Sud Africa (RSA) - aggiornata al 28 febbraio 2020

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Sud Africa (RSA) – aggiornata al 28 febbraio 2020

Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
South Africa Central Authority (SACA)
Department of Social Development, Adoptions and International Social Services
HSRC Building, Pretorius Street
Pretoria
Tel: +27 12 3127143/4
E-mail: tebogoma@dsd.gov.za
Website: http://www.justice.gov.za/hague/inter-country-adopt.html

   Compiti e funzioni della SACA:
   • Regolamenta e monitora l’adozione internazionale;
   • Accredita le organizzazioni per la protezione dell’infanzia a fornire servizi di adozione
      internazionale;
   • Approva gli accordi in materia di adozione con gli altri Paesi;
   • Previene guadagni economici impropri da parte dei fornitori di servizi.

Ambasciata d’Italia in Sud Africa
796, George Avenue, 0083 Arcadia
Pretoria
Tel: +27 12 4230000
Fax: +27 12 4305547
E-mail: segreteria.pretoria@esteri.it
PEC: amb.pretoria@cert.esteri.it
Website: https://ambpretoria.esteri.it/ambasciata_pretoria/it/

Ambasciata del Sud Africa in Italia
Via Tanaro, 14
00198, Roma
Tel: +39 06 852541
Fax: +39 06 85252237
E-mail: sae@sudafrica.it
Website: http://lnx.sudafrica.it/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo in Sud Africa clicca qui.

Normative e procedure
Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 21 agosto 2003 ed il 1°
dicembre 2003 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
   • Social Services Profession Act n. 110 del 1978;
   • Child Care Act n. 74 del 1983;
• Costituzione della Repubblica del Sudafrica, Act n. 108 del 1996;
    • Birth and Death Registration Act n. 67 del 1997;
    • Children’s Act n. 38 del 1° aprile 2005, entrato in vigore il 1° aprile 2010.

Requisiti degli adottanti*
Ai sensi dell’art. 231 del Capitolo 15 del Children’s Act possono adottare:
    • una coppia di coniugi;
    • una coppia di fatto;
    • un vedovo, una vedova, una persona divorziata o non sposata.
Gli aspiranti genitori adottivi devono avere almeno diciotto anni e devono essere:
    • idonei all’assunzione delle responsabilità e dei diritti di genitori nei confronti del minore
         adottando;
    • in grado di attivare, esercitare e mantenere tali responsabilità e diritti.
Ciò deve essere stato valutato da un assistente sociale, anche in considerazione della diversità
culturale esistente tra la comunità del minore adottando e quella degli aspiranti genitori adottivi.
Non può essere impedita l’adozione in ragione delle condizioni economiche degli aspiranti
genitori adottivi.
Sono considerati inidonei all’adozione coloro che risultano inadatti a svolgere qualunque
attività in relazione con i minori adottandi.
L’art. 231 del Children’s Act prevede inoltre che il padre biologico che non ha la tutela del
figlio e il genitore affidatario hanno il diritto di essere considerati come aspiranti genitori
adottivi quando il minore è dichiarato adottabile, ma devono presentare la domanda di adozione
entro 30 giorni dall’avviso nel quale è chiesto loro di presentarla.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa del Sud Africa, che sono validi per le coppie adottive
italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.

