Sintesi CCNL dirigenti del Terziario - Manageritalia

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Sintesi CCNL dirigenti del Terziario

                                                 Data                Data scadenza
   Parti contraenti          Data stipula
                                              decorrenza     Parte economica   Parte normativa
Manageritalia e
                             27.09.2011         01.01.2011              31.12.2013
Confcommercio

Minimo contrattuale mensile

Decorrenza         Minimo base         Aumento
1°/10/2011:        3.600,00            100,00
1°/04/2012:        3.735,00            135,00
1°/07/2013:        3.890,00            155,00

Aumento retributivo

Gli aumenti retributivi dal 1997 al 2010 sono stati corrisposti sotto una voce separata dal
minimo, il cd. “superminimo contrattuale” che variava in base alla data di
assunzione/nomina dei dirigenti, in modo da mantenere inalterata la soglia d’accesso per i
dirigenti di nuova nomina.

Con l’accordo del 27 settembre 2011 si è tornati alla formula più tradizionale dell’aumento
retributivo che incrementa il minimo contrattuale mensile.

Gli aumenti retributivi stabiliti dall’accordo del 27 settembre 2011 potranno essere assorbiti
da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.

Fermo restando il rispetto del minimo contrattuale mensile, ai dirigenti assunti o nominati
successivamente al 1° ottobre 2011 sono dovuti gli aumenti che decorrono dall’anno
successivo a quello della nomina o assunzione.

I dirigenti assunti o nominati entro il 31.12.2009, oltre al minimo contrattuale mensile
avranno il superminimo contrattuale congelato al 1°.01.2010, come da seguente tabella:

     data nomina dirigente    Superminimo contrattuale
     dal               al           dal 1°/01/2010
                  30/06/97           1.817,48
  01/07/97        31/12/97           1.649,63
  01/01/98        31/12/99           1.533,43
  01/01/00        30/06/00           1.430,14
  01/07/00        31/12/01           1.223,56
  01/01/02        27/05/04             955,00
  28/05/04        31/12/04             745,00
  01/01/05        31/12/05             620,00
  01/01/06        23/01/08             500,00
  24/01/08        31/12/08             300,00
  01/01/09        31/12/09             150,00
  01/01/10                               ---
Altri elementi retributivi

EDM:                         12% sugli elementi della retribuzione individuale di fatto.
                             L’importo rimane congelato in cifra fissa a far data dal 1° luglio
                             1995. I dirigenti assunti o nominati successivamente alla data
                             del 30.06.1995 non percepiscono l’elemento di maggiorazione.

SCATTI DI ANZIANITA’: biennali, per un massimo di undici bienni, pari a € 129,11
                      mensili lorde. Aboliti dal 1° luglio 2004.

Parametri e coefficienti contrattuali

     N° mensilità             Coefficiente giornaliero
          14                              26

Tredicesima            Pari ad una mensilità da corrispondere nel mese di dicembre.
Quattordicesima        Pari ad una mensilità da corrispondere nel mese di giugno.
Indennità di           Il trasferimento del dirigente può avvenire solo per comprovate
trasferimento          ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il provvedimento deve
                       essere comunicato con preavviso di almeno 4 mesi (sei mesi se il
                       dirigente ha familiari a carico), salvo casi di particolare urgenza,
                       per i quali vale il trattamento economico della trasferta sino al
                       compimento di tale termine. Il Ccnl prevede inoltre la possibilità di
                       trasferire il dirigente di età superiore a 60 anni solo con il
                       consenso dell’interessato.
                       E’ inoltre stabilito il diritto al rimborso delle spese dovute al
                       trasferimento della propria famiglia, nonché di quelle relative al
                       rientro nel luogo di provenienza nel caso di successiva risoluzione
                       del rapporto da parte dell’azienda non per giusta causa.
                       Per un periodo non inferiore a 18 mesi l’azienda deve
                       corrispondere l’eventuale differenza di canone per un alloggio
                       dello stesso tipo di quello occupato in precedenza.
                       Al dirigente trasferito è corrisposta una indennità una tantum non
                       inferiore a una mensilità e mezza di retribuzione, o a tre mensilità
                       se con familiari a carico.
                       Nel caso in cui il trasferimento generi una situazione di effettivo
                       detrimento (ravvisabile qualora la nuova sede di lavoro disti più di
                       350 Km dalla sede originaria di lavoro), il dirigente può risolvere il
                       rapporto di lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione da parte
                       dell’azienda, con diritto oltre che al Tfr e all’indennità sostitutiva
                       del preavviso per il caso di licenziamento
Indennità di trasferta Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente:
                        rimborso spese viaggio;
                        rimborso spese sostenute in esecuzione del mandato e
                             nell’interesse dell’azienda;
                        rimborso spese vitto e alloggio a “piè di lista” o l’equivalente
                             da convenire, e delle piccole spese non documentabili.
                       Per le missioni superiori a 12 giorni: accordi con datore di lavoro.

