritto Industriale,
chie” e nuove tra contraffazione di marchio e concorrenza sleale,           Torino, 2003. In senso conforme in giurisprudenza ex multis:
in Riv. dir. ind., 3, 2002, 371 ss.; E. Tosi, Contraffazione di mar-        Trib. Napoli 26 febbraio 2002, sent. - Est. Casaburi, Playboy
chio e concorrenza sleale in Internet: dal classico “domain grab-           Ent. Inc. c. Giannatasio, in Arch. civ., 2002, 706 ss.; Trib. Mila-
bing” all’innovativo “key-word” marketing confusorio, in Riv. dir.          no 7 agosto 2001, ord. - Pres. Est. Gandolfi, I Viaggi del Venta-
ind., 2009, 387ss.; da ultimo, E. Tosi, La responsabilità civile per        glio S.p.A. c. Milano Virtuale S.r.l., in questa Rivista, 2001, II,
fatto illecito degli Internet Service Provider e dei motori di ricer-       444 ss. con nota di Sena); Trib. Verona, ord. 25 maggio 1999,
ca a margine di recenti casi “Google Suggest” per errata pro-               G.D. M.G. Zattoni, Technoware Engineering S.p.A. c. Effedi
grammazione dei Software di ricerca e “Yahoo Italia!” per link il-          S.a.s. (Riv. dir. ind., 2000, 162 ss.); Trib. Roma, ord. 22 marzo
lecito in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, in Riv. dir.   1999 - INA S.p.A. c. Francesco corsello, I.Net. S.p.A. (in AIDA,
ind., 2012, 44 ss.                                                          1999, 674 ss.); Pret. Vicenza, ord. 6 luglio 1998 - GEL Automa-
   (21) Così G. Sena, Il nuovo diritto dei marchi, Milano, 1998,            zione di Rubega Silvano, International Gold Service S.r.l c.
91; P. Frassi, Internet e segni distintivi, in Riv. dir. ind., 1997,        Peugeut Automobili Italia S.p.a., Automobiles Peugeut s.a. (in
182; M. Fazzini, Il diritto di marchio nell’universo di Internet, AI-       AIDA, 1999, 526 ss.); Trib. Milano, ordinanza 10 giugno 1997,
DA, 1998, cit., 593. Contra, G. Vanzetti - M. Di Cataldo, Ma-               Amadeus Marketing SA, Amadeus Marketing Italia S.r.l. con-
nuale di diritto industriale, Milano, 1996, 270-271; Peyron, No-            tro Logica S.r.l. (in Foro it., 1997, 923 ss.); Trib. Milano, ord. 22
mi a dominio - domain name - e proprietà industriale: un tentati-           luglio 1997, Logica S.r.l. contro Amadeus Marketing SA e
vo di conciliazione, in Giur. it., 1997, 697 ss.                            Amadeus Marketing Italia s.r.l. (in Foro it., 1997, 923 ss.); Trib.
   (22) Vedi in tal senso ex multis in dottrina: N. Abriani - G.            Roma, ord. 2 agosto 1997, Sege s.r.l. contro Starnet s.r.l. (in
Cottino - M. Ricolfi, Diritto industriale, II, Trattato di Diritto Com-     Foro it., 1997, 923 ss.); Trib. Genova, ord. 23 gennaio 1997, in
merciale diretto da G. Cottino, Padova, 2001, 156 ss.; C. Galli, I          Giur. it., II, 501 ss.
