Specie invasive di interesse apistico nella UE - Franco Mutinelli Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, CRN per l'apicoltura
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Specie invasive di interesse apistico nella UE Franco Mutinelli Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, CRN per l’apicoltura IX Convegno del Centro Apistico Regionale - PROTAGONISTA L’APE - Asti, 19 ottobre 2018
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive] (1) La comparsa di specie esotiche, che siano animali, vegetali, funghi o microrganismi, in nuovi luoghi non è sempre fonte di preoccupazione. Tuttavia le specie esotiche, se raggiungono un numero considerevole, possono diventare invasive e occorre prevenire i gravi effetti negativi che ciò può avere non solo sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ma anche sulla società e sull’economia. Nell’ambiente dell’Unione e di altri paesi europei sono presenti circa 12 000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 % è ritenuto invasivo. (2) Le specie esotiche invasive rappresentano una delle principali minacce per la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, in particolare per gli ecosistemi isolati sotto il profilo geografico ed evolutivo, come le isole di piccole dimensioni. I rischi che tali specie possono provocare possono intensificarsi a causa dell'aumento del commercio mondiale, dei trasporti, del turismo e dei cambiamenti climatici. Asti, 19 ottobre 2018 GU UE L 317, 4.11.2014, p. 35–55 2
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] (5) L’Unione, in quanto parte della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, approvata con decisione 82/72/CEE del Consiglio, si è impegnata a prendere tutte le opportune misure per garantire la conservazione degli habitat delle specie di flora e fauna selvatiche. (12) Al fine di evitare costi eccessivi o sproporzionati per gli Stati membri e di preservare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione tramite il presente regolamento, la Commissione, all'atto di proporre l'elenco dell'Unione e le misure conseguenti, dovrebbe tenere conto dei costi di attuazione per gli Stati membri, del costo del mancato intervento, dell'efficienza dei costi e degli aspetti sociali ed economici. In tale contesto, nel selezionare le specie esotiche invasive da includere nell'elenco dell'Unione si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro, pur senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento. Asti, 19 ottobre 2018 3
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione. Asti, 19 ottobre 2018 4
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutte le specie esotiche invasive. 2. Il presente regolamento non si applica: a) alle specie che mutano il loro areale naturale non ad opera dell’uomo, ma in risposta al mutamento delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici; b) agli organismi geneticamente modificati di cui all’articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE; c) agli agenti patogeni che causano le malattie degli animali; ai fini del presente regolamento si intende per «malattie degli animali» la presenza di infezioni e infestazioni negli animali, causata da uno o più agenti patogeni trasmissibili agli animali o all'uomo; Asti, 19 ottobre 2018 GU UE L 317, 4.11.2014, p. 35–55
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) «specie esotica»: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi; 2) «specie esotica invasiva»: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi; 3) «specie esotica invasiva di rilevanza unionale»: una specie esotica invasiva i cui effetti negativi sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3; 4) «specie esotica invasiva di rilevanza nazionale»: una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro; Asti, 19 ottobre 2018
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] Articolo 4 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale 1. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale («elenco dell'Unione») in base ai criteri stabiliti al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il progetto di atti di esecuzione è presentato al comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, entro il 2 gennaio 2016. 2. La Commissione effettua un riesame globale dell'elenco dell'Unione almeno ogni sei anni e, nel frattempo, provvede ove opportuno al relativo aggiornamento, secondo la procedura di cui al paragrafo 1: a) aggiungendo nuove specie esotiche invasive; b) rimuovendo specie inserite nell'elenco che non soddisfano più uno o più criteri di cui al paragrafo 3. Asti, 19 ottobre 2018