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Indennità sostitutiva   Deve essere calcolata sulla base della retribuzione in atto al
del preavviso di        momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto e
licenziamento           comprende qualsiasi compenso di carattere continuativo, con
                        esclusione dei rimborsi spese. Si computano inoltre i ratei delle
                        mensilità aggiuntive, le ferie e le festività. Qualora la retribuzione
                        sia formata in tutto o in parte da provvigioni, con premi o
                        partecipazioni, l’indennità sostitutiva si determina sulla media dei
                        compensi suddetti degli ultimi 3 anni di servizio.
                        L’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore è
                        computabile nel calcolo del Tfr ed è assoggettabile a contributi
                        previdenziali di legge e contrattuali.
Indennità               Nel caso di licenziamento illegittimo è previsto il pagamento di
supplementare           un’indennità supplementare di importo compreso tra un minimo
(Collegio di            pari al preavviso dovuto per il licenziamento ed un massimo di
Conciliazione ed        diciotto mensilità.
Arbitrato)              L’indennità è automaticamente aumentata nel solo caso in cui il
                        dirigente (di età compresa tra i 50 e 64 anni) abbia un’anzianità di
                        servizio nella qualifica superiore a dieci anni in quella azienda,
                        nelle seguenti misure:
                          9 mensilità se in età compresa tra il 50° e il 52° anno compiuto
                          8 mensilità se in età compresa tra il 53° e il 54° anno compiuto
                          7 mensilità se in età compresa tra il 55° e il 56° anno compiuto
                          6 mensilità se in età compresa tra il 57° e il 58° anno compiuto
                          5 mensilità se in età compresa tra il 59° e il 60° anno compiuto
                          4 mensilità se in età compresa tra il 61° e il 64° anno compiuto
                        Ulteriore condizione: non essere in possesso dei requisiti per
                        accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o, anche avendo i
                        requisiti, liquidazione di un importo inferiore a cinque volte il
                        trattamento minimo INPS
                        In merito al calcolo, la Confcommercio, con circolare n. 35 del 6
                        giugno 1994, ha precisato che l’indennità supplementare, a
                        differenza di quella sostitutiva del preavviso, ha natura risarcitoria,
                        non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere
                        computata, quindi, sull’ultima retribuzione in atto, compresi
                        tuttavia i ratei delle mensilità supplementari e delle ferie e gli
                        effetti sul trattamento di fine rapporto, così come avviene per
                        l’indennità sostitutiva del preavviso.
Indennità in caso di    In caso di decesso del dirigente in servizio, agli aventi diritto
morte                   saranno corrisposti tutti gli emolumenti dovuti allo stesso (quali
                        Tfr, indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento, ecc.), in
                        aggiunta a quanto spettante per fondo di previdenza, per
                        assicurazione infortuni e per ogni altra causa.
Erogazione Tfr          In caso di cessazione del rapporto di lavoro, è riconosciuto ai
                        lavoratori subordinati il diritto di percepire un trattamento di fine
                        rapporto, regolamentato dall’art. 2120 del Codice Civile.
                        In alcuni casi una parte del Tfr accantonato può essere anticipato
                        nel corso del rapporto di lavoro.
                        L’ammontare del Tfr spettante al lavoratore è uguale alla somma,
                        per ciascun anno di servizio, della retribuzione utile divisa per
                        13,5. La quota di retribuzione annuale così determinata deve
                        essere accantonata e rivalutata al 31 dicembre di ciascun anno. Il
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Segue “TFR”           Tfr non è assoggettabile a contributi previdenziali, ma è
                      comunque tassato (tassazione separata).
                      Per quanto riguarda i termini entro cui deve essere effettuata la
                      corresponsione        del   TFR,    il   prevalente      orientamento
                      giurisprudenziale prevede come sia preciso obbligo del datore di
                      lavoro corrispondere immediatamente gli accantonamenti
                      rivalutati, con differimento del solo rateo il cui esatto conteggio è
                      impedito dal ritardo nella pubblicazione dell’indice Istat di
                      rivalutazione.
                      A decorrere dal 1° gennaio 2007 i dirigenti possono devolvere il
                      TFR maturando al Fondo di previdenza complementare “Mario
                      Negri”.

