RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...

Pagina creata da Andrea Tarantino
 
CONTINUA A LEGGERE
RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI
        COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

            RELAZIONE SPECIALE
                 Delibera 6/2019

 Esame delle procedure di recupero avviate dalle
Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori
      nell’ambito dei fondi in agricoltura
RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...
SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI
        COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

            RELAZIONE SPECIALE
                 Delibera 6/2019

 Esame delle procedure di recupero avviate dalle
Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori
      nell’ambito dei fondi in agricoltura
RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...
Magistrato relatore: Cons. Giacinto Dammicco

Hanno collaborato: Ettore Passarelli e Domenico Tolomei
RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...
RELAZIONE SPECIALE Delibera 6/2019 - Esame delle procedure di recupero avviate dalle Amministrazioni centrali e dagli Organismi Pagatori ...
Indice

1. Premessa.......................................................................................................................... 1
   1.1 Ambito dell’indagine .............................................................................................................................. 1
   1.2 Criteri metodologici ............................................................................................................................... 2
2. Contesto ........................................................................................................................... 3
   2.1 Gestione delle erogazioni ......................................................................................................................... 3
   2.2 Controlli e recuperi in generale ................................................................................................................ 3
   2.3 Evoluzione del quadro di riferimento ....................................................................................................... 6
   2.4 Ruolo degli Organismi Pagatori (OP) ........................................................................................................ 7
   2.5 Le novità di cui al D. Lgs n.74/2018 ........................................................................................................ 11
3 I dati acquisiti presso l’UE ................................................................................................ 13
   3.1 I Report della Commissione .................................................................................................................... 13
   3.2 Rettifiche e correzioni nella documentazione UE................................................................................... 27
   3.3 I dati della Corte dei Conti Europea ........................................................................................................ 33
   3.4 Interpretazione critica dei dati quantitativi ............................................................................................ 34
4 Lo schema del questionario e le informazioni acquisite ................................................... 35
   4.1 Struttura del questionario e schema dei prospetti ................................................................................ 35
   4.2 Recuperi FEAGA ...................................................................................................................................... 38
   4.3 Recuperi FEASR ....................................................................................................................................... 42
   4.4 Gli accertamenti...................................................................................................................................... 45
   4.5 Applicazione della “regola 50/50” .......................................................................................................... 47
5 Le problematiche evidenziate .......................................................................................... 49
   5.1 I controlli ................................................................................................................................................. 49
   5.2 Data di accertamento, assunta come riferimento.................................................................................. 55
   5.3 Attività degli Organismi di Certificazione (OC) ....................................................................................... 58
   5.4 Contabilizzazione separata delle rettifiche............................................................................................. 60
   5.5 Procedure di riscossione presso gli OP e affidamento all’esterno ......................................................... 64
   5.6 Criticità e interruzioni delle procedure di recupero ............................................................................... 69
   5.7 Applicazione degli interessi .................................................................................................................... 71
6 Esito dell’udienza pubblica............................................................................................... 73
7 Considerazioni conclusive ............................................................................................... 74
1. Premessa
1.1 Ambito dell’indagine
       In presenza di importi consistenti erogati per aiuti pubblici rivelatisi poi come
indebiti, i recuperi sono fondamentali per evitare la dispersione delle risorse sia
dell’erario dell’Unione che di quello nazionale. L’incidenza degli indebiti nel settore
dell’agricoltura, la dimensione complessiva degli aiuti dell’Unione in tale settore e la
peculiarità della sua organizzazione e delle sue procedure hanno indotto la Sezione di
controllo ad includere la presente indagine nella programmazione dei lavori per il 2017
con altra indagine in materia di recuperi, svolta anch’essa dalla Sezione, che ha già dato
luogo ad una Relazione speciale1.
       L’intento dell’indagine è quindi quello di verificare la gestione complessiva delle
procedure dei recuperi e delle rettifiche in agricoltura sotto i profili dell’efficienza,
dell’efficacia e dell’economicità.
       Ciò ha indotto a trattare spesso congiuntamente la casistica delle due principali
circostanze che danno luogo ad indebito pagamento da recuperare, ossia la “frode” o
“l’irregolarità”. Pur precisando che la frode, costituita dal percepimento illegittimo
intenzionale di fondi UE e passibile di sanzioni penali, è certamente da distinguere
rispetto alla irregolarità, che è una condotta, anche colposa, in contrasto con regole e/o
procedure a danno del bilancio, UE passibile di sanzioni amministrative, a fronte di un
pagamento indebito tale distinzione può essere compiuta solo nelle fasi iniziali del
procedimento accertativo, mentre non rileva nelle fasi di recupero. Da qui la necessità di
considerare unitariamente i dati relativi.
       Occorre inoltre chiarire la distinzione fra recuperi e rettifiche finanziarie: i recuperi
consistono nel riscuotere dal beneficiario somme a quest’ultimo indebitamente versate,
tramite una notifica di riscossione emessa, per l’ambito agricolo, dall’Organismo
Pagatore (OP) e, in caso di esito negativo, con l’iscrizione a ruolo; le rettifiche finanziarie
operano nei confronti degli Stati membri e sono imposte dalla Commissione nel quadro
della liquidazione finanziaria (relativa all’affidabilità dei conti annuali) e/o della
liquidazione di conformità (relativa alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti)
dei Conti annuali trasmessi dall’OP. Gli importi derivanti da rettifiche finanziarie (sempre)
e gli importi dei mancati recuperi (a volte) restano a carico dei bilanci nazionali.

    1 Relazione speciale: “Irregolarità e frodi sul Fondo di sviluppo regionale nella Programmazione 2007-

2013. Procedure di recupero e loro esito”, approvata con Delibera n. 14/2018 della Sezione di controllo per
gli Affari Comunitari ed Internazionali.

