Sintesi CCNL dirigenti del Terziario - Manageritalia
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Sintesi CCNL dirigenti del Terziario Data Data scadenza Parti contraenti Data stipula decorrenza Parte economica Parte normativa Manageritalia e 27.09.2011 01.01.2011 31.12.2013 Confcommercio Minimo contrattuale mensile Decorrenza Minimo base Aumento 1°/10/2011: 3.600,00 100,00 1°/04/2012: 3.735,00 135,00 1°/07/2013: 3.890,00 155,00 Aumento retributivo Gli aumenti retributivi dal 1997 al 2010 sono stati corrisposti sotto una voce separata dal minimo, il cd. “superminimo contrattuale” che variava in base alla data di assunzione/nomina dei dirigenti, in modo da mantenere inalterata la soglia d’accesso per i dirigenti di nuova nomina. Con l’accordo del 27 settembre 2011 si è tornati alla formula più tradizionale dell’aumento retributivo che incrementa il minimo contrattuale mensile. Gli aumenti retributivi stabiliti dall’accordo del 27 settembre 2011 potranno essere assorbiti da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali. Fermo restando il rispetto del minimo contrattuale mensile, ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 1° ottobre 2011 sono dovuti gli aumenti che decorrono dall’anno successivo a quello della nomina o assunzione. I dirigenti assunti o nominati entro il 31.12.2009, oltre al minimo contrattuale mensile avranno il superminimo contrattuale congelato al 1°.01.2010, come da seguente tabella: data nomina dirigente Superminimo contrattuale dal al dal 1°/01/2010 30/06/97 1.817,48 01/07/97 31/12/97 1.649,63 01/01/98 31/12/99 1.533,43 01/01/00 30/06/00 1.430,14 01/07/00 31/12/01 1.223,56 01/01/02 27/05/04 955,00 28/05/04 31/12/04 745,00 01/01/05 31/12/05 620,00 01/01/06 23/01/08 500,00 24/01/08 31/12/08 300,00 01/01/09 31/12/09 150,00 01/01/10 ---
Altri elementi retributivi EDM: 12% sugli elementi della retribuzione individuale di fatto. L’importo rimane congelato in cifra fissa a far data dal 1° luglio 1995. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data del 30.06.1995 non percepiscono l’elemento di maggiorazione. SCATTI DI ANZIANITA’: biennali, per un massimo di undici bienni, pari a € 129,11 mensili lorde. Aboliti dal 1° luglio 2004. Parametri e coefficienti contrattuali N° mensilità Coefficiente giornaliero 14 26 Tredicesima Pari ad una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre. Quattordicesima Pari ad una mensilità da corrispondere nel mese di giugno. Indennità di Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate trasferimento ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il provvedimento deve essere comunicato con preavviso di almeno 4 mesi (sei mesi se il dirigente ha familiari a carico), salvo casi di particolare urgenza, per i quali vale il trattamento economico della trasferta sino al compimento di tale termine. Il Ccnl prevede inoltre la possibilità di trasferire il dirigente di età superiore a 60 anni solo con il consenso dell’interessato. E’ inoltre stabilito il diritto al rimborso delle spese dovute al trasferimento della propria famiglia, nonché di quelle relative al rientro nel luogo di provenienza nel caso di successiva risoluzione del rapporto da parte dell’azienda non per giusta causa. Per un periodo non inferiore a 18 mesi l’azienda deve corrispondere l’eventuale differenza di canone per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato in precedenza. Al dirigente trasferito è corrisposta una indennità una tantum non inferiore a una mensilità e mezza di retribuzione, o a tre mensilità se con familiari a carico. Nel caso in cui il trasferimento generi una situazione di effettivo detrimento (ravvisabile qualora la nuova sede di lavoro disti più di 350 Km dalla sede originaria di lavoro), il dirigente può risolvere il rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’azienda, con diritto oltre che al Tfr e all’indennità sostitutiva del preavviso per il caso di licenziamento Indennità di trasferta Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente: rimborso spese viaggio; rimborso spese sostenute in esecuzione del mandato e nell’interesse dell’azienda; rimborso spese vitto e alloggio a “piè di lista” o l’equivalente da convenire, e delle piccole spese non documentabili. Per le missioni superiori a 12 giorni: accordi con datore di lavoro. 2