                                    Orario di lavoro

Ferie                 Il dirigente ha diritto a 30 giorni di ferie per ogni anno di servizio.
                      Nel computo non possono essere ricomprese le domeniche e le
                      festività cadenti nel periodo.
                      Viene ribadita l’irrinunciabilità di tale diritto con riferimento al
                      periodo minimo di 4 settimane stabilito dal legislatore,
                      eventualmente la quinta settimana può essere retribuita nel luglio
                      dell’anno successivo a quello di maturazione. L’indennità per ferie
                      non godute è composta dagli stessi elementi che concorrono a
                      formare la retribuzione feriale, più l’eventuale media della parte
                      variabile (12 mesi precedenti).
                      Durante il preavviso lavorato il dirigente può richiedere per iscritto
                      di fruire di giornate di ferie. Viene espressamente prevista
                      l’interruzione delle ferie in caso di malattia regolarmente
                      comunicata all’azienda dal dirigente.
Festività             Oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. Quando una delle
                      festività suddette cade di domenica, deve essere retribuita in
                      aggiunta alla normale retribuzione mensile, come del resto
                      accade sempre per la festività civile del 4 novembre, la cui
                      celebrazione è stata spostata per legge alla domenica successiva.
Permessi per          In compensazione delle quattro ex festività religiose abolite, sono
festività soppresse   previsti 4 giorni di permesso retribuito da fruire entro l’anno di
                      maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la
                      corrispondente retribuzione.
Lavoro festivo        Previsto riferimento alla normativa applicabile ai quadri (Ccnl
                      2/07/2004, sezione quarta, art. 129: retribuzione maggiorata del
                      30% per le ore di lavoro prestate di domenica o nei giorni festivi;
                      maggiorazione del 50% per le ore di lavoro notturno – dalle ore
                      22.00 alle ore 6.00 del mattino).)

                                       Assenze

Congedo               15 giorni di calendario di congedo retribuito
matrimoniale
Aspettativa           L’istituto contrattuale dell’aspettativa prevede e disciplina la
                      possibilità di sospensione del rapporto di lavoro, a richiesta del
                      dipendente, per giustificati motivi, che deve essere accolta dal

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datore di lavoro con facoltà di non corrispondere, in tutto o in
                        parte, la retribuzione; l’aspettativa sospende il rapporto senza
                        risolverlo; è previsto un tempo massimo di 6 mesi stante la natura
                        eccezionale della richiesta del dipendente. L’anzianità derivante
                        dal periodo di aspettativa è valida agli effetti del Tfr e
                        dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Malattia o infortunio   Il periodo di comporto per malattia o infortunio extraprofessionale
extraprofessionale      di un dirigente non in prova è pari a 12 mesi con diritto all’intera
                        retribuzione. Scaduto tale termine, il dirigente potrà chiedere un
                        periodo di aspettativa, eventualmente non retribuita, per un
                        massimo di altri 6 mesi. Alla scadenza dei termini di
                        conservazione del posto, il rapporto potrà essere risolto da una
                        delle due parti con diritto, in ogni caso, del dirigente di vedersi
                        corrispondere, oltre al Tfr, l’indennità sostitutiva del preavviso
                        prevista per il caso di licenziamento. Poiché per i dirigenti non è
                        dovuto il contributo INPS per l’indennità economica per malattia,
                        l’intero onere della retribuzione è a carico del datore di lavoro.
Infortunio              Nel caso di infortunio sul lavoro, il diritto alla conservazione del
professionale           posto permane sino alla completa guarigione o all’accertata
                        invalidità permanente (totale o parziale).
                        In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non
                        potrà superare i 30 mesi.
                        E’ prevista la stipulazione di una polizza assicurativa a carico
                        dell’azienda contro gli infortuni, sia professionali che extra
                        professionali, per la copertura degli eventi di invalidità
                        permanente, totale o parziale, nonché il caso di morte e diritto ad
                        un risarcimento pari a:
                          • 6 annualità della retribuzione di fatto in caso di invalidità permanente
                            che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro;
                          • una somma proporzionale al grado di invalidità, in caso di
                            invalidità permanente parziale;
                          • in caso di morte, una somma a favore degli aventi diritto pari a
                            5 annualità della retribuzione di fatto.
                        Qualora il dirigente sia assicurato obbligatoriamente all’INAIL
                        l’azienda è tenuta ad integrare l’indennità corrisposta all’Ente
                        assicurativo sino a raggiungere il 100% della retribuzione
                        giornaliera che il dirigente avrebbe percepito in caso di normale
                        svolgimento del rapporto.
Maternità e paternità   Dal 1° aprile 2006, per effetto dell’entrata in vigore della Legge 24
                        febbraio 2006, n. 104, sono state estese anche alle lavoratrici e ai
                        lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente le tutele
                        economiche previste per l’evento maternità. Quindi, il congedo di
                        maternità è per l’80% a carico dell’INPS. Il datore di lavoro è
                        tenuto ad integrare quanto erogato dall’ente previdenziale in
                        modo da raggiungere il 100% della retribuzione. Per i periodi di
                        congedo parentale, la cosiddetta astensione facoltativa, retribuiti
                        al 30% se fruiti entro il terzo anno di vita del bambino, l’intero
                        onere è a carico dell’INPS.