                                                                                                         1
1.2 Criteri metodologici
          Dopo l’analisi preliminare della normativa regolamentare, anche attuativa, europea
e la verifica procedurale delle fasi inerenti il recupero, anche coattivo, in Italia,
comprensivo delle Circolari dispositive emesse da Agea Coordinamento, la Sezione ha
elaborato, previa interlocuzione con lo stesso organismo di coordinamento, un
questionario sottoposto agli Organismi Pagatori: AGEA Pagatore (per tutte le Regioni
che non hanno provveduto ad istituire OP propri) e agli OP istituiti a livello di Regione e
Provincia Autonoma di seguito elencati: AGREA (Regione Emilia Romagna), APPAG
(Provincia di Trento), ARCEA (Regione Calabria), ARPEA (Regione Piemonte), ARTEA
(Regione Toscana), AVEPA (Regione Veneto), OPPAB (Provincia di Bolzano), OPR-LO
(Regione Lombardia).
          Al fine di garantire l’uniformità delle risposte, tutti i dati finanziari e non, richiesti
con il questionario ai nove OP e ad Agea Coordinamento, da cui sono state tratte Tabelle
e considerazioni dell’indagine si riferiscono agli esercizi finanziari2 del quinquennio 2012-
2016, con alcuni aggiornamenti per il 2017, e:
-       -alle irregolarità (escluse le frodi) comprese quelle descritte nell’Allegato II del Reg.
        908/2014;
-       -alla sola quota comunitaria, nell’ambito della spesa pubblica.
          La scelta di richiedere specificamente le rettifiche finanziarie previste in sede di
presentazione dei Conti annuali contenute nell’Allegato II del Reg. 908/2014 si fonda
sulla constatazione che i dati in esso riportati sono più completi e precisi rispetto a quelli
contenuti nell’Allegato III previsto dallo stesso Regolamento di esecuzione, e i dati da
fornire sono più numerosi e dettagliati.
          Il motivo per il quale si è deciso di non richiedere specificamente l’esercizio
finanziario di origine (segnalazione e/o accertamento) del singolo caso di avvenuto
recupero, per il calcolo della decorrenza dei 4 anni amministrativi o degli 8 anni giudiziari
(superati i quali si applicano le sanzioni), risiede nel fatto che le informazioni e i dati
relativi all’ “esercizio finanziario della spesa di origine” e ai “codici di bilancio della spesa
di origine“, previsti nell’Allegato II, sono divenuti obbligatori solo dal 2016 in poi, e non
coprono quindi che l’ultimo anno dell’intervallo quinquennale di riferimento dell’indagine.
          La presente relazione esamina la gestione delle rettifiche finanziarie e dei
procedimenti per il recupero dei pagamenti indebitamente erogati, ed in particolare si
concentra sulla gestione dei recuperi effettuati dagli Organismi Pagatori in agricoltura,
per i fondi: Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo di Sviluppo
rurale (FEASR).

    2   L’esercizio finanziario agricolo inizia dal 16/10/X-1 –- e termina al 15/10/X.

                                                                                                  2
2. Contesto
2.1 Gestione delle erogazioni
       Alla Politica agricola comune (PAC) l’Unione europea (UE) ha assegnato, per la
Programmazione 2014-2020, una dotazione finanziaria di 363 miliardi di euro, che
corrisponde a circa il 38% dell’ammontare complessivo del Quadro finanziario
pluriennale (settennale) previsto per tutte le politiche UE3.
       L’UE ha speso quasi 56 miliardi di euro (dato 2017)4 per l’agricoltura e lo Sviluppo
rurale tramite i due fondi FEAGA e FEASR rispettivamente con 44,7 e 11,1 miliardi, una
parte dei quali vengono pagati erroneamente a causa di domande e/o pagamenti
irregolari o a causa di errori non corretti, oppure a causa di frodi.
       La spesa UE per l’agricoltura e lo Sviluppo rurale è gestita in maniera “concorrente”
dagli Stati membri e dalla Commissione.
       La Commissione, pur delegando l’esecuzione della spesa agli OP designati dagli
Stati membri, ne mantiene la responsabilità ultima ed è tenuta a salvaguardare gli
interessi finanziari dell’UE come se fosse essa stessa a svolgere i compiti delegati.
       Gli aiuti vengono pagati agli agricoltori/beneficiari dagli Organismi Pagatori
(autorità nazionali designate), i quali vengono successivamente rimborsati dalla
Commissione.
       Alcuni di questi pagamenti sono effettuati irregolarmente o illegittimamente e, se
individuati, i relativi importi devono essere recuperati al bilancio europeo. Nel caso del
FEASR essi possono essere anche riassegnati ad altri progetti5.
       Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’UE gli Stati membri, ai sensi della
normativa comunitaria6, adottano, nell’ambito della politica agricola comune, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria
per:
a) accertare se le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e regolari;
b) prevenire e perseguire le irregolarità;
c) recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

2.2 Controlli e recuperi in generale
       Gli Stati devono svolgere controlli, anche a campione, sulla regolarità dei singoli
pagamenti. Alcuni controlli hanno luogo prima che il pagamento venga effettuato, nel

   3  I dati dell’indagine si collocano “a cavallo” tra la Programmazione 2007-2013 e quella del 2014-2020.
   4  Commissione Ue “EU Budget. Financial Report 2017”, pag.44.
    5 Il FEASR è uno dei 5 Fondi strutturali e d’investimento europei (SIE) attraverso i quali viene erogata

più della metà dei contributi UE e che servono a effettuare investimenti per creare posti di lavoro e
un’economia e un ambiente sani e sostenibili in Europa. Gli altri fondi SIE sono: Fondo europeo di sviluppo
regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
    6 Vedi Reg. (CE) n.1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, art. 9 e successive modificazioni.

                                                                                                          3
qual caso le irregolarità eventualmente riscontrate possono essere detratte direttamente
dal pagamento da effettuare. Per i controlli svolti dopo che il pagamento ha avuto luogo,
gli Stati membri devono registrare a credito ogni indebito pagamento rilevato e chiedere
successivamente al beneficiario il rimborso dell’importo irregolare.
       Molti beneficiari rimborsano così come loro richiesto, ma se propongono un ricorso
amministrativo e/o giudiziario e si oppongono alla restituzione, o non intendono
rimborsare, viene avviato nei loro confronti un procedimento di recupero coattivo, che a
volte comporta anche un’azione legale. In certe condizioni (nel caso di insolvenza, o
quando il costo del recupero ecceda la somma dovuta), l’Organismo Pagatore può
decidere di interrompere la procedura di recupero e dichiarare la somma “irrecuperabile”
per il bilancio UE. In questo caso, a seguito dell’accettazione da parte dei competenti
uffici (Direzione Generale per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale - DG Agri) della
Commissione, il credito viene cancellato.
       I meccanismi di finanziamento della Politica Agricola Comune prevedono inoltre
che la Commissione annualmente effettui la Liquidazione dei conti degli OP relativi ad
agricoltura e sviluppo rurale7.
       La Commissione con la Liquidazione accerta le somme pagate dagli Stati membri.
Quando riscontra che questi hanno applicato in maniera scorretta i regolamenti che
disciplinano la PAC, può ridurre i finanziamenti successivi.
       Sebbene la Commissione abbia spesso presentato tali riduzioni come «recuperi»,
la maggior parte delle operazioni in questione prende la forma di rettifiche finanziarie che
non recuperano i pagamenti indebiti dai beneficiari, ma piuttosto spostano parte del
costo della PAC sui contribuenti nazionali. Nel contesto della Liquidazione dei conti, una
piccola parte delle decisioni di liquidazione della Commissione si riferisce al recupero di
debiti specifici veri e propri.