Indennità sostitutiva Deve essere calcolata sulla base della retribuzione in atto al del preavviso di momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto e licenziamento comprende qualsiasi compenso di carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese. Si computano inoltre i ratei delle mensilità aggiuntive, le ferie e le festività. Qualora la retribuzione sia formata in tutto o in parte da provvigioni, con premi o partecipazioni, l’indennità sostitutiva si determina sulla media dei compensi suddetti degli ultimi 3 anni di servizio. L’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore è computabile nel calcolo del Tfr ed è assoggettabile a contributi previdenziali di legge e contrattuali. Indennità Nel caso di licenziamento illegittimo è previsto il pagamento di supplementare un’indennità supplementare di importo compreso tra un minimo (Collegio di pari al preavviso dovuto per il licenziamento ed un massimo di Conciliazione ed diciotto mensilità. Arbitrato) L’indennità è automaticamente aumentata nel solo caso in cui il dirigente (di età compresa tra i 50 e 64 anni) abbia un’anzianità di servizio nella qualifica superiore a dieci anni in quella azienda, nelle seguenti misure: 9 mensilità se in età compresa tra il 50° e il 52° anno compiuto 8 mensilità se in età compresa tra il 53° e il 54° anno compiuto 7 mensilità se in età compresa tra il 55° e il 56° anno compiuto 6 mensilità se in età compresa tra il 57° e il 58° anno compiuto 5 mensilità se in età compresa tra il 59° e il 60° anno compiuto 4 mensilità se in età compresa tra il 61° e il 64° anno compiuto Ulteriore condizione: non essere in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o, anche avendo i requisiti, liquidazione di un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS In merito al calcolo, la Confcommercio, con circolare n. 35 del 6 giugno 1994, ha precisato che l’indennità supplementare, a differenza di quella sostitutiva del preavviso, ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata, quindi, sull’ultima retribuzione in atto, compresi tuttavia i ratei delle mensilità supplementari e delle ferie e gli effetti sul trattamento di fine rapporto, così come avviene per l’indennità sostitutiva del preavviso. Indennità in caso di In caso di decesso del dirigente in servizio, agli aventi diritto morte saranno corrisposti tutti gli emolumenti dovuti allo stesso (quali Tfr, indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, ecc.), in aggiunta a quanto spettante per fondo di previdenza, per assicurazione infortuni e per ogni altra causa. Erogazione Tfr In caso di cessazione del rapporto di lavoro, è riconosciuto ai lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine rapporto, regolamentato dall’art. 2120 del Codice Civile. In alcuni casi una parte del Tfr accantonato può essere anticipato nel corso del rapporto di lavoro. L’ammontare del Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma, per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per 13,5. La quota di retribuzione annuale così determinata deve essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno. Il 3
Segue “TFR” Tfr non è assoggettabile a contributi previdenziali, ma è comunque tassato (tassazione separata). Per quanto riguarda i termini entro cui deve essere effettuata la corresponsione del TFR, il prevalente orientamento giurisprudenziale prevede come sia preciso obbligo del datore di lavoro corrispondere immediatamente gli accantonamenti rivalutati, con differimento del solo rateo il cui esatto conteggio è impedito dal ritardo nella pubblicazione dell’indice Istat di rivalutazione. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i dirigenti possono devolvere il TFR maturando al Fondo di previdenza complementare “Mario Negri”. Orario di lavoro Ferie Il dirigente ha diritto a 30 giorni di ferie per ogni anno di servizio. Nel computo non possono essere ricomprese le domeniche e le festività cadenti nel periodo. Viene ribadita l’irrinunciabilità di tale diritto con riferimento al periodo minimo di 4 settimane stabilito dal legislatore, eventualmente la quinta settimana può essere retribuita nel luglio dell’anno successivo a quello di maturazione. L’indennità per ferie non godute è composta dagli stessi elementi che concorrono a formare la retribuzione feriale, più l’eventuale media della parte variabile (12 mesi precedenti). Durante il preavviso lavorato il dirigente può richiedere per iscritto di fruire di giornate di ferie. Viene espressamente prevista l’interruzione delle ferie in caso