Repubblica Popolare Cinese-aggiornata al 15 giugno 2018

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Repubblica Popolare Cinese-aggiornata al 15 giugno 2018
Repubblica Popolare Cinese– aggiornata al 15 giugno
2018

 Referenti per l'adozione
Autorità competente per le adozioni internazionali
China Centre for Children’s Welfare and Adoption (CCCWA)
Ministero degli affari civili
No. 147, Beiheyan Street, Dongcheng District – 100721
Beijing
Tel: + 010 65548998
Fax: + 010 65548856
E-mail: cccwa@cccwa.cn
Website: http://cccwaen.mca.gov.cn/

   Compiti e funzioni del CCCWA:
    Unica organizzazione internazionale di pubblico benessere autorizzata dal governo cinese
      a gestire l’adozione internazionale;
    Fin dalla sua costituzione, il CCCWA, con “tutto per i minori” come più alto obiettivo, ha
      compiuto grandi sforzi per salvaguardare gli interessi dei minori adottati, rivedere le
      qualifiche degli adottanti stranieri in conformità con la legge sull'adozione della
      Repubblica popolare cinese e abbinare e posizionare gli adottati rispetto ai candidati
      idonei;
    Si impegna per espandere i canali di adozione e ha aiutato più di centomila minori orfani e
      minori disabili ad essere adottati da genitori stranieri ottenere un collocamento
      permanente in Paesi stranieri;
    Svolge attivamente programmi di ricerca riguardo le origini per aiutare i minori adottati a
      trovare la loro identità culturale e migliorare la loro comprensione del patrimonio
      culturale della madrepatria.

Ambasciata d’Italia nella Repubblica Popolare Cinese
San Li Tun Dong Er Jie, Nr. 2 – 100600
Pechino
Tel: + 86 10 85327600
Fax: + 86 10 65324676
E-mail: ambasciata.pechino@esteri.it
Website: https://ambpechino.esteri.it

Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia
Via Bruxelles, 56
00100, Roma
Tel: + 39 06 96524200
Fax: + 39 06 96524210
E-mail: segreteria.china@gmail.com
Website: http://www.fmprc.gov.cn/ce/ceit/ita/, http://it.china-embassy.org/ita/

Enti autorizzati operativi
Per la ricerca dell’ente autorizzato operativo nella Repubblica Popolare Cinese clicca qui.
Normative e procedure

Ratifica/Accessione alla Convenzione Aja:
Il Paese ha ratificato la Convenzione dell’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale il 16 settembre 2005 ed il 1° gennaio 2006
è entrata in vigore.

