LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - "Diritti umani" e violenza maschile contro le donne

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UNIBO 18 marzo 2015

LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
     PROBLEMATICA DEI SESSI E DIRITTI UMANI

          Maria (Milli) Virgilio
           mariavirgilio.wordpress.com

          «Diritti umani»
e violenza maschile contro le donne

                                              1
- Diritti umani delle donne

- Diritto delle donne all’autodeterminazione

                                           2
ONU
1948 Dichiarazione universale diritti umani
1979 CEDAW
1995 Piattaforma Pechino

COE
2011 Convenzione Istanbul

UE
2012 Direttiva n. 29
2015 Risoluzione Tarabella

                    *** *** ***

1993 ICTY Tribunale internazionale per la ex Jugoslavia
1998 ICC Corte Penale Internazionale
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Diritti umani nelle fonti internazionali. A
Base :
1948 UN Dichiarazione universale dei diritti umani.

7 testi generali:
1966 UN • Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
1966 UN•
Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR)
1965 UN •
La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razzia
le (CERD)
1979 UN •
La Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione cont
ro le donne (CEDAW)
.
1984 UN •
 La Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inu
mani o degradanti (CAT)
1989 UN • La Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC)
1990 UN •
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Convenzione internazionale sulla tutela dei diritti di tutti i lavoratori migranti
Diritti umani nelle fonti internazionali. B

Convenzioni e protocolli specifici: per esempio
Convenzione sulla nazionalità delle donne coniugate           (1952),        la
Convenzione per la soppressione del traffico di persone e dello sfruttamento
della prostituzione
                                     (1949),
Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani, in particolare donne
e bambini
(2000).

Convenzioni che fanno parte di categorie organiche di diritti: per esempio
• Le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO/OIL) che
definiscono i diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori
• Le Convenzioni di Ginevra, che definiscono i diritti fondamentali delle
persone e dei popoli nelle situazioni di conflitto armato (il cosiddetto diritto
umanitario)
• La Convenzione sui rifugiati.
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Diritti umani nelle fonti regionali sovranazionali

• European Court of Human Rights and
  European Committee of Social Rights

• Inter-American Commission on Human Rights and the
  Inter-American Court of Human Rights

• African Commission on Human and Peoples’ Rights and
  the African Court on Human and Peoples’ Rights

• ASEAN Intergovernmental Commission on Human
  Rights

• Arab Human Rights Committee (overseeing the
  Arab Charter on Human Rights)                         6
1998 ICC
STATUTO DI ROMA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
PREAMBOLO
Gli Stati Parti del presente Statuto
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro
culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico che
rischia in ogni momento di essere distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini
sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la
coscienza dell'umanità
Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza
ed il benessere del mondo,
Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità
internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione
deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in
ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione
internazionale,
Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini
contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,
(…)
                                                                             7
Hanno convenuto quanto segue:
ICC

Articolo 5
Crimini di competenza della Corte
1. La competenza della Corte é limitata ai crimini più
gravi, motivo di allarme per l'intera comunità
internazionale. La Corte ha competenze, in forza del
presente Statuto, per i crimini seguenti:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.

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ICC
Articolo 7
Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito
elencati, se commesso nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e
con la consapevolezza dell'attacco:
a) Omicidio;
b) Sterminio;
c) Riduzione in schiavitù;
d) Deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) Imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme
fondamentali di diritto internazionale;
f) Tortura;
g) Stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre
forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) Persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, inspirata da ragioni di
ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del
paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto
internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di
competenza della Corte;
i) Sparizione forzata delle persone;
j) Apartheid;
k) Altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o
gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

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Risoluzione Assemblea gen. ONU 19/12/1993, n. 48/104,
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza
contro le donne:
Articolo 1. Ai fini della presente Dichiarazione
l’espressione “violenza contro le donne” sta a
significare ogni atto di violenza fondata sul
genere che abbia come risultato, o che possa
avere come risultato, un danno o una sofferenza
fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse
le minacce di tali atti, la coercizione o la
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita
pubblica che privata.
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Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le
donne:
Art. 3. La violenza contro le donne riguarda principalmente:
a) la violenza fisica, sessuale e psicologica che si produca nella
famiglia, inclusi i maltrattamenti, gli abusi sessuali delle bambine
in ambito familiare, le violenze legate alla dote, lo stupro
coniugale, la mutilazione genitale femminile e altre pratiche
tradizionali dannose per le donne, la violenza perpetrata da altri
membri della famiglia e la violenza legata allo sfruttamento;
b) la violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno
della comunità in generale, compreso lo stupro, l’abuso sessuale,
le molestie e l’intimidazione sul posto di lavoro, nelle istituzioni
educative e altrove, la tratta delle donne e la prostituzione
forzata;
c) la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o tollerata
dallo Stato, ovunque si manifesti.
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Convenzione di Istanbul 11 maggio 2011 del Consiglio d’Europa
                sulla prevenzione e la lotta contro
  la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
Art. 3
a) con l’espressione “violenza contro le donne” si intende designare una
violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le
donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che
provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura
fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di
compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia
nella vita pubblica, che nella vita privata;