di malattia regolarmente comunicata all’azienda dal dirigente. Festività Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Quando una delle festività suddette cade di domenica, deve essere retribuita in aggiunta alla normale retribuzione mensile, come del resto accade sempre per la festività civile del 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata per legge alla domenica successiva. Permessi per In compensazione delle quattro ex festività religiose abolite, sono festività soppresse previsti 4 giorni di permesso retribuito da fruire entro l’anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione. Lavoro festivo Previsto riferimento alla normativa applicabile ai quadri (Ccnl 2/07/2004, sezione quarta, art. 129: retribuzione maggiorata del 30% per le ore di lavoro prestate di domenica o nei giorni festivi; maggiorazione del 50% per le ore di lavoro notturno – dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino).) Assenze Congedo 15 giorni di calendario di congedo retribuito matrimoniale Aspettativa L’istituto contrattuale dell’aspettativa prevede e disciplina la possibilità di sospensione del rapporto di lavoro, a richiesta del dipendente, per giustificati motivi, che deve essere accolta dal 4
datore di lavoro con facoltà di non corrispondere, in tutto o in parte, la retribuzione; l’aspettativa sospende il rapporto senza risolverlo; è previsto un tempo massimo di 6 mesi stante la natura eccezionale della richiesta del dipendente. L’anzianità derivante dal periodo di aspettativa è valida agli effetti del Tfr e dell’indennità sostitutiva del preavviso. Malattia o infortunio Il periodo di comporto per malattia o infortunio extraprofessionale extraprofessionale di un dirigente non in prova è pari a 12 mesi con diritto all’intera retribuzione. Scaduto tale termine, il dirigente potrà chiedere un periodo di aspettativa, eventualmente non retribuita, per un massimo di altri 6 mesi. Alla scadenza dei termini di conservazione del posto, il rapporto potrà essere risolto da una delle due parti con diritto, in ogni caso, del dirigente di vedersi corrispondere, oltre al Tfr, l’indennità sostitutiva del preavviso prevista per il caso di licenziamento. Poiché per i dirigenti non è dovuto il contributo INPS per l’indennità economica per malattia, l’intero onere della retribuzione è a carico del datore di lavoro. Infortunio Nel caso di infortunio sul lavoro, il diritto alla conservazione del professionale posto permane sino alla completa guarigione o all’accertata invalidità permanente (totale o parziale). In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i 30 mesi. E’ prevista la stipulazione di una polizza assicurativa a carico dell’azienda contro gli infortuni, sia professionali che extra professionali, per la copertura degli eventi di invalidità permanente, totale o parziale, nonché il caso di morte e diritto ad un risarcimento pari a: • 6 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro; • una somma proporzionale al grado di invalidità, in caso di invalidità permanente parziale; • in caso di morte, una somma a favore degli aventi diritto pari a 5 annualità della retribuzione di fatto. Qualora il dirigente sia assicurato obbligatoriamente all’INAIL l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità corrisposta all’Ente assicurativo sino a raggiungere il 100% della retribuzione giornaliera che il dirigente avrebbe percepito in caso di normale svolgimento del rapporto. Maternità e paternità Dal 1° aprile 2006, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 24 febbraio 2006, n. 104, sono state estese anche alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente le tutele economiche previste per l’evento maternità. Quindi, il congedo di maternità è per l’80% a carico dell’INPS. Il datore di lavoro è tenuto ad integrare quanto erogato dall’ente previdenziale in modo da raggiungere il 100% della retribuzione. Per i periodi di congedo parentale, la cosiddetta astensione facoltativa, retribuiti al 30% se fruiti entro il terzo anno di vita del bambino, l’intero onere è a carico dell’INPS. 5
