STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE ...

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STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE ...
STATUTI E REGOLAMENTI DELLE
                          COOPERATIVE:
             QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE
              DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI
               ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE
                    INDICAZIONI MINISTERIALI
                                                                             STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE:
                                  QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI

                                                                             STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE:
              QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE:
                                  QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI
                                                                             STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE:
              QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU’ RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE INDICAZIONI MINISTERIALI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE:
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FEDERICA BUZZI – CONSULENZA LEGALE FEDERCOOP ROMAGNA
WEBINAR 9 APRILE 2021
STATUTI E REGOLAMENTI DELLE COOPERATIVE: QUALI MODIFICHE APPORTARE ALLA LUCE DELLE PIU' RECENTI NORMATIVE, DEGLI ORIENTAMENTI DOTTRINALI E DELLE ...
ART. STATUTO SU DOMANDA DI AMMISSIONE DEL SOCIO COOPERATORE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare al
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa una domanda scritta
contenete, fra l’altro, la quota sociale che intende sottoscrivere

UTILE PREVEDERE CHE LA QUOTA SOCIALE DA SOTTOSCRIVERE SIA IN MISURA
NON INFERIORE A QUANTO STABILITO DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
  E, COMUNQUE, NON INFERIORE AD UN IMPORTO INDICATO IN STATUTO
                                       ⇓
  In questo modo, gli eventuali incrementi della quota sociale minima non
necessiteranno di modifica statutaria, potendo l’Assemblea ordinaria dei soci
      modificare il valore della quota sociale minima indicato in statuto
ART. STATUTO SU OBBLIGHI DEI SOCI COOPERATORI
I soci cooperatori sono tenuti al rispetto di determinati obblighi assunti verso
la Cooperativa

      UTILE PREVEDERE, OLTRE AL VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE
SOTTOSCRITTA ED AL RISPETTO DI STATUTO/REGOLAMENTI/DELIBERE, ANCHE
   L’OBBLIGO DI CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI
     DELLA COOPERATIVA ATTRAVERSO L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO
 MUTUALISTICO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO INTERNO
                                       ⇓
  In questo modo, verrebbe evidenziato anche l’obbligo dei soci cooperatori
dell’instaurazione dell’ulteriore rapporto mutualistico, da declinare a seconda
        dello specifico scopo mutualistico perseguito dalla Cooperativa
ART. STATUTO SU RECESSO DEI SOCI COOPERATORI
Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda

OCCORRE RICORDARE CHE IL RAPPORTO SOCIALE SI SCIOGLIE PER RECESSO ALLA DATA
      IN CUI IL SOCIO COOPERATORE INTERESSATO RICEVE LA COMUNICAZIONE DI
    ACCOGLIMENTO DELLA SUA DOMANDA DA PARTE DELLA COOPERATIVA, COME
  PREVISTO DALL’ART. 2532 C.C. E NON DALL’ANNOTAZIONE NEL LIBRO SOCI (CHE E’
                MERO ADEMPIMENTO AMMINISTRATIVO CONSEGUENTE)
                                           ⇓
   In questo modo, le clausole statutarie non conformi dovrebbero essere adeguate
                    secondo quanto previsto dalla norma codicistica.
n.b.: analoghe considerazioni anche per lo scioglimento del rapporto sociale dovuto ad
  esclusione del socio cooperatore (anche in tal caso, l’effetto risolutivo del rapporto
 sociale non si produce dall’annotazione nel libro soci, ma dal ricevimento del relativo
                                    provvedimento)
ART. STATUTO SU CESSIONE QUOTA SOCIALE

Alcune coop prevedono in statuto il divieto dei soci cooperatori di cessione della quota
sociale e, al tempo stesso, la clausola sul recesso indica i casi al verificarsi dei quali i soci
cooperatori possono legittimamente uscire dalla compagine sociale (in tal senso, la
domanda di recesso del socio cooperatore deve rientrare in una delle casistiche indicate
– il recesso va motivato)

OCCORRE RICORDARE CHE, SE LO STATUTO VIETA LA CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE,
 IL SOCIO COOPERATORE PUO’ RECEDERE DALLA COOP CON PREAVVISO DI 90 GG. E
PURCHE’ SIANO DECORSI 2 ANNI DALLA SUA AMMISSIONE, COME PREVISTO DALL’ART.
                                      2530 C.C.
                                           ⇓
  Le clausole statutarie non conformi dovrebbero essere adeguate secondo quanto
                           previsto dalla norma codicistica
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                  ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI

La nota MISE n. 5457/2020 si rivolge ai revisori ed ispettori cooperativi,
fornendo loro delle istruzioni in tema di esclusione del socio lavoratore in caso di
cessazione del rapporto mutualistico di lavoro. In sede di revisione
(annuale/biennale) delle coop, i revisori si attengono alle istruzioni del MISE

Come rilevato dal MISE, nel corso dello svolgimento delle attività di vigilanza, è
stata spesso verificata l’adozione, da parte delle coop, sia a livello di previsioni
statutarie che di comportamenti di fatto, di un principio di automatismo tra la
cessazione del rapporto mutualistico di lavoro e l’esclusione del socio
cooperatore. Quindi, è rilevante come le clausole di statuto e di regolamento
legge 142/2001 sull’esclusione siano redatte, anche se mai attivate di fatto
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                      ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI

                             INDICAZIONI MISE:
•    L’esclusione del socio va ricondotta a gravi inadempienze delle
     obbligazioni che derivano dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto
     mutualistico

•    Non ci può essere un collegamento automatico, previsto nello
     statuto e/o nel regolamento interno, o di fatto attuato, tra la cessazione
     del rapporto mutualistico di lavoro per qualsiasi ragione o causa e
     l’esclusione del socio ⇨ Non è legittima l’esclusione automatica
     del socio lavoratore dovuta allo scioglimento del rapporto
     mutualistico di lavoro per giustificato motivo oggettivo
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                      ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI

•  Resta salva la legittimità dell’esclusione del socio (e delle relative
   clausole di statuto/regolamento interno), che consegua alla
   cessazione del rapporto mutualistico di lavoro per:
a) giusta causa, motivi disciplinari, giustificato motivo soggettivo,
   mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro
   inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro
b) Perdita di appalto con conseguente assorbimento del personale da
   parte del nuovo affidatario
c) Dimissioni del socio che configurino il suo disinteresse allo
   scambio mutualistico
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                      ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI

•    Le motivazioni delle esclusioni devono in ogni caso essere sempre
     esplicitate nella delibera del CdA e comunicate al socio nella
     notifica del provvedimento (n.b.: la motivazione deve rientrare in una
     delle cause di esclusione previste tassativamente in statuto)
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                       ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI
• In tutti i casi in cui lo statuto e/o il regolamento interno contengono la
    previsione dell’esclusione (automatica) del socio in ragione della
    cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi ragione o causa non
    riconducibile ad inadempimento o colpa del socio, il revisore diffida la
    Coop a modificare la clausola, assegnando un termine per
    provvedere
     VERIFICARE STATUTI E REGOLAMENTI LEGGE 142/2001 SU
      ESCLUSIONE E, SE DEL CASO, MODIFICARE LE CLAUSOLE
                           SECONDO NOTA MISE
                                        ⇓
Occorre eliminare l’esclusione automatica del socio cooperatore
per risoluzione del rapporto mutualistico di lavoro dovuto a motivi
oggettivi (es. naturale scadenza del contratto di lavoro a termine;
risoluzione del contratto di lavoro per mutuo consenso)
PER LE SOLE COOP DI LAVORO - ART. STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO SU
                  ESCLUSIONE DEI SOCI COOPERATORI

 Tempistiche per le modifiche delle clausole di statuto e regolamento
                   legge 142/2001 sull’esclusione
                                  ⇓
 Secondo le indicazioni a suo tempo fornite da Legacoop Nazionale:
- bisognava provvedere alle modifiche entro l’assemblea di bilancio di
                             esercizio 2019
   - in ogni caso, occorre modificare le clausole di statuto e/o
  regolamento interno appena possibile e, comunque, prima della
                          prossima revisione
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’art.1, comma 936, lett. b), della Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di stabilità
2018) ha modificato l’art. 2542 c.c., con decorrenza dal 01/01/2018

•    L’AMMINISTRAZIONE          DELLA      COOPERATIVA       E’   AFFIDATA
     ESCLUSIVAMENTE AD UN ORGANO COLLEGIALE (QUINDI, NON E’
     PIU’ CONSENTITO L’AMMINISTRATORE UNICO)
• IL CDA DEVE ESSERE COMPOSTO DA MINIMO 3 MEMBRI (QUINDI,
     NON SUFFICIENTI 2 MEMBRI)
• PER LE COOP SRL, GLI AMMINISTRATORI NON POSSONO ESSERE
     NOMINATI PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 ESERCIZI (QUINDI,
     NON SI APPLICA LA DISCIPLINA DELLE SRL SECONDO CUI GLI
     AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE NOMINATI PER DURATA
     SUPERIORE A 3 ESERCIZI, FINO ANCHE A TEMPO INDETERMINATO,
     SALVO REVOCA)
                                        ⇓
 le clausole statutarie non conformi devono essere adeguate a quanto previsto
                              dalla norma codicistica
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Originariamente l’art. 2542 c.c. prevedeva, per le coop spa,
l’indicazione nell’atto costitutivo/statuto dei limiti al cumulo delle cariche
e la rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di 3 mandati
consecutivi

