STATUTO DI ELSA ITALIA - Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
STATUTO DI ELSA ITALIA Aggiornato alla LIII Assemblea Nazionale di ELSA Italia Padova, 7-10 Maggio 2015 Per autentica Nicola Cicchelli Segretario Generale ELSA Italia 2014 - 2015
TITOLO I – DENOMINAZIONE SEDE E SCOPO 3 Articolo 1 – Denominazione 3 Articolo 2 – Sede 3 Articolo 3 - Oggetto sociale 3 Articolo 4 - Attività istituzionali 3 Articolo 5 - Logo 4 TITOLO II – LE SEZIONI 5 Articolo 6 - Ammissione 5 Articolo 7 - Decadenza 6 TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI 7 Articolo 8 - Denominazione e Sede Sezioni Locali 7 Articolo 9 - Obbligo di conformità 7 Articolo 10 - Procedimento disciplinare 7 TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI 8 Articolo 11 - Denominazione 8 Sezione I – L’Assemblea Nazionale 8 Articolo 12 - Funzioni 8 Articolo 13 - Convocazione e Costituzione 8 Articolo 14 - Deliberazioni 9 Articolo 15 - Assemblea Ordinaria 9 Articolo 16 - Assemblea Straordinaria 10 Sezione II - Il Consiglio Direttivo Nazionale 10 Articolo 17 - Funzioni e Durata 10 Articolo 18 - Composizione 10 Articolo 19 - Deliberazioni e Compiti 11 Articolo 20 - Gratuità delle prestazioni e Rimborso delle spese 12 Articolo 21 - Revoca del Mandato 12 Sezione IV - L’organo Generale di Controllo 12 Articolo 22 - Funzioni e Durata 12 TITOLO V - IL PATRIMONIO SOCIALE 13 Articolo 23 - Composizione 13 Articolo 24 - Utili 14 TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI 14 Articolo 25 - Vigenza e modifiche dello Statuto 14 Articolo 26 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale 14 Articolo 27 - Coordinamento con il Regolamento di Attuazione 15 Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 2
TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO SOCIALE Articolo 1 - Denominazione E' costituita una associazione denominata “ELSA Italia”. ELSA è l'acronimo di "The European Law Students' Association". Articolo 2 - Sede 1. La sede legale di ELSA Italia è fissata in Roma c/o UNIVERSITÀ LUISS - Guido Carli, in Viale Gorizia 17. 2. La sede amministrativa di ELSA ITALIA è sita presso il domicilio del Segretario Generale pro tempore salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. Articolo 3 - Oggetto sociale 1. ELSA Italia è parte di ELSA International, di cui costituisce la Sezione italiana. Gli scopi di ELSA Italia sono conformi allo spirito ed allo Statuto di ELSA International. 2. ELSA Italia è un'associazione indipendente, educativa, apartitica, aconfessionale e priva di scopi di lucro. 3. ELSA Italia favorisce a livello nazionale ed internazionale la cooperazione imparziale ed indipendente nel campo della cultura giuridica, sostiene la comprensione reciproca e incoraggia la responsabilità sociale di studenti e giovani laureati in corsi di laurea di formazione giuridica, con lo scopo di promuovere la democrazia, lo studio e la tutela dei diritti umani, civili e politici, la cultura della legalità e contribuire così alla realizzazione di un mondo più giusto fondato sul rispetto della dignità umana e delle diversità socio - culturale degli individui. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 3
Articolo 4 – Attività istituzionali 1. Le principali attività di ELSA Italia sono: a) tirocini di formazione giuridica e professionale in Italia e all'estero (STEP – Student Trainee Exchange Programme); b) eventi riguardanti l’orientamento professionale (L@We – Lawyers At Work Events); c) seminari e conferenze (S&C – Seminars&Conferences); d) incontri-scambio tra gruppi di studenti di diverse università, italiane o straniere (SV – Study Visits); e) programmi di ricerca legale per studenti e laureati stranieri ed italiani interessati rispettivamente al diritto di un paese straniero associato (LRG - Legal Research Groups); f) pubblicazioni periodiche; g) partecipazione in qualità di osservatori ai lavori di organismi internazionali impegnati nella tutela dei diritti umani (Delegations); h) simulazioni processuali (MCC – Moot Court Competitions) 2. Sono consentite attività diverse da quelle comprese nel comma 1 se previste da ELSA International o da decisione assembleare. 