Requisiti dell’adottando
Ai sensi dell’art. 230 del Capitolo 15 del Children’s Act, l’adozione è possibile quando
corrisponde al superiore interesse del minore. Il minore è adottabile quando:
    • è orfano e non ha un tutore o un altro soggetto che si prende cura di lui che sia disposto
        ad adottarlo;
    • non è possibile stabilire dove si trova il genitore o il tutore del minore;
    • il minore è stato abbandonato;
    • il genitore o il tutore del minore ha abusato o deliberatamente trascurato il minore, o ha
        permesso che minore venisse abusato o deliberatamente trascurato;
    • necessita di un collocamento alternativo permanente.
L’art. 233 prevede che i seguenti soggetti debbano esprimere il proprio consenso all’adozione:
    • i genitori biologici (se anch’essi minori, devono essere assistiti dal proprio tutore);
    • i soggetti che hanno ad altro titolo la tutela del minore;
    • il minore stesso se ha compiuto dieci anni di età o anche se di età inferiore e dimostra
        una maturità e uno sviluppo tali da comprendere le implicazioni del consenso
        all’adozione.
Secondo lo stesso art. 233 il consenso deve essere fornito in forma scritta alla presenza del
Presidente del Tribunale dei minori o di un impiegato del Tribunale se è espresso nel corso della
procedura di adozione.
Ai sensi dell’art. 236 non è necessario il consenso dei genitori biologici o dei tutori del minore
se:
    • non possono fornirlo per ragioni di salute mentale;
    • hanno abbandonato il minore, non possono essere rintracciati o sono ignoti;
• hanno abusato del minore, lo hanno trascurato o hanno lasciato che fosse abusato o
       trascurato;
   • negli ultimi dodici mesi non hanno esercitato in modo adeguato la responsabilità
       genitoriale;
   • sono stati privati del diritto di esprimere il proprio consenso sull’adozione con
       provvedimento del Tribunale;
   • non hanno risposto entro 30 giorni all’invito a fornire il proprio consenso.
Non è invece necessario il consenso del minore se:
   • è orfano e i soggetti che hanno la sua tutela non vogliono o non possono adottarlo;
   • il Tribunale è in possesso della documentazione che certifica il decesso dei genitori o dei
       tutori del minore.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