domain names nella giurisprudenza, Milano, 2001, 20 ss.; P.                     (23) Mi sia consentito rinviare sul punto a Tosi, La tutela
Varì, La natura giuridica dei nomi di dominio, Padova, 2001, 31             della proprietà intellettuale nelle comunicazioni elettroniche: pi-
ss.; M. Fazzini, La tutela dei segni distintivi in Internet, in V.          rateria digitale degli audiovisivi e responsabilità degli Internet
Franceschelli (a cura di), Commercio elettronico, cit., 211 ss.; F.         Service Provider, in F. Bassan- E. Tosi (a cura di), Diritto degli
Iudica, I domini online. Considerazioni civilistiche in tema di do-         Audiovisivi, Milano, 2012, spec. 69 ss.; cui adde da ultimo To-
mini online, in Franceschelli (a cura di), Commercio elettronico,           si, La tutela degli audiovisivi e dei contenuti digitali nelle reti di
Milano, 2001, C. Mayr, I domain names ed i diritti sui segni di-            comunicazione elettronica tra diritto d’autore online e responsa-
stintivi: una coesistenza problematica, in AIDA, 1996, 223 ss.;             bilità civile degli internet service provider, in Diritto dell’informa-
P. Frassi, Internet e segni distintivi, cit., 178 ss.; M. Besia, Offer-     tica, a cura di G. Finocchiaro - F. Delfini, Torino, 2014, 963 ss.
ta di connessione a Internet e pubblicità ingannevole, cit., 197

Il Diritto industriale 2/2015                                                                                                              165
Opinioni
Convegni

- fruizione in tempo reale dei dati predetti, senza                      previste dalla LDA e da ultimo ha portato all’ap-
registrazione permanente degli stessi - c.d. strea-                      provazione di uno specifico regolamento da parte
ming - mediante accesso a siti web o più in genera-                      di AGCom.
le tramite Internet.                                                     Vicenda singolare è quella dell’iter controverso che
Il legislatore dimostra una certa disattenzione verso                    ha portato all’approvazione del Regolamento AG-
il fenomeno del contrasto alla pirateria digitale: il                    Com n. 680 del 12 dicembre 2013 (di seguito per
tema del diritto d’autore non è mai stato significa-                     brevità, “Regolamento AGCom 680/13) in materia
tivamente toccato dalle Agende Digitali che si so-                       di “Tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazio-
no susseguite negli ultimi anni.                                         ne elettronica e procedure attuative ai sensi del D.Lgs.
La scarsa attenzione al rafforzamento della tutela                       70/2003”, entrato in vigore il 31 marzo 2014.
dei diritti - d’autore e connessi - dell’economia dei                    La necessità di contemperare differenti interessi e
contenuti digitali, si rivela pienamente alla luce                       diritti, anche di natura costituzionale, ha reso op-
della preoccupante amnesia del legislatore italiano                      portuno se non necessario, prima di adottare il Re-
nel recente “Crescitalia 2.0” - D.L 18 ottobre                           golamento, di condividere ampiamente il testo pre-
2012, n. 179 convertito in L. 17 dicembre 2012, n.                       disposto per confrontarsi con gli operatori del set-
221- provvedimento delineante la c.d. Agenda Digi-                       tore e i soggetti interessati.
tale italiana.                                                           “Ritenuto opportuno” - così statuisce la Delibera
“Crescitalia 2.0” dedica tante minuziose norme al-                       AGCom 452/13 - “stanti la particolare rilevanza e
l’innovazione e alla crescita digitale trascurando,
                                                                         complessità tecnica della materia oggetto di regola-
invece, sorprendentemente, tale settore strategico
                                                                         mentazione e la conseguente necessità di approfon-
per lo sviluppo del paese: non vi è, infatti, traccia
                                                                         dire adeguatamente gli aspetti relativi alla protezio-
alcuna relativamente alla tutela dei contenuti digi-
                                                                         ne del diritto d’autore connessi ai servizi di media
tali e in particolare dell’espressa attribuzione, per
                                                                         audiovisivi, di sottoporre ad ulteriore consultazione
legge, di un generale potere provvedimentale AG-
                                                                         pubblica lo schema di regolamento i materia di tu-
Com - esteso, quindi, oltre i limitati confini degli
audiovisivi a tutti i contenuti digitali diffusi online                  tela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione
- ossia non solo regolamentare e di vigilanza ma                         elettronica. A tale scopo, lo schema di Regolamen-
anche ordinatorio, accertativo e sanzionatorio.                          to che si pone in consultazione si propone, da un
Da ultimo il tema fondamentale del diritto d’auto-                       lato, di favorire lo sviluppo dell’offerta legale, dal-
re - diritto personalissimo - neppure trova ospitali-                    l’altro di disciplinare l’attività di accertamento,
tà nella recente “Dichiarazione dei Diritti Internet”                    prevenzione e cessazione delle forme di violazione
elaborata dalla Commissione per i diritti e i doveri in                  del diritto d’autore nei settori di competenza del-
Internet costituita presso la Camera dei Deputati (24).                  l’Autorità”.