   7
      La procedura di Liquidazione dei conti, si divide a sua volta in due sub-procedure tra loro
indipendenti:
    -     Decisione di Liquidazione dei conti.
    Liquidazione finanziaria dei pagamenti effettuati dagli OP. Basata sulla Certificazione di un’autorità
indipendente che attesta la veridicità, la completezza e l’accuratezza dei pagamenti eseguiti dagli OP. I
pagamenti indebiti vengono recuperati nei confronti dei beneficiari finali. Tramite questa procedura viene
applicata la regola 50/50. Riguarda i pagamenti effettuati nell’esercizio finanziario dell’anno precedente
(annuale).
    -     Decisione di Conformità dei conti. Pluriennale.
    Esclusione dei pagamenti indebiti dai finanziamenti UE. Le conseguenti correzioni finanziarie sono
recuperate nei confronti degli Stati Membri e non nei confronti dei beneficiari finali. Le correzioni
costituiscono comunque uno strumento efficace per prevenire o individuare e recuperare indebiti
pagamenti ai beneficiari finali, sviluppando e accrescendo l’intero sistema di controllo messo in campo
dagli Stati Membri e, indirettamente, dagli OP. Tramite questa procedura la Commissione può imporre
correzioni finanziarie anche ai casi di recupero, già sottoposti alla regola del 50/50, per i quali lo Stato
membro non ha fatto del tutto per recuperare le somme. Riguarda i pagamenti effettuati in più esercizi
finanziari precedenti (pluriennale).

                                                                                                               4
Tuttavia, le procedure di recupero, conformemente ai principi di sussidiarietà e di
attuazione “concorrente” del bilancio, sono di competenza esclusiva degli Stati membri
interessati e, pertanto, sono soggette alle loro singole e proprie procedure amministrative
e giudiziarie. Alcune procedure forniscono risultati in tempi rapidi in alcuni Paesi, mentre
richiedono tempi più lunghi in altri.
         Per ovviare ai ritardi di alcuni Stati membri nel recupero di pagamenti indebiti, il
legislatore europeo ha introdotto un meccanismo di compensazione automatica in base
al quale il 50% di tutti i pagamenti indebiti che gli Stati membri non sono riusciti a
recuperare dai beneficiari entro 4 anni, se per procedimenti amministrativi, o nel caso di
procedimenti giudiziari, entro 8 anni, vengono addebitati ai rispettivi bilanci nazionali
(regola del 50/50).
         Anche dopo l'applicazione di questo meccanismo, gli Stati membri sono comunque
obbligati a proseguire le loro procedure di recupero e, se non lo fanno con la necessaria
diligenza, la Commissione può decidere di addebitare loro l'intero importo dell’indebito
(non più solo il 50%). Inoltre, ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) n.908/2014, gli Stati
membri sono tenuti a compensare i debiti in essere con i pagamenti futuri a favore del
medesimo debitore (compulsory compensation).
         Dall'esercizio finanziario 2014 la regola 50/50 è applicata, nel caso di fondi FEASR,
nell'esercizio interessato e non alla chiusura del programma come avveniva in
precedenza. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti ad indicare gli importi da sottoporre
alla regola non solo per la programmazione 2007-2013, ma anche per quella 2014-2020,
con riferimento agli anni in questione.8
         La data alla quale il credito viene riconosciuto dallo Stato membro è pertanto
fondamentale ai fini dell’applicazione della regola, in funzione di termine iniziale.
Tuttavia, se una decisione giudiziaria definitiva conferma che il credito non era dovuto,
la Commissione deve restituire allo Stato membro l’importo imputato in base alla regola
50/50, oppure l’importo intero (nei casi in cui fosse stato applicato tale più severo
addebito).
         Tale meccanismo di compensazione automatico costituisce un incentivo agli Stati
membri affinché assicurino un recupero più rapido dei crediti per evitare la parziale o
completa cancellazione dei finanziamenti. Ciò rappresenta un miglioramento rispetto alla
precedente situazione, nella quale era consentito che un credito non recuperato
rimanesse in contabilità per periodi molto lunghi, a volte per decenni, fino a che non
venivano adottate decisioni ad hoc per cancellarlo. Invece ora l’applicazione della regola
va incontro a due rischi principali: 1) il posticipo della data in cui i crediti vengono per la

   8   Reg. UE n.1306/2013, art. 54 par. 2.

                                                                                             5
prima volta riconosciuti, ritardandosi così la data in cui le somme possono essere
imputate agli Stati membri, in caso di mancato recupero; 2) la cancellazione dei crediti,
come non recuperabili, prima che siano esaurite tutte le possibilità di recupero, al fine di
evitare che la regola si applichi ad uno specifico credito.

2.3 Evoluzione del quadro di riferimento
      Il nuovo quadro normativo ha introdotto ulteriori modifiche concernenti la
comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle irregolarità e dei
passi compiuti per recuperare le relative somme. Prima del 2006, tali informazioni
venivano trasmesse all’OLAF, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode, mentre,
attualmente, dettagliate informazioni in tal senso vengono inviate anche al competente
servizio della Commissione, la DG Agricoltura e Sviluppo rurale, di modo che i crediti
possano essere più attentamente monitorati. Inoltre, la soglia oltre la quale le singole
irregolarità vanno comunicate all’OLAF è stata innalzata da 4.000 a 10.000 euro.
      Quindi, in virtù dell’art. 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iii) Reg.
(UE) n° 1306/2013 le informazioni sulla situazione relativa a crediti e recuperi negli Stati
membri vengono trasmesse annualmente dai singoli OP o, laddove esistente, tramite il
loro Organismo di Coordinamento nazionale, alla Commissione:
-   con il prospetto dei pagamenti indebiti da recuperare a seguito di irregolarità, incluse
    le sanzioni e relativi interessi, allegato II;
-   con un estratto dal registro debitori degli importi da recuperare e/o da accreditare
    incluse sanzioni e interessi, allegato III.
      Sulla base delle informazioni provenienti dagli Stati membri, la Commissione
pubblica dati sul volume dei crediti e sul recupero di pagamenti indebiti nelle note agli
Stati finanziari dell’Unione europea. Gli importi riportati nei conti UE sono
significativamente inferiori alla somma degli importi registrati nei conti degli Stati membri,
dal momento che si tiene debito conto degli importi che la Commissione “stima” siano
recuperabili. La Commissione riferisce altresì annualmente al Parlamento europeo e al
Consiglio sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE e sulla lotta contro le frodi, inclusi i
recuperi dei pagamenti agricoli indebiti.
      Le somme così recuperate sono accreditate dalla Commissione ai pertinenti Fondi
UE.