Normativa di riferimento
    Adoption Law of the People’s Republic of China, (Approvata il 29 dicembre del 1991
     dalla XXIII Sessione del Comitato Permanente della VII Assemblea Popolare Nazionale
     ed emendata in base alla Decisione sugli emendamenti alla Legge sulle adozioni della
     Repubblica Popolare Cinese, della V Sessione del Comitato Permanente della IX
     Assemblea Popolare Nazionale, del 4 novembre 1998, promulgata con Decreto nr. 10 del
     Presidente della RPC ed entrata in vigore dall’1 aprile 1999)- Disciplina per intero le
     adozioni nella Repubblica Popolare Cinese, all’art. 21 sono disciplinate le adozioni
     internazionali- ;
    CCCWA, Measures for Registration of Adoption of Children by Foreigners in the
     People's Republic of China, 03 novembre 1993 (Queste misure sono formulate in
     conformità con la legge sull'adozione della Repubblica popolare cinese ai fini della
     regolamentazione delle pratiche di registrazione delle adozioni internazionali);
    Decreto del Ministero degli affari civili, relativo all'adozione di minori cinesi da parte di
     stranieri, 25 maggio 1999;
    CCCWA, Nota dell’autorità centrale cinese sulla standardizzazione delle domande di
     ammissione e delle certificazioni presentate dai richiedenti stranieri per l'adozione, 4
     dicembre 2000;
    CCCWA, Basic Requirements for Foreign Adoption Organizations in Cooperation with
     China Centre for Children's Welfare and Adoption, 1 febbraio 2003, (Vengono stabiliti i
     requisiti di base per le organizzazioni di adozione estera in collaborazione con il China
     Center per il benessere e l'adozione dei minori);
    CCCWA, Provisional Regulations and Requirements by CCCWA for Foreign Adoption
     Organizations doing Adoption with China, 1 febbraio 2003, (Regolamentazione
     provvisoria per le organizzazioni di adozione straniere che lavorano nella Repubblica
     Popolare Cinese e che devono attenersi ai seguenti regolamenti e requisiti);
    CCCWA, Nota dell’Autorità centrale cinese sui criteri per la selezione dei richiedenti
     stranieri per l'adozione nella Repubblica Popolare Cinese, 11 dicembre 2006;
    CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) sulle principali regole per
     esaminare i dossier delle adozioni internazionali, 2007;
    CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) relativa all’apertura
     dell'adozione dei minori con bisogni speciali alle donne single, 18 marzo 2011;
    CCCWA, Requirements of Guarantee of Adopted Children’s Rights and Interests by
     Intensive Protection Measures, 18-03-2011 ( Al fine di garantire ulteriormente lo
     sviluppo sano e ordinato dell'adozione internazionale, assicurare uno sviluppo sano dei
     minori adottati e dei loro migliori interessi e prevenire i problemi che si verificano dopo
     il collocamento, il CCCWA adotta con questo testo delle misure basate sui nuovi
     cambiamenti e situazioni nell'adozione internazionale, per migliorare la cooperazione
     con i governi e le agenzie di adozione nei paesi di destinazione, migliorare la valutazione,
     i rapporti degli studi a domicilio e il monitoraggio post-placement in modo da proteggere
     meglio i diritti e gli interessi dei minori adottati);
    CCCWA, Circolare dell’Autorità centrale cinese (CCWAA) sui requisiti relativi al
     contenuto ed alla forma delle relazioni di follow-up, del 21-04-2011;
   CCCWA, Announcement on Relevant Matters in Inter-country Adoption, (con
       particolare riferimento all’Appendix I – Review Points for Deciding the Elegibility of
       Prospective Adoptive Parents), 01 gennaio 2015
      CCCWA, Registration Procedure for China Program Facilitators of Foreign Adoption
       Agencies, 31 marzo 2015 (Le agenzie di adozione sono tenute a stabilire contatti diretti
       con il China Center per l'assistenza e l'adozione dei minori (CCCWA) al fine di garantire
       un solido sviluppo dell'adozione internazionale);
      Law of the People's Republic of China on Administration of Activities of Overseas
       Nongovernmental Organizations in the Mainland of China, 28 aprile 2016;
      CCCWA, Requirements for Adoption Application Dossiers Submitted by Foreigners, 30
       giugno 2017 (Chi chiede di adottare un minore cinese deve presentare un dossier di
       domanda di adozione al CCCWA attraverso il governo del Paese in cui risiede o
       un'agenzia di adozione delegata dal governo di detto Paese in base ai requisiti espilicitati
       nel testo di questa disposizione);
      CCCWA, Requirements for Foreign Adoption Agencies in Cooperation with China
       Centre for Children's Welfare and Adoption, 25 agosto 2017 (Per dare pieno gioco al
       ruolo delle agenzie di adozione nell'adozione internazionale e assicurare i diritti e gli
       interessi legittimi dei minori adottati dalla Repubblica Popolare Cinese, le agenzie di
       adozione estere in collaborazione con il China Center per l'assistenza e l'adozione dei
       minori (CCCWA) devono soddisfare i requisiti richiesti nel testo di questo
       provvedimento);
      CCCWA, Announcement (relevant issues about the programs carried out by adoption
       agencies such as the One-to-One Assistance Program, Journey of Hope Program, and
       Summer/Winter Hosting Program) 19 luglio 2017
      The Ministry of Public Security of People’s Republic of China, 1 settembre 2017, Guide
       for the Registration of Representative Offices and Submitting Documents for the Record
       Temporary Activities of Overseas Nongovernmental Organizations.
      CCCWA, Announcement (comunicazione riguardante la donazione agli Istituti) 07
       dicembre 2017

