RICAMBI GENERAZIONALI IN AGRICOLTURA: PROFILI FISCALI - Confagricoltura Siena

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
    UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA
              CONFAGRICOLTURA

                   TAVOLA ROTONDA
RICAMBI GENERAZIONALI IN AGRICOLTURA:
           PROFILI FISCALI
                Siena, 28 gennaio 2020

     AFFITTO DI AZIENDA AGRICOLA
                Prof. Avv. Federico Rasi
            Università degli Studi del Molise
                   Avvocato in Roma
AGENDA

  1) AFFITTO DI FONDO RUSTICO VS AFFITTO DI
         AZIENDA AGRICOLA

  2) LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO DI FONDO RUSTICO
  3) LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO D’AZIENDA
  4) AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA VS AFFITTO DI
     RAMO D’AZIENDA

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AFFITTO DI FONDO RUSTICO
                                   VS
                  AFFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

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A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

“terreno agricolo”: è l’elemento primario, atomistico,
 comune sia al fondo rustico, che all’azienda agricola;
“fondo rustico”: si tratta di un complesso pertinenziale
 che comprende un bene principale (il terreno) e i beni
 accessori al servizio del primo;
“azienda agricola”: si tratta di un complesso di beni
 organizzati dall'imprenditore agricolo per l’esercizio
 della sua attività.

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A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

Dal punto di vista degli obblighi giuridici, entrambe le
fattispecie prevedono che il locatore concede
all’affittuario l’uso del fondo / dell’azienda dietro
corrispettivo, fermo l’obbligo di restituzione a scadenza
di quanto attribuito.
Vi è però una netta differenza rispetto alla tipologia di
bene concesso in godimento:

                  fondo rustico vs. azienda agricola

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A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

Nella nozione di fondo rustico è nevralgico il concetto
civilistico di pertinenza. Si è qui in presenza di beni destinati
durevolmente (appunto, resi pertinenza ai sensi dell’art. 817
cod. civ.) al servizio di altro bene (il terreno).

Per l’insorgere del rapporto pertinenziale è necessario che
ricorrano contestualmente due distinti presupposti:
1. quello oggettivo, costituito dal vincolo di strumentalità
    funzionale che lega il bene accessorio al bene principale;
2. quello soggettivo, rappresentato dall’effettiva volontà
    dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene c.d.
    accessorio al servizio o all’ornamento del bene c.d.
    principale.

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A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

L’azienda, secondo l’art. 2555 cod. civ., è il complesso dei beni
organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
L’azienda     costituisce     l’apparato   strumentale    (locali,
attrezzature, merci, ecc.) di cui l’imprenditore si avvale per lo
svolgimento e nello svolgimento della propria attività.
La sua caratteristica fondamentale è che, in essa, non si ravvisa
un bene principale e uno servente, ma una pluralità di beni posti
sullo stesso piano. Il fattore più importante nella nozione di
azienda è, infatti, l’organizzazione.
L’azienda è un insieme di beni eterogenei derivante dal
coordinamento e dal rapporto di complementarietà fra i diversi
elementi costitutivi instaurato dall’imprenditore caratterizzato
da un’unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo.

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A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA

Ciò che distingue il concetto di fondo rustico attrezzato da quello
di azienda agricola è, in definitiva, il fatto che solo il primo è un
complesso pertinenziale.
Solo in caso di fondo rustico si rinviene un rapporto pertinenziale
il quale presuppone che il bene accessorio sia posto al servizio del
terreno(incrementandone l’utilità) da parte del soggetto che ne sia
proprietario o che sia titolare di altro diritto reale sul fondo.
Invece, in caso di azienda, si è di fronte ad un complesso dei beni
organizzati (tra i quali è incluso, al pari di altri, il terreno) in
rapporto di reciproca coordinazione, in funzione della produzione
di un’utilità.

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LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO
                      DI FONDO RUSTICO

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI FONDO RUSTICO
Sostanzialmente, a fini IRPEF, il titolare del fondo dichiara il reddito
domenicale con le seguenti precisazioni.
Qualora il canone indicato nel contratto sia inferiore all’80% del reddito
dominicale rivalutato di un altro 30%, si prende in considerazione il minore,
ossia il canone da contratto. Se il canone è maggiore, invece, si utilizza il
reddito dominicale rivalutato dell’80% e poi del 30%.
Qualora, invece, i terreni vengano concessi in locazione per altri usi
non agricoli, il canone riscosso costituirà, in capo al percipiente, un reddito
diverso interamente imponibile ai fini IRPEF secondo gli ordinari scaglioni
di reddito.
Esistono agevolazioni per coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli
professionali (IAP), iscritti alla gestione previdenziale agricola.
A fini IVA, l’operazione si qualifica quale esente, ma risulta esclusa dal campo
di applicazione del principio di alternatività IVA – Registro, sicché sarà dovuta
tale imposta.
A fini IRAP, l’operazione non risulta rilevante in forza della generale esclusione
degli imprenditori agricoli dal campo di applicazione del tributo.