Specie invasive [Regolamento (UE) N. 1143/2014] 3. Le specie esotiche invasive sono incluse nell’elenco dell'Unione solo se rispondono a tutti i seguenti criteri: a) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, estranee al territorio dell’Unione eccetto le regioni ultraperiferiche; b) risultano, in base alle prove scientifiche disponibili, in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell’ambiente, alle condizioni climatiche attuali e alle condizioni climatiche conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici, in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina eccetto le loro regioni ultra periferiche; c) in base alle prove scientifiche disponibili, produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati e potrebbero inoltre generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia; d) è dimostrato, in base a una valutazione dei rischi eseguita in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, che risulta necessario un intervento concertato a livello di Unione per prevenirne l'introduzione, l’insediamento o la diffusione; e) l'iscrizione nell'elenco dell'Unione porterà probabilmente a prevenire, ridurre al minimo o mitigare efficacemente il loro effetto negativo. Asti, 19 ottobre 2018
Specie invasive [Regolamento delegato (UE) N. 2018/968] Articolo 1 Applicazione degli elementi comuni L'allegato del presente regolamento contiene una descrizione dettagliata dell'applicazione degli elementi comuni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a h), del regolamento (UE) n. 1143/2014 («gli elementi comuni»). Asti, 19 ottobre 2018
Specie invasive [Regolamento delegato (UE) N. 2018/968] Articolo 5 (del regolamento (UE) n. 1143/2014 ) Valutazione dei rischi 1. Per le finalità di cui all'articolo 4, una valutazione dei rischi è effettuata in relazione all'attuale e potenziale delle specie esotiche invasive, e include i seguenti elementi: a) la descrizione della specie, con relativi identità tassonomica, storia e areale naturale e potenziale; b) la descrizione dei modi e delle dinamiche di riproduzione e di diffusione, valutando anche se sussistono le condizioni necessarie per la riproduzione e la diffusione; c) la descrizione dei potenziali vettori d’introduzione e di diffusione delle specie, sia deliberati che accidentali, se del caso con l’indicazione delle merci alle quali le specie sono generalmente associate; d) la valutazione approfondita dei rischi d'introduzione, insediamento, diffusione nelle pertinenti regioni biogeografiche alle condizioni climatiche attuali e a quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici; e) la descrizione della distribuzione attuale della specie, indicando anche se tale specie è già presente nell'Unione o nei paesi confinanti e includendo una proiezione della sua probabile distribuzione futura; f) la descrizione degli effetti negativi sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, ivi compreso sulle specie autoctone, sui siti protetti, sugli habitat a rischio, sulla salute umana, sulla sicurezza e sull’economia, accompagnata dalla valutazione del potenziale effetto futuro in base alle prove scientifiche disponibili; g) la valutazione dei costi potenziali dei danni arrecati; h) la descrizione degli usi noti delle specie e dei vantaggi sociali ed economici derivanti da tali usi. Asti, 19 ottobre 2018
Italia • DPR 320/54 (RPV), Capo XXIX Malattie delle api, artt. 154-158 • Ordinanza 17/02/95 Profilassi della varroatosi • Ordinanza 20/04/04 Profilassi di Aethina tumida e Tropilaelaps spp. • Note ministeriali: 2011-2013 (Nosemiasi, PA, PE, Varroatosi) Asti, 19 ottobre 2018 11
OIE Organizzazione Mondiale per la Sanità animale (OIE) The criteria for the inclusion of a disease, infection or infestation in the OIE list are as follows: 1) International spread of the pathogenic agent (via live animals or their products, vectors or fomites) has been proven. AND 2) At least one country has demonstrated freedom or impending freedom from the disease, infection or infestation in populations of susceptible animals, based on the provisions of Chapter 1.4. AND 3) Reliable means of detection and diagnosis exist and a precise case definition is available to clearly identify cases and allow them to be distinguished from other diseases, infections or infestations. AND 4) a) Natural transmission to humans has been proven, and human infection is associated with severe consequences. OR b) The disease has been shown to have a significant impact on the health of domestic animals at the level of a country or a zone taking into account the occurrence and severity of the clinical signs, including direct production losses and mortality. OR c) The disease has been shown to, or scientific evidence indicates that it would, have a significant impact on the health of wildlife taking into account the occurrence and severity of the clinical signs, including direct economic losses and mortality, and any threat to the viability of a wildlife population. Asti, 19 ottobre 2018 12
