RICAMBI GENERAZIONALI IN AGRICOLTURA: PROFILI FISCALI - Confagricoltura Siena
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI DI SIENA CONFAGRICOLTURA TAVOLA ROTONDA RICAMBI GENERAZIONALI IN AGRICOLTURA: PROFILI FISCALI Siena, 28 gennaio 2020 AFFITTO DI AZIENDA AGRICOLA Prof. Avv. Federico Rasi Università degli Studi del Molise Avvocato in Roma
AGENDA 1) AFFITTO DI FONDO RUSTICO VS AFFITTO DI AZIENDA AGRICOLA 2) LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO DI FONDO RUSTICO 3) LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO D’AZIENDA 4) AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA VS AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 2
AFFITTO DI FONDO RUSTICO VS AFFITTO DI AZIENDA AGRICOLA 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 3
A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA “terreno agricolo”: è l’elemento primario, atomistico, comune sia al fondo rustico, che all’azienda agricola; “fondo rustico”: si tratta di un complesso pertinenziale che comprende un bene principale (il terreno) e i beni accessori al servizio del primo; “azienda agricola”: si tratta di un complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo per l’esercizio della sua attività. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 4
A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA Dal punto di vista degli obblighi giuridici, entrambe le fattispecie prevedono che il locatore concede all’affittuario l’uso del fondo / dell’azienda dietro corrispettivo, fermo l’obbligo di restituzione a scadenza di quanto attribuito. Vi è però una netta differenza rispetto alla tipologia di bene concesso in godimento: fondo rustico vs. azienda agricola 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 5
A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA Nella nozione di fondo rustico è nevralgico il concetto civilistico di pertinenza. Si è qui in presenza di beni destinati durevolmente (appunto, resi pertinenza ai sensi dell’art. 817 cod. civ.) al servizio di altro bene (il terreno). Per l’insorgere del rapporto pertinenziale è necessario che ricorrano contestualmente due distinti presupposti: 1. quello oggettivo, costituito dal vincolo di strumentalità funzionale che lega il bene accessorio al bene principale; 2. quello soggettivo, rappresentato dall’effettiva volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente il bene c.d. accessorio al servizio o all’ornamento del bene c.d. principale. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 6
A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA L’azienda, secondo l’art. 2555 cod. civ., è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda costituisce l’apparato strumentale (locali, attrezzature, merci, ecc.) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività. La sua caratteristica fondamentale è che, in essa, non si ravvisa un bene principale e uno servente, ma una pluralità di beni posti sullo stesso piano. Il fattore più importante nella nozione di azienda è, infatti, l’organizzazione. L’azienda è un insieme di beni eterogenei derivante dal coordinamento e dal rapporto di complementarietà fra i diversi elementi costitutivi instaurato dall’imprenditore caratterizzato da un’unitaria destinazione ad uno specifico fine produttivo. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 7
A FFITTO DI FONDO RUSTICO VS . A FFITTO DI AZIENDA AGRICOLA Ciò che distingue il concetto di fondo rustico attrezzato da quello di azienda agricola è, in definitiva, il fatto che solo il primo è un complesso pertinenziale. Solo in caso di fondo rustico si rinviene un rapporto pertinenziale il quale presuppone che il bene accessorio sia posto al servizio del terreno(incrementandone l’utilità) da parte del soggetto che ne sia proprietario o che sia titolare di altro diritto reale sul fondo. Invece, in caso di azienda, si è di fronte ad un complesso dei beni organizzati (tra i quali è incluso, al pari di altri, il terreno) in rapporto di reciproca coordinazione, in funzione della produzione di un’utilità. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 8
LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO DI FONDO RUSTICO 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 9
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI FONDO RUSTICO Sostanzialmente, a fini IRPEF, il titolare del fondo dichiara il reddito domenicale con le seguenti precisazioni. Qualora il canone indicato nel contratto sia inferiore all’80% del reddito dominicale rivalutato di un altro 30%, si prende in considerazione il minore, ossia il canone da contratto. Se il canone è maggiore, invece, si utilizza il reddito dominicale rivalutato dell’80% e poi del 30%. Qualora, invece, i terreni vengano concessi in locazione per altri usi non agricoli, il canone riscosso costituirà, in capo al percipiente, un reddito diverso interamente imponibile ai fini IRPEF secondo gli ordinari scaglioni di reddito. Esistono agevolazioni per coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla gestione previdenziale agricola. A fini IVA, l’operazione si qualifica quale esente, ma risulta esclusa dal campo di applicazione del principio di alternatività IVA – Registro, sicché sarà dovuta tale imposta. A fini IRAP, l’operazione non risulta rilevante in forza della generale esclusione degli imprenditori agricoli dal campo di applicazione del tributo. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 10