                                                                                                  5
Gestione del rapporto

Contratto a        E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo
termine            determinato, purché di durata non superiore a 5 anni, con possibilità
                   di recesso da parte del dirigente trascorso un triennio (dando al
                   datore di lavoro regolare preavviso). In caso di recesso
                   (licenziamento o dimissioni) prima della scadenza, non motivato da
                   giusta causa, la parte che recede è tenuta a risarcire all’altra il danno
                   arrecato: in caso di licenziamento, l’importo dovuto al dirigente è
                   tendenzialmente pari alle retribuzioni perse, cioè quelle relative al
                   periodo dal recesso al termine naturale del rapporto; è invece
                   esclusa l’indennità supplementare per licenziamento ingiustificato.
Periodo di prova   Può essere stabilito con atto scritto, a pena di nullità, solo nel caso di
                   assunzione (e non di promozione di personale già in servizio) e
                   contestualmente ad essa: la durata massima è di 6 mesi e non si
                   computano gli eventuali periodi di sospensione del rapporto. In caso
                   di risoluzione del rapporto di lavoro, al dirigente vengono corrisposti i
                   ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l’indennità sostitutiva
                   delle ferie maturate e il Tfr con esclusione del preavviso.
Temporary          Quando un’azienda è in crisi ha diverse strade davanti a sé per
Management         uscirne: ridisegnare la struttura organizzativa mantenendo lo stesso
                   management, cercare nuovi dirigenti, affidarsi a consulenti esterni o
                   affidare la guida dell’impresa a manager a tempo che non
                   appartengono alla struttura esistente. E’ uno strumento adottato non
                   solo per gestire i momenti di crisi, ma anche quelli di rinnovamento
                   (passaggi generazionali, di proprietà, diversificazioni produttive, ecc.)
                   trattandosi di un manager che assume pienamente, anche se a
                   tempo determinato, le responsabilità gestionali e guida l’azienda
                   verso gli obiettivi predefiniti.
Orario di lavoro   In considerazione della posizione, delle funzioni e delle
                   responsabilità particolari del dirigente nell’ambito dell’organizzazione
                   aziendale, la sua prestazione lavorativa non è quantificabile. Tuttavia
                   essa tende a correlarsi, in linea di massima pur con ampia
                   discrezionalità, all’orario della unità operativa cui il dirigente è
                   addetto.
Part time          L’orario ordinario di lavoro stabilito nell’unità operativa cui il dirigente
                   è addetto viene assunto come elemento di riferimento per la
                   determinazione del part-time.
                   I contributi ai Fondi contrattuali vengono versati integralmente come
                   se il rapporto di lavoro fosse full-time. Ciò in quanto si calcolano
                   sulla     base    di    una      retribuzione   convenzionale       stabilita
                   contrattualmente, indipendentemente dalla retribuzione di fatto
                   percepita dal dirigente.
Trasferimento di   In caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, compresi i casi di
proprietà          scorporo, fusione, concentrazione, non possono essere pregiudicati i
dell’azienda       diritti del dirigente. Se il trasferimento di proprietà dell’azienda
                   determina una situazione di detrimento per il dirigente, questi può
                   rassegnare le dimissioni entro 6 mesi dalla comunicazione formale
                   del trasferimento di proprietà con diritto all’indennità sostitutiva del
                   preavviso spettante in caso di licenziamento.