Commendevole amnesia che auspichiamo possa es-                           Si è proceduto, quindi, a ben tre diverse procedure
sere sollecitamente rimediata.                                           di consultazione - nell’arco di anni compreso tra il
Non a caso l’Italia appare al 40° posto nella classi-                    2010 e il 2013 - che hanno visto, di volta in volta,
fica dell’International Property Rights Index del 2014,                  un’ampia partecipazione, tramite l’invio di contri-
che misura il livello delle tutele dei diritti sui beni                  buti o la richiesta di audizioni in merito alle defini-
materiali e immateriali, mentre la maggior parte                         zioni, al campo di applicazione nonché ai profili
dei principali Stati UE figurano nei primi venti po-                     procedurali di cui all’adottando Regolamento:
sti.                                                                     - Delibera AGCom 668/2010;
La diffusione di tale fenomeno illecito richiede - al                    - Delibera AGCom 398/2011;
contrario - il costante rafforzamento delle tutele                       - Delibera AGCom 452/2013;

    (24) La Commissione per i diritti e i doveri relativi a Internet -   con una accelerazione proprio in questi ultimi mesi, a livello in-
promossa dalla Presidenza della Camera dei Deputati - in data            ternazionale. Tra queste l’approvazione in Brasile della legge co-
8 ottobre 2014 ha varato una bozza di dichiarazione dei diritti          siddetta “Marco civil” nell’aprile 2014, le sentenze della Corte di
e i doveri in Internet, pubblicata sul sito della Camera all’indi-       giustizia dell’Unione europea dell’8 aprile e del 13 maggio 2014,
rizzo www.camera.it per la consultazione pubblica: la raccolta           la raccomandazione del Consiglio d’Europa anch’essa dell’aprile
dei contributi dei cittadini partirà il 27 ottobre 2014 e durerà         2014 e la sentenza della Corte Suprema Usa del 25 giugno
quattro mesi. “L’idea di giungere alla redazione di una Carta dei        2014. Tutto ciò si aggiunge naturalmente alle molte iniziative
diritti e quindi alla costituzione della Commissione alla Camera         provenienti dalla società civile che in questi ultimi anni si sono
fa seguito ad alcuni incontri e seminari svolti proprio alla Camera      mosse nella direzione dell’elaborazione di un vero e proprio In-
dei deputati su questi temi. L’iniziativa nasce, inoltre, anche in       ternet bill of rights”.
coincidenza con altre assunte in questo ambito negli ultimi anni,

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Opinioni
                                                                                                  Convegni

Il provvedimento tenta di disciplinare in maniera            poteri provveda compiutamente a disciplinare: ma
equilibrata i differenti interessi, a volte confliggen-      così non è stato.
ti, che emergono nel nuovo contesto tecnologico              E, infatti, per tali ragioni:
globalizzato che agevola la distribuzione di prodotti        - ANSO - Associazione Nazionale della Stampa
e servizi e moltiplica in modo esponenziale la loro          Online, F.E.M.I. Federazione Media Digitali Indi-
fruizione da parte degli utenti finali.                      pendenti, Open Media Coalition
La peculiare potenzialità di diffusione delle reti di        - Altroconsumo, Movimento difesa del cittadino,
comunicazione elettronica amplifica, inoltre, il ri-         Assoprovider e Assintel
schio di violazione dei diritti, patrimoniali e non,         hanno impugnato - con due distinti ricorsi ammi-
del soggetto titolare del diritto d’autore.                  nistrativi ordinari - il Regolamento predetto avanti
Il necessario bilanciamento di interessi contrappo-          al T.A.R. Lazio.