LA FISCALITÀ DELL’AFFITTO D’AZIENDA 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 11
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA Risoluzione 23 novembre 2007, n. 340/E: una società semplice che svolgeva attività agricola era intenzionata a concedere in affitto l’intera azienda agricola di cui era proprietaria, costituita da terreni ed immobili pertinenziali, ad eccezione di una porzione di un immobile pertinenziale strumentale che intendeva affittare separatamente dall’intera azienda. Nonostante l’istanza fosse inammissibile e riguardasse solamente l’IRAP, l’Agenzia delle Entrate coglie l’occasione non solo per rispondere al quesito formulato, ma soprattutto, per quanto di interesse, per analizzare gli effetti dell’affitto dell’azienda agricola ai fini IRPEF e IVA. Riguardando la risposta un caso relativo ad una società semplice le medesime conclusioni possono essere pacificamente estese alle persone fisiche. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 12
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA Con riferimento all’IRAP, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la società istante, a seguito della cessazione dall’esercizio dell’attività di impresa agricola dovuta alla concessione in affitto della propria azienda agricola, perderà la veste di soggetto passivo ai fini dell’Irap e non sarà pertanto più tenuta al pagamento dell’imposta”. Art. 3, co. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446: versione originale – Sono soggetti passivi «i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34». 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 13
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA Art. 3, co. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 : versione vigente – «2. Non sono soggetti passivi dell'imposta: c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601». 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 14
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA A fini IRPEF, la fattispecie dell’affitto di azienda è oggetto di specifica disciplina da parte del legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi di cui all’art. 67, co. 1, lett. h) t.u.i.r., i redditi derivanti dalla concessione in affitto di “aziende” intese in senso lato. Ne consegue che il contribuente non dovrà dichiarare il reddito fondiario dei terreni oggetto del contratto di affitto, ma dovrà procedere alla determinazione del reddito, in applicazione dell’art. 71 t.u.i.r., ovverosia sulla base della differenza tra l’ammontare dei canoni percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 15
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA La risoluzione testualmente afferma che: «Con riferimento alle imposte dirette, il contribuente ha precisato che sia per il contratto di affitto di azienda agricola che per l’affitto della porzione di fabbricato intende dichiarare il reddito dominicale dei terreni. Per quanto concerne l’affitto di azienda, si ricorda tuttavia che tale fattispecie è stata oggetto di specifica disciplina da parte del legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, lettera h), del Tuir, i redditi derivanti dalla concessione in affitto di aziende» (enfasi aggiunta). 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 16
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti in quanto la fattispecie prospettata dal contribuente prevedeva anche l’autonomo affitto di un fabbricato strumentale che viene considerato non poter essere produttivo di per sé di reddito dominicale. Per l’Agenzia delle Entrate, testualmente “il reddito dominicale dei terreni è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole e non può pertanto ricomprendere il canone percepito per l’affitto di una porzione di fabbricato che insiste su tale terreno e che risulta, peraltro, affittata ad un soggetto diverso rispetto all’affittuario del terreno. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 17
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA L’Ufficio passa, allora, in rassegna le varie opzioni e valuta se, con riferimento al fabbricato in discorso, ricorrano o meno i requisiti di ruralità. In quanto, in un caso come quello in esame: in loro presenza, i canoni percepiti in relazione a tale contratto di affitto dovranno essere ricondotti nel novero dei redditi diversi quali redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (categoria comprensiva dei redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli); in loro assenza di tali requisiti, la porzione di fabbricato deve essere considerata produttiva di reddito di fabbricato e tassata come tale. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 18