OIE Asti, 19 ottobre 2018 13
UE Unione Europea Malattie soggette a denuncia: • Peste americana • Infestazione da Aethina tumida • Infestazione da Tropilaelaps spp. Asti, 19 ottobre 2018 14
Animal Health Law Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») • Categoria A: normalmente non si manifestano nell’Unione e non appena individuate richiedono l’adozione immediata di misure di eradicazione. • Categoria B: devono essere oggetto di controllo in tutti gli SM allo scopo di eradicarle in tutta l’Unione. • Categoria C: rilevanti per alcuni SM e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitare la diffusione in parti dell’Unione che sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione. • Categoria D: sono necessarie misure per evitarne la diffusione tra gli SM o il loro ingresso in Unione. • Categoria E: necessaria una sorveglianza all’interno dell’Unione. Asti, 19 ottobre 2018 15
Il punto di vista della sanità pubblica Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») Asti, 19 ottobre 2018 16
Il punto di vista della sanità pubblica Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») Asti, 19 ottobre 2018 17
Categorizzazione delle malattie delle api Animal Health Law Categoria C: rilevanti per alcuni SM e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitare la diffusione in parti dell’Unione che sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione Categoria D: sono necessarie misure per evitarne la diffusione tra gli SM o il loro ingresso in Unione Categoria E: necessaria una sorveglianza all’interno dell’Unione Asti, 19 ottobre 2018 Mutinelli Franco: Introduzione alla patologia apistica - classificazione delle malattie
Scambi Scambi • Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992 che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE Articolo 8 Gli Stati membri si assicurano che le api (Apis melifera) siano oggetto di scambi unicamente se: a) provengono da una zona che non sia oggetto di un divieto connesso con il manifestarsi di peste americana. La durata del divieto deve essere di almeno 30 giorni a decorrere dall'ultimo caso constatato e dalla data in cui tutti gli alveari situati in un raggio di 3 km sono stati controllati dall'autorità competente e tutti gli alveari infetti sono stati bruciati o trattati e controllati dalla suddetta autorità. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 26 e previo parere del comitato scientifico veterinario, i requisiti prescritti per le api (Apis mellifera) o requisiti equivalenti possono essere estesi ai bombi; b) sono munite di certificato sanitario conforme al modello che figura all'allegato E, che dovrà essere debitamente completato dall'autorità competente per attestare il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a). Asti, 19 ottobre 2018 19
Scambi Scambi • DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 2010 che modifica le parti 1 e 2 dell’allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente ai modelli di certificati sanitari per animali provenienti da aziende e per api e calabroni (2010/270/UE) «le api/i bombi provengono da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) o dell'acaro Tropilaelaps(Tropilaelaps spp.) e indenne da queste infestazioni; «le api/i bombi, al pari degli imballaggi, sono state soggette ad un riesame visivo al fine di rilevare la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida), delle sue uova o delle sue larve o di altre infestazioni, in particolare l'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), che colpiscono le api;» Asti, 19 ottobre 2018 20
Scambi • Decisione di esecuzione (UE) 2017/2174 della Commissione del 20 novembre 2017 che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi b) la partita è costituita soltanto da gabbiette di api regine contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici provenienti da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e da una struttura che soddisfa tutti i requisiti seguenti: — è situata ad almeno 30 km di distanza dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio intorno a un sito in cui è confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e — è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e — è situata in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento del piccolo coleottero dell'alveare mirante a garantire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare detto insetto se almeno il 2 % degli apiari sono infestati, e — è ispezionata mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, per fornire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare il piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati, e —ogni gabbia o l'intera partita è coperta da una rete a maglia fine di diametro massimo di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria; o b) i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente, che è indenne dal piccolo coleottero dell'alveare.» Asti, 19 ottobre 2018 21