                                                                                               6
Responsabilità     L’articolo enunciato nel Ccnl contiene alcune disposizioni che mirano
civili e penali    a tutelare il dirigente dal rischio di responsabilità civili e penali
                   conseguenti allo svolgimento delle proprie mansioni, tramite un
                   coinvolgimento delle aziende che, oltre ad assumere le
                   responsabilità di natura civile verso terzi, sono tenute a sostenere
                   tutte le spese relative a un eventuale procedimento penale nei
                   confronti del dirigente e, in caso di privazione della libertà personale,
                   a conservargli il posto di lavoro erogando la relativa retribuzione. Le
                   garanzie e le tutele previste dal ccnl (anche per il tramite di
                   un’apposita polizza assicurativa a carico dell’azienda), sono escluse
                   nei casi di dolo o colpa grave del dirigente.
Patto di non       E’ il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del
concorrenza        prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del
                   contratto. E’ nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un
                   corrispettivo congruo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo
                   non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di
                   luogo. Per i dirigenti la durata del vincolo non può essere superiore a
                   5 anni. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella
                   misura sopra indicata.
Mutamento di       Nel caso in cui si verifichi un mutamento di mansioni incidente sulla
posizione          posizione ricoperta che determina una situazione di detrimento per il
                   dirigente, questi può risolvere il rapporto di lavoro entro 60 giorni,
                   avendo diritto al Tfr e indennità sostitutiva del preavviso di
                   licenziamento.
RSA                Le Associazioni Territoriali possono istituire proprie rappresentanze
                   sindacali nelle aziende.
Risoluzione del    È necessaria la comunicazione scritta all’altra parte. Gli effetti della
rapporto di lavoro cessazione del rapporto decorrono dal giorno successivo la data di
                   ricevimento della comunicazione suddetta.
Preavviso          Decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data di ricevimento
                   della comunicazione del recesso, in caso di dimissioni volontarie e
                   licenziamento, oppure dal giorno immediatamente successivo alla
                   comunicazione del recesso o all’evento, in caso di dimissioni per
                   giusta causa, dimissioni qualificate o morte del lavoratore. In caso di
                   malattia e infortunio viene disposta la sospensione del periodo di
                   preavviso. La durata del preavviso si stabilisce in base all’intera
                   anzianità di servizio, compresa quella maturata con una diversa
                   qualifica e varia a seconda dell’evento che ha portato alla risoluzione
                   del rapporto.

Riportiamo di seguito una tabella riepilogativa dei termini di preavviso per il caso di
licenziamento e di dimissioni, da computarsi sull’intera anzianità maturata in azienda,
anche con diversa qualifica:

                   DIMISSIONI                                  LICENZIAMENTO
Anzianità               mensilità preavviso        Anzianità          mensilità preavviso
fino a 2 anni                    2            fino a 4 anni                    6
oltre 2 e fino a 5               3            oltre 4 e fino a 8                8
oltre 5 anni                     4            oltre 8 e fino a 12              10
                                              oltre 12                         12

                                                                                            7
Dal 1° ottobre 2011 in caso di licenziamento commin ato al dirigente al raggiungimento dei
requisiti per la pensione di vecchiaia, è previsto un preavviso unico di 30 giorni (ma con
norma di salvaguardia che prolunga il preavviso fino al momento effettivo di accesso alla
pensione).