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA I fabbricati si definiscono rurali quando soddisfano i requisiti contenuti nell’art. 9, d.l. 30 dicembre 1997, n. 557. Si tratta di abitazioni di tipo residenziale destinate al soddisfacimento del bisogno abitativo dell’imprenditore agricolo o terreni agricoli destinati ad uno sfruttamento economico come casolare per proteggere le piante, riporre strumenti, attrezzature o concimi e simili. Secondo la prassi dell’Amministrazione Finanziaria, opera il principio per cui “la rendita catastale attribuita al fabbricato rurale costituisce un elemento indicativo della potenzialità reddituale autonoma dell’edificio, mentre il reddito dominicale dei terreni è comprensivo anche della redditività delle costruzioni asservite. Il fabbricato, pertanto, assume autonoma rilevanza fiscale solo nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui all’articolo 9 del DL n. 557 del 1993 (cfr. risoluzione 6 agosto 2009, n. 207)”. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 19
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA Ne consegue che: 1) in caso di utilizzo di un fabbricato rurale unitamente al terreno, prevale quest’ultimo e il contribuente dichiara il relativo reddito dominicale in quanto “l’iscrizione nel catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali non determina così il mutamento della loro qualificazione”; 2) in caso di utilizzo di un fabbricato privo dei requisiti di ruralità disgiuntamente dal terreno, il contribuente dichiara il relativo reddito quale reddito dei fabbricati in forza comunque dell’attribuzione di una rendita; 3) in caso di utilizzo di un fabbricato dotato dei requisiti di ruralità disgiuntamente dal terreno, il contribuente dichiara un reddito diverso in quanto la relativa rendita non intercetta tale fenomeno. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 20
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA A fini IVA, il comma 2 dell’art. 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 stabilisce al punto 2) che sono in ogni caso effettuate nell’esercizio dell’impresa le cessioni di beni e le prestazioni di servizio fatte da “società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Diversamente, qualora tali società non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4, comma 4, “si considerano effettuate nell’esercizio di imprese solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole”. Qualora, come nel caso di specie, tale attività non venga più esercitata per effetto dell’affitto dell’unica azienda posseduta, al pari di quanto si è visto per il presupposto IRAP, la società perderà lo status di soggetto passivo d’imposta IVA e l’imposta di registro sarà dovuta. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 21
L A FISCALITÀ DELL’ AFFITTO DI AZIENDA L’affitto di azienda agricola, in quanto escluso da IVA, non soggiacerà al principio di alternatività IVA-Registro, sicché l’operazione sarà assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale. L’affitto di azienda agricola si qualifica, dunque, come operazione soggetta a registrazione in termine fisso, cui si applica l’aliquota proporzionale di registro nella misura del 3% (ai sensi dell’art. 9, Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986) sull’intero corrispettivo se, pur risultando compresa una componente immobiliare, nel contratto non viene separatamente evidenziata la parte del corrispettivo complessivo riconducibile alla componente immobiliare. Si applica invece l’aliquota del 3% sulla parte di corrispettivo riconducibile alla componente mobiliare e l’aliquota del 2% sulla parte di corrispettivo riconducibile alla componente immobiliare, se nel complesso aziendale affittato, essendo compresi beni e/o diritti reali immobiliari e se nel contratto si procede all’espressa indicazione separata delle due componenti di corrispettivo complessivo. Potranno applicarsi le diverse aliquote previste per il caso di immobili strumentali o fondi rustici. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 22
AFFITTO DELL’UNICA AZIENDA VS AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 23
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA A fini IRAP nulla dovrebbe cambiare in forza della generalizzata esclusione di tali soggetti dal novero dei soggetti passivi di tale imposta. Come chiarito dalla risoluzione 18 luglio 2017, n. 93/E, l’art. 1, comma 70, legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato l’art. 3 d.lgs. n. 446 del 1997, abrogando la lettera d) del comma 1 dello stesso art. 3, ha aggiunto al successivo comma 2 la lettera c-bis) volta ad includere tra i soggetti che non sono passivi dell’imposta, anche “i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”. L’imposta va, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria solo alle attività che, a fini IRPEF, sono produttive di reddito di impresa. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 24
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA A fini IVA, invece, tutto dovrebbe cambiare, poiché il contribuente non perderebbe soggettività passiva e, quindi, l’operazione ricadrebbe nel campo di applicazione tale tributo. Si ritiene però di dover analizzare la normativa rilevante. L’art. 10, comma 1, n. 8), d.P.R. n. 633 del 1972 considera esenti da IVA “le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati”. L’art. 40, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che “per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa. … La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972”. Ne consegue che l’affitto di azienda agricola, benché esente da IVA, non soggiace al principio di alternatività IVA-Registro, sicché l’operazione sarà assoggettata all’imposta di registro in misura proporzionale. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 25