sti - da un lato all’equa remunerazione dell’Autore          Corre l’obbligo di segnalare anche un ricorso
e dall’altro di accesso ai contenuti offerti da Inter-       straordinario al Presidente della Repubblica da par-
net - è contemplato dalla stessa Dichiarazione Uni-          te di SKY successivo a quelli suindicati e di cui
versale dei diritti dell’uomo che, all’art. 27, mentre ri-   non si consoce ancora - per quanto consta allo
conosce ad ogni individuo il “diritto di prendere            scrivente - l’esito.
parte liberamente alla vita culturale della comuni-          Il Tar Lazio con ordinanza del 26 settembre 2014,
tà, di godere delle arti e di partecipare al progresso       nell’ambito dei ricorsi promossi avverso il regola-
scientifico ed ai suoi benefici” (comma 1), afferma          mento AGCOM sulla tutela del copyright online,
il “diritto alla protezione degli interessi morali e         ha rimesso alla Corte Costituzionale la seguente
materiali derivanti da ogni produzione scientifica,          questione:
letteraria e artistica di cui egli sia autore” (comma        “il Collegio ritiene necessario sottoporre alla Corte
2).                                                          Costituzionale la seguente questione incidentale di
                                                             legittimità costituzionale, rilevante ai fini della de-
L’AGCOM ha ritenuto, dunque, necessario regola-
                                                             finizione del giudizio a quo, ovvero ai fini della
re organicamente il complesso tema al fine di evi-
                                                             eventuale declaratoria di illegittimità del regola-
tare interventi erratici e non coordinati che avreb-
                                                             mento dell’AGCom impugnato con il ricorso in
bero avuto un’efficacia limitata.
                                                             epigrafe e del suo conseguente annullamento in se-
Il Regolamento è il primo provvedimento che ten-
                                                             de giurisdizionale, volta ad ottenere una pronuncia
da di introdurre una regolamentazione meramente
                                                             pregiudiziale circa la possibile illegittimità costitu-
amministrativa della pirateria online, ossia la diffu-       zionale dell’art. 5, comma 1, e degli artt. 14, com-
sione in rete di opere digitali - audiovisivi inclusi -      ma 3. 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto le-
in violazione del diritto d’autore e dei diritti con-        gislativo 9 aprile 2003, n. 70, nonché del comma 3
nessi dei rispettivi titolari.                               dell’art. 32 bis del testo unico dei servizi di media
In prospettiva critica, si è ampiamente discusso cir-        audiovisivi e radiofonici approvato con decreto le-
ca l’ampiezza del potere di vigilanza e inibitorio           gislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dall’art.
previsto dal Regolamento in commento, in quanto              6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, sulla cui
si è osservato in dottrina che tale potere parrebbe          base è stata adottata la impugnata ‘Delibera n.
