STATUTO DI ELSA ITALIA - Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015

Pagina creata da Rebecca Proietti
 
CONTINUA A LEGGERE
 

                         STATUTO
                    DI ELSA ITALIA

       Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia
                       Padova, 7-10 Maggio 2015

                                                          Per autentica

                                                        Nicola Cicchelli
                                                Segretario Generale
                                              ELSA Italia 2014 - 2015
 

TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO                                    3
Articolo 1 – Denominazione                                               3
Articolo 2 – Sede                                                        3
Articolo 3 - Oggetto sociale                                             3
Articolo 4 - Attività istituzionali                                      3
Articolo 5 - Logo                                                        4
TITOLO II – LE SEZIONI                                                   5
Articolo 6 - Ammissione                                                  5
Articolo 7 - Decadenza                                                   6

TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI                              7
Articolo 8 - Denominazione e Sede Sezioni Locali                         7
Articolo 9 - Obbligo di conformità                                       7
Articolo 10 - Procedimento disciplinare                                  7

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI                                           8
Articolo 11 - Denominazione                                              8
Sezione I – L’Assemblea Nazionale                                        8
Articolo 12 - Funzioni                                                   8
Articolo 13 - Convocazione e Costituzione                                8
Articolo 14 - Deliberazioni                                              9
Articolo 15 - Assemblea Ordinaria                                        9
Articolo 16 - Assemblea Straordinaria                                    10
Sezione II - Il Consiglio Direttivo Nazionale                            10
Articolo 17 - Funzioni e Durata                                          10
Articolo 18 - Composizione                                               10
Articolo 19 - Deliberazioni e Compiti                                    11
Articolo 20 - Gratuità delle prestazioni e Rimborso delle spese          12
Articolo 21 - Revoca del Mandato                                         12
Sezione IV - L’organo Generale di Controllo                              12
Articolo 22 - Funzioni e Durata                                          12

TITOLO V - IL PATRIMONIO SOCIALE                                         13
Articolo 23 - Composizione                                               13
Articolo 24 - Utili                                                      14

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI                                          14
Articolo 25 - Vigenza e modifiche dello Statuto                          14
Articolo 26 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale          14
Articolo 27 - Coordinamento con il Regolamento di Attuazione             15

                                            Statuto di ELSA Italia
                                      LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                    2
 

                                                   TITOLO I
                         DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE

                                        Articolo 1 - Denominazione
       E' costituita una associazione denominata “ELSA Italia”. ELSA è l'acronimo di "The
       European Law Students' Association".

                                               Articolo 2 - Sede
1. La sede legale di ELSA Italia è fissata in Roma c/o UNIVERSITÀ LUISS - Guido Carli, in
       Viale Gorizia 17.
2. La sede amministrativa di ELSA ITALIA è sita presso il domicilio del Segretario Generale
       pro tempore salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.

                                        Articolo 3 - Oggetto sociale
1. ELSA Italia è parte di ELSA International, di cui costituisce la Sezione italiana. Gli scopi di
       ELSA Italia sono conformi allo spirito ed allo Statuto di ELSA International.
2. ELSA Italia è un'associazione indipendente, educativa, apartitica, aconfessionale e priva di
       scopi di lucro.
3. ELSA Italia favorisce a livello nazionale ed internazionale la cooperazione imparziale ed
       indipendente nel campo della cultura giuridica, sostiene la comprensione reciproca e
       incoraggia la responsabilità sociale di studenti e giovani laureati in corsi di laurea di
       formazione giuridica, con lo scopo di promuovere la democrazia, lo studio e la tutela dei
       diritti umani, civili e politici, la cultura della legalità e contribuire così alla realizzazione di un
       mondo più giusto fondato sul rispetto della dignità umana e delle diversità socio - culturale
       degli individui.