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LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO
                          D’AZIENDA

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

Risoluzione 23 novembre 2007, n. 340/E: una società semplice che
svolgeva attività agricola era intenzionata a concedere in affitto
l’intera azienda agricola di cui era proprietaria, costituita da terreni
ed immobili pertinenziali, ad eccezione di una porzione di un
immobile pertinenziale strumentale che intendeva affittare
separatamente dall’intera azienda.

Nonostante l’istanza fosse inammissibile e riguardasse solamente
l’IRAP, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione non solo per
rispondere al quesito formulato, ma soprattutto, per quanto di
interesse, per analizzare gli effetti dell’affitto dell’azienda agricola ai
fini IRPEF e IVA. Riguardando la risposta un caso relativo ad una
società semplice le medesime conclusioni possono essere
pacificamente estese alle persone fisiche.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA
Con riferimento all’IRAP, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la
società istante, a seguito della cessazione dall’esercizio dell’attività
di impresa agricola dovuta alla concessione in affitto della propria
azienda agricola, perderà la veste di soggetto passivo ai fini dell’Irap
e non sarà pertanto più tenuta al pagamento dell’imposta”.

Art. 3, co. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
versione originale – Sono soggetti passivi «i produttori agricoli
titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo
unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000
euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma
6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato
all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell’articolo 34».
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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

Art. 3, co. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 :
versione vigente – «2. Non sono soggetti passivi
dell'imposta: c-bis) i soggetti che esercitano una attività
agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601».

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

A fini IRPEF, la fattispecie dell’affitto di azienda è oggetto di
specifica disciplina da parte del legislatore fiscale che ha
ricondotto tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. h)
t.u.i.r., i redditi derivanti dalla concessione in affitto di
“aziende” intese in senso lato.
Ne consegue che il contribuente non dovrà dichiarare il
reddito fondiario dei terreni oggetto del contratto di
affitto, ma dovrà procedere alla determinazione del
reddito, in applicazione dell’art. 71 t.u.i.r., ovverosia
sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni
percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente
inerenti alla loro produzione.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

La risoluzione testualmente afferma che:
«Con riferimento alle imposte dirette, il contribuente ha
precisato che sia per il contratto di affitto di azienda
agricola che per l’affitto della porzione di fabbricato intende
dichiarare il reddito dominicale dei terreni. Per quanto
concerne l’affitto di azienda, si ricorda tuttavia che tale
fattispecie è stata oggetto di specifica disciplina da parte del
legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi, ai
sensi dell’articolo 67, lettera h), del Tuir, i redditi derivanti
dalla concessione in affitto di aziende» (enfasi aggiunta).

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti in quanto la
fattispecie prospettata dal contribuente prevedeva anche
l’autonomo affitto di un fabbricato strumentale che viene
considerato non poter essere produttivo di per sé di reddito
dominicale.
Per l’Agenzia delle Entrate, testualmente “il reddito dominicale
dei terreni è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile dal
terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole e non può
pertanto ricomprendere il canone percepito per l’affitto di una
porzione di fabbricato che insiste su tale terreno e che risulta,
peraltro, affittata ad un soggetto diverso rispetto all’affittuario
del terreno.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

L’Ufficio passa, allora, in rassegna le varie opzioni e valuta se,
con riferimento al fabbricato in discorso, ricorrano o meno i
requisiti di ruralità. In quanto, in un caso come quello in esame:
in loro presenza, i canoni percepiti in relazione a tale
 contratto di affitto dovranno essere ricondotti nel novero dei
 redditi diversi quali redditi di natura fondiaria non
 determinabili catastalmente (categoria comprensiva dei
 redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli);
in loro assenza di tali requisiti, la porzione di fabbricato deve
 essere considerata produttiva di reddito di fabbricato e tassata
 come tale.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA

I fabbricati si definiscono rurali quando soddisfano i requisiti contenuti
nell’art. 9, d.l. 30 dicembre 1997, n. 557. Si tratta di abitazioni di tipo
residenziale destinate al soddisfacimento del bisogno abitativo
dell’imprenditore agricolo o terreni agricoli destinati ad uno sfruttamento
economico come casolare per proteggere le piante, riporre strumenti,
attrezzature o concimi e simili.
Secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, opera il principio per
cui “la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un
elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio,
mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della
redditività delle costruzioni asservite. Il fabbricato, pertanto, assume
autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i
requisiti di cui all’articolo 9 del DL n. 557 del 1993 (cfr. risoluzione 6
agosto 2009, n. 207)”.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA
Ne consegue che:
1) in caso di utilizzo di un fabbricato rurale unitamente al terreno,
   prevale quest’ultimo e il contribuente dichiara il relativo reddito
   dominicale in quanto “l’iscrizione nel catasto edilizio urbano dei
   fabbricati rurali non determina così il mutamento della loro
   qualificazione”;
2) in caso di utilizzo di un fabbricato privo dei requisiti di ruralità
   disgiuntamente dal terreno, il contribuente dichiara il relativo
   reddito quale reddito dei fabbricati in forza comunque
   dell’attribuzione di una rendita;
3) in caso di utilizzo di un fabbricato dotato dei requisiti di ruralità
   disgiuntamente dal terreno, il contribuente dichiara un reddito
   diverso in quanto la relativa rendita non intercetta tale fenomeno.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA
A fini IVA, il comma 2 dell’art. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
stabilisce al punto 2) che sono in ogni caso effettuate nell’esercizio
dell’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte da
“società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Diversamente, qualora
tali società non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4, comma 4, “si
considerano effettuate nell’esercizio di imprese solo le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole”.
Qualora, come nel caso di specie, tale attività non venga più esercitata
per effetto dell’affitto dell’unica azienda posseduta, al pari di quanto si
è visto per il presupposto IRAP, la società perderà lo status di soggetto
passivo d’imposta IVA e l’imposta di registro sarà dovuta.

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L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA
L’affitto di azienda agricola, in quanto escluso da IVA, non soggiacerà al
principio di alternatività IVA-Registro, sicché l’operazione sarà assoggettata
all’imposta di registro in misura proporzionale.
L’affitto di azienda agricola si qualifica, dunque, come operazione soggetta a
registrazione in termine fisso, cui si applica l’aliquota proporzionale di registro
nella misura del 3% (ai sensi dell’art. 9, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n.
131 del 1986) sull’intero corrispettivo se, pur risultando compresa una
componente immobiliare, nel contratto non viene separatamente evidenziata la
parte del corrispettivo complessivo riconducibile alla componente immobiliare.
Si applica invece l’aliquota del 3% sulla parte di corrispettivo riconducibile alla
componente mobiliare e l’aliquota del 2% sulla parte di corrispettivo
riconducibile alla componente immobiliare, se nel complesso aziendale affittato,
essendo compresi beni e/o diritti reali immobiliari e se nel contratto si procede
all’espressa indicazione separata delle due componenti di corrispettivo
complessivo. Potranno applicarsi le diverse aliquote previste per il caso di
immobili strumentali o fondi rustici.

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AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA
                                   VS
                  AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

A fini IRAP nulla dovrebbe cambiare in forza della generalizzata esclusione
di tali soggetti dal novero dei soggetti passivi di tale imposta.
Come chiarito dalla risoluzione 18 luglio 2017, n. 93/E, l’art. 1, comma 70,
legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’art. 3 d.lgs. n. 446 del
1997, abrogando la lettera d) del comma 1 dello stesso art. 3, ha aggiunto al
successivo comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere tra i soggetti che non
sono passivi dell’imposta, anche “i soggetti che esercitano una attività
agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.
L’imposta va, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria solo alle attività
che, a fini IRPEF, sono produttive di reddito di impresa.

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

A fini IVA, invece, tutto dovrebbe cambiare, poiché il contribuente non perderebbe
soggettività passiva e, quindi, l’operazione ricadrebbe nel campo di applicazione tale
tributo. Si ritiene però di dover analizzare la normativa rilevante.
L’art. 10, comma 1, n. 8), d.P.R. n. 633 del 1972 considera esenti da IVA “le locazioni e
gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree
diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici
non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le
scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati”.
L’art. 40, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che “per gli atti relativi a cessioni
di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si
applica in misura fissa. … La disposizione del periodo precedente non si applica alle
operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma
dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972”.
Ne consegue che l’affitto di azienda agricola, benché esente da IVA, non soggiace al
principio di alternatività IVA-Registro, sicché l’operazione sarà assoggettata all’imposta
di registro in misura proporzionale.