Già nel 2004, i limiti al cumulo delle cariche ed alla rieleggibilità degli
amministratori è stata eliminata dalla norma codicistica
ART. STATUTO SU CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con il passare del tempo, molte coop hanno eliminato dallo statuto i limiti al
cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori, non essendo più
obbligatori per legge

I LIMITI AL CUMULO DELLE CARICHE E/O I LIMITI ALLA RIELEGGIBILITA’
      DEGLI AMMINISTRATORI RAPPRESENTANO UN VINCOLO DI
    AUTOREGOLAMENTAZIONE, DA OSSERVARE SE MANTENUTI IN
                           STATUTO
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO

                           PER TUTTE LE COOP
L’Organo di controllo deve essere nominato nei casi di cui agli artt. 2543
e 2477 c.c., cioè se la società:
- emette strumenti finanziari non partecipativi
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla redazione del bilancio consolidato
- ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:
   1) totale attivo stato patrimoniale: 4 milioni di euro
   2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
   3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO
                           PER LE COOP SPA
-   In caso di nomina, l’Organo di controllo è SEMPRE collegiale
    (Collegio Sindacale, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti)

-   Se al Collegio Sindacale è affidato esclusivamente il controllo di
    legalità di cui all’art. 2403 c.c., l’Assemblea ordinaria dovrà conferire
    l’incarico della revisione legale dei conti ad un revisore legale o
    società di revisione iscritti nell’apposito registro, SU PROPOSTA
    MOTIVATA del Collegio Sindacale (v. art. 13, c. 1, D.Lgs. n. 39/2010).
    OCCORRE AGGIORNARE LA CLAUSOLA STATUTARIA RISPETTO
    ALLA VERSIONE ANTE 2010

-   Se il Collegio Sindacale svolge esclusivamente il controllo di legalità,
    si applica l’art. 2397 c.c. per quanto riguarda i requisiti professionali
    dei sindaci
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO
                             PER LE COOP SPA

- Al Collegio Sindacale può essere affidata anche la revisione
  legale dei conti qualora previsto in Statuto e la società non sia
  tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In tal caso tutti i
  sindaci (compresi i 2 supplenti) devono essere revisori legali
  iscritti nell’apposito registro

-   Se la società non ha l’obbligo di nominare il Collegio Sindacale, ha
    comunque l’obbligo della revisione legale dei conti e, quindi, dovrà
    conferire l’incarico ad un revisore legale o società di revisione iscritti
    nell’apposito registro
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO

                               PER LE COOP SRL
-   In caso di nomina, l’Organo di controllo può essere collegiale (Collegio
    Sindacale) o costituito da un solo membro effettivo (Sindaco unico), ovvero
    un revisore

                                       ⇓

OCCORRE CHE LA CLAUSOLA STATUTARIA SIA AGGIORNATA, POSTO
CHE SE LE COOP SRL MANTENGONO LA VECCHIA CLAUSOLA SUL
COLLEGIO SINDACALE NON POSSONO NOMINARE UN ORGANO DI
CONTROLLO MONOCRATICO
ART. STATUTO SU ORGANO DI CONTROLLO

                                PER LE COOP SRL
-   In caso di nomina, l’Organo di controllo svolge, di regola, anche la revisione
    legale dei conti. Tuttavia, sta emergendo un orientamento giurisprudenziale
    che considera possibile nominare l’Organo di controllo senza attribuire ad
    esso anche la revisione legale dei conti, poiché l’art. 2477, c. 4, c.c. prevede
    che nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si
    applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa che
    hanno, come regola generale, la separazione tra le due funzioni (v.
    Tribunale Bologna 23/05/2019; Tribunale di Roma 01/06/2020)

-   Se la società non ha l’obbligo di nominare l’Organo di controllo, non ha
    l’obbligo neppure della revisione legale dei conti. Tuttavia, la società potrà
    comunque, come scelta facoltativa, nominare un revisore legale dei conti
    iscritto nell’apposito registro
COME PROCEDERE?

        CONTATTI:

f.buzzi@federcoopromagna.it

        0544/509581

Grazie per la partecipazione!
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