sussistere de plano solo limitatamente a:                    680/13/CONS del 12 dicembre 2013’ recante il
- quanto al profilo soggettivo: ai fornitori di servizi      ‘Regolamento in materia di tutela del diritto d’au-
di media audiovisivi cui sia riconducibile la respon-        tore sulle reti di comunicazione elettronica e pro-
sabilità editoriale della scelta dei contenuti stessi        cedure attuative’ e l’‘Allegato A’ alla predetta De-
(TUSMAR D.Lgs. n. 177/2005, art. 32 bis);                    libera, per la violazione dei principi di riserva di
- quanto al profilo oggettivo: solo ai contenuti di          legge e di tutela giurisdizionale in relazione all’eser-
media audiovisivi, quindi non anche ai file musica-          cizio della libertà di manifestazione del pensiero e
li, alle immagini non in movimento, ai testi e al            di iniziativa economica, sanciti dagli articoli 2, 21,
software.                                                    I comma, 24 e 41 della Costituzione, nonché per
A diverse conclusioni - per un estensione dei pote-          la violazione dei criteri di ragionevolezza e propor-
ri inibitori anche ad altri soggetti diversi dai forni-      zionalità nell’esercizio della discrezionalità legislati-
tori di servizi di media audiovisivi e per un’esten-         va e per la violazione del principio del giudice na-
sione dei contenuti vigilati - si potrebbe giungere,         turale, in relazione alla mancata previsione di ga-
inequivocabilmente e senza rischio di contestazio-           ranzie e di tutele giurisdizionali per l’esercizio della
ni, solo a seguito di una norma, primaria - che tali         libertà di manifestazione del pensiero sulla rete al-

Il Diritto industriale 2/2015                                                                                  167
Opinioni
Convegni

meno equivalenti a quelle sancite per la stampa,          Il T.A.R. ha, infatti, rimesso alla Corte costituzio-
con la conseguente violazione degli articoli 21,          nale - non il doppio binario in sé e per sé in quan-
commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Co-           to ammesso anche a livello comunitario - bensì
stituzione”.                                              quella parte del doppio binario che consentirebbe
Da un lato AGCom - prendendo atto delle citate            ad una Autorità Amministrativa di poter emettere
ordinanze del T.A.R. Lazio - ha sottolineato che il       provvedimenti di repressione a tutela del diritto
T.A.R. ha “riconosciuto espressamente e a più ri-         d’autore incidendo sui diritti di libera espressione,
prese che l’Autorità ha correttamente interpretato        di informazione e di accesso ai contenuti tutelati
ed attuato le leggi vigenti che le attribuiscono il       dall’art. 21 Cost.
ruolo e le competenze di ‘amministrazione vigilan-        Il T.A.R. pare dubitare circa il ruolo dell’Autorità
te’ in materia di diritto d’autore. Il Giudice ricono-    amministrativa in tale delicato bilanciamento di
sce, inoltre, che l’Agcom si è attenuta ai criteri di     contrapposti diritti costituzionali di rango differen-
ragionevolezza e proporzionalità nell’esercizio della     ziato, sospettando che possa essere solo l’Autorità
propria potestà di amministrazione vigilante, disci-      giudiziaria ordinaria a poter esercitare il ruolo di
plinando una procedura che pur contraddistinta da         Giudice naturale - non in relazione a quello che
carattere d’urgenza garantisce la piena partecipazio-     viene affermato in generale nel D.Lgs. n. 70/2003
ne degli interessati”.                                    con il doppio binario - ma solo in riferimento spe-
Dall’altro i legali delle Associazioni ricorrenti han-    cifico alla tutela del diritto d’autore, in quanto di-
no osservato che il T.A.R. Lazio non ha dichiarato        ritto di libertà economica (art. 42 Cost.) contrap-
in alcun modo - né avrebbe potuto farlo trattando-        posta ai diritti di libera manifestazione del pensiero
si di semplice ordinanza interlocutoria - la legitti-     (art. 21 Cost.).
mità del Regolamento né ha affermato la compe-            Secondo la citata ordinanza interlocutoria del
tenza dell’Autorità, perché per farlo avrebbe dovu-       T.A.R. “Nelle decisioni citate il ‘doppio binario’,
                                                          amministrativo e giurisdizionale, previsto dalle di-
to emettere una sentenza, ossia un provvedimento
                                                          rettive comunitarie richiamate dall’AGCom, sem-
decisorio idoneo a passare in giudicato.