                                                                                                6
2.4 Ruolo degli Organismi Pagatori (OP)
          In base alla normativa comunitaria,9 gli OP sono servizi e organismi degli Stati
membri, incaricati di gestire, controllare ed eseguire le spese dei due Fondi UE in
agricoltura (FEAGA e FEASR) previste dal regime di gestione concorrente tra gli Stati
membri e l’Unione.
          Si occupano dunque dell’autorizzazione, dell’esecuzione e della contabilizzazione
dei pagamenti (per conto delle regioni o province) di aiuti, contributi e premi comunitari
(anche connessi o cofinanziati da norme nazionali e/o regionali) previsti dalla normativa
dell'Unione europea e finanziati, in tutto o in parte:
-       dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAGA) - PAC 1° pilastro
        per il Regime di Pagamento Unico e per le Organizzazioni Comuni di Mercato;
-       dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) – PAC 2° pilastro, per Piano
        di Sviluppo rurale.
          Sistematizzando e sintetizzando le indicazioni normative comunitarie, gli OP,
organismi degli Stati membri e non della Commissione, sono competenti a valutare
l’ammissibilità delle domande per i benefici previsti, ad eseguire i relativi controlli e la
contabilizzazione dei pagamenti; per quel che qui rileva si sottolinea che sono altresì
tenuti a riscuotere, per conto del FEAGA e del FEASR, cauzioni, pagamenti rimborsati,
prelievi, entrate con destinazione specifica, e sono tenuti a registrare, in un unico registro
dei debitori, tutti i debiti prima che vengano riscossi. Il registro dei debitori deve poter
essere ispezionato a intervalli regolari, da parte della Commissione UE (DG AGRI),
adottando le misure necessarie qualora vi siano ritardi nel recupero degli importi dovuti.
          Il sistema contabile degli OP è definito da regole comunitarie specifiche dal
momento che essi sono solo gestori dell’iter dei pagamenti e liquidatori di spesa, non
svolgono programmazione di spesa e sono privi di patrimonio proprio.
          La loro contabilità è costituita principalmente da movimenti di cassa, sia per le
entrate che per le uscite, legati sia agli interventi comunitari del FEAGA e del FEASR sia
ai cofinanziamenti nazionali e/o regionali.
          Nel rispetto dei vincoli di destinazione, le somme assegnate dall’Unione europea,
dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, sempre per i fini e ai sensi della normativa
comunitaria, non costituiscono entrate proprie degli OP e vengono gestite
separatamente.
          In tal senso, infatti, gli OP si limitano a predisporre la rendicontazione prevista dai
regolamenti comunitari e le risultanze della gestione di cassa a fine esercizio (che
peraltro in campo agricolo comunitario risulta disallineato sia rispetto all’esercizio

    9
    Vedi in particolare Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio 17 dicembre 2013 e il Reg.
Delegato (UE) n.907/2014 della Commissione 11 marzo 2014.

                                                                                                     7
finanziario europeo, sia a quello nazionale che al regionale o provinciale. Cfr nota 2).
Solo per gli aiuti di Stato ci si riferisce all’anno solare.
      Sostanzialmente si concretizza un vero e proprio conto fuori bilancio, rispetto a
quello della Regione o della Provincia cui appartengono gli OP e di cui sono enti
strumentali, contravvenendo al principio di universalità del bilancio di cui all’All.1 al D.lgs.
n.118/2011.
      Fatta eccezione per la fase del pagamento, l’esecuzione dei compiti di gestione e
controllo dei contributi UE può essere delegata dagli stessi OP ad altri organismi locali,
conservandone comunque la responsabilità finale.
      Spetta agli Stati membri riconoscere come Organismi Pagatori i servizi od
organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di
controllo interno tali da offrire garanzie di legittimità, regolarità e contabilizzazione dei
pagamenti. Spetta invece alla Commissione stabilire tramite atti delegati e/o di
esecuzione oltre che le condizioni minime per tale riconoscimento (ambiente interno,
attività di controllo, l'informazione, la comunicazione e il monitoraggio) anche gli obblighi
degli OP per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle
loro responsabilità in materia di gestione e di controllo.
      La Commissione stabilisce altresì le procedure per il rilascio, la revoca e la
revisione del riconoscimento degli Organismi Pagatori e dei loro Organismi di
coordinamento a livello nazionale. Ogni Stato Membro può comunque introdurre ulteriori
e specifici requisiti.
       In funzione dell’ordinamento costituzionale di ciascun Stato membro si possono
istituire, un solo Organismo Pagatore a livello nazionale, oppure, eventualmente,
istituirne uno per regione.
      Qualora siano riconosciuti più organismi pagatori, gli Stati membri designano un
"Organismo di coordinamento" pubblico, incaricato di:
-   raccogliere le informazioni da mettere a disposizione della Commissione;
-   adottare o coordinare, a seconda dei casi, misure intese ad ovviare alle lacune di
    natura comune a tutti gli OP;
-   promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme
    dell'Unione.
      Gli Organismi Pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni
connesse all’intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la
responsabilità generale.
      L’art.54 Reg. 1306/13, prevede che siano “gli Stati membri” a chiedere al
beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolarità o a

                                                                                              8
negligenza; tuttavia, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori del
singolo OP di riferimento.
      Pertanto, la restituzione del pagamento indebito viene materialmente operata
dall’Organismo Pagatore anche se, letteralmente, il legislatore comunitario si riferisce
allo Stato membro.
      Anche le eventuali conseguenze finanziarie del mancato recupero vengono poste
a carico del bilancio dello Stato membro.
      Ma queste, come altre distinzioni operate letteralmente dai Regolamenti comunitari
tra “Stato membro” ed “Organismi Pagatori”, non pregiudicano la possibilità che tra
questi due “soggetti” vengano regolate specifiche modalità di soddisfacimento delle
prescrizioni comunitarie.
      Anche sul fronte delle modalità dei pagamenti mensili, ad esempio, se da un verso
gli stanziamenti per il finanziamento delle spese vengono messi a disposizione,
letteralmente, degli Stati membri (art.17 Reg. 1306/13) d’altro verso la Commissione
procede ai pagamenti mensili, per le spese effettuate dagli Organismi Pagatori (art. 18).
O ancora, nello stesso articolo (par.2), si citano le “spese effettuate dagli Stati membri”
pur sapendo che materialmente vengono effettuate dai singoli Organismi Pagatori.
      Gli Organismi Pagatori riconosciuti devono altresì fornire, per quanto riguarda i
pagamenti che eseguono e la comunicazione e conservazione delle informazioni
contabili, garanzie sufficienti in ordine ai seguenti aspetti:
-   il controllo di ammissibilità delle domande e, nel quadro dello Sviluppo rurale, la
    procedura di attribuzione degli aiuti, nonché la loro conformità alle norme dell’Unione,
    prima di procedere all’ordine di pagamento;
-   l’esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti eseguiti;
-   l’effettuazione dei controlli previsti dalla normativa dell’Unione;
-   la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti;
-   l’accessibilità dei documenti e la loro conservazione.
      E, ancora più dettagliatamente, l’Allegato I dello stesso Reg. 907/2014 prevede in
capo agli OP specifiche azioni da svolgere e connesse responsabilità:
-   autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da pagare al
    beneficiario conformemente alla normativa UE, compresi i controlli in loco;
-   esecuzione dei pagamenti per erogare ai beneficiari l’importo autorizzato o, nel caso
    dello Sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento dell’Unione;
-   contabilizzazione di tutti i pagamenti nei conti dell’organismo pagatore riservati
    distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi
    periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili (per il FEAGA), trimestrali (per
    il FEASR) e annuali destinate alla Commissione. Nei conti dell’OP vanno altresì