                                                 Statuto di ELSA Italia
                                           LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                         3
 

                                    Articolo 4 – Attività istituzionali
1. Le principali attività di ELSA Italia sono:
       a) tirocini di formazione giuridica e professionale in Italia e all'estero (STEP – Student
          Trainee Exchange Programme);
       b) eventi riguardanti l’orientamento professionale (L@We – Lawyers At Work Events);
       c) seminari e conferenze (S&C – Seminars&Conferences);
       d) incontri-scambio tra gruppi di studenti di diverse università, italiane o straniere (SV –
          Study Visits);
       e) programmi di ricerca legale per studenti e laureati stranieri ed italiani interessati
          rispettivamente al diritto di un paese straniero associato (LRG - Legal Research Groups);
       f) pubblicazioni periodiche;
       g) partecipazione in qualità di osservatori ai lavori di organismi internazionali impegnati nella
          tutela dei diritti umani (Delegations);
       h) simulazioni processuali (MCC – Moot Court Competitions)
2. Sono consentite attività diverse da quelle comprese nel comma 1 se previste da ELSA
       International o da decisione assembleare.
3. Tali iniziative potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto del
       principio di apoliticità e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali
       dell'Associazione.
4. Tutte le attività sono realizzate attraverso l'opera personale, volontaria e gratuita prestata dai
       soci. Le attività non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e
       sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o di
       altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

                                             Articolo 5 - Logo
1. Il logo ELSA è quello indicato da ELSA International come logo ufficiale dell'Associazione,
       a tutti i suoi livelli.
2. Il logo di ELSA Italia consiste nel logo ELSA con sottoscritte le parole "The European Law
       Students' Association", con la parola 'ITALIA' a sua volta sottoscritta a queste ultime.

                                               Statuto di ELSA Italia
                                         LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                       4
 

3. Il logo di ciascuna Sezione Locale consiste nel logo indicato da ELSA International come
       logo ufficiale dell'Associazione con sottoscritte le parole: "The European Law Students'
       Association", con il nome del Comune nel quale ha sede la Sezione.
4. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il
       logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo ELSA, con tutte le lettere
       maiuscole non puntate.
5. La delibera dell'Assemblea Nazionale che ammette una Sezione, in Prova od Ordinaria,
       conferisce automaticamente il potere di utilizzare il logo ELSA.
6. L'utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o
       segno distintivo dell'Associazione ELSA Italia è consentito esclusivamente nel rispetto delle
       finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dallo Statuto. Ogni uso
       indebito od in violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà costituire valida causa di
       esclusione dall’Associazione, fatto salva, in ogni caso, la possibilità di agire giudizialmente
       per il risarcimento del danno.

                                                TITOLO II
                                         LE SEZIONI LOCALI

                                        Articolo 6 – Ammissione
1. Sono soci di ELSA Italia le singole Sezioni Locali che siano divenute Sezioni Ordinarie a
       seguito di domanda approvata dall'Assemblea riunita in seduta Plenaria.
2. Partecipano all'attività dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto le
       singole Sezioni Locali che, pur non avendo ancora ottenuto lo status di cui al comma 1,
       siano divenute Sezioni in Prova a seguito di domanda presentata da un comitato di soci
       promotori ed approvata dall'Assemblea riunita in sede plenaria.
3. I soci delle singole Sezione Locali, Ordinarie o in Prova, fanno parte del network di ELSA
       Italia e godono dei diritti nascenti dal presente Statuto.

                                               Statuto di ELSA Italia
                                         LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                       5
 

                                         Articolo 7 - Decadenza
1. Una Sezione Ordinaria è automaticamente considerata decaduta da ogni diritto nei confronti
       di ELSA Italia, se, nel momento immediatamente precedente alla verifica del quorum
       costitutivo dell'Assemblea Nazionale, risulti ricadere in due o più delle seguenti condizioni:
       a) omesso pagamento della quota associativa nell'ammontare e nei termini stabiliti
         dall'Assemblea;
       b) omessa partecipazione con suoi delegati a tre Assemblee Nazionali consecutive;
       c) omessa comunicazione ad ELSA Italia del rinnovo delle cariche sociali per un periodo di
         almeno 18 mesi;
       d) omessa informazione di ELSA Italia in merito alle attività della Sezione Locale.
2. Una Sezione Ordinaria è, inoltre, decaduta se all'apertura dell'Assemblea primaverile non
       risulta aver versato due annualità della quota associativa.
3. La Sezione in Prova è automaticamente considerata decaduta nel caso ricorra anche una sola
       delle seguenti condizioni:
       a) omesso pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
       b) assenza durante le due Assemblee Nazionali successive all’ammissione ad ELSA Italia;
       c) comprovata appartenenza, anche di uno solo dei componenti del Consiglio Direttivo
         Locale, ad un organismo di rappresentanza politica amministrativa o di carattere partitico
         nonché ad organismi di rappresentanza studentesca di natura elettiva;
       d) mancato ottenimento dello status di Sezione Ordinaria entro la terza Assemblea
         Nazionale successiva all’ottenimento dello status di Sezione in Prova;
       e) mancanza di una comunicazione costante tra il Consiglio Direttivo Locale ed il Consiglio
         Direttivo di ELSA Italia.
4. La Sezione Locale Ordinaria o in Prova che sia decaduta per uno dei motivi di cui presente
       articolo verrà diffidata dall’usare il logo ELSA, la denominazione, l’acronimo ed ogni altro
       simbolo o segno distintivo dell’Associazione ELSA Italia.
5. Resta salva la possibilità per ELSA Italia di perseguire il recupero dei crediti maturati nel
       periodo precedente il dissolvimento.
6. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile.

