STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE ...
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STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI FEDERICA BUZZI – CONSULENZA LEGALE FEDERCOOP ROMAGNA WEBINAR 9 APRILE 2021
ART. STATUTO SU DOMANDA DI AMMISSIONE DEL SOCIO COOPERATORE Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una domanda scritta contenete, fra l’altro, la quota sociale che intende sottoscrivere UTILE PREVEDERE CHE LA QUOTA SOCIALE DA SOTTOSCRIVERE SIA IN MISURA NON INFERIORE A QUANTO STABILITO DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E, COMUNQUE, NON INFERIORE AD UN IMPORTO INDICATO IN STATUTO ⇓ In questo modo, gli eventuali incrementi della quota sociale minima non necessiteranno di modifica statutaria, potendo l’Assemblea ordinaria dei soci modificare il valore della quota sociale minima indicato in statuto
ART. STATUTO SU OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI I soci cooperatori sono tenuti al rispetto di determinati obblighi assunti verso la Cooperativa UTILE PREVEDERE, OLTRE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE SOTTOSCRITTA ED AL RISPETTO DI STATUTO/REGOLAMENTI/DELIBERE, ANCHE L’OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI DELLA COOPERATIVA ATTRAVERSO L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO MUTUALISTICO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO ⇓ In questo modo, verrebbe evidenziato anche l’obbligo dei soci cooperatori dell’instaurazione dell’ulteriore rapporto mutualistico, da declinare a seconda dello specifico scopo mutualistico perseguito dalla Cooperativa
ART. STATUTO SU RECESSO DEI SOCI COOPERATORI Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda OCCORRE RICORDARE CHE IL RAPPORTO SOCIALE SI SCIOGLIE PER RECESSO ALLA DATA IN CUI IL SOCIO COOPERATORE INTERESSATO RICEVE LA COMUNICAZIONE DI ACCOGLIMENTO DELLA SUA DOMANDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA, COME PREVISTO DALL’ART. 2532 C.C. E NON DALL’ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI (CHE E’ MERO ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUENTE) ⇓ In questo modo, le clausole statutarie non conformi dovrebbero essere adeguate secondo quanto previsto dalla norma codicistica. n.b.: analoghe considerazioni anche per lo scioglimento del rapporto sociale dovuto ad esclusione del socio cooperatore (anche in tal caso, l’effetto risolutivo del rapporto sociale non si produce dall’annotazione nel libro soci, ma dal ricevimento del relativo provvedimento)
ART. STATUTO SU CESSIONE QUOTA SOCIALE Alcune coop prevedono in statuto il divieto dei soci cooperatori di cessione della quota sociale e, al tempo stesso, la clausola sul recesso indica i casi al verificarsi dei quali i soci cooperatori possono legittimamente uscire dalla compagine sociale (in tal senso, la domanda di recesso del socio cooperatore deve rientrare in una delle casistiche indicate – il recesso va motivato) OCCORRE RICORDARE CHE, SE LO STATUTO VIETA LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE, IL SOCIO COOPERATORE PUO’ RECEDERE DALLA COOP CON PREAVVISO DI 90 GG. E PURCHE’ SIANO DECORSI 2 ANNI DALLA SUA AMMISSIONE, COME PREVISTO DALL’ART. 2530 C.C. ⇓ Le clausole statutarie non conformi dovrebbero essere adeguate secondo quanto previsto dalla norma codicistica
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI La nota MISE n. 5457/2020 si rivolge ai revisori ed ispettori cooperativi, fornendo loro delle istruzioni in tema di esclusione del socio lavoratore in caso di cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. In sede di revisione (annuale/biennale) delle coop, i revisori si attengono alle istruzioni del MISE Come rilevato dal MISE, nel corso dello svolgimento delle attività di vigilanza, è stata spesso verificata l’adozione, da parte delle coop, sia a livello di previsioni statutarie che di comportamenti di fatto, di un principio di automatismo tra la cessazione del rapporto mutualistico di lavoro e l’esclusione del socio cooperatore. Quindi, è rilevante come le clausole di statuto e di regolamento legge 142/2001 sull’esclusione siano redatte, anche se mai attivate di fatto
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI INDICAZIONI MISE: • L’esclusione del socio va ricondotta a gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico • Non ci può essere un collegamento automatico, previsto nello statuto e/o nel regolamento interno, o di fatto attuato, tra la cessazione del rapporto mutualistico di lavoro per qualsiasi ragione o causa e l’esclusione del socio ⇨ Non è legittima l’esclusione automatica del socio lavoratore dovuta allo scioglimento del rapporto mutualistico di lavoro per giustificato motivo oggettivo
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI • Resta salva la legittimità dell’esclusione del socio (e delle relative clausole di statuto/regolamento interno), che consegua alla cessazione del rapporto mutualistico di lavoro per: a) giusta causa, motivi disciplinari, giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro b) Perdita di appalto con conseguente assorbimento del personale da parte del nuovo affidatario c) Dimissioni del socio che configurino il suo disinteresse allo scambio mutualistico
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI • Le motivazioni delle esclusioni devono in ogni caso essere sempre esplicitate nella delibera del CdA e comunicate al socio nella notifica del provvedimento (n.b.: la motivazione deve rientrare in una delle cause di esclusione previste tassativamente in statuto)