                                                          bra quindi temperato dalla necessità che le limita-
Il nuovo Regolamento è, tuttavia, certamente ap-
                                                          zioni dell’accesso ad internet a tutela del diritto
prezzabile sia per la statuizione espressa del ruolo
                                                          d’autore siano ponderate con gli altri diritti sanciti
alternativo - non sostitutivo della via giudiziaria -
                                                          dal diritto dell’Unione, alla stregua di un principio
della procedura amministrativa dinanzi all’AGCom
                                                          di proporzionalità, e che, comunque, siano sottopo-
con conseguente obbligo di archiviazione d’ufficio        ste ad un previo vaglio del giudice nazionale”.
in caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria sopravve-     Oltre al grave sospetto di vulnus costituzionale -
nuto, che per l’esclusione di ogni iniziativa di con-     del D.Lgs. n. 70/2003 e conseguentemente del Re-
trasto d’ufficio che avrebbe costituito un rischio        golamento AGCom che da esso trae fondamento e
concreto di collasso organizzativo delle strutture di     deriva - sussistono anche ulteriori profili problema-
AGCom.                                                    tici.
Qualche perplessità in più può suscitare la reintro-      Occorrerebbe precisare in prospettiva de iure con-
duzione - a tutela del diritto d’autore - del rimedio     dendo - previa, si ribadisce, idonea copertura giuri-
più invasivo dell’oscuramento del sito web - acce-        dica da parte di norma primaria promulgata allo
samente criticato in sede di consultazione pubblica       scopo - almeno i seguenti aspetti controversi:
da parte dei difensori della libertà di espressione -     - l’ambito di applicazione soggettivo: da estendere
mediante inibitoria di accesso integrale a tutti i        espressamente agli operatori di telefonia mobile;
contenuti: provvedimento che, forse, sarebbe stato        - l’ambito di applicazione oggettivo: da estendere
meglio lasciare all’esclusiva competenza giudiziaria      espressamente al contrasto della pirateria musicale;
- come si era lasciato intendere nella bozza del se-      - l’introduzione delle figure soggettive del “gestore
condo schema di regolamento - considerati i rile-         del sito internet” e del “gestore della pagina inter-
vanti diritti in gioco, anche di rango costituzionale     net” non presenti nel dato normativo di riferimen-
(art. 21 Cost.) al fine di evitare potenziali rischi di   to (D.Lgs. n. 70/2003) e seppur correttamente dif-
natura latamente censoria.                                ferenziate - come suggerito dalla scrivente dottrina
Anche il profilo del doppio binario è sub iudi-           - dalle figure soggettive eterogenee e soggette a
ce, non in assoluto, ma in relazione alla concreta        specifica disciplina esimente (segnatamente gli ISP
applicazione: occorre, quindi, attendere la decisio-      passivi di cui agli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. n.
ne della Corte per formulare valutazioni definitive.      70/2003) non completa e precisa in quanto trascu-

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Opinioni
                                                                                                 Convegni

rante il ruolo dei content provider oltre a quello         conto che l’adattamento italiano non può, se non
emergente degli ISP attivi e;                              ad una prima e sommaria analisi, essere ad esso as-
- differenziare le procedure di rimozione selettiva        similato.
distinguendo almeno tra content provider, ISP attivi       Sotto il profilo soggettivo, la procedura originale,
(a cui potrebbero essere assimilati, a tali fini, anche    infatti, è applicabile esclusivamente ai prestatori di
gli aggregatori di contenuti di terzi, motori di ricer-    servizi di caching, hosting e linking.
ca e social network sebbene, come si avrà modo di          La versione italiana, invece, come delineata dallo
osservare compiutamente infra, tali soggetti non           schema di Regolamento AGCom in commento,
siano astrattamente riconducibili a priori in tale ca-     viene estesa all’indefinita categoria dei “gestori di
tegoria, ma solo ex post in base alla prudente valu-       siti internet e di pagine internet’’ ossia non solo ai
tazione della misura e natura della interferenza del-      prestatori di servizi della società dell’informazione
la loro condotta in termini di risultato finale dei        come definiti dalla Dir. CE 31/2000 - recepita con
contenuti digitali diffusi) e ISP passivi (meri “in-       D.Lgs. n. 70/2003 - ma anche ai fornitori di media
termediari” di servizi della società dell’informazio-      audiovisivi e di contenuti digitali in generale, in
ne): in relazione ai fornitori di contenuti digitali si    buona sostanza ai content provider.