Requisiti degli adottanti*
    L’Adoption Law del 1991, dispone all’articolo 5 che possono adottare gli adottanti che
      soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
            Non avere figli;
            Essere in grado di allevare e educare l'adottato;
            Non avere nessuna malattia, considerata dal punto di vista medico inadeguata per
               l'adozione di un minore da parte dell’adottante;
            Aver raggiunto l'età di 30 anni.
    Ai sensi dell’articolo 8 della legge citata, l’adottante può adottare un solo minore,
      maschio o femmina; tuttavia, gli orfani, i minori disabili, i neonati e i minori abbandonati,
      che sono cresciuti negli istituti di assistenza sociale e i cui genitori biologici non possono
      essere identificati o individuati, possono essere adottati senza le seguenti restrizioni sopra
      citate: l'adottante non deve avere figli e può adottare un solo minore.
    Ai sensi dell’articolo 9 della legge citata, quando una persona di sesso maschile senza
      coniuge adotta una femmina, la differenza di età tra l'adottante e l'adottato non deve essere
      inferiore a 40 anni;
    Possono adottare solo le coppie eterosessuali sposate da almeno due anni. Si permette
      alle coppie risposate di adottare solo nel caso in cui il nuovo vincolo coniugale sia sorto
      da almeno cinque anni;
    Possono adottare le donne single (in questo caso, la differenza di età tra la singola madre
adottiva e il minore deve essere al massimo di 45 anni);
     Gli aspiranti genitori adottivi devono avere un'età compresa fra i 30 e massimo i 50 anni.
       Nel caso di minori con bisogni particolari l’età può essere estesa fino a 55 anni;
     Per tutti gli aspiranti genitori adottivi è prevista una formazione per preparali al percorso
       adottivo;
     Gli aspiranti genitori adottivi devono avere una soglia minima di risorse economiche pari
       a US $ 30.000 all'anno (US $ 10.000 per ogni adottante + US $ 10.000 all’anno per il
       minore), US $ 40.000 all'anno per una coppia che ha già un figlio, US $ 50.000 all’anno
       per una coppia con due figli, etc. Le risorse in questione non sono comprensive di
       eventuali fondi di assistenza, delle pensioni, delle prestazioni di invalidità, delle
       sovvenzioni familiari, etc. Se il reddito familiare annuo pro capite e il patrimonio
       familiare non soddisfano i requisiti del punto precedente, ma sono superiori agli standard
       di vita locali medi, il limite può essere attenuato di conseguenza, solo qualora si sia in
       grado di fornire al riguardo una valida certificazione. Il patrimonio della famiglia deve
       essere pari ad almeno US $ 80.000;
     Nel caso di un aspirante genitore adottivo single, nel calcolare il reddito familiare pro-
       capite annuo, il numero dei membri della famiglia deve essere superiore di un'unità al
       numero attuale dei membri della famiglia dopo l'adozione e il patrimonio della famiglia
       deve raggiungere i US $ 100.000;
     Per quanto riguarda l'adozione da parte di un genitore single, il numero di minori sotto i
       18 anni in famiglia deve essere inferiore a 3 e il minore deve avere almeno 6 anni;
     Entrambi gli aspiranti genitori adottivi devono avere almeno un grado superiore
       d'istruzione, quale il diploma di scuola superiore;
     Gli aspiranti genitori adottivi devono avere il casellario giudiziario privo di condanne,
       devono essere in regola con la legge, devono avere il pieno godimento di tutti i diritti
       civili;
     Tutte le verifiche dei requisiti richiesti, le indagini psicologiche o sociali svolte durante
       le procedure per essere dichiarati idonei ad adottare, devono concludersi con un parere
       favorevole;
     Gli aspiranti genitori adottivi non devono soffrire di obesità, di malattie o altri aspetti di
       natura medico sanitari invalidanti, come ad esempio: disabilità mentale, infezioni allo
       stadio infettivo (inclusa Aids), schizofrenia, cecità da entrambi gli occhi, tumori maligni,
       epilessia, previsione di trapianti di organi vitali entro dieci anni, gravi stati di depressione
       per cui sono stati curati, ansia e altri disordini mentali nei due anni precedenti la domanda
       di adozione. Nella legge viene precisamente esplicato che non devono avere un indice di
       massa corporea superiore a 40.
I requisiti sono stati aggiornati e modificati dall’Announcement on Relevant matters in Inter-
country Adoption” del 5 dicembre 2014 e dal “Review points” del 30 giugno 2017.
Gli adottanti:
     • Non possono avere più di 5 figli. Il più piccolo dei figli non deve avere meno di 3 anni;
     • I coniugi non possono avere più di due divorzi precedenti. Se uno dei due coniugi ha un
        precedente divorzio quello attuale deve durare almeno da due anni. Se uno dei due
        coniugi ha due divorzi precedenti quello attuale deve durare da almeno 5 anni;
     • Circa il patrimonio della famiglia, non possono essere inclusi nel reddito: fondi di
        assistenza, pensione, pensione di invalidità, etc.;
     • La domanda di adozione verrà presa considerazione quando i coniugi non hanno avuto
        più di 3 precedenti penali con violazioni minori e nessun risultato grave, e il tempo per
        la correzione ha raggiunto 10 anni o non hanno violato la legge più di 5 volte;
 In merito alla salute i coniugi non devono essere affetti da:
     • Disabilità intellettive;
     • HIV positivo o infezioni contagiose;
•    Schizofrenia;
    •    Disordini mentali (manie, depressione, disordine bipolare, fobie, ansietà;
    •    Se i coniugi hanno sintomi minori e un buon controllo prendendo delle medicine e non
         hanno effetti sulla vita normale e possono prendersi cura ed educare un bambino sono
         esclusi da questa limitazione;
     • Cecità/visione parziale;
     • Severe deformazioni facciali;
     • Sordità o perdita del linguaggio. Se i coniugi vogliono adottare un bambino in condizioni
         simili alla loro o uno dei coniugi è sano allora sono esclusi da questa limitazione;
     • Disfunzioni agli arti;
     • Problemi che richiedono un lungo trattamento e con una prognosi negativa (lupus,
         nefrosi, epilessia, sclerosi multipla. Nel caso in cui uno dei due coniugi è completamente
         sano e l’altro è affetto da una problematica ma ha un buon riscontro con la terapia sono
         esclusi da questa limitazione ma è necessario allegare un documento medico in cui si
         attesti che la persona svolge una vita normale;
     • Tumore alla pelle/tiroide/seno/testicoli devono essere stati trattati da almeno 3 anni. Nel
         caso di altre tipologie di tumore o tumore maligno devono essere stati trattati da almeno
         5 anni;
     • Trapianto di organi vitali entro i 10 anni. Se uno dei due coniugi è completamente sano
         e l’altro coniuge ha avuto un trapianto 10 anni prima e conduce una vita normale allora
         sono esclusi da questa limitazione;
     • Bassa statura/nanismo. Se i coniugi vogliono adottare un minore con questa caratteristica
         allora sono esclusi da questa limitazione
Infine i coniugi devono ricevere una formazione prima dell’adozione e devono dimostrare di
essere in grado di fornire un accogliente ambiente familiare capace di far fronte ai bisogni del
bambino abbandonato e provvedere al suo sviluppo, e alla comprensione dei particolari rischi
(incluse potenziali malattie, ritardo nello sviluppo e difficoltà di adattamento post-adozione) che
possono derivare da un’adozione internazionale.

 * Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa della Repubblica Popolare Cinese che sono validi
per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa
italiana.

Requisiti dell’adottando
L’Adoption Law della Repubblica Popolare Cinese del 1991, dispone all’articolo 4 che sono
adottabili:
   • Solo i minori di età inferiore a14 anni;
   • I minori orfani di entrambi i genitori;
   • I neonati abbandonati o i minori i cui genitori non sono stati identificati o individuati;
   • I minori i cui genitori non sono in grado di crescerli a causa di particolari difficoltà;
   • Qualora il minore abbia già compiuto dieci anni deve essere richiesto il suo consenso
       all’adozione.

Step della procedura per le coppie adottive italiane

        1. La coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente
           autorizzato, il quale trasmette il fascicolo all’Autorità cinese;
        2. dopo un periodo di tempo spesso piuttosto significativo alla coppia viene sottoposta
           la proposta di abbinamento con un minore e, se accetta, si reca nel Paese per un
           soggiorno la cui durata è di circa tre settimane;
        3. durante il soggiorno la coppia incontra il minore e, confermata la volontà di adottarlo,
           firma gli atti notarili necessari;
4. la procedura viene completata con il supporto in loco del BLAS (ente accreditato che
          fornisce servizi relativi all’adozione a organizzazioni di adozione straniere e privati);
       5. l’ente autorizzato segue la fase della post-adozione e trasmette alla Repubblica
          Popolare Cinese, le relazioni concernenti l’integrazione del minore, che sono in totale
          sei e devono essere redatte a distanza di un mese, sei mesi, dodici mesi, due anni, tre
          anni e cinque anni dall’adozione; se il minore ha quasi quattordici anni al momento
          dell’adozione, le relazioni devono essere preparate, secondo le scadenze previste, fino
          a quando il minore compie diciotto anni di età.