      1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
         autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità della RSA;
      2. l’ente autorizzato collabora, nell’arco dell’intera procedura, con una organizzazione
         accreditata locale della RSA;
      3. alla coppia viene sottoposta la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta,
         si reca in RSA per il proseguimento della procedura davanti al Tribunale dei minori;
      4. prima dell’emissione del provvedimento di adozione, la coppia trascorre almeno due
         settimane con il minore;
      5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette in RSA le relazioni
         concernenti l’integrazione del minore, che devono essere redatte nel rispetto delle
         scadenze previste dall’accordo operativo.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
La SACA si appoggia, per la gestione pratica delle procedure di adozione internazionale, a 9
organizzazioni locali per la protezione dell’infanzia. Gli enti autorizzati dei Paesi di accoglienza
lavorano pertanto interfacciandosi con uno o più organizzazioni locali accreditate, sulla base di
specifici accordi operativi che devono essere avallati dalla SACA.
L’art. 257 del Children’s Act designa quale Autorità centrale della RSA la Direzione Generale
del Dipartimento per lo Sviluppo Sociale, che svolge le funzioni assegnatele dalla Convenzione
de L’Aja del 1993 previa consultazione con il Direttore Generale della Giustizia e Sviluppo
Costituzionale.
L’art. 24 del Children’s Act stabilisce che chiunque ha interesse all’assistenza, al benessere e
allo sviluppo di un minore, può richiedere al Tribunale di pronunciare con urgenza un
provvedimento di tutela del minore. Nel considerare tale richiesta, il Tribunale tiene conto del
superiore interesse del minore, del rapporto tra il richiedente o altri e il minore, e ogni altra
circostanza che ritiene rilevante. La tutela di un minore può esser richiesta anche quando il
minore ha già un proprio tutore; in tale caso il richiedente deve indicare i motivi per cui ritiene
il tutore inidoneo. L’art. 25 del Children’s Act prevede che quando la domanda per la tutela di
un minore di cui all’art. 24 sia presentata da un cittadino non sudafricano, essa debba essere
considerata alla stregua di una domanda di adozione internazionale.
Il Capitolo 4 della Children’s Act prevede l’istituzione e la giurisdizione dei Tribunali dei
minori (Children’s Court) stabilendo che ogni Tribunale dei magistrati (Magistrates’ Court), di
cui alla legge sui magistrati n. 32 del 1944, svolga anche funzione di Tribunale dei minori. Tra
le competenze del Tribunale dei minori vi è quella di emettere provvedimenti di adozione
nazionale o internazionale (artt. 45 e 46 del Children’s Act).
Il Tribunale dei minori può processare e condannare una persona per inosservanza di un proprio
provvedimento o di una violazione simile, ma non può processare o condannare una persona in
relazione a un’accusa di carattere penale; il Tribunale è vincolato dalla legge applicabile ai
Tribunali dei magistrati. Tuttavia, nulla nella legge deve essere interpretato come limitante la
giurisdizione intrinseca dell’Alta Corte come superiore custode di tutti i minori. Ciò significa
quindi che anche le questioni relative alle adozioni internazionali potranno essere esaminate
dalle Alte Corti.
Gli aspiranti genitori adottivi contattano la SACA per il tramite di un ente autorizzato; la
SACA, quindi, li riferisce all’organizzazione per la protezione dell’infanzia accreditata che
abbia un accordo operativo con l’ente autorizzato del cui ausilio si avvalgono gli aspiranti
genitori adottivi.
L’organizzazione per la protezione dell’infanzia accreditata in RSA che cura il caso di un
minore dichiarato adottabile e non riesce a trovare i genitori adottivi a livello locale predispone
una relazione completa alla SACA.
Il minore viene inserito nel Registro dei minori adottabili e dei potenziali genitori adottivi
(RACAP) per 60 giorni e solo dopo che SACA abbia disposto per iscritto che non è stato
possibile individuare genitori adottivi a livello locale, può essere avviata una procedura di
adozione internazionale. Si segnala inoltre che laddove il genitore biologico del minore abbia
fornito il consenso all’adozione del figlio, egli deve essere informato che l’adozione
internazionale diventa un’opzione percorribile solo dopo che tutte le risorse locali sono state
esplorate, anche qualora preferisca che il proprio figlio sia adottato attraverso l’adozione
internazionale.
L’organizzazione per la protezione dell’infanzia sudafricana può quindi considerare i profili
degli aspiranti genitori adottivi selezionati dall’ente autorizzato e proporre un possibile
abbinamento; di ciò informa la SACA che, se d’accordo, completa il consenso ai sensi
dell’articolo 17 della Convenzione de L’Aja indicando il nome e i dati del minore, nonché il
nome e i dati degli aspiranti genitori adottivi.
L’ente autorizzato presenta l’abbinamento agli aspiranti genitori adottivi e se tutte le parti sono
d’accordo, l’Autorità centrale del Paese di accoglienza completa l’accordo di prosecuzione
previsto dall’articolo 17 della Convenzione e lo inoltra all’organizzazione sudafricana. Una
copia viene inviata alla SACA. Il Tribunale dei minori emette infatti il provvedimento di
adozione solo se entrambe la Autorità centrali – la SACA e quella del Paese di accoglienza –
hanno espresso il loro consenso ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione.
L’organizzazione per la protezione dell’infanzia fa in modo che ogni persona tenuta ad
acconsentire all’adozione fornisca il consenso tramite il Tribunale dei minori e fissa con il
Tribunale una data per l’arrivo degli aspiranti genitori adottivi. L’organizzazione sudafricana si
assume la responsabilità di curare la frequentazione tra i futuri genitori adottivi e il minore, che
dura almeno due settimane; accompagna gli aspiranti genitori adottivi davanti al Tribunale dei
minori.
Con il provvedimento di adozione viene disposta un’adozione piena, che quindi rescinde i
legami con la famiglia di origine del minore (il quale assume il cognome degli adottanti).
I verbali delle procedure di adozione vengono poi inoltrati alla SACA che provvede a garantire
la registrazione dell’adozione e rilascia un certificato di conformità ai sensi dell’articolo 23
della Convenzione entro 5 giorni lavorativi, garantendo che l’adozione sia riconosciuta nel
Paese di accoglienza. L’organizzazione per la protezione dei minori fa in modo che il
Dipartimento per gli affari interni riceva una copia del provvedimento di adozione e che venga
effettuato il cambio di nome.
L’organizzazione sudafricana inoltra il nuovo certificato di nascita ai genitori adottivi.
Nella fase post-adozione, i servizi di assistenza vengono coinvolti secondo la legislazione del
Paese di accoglienza per la preparazione delle relazioni di post-adozione, che devono essere
inviate all’organizzazione di protezione dell’infanzia sudafricana e alla SACA, secondo le
modalità concordate nell’accordo operativo.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Second periodic reports of States parties due in
2002, South Africa, CRC/C/ZAF/2, 17 march 2015

