Repubblica Popolare Cinese - aggiornata al 25 novembre 2019

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Repubblica Popolare Cinese – aggiornata al 25 novembre 2019

 Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA)
Ministero degli affari civili
No. 147, Beiheyan Street, Dongcheng District – 100721
Beijing
E-mail: cccwa@cccwa.cn
Website: http://cccwaen.mca.gov.cn/

   Compiti e funzioni del CCCWA:
   • Unica organizzazione internazionale di pubblico benessere autorizzata dal governo
      cinese a gestire l’adozione internazionale;
   • Fin dalla sua costituzione, il CCCWA, con “tutto per i minori” come più alto obiettivo,
      ha compiuto grandi sforzi per salvaguardare gli interessi dei minori adottati, rivedere le
      qualifiche degli adottanti stranieri in conformità con la legge sull’adozione della
      Repubblica popolare cinese e abbinare e posizionare gli adottati rispetto ai candidati
      idonei;
   • Si impegna per espandere i canali di adozione e ha aiutato più di centomila minori orfani
      e minori disabili ad essere adottati da genitori stranieri ottenere un collocamento
      permanente in Paesi stranieri;
   • Svolge attivamente programmi di ricerca riguardo le origini per aiutare i minori adottati
      a trovare la loro identità culturale e migliorare la loro comprensione del patrimonio
      culturale della madrepatria.

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese
San Li Tun Dong Er Jie, Nr. 2 – 100600
Pechino
Tel: + 86 10 85327600
Fax: + 86 10 65324676
E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it
Website: https://ambpechino.esteri.it

Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
Via Bruxelles, 56
00100, Roma
Tel: + 39 06 96524200
Fax: + 39 06 96524210
E-mail: segreteria.china@gmail.com
Website: http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita/, http://it.china-embassy.org/ita/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo nella Repubblica Popolare Cinese clicca qui.
Normative e procedure