                                                                                            9
registrati gli attivi finanziati dai fondi, segnatamente per quanto concerne le scorte
    d’intervento, gli anticipi non liquidati, le cauzioni e i debitori.
        Lo stesso allegato 1 del Reg. 907/2014 prevede che la struttura organizzativa
dell’OP stabilisca in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i
livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui sopra, le cui
responsabilità sono definite nell’organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il
servizio di audit interno per l’effettuazione del monitoraggio continuo e della sua
autonoma valutazione.
        Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri di riconoscimento per tenere conto
delle dimensioni, delle responsabilità e di altre caratteristiche specifiche dell’OP.
        Non risulta dall’istruttoria che il Ministero competente, eventualmente su impulso
dell’Agea coordinamento, abbia definito ulteriori criteri di riconoscimento e di verifica
periodica pur non essendo stati ammessi ad un primo esame dalla Commissione i Conti
annuali del 2015 e 2016 dell’Agea Pagatore, il più importante, per movimentazione dei
pagamenti, degli OP italiani.
        Come si è accennato, seppure nella prospettiva UE è lo Stato membro il
responsabile diretto in materia finanziaria, non può essere trascurata la presenza e la
funzione degli organismi infra-nazionali che concretamente agiscono in termini finanziari
con espresso riconoscimento da parte della Commissione, ai quali primariamente
potrebbe o dovrebbe essere intestata la suddetta responsabilità,
        Se infatti la gestione, i controlli, la contabilità, i pagamenti ecc. sono del tutto posti,
per il caso dell’agricoltura che qui interessa, in capo alle responsabilità dei singoli OP
(salva la funzione di coordinamento di AGEA e la vigilanza del MIPAAF) non sembra del
tutto conforme ai fini di una maggiore ed efficace responsabilizzazione finanziaria la
circostanza che quando ci si riferisce a importi indebitamente erogati e non recuperati
questi restino invece, senza possibilità di diversa specificazione, in capo al solo bilancio
nazionale, senza alcun aggravio per gli stessi OP. Tale problematicità, sollevata dalla
Sezione, deve in concreto confrontarsi con le peculiarità dell’assetto determinatosi in
Italia per l’effetto di una regionalizzazione incompleta delle erogazioni in agricoltura ed
è stata ampiamente considerata, e per più versi approfondita, in sede di contraddittorio10.
        Si deve prendere atto che il tema non è inattuale, ed anzi la questione di una
maggiore corresponsabilità finanziaria tra bilancio nazionale e bilancio regionale (visto
che gli OP non godono di entrate proprie) per la partecipazione agli oneri conseguenti
alle rettifiche o ai mancati recuperi della gestione dei Fondi PAC è attualmente oggetto
di esame e valutazione nell’ambito di appositi tavoli di lavoro tra Governo nazionale e

   10 Così come indicato nelle memorie presentate da alcuni OP (Avepa e Agea), ai fini del contraddittorio,
in sede di Adunanza pubblica del 12 aprile 2019.

                                                                                                        10
Regioni, per un’applicazione maggiormente efficace della rivalsa da parte statale, di cui
all’art. 43, L. 234/2912, oggi solo sporadicamente applicata.

2.5 Le novità di cui al D. Lgs n.74/2018
      Nella materia oggetto dell’indagine assume un significato fondamentale l’entrata
in vigore del D.lgs. n.74 del 21 maggio 2018 sulla riorganizzazione dell’AGEA e sul
riordino del sistema dei controlli agroalimentari.
      La Legge delega n.154 del 28 luglio 2016 prevedeva, tra gli altri, al comma 2, lett.
d) e lett. e) e al comma 9, dell’art.15, una serie di principi e criteri direttivi:
-   comma 2, lett. d) - riorganizzazione di AGEA, anche attraverso la revisione del
    modello di coordinamento degli organismi pagatori, secondo indirizzi di sussidiarietà
    operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità
    dei costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali. La riorganizzazione deve
    altresì favorire l’efficienza del sistema dei pagamenti;
-   comma 2, lett. e) - riordino del sistema dei controlli agroalimentari per garantire
    maggiore unitarietà ed efficacia con conseguente razionalizzazione o soppressione
    di AGECONTROL S.p.A.;
-   comma 9 - ai fini di armonizzare i sistemi contabili gli OP regionali, relativamente alla
    gestione fuori bilancio dei fondi della PAC e dei correlati aiuti nazionali, statali e
    regionali, si applicano le disposizioni del D. Lgs n.91/2011 in accordo e nei tempi
    previsti per AGEA.
      Principi e criteri che la Sezione ha tenuto in considerazione fin dall’inizio
dell’istruttoria e che ne hanno accompagnato l’evoluzione, anche al fine di verificare se
gli interventi previsti dal legislatore delegante andavano a interessare aspetti e/o attività
di cui se ne rilevava la criticità.
      In effetti, la necessità di rivedere il modello di coordinamento degli OP, l’auspicio
di un loro modello organizzativo omogeneo e soprattutto l’efficienza del sistema dei
pagamenti insieme al riordino del sistema dei controlli e all’armonizzazione dei sistemi
contabili degli stessi O.P. espressi nella delega interessano tutti ambiti la cui criticità è
venuti alla luce anche nell’indagine.
      Il successivo D.lgs. delegato n.47/2018, in attuazione della Legge delega, ha
attribuito ad AGEA, oltre le funzioni di cui già in possesso in precedenza (quella di
“coordinamento” e quella di “pagamento”) sostanzialmente anche quella di “controllo”,
prima esercitata dalla soppressa AGECONTROL S.p.A. (comma 4 art. 2 e art.16).
      Ci si riferisce, in questo caso, non solo ai controlli già previsti in materia
agroalimentare con L. n.71 del 29 aprile 2005, in virtù della quale il MIPAF affidava ad
AGECONTROL SpA i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli a livello nazionale, bensì

                                                                                            11
ai controlli e alle verifiche di secondo livello che AGEA affidava ad AGECONTROL SpA
e riguardanti il settore agricolo:
-   le attività istruttorie e le verifiche d’ammissibilità e di conformità, svolte dai Centri di
    assistenza agricola (CAA), per questi compiti delegati dagli OP, sulle domande di
    aiuto;
-   le verifiche di primo livello già svolte dalle Regioni e Province;
-   controlli ex post sulla regolarità delle operazioni relative al sistema di finanziamento.
      Tutti controlli importanti e rilevanti nei procedimenti di pagamento che aiutano, se
svolti adeguatamente, a ridurre certamente l’incidenza delle irregolarità e dei recuperi,
che ora vengono assegnati direttamente alla subentrante AGEA.
      Quindi AGEA oltre a svolgere attività di coordinamento per tutti gli OP, oltre a
svolgere essa stessa attività di Organismo Pagatore, svolge anche attività di controllore
di secondo livello, aumentando considerevolmente il rischio di sovrapposizioni,
duplicazioni e mancata separazione tra le strutture interne AGEA deputate a questi
compiti.
      Il comma 3 dell’art.1 prevede che AGEA assicuri la separazione delle due
precedenti funzioni di coordinamento e pagamento, anche attraverso la netta
separazione contabile prevista al comma 3 dell’art. 2 con due distinte Rubriche di
bilancio che costituiscono due Centri di responsabilità amministrativa e di costo, per la
nuova funzione di “controllo” tali separazioni e distinzioni all’interno di AGEA non
vengono previste dal legislatore, ma vengono raccomandate da questa Sezione.
      A tal riguardo è il caso di ricordare che la normativa comunitaria all’art.4 del Reg.
di attuazione n.908/2014 nell’ammettere che l’OP nazionale possa svolgere anche il
ruolo di organismo di coordinamento, purché le due funzioni siano nettamente distinte,
nulla prevede circa l’esercizio congiunto anche dei controlli.
      Con riferimento alla già detta questione della distribuzione della responsabilità
finanziaria nazionale sui livelli sottostanti, e riguardo, in modo specifico, all’onere
finanziario (derivato dalle rettifiche apportate dall’Unione europea alle spese dichiarate
da tutti gli OP) che viene posto a carico del bilancio nazionale attraverso un conto
corrente di tesoreria, occorre precisare che tale disposizione normativa, già inserita al
comma 5, art. 5, D.lgs. n.165/1999 (Istituzione Agea) e confermata al comma 1, lett. b),
art.3, D.lgs. n.74/2018 (Riorganizzazione AGEA), si riferisce solo ed unicamente alle
spese irregolari, afferenti al FEAGA.
      Ma mentre il D.lgs. n.165/1999, oltre le rettifiche FEAGA, prevedeva che tutte le
altre correzioni negative “ comunque imputabili “ agli OP istituiti nelle regioni, fossero
detratte in sede di ripartizione dei finanziamenti: “… In caso di correzioni finanziarie
negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del