In merito alla lista dei documenti richiesti, rivolgersi all’Ente Autorizzato.

Procedura
Come indicato sul sito dell’Autorità centrale cinese (CCCWA):
I cittadini stranieri che abbiano i requisiti richiesti dalla Convenzione sulla protezione dei minori
e della cooperazione in materia di adozione internazionale, dalla legge sull'adozione della
Repubblica Popolare Cinese e da altre leggi e regolamenti pertinenti, possono presentare la
domanda di adozione internazionale e tutti i materiali di supporto richiesti, in conformità alle
misure di registrazione stabilite per gli aspiranti genitori adottivi stranieri. La documentazione va
presentata al CCCWA attraverso i dipartimenti governativi degli Stati ospitanti che cooperano
con la Repubblica Popolare Cinese, nell'adozione internazionale o attraverso qualsiasi agenzia
autorizzata dal governo all’adozione internazionale.
Successivamente alla consegna al CCCWA e alla traduzione dei documenti della domanda di
adozione da parte della CCCWA inizia una fase di revisione. I candidati devono presentare alla
CCCWA la domanda di adozione e il materiale allegato, previa verifica da parte degli uffici
diplomatici o delle agenzie autorizzate nel loro Paese e legalizzati dall'ambasciata o dal consolato
della Repubblica Popolare Cinese in quel paese. Devono necessariamente essere seguiti tutti i
requisiti previsti dalla Convenzione sulla protezione dei minori e della cooperazione in merito
all'adozione internazionale, dalla legge sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese e dalle
misure di registrazione per gli stranieri che vorrebbero adottare un minore nella Repubblica
Popolare Cinese. Una volta completata la revisione, un minore sarà abbinato a una delle famiglie
che soddisfi pienamente i requisiti richiesti. Il CCCWA abbinerà i minori non special needs dopo
più di 11 anni dalla presentazione della domanda. L’Ente autorizzato abbinerà un minore con
bisogni speciali visionando le situazioni dei minori sul portale informatico cinese e richiedendo,
sempre attraverso il portale informatico, l’abbinamento di un minore adottabile ad una coppia
aspirante adottiva.
Se l’abbinamento va a buon fine, le due lettere di richiesta di conferma dell’abbinamento vengono
inviate dal CCCWA all’ente autorizzato, una dovrà essere firmata dalla famiglia ed una
dall’’Autorità centrale del Paese, poi restituite a CCCWA, il cui ufficio generale consegnerà
l'elenco dei casi con conferma positiva al direttore generale, il quale validerà l’approvazione. A
questo punto, viene inviata dal CCCWA all’ente autorizzato la comunicazione di invito a recarsi
nella Repubblica Popolare Cinese, per completare l’iter adottivo. Le famiglie dovranno viaggiare
con questo documento nella Repubblica Popolare Cinese, per incontrare gli adottandi e
completare la registrazione dell’adozione entro 3 mesi dal giorno in cui è stata data
l’approvazione da parte del direttore generale. Il periodo di permanenza previsto solitamente è di
circa 3 settimane.
Se la famiglia usufruisce dei servizi offerti dal Bridge of Love for Adoption Service (BLAS, ente
autorizzato dal Ministero degli Affari Civili della Repubblica Popolare Cinese per fornire servizi
relativi all'adozione a organizzazioni di adozione straniere e singoli adottanti) per essere
supportati durante il viaggio e la permanenza in nella Repubblica Popolare Cinese, il BLAS
valuterà, in base al tempo di ritorno delle lettere di richiesta di conferma di abbinamento, quando
gli aspiranti genitori adottivi devono essere pronti alla partenza. A questo punto il BLAS invierà
agli aspiranti genitori adottivi il Modulo informativo del tour nella Repubblica Popolare Cinese,
affinché abbiano con loro tutte le informazioni necessarie, come nome, data di nascita, numero
di passaporto, occupazione, indirizzo di famiglia, nomi cinesi e inglesi degli adottandi, data esatta
di viaggio, voli e requisiti di hotel, in modo che un programma in nella Repubblica Popolare
Cinese possa essere fatto. Prima del viaggio, il BLAS invierà alla famiglia un programma di
viaggio nella Repubblica Popolare Cinese, oltre a un preventivo corrispondente per facilitare il