Ratifica/Accessione alla Convenzione de L’Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 16 settembre 2005 ed il 1°
gennaio 2006 è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
   • Adoption Law of the People’s Republic of China, approvata il 29 dicembre del 1991
     dalla XXIII Sessione del Comitato Permanente della VII Assemblea Popolare Nazionale
     ed emendata in base alla Decisione sugli emendamenti alla Legge sulle adozioni della
     Repubblica Popolare Cinese, della V Sessione del Comitato Permanente della IX
     Assemblea Popolare Nazionale, del 4 novembre 1998, promulgata con Decreto nr. 10
     del Presidente della RPC ed entrata in vigore dall’1 aprile 1999 [Disciplina per intero le
     adozioni nella Repubblica Popolare Cinese, all’art. 21 sono disciplinate le adozioni
     internazionali];
   • CCCWA, Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the
     People's Republic of China, 3 novembre 1993 [Queste misure sono formulate in
     conformità con la legge sull’adozione della Repubblica popolare cinese ai fini della
     regolamentazione delle pratiche di registrazione delle adozioni internazionali];
   • Decreto del Ministero degli affari civili, relativo all’adozione di minori cinesi da parte
     di stranieri, 25 maggio 1999;
   • CCCWA, Nota dell’autorità centrale cinese sulla standardizzazione delle domande di
     ammissione e delle certificazioni presentate dai richiedenti stranieri per l’adozione, 4
     dicembre 2000;
   • CCCWA, Basic Requirements for Foreign Adoption Organizations in Cooperation with
     China Centre for Children's Welfare and Adoption, 1 febbraio 2003 [Vengono stabiliti i
     requisiti di base per le organizzazioni di adozione estera in collaborazione con il China
     Center per il benessere e l’adozione dei minori];
   • CCCWA, Provisional Regulations and Requirements by CCCWA for Foreign Adoption
     Organizations doing Adoption with China, 1 febbraio 2003 [Regolamentazione
     provvisoria per le organizzazioni di adozione straniere che lavorano nella Repubblica
     Popolare Cinese e che devono attenersi ai seguenti regolamenti e requisiti];
   • CCCWA, Nota dell’Autorità centrale cinese sui criteri per la selezione dei richiedenti
     stranieri per l’adozione nella Repubblica Popolare Cinese, 11 dicembre 2006;
   • CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) sulle principali regole per
     esaminare i dossier delle adozioni internazionali, 2007;
   • CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) relativa all’apertura
     dell'adozione dei minori con bisogni speciali alle donne single, 18 marzo 2011;
   • CCCWA, Requirements of Guarantee of Adopted Children’s Rights and Interests by
     Intensive Protection Measures, 18 marzo 2011 [Al fine di garantire ulteriormente lo
     sviluppo sano e ordinato dell’adozione internazionale, assicurare uno sviluppo sano dei
     minori adottati e dei loro migliori interessi e prevenire i problemi che si verificano dopo
     il collocamento, il CCCWA adotta con questo testo delle misure basate sui nuovi
     cambiamenti e situazioni nell'adozione internazionale, per migliorare la cooperazione
     con i governi e le agenzie di adozione nei Paesi di destinazione, migliorare la
     valutazione, i rapporti degli studi a domicilio e il monitoraggio post-placement in modo
     da proteggere meglio i diritti e gli interessi dei minori adottati];
   • CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) sui requisiti relativi al
     contenuto ed alla forma delle relazioni di follow-up, 21 aprile 2011;
• CCCWA, Announcement on Relevant Matters in Inter-country Adoption, (con
     particolare riferimento all’Appendix I – Review Points for Deciding the Elegibility of
     Prospective Adoptive Parents), 1 gennaio 2015;
   • CCCWA, Registration Procedure for China Program Facilitators of Foreign Adoption
     Agencies, 31 marzo 2015 [Le agenzie di adozione sono tenute a stabilire contatti diretti
     con il China Center per l'assistenza e l'adozione dei minori (CCCWA) al fine di
     garantire un solido sviluppo dell'adozione internazionale];
   • Law of the People's Republic of China on Administration of Activities of Overseas
     Nongovernmental Organizations in the Mainland of China, 28 aprile 2016;
   • CCCWA, Requirements for Adoption Application Dossiers Submitted by Foreigners, 30
     giugno 2017 [Chi chiede di adottare un minore cinese deve presentare un dossier di
     domanda di adozione al CCCWA attraverso il governo del Paese in cui risiede o
     un'agenzia di adozione delegata dal governo di detto Paese in base ai requisiti
     espilicitati nel testo di questa disposizione];
   • CCCWA, Requirements for Foreign Adoption Agencies in Cooperation with China
     Centre for Children's Welfare and Adoption, 25 agosto 2017 [Per dare pieno gioco al
     ruolo delle agenzie di adozione nell'adozione internazionale e assicurare i diritti e gli
     interessi legittimi dei minori adottati dalla Repubblica Popolare Cinese, le agenzie di
     adozione estere in collaborazione con il China Center per l'assistenza e l'adozione dei
     minori (CCCWA) devono soddisfare i requisiti richiesti nel testo di questo
     provvedimento];
   • CCCWA, Announcement (relevant issues about the programs carried out by adoption
     agencies such as the One-to-One Assistance Program, Journey of Hope Program, and
     Summer/Winter Hosting Program) 19 luglio 2017;
   • The Ministry of Public Security of People’s Republic of China, 1 settembre 2017, Guide
     for the Registration of Representative Offices and Submitting Documents for the
     Record Temporary Activities of Overseas Nongovernmental Organizations;
   • CCCWA, Announcement (comunicazione riguardante la donazione agli Istituti) 07
     dicembre 2017.