Dimissioni per      Il dirigente può ricorrere al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, il
giusta causa        quale se ritiene fondata la giusta causa, può far corrispondere
                    all’azienda a favore del dirigente, oltre all’indennità sostitutiva del
                    preavviso di licenziamento, una indennità supplementare pari ad 1/3
                    dell’indennità del preavviso stesso. Il ricorso deve essere inoltrato
                    entro 30 giorni dalla data delle dimissioni alla competente
                    organizzazione territoriale di Manageritalia. Se il ricorso è respinto,
                    ferma restando la validità del recesso, si applicano le disposizioni
                    riguardanti il mancato preavviso di dimissioni, con trattenuta al
                    dirigente della corrispondente retribuzione.
Outplacement        In caso di licenziamento, il dirigente può richiedere all’azienda
                    l’attivazione della procedura di outplacement, finalizzata alla
                    ricollocazione del dirigente presso altro datore di lavoro. L’azienda
                    versa l’importo corrispondente al costo della procedura alla società di
                    outplacement e, salvo condizioni di miglior favore, trattiene il 50% di
                    tale importo dalle competenze di fine rapporto del dirigente.
Ammortizzatori      I dirigenti possono usufruire dell’indennità di disoccupazione a carico
Sociali             dell’Inps.
Condizioni di       Tra dirigente e azienda possono essere concordate condizioni di
miglior favore      miglior favore rispetto alla normativa contrattuale

                      Previdenza/Assistenza Integrativa/Formazione

Previdenza          Offre un trattamento pensionistico complementare a quello erogato
complementare       dall'Inps o da altro istituto previdenziale obbligatorio e, a fronte di
Fondo Mario         almeno 13 anni di anzianità contributiva (*), consente al dirigente che
Negri               percepisca una pensione di vecchiaia da parte di un istituto di
                    assicurazione obbligatoria, di contare su una pensione suppletiva,
                    erogabile con le modalità e nei limiti fissati dal regolamento. Il Fondo
                    "Mario Negri" gestisce inoltre forme speciali di assistenza ai dirigenti
                    iscritti.
                    (*) Il requisito minimo, inizialmente fissato in 15 anni, viene ridotto di
                    un anno ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 200 9 fino ad arrivare
                    al valore definitivo di 5 anni.
                    A decorrere dal 1° g ennaio 2003 la contribuzione dovuta per ogni
                    dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed
                    un contributo integrativo determinati in percentuale su una
                    retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54:
                     • Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico
                        del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari
                        rispettivamente all’11,65% e 1% della retribuzione convenzionale
                        annua.
                     • Il contributo integrativo, a carico del datore di lavoro, è pari
                        all’1,84% nel 2011, all’1,87% nel 2012 e all’1,91% nel 2013 - della
                        retribuzione convenzionale annua (per le aziende non aderenti alla
                        Confcommercio le aliquote sono maggiorate dello 0,30%).

                                                                                            8
Previdenza        Le prestazioni fornite sono:
integrativa       - liquidazione di capitale all’atto della cessazione del rapporto
individuale       - assicurazione in caso di morte dovuta a qualsiasi causa
Associazione      - assicurazione contro l’invalidità permanente da malattia
Antonio Pastore   - assicurazione per la previdenza in esonero pagamento premi
                  - long term care
                  - assicurazione ponte.
                  Dal 1° luglio 2004 vengono finanziate da un contrib uto annuo pari a
                  €4.803,05 a carico dell’azienda e € 464,81 a carico del dirigente.
Assistenza        Il Fondo ha lo scopo di provvedere all’assistenza sanitaria a favore
Sanitaria         dei dirigenti cui si applicano i contratti stipulati tra le organizzazioni
Integrativa Fondo sindacali del settore. Il diritto all’assistenza sanitaria integrativa è
Mario Besusso     esteso anche al coniuge, compreso il convivente more uxorio, e agli
                  altri familiari a carico (figli fino al compimento del 18° anno di età. I
                  figli di età superiore ai 18 anni e fino al 26° ann o di età qualora siano
                  studenti o disoccupati. Senza alcun limite di età per i figli a carico i
                  quali si trovino per infermità fisica o mentale nell’assoluta e
                  permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro). Dal 1°
                  gennaio 2004 i contributi dovuti al Fondo sono calcolati su una
                  retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00 nella misura del
                  5,5% (maggiorata dello 0,30% per le aziende non aderenti alla
                  Confcommercio) a carico dell’azienda e 1,87% a carico del dirigente.
                  Dal 1°/01/07 è stato introdotto un contributo azien dale per finanziare
                  la gestione dirigenti pensionati che, dal 1° ottobr e 2011, è
                  determinato nella misura del 2,41% della retribuzione convenzionale
                  e dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze dell’azienda. Tale
                  contributo non rileva ai fini del raggiungimento del massimale annuo
                  di deducibilità (€ 3.615,20).
Aggiornamento e Le parti hanno istituito un Ente (CFMT – Centro Formazione
formazione        Management del Terziario) che predispone i corsi di formazione e
professionale     aggiornamento professionale per i dirigenti, i quali fruiscono dei
                  programmi di formazione a titolo gratuito. Le giornate di formazione
                  scelte dall’azienda sono considerate lavorative e gli eventuali costi di
                  viaggio e soggiorno sono a carico dell’azienda, mentre le giornate
                  scelte dal dirigente saranno a carico dello stesso. I contributi da
                  versare al Centro sono di € 129,12 annue a carico azienda € 129,12
                  annue a carico del dirigente, trattenute dall’azienda sulla retribuzione.

