RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA 11/02/2021 - CSIA srl

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11/02/2021

             RISCHI E
             SORVEGLIANZA
             SANITARIA

                3 - Rischi per i quali scatta la
                Sorveglianza Sanitaria e relativi
                danni sullo stato di salute dei
                dipendenti se non monitorati
RISCHI E SORVEGLIANZA SANITARIA
QUANDO LA SORVEGLIANZA SANITARIA DIVENTA OBBLIGATORIA?

La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria, in accordo con il Testo Unico Sicurezza (Art.
41 del D.Lgs. 81/2008):
   1. nei casi previsti dalla normativa vigente (rischi e condizioni previste nei titoli
      del D.Lgs. 81/2008) e altre norme IT.
   2. dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la
      Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Nel corso dell’applicazione della normativa del nostro Paese è sorta la questione della
legittimità di attivare una Sorveglianza Sanitaria in assenza di rischi normati ma in
presenza di una Valutazione dei Rischi che ne ha evidenziato la necessità quale
efficace strumento di prevenzione e controllo periodico. Nell’attesa di una
indicazione univoca di tipo istituzionale, se non legislativo, a parere della SIMLII, la
Società Italiana Medicina del Lavoro e Igiene Industriale, la Sorveglianza Sanitaria è
da considerarsi giustificabile ogniqualvolta la Valutazione dei Rischi (siano essi
normati o meno) ne obiettivi un’utilità preventiva".

QUALI SONO I RISCHI PER I QUALI LA SORVEGLIANZA SANITARIA DIVENTA
OBBLIGATORIA?
Di seguito sono riportati i fattori, i lavori, le mansioni, le attività e le situazioni di
rischio più frequenti che richiedono la Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, quindi la
nomina obbligatoria di un Medico Competente.

Dal D.Lgs 81/2008:
 ➢ Titolo II – LUOGHI DI LAVORO;
 ➢ Titolo III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI;
 ➢ Titolo IV – CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI;
 ➢ Titolo VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC);
 ➢ Titolo VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT > 20 ORE/SETT);
 ➢ Titolo VIII – AGENTI FISICI (RUMORE, VIBRAZIONI, ETC.);
 ➢ Titolo IX – SOSTANZE PERICOLOSE (AGENTI CHIMICI, AMIANTO, ETC.);
 ➢ TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (ATTIVITA’ A RISCHIO).
Altre norme nelle quali è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria:
 ➢ Lavoratrici madri – D. Lgs 151/2001;
 ➢ Lavoro notturno – D. Lgs 66/2003 e Circolare Ministeriale 03/03/2005 n. 8;
 ➢ Lavorazioni che espongono a rischio asbestosi e silicosi – DPR 1124/65;
 ➢ Lavorazioni che espongono a radiazioni ionizzanti – D. Lgs 230/1995;
 ➢ Lavori nei cassoni ad aria compressa – D. Lgs 321/56;
 ➢ Lavoro svolto da minori – Legge 977/67;
 ➢ Lavoratori fragili – D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.L. 19/05/2020 n. 34.

Attività con obbligo di Sorveglianza Sanitaria per valutazione di abuso di alcol e di
sostanze stupefacenti:
 ➢ Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei
   lavori dove è previsto impiego di gas tossici; fabbricazione ed utilizzo di fuochi
   d’artificio; direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari;
 ➢ Attività comportanti lavori in tubazioni; canalizzazioni; recipienti quali vasche e
   serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od
   esplosivi;
 ➢ Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie
   pubbliche o private, individuate in fase di valutazione dei rischi tra quelle che
   espongono al rischio di ferite da taglio o da punta Titolo X-bis del D. Lgs. 81/2008;
 ➢ Attività comportanti l’obbligo della dotazione di armi;
 ➢ Attività di trasporto.

La Sorveglianza Sanitaria, come riportato da uno degli enti più autorevoli in materia,
deve quindi oltre che essere “applicata” meccanicamente in considerazione dei rischi ai
quali i dipendenti vengono esposti, deve essere altresì “valutata” dal Medico
Competente come efficace ed efficiente strumento di riduzione dei rischi presenti in
azienda e prevenzione per la Salute dei singoli lavoratori.
QUALI POSSONO ESSERE I DANNI SULLO STATO DI SALUTE DEI DIPENDENTI
NEL BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO SE NON VENGONO MONITORATI I
RISCHI AI QUALI SONO ESPOSTI?

A seconda dei rischi al quale il dipendente è esposto, se non correttamente monitorato
da indici biologici, accertamenti strumentali e visite mediche eseguite dal Medico
Competente, gli effetti possono essere molteplici, tra i quali:

 ➢ Abuso di alcol – Etilometrie non eseguite dove previste: Infortuni nei luoghi di
   lavoro. Il dipendente diviene quindi un pericolo per sé e per gli altri;
 ➢ Abuso di sostanze stupefacenti – Drug - Test non eseguiti dove previsti: Infortuni
   nei luoghi di lavoro. Il dipendente diviene quindi un pericolo per sé e per gli altri;
 ➢ Lavoratrici madri: vengono a mancare le tutele previste per le donne in gravidanza
   nei posti di lavori (la dipendente non viene allontanata da agenti dannosi per il feto,
   posture incongrue protratte nel tempo, etc.). Normalmente la dipendente viene
   visitata oppure a seguito di ricezione dei documenti del Medico Specialista viene
   rilasciata apposita documentazione;
 ➢ Lavoro notturno: possono non essere percepiti nell’immediato normalmente si
   presentano come alterazioni nelle analisi del sangue o nell’ECG eseguiti in fase di
   Sorveglianza Sanitaria che nel tempo possono divenire vere e proprie malattie
   (diabete, malattie cardiovascolari, etc.);
 ➢ Radiazioni ionizzanti: se non monitorate le radiazioni ionizzanti possono nel
   dipendente provocare fino a nel breve periodo perdita di funzionalità di organi e
   nel lungo periodo malattie oncologiche. Normalmente si monitorano tramite
   appositi dosimetri che accompagnano il dipendente durante il turno di lavoro;
 ➢ Asbestosi e silicosi: se l’esposizione alle sostanze non viene monitorata nel lungo
   periodo possono svilupparsi malattie oncologiche. In Sorveglianza Sanitaria
   vengono eseguiti raggi X definite ilo-bit al torace dei dipendenti esposti;
 ➢ Attività iperbariche a secco (cassoni, tunnel): i rischi sono visibili nel breve
   periodo e si possono tradurre sullo stato di salute del lavoratore come variazioni di
   pressione sanguigna e relative problematiche sui diversi organi. In Sorveglianza
   Sanitaria si monitora con accertamenti strumentali ed esami ematochimici
   specifici;
 ➢ MMC: se le sollecitazioni del rachide non vengono monitorate nel tempo il
   dipendente potrebbe sviluppare malattie come scoliosi, cifosi, lordosi ed altre che
   colpiscono l’apparato muscolo-scheletrico-locomotore. In Sorveglianza Sanitaria
   viene solitamente eseguita l’analisi funzionale del rachide;
➢ VDT: se l’apparato visivo non viene monitorato nel tempo può portare ad un
   peggioramento progressivo fino a determinare eventuali problematiche alla vista.
   In Sorveglianza Sanitaria viene eseguito l’esame della vista tramite tavolo
   ortottiche o esame ergovisivo.
 ➢ Agenti fisici: sotto il nominativo agenti fisici vengono ricondotti diversi rischi, ad
   esempio il Rumore, i CEM, le Radiazioni Ottiche Naturali (RON), le radiazioni
   Ottiche Artificiali (ROA), le atmosfere iperbariche e il Microclima. Se questi
   rischi non vengono monitorati nel tempo sullo stato di salute dei dipendenti gli
   effetti degli stessi possono essere molteplici, nel breve periodo possono
   comportare embolia gassosa (atmosfere iperbariche), nel lungo periodo sono
   visibili la maggior parte dei rischi fisici sullo stato di salute se non monitorati, ad
   esempio: ipoacusie o deficit uditori, malattie oncologiche, o ancora problematiche
   del sistema di termoregolazione. In Sorveglianza Sanitaria vengono utilizzati
   specifici accertamenti strumentali, come ad esempio le audiometrie, apposite
   valutazioni, esami ematochimici e quant’altro ritenuto opportuno dal Medico
   Competente;
 ➢ Sostanze Pericolose: con sostanze pericolose vengono inclusi agenti chimici e
   agenti cancerogeni, che possono già dalla denominazione stessa essere tradotti in
   problematiche per la salute dei dipendenti se non correttamente monitorati. Nel
   breve periodo possono evolvere come problematiche per l’apparato respiratorio
   (asme e bronchite) e nel lungo periodo possono evolvere in problematiche
   cancerogene per l’apparato respiratorio. In Sorveglianza Sanitaria per monitorare i
   rischi vengono utilizzati accertamenti strumentali, quali la spirometria, esami
   ematochimici e chimici urinari;
 ➢ Agenti biologici: a differenza di tutti gli altri rischi gli agenti biologici, a seconda
   dell’agente stesso (virus, batterio, micete, etc.), normalmente si evidenzia nel
   breve periodo sullo stato di salute del lavoratore. Normalmente in Sorveglianza
   Sanitaria si monitora con esami ematochimici. Esempi di infortunio possono essere:
   influenze, epatiti, HIV, tubercolosi, borreliosi etc. In Sorveglianza Sanitaria
   solitamente vengono eseguiti prelievi ematochimici con analiti specifici.

Gli effetti della mancata Sorveglianza Sanitaria si potrebbero riassumere come
infortuni sui luoghi di lavoro nel breve periodo e come l’evoluzione di malattie
professionali nel medio e lungo periodo.
Come riportato dall’art. 15 del D. Lgs. 81/2008 è obbligo del Datore di Lavoro, laddove il
documento di Valutazione dei Rischi ne evidenziasse la necessità e/o nei luoghi di lavoro
dove siano presenti rischi, attività e lavorazioni che la rendono necessaria adoperarsi in
modo da attivare il controllo sanitario dei lavoratori.

CSIA S.r.l. mette a Vostra disposizione un servizio organizzativo finalizzato a
  supportare, grazie a competenze specifiche e scadenziari informatizzati,
Medico Competente ed Azienda nella programmazione e nella gestione della
                            Sorveglianza Sanitaria.
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