Requisiti degli adottanti*
   • L’Adoption Law del 1991, dispone all’articolo 5 che possono adottare gli adottanti che
      soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
           ▪ Non avere figli;
           ▪ Essere in grado di allevare e educare l'adottato;
           ▪ Non avere nessuna malattia, considerata dal punto di vista medico inadeguata
              per l'adozione di un minore da parte dell’adottante;
           ▪ Aver raggiunto l'età di 30 anni.
   • Ai sensi dell’articolo 8 della legge citata, l’adottante può adottare un solo minore,
      maschio o femmina; tuttavia, gli orfani, i minori disabili, i neonati e i minori
      abbandonati, che sono cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori
      biologici non possono essere identificati o individuati, possono essere adottati senza le
      seguenti restrizioni sopra citate: l'adottante non deve avere figli e può adottare un solo
      minore.
   • Ai sensi dell’articolo 9 della legge citata, quando una persona di sesso maschile senza
      coniuge adotta una femmina, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato non deve
      essere inferiore a 40 anni.
   • Possono adottare solo le coppie eterosessuali sposate da almeno due anni. Si permette
      alle coppie risposate di adottare solo nel caso in cui il nuovo vincolo coniugale sia sorto
      da almeno cinque anni.
• Possono adottare le donne singole (in questo caso, la differenza di età tra la singola
       madre adottiva e il minore deve essere al massimo di 45 anni).
    • Gli aspiranti genitori adottivi devono avere un'età compresa fra i 30 e massimo i 50
       anni; nel caso di minori con bisogni particolari l’età può essere estesa fino a 55 anni.
    • Per tutti gli aspiranti genitori adottivi è prevista una formazione per preparali al
       percorso adottivo.
    • Gli aspiranti genitori adottivi devono avere una soglia minima di risorse economiche
       pari a US $ 30.000 all'anno (US $ 10.000 per ogni adottante + US $ 10.000 all’anno per
       il minore), US $ 40.000 all'anno per una coppia che ha già un figlio, US $ 50.000
       all’anno per una coppia con due figli, etc. Le risorse in questione non sono
       comprensive di eventuali fondi di assistenza, delle pensioni, delle prestazioni di
       invalidità, delle sovvenzioni familiari, etc. Se il reddito familiare annuo pro capite e il
       patrimonio familiare non soddisfano i requisiti del punto precedente, ma sono superiori
       agli standard di vita locali medi, il limite può essere attenuato di conseguenza, solo
       qualora si sia in grado di fornire al riguardo una valida certificazione. Il patrimonio
       della famiglia deve essere pari ad almeno US $ 80.000.
    • Nel caso di un aspirante genitore adottivo singolo, nel calcolare il reddito familiare pro-
       capite annuo, il numero dei membri della famiglia deve essere superiore di un'unità al
       numero attuale dei membri della famiglia dopo l'adozione e il patrimonio della famiglia
       deve raggiungere i US $ 100.000.
    • Per quanto riguarda l'adozione da parte di un genitore singolo, il numero di minori sotto
       i 18 anni in famiglia deve essere inferiore a 3 e il minore deve avere almeno 6 anni.
    • Entrambi gli aspiranti genitori adottivi devono avere almeno un grado superiore
       d'istruzione, quale il diploma di scuola superiore.
    • Gli aspiranti genitori adottivi devono avere il casellario giudiziario privo di condanne,
       devono essere in regola con la legge, devono avere il pieno godimento di tutti i diritti
       civili.
    • Tutte le verifiche dei requisiti richiesti, le indagini psicologiche o sociali svolte durante
       le procedure per essere dichiarati idonei ad adottare, devono concludersi con un parere
       favorevole.
    • Gli aspiranti genitori adottivi non devono soffrire di obesità, di malattie o altri aspetti di
       natura medico sanitari invalidanti, come ad esempio: disabilità mentale, infezioni allo
       stadio infettivo (inclusa Aids), schizofrenia, cecità da entrambi gli occhi, tumori
       maligni, epilessia, previsione di trapianti di organi vitali entro dieci anni, gravi stati di
       depressione per cui sono stati curati, ansia e altri disordini mentali nei due anni
       precedenti la domanda di adozione. Nella legge viene precisamente esplicato che non
       devono avere un indice di massa corporea superiore a 40.
I requisiti sono stati aggiornati e modificati dall’Announcement on Relevant matters in Inter-
country Adoption” del 5 dicembre 2014 e dal “Review points” del 30 giugno 2017.
Gli adottanti:
     • non possono avere più di 5 figli. Il più piccolo dei figli non deve avere meno di 3 anni;
     • non possono avere più di due divorzi precedenti. Se uno dei due coniugi ha un
        precedente divorzio il matrimonio attuale deve durare almeno da due anni. Se uno dei
        due coniugi ha due divorzi precedenti il matrimonio attuale deve durare da almeno 5
        anni;
     • circa il patrimonio della famiglia, non possono essere inclusi nel reddito: fondi di
        assistenza, pensione, pensione di invalidità, etc.;
     • la domanda di adozione verrà presa considerazione quando i coniugi non hanno avuto
        più di 3 precedenti penali con violazioni minori e nessun risultato grave, e il tempo per
        la correzione ha raggiunto 10 anni o non hanno violato la legge più di 5 volte.
In merito alla salute i coniugi non devono essere affetti da:
     • disabilità intellettive;
     • HIV positivo o infezioni contagiose;
     • schizofrenia;
     • disordini mentali (manie, depressione, disordine bipolare, fobie, ansietà);
     • se i coniugi hanno sintomi minori e un buon controllo prendendo delle medicine e non
         hanno effetti sulla vita normale e possono prendersi cura ed educare un minore sono
         esclusi da questa limitazione;
     • cecità/visione parziale;
     • severe deformazioni facciali;
     • sordità o perdita del linguaggio. Se i coniugi vogliono adottare un minore in condizioni
         simili alla loro o uno dei coniugi è sano allora sono esclusi da questa limitazione;
     • disfunzioni agli arti;
     • problemi che richiedono un lungo trattamento e con una prognosi negativa (lupus,
         nefrosi, epilessia, sclerosi multipla). Se uno dei due coniugi è completamente sano e
         l’altro è affetto da una problematica, ma la terapia ha un buon riscontro, la limitazione
         non si applica. È necessario allegare un documento medico in cui si attesti che la
         persona svolge una vita normale;
     • tumore alla pelle/tiroide/seno/testicoli devono essere stati trattati da almeno 3 anni. Nel
         caso di altre tipologie di tumore o tumore maligno devono essere stati trattati da
         almeno 5 anni;
     • trapianto di organi vitali entro i 10 anni. Se uno dei due coniugi è completamente sano
         e l’altro coniuge ha avuto un trapianto 10 anni prima e conduce una vita normale allora
         sono esclusi da questa limitazione;
     • bassa statura/nanismo. Se i coniugi vogliono adottare un minore con questa
         caratteristica allora sono esclusi da questa limitazione.
Infine i coniugi devono ricevere una formazione prima dell’adozione e devono dimostrare di
essere in grado di fornire un accogliente ambiente familiare capace di far fronte ai bisogni del
minore abbandonato, provvedere al suo sviluppo e alla comprensione dei particolari rischi
(incluse potenziali malattie, ritardo nello sviluppo e difficoltà di adattamento post-adozione)
che possono derivare da un’adozione internazionale.

* Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Repubblica Popolare Cinese che sono validi
per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa
italiana.

Requisiti dell’adottando
L’Adoption Law della Repubblica Popolare Cinese del 1991 dispone all’articolo 4 che sono
adottabili:
   • i minori di età inferiore a 14 anni;
   • i minori orfani di entrambi i genitori;
   • i neonati abbandonati o i minori i cui genitori non sono stati identificati o individuati;
   • i minori i cui genitori non sono in grado di crescerli a causa di particolari difficoltà;
   • qualora il minore abbia già compiuto dieci anni deve essere richiesto il suo consenso
       all’adozione.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

       1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
          autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità cinese;
2. dopo un periodo di tempo spesso piuttosto significativo alla coppia viene sottoposta
         la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta, si reca nel Paese per un
         soggiorno la cui durata è di circa tre settimane;
      3. durante il soggiorno la coppia incontra il minore e, confermata la volontà di
         adottarlo, firma gli atti notarili necessari;
      4. la procedura viene completata con il supporto in loco del BLAS (ente accreditato che
         fornisce servizi relativi all’adozione a organizzazioni di adozione straniere e privati);
      5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette alla Repubblica
         Popolare Cinese, le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che sono in
         totale sei e devono essere redatte a distanza di un mese, sei mesi, dodici mesi, due
         anni, tre anni e cinque anni dall’adozione; se il minore ha quasi quattordici anni al
         momento dell’adozione, le relazioni devono essere preparate, secondo le scadenze
         previste, fino a quando il minore compie diciotto anni di età.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
In base a quanto indicato sul sito del CCCWA la procedura è la seguente.
I cittadini stranieri che abbiano i requisiti richiesti dalla Convenzione sulla protezione dei
minori e della cooperazione in materia di adozione internazionale, dalla legge sull’adozione
della Repubblica Popolare Cinese e da altre leggi e regolamenti pertinenti, possono presentare
la domanda di adozione internazionale e tutti i materiali di supporto richiesti, in conformità alle
misure di registrazione stabilite per gli aspiranti genitori adottivi stranieri. La documentazione
va presentata al CCCWA attraverso i dipartimenti governativi degli Stati ospitanti che
cooperano con la Repubblica Popolare Cinese nell’adozione internazionale o attraverso
qualsiasi agenzia autorizzata dal governo.
Successivamente alla consegna al CCCWA e alla traduzione dei documenti della domanda di
adozione da parte del CCCWA inizia una fase di revisione. Gli aspiranti genitori adottivi
devono presentare al CCCWA la domanda di adozione e il materiale allegato, previa verifica da
parte degli uffici diplomatici o delle agenzie autorizzate nel loro Paese e legalizzati
dall’ambasciata o dal consolato della Repubblica Popolare Cinese in quel Paese. Devono
necessariamente essere soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla Convenzione sulla protezione
dei minori e della cooperazione in merito all’adozione internazionale, dalla legge sull’adozione
della Repubblica Popolare Cinese e dalle misure di registrazione per gli stranieri che vorrebbero
adottare un minore nella Repubblica Popolare Cinese.
Una volta completata la revisione, un minore sarà abbinato a una delle famiglie che soddisfi
pienamente i requisiti richiesti. Il CCCWA abbinerà i minori non special needs dopo più di 11
anni dalla presentazione della domanda. L’ente autorizzato abbinerà un minore con bisogni
speciali visionando le situazioni dei minori sul portale informatico cinese e richiedendo, sempre
attraverso il portale informatico, l’abbinamento di un minore adottabile ad una coppia aspirante
adottiva.
Se l’abbinamento va a buon fine, le due lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento
vengono inviate dal CCCWA all’ente autorizzato, una dovrà essere firmata dalla famiglia e una
dall’Autorità centrale del Paese, poi restituite al CCCWA, il cui ufficio generale consegnerà
l’elenco dei casi con conferma positiva al direttore generale, il quale validerà l’approvazione. A
questo punto, viene inviata dal CCCWA all’ente autorizzato la comunicazione di invito a recarsi
nella Repubblica Popolare Cinese, per completare l’iter adottivo. Le famiglie dovranno
viaggiare con questo documento nella Repubblica Popolare Cinese, per incontrare gli adottandi
e completare la registrazione dell’adozione entro 3 mesi dal giorno in cui è stata data
l’approvazione da parte del direttore generale. Il periodo di permanenza previsto solitamente è
di circa 3 settimane.
Se la famiglia usufruisce dei servizi offerti dal Bridge of Love for Adoption Service (BLAS,
ente autorizzato dal Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese per fornire
servizi relativi all’adozione a organizzazioni di adozione straniere e singoli adottanti) per essere