Import Import • Regolamento (UE) n . 206/2010 della Commissione del 12 marzo 2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria Articolo 7 Condizioni generali per l'introduzione nell'Unione di determinate specie di api Articolo 13 Condizioni da applicare successivamente all'introduzione nell'Unione delle partite di api di cui all'articolo 7 Solo api regine + accompagnatrici (max 20) Solo colonie di bombi (max 200 esemplari) e regine di bombi Asti, 19 ottobre 2018 22
Traces (scambi - import) Il sistema TRACES è uno strumento di gestione dei movimenti di animali e di prodotti di origine animale sia provenienti dall’esterno dell’Unione europea che sul suo territorio. Questo sistema consolida e semplifica i sistemi esistenti. Si tratta di una grande innovazione che permette di migliorare la gestione delle epizoozie e di semplificare le formalità amministrative che gravano sugli operatori economici e sulle autorità competenti. Decisione 2003/623/CE della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces. (http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/traces/index_en.htm) Decisione 91/398/CEE della Commissione del 19 luglio 1991 relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) Asti, 19 ottobre 2018 23
Aethina tumida Aethina tumida • Decisione di esecuzione (UE) 2017/370 della Commissione del 1° marzo 2017 che modifica la decisione di esecuzione 2014/909/UE prorogando il periodo di applicazione di alcune misure di protezione e modificando l'elenco di zone soggette a misure di protezione relative al piccolo coleottero dell'alveare in Italia La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2019. La riga «Regione Sicilia: l'intera regione» è soppressa dalla tabella di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/909/UE. Asti, 19 ottobre 2018 24
Vespa velutina • Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (12) Al fine di evitare costi eccessivi o sproporzionati per gli Stati membri e di preservare il valore aggiunto dell'azione dell'Unione tramite il presente regolamento, la Commissione, all'atto di proporre l'elenco dell'Unione e le misure conseguenti, dovrebbe tenere conto dei costi di attuazione per gli Stati membri, del costo del mancato intervento, dell'efficienza dei costi e degli aspetti sociali ed economici. In tale contesto, nel selezionare le specie esotiche invasive da includere nell'elenco dell'Unione si dovrebbe prestare particolare attenzione alle specie che sono ampiamente utilizzate e apportano notevoli vantaggi sociali ed economici in uno Stato membro, pur senza compromettere gli obiettivi del presente regolamento. Asti, 19 ottobre 2018 25
Vespa velutina • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio Asti, 19 ottobre 2018 26
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ……. alcune di queste specie sono già insediate nel territorio dell'Unione o addirittura ampiamente diffuse in alcuni Stati membri e si possono verificare casi in cui non è possibile eradicarle in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Tuttavia, è opportuno includere tali specie nell'elenco dell'Unione, in quanto è possibile attuare altre misure efficienti sotto il profilo dei costi al fine di: prevenire nuove introduzioni o un'ulteriore diffusione nel territorio dell'Unione; promuovere il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida delle specie, se non ancora presenti o non ancora ampiamente diffuse; gestirle in modo adeguato alle circostanze specifiche degli Stati membri interessati, anche attraverso la pesca, la caccia, la cattura o qualsiasi altro tipo di raccolta per il consumo o l'esportazione, a condizione che queste attività siano svolte all'interno di un programma di gestione nazionale. Asti, 19 ottobre 2018 GU UE L 189, 14.7.2016, p. 4–8
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 (8) 4401: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (9) 4403: legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (10) ex 6914 90 00: vasi in ceramica per giardinaggio Asti, 19 ottobre 2018
Vespa velutina Asti, 19 ottobre 2018 29