ritiene opportuno prevedere una sincopazione delle         Sotto il profilo funzionale, inoltre, la procedura
tempistiche e una semplificazione delle procedure          amministrativa di notifica e rimozione messa a
non essendo opportuno replicare le garanzie previ-         punto nello schema di regolamento AGCom, che
ste per gli ISP passivi che si limitano a fornire ser-     qui si commenta, non si prefigge di assicurare l’e-
vizi di mere conduit, caching e hosting senza interferi-   senzione da responsabilità degli intermediari per le
re con i contenuti.                                        violazioni commesse da terzi - in relazione alla vi-
Nel caso del content provider non si pongono, infat-       carious liability e al contributory infringement - come
ti, né il problema della conoscenza legale dell’ille-      nella versione originale del DMCA statunitense: la
cito con il correlato profilo dell’irresponsabilità        notifica del contenuto illecito costituisce, infatti,
previsto dal D.Lgs. n. 70/2003 per gli ISP passivi -       mero presupposto procedurale di un differente pro-
essendo il contenuto riconducibile alla diretta re-        cedimento di rimozione, selettiva e volontaria, fon-
sponsabilità del fornitore di contenuti - né quello        te di autonoma responsabilità civile in caso di
della rimozione di contenuti illeciti predisposti da       inottemperanza.
terzi, che si pone, invece, in relazione agli ISP atti-    Last but non least - in sede di normativa primaria -
vi e passivi.                                              occorrerebbe prevedere - con riferimento alla tute-
Uno snellimento procedurale - in parte analogo a           la amministrativa del diritto d’autore nelle comu-
quanto ipotizzato per i content provider - potrebbe        nicazioni elettroniche - al fine di evitare prevedibi-
essere, in linea di massima, previsto anche per gli        li ricorsi:
ISP attivi - seppure con le debite precisazioni pro-       - competenza sui ricorsi avverso provvedimenti
cedurali per quanto riguarda la rimozione di conte-        AGCom inerenti il contrasto alla pirateria digitale
nuti immessi da terzi;                                     disciplinati dall’emanando regolamento riservata
- è stata opportunamente recepita l’estensione del-        in esclusiva all’AGO - sulla falsariga di quanto fat-
l’applicabilità delle procedure anche ai siti conte-       to con il D.Lgs. n. 196/2003 in materia di contro-
nenti esclusivamente link di rinvio a siti a contenu-      versie inerenti la tutela dei dati personali anche in
to illecito;                                               relazione ai provvedimenti del Garante per la Pro-
- manca deterrente avverso istanze di rimozione            tezione dei Dati Personali (art. 152, comma 1,
pretestuose e palesemente infondate mediante pre-          D.Lgs. n. 196/2003) - trattandosi di provvedimenti
visione di diritti amministrativi da corrispondersi        potenzialmente lesivi di diritti soggettivi anche co-
al fine della regolarità dell’istanza e in caso di ri-     stituzionalmente protetti. Nel caso di specie, da ri-
getto di questa, pagamento delle spese amministra-         servarsi ratione materiae alla competenza esclusiva
tive dell’istruttoria dell’AGCom.                          delle Sezioni specializzate in materia di proprietà intel-
Occorre, inoltre, eliminare ogni pedissequa trasla-        lettuale e industriale;
zione di diritti e procedure di importazione stranie-      - tipizzazione del diritto al risarcimento del danno
ra quali “copyright” e procedure di “notice and ta-        da rimozione ingiustificata;
ke down”, estranei al nostro sistema giuridico.            - esonero della responsabilità in capo al prestatore
Corre l’obbligo di rilevare che il riferimento espli-      di servizi della società dell’informazione che ottem-
cito all’istituto del notice and take down tipizzato al-   peri diligentemente e in buona fede all’ordine di ri-
l’art. 512 del DMCA pare inopportuno tenuto                mozione successivamente rivelatosi infondato.

Il Diritto industriale 2/2015                                                                                 169
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