3. Tali iniziative potranno svolgersi in collaborazione con enti pubblici e privati, nel rispetto del principio di apoliticità e aconfessionalità ed in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione. 4. Tutte le attività sono realizzate attraverso l'opera personale, volontaria e gratuita prestata dai soci. Le attività non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, o di altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'Associazione. Articolo 5 - Logo 1. Il logo ELSA è quello indicato da ELSA International come logo ufficiale dell'Associazione, a tutti i suoi livelli. 2. Il logo di ELSA Italia consiste nel logo ELSA con sottoscritte le parole "The European Law Students' Association", con la parola 'ITALIA' a sua volta sottoscritta a queste ultime. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 4
3. Il logo di ciascuna Sezione Locale consiste nel logo indicato da ELSA International come logo ufficiale dell'Associazione con sottoscritte le parole: "The European Law Students' Association", con il nome del Comune nel quale ha sede la Sezione. 4. Nel materiale dattiloscritto e prodotto con computer, qualora non sia possibile utilizzare il logo ufficiale dell'Associazione, può essere utilizzato l'acronimo ELSA, con tutte le lettere maiuscole non puntate. 5. La delibera dell'Assemblea Nazionale che ammette una Sezione, in Prova od Ordinaria, conferisce automaticamente il potere di utilizzare il logo ELSA. 6. L'utilizzo del logo ELSA, della denominazione, dell'acronimo e di ogni altro simbolo o segno distintivo dell'Associazione ELSA Italia è consentito esclusivamente nel rispetto delle finalità dell'Associazione e nei limiti dei modi e delle forme stabiliti dallo Statuto. Ogni uso indebito od in violazione dello Statuto da parte di chiunque potrà costituire valida causa di esclusione dall’Associazione, fatto salva, in ogni caso, la possibilità di agire giudizialmente per il risarcimento del danno. TITOLO II LE SEZIONI LOCALI Articolo 6 – Ammissione 1. Sono soci di ELSA Italia le singole Sezioni Locali che siano divenute Sezioni Ordinarie a seguito di domanda approvata dall'Assemblea riunita in seduta Plenaria. 2. Partecipano all'attività dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto le singole Sezioni Locali che, pur non avendo ancora ottenuto lo status di cui al comma 1, siano divenute Sezioni in Prova a seguito di domanda presentata da un comitato di soci promotori ed approvata dall'Assemblea riunita in sede plenaria. 3. I soci delle singole Sezione Locali, Ordinarie o in Prova, fanno parte del network di ELSA Italia e godono dei diritti nascenti dal presente Statuto. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 5
Articolo 7 - Decadenza 1. Una Sezione Ordinaria è automaticamente considerata decaduta da ogni diritto nei confronti di ELSA Italia, se, nel momento immediatamente precedente alla verifica del quorum costitutivo dell'Assemblea Nazionale, risulti ricadere in due o più delle seguenti condizioni: a) omesso pagamento della quota associativa nell'ammontare e nei termini stabiliti dall'Assemblea; b) omessa partecipazione con suoi delegati a tre Assemblee Nazionali consecutive; c) omessa comunicazione ad ELSA Italia del rinnovo delle cariche sociali per un periodo di almeno 18 mesi; d) omessa informazione di ELSA Italia in merito alle attività della Sezione Locale. 2. Una Sezione Ordinaria è, inoltre, decaduta se all'apertura dell'Assemblea primaverile non risulta aver versato due annualità della quota associativa. 3. La Sezione in Prova è automaticamente considerata decaduta nel caso ricorra anche una sola delle seguenti condizioni: a) omesso pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti; b) assenza durante le due Assemblee Nazionali successive all’ammissione ad ELSA Italia; c) comprovata appartenenza, anche di uno solo dei componenti del Consiglio Direttivo Locale, ad un organismo di rappresentanza politica amministrativa o di carattere partitico nonché ad organismi di rappresentanza studentesca di natura elettiva; d) mancato ottenimento dello status di Sezione Ordinaria entro la terza Assemblea Nazionale successiva all’ottenimento dello status di Sezione in Prova; e) mancanza di una comunicazione costante tra il Consiglio Direttivo Locale ed il Consiglio Direttivo di ELSA Italia. 4. La Sezione Locale Ordinaria o in Prova che sia decaduta per uno dei motivi di cui presente articolo verrà diffidata dall’usare il logo ELSA, la denominazione, l’acronimo ed ogni altro simbolo o segno distintivo dell’Associazione ELSA Italia. 5. Resta salva la possibilità per ELSA Italia di perseguire il recupero dei crediti maturati nel periodo precedente il dissolvimento. 6. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 6
