Riforma del Lavoro - Jobs Act - della XI Commissione "Lavoro Pubblico e Privato".
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Riforma del Lavoro - Jobs Act Proposte all’attenzione della XI Commissione “Lavoro Pubblico e Privato”. 2014/OUT/184b UNIREC – finalità del presente contributo UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito) è un’associazione aderente a CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI, alla quale risultano associate circa 200 imprese che rappresentano il 90% del mercato nazionale del recupero crediti (tutte munite di titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S.) impegnatesi a rispettare un rigido codice deontologico e comportamentale, anche al fine di promuovere il settore. Il presente documento nasce dalla volontà delle aziende del settore di rendersi parti attive nelle proposte di riforma del mercato del lavoro. In particolare, UNIREC, tenuto conto del fatto che un numero rilevante delle proprie Associate svolge una parte della propria attività (quella di recupero del credito mediante contatto telefonico) attraverso collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto, ritiene opportuno che la riforma avvenga coniugando le esigenze di accrescimento dei livelli occupazionali del Paese e di “flessibilità buona” con la necessità di una maggiore e migliore competitività, affinché le aziende italiane in generale, e quelle del settore in particolare, siano stimolate a seguitare nei considerevoli investimenti finora eseguiti in Italia. A questo fine, UNIREC si è fatta promotrice, tra le proprie Associate, non solo del pieno rispetto della normativa in materia di lavoro, ma anche della implementazione di buone prassi con il risultato di conferire ai collaboratori maggiori certezze e tutele rispetto a quelle normativamente delineate. Brevi note sul settore del recupero crediti stragiudiziale Il settore del recupero crediti stragiudiziale ha assunto negli ultimi anni una particolare rilevanza nel tessuto economico ed occupazionale italiano. Peraltro, la crescita del settore risulta particolarmente significativa in particolare nel momento congiunturale che l’Italia sta attraversando, posto che si avverte una maggiore difficoltà dei debitori a rispettare gli impegni di pagamento assunti. Secondo gli studi UNIREC, sono oltre 39 i milioni di pratiche affidate annualmente ai propri Associati, da parte delle principali banche, società finanziarie, di TLC e utilities, per un ammontare di 50 miliardi di euro di crediti, di cui 10 recuperati. Gli associati di UNIREC ispirano la propria attività ad un rigoroso rispetto delle norme e di un codice deontologico associativo. Congiuntamente alle principali Associazioni dei Consumatori italiane, l’UNIREC ha promosso la creazione del FORUM UNIREC-Consumatori, un tavolo di lavoro strutturato e permanente tra le Imprese e le Associazioni dei Consumatori, per l’implementazione delle buone prassi che vedono impegnata UNIREC da tempo. All’interno delle imprese associate ad UNIREC operano circa diciottomila addetti, che possono essere suddivisi in tre grandi categorie: • impiegati, che si occupano, sostanzialmente, di attività amministrativo/gestionali, di coordinamento e di back office; • addetti alle attività del recupero crediti telefonico; • recuperatori domiciliari ovvero i cc.dd. agenti esattoriali.
Le collaborazioni a partita IVA: gli agenti esattoriali Gli agenti esattoriali sono recuperatori che operano sul territorio ed incontrano vis a vis il debitore al fine di concordare con lo stesso le modalità di incasso. Essi sono titolari di partita IVA ed operano con più agenzie di recupero crediti attraverso un mandato con rappresentanza. In forza del mandato conferito, gli agenti svolgono l’attività entro la licenza rilasciata al titolare dell’agenzia. Questa impostazione contrattuale, condivisa da UNIREC con il Ministero dell’Interno, consente a detti professionisti, già da diversi anni, di poter articolare la propria opera professionale con quel carattere di autonomia che la contraddistingue, ma in ossequio alle disposizioni vigenti. Nel gennaio 2011, con Circolare 557 PAS, il Ministero dell’Interno, nell’indicare un’interpretazione uniforme alle varie norme che disciplinano l’attività, ha confermato nuovamente quanto sopra, evidenziando la legittimità dell’inquadramento dei professionisti del recupero domiciliare attraverso collaborazioni autonome a partita IVA incentrate su un mandato con rappresentanza. È pur vero che, nonostante l’impegno profuso dall’Associazione, ad oggi la figura dell’agente esattoriale non è riconosciuta nella classificazione ATECO con un codice distinto da quello di agenzia di recupero crediti, con disagi di detti professionisti che non fruiscono di alcuna agevolazione sotto il profilo fiscale. Tali Agenti svolgono un’attività volta ad una conciliazione stragiudiziale non dissimile da quella svolta sempre stragiudizialmente da altri professionisti (mediatori, avvocati, conciliatori), finalizzata a risolvere le posizioni debitorie loro