                                               Statuto di ELSA Italia
                                         LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                       6
 

                                                 TITOLO III
                                DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI

                           Articolo 8 - Denominazione e Sede Sezioni Locali
1. La denominazione della Sezione Locale è formata dall'acronimo ELSA seguito dal nome del
       Comune in cui essa ha sede.
2. Le Sezioni Locali possono avere sede solo in Comuni in cui siano presenti corsi di laurea di
       formazione giuridica.

                                    Articolo 9 - Obbligo di conformità
1. Le Sezioni costituiscono enti associativi autonomi periferici su base territoriale ed ogni
       Sezione regolarmente ammessa ad ELSA Italia adotta il proprio Statuto. In particolare le
       Sezioni godono di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto delle
       decisioni prese dall'International Council Meeting e dall'Assemblea Nazionale che
       immediatamente le riguardano.
2. Lo Statuto adottato dalla Sezione deve essere conforme al presente Statuto e contenere
       norme sull’ordinamento interno ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti
       di tutti gli associati, nonché la previsione dell’elettività delle cariche associative ed i criteri per
       l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
3. Ciascuna Sezione ha l'obbligo assoluto di rispettare i principi sanciti dall’Articolo 3
       del presente Statuto.

                                 Articolo 10 - Procedimento disciplinare
1. La violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle
       decisioni dell'Assemblea da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei
       Consigli Direttivi delle Sezioni Locali o dell'Organo Generale di Controllo determina la
       sottoposizione a procedimento disciplinare, affidato, a seconda dei casi, all'Or.Ge. o al
       Consiglio Direttivo Nazionale, e regolato dalle disposizioni del Regolamento di Attuazione.

                                                 Statuto di ELSA Italia
                                           LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                         7
 

2. L'interessato ha diritto di essere sentito in Assemblea ed il provvedimento, motivato, deve
       essere adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

                                               TITOLO IV
                                       GLI ORGANI SOCIALI

                                     Articolo 11 - Denominazione
       Sono organi sociali nazionali obbligatori:
       a) l'Assemblea Nazionale;
       b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
       c) l'Organo Generale di Controllo (Or.Ge.).

                                               SEZIONE I
                                    L'ASSEMBLEA NAZIONALE

                                         Articolo 12 - Funzioni
       L’Assemblea Nazionale rappresenta i membri di ELSA Italia e ne è il supremo organo
       decisionale.
       Le decisioni assunte in sede plenaria dall'Assemblea Nazionale rappresentano le decisioni su
       cui si basa il funzionamento di ELSA Italia.

                              Articolo 13 - Convocazione e Costituzione
1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno con almeno due mesi
       di preavviso nel luogo stabilito dall'Assemblea Nazionale precedente, ad opera del Consiglio
       Direttivo Nazionale d'intesa con la Sezione Locale ospitante.
2. Può inoltre essere convocata a seguito di una richiesta da parte dei due terzi delle Sezioni
       Ordinarie.
3. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando è presente almeno un terzo delle
       Sezioni Ordinarie ed in Prova con diritto di voto.
                                              Statuto di ELSA Italia
                                        LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                      8
 

4. In casi di necessità e di urgenza, la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo Nazionale
       può convocare l'Assemblea Nazionale con delibera motivata e comunicata preventivamente
       all’Or.Ge. ed alle Sezioni Locali.