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI • In tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento interno contengono la previsione dell’esclusione (automatica) del socio in ragione della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non riconducibile ad inadempimento o colpa del socio, il revisore diffida la Coop a modificare la clausola, assegnando un termine per provvedere VERIFICARE STATUTI E REGOLAMENTI LEGGE 142/2001 SU ESCLUSIONE E, SE DEL CASO, MODIFICARE LE CLAUSOLE SECONDO NOTA MISE ⇓ Occorre eliminare l’esclusione automatica del socio cooperatore per risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro dovuto a motivi oggettivi (es. naturale scadenza del contratto di lavoro a termine; risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso)
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI Tempistiche per le modifiche delle clausole di statuto e regolamento legge 142/2001 sull’esclusione ⇓ Secondo le indicazioni a suo tempo fornite da Legacoop Nazionale: - bisognava provvedere alle modifiche entro l’assemblea di bilancio di esercizio 2019 - in ogni caso, occorre modificare le clausole di statuto e/o regolamento interno appena possibile e, comunque, prima della prossima revisione
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L’art.1, comma 936, lett. b), della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità 2018) ha modificato l’art. 2542 c.c., con decorrenza dal 01/01/2018 • L’AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA E’ AFFIDATA ESCLUSIVAMENTE AD UN ORGANO COLLEGIALE (QUINDI, NON E’ PIU’ CONSENTITO L’AMMINISTRATORE UNICO) • IL CDA DEVE ESSERE COMPOSTO DA MINIMO 3 MEMBRI (QUINDI, NON SUFFICIENTI 2 MEMBRI) • PER LE COOP SRL, GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE NOMINATI PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 ESERCIZI (QUINDI, NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLE SRL SECONDO CUI GLI AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE NOMINATI PER DURATA SUPERIORE A 3 ESERCIZI, FINO ANCHE A TEMPO INDETERMINATO, SALVO REVOCA) ⇓ le clausole statutarie non conformi devono essere adeguate a quanto previsto dalla norma codicistica
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Originariamente l’art. 2542 c.c. prevedeva, per le coop spa, l’indicazione nell’atto costitutivo/statuto dei limiti al cumulo delle cariche e la rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di 3 mandati consecutivi Già nel 2004, i limiti al cumulo delle cariche ed alla rieleggibilità degli amministratori è stata eliminata dalla norma codicistica
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Con il passare del tempo, molte coop hanno eliminato dallo statuto i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori, non essendo più obbligatori per legge I LIMITI AL CUMULO DELLE CARICHE E/O I LIMITI ALLA RIELEGGIBILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI RAPPRESENTANO UN VINCOLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, DA OSSERVARE SE MANTENUTI IN STATUTO
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO PER TUTTE LE COOP L’Organo di controllo deve essere nominato nei casi di cui agli artt. 2543 e 2477 c.c., cioè se la società: - emette strumenti finanziari non partecipativi - è tenuta alla redazione del bilancio consolidato - controlla una società obbligata alla redazione del bilancio consolidato - ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti: 1) totale attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO PER LE COOP SPA - In caso di nomina, l’Organo di controllo è SEMPRE collegiale (Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti) - Se al Collegio Sindacale è affidato esclusivamente il controllo di legalità di cui all’art. 2403 c.c., l’Assemblea ordinaria dovrà conferire l’incarico della revisione legale dei conti ad un revisore legale o società di revisione iscritti nell’apposito registro, SU PROPOSTA MOTIVATA del Collegio Sindacale (v. art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010). OCCORRE AGGIORNARE LA CLAUSOLA STATUTARIA RISPETTO ALLA VERSIONE ANTE 2010 - Se il Collegio Sindacale svolge esclusivamente il controllo di legalità, si applica l’art. 2397 c.c. per quanto riguarda i requisiti professionali dei sindaci
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO PER LE COOP SPA - Al Collegio Sindacale può essere affidata anche la revisione legale dei conti qualora previsto in Statuto e la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In tal caso tutti i sindaci (compresi i 2 supplenti) devono essere revisori legali iscritti nell’apposito registro - Se la società non ha l’obbligo di nominare il Collegio Sindacale, ha comunque l’obbligo della revisione legale dei conti e, quindi, dovrà conferire l’incarico ad un revisore legale o società di revisione iscritti nell’apposito registro
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO PER LE COOP SRL - In caso di nomina, l’Organo di controllo può essere collegiale (Collegio Sindacale) o costituito da un solo membro effettivo (Sindaco unico), ovvero un revisore ⇓ OCCORRE CHE LA CLAUSOLA STATUTARIA SIA AGGIORNATA, POSTO CHE SE LE COOP SRL MANTENGONO LA VECCHIA CLAUSOLA SUL COLLEGIO SINDACALE NON POSSONO NOMINARE UN ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO PER LE COOP SRL - In caso di nomina, l’Organo di controllo svolge, di regola, anche la revisione legale dei conti. Tuttavia, sta emergendo un orientamento giurisprudenziale che considera possibile nominare l’Organo di controllo senza attribuire ad esso anche la revisione legale dei conti, poiché l’art. 2477, c. 4, c.c. prevede che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa che hanno, come regola generale, la separazione tra le due funzioni (v. Tribunale Bologna 23/05/2019; Tribunale di Roma 01/06/2020) - Se la società non ha l’obbligo di nominare l’Organo di controllo, non ha l’obbligo neppure della revisione legale dei conti. Tuttavia, la società potrà comunque, come scelta facoltativa, nominare un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro
COME PROCEDERE? CONTATTI: f.buzzi@federcoopromagna.it 0544/509581 Grazie per la partecipazione!
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