Gestione del rapporto Contratto a E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo termine determinato, purché di durata non superiore a 5 anni, con possibilità di recesso da parte del dirigente trascorso un triennio (dando al datore di lavoro regolare preavviso). In caso di recesso (licenziamento o dimissioni) prima della scadenza, non motivato da giusta causa, la parte che recede è tenuta a risarcire all’altra il danno arrecato: in caso di licenziamento, l’importo dovuto al dirigente è tendenzialmente pari alle retribuzioni perse, cioè quelle relative al periodo dal recesso al termine naturale del rapporto; è invece esclusa l’indennità supplementare per licenziamento ingiustificato. Periodo di prova Può essere stabilito con atto scritto, a pena di nullità, solo nel caso di assunzione (e non di promozione di personale già in servizio) e contestualmente ad essa: la durata massima è di 6 mesi e non si computano gli eventuali periodi di sospensione del rapporto. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dirigente vengono corrisposti i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e il Tfr con esclusione del preavviso. Temporary Quando un’azienda è in crisi ha diverse strade davanti a sé per Management uscirne: ridisegnare la struttura organizzativa mantenendo lo stesso management, cercare nuovi dirigenti, affidarsi a consulenti esterni o affidare la guida dell’impresa a manager a tempo che non appartengono alla struttura esistente. E’ uno strumento adottato non solo per gestire i momenti di crisi, ma anche quelli di rinnovamento (passaggi generazionali, di proprietà, diversificazioni produttive, ecc.) trattandosi di un manager che assume pienamente, anche se a tempo determinato, le responsabilità gestionali e guida l’azienda verso gli obiettivi predefiniti. Orario di lavoro In considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità particolari del dirigente nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile. Tuttavia essa tende a correlarsi, in linea di massima pur con ampia discrezionalità, all’orario della unità operativa cui il dirigente è addetto. Part time L’orario ordinario di lavoro stabilito nell’unità operativa cui il dirigente è addetto viene assunto come elemento di riferimento per la determinazione del part-time. I contributi ai Fondi contrattuali vengono versati integralmente come se il rapporto di lavoro fosse full-time. Ciò in quanto si calcolano sulla base di una retribuzione convenzionale stabilita contrattualmente, indipendentemente dalla retribuzione di fatto percepita dal dirigente. Trasferimento di In caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, compresi i casi di proprietà scorporo, fusione, concentrazione, non possono essere pregiudicati i dell’azienda diritti del dirigente. Se il trasferimento di proprietà dell’azienda determina una situazione di detrimento per il dirigente, questi può rassegnare le dimissioni entro 6 mesi dalla comunicazione formale del trasferimento di proprietà con diritto all’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. 6
Responsabilità L’articolo enunciato nel Ccnl contiene alcune disposizioni che mirano civili e penali a tutelare il dirigente dal rischio di responsabilità civili e penali conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni, tramite un coinvolgimento delle aziende che, oltre ad assumere le responsabilità di natura civile verso terzi, sono tenute a sostenere tutte le spese relative a un eventuale procedimento penale nei confronti del dirigente e, in caso di privazione della libertà personale, a conservargli il posto di lavoro erogando la relativa retribuzione. Le garanzie e le tutele previste dal ccnl (anche per il tramite di un’apposita polizza assicurativa a carico dell’azienda), sono escluse nei casi di dolo o colpa grave del dirigente. Patto di non E’ il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del concorrenza prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto. E’ nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo congruo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Per i dirigenti la durata del vincolo non può essere superiore a 5 anni. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura sopra indicata. Mutamento di Nel caso in cui si verifichi un mutamento di mansioni incidente sulla posizione posizione ricoperta che determina una situazione di detrimento per il dirigente, questi può risolvere il rapporto di lavoro entro 60 giorni, avendo diritto al Tfr e indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento. RSA Le Associazioni Territoriali possono istituire proprie rappresentanze sindacali nelle aziende. Risoluzione del È necessaria la comunicazione scritta all’altra parte. Gli effetti della rapporto di lavoro cessazione del rapporto decorrono dal giorno successivo la data di ricevimento della comunicazione suddetta. Preavviso Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione del recesso, in caso di dimissioni volontarie e licenziamento, oppure dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione del recesso o all’evento, in caso di dimissioni per giusta causa, dimissioni qualificate o morte del lavoratore. In caso di malattia e infortunio viene disposta la sospensione del periodo di preavviso. La durata del preavviso si stabilisce in base all’intera anzianità di servizio, compresa quella maturata con una diversa qualifica e varia a seconda dell’evento che ha portato alla risoluzione del rapporto. Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa dei termini di preavviso per il caso di licenziamento e di dimissioni, da computarsi sull’intera anzianità maturata in azienda, anche con diversa qualifica: DIMISSIONI LICENZIAMENTO Anzianità mensilità preavviso Anzianità mensilità preavviso fino a 2 anni 2 fino a 4 anni 6 oltre 2 e fino a 5 3 oltre 4 e fino a 8 8 oltre 5 anni 4 oltre 8 e fino a 12 10 oltre 12 12 7
Dal 1° ottobre 2011 in caso di licenziamento commin ato al dirigente al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, è previsto un preavviso unico di 30 giorni (ma con norma di salvaguardia che prolunga il preavviso fino al momento effettivo di accesso alla pensione). Dimissioni per Il dirigente può ricorrere al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, il giusta causa quale se ritiene fondata la giusta causa, può far corrispondere all’azienda a favore del dirigente, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, una indennità supplementare pari ad 1/3 dell’indennità del preavviso stesso. Il ricorso deve essere inoltrato entro 30 giorni dalla data delle dimissioni alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia. Se il ricorso è respinto, ferma restando la validità del recesso, si applicano le disposizioni riguardanti il mancato preavviso di dimissioni, con trattenuta al dirigente della corrispondente retribuzione. Outplacement In caso di licenziamento, il dirigente può richiedere all’azienda l’attivazione della procedura di outplacement, finalizzata alla ricollocazione del dirigente presso altro datore di lavoro. L’azienda versa l’importo corrispondente al costo della procedura alla società di outplacement e, salvo condizioni di miglior favore, trattiene il 50% di tale importo dalle competenze di fine rapporto del dirigente. Ammortizzatori I dirigenti possono usufruire dell’indennità di disoccupazione a carico Sociali dell’Inps. Condizioni di Tra dirigente e azienda possono essere concordate condizioni di miglior favore miglior favore rispetto alla normativa contrattuale Previdenza/Assistenza Integrativa/Formazione Previdenza Offre un trattamento pensionistico complementare a quello erogato complementare dall'Inps o da altro istituto previdenziale obbligatorio e, a fronte di Fondo Mario almeno 13 anni di anzianità contributiva (*), consente al dirigente che Negri percepisca una pensione di vecchiaia da parte di un istituto di assicurazione obbligatoria, di contare su una pensione suppletiva, erogabile con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Il Fondo "Mario Negri" gestisce inoltre forme speciali di assistenza ai dirigenti iscritti. (*) Il requisito minimo, inizialmente fissato in 15 anni, viene ridotto di un anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 200 9 fino ad arrivare al valore definitivo di 5 anni. A decorrere dal 1° g ennaio 2003 la contribuzione dovuta per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo determinati in percentuale su una retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54: • Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente all’11,65% e 1% della retribuzione convenzionale annua. • Il contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, è pari all’1,84% nel 2011, all’1,87% nel 2012 e all’1,91% nel 2013 - della retribuzione convenzionale annua (per le aziende non aderenti alla Confcommercio le aliquote sono maggiorate dello 0,30%). 8