                                                                                             12
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro
per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni,
le somme da detrarre.”, il vigente D.lgs. n.74/2018 nulla prevede al riguardo.
       Il tutto sta a significare che il legislatore del 2018 nel limitare l’aggravio sul bilancio
nazionale alle sole spese irregolari FEAGA, le più rilevanti sostenute dagli OP, non ha
più consentito la detrazione di tutte le altre spese irregolari, oggetto di correzioni,
“comunque imputabili” dai finanziamenti alle Regioni che hanno istituito propri OP.
       Un segnale, questo, che va nella direzione opposta a quella auspicata e suggerita
dalla Sezione per una maggiore responsabilizzazione finanziaria degli OP, nonostante
sia emerso, in sede di contraddittorio, che tale auspicio comporterebbe una possibile
disparità di trattamento con le Regioni che invece non hanno istituito un organismo
pagatore.
       La Sezione ritiene al riguardo comunque possibile l’applicazione di correzioni
negative anche per quelle Regioni che hanno affidato il servizio di pagamento all’OP
AGEA, proprio all’interno di tale ampia attività delegata, concordandone gli aspetti
concreti tra le parti.

3 I dati acquisiti presso l’UE
3.1 I Report della Commissione
       La principale fonte documentale per il quadro di riferimento europeo in materia di
recuperi, alla quale si è ritenuto di far riferimento, consiste nella Relazione Annuale di
Attività della Commissione. Trattasi di un rapporto di gestione, nel caso specifico di
questa indagine, della Direzione generale agricoltura e Sviluppo rurale (DG AGRI) al
Collegio dei Commissari. Le relazioni annuali di attività sono il principale strumento di
responsabilità gestionale all'interno della Commissione e costituiscono la base su cui il
Collegio assume la responsabilità politica per le decisioni da prendere, nonché per il
coordinamento, l'esecuzione e la gestione delle funzioni che esercita, come stabilito nel
TFUE (art.17)
       Ai fini dell’indagine si riportano dati e considerazioni delle ultime due relazioni
annuali 2016 e 2017 della DG AGRI.
       Gli importi recuperati dagli Stati membri presso i beneficiari nell'esercizio
finanziario 2016 riferiti al FEAGA11, così come risultanti nei “Registri dei debitori” dei vari
Organismi Pagatori, sono illustrati nel prospetto seguente.

    11 Dall'entrata in vigore del Reg. 908/2014 (Reg. di applicazione del Reg. n.1306/2013), le agenzie di

pagamento sono tenute a registrare il codice di bilancio degli importi recuperati. Tuttavia, questo requisito si
applica solo ai nuovi casi di debito (ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del Reg. (UE) n.907/2014. Di
conseguenza, poiché le agenzie di pagamento stanno ancora segnalando casi di debiti precedenti, non è
ancora possibile fornire una ripartizione degli importi recuperati a livello di ABB e questo è il motivo per cui
la capacità correttiva è ancora riportata a livello di Fondo.

                                                                                                             13
Prospetto 1 – DG AGRI - Recupero presso beneficiari – FEAGA – 2016
         Stato                                   Recuperi     FEAGA
                        Recuperi FEAGA                              Totale recuperi FEAGA
         Membro                                    cross-compliance
         AT                  1 635 271                462 660           2 097 931
         BE                  9 194 114             19 701 239         28 895 353
         BG                    420 367               2 065 501          2 485 869
         CY                     37 218               1 701 132          1 738 350
         CZ                    181 153                 435 891            617 044
         DE                  4 015 271               3 434 453          7 449 724
         DK                    470 528                 707 230          1 177 758
         EE                     34 709               1 927 912          1 962 621
         ES                 12 758 653               2 991 283        15 749 936
         FI                    401 759                 388 705            790 464
         FR                 13 168 796               7 051 818        20 220 615
         GB                  1 809 444                 386 866          2 196 309
         GR                 12 516 159               6 255 847        18 772 006
         HR                    150 047                 836 830            986 877
         HU                  1 082 816               5 549 372          6 632 188
         IE                    587 702              1 100 367           1 688 069
         IT                 18 627 613             34 983 629         53 611 242
         LT                    334 698                 100 842            435 539
         LU                     11 845                 87 036              98 882
         LV                    140 802                 297 029            437 831
         MT                      7 777                   6 453             14 229
         NL                  1 105 436               2 160 786          3 266 222
         PL                  1 640 890                 379 958          2 020 848
         PT                  2 808 839               1 132 850          3 941 689
         RO                  4 929 132             14 602 389         19 531 521
         SE                    486 152                 163 432            649 584
         SI                    151 966                 168 929            320 895
         SK                    429 991               1 187 745          1 617 737
         Total              89 139 147            110 268 186        199 407 333
         Fonte: Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.189

       La seconda colonna riporta i dati dei Recuperi di cross-compliance12 .
       È da notare che il totale dei recuperi FEAGA effettuati con riferimento all’Italia
rappresentano il 26,9% di tutti i recuperi effettuati nell’UE, nel medesimo fondo e nel
medesimo periodo, portando così l’Italia a raggiungere la prima posizione, tra tutti gli

    12 La compliance, o condizionalità, è un meccanismo attraverso il quale gli agricoltori sono penalizzati

quando non rispettano una serie di regole che derivano in generale da politiche diverse dalla PAC e che si
applicano ai cittadini dell'UE indipendentemente dalla PAC. Il rispetto degli obblighi di condizionalità non
costituisce un criterio di ammissibilità per i pagamenti PAC e pertanto i controlli di tali requisiti non riguardano
la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. Pertanto, le penali imposte per non conformità ai
requisiti di condizionalità non sono prese in considerazione per il calcolo dei tassi di errore per la PAC.