supportati durante il viaggio e la permanenza nella Repubblica Popolare Cinese, il BLAS
valuterà, in base al tempo di ritorno delle lettere di richiesta di conferma di abbinamento,
quando gli aspiranti genitori adottivi devono essere pronti alla partenza.
A questo punto il BLAS invierà agli aspiranti genitori adottivi il Modulo informativo del tour
nella Repubblica Popolare Cinese, affinché abbiano con loro tutte le informazioni necessarie,
come nome, data di nascita, numero di passaporto, occupazione, indirizzo di famiglia, nomi
cinesi e inglesi degli adottandi, data esatta di viaggio, voli e requisiti di hotel.
Prima del viaggio, il BLAS invierà alla famiglia un programma di viaggio nella Repubblica
Popolare Cinese, oltre a un preventivo corrispondente per facilitare il pagamento. Questa parte
di procedura può essere gestita direttamente anche tra ente autorizzato e BLAS. I referenti del
BLAS si incontreranno con le famiglie adottive in aeroporto come pianificato nel programma e
guideranno le visite e le altre procedure di adozione necessarie.
Gli aspiranti genitori adottivi italiani arriveranno nella capitale della provincia nella quale si
incontreranno con il minore.
Per la maggior parte delle famiglie, il programma, nelle diverse province, sarà tendenzialmente
il seguente:
     • il primo giorno: le famiglie adottive volano nei capoluoghi di alcune province. Un
         referente li accoglierà e li indirizzerà verso l’hotel (in alcune province, possono
         incontrarsi con il minore i già nel pomeriggio);
     • il secondo giorno: le famiglie si incontrano con il minore al mattino e firmano, con il
         dipartimento degli affari civili locali, gli accordi di affidamento per il periodo di
         transizione;
     • il terzo giorno: le famiglie visitano l’ufficio degli affari civili ai fini della registrazione,
         della richiesta degli atti notarili e del passaporto;
     • il quarto giorno: visita della città, alle famiglie vengono consegnati tutti gli atti notarili
         (la maggior parte delle province consegna tutti gli atti notarili il sesto giorno, facendo
         così slittare i tempi;
     • il quinto giorno: visita della città (se è necessario richiedere l’autenticazione);
     • il sesto giorno: visita della città, le famiglie ricevono i passaporti;
     • il settimo giorno: le famiglie volano verso le città nelle quali faranno richiesta per i visti.
Più nel dettaglio:
Dal primo giorno in poi, si incontreranno con il minore, porteranno avanti le pertinenti
procedure relative agli incontri e riceveranno i certificati notarili di adozione (atti notarili di
nascita, di abbandono, della relazione di adozione, della registrazione di adozione e il certificato
di adozione internazionale) nella stessa settimana, nonché il passaporto del minore.
Successivamente al primo incontro, la famiglia adottiva ha 24 ore di tempo per confermare o
meno l’accoglienza del minore, fino a quando il giorno successivo al primo incontro la famiglia
dovrà firmare gli atti notarili che confermano la volontà di accogliere il minore. Gli aspiranti
genitori adottivi rinunciano per iscritto alle possibilità di revoca dell’adozione offerte dalle
disposizioni del Capo IV della legge cinese di adozione del 29 dicembre 1991. L’Ufficio affari
civili rilascia il certificato di registrazione dell’adozione e il certificato di conformità (articolo
23 della convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale).
Normalmente, dopo una settimana lavorativa, torneranno a Pechino (o altra città in cui è
presente l’Ambasciata italiana competente per il rilascio del visto di ingresso del minore in
Italia) per preparare le autenticazioni e le formalità per i visti.
La seconda settimana di permanenza, i referenti invieranno gli atti notarili all’ufficio di
autenticazione del Ministero degli affari esteri della nella Repubblica Popolare Cinese, li
ritireranno dopo un giorno e invieranno ai corrispondenti italiani la richiesta di autorizzazione
all’ingresso da farsi all’Autorità centrale italiana. L’autorizzazione viene poi inviata
all’Ambasciata di Pechino e per conoscenza all’ente autorizzato per espletare le formalità del
visto.
L’ente autorizzato presenterà all’Ambasciata italiana il materiale per la richiesta del visto
completo per il minore e per i visti di uscita, nel giorno stabilito per l’appuntamento. Di solito
alle famiglie verrà dato un avviso per informarle del rilascio e della possibilità conseguente di
ritiro dei visti. Una volta effettuato anche il ritiro dei visti, l’intero nucleo familiare può
rientrare in Italia. A questo punto, l’adozione appena avvenuta, interrompe i legami precedenti e
crea un nuovo e irrevocabile legame di filiazione.
Sono richieste sei relazioni che devono essere preparate, rispettivamente, a un mese, sei mesi e
dodici mesi dopo l’adozione, e poi al secondo, terzo e quinto anno dopo l’adozione. Per gli
adottati che hanno quasi quattordici anni al momento dell’adozione, le relazioni devono essere
preparate, in base ai requisiti sopra indicati, fino a quando il minore compie diciotto anni.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third
and fourth periodic reports of China, CRC/C/CHN/CO/3-4, 29 october 2013