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

Corte di Giustizia UE, Sez. I, sent. 5 luglio 2004, Causa n. C-321/02,
Detlev Harbs.
L’art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE,
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che
un produttore agricolo, che abbia ceduto in affitto e/o in locazione a
lungo termine una parte dei principali elementi della propria azienda
agricola e che continui a praticare con la restante parte di essa l’attività
di agricoltore, attività per la quale è assoggettato al regime comune
forfettario di cui al detto articolo, non può far rientrare in tale regime
forfettario il canone di un affitto e/o di una locazione del genere. I relativi
proventi devono essere assoggettati al regime normale o, eventualmente,
al regime semplificato dell’imposta sul valore aggiunto.

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

A fini IRPEF si pone il problema se i redditi domenicali intercettino anche i
canoni di affitto di un’azienda.
Per la dottrina (A. Fedele) il reddito dominicale dei terreni è idoneo a tassare i
risultati della scelta di adibire un terreno alla produzione agricola svolta in
proprio o da un soggetto diverso. Il contratto di affitto del terreno o quello di
affitto di azienda agricola, comunque, implicano per il proprietario o per il
titolare di altro diritto reale di godimento un atto di impiego di un capitale (in
questo caso un terreno) produttivo di reddito. Secondo questa impostazione
potrebbe, infatti, ravvisarsi a livello normativo e sistematico la scelta di
riconoscere una funzione produttiva ai terreni del tutto simile a quella delle
aziende, sicché, ragionevolmente l’affitto dell’uno o dell’altro dovrebbero
generare lo stesso reddito.
L’affitto di azienda agricola è indubbiamente un’ipotesi di utilizzo del terreno
che ben il legislatore potrebbe avere avuto in mente nella determinazione del
reddito catastale. Tuttavia, non si può fare a meno di valutare la percorribilità di
altre ricostruzioni.
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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

Potrebbe aiutare in questa ricerca la lettura ampia dell’art. 67, comma 1,
lett. h), t.u.i.r. proposta dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.
340/E del 2007. Leggendola testualmente, anzi pedissequamente, essa
attrae a tassazione in generale “i redditi derivanti … dall’affitto … di
aziende». In questo caso, ai sensi dell’art. 71 t.u.i.r., il relativo reddito
sarebbe costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo
di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.
Si troverebbe eco di questa impostazione nella predetta risoluzione n.
340/E del 2007, secondo cui “per quanto concerne l’affitto di azienda, si
ricorda tuttavia che tale fattispecie è stata oggetto di specifica disciplina
da parte del legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi, ai
sensi dell’articolo 67, lettera h), del Tuir, i redditi derivanti dalla
concessione in affitto di aziende”. Per l’Agenzia, dunque la norma in
esame recherebbe una disciplina specifica per qualunque ipotesi.

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

In alternativa si potrebbe valutare l’applicabilità della lett. e) del predetto art.
67, secondo cui ricadono tra i redditi diversi “i redditi di natura fondiaria non
determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi
non agricoli”. Sono qui ricompresi, come meglio specificato dal successivo art.
70 t.u.i.r., i redditi dati in affitto per usi non agricoli (fattispecie che però non
ricorrerebbe qui), i censi, le decime, i quartesi ed i livelli. Si tratterebbe in ogni
caso di ipotesi contrattuali il cui oggetto sarebbe comunque il terreno. In questo
caso sarebbe reddito il canone percepito.
Da ultimo, si ricorda come vadano annoverati tra i redditi diversi, ai sensi della
lett. i), i redditi derivanti dall’assunzione di “obblighi di fare, non fare e
permettere”. Il contratto in questione sarebbe positivamente riconducibile in
questa casistica. I relativi redditi sarebbero determinati, al pari di quelli di cui
alla lett. h), dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e
le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

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UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA

Ipotesi 1 – configurabilità di un reddito dominicale:
Pro: tassazione del concedente e dell’affittuario in modo coerente tra loro;
Contro: tassazione del concedente dell’unica azienda o di un ramo d’azienda in
modo diversificato tra loro.

Ipotesi 2 – configurabilità di un reddito diverso:
Pro: tassazione del concedente dell’unica azienda o di un ramo d’azienda in
modo coerente tra loro;
Contro: tassazione del concedente e dell’affittuario in modo diversificato tra
loro.

La risoluzione n. 340/E del 2007 che espressamente esclude dal campo del
reddito dominicale quanto percepito in caso di affitto dell’unica azienda crea un
ingombrante precedente in quanto anche in questo caso in linea di principio non
si sarebbe alcun ostacolo a ipotizzare la configurabilità di un reddito
dominicale. Tale risoluzione potrebbe condurre a preferire questa soluzione.

28 gennaio 2020                   Prof. Avv. Federico Rasi                          30
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