TITOLO III DIRITTI E DOVERI DELLE SEZIONI Articolo 8 - Denominazione e Sede Sezioni Locali 1. La denominazione della Sezione Locale è formata dall'acronimo ELSA seguito dal nome del Comune in cui essa ha sede. 2. Le Sezioni Locali possono avere sede solo in Comuni in cui siano presenti corsi di laurea di formazione giuridica. Articolo 9 - Obbligo di conformità 1. Le Sezioni costituiscono enti associativi autonomi periferici su base territoriale ed ogni Sezione regolarmente ammessa ad ELSA Italia adotta il proprio Statuto. In particolare le Sezioni godono di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria, nel rispetto delle decisioni prese dall'International Council Meeting e dall'Assemblea Nazionale che immediatamente le riguardano. 2. Lo Statuto adottato dalla Sezione deve essere conforme al presente Statuto e contenere norme sull’ordinamento interno ispirate a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché la previsione dell’elettività delle cariche associative ed i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi. 3. Ciascuna Sezione ha l'obbligo assoluto di rispettare i principi sanciti dall’Articolo 3 del presente Statuto. Articolo 10 - Procedimento disciplinare 1. La violazione delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione e delle decisioni dell'Assemblea da parte dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Consigli Direttivi delle Sezioni Locali o dell'Organo Generale di Controllo determina la sottoposizione a procedimento disciplinare, affidato, a seconda dei casi, all'Or.Ge. o al Consiglio Direttivo Nazionale, e regolato dalle disposizioni del Regolamento di Attuazione. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 7
2. L'interessato ha diritto di essere sentito in Assemblea ed il provvedimento, motivato, deve essere adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri. TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI Articolo 11 - Denominazione Sono organi sociali nazionali obbligatori: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio Direttivo Nazionale; c) l'Organo Generale di Controllo (Or.Ge.). SEZIONE I L'ASSEMBLEA NAZIONALE Articolo 12 - Funzioni L’Assemblea Nazionale rappresenta i membri di ELSA Italia e ne è il supremo organo decisionale. Le decisioni assunte in sede plenaria dall'Assemblea Nazionale rappresentano le decisioni su cui si basa il funzionamento di ELSA Italia. Articolo 13 - Convocazione e Costituzione 1. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno con almeno due mesi di preavviso nel luogo stabilito dall'Assemblea Nazionale precedente, ad opera del Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con la Sezione Locale ospitante. 2. Può inoltre essere convocata a seguito di una richiesta da parte dei due terzi delle Sezioni Ordinarie. 3. L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando è presente almeno un terzo delle Sezioni Ordinarie ed in Prova con diritto di voto. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 8
4. In casi di necessità e di urgenza, la maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo Nazionale può convocare l'Assemblea Nazionale con delibera motivata e comunicata preventivamente all’Or.Ge. ed alle Sezioni Locali. Articolo 14 – Deliberazioni 1. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice salva diversa disposizione del presente Statuto e del relativo Regolamento di Attuazione. 2. Ciascuna Sezione Locale Ordinaria ha diritto di esprimere tre voti nell'Assemblea riunita in sede plenaria. 3. Ciascuna Sezione Locale in Prova ha diritto di esprimere un voto nell’Assemblea riunita in sede plenaria. 4. Le Sezioni Locali Ordinarie esercitano il loro voto nell’Assemblea riunita in sede plenaria tramite delega espressa per iscritto, secondo le modalità stabilite dal Segretario Generale, a tre rappresentanti scelti fra coloro che rivestono cariche elettive all'interno del proprio Consiglio Direttivo Locale. 5. Le Sezioni Locali in Prova possono delegare al voto dell’Assemblea riunita in sede plenaria un membro delle cariche elettive del proprio Consiglio Direttivo Locale oltre a due sostituti che votino in vece di lui in caso di temporanea impossibilità o assenza dall'Assemblea. 