Adozione:
Mentre il Comitato osserva che lo Stato ha compiuto sforzi nella Cina continentale per
combattere le adozioni illegali, è profondamente preoccupato per il fatto che si stima che
migliaia di minori vengano rapiti, trafficati e venduti ogni anno, anche ai fini dell'adozione
illegale. Nonché per le notizie secondo cui alcuni funzionari di pianificazione familiare
costringono i genitori a rinunciare ai loro figli nati in eccesso rispetto alle quote di nascita dei
genitori e li vendono o li trasferiscono alle cure degli orfanotrofi locali per adozione nazionale
o internazionale o lavoro forzato. Il Comitato è anche preoccupato per l'assenza di
informazioni e statistiche pubbliche, in particolare per quanto riguarda il numero di minori
nella Cina continentale che si dice siano stati venduti in adozione per le adozioni nazionali e
internazionali e il numero di casi che sono stati indagati e perseguiti.
Il Comitato raccomanda allo Stato membro di:
(a) esaminare urgentemente i meccanismi e le procedure attuali per l'adozione nazionale e
internazionale in tutti i settori dello Stato membro e garantire che i professionisti responsabili
dei casi di adozione siano pienamente dotati delle competenze necessarie per valutare,
riesaminare e processare i casi, in modo tempestivo, alla luce della Convenzione de L'Aja sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;
(b) creare un sistema trasparente ed efficace per la valutazione e la revisione del processo di
adozione in tutte le aree dello Stato Parte;
(c) indagare su tutti i casi di rapimenti e adozioni illecite di minori nella Cina continentale,
inclusi ospedali e "orfanotrofi", e assicurare che gli autori di tali reati, compresi i funzionari
governativi coinvolti, siano ritenuti responsabili;
(d) stabilire un sistema centrale di raccolta dati per identificare il numero di minori rapiti,
anche a scopo di adozione, e i minori che sono stati salvati e reinseriti nelle loro famiglie e
comunità nella Cina continentale.