pagamento. Questa parte di procedura può essere gestita direttamente anche tra ente autorizzato
e BLAS. I referenti del BLAS si incontreranno con le famiglie adottive in aeroporto come
pianificato nel programma e guideranno le visite e le altre procedure di adozione necessarie.
Gli aspiranti genitori adottivi italiani arriveranno nella capitale della provincia nella quale si
incontreranno con il minore.
Per la maggior parte delle famiglie, il programma, nelle diverse province, sarà tendenzialmente
il seguente:
Il primo giorno: le famiglie adottive volano nei capoluoghi di alcune province. Un referente li
accoglierà e li indirizzerà verso l'hotel. (In alcune province, possono incontrarsi con il minore i
già nel pomeriggio);
Il secondo giorno: le famiglie si incontrano con il minore al mattino e firmano, con il dipartimento
degli affari civili locali, gli accordi di affidamento per il periodo di transizione;
Il terzo giorno: le famiglie visitano l'ufficio degli affari civili ai fini della registrazione, della
richiesta degli atti notarili e del passaporto;
Il quarto giorno: visita della città, alle famiglie vengono consegnati tutti gli atti notarili (la
maggior parte delle Province consegna tuti gli atti notarili il sesto giorno, facendo così slittare i
tempi);
Il quinto giorno: visita della città, (se è necessario richiedere l’autenticazione);
Il sesto giorno: visita della città, le famiglie ricevono i passaporti;
Il settimo giorno: le famiglie volano verso le città nelle quali faranno richiesta per i visti.
Più nel dettaglio:
Dal primo giorno in poi, si incontreranno con il minore, porteranno avanti le pertinenti procedure
relative agli incontri, e riceveranno i certificati notarili di adozione (atti notarili di nascita, di
abbandono, della relazione di adozione, della registrazione di adozione e il certificato di adozione
internazionale) nella stessa settimana, nonché il passaporto del minore. Successivamente al primo
incontro, la famiglia adottiva ha 24 ore di tempo per confermare o meno l’accoglienza del minore,
fino a quando il giorno successivo al primo incontro la famiglia dovrà firmare gli atti notarili che
confermano la volontà di accogliere il minore. Gli aspiranti genitori adottivi rinunciano per
iscritto alle possibilità di revoca dell'adozione offerte dalle disposizioni del Capo IV della legge
cinese di adozione del 29 dicembre 1991. L'Ufficio affari civili rilascia il certificato di
registrazione dell'adozione e il certificato di conformità (articolo 23 della convenzione dell’Aja
del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale). Normalmente, dopo una settimana lavorativa, torneranno a Pechino (o altra città
in cui è presente l’Ambasciata italiana competente per il rilascio del visto di ingresso del minore
in Italia) per preparare le autenticazioni e le formalità per i visti. La seconda settimana di
permanenza, i referenti invieranno gli atti notarili all'ufficio di autenticazione del Ministero degli
Affari Esteri della nella Repubblica Popolare Cinese, li ritireranno dopo un giorno e invieranno
ai corrispondenti italiani per la richiesta di autorizzazione all’ingresso da farsi alla CAI.
L’autorizzazione viene poi inviata all’Ambasciata di Pechino e per conoscenza all’ente
autorizzato per espletare le formalità del visto, li consegneranno all'ente autorizzato che
presenterà all'Ambasciata d’Italia il materiale per la richiesta del visto completo per il minore e
per i visti di uscita, nel giorno stabilito per l’appuntamento. Di solito alle famiglie verrà dato un
avviso per informarli del rilascio e della possibilità conseguente di ritiro dei visti. Una volta
effettuato anche il ritiro dei visti, l’intero nucleo familiare può rientrare in Italia. A questo punto,
l’adozione appena avvenuta, interrompe i legami precedenti e crea un nuovo e irrevocabile
legame di filiazione.
Sono richieste sei relazioni che devono essere preparate, rispettivamente, a un mese, sei mesi e
dodici mesi dopo l'adozione, e poi al secondo, terzo e quinto anno dopo l'adozione. Per gli adottati
che hanno quasi quattordici anni al momento dell’adozione, le relazioni devono essere preparate,
in base ai requisiti sopra indicati, fino a quando il minore compie diciotto anni.