b) l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza
fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della
famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner,
indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia
condiviso la stessa residenza con la vittima;
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Art. 3 (segue)
c) con il termine “genere” ci si riferisce a
ruoli, comportamenti, attività e attributi
socialmente costruiti che una determinata
società considera appropriati per donne e
uomini;
d) l’espressione “violenza contro le donne
basata sul genere” designa qualsiasi
violenza diretta contro una donna in quanto
tale, o che colpisce le donne in modo
sproporzionato;
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Direttiva 2012/29/UE
  Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione
                  delle vittime di reato
(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro
una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere
o della sua espressione di genere o che colpisce in modo
sproporzionato le persone di un particolare genere. Può
provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o
una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è
considerata una forma di discriminazione e una violazione delle
libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle
relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro,
l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri
umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i
matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i
cosiddetti «reati d'onore»…
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RER Deliberazione legislativa n. 91/2014
Legge Quadro per la Parità e contro le Discriminazioni di Genere
TITOLO I - Disposizioni generali e norme di principio
Art. 1 - Principi
1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
(CEDAW) ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a
New York il 18 dicembre 1979), della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 ratificata e resa
esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato
sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), delle
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7, della Costituzione, e dello Statuto regionale, la
Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali, aderendo ai principi della Carta Europea per l’uguaglianza e la
parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione dell’eguaglianza
sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema regionale ispirato ai principi della
cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la
Comunità regionale, e alle pari opportunità.
 2. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e
l’autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta
ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della
dignità e dell’inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere
condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere,
dell’educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro
tutte le discriminazioni;
favorisce l’equilibrio tra l’attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per
uomini; promuove e coordina azioni e strumenti volti all’attuazione della presente legge nel rispetto di           15
quanto disposto dalle norme internazionali, comunitarie e nazionali, e da leggi e programmi regionali.
Libertà (1930)

Cod. Pen. Art. 525. Circostanze attenuanti. Le pene
stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se
il colpevole, prima della condanna, senza avere
commesso alcun atto di libidine in danno della
persona rapita, la restituisce spontaneamente in
libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a
quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro
luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio
1996, n. 66.
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Libertà (2001)

Legge n. 154/2001 Misure contro la violenza nelle
relazioni familiari.
La condotta pregiudizievole
Codice civile: art. 342-bis. (Ordini di protezione
contro gli abusi familiari).
Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità
fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro
coniuge o convivente, il giudice (…)
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Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita
(in taluni casi) alla querela per stalking;
2) l’incremento dei poteri della polizia
giudiziaria con l’attribuzione della nuova
misura dell’allontanamento urgente nei casi di
violenza domestica;
3) l’estensione dell’ammonimento questorile,
già previsto per lo stalking, alle condotte di
violenza domestica.
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Legge n. 119/2013

1) la caratteristica di irrevocabilità attribuita
(in taluni casi) alla querela per stalking
Art. 612bis (…) Il delitto è punito a querela
della persona offesa. Il termine per la
proposizione della querela è di sei mesi. La
remissione della querela può essere soltanto
processuale. La querela è comunque
irrevocabile se il fatto è stato commesso
mediante minacce reiterate nei modi di cui
all’articolo 612, secondo comma. (…)            19
Legge n. 119/2013
2) l’incremento dei poteri della polizia giudiziaria con l’attribuzione della
nuova misura dell’allontanamento urgente nei casi di violenza
domestica;
Cod. proc. pen. “Art. 384 -bis (Allontanamento d’urgenza dalla
casa familiare)
1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di
disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta,
oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via
telematica , l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il
divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti
di cui all’articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi
per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate
ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o
psichica della persona offesa. (…)
                                                                           20
Legge n. 119/2013
3) l’estensione dell’ammonimento questorile, già previsto per
lo stalking, alle condotte di violenza domestica.
Art. 3 Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica
1. Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non
anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli
articoli 581, nonché 582, secondo comma, consumato o tentato, del
codice penale , nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in
assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da
parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti,
all’ammonimento dell’autore del fatto. Ai fini del presente articolo si
intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si
verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone
legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una
relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. (…)
                                                                        21
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