I contributi a carico del dirigente, relativi ai Fondi sopra descritti, devono essere trattenuti
mensilmente dall’azienda dalla busta paga, gli stessi, unitamente alla parte a carico
dell’azienda, vengono versati con cadenza trimestrale.

FONDIR               Nel 2003 è stato inoltre costituito FONDIR (Fondo paritetico
                     interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti
                     del Terziario) il fondo cui le imprese faranno riferimento per usufruire
                     delle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi
                     per la formazione continua, ai sensi dell’art. 118 della legge 23
                     dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

                                                                                              9
Contribuzione agevolata al Fondo Mario Negri e all’Associazione A. Pastore

Fermo restando quanto contrattualmente previsto per i dirigenti ai quali si applica il nostro
Ccnl, per rendere più appetibile la nomina di giovani dirigenti viene individuata una figura
definita come “dirigente di prima nomina” la quale offre alle aziende la possibilità di optare,
in presenza di particolari requisiti, per un regime contributivo previdenziale integrativo
agevolato, in alternativa a quello ordinario.

Fondo Mario Negri
La contribuzione ridotta, oltre a garantire un accantonamento di capitale sul conto
individuale del dirigente, permette di fruire dei trattamenti di invalidità ed ai superstiti, del
Fondo speciale di assistenza, del sussidio per figli minori disabili, delle borse di studio per i
figli e delle altre iniziative di carattere assistenziale, sociale e culturale del Fondo.

Associazione Antonio Pastore
E’ dovuta, ad esclusivo carico dell’azienda, la sola contribuzione utile al finanziamento
delle garanzie assicurative (Temporanea caso morte, Long term care, Invalidità
permanente da malattia ed esonero pagamento premi) per un importo annuo massimo
pari a circa € 1.300,00. La variabilità del contributo per ciascun dirigente è data dal premio
per la Temporanea caso morte che dipende dall’età e dal sesso.

DIFFERENZA TRA CONTRIBUZIONE RIDOTTA E "ORDINARIA"

  Per il Fondo Mario Negri, vengono destinati circa 4.600 euro l’anno in meno.

  Per la Convenzione “Antonio Pastore” non viene attivata la garanzia Capitale differito
   (in media 4.000,00 euro/anno) che in caso di contribuzione ordinaria consiste
   nell’accantonamento, durante il periodo di servizio, di un capitale rivalutabile
   annualmente, che diviene disponibile al momento della cessazione dell’attività di
   servizio in qualità di dirigente.

  Considerando le altre incidenze (contributi INPS, IRAP, accantonamento TFR, ecc.),
   il risparmio annuo sul costo aziendale è pari a circa 9.200 euro per ogni DPN.

OPZIONI
L’azienda ha la piena libertà di decidere di utilizzare o meno l’agevolazione contributiva. E’
infatti sempre possibile nominare o assumere giovani dirigenti con le caratteristiche
sintetizzate in tabella versando la contribuzione prevista per la generalità dei dirigenti.

PRESTAZIONI GARANTITE AL DPN
Al DPN verranno comunque garantite l’assistenza sanitaria e la formazione senza
differenziazioni rispetto ai dirigenti ordinari, così come le garanzie assicurative previste
dall’Associazione A. Pastore e l’opportunità di dare inizio ad un progetto previdenziale
integrativo con il Fondo Mario Negri.