affidate dalle Agenzie di recupero committenti, cui sono legati da un mandato con rappresentanza, similitudini riscontrabili anche con settori contigui alla mediazione, quali agenti immobiliari e agenti di vendita. Nel nostro ordinamento la figura professionale dell’agente di recupero vede alcuni recenti riconoscimenti che fanno di questa categoria di professionisti una realtà numerosa, sebbene ancora non riconosciuta, dai volumi occupazionali in forte crescita, anche a causa della crisi economica che ha reso maggiore la richiesta di nuovi lavoratori nel comparto del recupero crediti ed al contempo, viste anche le difficoltà economiche ha visto crescere sensibilmente la domanda formativa. Ad ogni modo, oggi, nel nostro Paese, secondo i dati dell’associazione di categoria UNIREC sono diverse migliaia (oltre 6 mila) le persone che operano come agenti di recupero del credito stragiudiziale per conto di AGENZIE munite di licenza ex art. 115 del TULPS del 1931. L’agente svolge una attività conciliativa con un approccio empatico personalizzato su ogni singolo debitore, una specifica negoziazione sulle modalità di pagamento del debito; quindi deve scegliere, insieme al debitore ed in funzione della situazione concreta, la soluzione di rientro della morosità più adeguata e soddisfacente tra quelle disponibili, tenendo conto delle esigenze del debitore e della sostenibilità per quest’ultimo. L’Agente di recupero svolge pertanto una vera e propria attività di consulenza poiché in forza delle sue specifiche conoscenze analizza insieme al debitore la sua situazione economica complessiva in modo da rendere possibile l’adempimento dell’obbligazione originariamente contratta e non andata a buon fine: - ricorrendo a dilazioni di pagamento (c.d. piani di rientro, di cui l’Agente valuta la misura dell’anticipo da versare e la durata); - ma, se ne ricorrono i presupposti in termini patrimoniali, concorda abbuoni della somma dovuta (c.d. stralcio) a fronte di un pagamento immediato o di dilazioni brevissime. L’Agente di recupero crediti si trova a trattare svariate tipologie di crediti, tutte da gestire con modalità spesso differenti ed in forza di conoscenze specifiche diverse (si pensi alla diversità tra i crediti di natura finanziaria e di una utility). Alla base della gestione del recupero stragiudiziale di un credito sussiste una dettagliata conoscenza delle clausole contrattuali che regolano il rapporto tra creditore e debitore a seconda peraltro della tipologia di credito e quindi di tutti gli strumenti giuridici e contrattuali per chiudere la posizione positivamente. L’Agente di recupero è pertanto un professionista che trascorre le proprie giornate on the road incontrando i debitori presso i loro domicili o nei luoghi dai medesimi indicati, ovvero contattandoli 2
telefonicamente per instaurare un dialogo proficuo e fissare gli appuntamenti, oltre che per ricordare le scadenze concordate. Il tutto con organizzazione di mezzi propri, senza avere una postazione fissa presso la Committente, del tutto inutile, considerata la tipologia e le modalità di lavoro. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza all’art. 115 (così come novellato nel 2008) menziona esplicitamente l’ELENCO di tali agenti come adempimento di comunicazione verso le Questure per il titolare della Licenza di recupero del credito; successivamente il Ministero dell’Interno con Circolare 557/PAS del gennaio 2011 e con Circolare 556 dell’agosto del 2012 ha dettagliato le modalità di comunicazione dell’elenco alle Questure. Va precisato che i contratti degli agenti di recupero non prevedono alcuna clausola di esclusiva, sicché l’agente di recupero collabora anche con più società di recupero crediti, e che i compensi fatturati dagli Agenti di recupero sono interamente di tipo provvigionale ovvero rappresentano una percentuale degli importi recuperati, senza la previsione di alcun tipo di compenso fisso o minino, ma tutto in funzione del risultato raggiunto in base alle proprie capacità. Su tali premesse, ben si comprende l’aspettativa di UNIREC di veder tali professionisti contemplati – in una prossima riforma – nell’elenco delle professioni non riconosciute cui non si applica il regime presuntivo di subordinazione introdotto dalla riforma Fornero. Il lavoro coordinato e continuativo del recuperatore telefonico del credito La maggior parte delle risorse umane che operano nel settore del recupero crediti è costituita da collaboratori coordinati e continuativi a progetto che svolgono attività di recupero crediti telefonico ovvero contattano telefonicamente il debitore al fine di concordare la chiusura della posizione e quindi il pagamento della somma dovuta. La forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa ben si coniuga con un mercato, quello del recupero crediti, che è caratterizzato da contratti di mandato che sovente sono predisposti dalle società mandanti senza la previsione di minimi di affidamento garantiti. I contatti di collaborazione coordinata e continuativa degli operatori che curano i contatti telefonici dei debitori per conto delle società di recupero comittenti hanno ottenuto, sovente, l’avallo degli organi giudiziari, purché, ovviamente, risultassero presenti gli imprescindibili requisiti di autonomia ed autorganizzazione da parte del collaboratore, tali da escludere, in concreto, l’esercizio, da parte della società committente, dei poteri tipici del datore di lavoro (e nello specifico direttivo, di controllo e disciplinare), in ossequio al consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale qualsiasi attività umana può essere svolta in forma autonoma o subordinata. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276/2003 e delle Legge n. 92/2012, le società di recupero credito associate ad UNIREC hanno proceduto all’adeguamento del proprio modello organizzativo, strutturando contratti a progetto che tengano in debita considerazione la Circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2006 e quindi la Circolare 14/2013), posto che le circolari in questione, come noto, hanno fornito specifiche istruzioni operative per il lavoro svolto all’interno dei “call center”, cui è riconducibile, sebbene con caratteristiche proprie, anche parte dell’attività svolta dalle società di recupero del credito. Pertanto, appare conforme alla normativa vigente la scelta di un modello organizzativo nel quale la società si limiti ad affidare al lavoratore/collaboratore il lotto di pratiche da lavorare con la relativa scadenza, fornendogli poi il supporto tecnico (anche per il tramite di un coordinatore) ed informatico necessario (per il tramite della possibilità di usufruire di una postazione di lavoro), con valutazione a posteriori sulle performance (numero di pratiche chiuse positivamente e/o lavorate). 3
Linee guida per un modello organizzativo improntato sulle collaborazioni coordinate e continuative: caratteristiche e buone prassi Come accennato, UNIREC si è fatta promotrice tra i propri associati non solo del pieno rispetto della normativa in tema di collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, ma anche della realizzazione di buone prassi volte a conferire ai collaboratori maggiori certezze e tutele rispetto a quelle normativamente delineate, elementi, tutti, che si intendono condividere con le intestate Autorità. A testimonianza dell’impegno dell’associazione in materia di contrattualistica del lavoro, a fine 2012 è stato firmato tra UNIREC e le tre principali organizzazioni sindacali nazionali (FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, e UILTUCS UIL), un protocollo nazionale di intesa (il primo dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero) che disciplina l’applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel settore del recupero crediti e impegna contestualmente le parti ad avviare un confronto finalizzato all’adesione al CCNL Studi Professionali. Il Protocollo d’intesa: • conferma nel quadro di un accordo sindacale come il contratto degli operatori telefonici sia efficacemente ricondotto alla tipologia del contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa reso nella modalità a progetto data la natura dell’attività svolta. • riconosce la professionalità degli operatori del settore recupero crediti, descrivendo le peculiarità della figura in una apposita declaratoria che descrive la figura dell’operatore telefonico per la tutela del credito; • sottolinea come il “sollecito telefonico” sia solo una fase eventuale dell’articolato ciclo del recupero crediti stragiudiziale; • individua le attività meramente esecutive e ripetitive (attività amministrative o riconducibili all’inbound) che non potranno essere disciplinate da contratti a progetto, a partita Iva e convenzioni per stage; • definisce i criteri per determinare i compensi da corrispondere ai collaboratori, alla luce di quanto stabilito dalla Legge Fornero. A seguito della firma del protocollo ove le parti si sono impegnate ad avviare un confronto finalizzato ad inserire CCNL Studi Professionali, CONFPROFESSIONI ha fatto rientrare – con accordo siglato nel febbraio 2013 – il settore della tutela del credito nelle aree di competenza del CCNL Studi Professionali e segnatamente delle V area, destinata a disciplinare le nuove professioni «non ordinistiche». Nel febbraio 2014, UNIREC e le OO.SS. hanno anche stipulato un accordo di armonizzazione propedeutico alla definizione della V area del CCNL studi professionali con riguardo al settore del recupero crediti (ovvero della “tutela del credito”, ove sono state stabilite anche le declaratorie dei lavoratori subordinati da adottare al fine di dare al settore una adeguata collocazione nel Contratto studi professionali). Ad oggi in stretta collaborazione con gli uffici tecnici di Confprofessioni UNIREC sta elaborando un documento che rappresenterà un allegato del nuovo CCNL Studi Professionali ove saranno disciplinate tutte le figure coinvolte nel settore della tutela del credito, siano essi dipendenti o collaboratori a progetto o a partita IVA. Di seguito si delineano (in via esemplificativa e non esaustiva) le guidelines espresse in particolare dagli accordi con le OO.SS. che le associate UNIREC sono invitate a seguire: 4