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA Corte di Giustizia UE, Sez. I, sent. 5 luglio 2004, Causa n. C-321/02, Detlev Harbs. L’art. 25 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso che un produttore agricolo, che abbia ceduto in affitto e/o in locazione a lungo termine una parte dei principali elementi della propria azienda agricola e che continui a praticare con la restante parte di essa l’attività di agricoltore, attività per la quale è assoggettato al regime comune forfettario di cui al detto articolo, non può far rientrare in tale regime forfettario il canone di un affitto e/o di una locazione del genere. I relativi proventi devono essere assoggettati al regime normale o, eventualmente, al regime semplificato dell’imposta sul valore aggiunto. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 26
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA A fini IRPEF si pone il problema se i redditi domenicali intercettino anche i canoni di affitto di un’azienda. Per la dottrina (A. Fedele) il reddito dominicale dei terreni è idoneo a tassare i risultati della scelta di adibire un terreno alla produzione agricola svolta in proprio o da un soggetto diverso. Il contratto di affitto del terreno o quello di affitto di azienda agricola, comunque, implicano per il proprietario o per il titolare di altro diritto reale di godimento un atto di impiego di un capitale (in questo caso un terreno) produttivo di reddito. Secondo questa impostazione potrebbe, infatti, ravvisarsi a livello normativo e sistematico la scelta di riconoscere una funzione produttiva ai terreni del tutto simile a quella delle aziende, sicché, ragionevolmente l’affitto dell’uno o dell’altro dovrebbero generare lo stesso reddito. L’affitto di azienda agricola è indubbiamente un’ipotesi di utilizzo del terreno che ben il legislatore potrebbe avere avuto in mente nella determinazione del reddito catastale. Tuttavia, non si può fare a meno di valutare la percorribilità di altre ricostruzioni. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 27
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA Potrebbe aiutare in questa ricerca la lettura ampia dell’art. 67, comma 1, lett. h), t.u.i.r. proposta dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 340/E del 2007. Leggendola testualmente, anzi pedissequamente, essa attrae a tassazione in generale “i redditi derivanti … dall’affitto … di aziende». In questo caso, ai sensi dell’art. 71 t.u.i.r., il relativo reddito sarebbe costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. Si troverebbe eco di questa impostazione nella predetta risoluzione n. 340/E del 2007, secondo cui “per quanto concerne l’affitto di azienda, si ricorda tuttavia che tale fattispecie è stata oggetto di specifica disciplina da parte del legislatore fiscale che ha ricondotto tra i redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, lettera h), del Tuir, i redditi derivanti dalla concessione in affitto di aziende”. Per l’Agenzia, dunque la norma in esame recherebbe una disciplina specifica per qualunque ipotesi. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 28
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA In alternativa si potrebbe valutare l’applicabilità della lett. e) del predetto art. 67, secondo cui ricadono tra i redditi diversi “i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli”. Sono qui ricompresi, come meglio specificato dal successivo art. 70 t.u.i.r., i redditi dati in affitto per usi non agricoli (fattispecie che però non ricorrerebbe qui), i censi, le decime, i quartesi ed i livelli. Si tratterebbe in ogni caso di ipotesi contrattuali il cui oggetto sarebbe comunque il terreno. In questo caso sarebbe reddito il canone percepito. Da ultimo, si ricorda come vadano annoverati tra i redditi diversi, ai sensi della lett. i), i redditi derivanti dall’assunzione di “obblighi di fare, non fare e permettere”. Il contratto in questione sarebbe positivamente riconducibile in questa casistica. I relativi redditi sarebbero determinati, al pari di quelli di cui alla lett. h), dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 29
UNICA AZIENDA VS . RAMO D ’ AZIENDA Ipotesi 1 – configurabilità di un reddito dominicale: Pro: tassazione del concedente e dell’affittuario in modo coerente tra loro; Contro: tassazione del concedente dell’unica azienda o di un ramo d’azienda in modo diversificato tra loro. Ipotesi 2 – configurabilità di un reddito diverso: Pro: tassazione del concedente dell’unica azienda o di un ramo d’azienda in modo coerente tra loro; Contro: tassazione del concedente e dell’affittuario in modo diversificato tra loro. La risoluzione n. 340/E del 2007 che espressamente esclude dal campo del reddito dominicale quanto percepito in caso di affitto dell’unica azienda crea un ingombrante precedente in quanto anche in questo caso in linea di principio non si sarebbe alcun ostacolo a ipotizzare la configurabilità di un reddito dominicale. Tale risoluzione potrebbe condurre a preferire questa soluzione. 28 gennaio 2020 Prof. Avv. Federico Rasi 30
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