                                                                                                                 14
Stati membri, sia tra i recuperi ordinari (20,9%) che tra quelli di cross-compliance (31,7%)
e distanziando, nel totale dei recuperi, il secondo Paese (Belgio) di ben 12,4 punti di
percentuale.
       Ai fini, invece, del calcolo della capacità correttiva13 (illustrata nel seguente
Prospetto 2) sono presi in considerazione gli importi recuperati presso i beneficiari dagli
Stati membri e rimborsati alla Commissione come entrate14 con destinazione specifica
per il FEAGA nel 2016. Tali importi differiscono lievemente dai registri dei debitori come
segnalati dallo Stato membro, in quanto rappresentano importi recuperati soggetti al
costo di recupero forfettario del 20%, nonché importi recuperati riferiti ai casi di recupero
soggetti alla regola del 50/50 nella liquidazione finanziaria dei conti per l'esercizio 2016
ed entrate assegnate (disgiunte) derivanti da decisioni di liquidazione finanziaria dei conti
degli esercizi precedenti.
       L'importo totale recuperato e rimborsato al bilancio dell'UE è di 118,4 milioni di
EUR. Ciò corrisponde all'importo dichiarato dalla DG AGRI nei conti consolidati per il
2016. Gli importi recuperati per le violazioni della condizionalità (ossia 35,8 milioni di
EUR) sono indicati separatamente e detratti per mostrare l'importo dei recuperi per il
2016 che la DG AGRI ritiene essere rilevante per la sua capacità correttiva, ovvero 82,6
milioni di EUR per il 2016.

     13 Si definisce capacità correttiva l’idoneità delle procedure esaminate (ad es. di controllo) a dar luogo a

rettifiche e recuperi in modo da determinare una riduzione del tasso di errore. Cfr. “overall corrective
capacity of the management and control system” come definito nei periodici reports sull’art.20 del Reg. (CE)
n.1828/2006: Annual statement on withdrawals, recoveries, pending recoveries and irrecoverable amounts
under the provisions of Article 20.
     14 Linea di bilancio Entrate UE: 67 02.

                                                                                                              15
Prospetto 2 – DG AGRI – Capacità correttiva – FEAGA – 2016
                                            Recuperi FEAGA
           MS         Recuperi FEAGA          cross-         Totale recuperi FEAGA
                                              compliance
           AT                  1 735 414             380 244              2 115 658
           BE                  8 022 815           1 235 595              9 258 410
           BG                  2 277 142             126 230              2 403 372
           CY                    152 047             124 314                276 361
           CZ                    300 471             261 497                561 967
           DE                  3 510 849           6 391 231              9 902 080
           DK                    486 196             395 609                881 805
           EE                    114 194             399 789                513 984
           ES                 11 332 756           1 799 751             13 132 507
           FI                    487 650             267 707                755 357
           FR                 10 172 082             994 669             11 166 751
           GB                  1 683 389           2 811 551              4 494 940
           GR                  3 926 337           1 051 017              4 977 354
           HR                    837 068             139 293                976 361
           HU                  2 554 868             448 820              3 003 688
           IE                  1 346 990           3 108 908              4 455 898
           IT                 16 223 047           1 539 067             17 762 114
           LT                    299 392             940 380              1 239 772
           LU                     11 845             126 027                137 873
           LV                    330 083              71 033                401 116
           MT                    209 055               4 153                213 207
           NL                  1 562 858             842 064              2 404 922
           PL                  2 407 195           1 641 609              4 048 804
           PT                  4 596 428             413 151              5 009 579
           RO                  6 729 161           9 320 778             16 049 939
           SE                    430 508             114 154                544 663
           SI                   -146 384             151 407                   5 023
           SK                  1 010 510             667 431              1 677 941
          Total               82 603 967            35 767 480                     118 371 447
      Fonte: Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.190

      La Capacità correttiva, illustrata nel Prospetto precedente, conferma la prima
posizione dell’Italia, con il 15% del totale dei recuperi (derivante sia dai recuperi ordinari
19,6% sia dai casi di cross-compliance 4,3%), che distanzia il secondo Paese (Romania)
solo dell’1,45 %.

                                                                                                 16
Informazioni analoghe a quelle illustrate sopra per il FEAGA sono fornite con il
 successivo Prospetto 3 per quanto riguarda il FEASR.

         Prospetto 3 – DG AGRI - Recupero presso beneficiari – FEASR – 2016
                                                            Recuperi FEASR
    Stato                                                                       Totale recuperi
                                      Recuperi FEASR              Cross
    membro                                                                            FEASR
                                                               compliance
      AT                                     4 127 665                50 732            4 178 397
      BE                                       614 952                91 533              706 484
      BG                                     1 806 811            2 081 838             3 888 649
      CY                                        30 650                71 330              101 980
      CZ                                     1 111 117              190 889             1 302 007
      DE                                     6 114 761              477 909             6 592 670
      DK                                     2 018 645                42 198            2 060 843
      EE                                       677 965              345 504             1 023 468
      ES                                    26 123 735              289 681            26 413 416
      FI                                       755 415              123 614               879 029
      FR                                     4 399 872              277 418             4 677 290
      GB                                     5 073 900              160 802             5 234 702
      GR                                     3 107 510           11 849 614            14 957 124
      HR                                             0              122 216               122 216
      HU                                     3 781 331            1 149 075             4 930 406
      IE                                     2 175 556              149 942             2 325 498
      IT                                     5 134 121           49 004 869            54 138 990
      LT                                       812 432              501 466             1 313 898
      LU                                        12 168                65 115               77 283
      LV                                       655 799              182 631               838 430
      MT                                     3 056 892                16 429            3 073 321
      NL                                       798 366              235 604             1 033 970
      PL                                    18 383 894              340 226            18 724 120
      PT                                    14 953 268              355 450            15 308 718
      RO                                    24 837 360            3 359 242            28 196 602
      SE                                       885 125                 8 134              893 260
      SI                                       374 096              103 495               477 591
      SK                                     3 790 013              383 336             4 173 349
     Total                                 135 613 417             72 030 293        207 643 710
Fonte: Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.191

                                                                                                  17
Ai fini del calcolo della capacità correttiva (cfr. Sezione 2.4.2.1 del corpo principale
    del rapporto), sono stati esclusi i recuperi relativi al SAPARD15 e al TRDI16 (in quanto
    non pertinenti per il FEASR). Sono inoltre detratti gli importi recuperati per le infrazioni
    alla condizionalità. L'importo risultante dei recuperi per il 2016 che la DG AGRI ritiene
    pertinenti per la sua capacità correttiva è di 135,6 milioni di EUR.
             Anche riguardo al FEASR 2016 l’Italia si conferma il primo Paese nei recuperi totali
    UE, tra i 28 stati membri con il 26% e distanziando, nell’ordine, il secondo Paese
    (Romania) di ben il 12,4%.
             Il dato del totale dei recuperi presenta l’Italia sempre prima con un rilevantissimo
    68% nella componente cross-compliance, e tuttavia la mostra al sesto posto con un 3,8%
    nella componente più spiccatamente correttiva.
             Come detto in precedenza, il meccanismo introdotto dalla regola 50/50 genera un
    forte incentivo per gli Stati membri a recuperare i pagamenti indebiti dai beneficiari il più
    presto possibile. Risulta infatti che il tasso di recupero dei debiti FEAGA dal 2007 e per
    le annualità successive sia andato sempre più aumentando, tanto che per la fine
    dell’esercizio finanziario 2016 il 50% di tali debiti sono già stati recuperati con una
    significativa accelerazione rispetto al passato.
             Il dettaglio dello sviluppo del tasso di recupero viene riportato di seguito.