                                       Articolo 14 – Deliberazioni
1. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice salva diversa disposizione del
       presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione.
2. Ciascuna Sezione Locale Ordinaria ha diritto di esprimere tre voti nell'Assemblea riunita in
       sede plenaria.
3. Ciascuna Sezione Locale in Prova ha diritto di esprimere un voto nell’Assemblea riunita in
       sede plenaria.
4. Le Sezioni Locali Ordinarie esercitano il loro voto nell’Assemblea riunita in sede
       plenaria tramite delega espressa per iscritto, secondo le modalità stabilite dal Segretario
       Generale, a tre rappresentanti scelti fra coloro che rivestono cariche elettive all'interno del
       proprio Consiglio Direttivo Locale.
5. Le Sezioni Locali in Prova possono delegare al voto dell’Assemblea riunita in sede plenaria
       un membro delle cariche elettive del proprio Consiglio Direttivo Locale oltre a due sostituti
       che votino in vece di lui in caso di temporanea impossibilità o assenza dall'Assemblea.
6. Per quanto non disposto dal presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea è regolato da
       un apposito Regolamento per la cui approvazione e modifica si applicano le disposizioni
       dell'Art. 25.
                                   Articolo 15 – Assemblea ordinaria
       L’Assemblea Nazionale annualmente:
       a) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale;
       b) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione presentati dal
          Consiglio Direttivo Nazionale;
       c) elegge l'Organo Generale di Controllo;
       d) decide sulla linea di azione dell'Associazione, deliberando sui lavori delle commissioni.

                                                  Statuto di ELSA Italia
                                            LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                          9
 

                                Articolo 16 – Assemblea straordinaria
       È straordinaria l'Assemblea Nazionale convocata per:
       a) la modifica dello Statuto;
       b) l'elezione del Consiglio Direttivo in caso di mancata elezione durante l'Assemblea
         Ordinaria ovvero decadenza di tutti o della maggioranza dei suoi membri;
       c) lo scioglimento dell'Associazione.

                                                SEZIONE II
                           IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

                                       Articolo 17– Funzioni e Durata
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo di ELSA Italia. Esso dà attuazione alle
       decisioni di ELSA International e dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia; è responsabile di
       fronte all'Assemblea della programmazione e del coordinamento delle attività di ELSA Italia.
       Promuove, supporta e coordina le attività delle Sezioni Locali.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica un anno.
3. Non può accedere al Consiglio Direttivo Nazionale chi, al momento dell'elezione, risulta
       laureato da più di cinque anni e chi è già stato membro dell'Organo Generale di Controllo.

                                        Articolo 18 - Composizione
       Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai seguenti membri:

       - Presidente;
       - Segretario Generale;
       - Tesoriere;
       - Vicepresidente per il Marketing;
       - Vicepresidente per Attività Accademiche (VP AA).
       - Vicepresidente per Seminari e Conferenze (VP S&C);
       - Vicepresidente per lo Student Trainee Exchange Programme (VP STEP).

                                                Statuto di ELSA Italia
                                          LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                        10
 

                                Articolo 19 – Deliberazioni e Compiti
1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno pari dignità e deliberano
       collegialmente.
2. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. A
       parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto
       dato dal Presidente.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina le attività della stessa,
       presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni
       assembleari e consiliari. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono assunte
       dal Segretario Generale o da altro membro del Consiglio Direttivo delegato dallo stesso
       Presidente.
4. Il Segretario Generale è il sommo interprete delle norme sociali; redige e custodisce i verbali
       delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e dà adeguata
       pubblicità delle deliberazioni assunte; mantiene le comunicazioni con ELSA International e
       le Sezioni Locali; certifica la regolare ricezione nei termini dei documenti assembleari e la
       regolarità della delega dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale.
5. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie di ELSA Italia, redige il bilancio consuntivo e
       preventivo, effettua i pagamenti ed incassa le quote versate dalle Sezioni. Congiuntamente e
       disgiuntamente con il Presidente è titolare del potere di firma e di apertura e gestione di
       conti correnti e depositi. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono espletate
       congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Vicepresidente per il Marketing è responsabile della consapevolezza e della concezione di
       ELSA all'interno della società e della corretta rappresentazione della società all'esterno di
       essa; realizza le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali di ELSA
       Italia.
7. Il Vicepresidente per Attività Accademiche si occupa dell'educazione giuridica,
       promuovendo la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione quali gli eventi di
       orientamento professionale, i gruppi di ricerca legale e le simulazioni processuali; è
       responsabile delle pubblicazioni scientifiche di ELSA Italia.

