REGOLAMENTO UNITARIO in materia di previdenza e assistenza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ...

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REGOLAMENTO UNITARIO
       in materia di previdenza e assistenza
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
        a favore dei Dottori Commercialisti
                aggiornato al 5 agosto 2020
REGOLAMENTO UNITARIO IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA
   CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
                       COMMERCIALISTI (CNPADC)

Art. 1 - Definizioni

Titolo I
RAPPORTO ANAGRAFICO
Art. 2 - Pre-iscrizione alla Cassa
Art. 3 - Iscrizione ed esonero
Art. 4 - Cessazione dall’iscrizione
Art. 5 - Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali
Art. 6 - Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista

Titolo II
RAPPORTO CONTRIBUTIVO
Capo I – Contributi
Art. 7 - Contributo da pre-iscrizione
Art. 8 - Contributo soggettivo
Art. 9 - Contributo integrativo
Art. 10 - Contributo di maternità
Art. 11 - Rivalutazione dei contributi
Art. 12 - Restituzione dei contributi
Art. 13 - Ripristino dei contributi
Art. 14 - Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo del
tirocinio professionale
Art. 15 - Ricongiunzione
Art. 16 - Prescrizione dei contributi

Capo II – Adempimenti
Art. 17 - Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione
Art. 18 - Scadenze degli adempimenti contributivi
Art. 19 - Eventi calamitosi

Capo III – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione
Art. 20 - Regolarizzazione pre-iscrizione

Capo IV – Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione
Art. 21 - Norme generali
Art. 22 - Regolarizzazione spontanea
Art. 23 - Regolarizzazione agevolata
Art. 24 - Accertamento d’ufficio

Titolo III
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Capo I – Norme generali
Art. 25 - Trattamenti pensionistici

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Art. 26 - Metodo di calcolo
Art. 27 - Rivalutazione delle prestazioni pensionistiche
Art. 28 - Pagamento delle prestazioni pensionistiche
Art. 29 - Contributo di solidarietà
Art. 30 - Prescrizione ratei di pensione

Capo II – Pensioni
Sezione I – Pensioni dirette
Art. 31 - Pensione di vecchiaia
Art. 32 - Pensione di vecchiaia anticipata
Art. 33 - Pensione unica contributiva
Art. 34 - Pensione di inabilità
Art. 35 - Pensione di invalidità
Art. 36 - Modalità di accertamento dello stato invalidante e inabilitante
Art. 37 - Totalizzazione dei periodi assicurativi
Art. 37 bis - Cumulo dei periodi assicurativi
Art. 38 - Supplemento di pensione
Art. 39 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti

Sezione II – Pensioni ai superstiti
Art. 40 - Norme comuni alla pensione indiretta e alla pensione di reversibilità
Art. 41 - Pensione indiretta
Art. 42 - Pensione di reversibilità

Titolo IV
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Capo I – Norme generali
Art. 43 - Erogazioni a titolo assistenziale

Capo II – Tutela della maternità
Art. 44 - Indennità di maternità
Art.44 bis - Contributo complementare all’indennità di maternità
Art. 45 - Contributo a sostegno della maternità
Art. 46 - Contributo per interruzione di gravidanza

Capo III – Tutela sanitaria
Art. 47 - Tutela sanitaria

Capo IV – Eventi straordinari
Art. 48 - Interventi economici a fronte di eventi con particolare incidenza sul bilancio familiare

Capo V – Portatori di handicap
Art. 49 - Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap
           o malattie invalidanti orfani di associati

Capo VI – Assistenza domiciliare
Art. 50 - Contributo per spese di assistenza domiciliare

Capo VII – Spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero

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Art. 51 - Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o
          lungodegenti

Capo VIII – Spese di onoranze funebri
Art. 52 - Contributo per spese di onoranze funebri

Capo IX – Borse di studio
Art. 53 - Disposizioni generali

Sezione I – Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti
Art. 54 - Borse di studio a favore dei figli dei dottori commercialisti

Sezione II – Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa
Art. 55 - Borse di studio a favore degli iscritti alla Cassa

Capo X –Orfani di dottore commercialista

Art. 56 - Contributo per ogni orfano di dottore commercialista

Capo XI – Supporto all’attività professionale

Art. 56 bis - Contributo per l’attività professionale

Titolo V
RICORSI AMMINISTRATIVI
Art. 57 - Atti contro i quali è previsto il ricorso
Art. 58 - Termini
Art. 59 - Modalità di presentazione del ricorso
Art. 60 - Revisioni d’ufficio

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61- Disposizioni finali

TABELLE
Tabella A (allegato 1) – Reddito equiparato alla contribuzione minima per gli anni dal 1987 al 2003
Tabella B (allegato 2) – Coefficienti di trasformazione
Tabella C (allegato 3) – Incremento dell’aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento
Tabella D (allegato 4) – Accreditamento contributo integrativo a montante contributivo
Tabella E (allegato 5) – Rivalutazione delle pensioni
Tabella F (allegato 6) – Contributo di solidarietà