Previdenza Le prestazioni fornite sono: integrativa - liquidazione di capitale all’atto della cessazione del rapporto individuale - assicurazione in caso di morte dovuta a qualsiasi causa Associazione - assicurazione contro l’invalidità permanente da malattia Antonio Pastore - assicurazione per la previdenza in esonero pagamento premi - long term care - assicurazione ponte. Dal 1° luglio 2004 vengono finanziate da un contrib uto annuo pari a €4.803,05 a carico dell’azienda e € 464,81 a carico del dirigente. Assistenza Il Fondo ha lo scopo di provvedere all’assistenza sanitaria a favore Sanitaria dei dirigenti cui si applicano i contratti stipulati tra le organizzazioni Integrativa Fondo sindacali del settore. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa è Mario Besusso esteso anche al coniuge, compreso il convivente more uxorio, e agli altri familiari a carico (figli fino al compimento del 18° anno di età. I figli di età superiore ai 18 anni e fino al 26° ann o di età qualora siano studenti o disoccupati. Senza alcun limite di età per i figli a carico i quali si trovino per infermità fisica o mentale nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro). Dal 1° gennaio 2004 i contributi dovuti al Fondo sono calcolati su una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00 nella misura del 5,5% (maggiorata dello 0,30% per le aziende non aderenti alla Confcommercio) a carico dell’azienda e 1,87% a carico del dirigente. Dal 1°/01/07 è stato introdotto un contributo azien dale per finanziare la gestione dirigenti pensionati che, dal 1° ottobr e 2011, è determinato nella misura del 2,41% della retribuzione convenzionale e dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze dell’azienda. Tale contributo non rileva ai fini del raggiungimento del massimale annuo di deducibilità (€ 3.615,20). Aggiornamento e Le parti hanno istituito un Ente (CFMT – Centro Formazione formazione Management del Terziario) che predispone i corsi di formazione e professionale aggiornamento professionale per i dirigenti, i quali fruiscono dei programmi di formazione a titolo gratuito. Le giornate di formazione scelte dall’azienda sono considerate lavorative e gli eventuali costi di viaggio e soggiorno sono a carico dell’azienda, mentre le giornate scelte dal dirigente saranno a carico dello stesso. I contributi da versare al Centro sono di € 129,12 annue a carico azienda € 129,12 annue a carico del dirigente, trattenute dall’azienda sulla retribuzione. I contributi a carico del dirigente, relativi ai Fondi sopra descritti, devono essere trattenuti mensilmente dall’azienda dalla busta paga, gli stessi, unitamente alla parte a carico dell’azienda, vengono versati con cadenza trimestrale. FONDIR Nel 2003 è stato inoltre costituito FONDIR (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per usufruire delle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la formazione continua, ai sensi dell’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni. 9
Contribuzione agevolata al Fondo Mario Negri e all’Associazione A. Pastore Fermo restando quanto contrattualmente previsto per i dirigenti ai quali si applica il nostro Ccnl, per rendere più appetibile la nomina di giovani dirigenti viene individuata una figura definita come “dirigente di prima nomina” la quale offre alle aziende la possibilità di optare, in presenza di particolari requisiti, per un regime contributivo previdenziale integrativo agevolato, in alternativa a quello ordinario. Fondo Mario Negri La contribuzione ridotta, oltre a garantire un accantonamento di capitale sul conto individuale del dirigente, permette di fruire dei trattamenti di invalidità ed ai superstiti, del Fondo speciale di assistenza, del sussidio per figli minori disabili, delle borse di studio per i figli e delle altre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale del Fondo. Associazione Antonio Pastore E’ dovuta, ad esclusivo carico dell’azienda, la sola contribuzione utile al finanziamento delle garanzie assicurative (Temporanea caso morte, Long term care, Invalidità permanente da malattia ed esonero pagamento premi) per un importo annuo massimo pari a circa € 1.300,00. La variabilità del contributo per ciascun dirigente è data dal premio per la Temporanea caso morte che dipende dall’età e dal sesso. DIFFERENZA TRA CONTRIBUZIONE RIDOTTA E "ORDINARIA" Per il Fondo Mario Negri, vengono destinati circa 4.600 euro l’anno in meno. Per la Convenzione “Antonio Pastore” non viene attivata la garanzia Capitale differito (in media 4.000,00 euro/anno) che in caso di contribuzione ordinaria consiste nell’accantonamento, durante il periodo di servizio, di un capitale rivalutabile annualmente, che diviene disponibile al momento della cessazione