198. In linea con l’Osservazione conclusiva n. 26 e il Commento generale 7, la RSA ha aderito
nel 2003 alla Convenzione de L’Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di
adozione internazionale. Lo Stato ha anche rafforzato il quadro legislativo per le adozioni
nazionali e internazionali, rispettivamente nei Capitoli 15 e 16 della legge sui minori
(Children’s Act). La legge descrive le procedure per le adozioni, richiede l’accreditamento dei
soggetti coinvolti nelle adozioni e tiene un registro dei minori adottabili e degli aspiranti
genitori adottivi al fine dell’abbinamento e del collocamento del minore.
199. Il Dipartimento per lo Sviluppo Sociale (DSD) ha sviluppato un quadro politico e una
strategia in materia di adozioni per promuovere i servizi di adozione in RSA in considerazione
del gran numero di orfani e di minori vulnerabili presenti nel Paese. In conformità con la
Convenzione de L’Aja, la strategia ha posto in via prioritaria l’adozione nazionale rispetto a
quella internazionale. Tuttavia, la Corte costituzionale ha sottolineato che l’interesse superiore
del minore supera altre considerazioni, incluso il principio di sussidiarietà (AD v. DW (Centre
for Child Law come Amicus Curiae, Dipartimento dello Sviluppo Sociale Sviluppo come parte
attiva) 2008 3 SA 183 (CC)).
200. I fornitori di servizi di adozione in tutte le province sono stati formati sul Children’s Act,
sulle linee guida pratiche sulle adozioni internazionali, sui servizi sociali internazionali e sulle
linee guida sui minori separati e non accompagnati.
201. Nonostante sia in vigore una legislazione che consente l’adozione, il numero di adozioni
legali è basso rispetto ai minori adottabili che necessitano di soluzioni familiari permanenti. Le
adozioni registrate nel periodo 2001-2010 si aggirano intorno a 2.200 all’anno, di cui circa il
10% sono adozioni internazionali.
Le consultazioni provinciali suggeriscono che l’assenza di un contributo per l’adozione è un
fattore che ostacola le adozioni legali.
202. Sebbene i dati sull’adozione legale siano bassi, le soluzioni di collocamento informale
sono comuni e si stima che 1 su 4 minori risieda presso una persona diversa dal genitore
biologico (Meintjes & Hall, 2010). Alcuni di questi minori (il numero è sconosciuto) sono
adottati attraverso prassi basate sul diritto consuetudinario che implicano in effetti il
trasferimento di diritti e doveri genitoriali, da una famiglia ad un’altra o da un membro di una
famiglia ad un altro. A differenza dei collocamenti ai sensi del Children’s Act, le adozioni
realizzate secondo il diritto consuetudinario non sono soggette a regolamentazione e
monitoraggio ufficiale. Un certo numero di questi collocamenti sono riconosciuti come
affidamenti familiari e quindi soggetti alle norme, agli standard e ai processi di revisione
pertinenti contenuti nel Children’s Act.
203. I servizi sociali internazionali sudafricani (ISS) lavorano con altri servizi di questo tipo
per facilitare i casi di lavoro tra i Paesi.
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