                                              Statuto di ELSA Italia
                                        LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                      11
 

8. Il Vicepresidente Seminari e Conferenze sovraintende e coordina i seminari, le conferenze e
       le attività di scambio culturale organizzati in Italia e presso altre sedi europee e promuove la
       partecipazione dei soci ELSA ai lavori degli organismi internazionali.
9. Il Vicepresidente per lo STEP è responsabile dell'organizzazione e della promozione dei
       tirocini di formazione giuridica e professionale.

                  Articolo 20 – Gratuità della prestazione e Rimborso delle spese
1. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale prestano la loro attività in modo gratuito e senza
       retribuzione alcuna, in conformità all'Articolo 4, comma 4, del presente Statuto.
2. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse
       dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione, tenendo
       conto dei risultati di gestione dell'anno di carica.

                                    Articolo 21 – Revoca del mandato
       L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio
       Direttivo Nazionale per grave ed ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a suo
       carico.

                                               SEZIONE III
                            L'ORGANO GENERALE DI CONTROLLO

                                      Articolo 22 - Funzioni e Durata
1. L'Organo Generale di Controllo:
       a) vigila sull'andamento finanziario dell'associazione;
       b) vigila sul rispetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni Locali dello
          Statuto di ELSA International, delle decisioni dell’International Council Meeting, dello
          Statuto di ELSA Italia e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
       c) dirime le controversie insorte tra le Sezioni Locali e tra le Sezioni Locali ed il Consiglio
          Direttivo di ELSA Italia;

                                                Statuto di ELSA Italia
                                          LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                        12
 

       d) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di
          Attuazione.
2. Ad ogni Assemblea Nazionale l'Organo Generale di Controllo presenta una relazione scritta
       sui risultati della propria attività.
3. L’Organo Generale di Controllo dura in carica un anno.
4. L’elezione impedisce la futura eleggibilità all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale.

                                                      TITOLO V
                                        IL PATRIMONIO SOCIALE

                                         Articolo 23 - Composizione
       Il patrimonio di ELSA Italia è costituito da:
       a) quote versate dalle Sezioni, da destinarsi principalmente al pagamento della quota
          associativa ad ELSA International ed a coprire le spese di Ordinaria amministrazione;
       b) contributi che l'Associazione potrà ricevere dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche,
          finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
       c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
       d) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
       e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
          svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
          maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
          istituzionali;
       f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
       g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali
          feste e sottoscrizioni anche a premi;
       h) eventuali eredità, donazioni e legati.

                                                     Statuto di ELSA Italia
                                               LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                             13
 

                                              Articolo 24 - Utili
       Eventuali ricavi, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali provenienti dalle
       attività svolte, non possono essere distribuiti tra gli associati neppure in modo indiretto,
       salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi devono essere
       utilizzati esclusivamente per le attività di cui all’Articolo 4 del presente Statuto.

                                                  TITOLO VI
                                        DISPOSIZIONI FINALI

                              Articolo 25 – Vigenza e Modifiche dello Statuto
1. Le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione sono
       immediatamente vincolanti per ciascuna Sezione Locale.
2. Le norme del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione possono essere modificate,
       su proposta delle Sezioni Locali o del Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa delibera
       dell'Assemblea Nazionale assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Locali presenti e
       con diritto di voto.
3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario Generale
       entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il loro
       obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

                 Articolo 26 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale
1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto dei due terzi delle Sezioni
       Ordinarie ed in Prova con diritto di voto.
2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad
       Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo
       di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa
       destinazione imposta dalla legge.

                                                 Statuto di ELSA Italia
                                           LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                         14
 

                 Articolo 27 – Coordinamento con il Regolamento di Attuazione
       Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al Regolamento
       di Attuazione.
	
  
                                             Statuto di ELSA Italia
                                       LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015
                                                     15
Puoi anche leggere