Vespa velutina Asti, 19 ottobre 2018 Areale asiatico di V. velutina
Vespa velutina Asti, 19 ottobre 2018 31
Come riconoscere Vespa velutina Zampe scure, tranne i tarsi di colore giallo. Quarto Torace di colore tergite quasi bruno molto interamente scuro, tendente giallo. al nero. I primi tre tergiti addominali di colore bruno scuro con il margine posteriore di colore giallo. Asti, 19 ottobre 2018 (Dr.ssa Laura Bortolotti)
Vespa velutina – nido secondario (Rovigo, gennaio 2017) Asti, 19 ottobre 2018 33
Bottiglie trappola: quando metterle? Negli altri periodi (giugno-agosto) è più efficace l’osservazione diretta degli alveari Asti, 19 ottobre 2018 (Dr.ssa Laura Bortolotti)
Vespa velutina - Tecniche di distruzione dei nidi Aste telescopiche e permetrina in polvere Asti, 19 ottobre 2018 (Dr.ssa Laura Bortolotti) 35
Vespa velutina - Tecniche di distruzione dei nidi In Liguria la distruzione dei nidi viene effettuata perlopiù da apicoltori volontari, talvolta affiancati da Vigili del Fuoco o protezione civile Asti, 19 ottobre 2018 (Dr.ssa Laura Bortolotti) 36
Aethina tumida • Giovani adulti di colore giallo bruno chiaro, poi bruno, bruno scuro e nero a maturità completa • Nei primi 1-2 giorni dallo sfarfallamento, i coleotteri sono attivi, volano e si muovono in direzione della luce • Adulti meno attivi e preferiscono le zone meno illuminate dell’alveare • Superficie corporea coperta da peli sottili • Vivono fino a 6 mesi • Sopravvivono senza cibo e acqua per 2 settimane; su favi usati per 50 giorni; diversi mesi sulla frutta Asti, 19 ottobre 2018 37
Aethina tumida Distribuzione di Aethina tumida • Giovani adulti di colore giallo bruno chiaro, poi bruno, bruno scuro e nero a maturità completa • Nei primi 1-2 giorni dallo sfarfallamento, i coleotteri sono attivi, volano e si muovono in direzione della luce • Adulti meno attivi e preferiscono le zone meno South Korea 2016 illuminate dell’alveare • Superficie corporea coperta da peli sottili 2016 • Vivono fino a 6 mesi • Sopravvivono senza cibo e acqua per 2etsettimane; (Neumann al., 2016) su favi usati per 50 giorni; diversi mesi sulla frutta Asti, 19 ottobre 2018 38
Aethina tumida Ciclo biologico 27 - 79 giorni (da uovo ad adulto) (Ritter, 2017) Asti, 19 ottobre 2018 39
Aethina tumida Asti, 19 ottobre 2018 40
Aethina tumida Asti, 19 ottobre 2018 41
Aethina tumida Visita in apiario Asti, 19 ottobre 2018 42 http://www.izsvenezie.it/aethina-tumida-in-italia-2014/
Aethina tumida: analisi filogenetica (Granato et al., 2016) Reggio Calabria – 2014 e 2015 Africa Cosenza – 25 luglio 2016
Tropilaelaps spp. (Ellis e Munn, 2005) • Tropilaelaps clareae Delfinado e Baker • Tropilaelaps mercedesae • Tropilaelaps thai • Tropilaelaps koenigerum • Ordine Mesostigmata, Famiglia Laelaptidae • Origine: Asia Asti, 19 ottobre 2018 44
Tropilaelaps sp. • Parassita della covata • Acaro: 4 paia di zampe, assenza di antenne, corpo non suddiviso in regioni • Dimensioni: 1 mm x 0,6 mm • Si nutrono di emolinfa solo gli stadi immaturi e la femmina adulta • Non possono alimentarsi sulle api adulte (sono incapaci di forare la cuticola), non sopravvivono sulle api adulte per più di due giorni. • 1-4 acari entrano nella cella subito prima dell’opercolazione (2/3) • Infesta la covata da fuco (3:1) e da operaia • A differenza di Varroa destructor, i maschi possono vivere al di fuori della covata (circa 5 giorni) • I maschi adulti si accoppiano prima dello sfarfallamento delle api adulte Asti, 19 ottobre 2018
Tropilaelaps sp. • 1° uovo 40-48 h dopo l’opercolazione, maggior parte delle uova entro 110 h • 3-4 uova/femmina • 1° giovane adulto 16-18 giorni dopo la deposizione dell’uovo da parte dell’ape • >50% delle femmine producono 2 figlie vitali • In colonie infestate anche da Varroa, il rapporto Varroa : T. clareae è 1:25 • Sull’ape adulta solo fase foretica (1,4 gg) • La disseminazione del parassita avviene con le api adulte (foresi) Asti, 19 ottobre 2018
Tropilaelaps sp. Life cycle of T. mercedesae on A. mellifera. Diagram was constructed from data reported by Saleu (1994). Photo: Denis Anderson. Asti, 19 ottobre 2018
Dittero, Phoridae • Apocephalus borealis • Miasi Core A, Runckel C, Ivers J, Quock C, Siapno T, et al. (2012) A New Threat to Honey Bees, the Parasitic Phorid Fly Apocephalus borealis. PLOS ONE 7(1): e29639. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0029639 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0029639 Asti, 19 ottobre 2018 48
Coleottero, Nitidulidae • Brachypeplus basalis • Australian sap beetle ABJ Dec. 2016 Asti, 19 ottobre 2018 49
Grazie per l’attenzione Asti, 19 ottobre 2018 50
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