Altri documenti

UN, Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined third
and fourth periodic reports of China, CRC/C/CHN/CO/3-4, 29 october 2013

Adozione:
Mentre il Comitato osserva che lo Stato ha compiuto sforzi nella Cina continentale per
combattere le adozioni illegali, è profondamente preoccupato per il fatto che si stima che migliaia
di minori vengano rapiti, trafficati e venduti ogni anno, anche ai fini dell'adozione illegale.
Nonché per le notizie secondo cui alcuni funzionari di pianificazione familiare costringono i
genitori a rinunciare ai loro figli nati in eccesso rispetto alle quote di nascita dei genitori e li
vendono o li trasferiscono alle cure degli orfanotrofi locali per adozione nazionale o
internazionale o lavoro forzato. Il Comitato è anche preoccupato per l'assenza di informazioni e
statistiche pubbliche, in particolare per quanto riguarda il numero di minori nella Cina
continentale che si dice siano stati venduti in adozione per le adozioni nazionali e internazionali
e il numero di casi che sono stati indagati e perseguiti”.
“Il Comitato raccomanda allo Stato membro di:
(a) esaminare urgentemente i meccanismi e le procedure attuali per l'adozione nazionale e
internazionale in tutti i settori dello Stato membro e garantire che i professionisti responsabili
dei casi di adozione siano pienamente dotati delle competenze necessarie per valutare,
riesaminare e processare i casi, in modo tempestivo, alla luce della Convenzione dell'Aja sulla
protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale; (b) Creare un
sistema trasparente ed efficace per la valutazione e la revisione del processo di adozione in tutte
le aree dello Stato Parte; (c) indagare su tutti i casi di rapimenti e adozioni illecite di minori
nella Cina continentale, inclusi ospedali e "orfanotrofi", e assicurare che gli autori di tali reati,
compresi i funzionari governativi coinvolti, siano ritenuti responsabili; (d) Stabilire un sistema
centrale di raccolta dati per identificare il numero di minori rapiti, anche a scopo di adozione, e
i minori che sono stati salvati e reinseriti nelle loro famiglie e comunità nella Cina continentale.

UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States
parties under article 44 of the Convention, Third and fourth periodic reports of States parties
due in 2009: China, CRC/C/CHN/3-4, 6 june 2012

Adozione:
(…)La Cina migliora continuamente le garanzie istituzionali in materia di adozione. Nell'agosto
2008, il Ministero degli Affari Civili ha formulato gli Standard per il lavoro di registrazione
dell'adozione, che fornisce standard operativi concreti per l'approfondimento l'attuazione di tali
leggi e regolamenti legali come la legge sull'adozione, le misure per la registrazione
dell'adozione di minori da parte di stranieri nella Repubblica popolare cinese, le misure per la
registrazione dell'adozione di minori da parte dei cittadini cinesi (…).
“La Cina garantisce che i maggiori diritti e interessi del minore siano presi in considerazione
nei casi che riguardano l'adozione internazionale. In primo luogo, le procedure sono state
unificate e standardizzate. (…) In secondo luogo, per regolamentare le operazioni di adozione
all'estero delle agenzie che si occupano dell’adozione internazionale, dal 2003, il China Center
of Adoption Affairs ha implementato un sistema di valutazione delle agenzie stesse che si
impegnano nell'adozione internazionale in Cina (…) In terzo luogo, rafforzare i controlli di
verifica sulle famiglie straniere che vengono in Cina per adottare, in particolare per quanto
riguarda gli aspetti come il matrimonio, l'età, le condizioni di salute, il lavoro, il reddito e se il
richiedente ha precedenti penali”.

Accordo bilaterale esistente con la Repubblica Popolare Cinese
    Accordo di cooperazione in materia di adozione internazionale tra la Commissione per le
      Adozioni internazionali e il China Centre fr Children's welfare and adoption, 9 luglio
      2015.
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