Modello organizzativo Secondo il modello adottato dalle associate UNIREC, le attività di recupero crediti telefonico prevalentemente outbound sono svolte da personale il cui rapporto di lavoro è ricondotto alla collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, senza vincolo di subordinazione ed in autonomia in funzione del raggiungimento di un risultato, in termini di importi recuperati. Diversamente il personale preposto allo svolgimento dell’attività inbound deve essere necessariamente inquadrato con lavoro subordinato tenuto presente che l’attività di ricezione di telefonate in entrata presuppone che il lavoratore metta a disposizione per un tempo determinato le proprie energie psico- fisiche. Il progetto di lavoro Tenuto conto delle peculiarità del settore, nel quale le mandanti impongono sovente condizioni contrattuali che non prevedono alcun tipo di garanzia circa una soglia minima di pratiche affidate, il documento contrattuale potrà indicare anche una pluralità di mandanti atte a garantire, tra l’altro, al collaboratore una certa continuità di affidamenti. In ogni caso, qualsiasi attività affidata non deve comportare alcun obbligo di presenza o reperibilità del collaboratore. Le modalità di svolgimento della prestazione ed il coordinamento Il progetto dovrà essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato dedotto nel progetto e coincidente con l’incasso degli importi da parte dei debitori affidati. In particolare, il collaboratore dovrà poter autodeterminare i propri ritmi di lavoro sia in quanto a giorni, sia in quanto ad orari in cui rendere la prestazione. In funzione dell’estensione temporale della prestazione svolta dal collaboratore è riconosciuto un compenso orario slegato dal risultato, in linea con i principi introdotti dalla Legge Fornero. In particolare – anticipando le scelte del Governo fatte nella bozza di delega relativa alla nuovo Riforma – il citato Protocollo prevede il riconoscimento ai collaboratori di una tariffa oraria commisurata alle ore di attività progettuale svolta e ciò in linea con i nuovi principi introdotti sul tema dalla Riforma Fornero. La durata del contratto Il contratto di collaborazione non può mai avere durata superiore al contratto di mandato a monte stipulato tra la committente e la società mandante, considerato lo stretto rapporto tra le collaborazioni attivate ed i contratti di mandato a monte. Diritto di rinnovo del contratto Il collaboratore, alla scadenza del contratto, matura – secondo gli accordi sindacali – un diritto di rinnovo dello stesso nel caso in cui la campagna o le campagne oggetto del contratto vengano rinnovate o risultino comunque in corso ed il collaboratore abbia, nel corso del rapporto, complessivamente raggiunto gli obiettivi di performance (quantitativi e qualitativi) previsti; L’assicurazione sanitaria Gli accordi sindacali prevedono anche garanzie sociali e diritti superiori a quanto previsto dalla disciplina vigente per i lavoratori a progetto, riconoscendo l'assistenza sanitaria integrativa ai collaboratori con la copertura CADIPROF, riconosciuta ordinariamente ai dipendenti. 5
Homeworking UNIREC ritiene opportuno valorizzare il ricorso allo svolgimento della prestazione da parte del collaboratore mediante connessione del collaboratore da remoto, ossia al di fuori dei locali aziendali anche in modalità di telelavoro secondo le condizioni previste dall’ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO del 16 luglio 2002. Non esclusività della collaborazione Il documento contrattuale non deve contemplare alcun un vincolo di esclusiva (salva al più la previsione di un divieto di concorrenza) ed al collaboratore deve essere lasciata la possibilità di svolgere altre attività in concomitanza con quella progettuale. Certificazione dei contratti Buona prassi diffusa tra gli Associati UNIREC è che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto devono essere sottoposti alla procedura di certificazione prevista ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003. Comunque, UNIREC richiede la disponibilità, da parte delle società che utilizzano tale tipologia flessibile, a sottoporsi a verifiche, da parte di organi esterni sulle modalità concrete di svolgimento dei rapporti * * * L’Associazione è ovviamente disponibile ad un confronto più approfondito sulle tematiche di cui in oggetto ovvero sulle collaborazioni a partita IVA e sulle collaborazioni coordinate e continuative, per sottolineare le peculiarità del settore e l’impegno che le società aderenti a questa Associazione hanno dedicato alla corretta impostazione dei rapporti di collaborazione nel settore. Con l’auspicio che si voglia tenere in considerazione quanto sopra, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. Roma, 4 novembre 2014 ___________________________ Il Presidente Gianni Amprino 6
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