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties
due in 2009: China, CRC/C/CHN/3-4, 6 june 2012

Adozione:
(…)La Cina migliora continuamente le garanzie istituzionali in materia di adozione.
Nell'agosto 2008, il Ministero degli Affari Civili ha formulato gli Standard per il lavoro di
registrazione dell'adozione, che fornisce standard operativi concreti per l'approfondimento
l'attuazione di tali leggi e regolamenti legali come la legge sull'adozione, le misure per la
registrazione dell'adozione di minori da parte di stranieri nella Repubblica popolare cinese, le
misure per la registrazione dell'adozione di minori da parte dei cittadini cinesi (…).
La Cina garantisce che i maggiori diritti e interessi del minore siano presi in considerazione
nei casi che riguardano l'adozione internazionale. In primo luogo, le procedure sono state
unificate e standardizzate. (…) In secondo luogo, per regolamentare le operazioni di adozione
all'estero delle agenzie che si occupano dell’adozione internazionale, dal 2003, il China Center
of Adoption Affairs ha implementato un sistema di valutazione delle agenzie stesse che si
impegnano nell'adozione internazionale in Cina (…) In terzo luogo, rafforzare i controlli di
verifica sulle famiglie straniere che vengono in Cina per adottare, in particolare per quanto
riguarda gli aspetti come il matrimonio, l'età, le condizioni di salute, il lavoro, il reddito e se il
richiedente ha precedenti penali.

Accordo bilaterale esistente con la Repubblica Popolare Cinese
   − Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per
      le Adozioni internazionali e il China Centre fr Children's welfare and adoption, 9 luglio
      2015.
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