dell’attività di servizio in qualità di dirigente. Considerando le altre incidenze (contributi INPS, IRAP, accantonamento TFR, ecc.), il risparmio annuo sul costo aziendale è pari a circa 9.200 euro per ogni DPN. OPZIONI L’azienda ha la piena libertà di decidere di utilizzare o meno l’agevolazione contributiva. E’ infatti sempre possibile nominare o assumere giovani dirigenti con le caratteristiche sintetizzate in tabella versando la contribuzione prevista per la generalità dei dirigenti. PRESTAZIONI GARANTITE AL DPN Al DPN verranno comunque garantite l’assistenza sanitaria e la formazione senza differenziazioni rispetto ai dirigenti ordinari, così come le garanzie assicurative previste dall’Associazione A. Pastore e l’opportunità di dare inizio ad un progetto previdenziale integrativo con il Fondo Mario Negri. 10
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DEI DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA Riportiamo un quadro riepilogativo delle disposizioni previste in proposito dai ccnl di cui Manageritalia è firmataria: Decorrenza A tempo indeterminato Tipologia Assunti o nominati dirigenti entro max i 39 anni compiuti. A decorrere dal 1° ottobre 2011 (1° dicembre 2011 per Federalberghi , 1° maggio 2012 per Aica, 1° dicembre 2012 per Confetra e 1° gennai o 2013 per Assologistica e Federagenti), il requisito è stato elevato a 40 anni. Caratteristiche Nominati dirigenti avendo maturato un’anzianità nella qualifica di quadro, presso la stessa azienda, pari ad almeno 5 anni e fino al compimento dei 48 anni di età (per Confetra fino al 30 novembre 2012, max 45enni). Con le decorrenze indicate al capitolo “Tipologia” il requisito dell’anzianità nella qualifica è stato ridotto a 3 anni anche maturati in aziende diverse. Durata max 3 anni dalla data di nomina o assunzione. Per Aica in caso di DPN riduzione residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro al sud, la permanenza è contribuzione prolungata di un ulteriore triennio. Termine Trascorso tale periodo si applica automaticamente la contribuzione contribuzione ordinaria. ridotta Trasferimento Nel caso in cui il DPN termini l'attività di servizio presso l'azienda, venga ad altra rinominato in altra azienda nei periodi suddetti e permangano i termini ed azienda i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione contributiva, questa potrà essere ancora applicata per il periodo residuo. Interruzione Accordi individuali possono stabilire l'interruzione, in qualsiasi momento, riduzione del periodo di riduzione contributiva, anche prima della scadenza del contributiva triennio. Formazione Diritto ad usufruire di congedi retribuiti per l’attuazione di specifici (ad eccezione programmi formativi, concordati con le aziende per un minimo di ore di settore congedo retribuito corrispondente a 6 giorni nell’arco di un triennio. Commercio) Agevolazione Per un anno, medesimo sgravio contributivo previsto per i DPN, a favore per Over 50 delle aziende che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50 anni. Per Aica in caso di over50 residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro al sud, la permanenza è prolugata di un ulteriore anno. Temporary Per tutti i settori introdotta agevolazione contributiva dagli accordi del manager 2011, 2012 e 2013, fruibile per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno. 11
Raffronto dirigenti/DPN Terziario 2013 Retribuzione annua lorda minima: Retribuzione dirigente 56.000 (56.000,00) Retribuzione DPN 56.000 (56.000,00) oneri azienda oneri dirigente Dirigente DPN Dirigente DPN Contributi INPS Fpld 23,81% 13.333,60 13.333,60 9,19% 5.146,40 5.146,40 Altri oneri INPS 2,73% 1.528,80 1.528,80 1,00% 104,70 104,70 Previdenza complementare fisso 8.030,85 3.440,95 592,25 592,25 Previdenza individuale fisso 4.803,05 1.300,00 464,81 0,00 Assistenza sanitaria int. fisso 3.633,85 3.633,85 859,08 859,08 solidarietà 10% INPS 10,00% 1.646,77 837,48 0,00 0,00 Assicurazione infortuni 448,00 448,00 0,00 0,00 Formazione 129,12 129,12 129,12 129,12 Accantonamento TFR 4.503,93 4.244,44 0,00 0,00 Dirigente DPN differenza Totale costo azienda 94.058 84.896 -9.162 -9,74% Totale oneri dirigente 7.296 6.832 -465 -6,37% Retribuzione netta 31.825 33.621 1.796 5,64% Retribuzione differita: TFR/Prev. Comp. 17.095 8.278 -8.817 -51,58% netto mensile: 2.273 2.402 A cura di Manageritalia Marzo 2013 /df 12
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