              Prospetto 4 – DG AGRI – Tasso di recupero per anno – FEAGA – 2016
   Anno di                                            Tasso di recupero
rilevazione
                  Fine     Fine     Fine     Fine     Fine      Fine       Fine   Fine     Fine      Fine
dell'irregol
                  2007     2008     2009     2010     2011      2012       2013   2014     2015      2016
    arità
  2007            33%      47%      50%      53%      60%       68%        69%    69%      69%       69%
  2008              -      24%      40%      47%      49%       58%        59%    60%      61%       61%
  2009              -        -      24%      33%      42%       44%        46%    48%      50%       59%
  2010              -        -        -      29%      39%       44%        45%    47%      47%       48%
  2011              -        -        -        -      23%       37%        39%    43%      49%       50%
  2012              -        -        -        -        -       34%        60%    64%      67%       69%
  2013              -        -        -        -        -         -        23%    30%      34%       37%
  2014              -        -        -        -        -         -          -    14%      28%       32%
  2015              -        -        -        -        -         -          -      -      44%       58%
  2016              -        -        -        -        -         -          -      -                39%
2007-2015           -        -        -        -        -         -          -      -                50%
Fonte: Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.193

             Vale la pena notare che alcuni di questi importi di debito sono stati già ammortizzati
    dagli Stati membri nel periodo 2007-2016 (153,7 milioni di EUR)17 e quindi molto

       15 Lo “Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development” ha riguardato i paesi

    balcanici in fase di pre-adesione alla UE.
       16 Il “Transitional rural development instrument” è stato previsto per gli Stati di nuova adesione.
    17
         Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.194.

                                                                                                       18
probabilmente non saranno recuperati. Per maggiori dettagli sulle percentuali di
recupero a livello di Stato membro, cfr. Prospetto 5 di seguito, riferito ugualmente ai dati
2007-2016.

  Prospetto 5 – DG AGRI – Recuperi dai beneficiari per i casi rilevati dal 2007 –
                               FEAGA 2016
      Stati                                                                        Tasso di
            Nuovi casi dal 2007          Aggiustamenti             Recuperi
     Membri                                                                       recupero
       AT       50.062.890,97               -1.166.163,39        -60.212.535,87         123%
       BE       80.970.352,22              -29.391.790,83        -28.385.222,16          55%
       BG         2.097.427,27                 388.099,42            -78.246,49           3%
       CY         3.050.086,94                 -82.253,22         -2.214.326,51          75%
       CZ         2.977.281,46                -128.682,69         -2.583.766,27          91%
       DE       84.820.214,58               -3.080.751,55        -72.891.802,18          89%
       DK       34.221.443,75                8.561.539,74        -26.789.498,37          63%
       EE         2.514.240,00              -1.022.542,20         -1.344.446,82          90%
       ES      267.859.111,78              -38.894.984,19       -157.923.623,10          69%
       FI       10.936.399,41                  222.467,02        -10.652.121,02          95%
       FR      409.952.699,60              -79.557.741,05        -87.472.902,64          26%
       GB       55.899.410,33               -9.457.630,30        -43.487.140,45          94%
       GR      143.651.112,81              -38.193.987,22        -33.138.953,80          31%
       HR           427.180,57                   6.117,85           -200.689,58          46%
       HU       89.614.153,77              -62.171.411,56        -17.636.739,91          64%
       IE       29.356.005,13               -2.762.091,18        -25.925.944,56          97%
       IT      311.241.362,51               50.579.890,91       -140.162.379,97          39%
       LT         7.157.707,84              -2.633.249,10         -4.216.014,33          93%
       LU         1.099.152,45                -496.946,54           -351.675,11          58%
       LV         2.128.424,29                 -29.364,85         -1.688.458,56          80%
       MT         1.116.933,10                  94.318,76           -649.956,02          54%
       NL       73.868.287,93                2.615.991,87        -25.785.238,86          34%
       PL       88.812.147,50              -80.552.713,58        -25.008.235,01         303%
       PT       77.985.864,93              -18.663.764,94        -36.396.288,92          61%
       RO       57.077.152,74                 -231.065,79        -21.892.057,37          39%
       SE       27.895.959,38               -4.206.419,43        -20.230.026,87          85%
       SI       17.444.760,13               -2.368.431,42         -5.648.013,17          37%
       SK         3.887.835,13                -736.774,49         -1.343.945,23          43%
     Totale  1.938.125.598,53             -313.360.333,96       -854.310.249,14        52,6%
   Fonte: Commissione UE - DG AGRI - Report attività 2016, Allegati - pag.194

      Si precisa che le variazioni, indicate come “Aggiustamenti” nel prospetto,
comprendono eventuali correzioni (in più o in meno) derivanti dalla revisione dell'importo

                                                                                               19
del debito iniziale (a seguito di procedure di recupero negli Stati Membri) riportate
nell'allegato 2 dei conti annuali.
      Si noti anche che le percentuali di recupero citate nell’ultima colonna sono
menzionate per informazioni poiché per diversi casi (ad esempio AT, CZ e PL) il tasso
calcolato può essere distorto dalla circostanza che l'importo degli aggiustamenti
potrebbe essere sopravvalutato, potendo includere importi di debiti irrecuperabili.
      Anche il suddetto Prospetto 5, con i dati dei recuperi cumulati dal 2007 al 2016,
mostra nella prima colonna dei “Nuovi casi” l’Italia ai primi posti, nello specifico al
secondo tra i 28 membri con il 16% degli importi così come al secondo posto risulta tra
i Recuperi totali (terza colonna) sempre al 16% ( anche se qui il segno meno ha un valore
negativo per il bilancio UE ma positivo per l’(Italia in termini di correzioni sopravvenute )
per arrivare poi al dato finale del Tasso di recupero (quarta colonna) dove l’Italia
retrocede alle ultime posizioni con appena il 39% a fronte della media tra tutti i Paesi UE
del 52,6%.
      Si segnala altresì che nel periodo 2008-2016, la DG AGRI ha verificato la corretta
applicazione dell’attuale meccanismo di liquidazione attraverso 34 missioni di audit in 21
Stati membri. Questi audit sono stati eseguiti nel contesto delle procedure di verifica del
principio di conformità (articolo 52 del Reg. (UE) n. 1306/2013).
      Sulla base dei risultati dell'intera attività di audit svolta dalla DG AGRI e su quelli
derivanti dal lavoro degli organismi di audit esterni (Organismi di certificazione, Corte dei
conti europea, OLAF), la valutazione consolidata della DG AGRI alla fine del 2016 per
quanto riguarda l'efficacia delle irregolarità e dei sistemi di gestione e controllo del debito
(IDMCS), per ciascun OP italiano, è la seguente:

                                                                                            20
Puoi anche leggere