                                                                                              10
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DEI DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA
Riportiamo un quadro riepilogativo delle disposizioni previste in proposito dai ccnl di cui
Manageritalia è firmataria:

Decorrenza      A tempo indeterminato
Tipologia       Assunti o nominati dirigenti entro max i 39 anni compiuti. A decorrere dal
                1° ottobre 2011 (1° dicembre 2011 per Federalberghi , 1° maggio 2012
                per Aica, 1° dicembre 2012 per Confetra e 1° gennai o 2013 per
                Assologistica e Federagenti), il requisito è stato elevato a 40 anni.
Caratteristiche Nominati dirigenti avendo maturato un’anzianità nella qualifica di quadro,
                presso la stessa azienda, pari ad almeno 5 anni e fino al compimento dei
                48 anni di età (per Confetra fino al 30 novembre 2012, max 45enni). Con
                le decorrenze indicate al capitolo “Tipologia” il requisito dell’anzianità
                nella qualifica è stato ridotto a 3 anni anche maturati in aziende diverse.
Durata max      3 anni dalla data di nomina o assunzione. Per Aica in caso di DPN
riduzione       residenti o domiciliati al sud e con sede di lavoro al sud, la permanenza è
contribuzione prolungata di un ulteriore triennio.
Termine         Trascorso tale periodo si applica automaticamente la contribuzione
contribuzione ordinaria.
ridotta
Trasferimento Nel caso in cui il DPN termini l'attività di servizio presso l'azienda, venga
ad altra        rinominato in altra azienda nei periodi suddetti e permangano i termini ed
azienda         i requisiti per poter usufruire dell'agevolazione contributiva, questa potrà
                essere ancora applicata per il periodo residuo.
Interruzione    Accordi individuali possono stabilire l'interruzione, in qualsiasi momento,
riduzione       del periodo di riduzione contributiva, anche prima della scadenza del
contributiva    triennio.
Formazione      Diritto ad usufruire di congedi retribuiti per l’attuazione di specifici
(ad eccezione programmi formativi, concordati con le aziende per un minimo di ore di
settore         congedo retribuito corrispondente a 6 giorni nell’arco di un triennio.
Commercio)
Agevolazione Per un anno, medesimo sgravio contributivo previsto per i DPN, a favore
per Over 50     delle aziende che assumano, anche con contratto di lavoro a termine,
                dirigenti privi di occupazione con età anagrafica pari o superiore a 50
                anni. Per Aica in caso di over50 residenti o domiciliati al sud e con sede
                di lavoro al sud, la permanenza è prolugata di un ulteriore anno.
Temporary       Per tutti i settori introdotta agevolazione contributiva dagli accordi del
manager         2011, 2012 e 2013, fruibile per un periodo corrispondente al 50% della
                durata del contratto, fino ad un massimo di un anno.

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Raffronto dirigenti/DPN

Terziario 2013

Retribuzione annua lorda minima:

Retribuzione dirigente                             56.000    (56.000,00)

Retribuzione DPN                                   56.000    (56.000,00)

                                                   oneri azienda                            oneri dirigente
                                                Dirigente     DPN                    Dirigente         DPN
Contributi INPS Fpld                  23,81%    13.333,60   13.333,60       9,19%     5.146,40         5.146,40
Altri oneri INPS                        2,73%    1.528,80    1.528,80       1,00%       104,70           104,70
Previdenza complementare             fisso       8.030,85    3.440,95                   592,25           592,25
Previdenza individuale               fisso       4.803,05    1.300,00                   464,81             0,00
Assistenza sanitaria int.            fisso       3.633,85    3.633,85                   859,08           859,08
solidarietà 10% INPS                  10,00%     1.646,77      837,48                     0,00             0,00
Assicurazione infortuni                            448,00      448,00                     0,00             0,00
Formazione                                         129,12      129,12                   129,12           129,12
Accantonamento TFR                               4.503,93    4.244,44                     0,00             0,00

                                                Dirigente     DPN              differenza
Totale costo azienda                               94.058      84.896      -9.162      -9,74%
Totale oneri dirigente                              7.296       6.832        -465      -6,37%
Retribuzione netta                                 31.825      33.621       1.796       5,64%
Retribuzione differita: TFR/Prev. Comp.            17.095       8.278      -8.817     -51,58%
                               netto mensile:       2.273       2.402

A cura di Manageritalia                                                                           Marzo 2013 /df

                                                                                                                  12
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