6. Per quanto non disposto dal presente Statuto, il funzionamento dell'Assemblea è regolato da un apposito Regolamento per la cui approvazione e modifica si applicano le disposizioni dell'Art. 25. Articolo 15 – Assemblea ordinaria L’Assemblea Nazionale annualmente: a) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale; b) approva il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo dell'Associazione presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale; c) elegge l'Organo Generale di Controllo; d) decide sulla linea di azione dell'Associazione, deliberando sui lavori delle commissioni. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 9
Articolo 16 – Assemblea straordinaria È straordinaria l'Assemblea Nazionale convocata per: a) la modifica dello Statuto; b) l'elezione del Consiglio Direttivo in caso di mancata elezione durante l'Assemblea Ordinaria ovvero decadenza di tutti o della maggioranza dei suoi membri; c) lo scioglimento dell'Associazione. SEZIONE II IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE Articolo 17– Funzioni e Durata 1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo di ELSA Italia. Esso dà attuazione alle decisioni di ELSA International e dell'Assemblea Nazionale di ELSA Italia; è responsabile di fronte all'Assemblea della programmazione e del coordinamento delle attività di ELSA Italia. Promuove, supporta e coordina le attività delle Sezioni Locali. 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica un anno. 3. Non può accedere al Consiglio Direttivo Nazionale chi, al momento dell'elezione, risulta laureato da più di cinque anni e chi è già stato membro dell'Organo Generale di Controllo. Articolo 18 - Composizione Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dai seguenti membri: - Presidente; - Segretario Generale; - Tesoriere; - Vicepresidente per il Marketing; - Vicepresidente per Attività Accademiche (VP AA). - Vicepresidente per Seminari e Conferenze (VP S&C); - Vicepresidente per lo Student Trainee Exchange Programme (VP STEP). Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 10
Articolo 19 – Deliberazioni e Compiti 1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale hanno pari dignità e deliberano collegialmente. 2. Le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti si procede ad una seconda votazione; in caso di ulteriore parità prevale il voto dato dal Presidente. 3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, coordina le attività della stessa, presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni assembleari e consiliari. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Segretario Generale o da altro membro del Consiglio Direttivo delegato dallo stesso Presidente. 4. Il Segretario Generale è il sommo interprete delle norme sociali; redige e custodisce i verbali delle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e dà adeguata pubblicità delle deliberazioni assunte; mantiene le comunicazioni con ELSA International e le Sezioni Locali; certifica la regolare ricezione nei termini dei documenti assembleari e la regolarità della delega dei rappresentanti all'Assemblea Nazionale. 5. Il Tesoriere gestisce le risorse finanziarie di ELSA Italia, redige il bilancio consuntivo e preventivo, effettua i pagamenti ed incassa le quote versate dalle Sezioni. Congiuntamente e disgiuntamente con il Presidente è titolare del potere di firma e di apertura e gestione di conti correnti e depositi. In caso di temporaneo impedimento, le sue funzioni sono espletate congiuntamente dal Presidente e dal Segretario. 6. Il Vicepresidente per il Marketing è responsabile della consapevolezza e della concezione di ELSA all'interno della società e della corretta rappresentazione della società all'esterno di essa; realizza le migliori condizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali di ELSA Italia. 7. Il Vicepresidente per Attività Accademiche si occupa dell'educazione giuridica, promuovendo la partecipazione alle attività istituzionali dell'Associazione quali gli eventi di orientamento professionale, i gruppi di ricerca legale e le simulazioni processuali; è responsabile delle pubblicazioni scientifiche di ELSA Italia. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 11
8. Il Vicepresidente Seminari e Conferenze sovraintende e coordina i seminari, le conferenze e le attività di scambio culturale organizzati in Italia e presso altre sedi europee e promuove la partecipazione dei soci ELSA ai lavori degli organismi internazionali. 9. Il Vicepresidente per lo STEP è responsabile dell'organizzazione e della promozione dei tirocini di formazione giuridica e professionale. Articolo 20 – Gratuità della prestazione e Rimborso delle spese 1. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale prestano la loro attività in modo gratuito e senza retribuzione alcuna, in conformità all'Articolo 4, comma 4, del presente Statuto. 2. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività prestate nell'interesse dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Attuazione, tenendo conto dei risultati di gestione dell'anno di carica. Articolo 21 – Revoca del mandato L'Assemblea Nazionale può revocare il mandato ad uno o più membri del Consiglio Direttivo Nazionale per grave ed ingiustificato inadempimento degli obblighi posti a suo carico. SEZIONE III L'ORGANO GENERALE DI CONTROLLO Articolo 22 - Funzioni e Durata 1. L'Organo Generale di Controllo: a) vigila sull'andamento finanziario dell'associazione; b) vigila sul rispetto da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni Locali dello Statuto di ELSA International, delle decisioni dell’International Council Meeting, dello Statuto di ELSA Italia e delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale; c) dirime le controversie insorte tra le Sezioni Locali e tra le Sezioni Locali ed il Consiglio Direttivo di ELSA Italia; Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 12
d) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione. 2. Ad ogni Assemblea Nazionale l'Organo Generale di Controllo presenta una relazione scritta sui risultati della propria attività. 3. L’Organo Generale di Controllo dura in carica un anno. 4. L’elezione impedisce la futura eleggibilità all’interno del Consiglio Direttivo Nazionale. TITOLO V IL PATRIMONIO SOCIALE Articolo 23 - Composizione Il patrimonio di ELSA Italia è costituito da: a) quote versate dalle Sezioni, da destinarsi principalmente al pagamento della quota associativa ad ELSA International ed a coprire le spese di Ordinaria amministrazione; b) contributi che l'Associazione potrà ricevere dallo Stato, da enti o da istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; d) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) eventuali eredità, donazioni e legati. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 13
Articolo 24 - Utili Eventuali ricavi, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali provenienti dalle attività svolte, non possono essere distribuiti tra gli associati neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Essi devono essere utilizzati esclusivamente per le attività di cui all’Articolo 4 del presente Statuto. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25 – Vigenza e Modifiche dello Statuto 1. Le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione sono immediatamente vincolanti per ciascuna Sezione Locale. 2. Le norme del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione possono essere modificate, su proposta delle Sezioni Locali o del Consiglio Direttivo Nazionale, solo previa delibera dell'Assemblea Nazionale assunta a maggioranza dei due terzi delle Sezioni Locali presenti e con diritto di voto. 3. Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate al Segretario Generale entro e non oltre trenta giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Nazionale per il loro obbligatorio inserimento nell'ordine del giorno dell'Assemblea. Articolo 26 – Scioglimento e Devoluzione del patrimonio sociale 1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con il voto dei due terzi delle Sezioni Ordinarie ed in Prova con diritto di voto. 2. Con la medesima decisione si provvede alla devoluzione del patrimonio sociale ad Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 14
Articolo 27 – Coordinamento con il Regolamento di Attuazione Ai fini dell'interpretazione e dell'esecuzione del presente Statuto si rimanda al Regolamento di Attuazione. Statuto di ELSA Italia LIII AN Padova, 7-10 Maggio 2015 15
Puoi anche leggere