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Art. 1
                                                        Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
a) ALIQUOTA DI COMPUTO: percentuale del reddito netto professionale utilizzata per il computo della
    contribuzione soggettiva da riconoscere sul montante individuale per il calcolo delle prestazioni pensionistiche;
b) ALIQUOTA DI FINANZIAMENTO: percentuale applicata al reddito netto professionale dall’iscritto per il
    calcolo della contribuzione soggettiva;
 c) ASSEMBLEA DEI DELEGATI: assemblea dei rappresentanti eletti dagli Associati alla Cassa le cui funzioni
    sono elencate all’art. 15 dello Statuto della Cassa;
d) CASSA: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC),
    associazione di diritto privato con personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509,
    con sede in Roma;
e) COEFFICIENTE DI EQUITA’ INTERGENERAZIONALE: correttivo che tiene conto in modo proporzionale
    del numero di anni di iscrizione maturati con il metodo di calcolo reddituale rispetto all’anzianità complessiva;
f) COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE: coefficiente utilizzato per la determinazione della pensione
    calcolata con il metodo contributivo che tiene conto dell’età dell’iscritto al momento del pensionamento;
g) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: organo composto ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, cui competono
    tutte le funzioni inerenti alla gestione della Cassa, ad eccezione di quelle specificamente attribuite ad altri organi;
h) ECCEDENZE: somma dei contributi di cui alle lett. i) e j);
i) ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO: ammontare del contributo integrativo derivante
    dall’applicazione del 4% al volume di affari IVA da dichiarare alla Cassa detratto il contributo integrativo
    minimo ove dovuto;
j) ECCEDENZA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO: ammontare del contributo soggettivo derivante
    dall’applicazione dell’aliquota di finanziamento al reddito da dichiarare alla Cassa detratto il contributo
    soggettivo minimo ove dovuto;
k) GIUNTA ESECUTIVA: organo composto ai sensi dell’art.20 dello Statuto, cui competono la liquidazione delle
    pensioni su richiesta degli interessati, la revoca e le rettifiche delle pensioni sulla base delle norme vigenti e
    delle decisioni e direttive del Consiglio di Amministrazione;
l) ISCRITTO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti
    contabili abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista di cui all’art. 34 del decreto
    legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che ha iniziato l’attività professionale con apertura della partita IVA con
    codice attività tipico o equiparabile e/o risulti socio in associazione professionale e/o in società tra professionisti
    (STP) all’interno della quale svolga l’attività di dottore commercialista iscritto alla Cassa – ivi inclusi i
    pensionati attivi di cui alla lett. p) - oppure obbligato all’iscrizione alla Cassa;
m) ISCRITTO ALL’ALBO: dottore commercialista iscritto alla sez. A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli
    esperti contabili abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista di cui all’art. 34 del decreto
    legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
n) ISTAT: Istituto Nazionale di Statistica di cui all’art.14 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
o) MINISTERI VIGILANTI: Ministeri competenti ad esercitare l’attività di vigilanza sulla Cassa ai sensi dell’art.
    3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
p) PENSIONATI ATTIVI: iscritti alla Cassa titolari di una pensione concessa in tutto o in parte dalla Cassa che
    proseguono l’attività professionale di dottore commercialista successivamente al pensionamento;
q) PRE-ISCRITTO: l’iscritto al Registro dei praticanti che svolge o abbia svolto il periodo di tirocinio
    professionale di cui all’art. 42 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 che ha optato per la pre-iscrizione
    alla Cassa;
r) STP: Società Tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per
    l’esercizio in forma associata di attività professionali che prevedono l’iscrizione in appositi albi o elenchi tenuti
    dai rispettivi ordini professionali.

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Titolo I
                                      RAPPORTO ANAGRAFICO

                                                           Art. 2
                                                Pre-iscrizione alla Cassa
1. Possono presentare la domanda di pre-iscrizione alla Cassa entro 5 anni dall’iscrizione al Registro dei praticanti
coloro che:
a) dal 1 gennaio 2004 hanno svolto o svolgono il periodo di tirocinio professionale di cui all’art. 42 del decreto
    legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
b) non sono iscritti per la stessa attività ad altro ente di previdenza obbligatoria;
c) non sono iscritti all’Albo.

2. La pre-iscrizione decorre dal 1 gennaio di uno degli anni di tirocinio professionale a scelta del soggetto
richiedente.

3. Su domanda dell’interessato la pre-iscrizione cessa dal 31 dicembre dell’anno in cui ha effettuato la richiesta e
comunque dal 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza dell’iscrizione ordinaria alla Cassa o al termine del
triennio utile ai fini dell’iscrizione all’Albo professionale successivo alla conclusione del periodo di tirocinio.

4. Gli anni di pre-iscrizione concorrono alla determinazione dell’anzianità contributiva esclusivamente in caso di
iscrizione alla Cassa decorrente entro il secondo anno successivo al termine della pre-iscrizione.

5. Qualora entro due anni dalla cessazione della pre-iscrizione non intervenga l’iscrizione alla Cassa, su richiesta
dell’interessato o dei suoi eredi la contribuzione versata è restituita ai sensi del comma 3 dell’art. 12.

                                                         Art. 3
                                                 Iscrizione ed esonero
1. L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i soggetti che:
a) risultano iscritti all’Albo;
b) hanno iniziato l’attività professionale con relativa posizione IVA.

2. La domanda di iscrizione deve essere presentata, secondo le modalità stabilite dalla Cassa, entro 6 mesi dalla
data del possesso di entrambi i requisiti di cui al comma 1. Decorso tale termine in assenza della domanda la Cassa
procede all’iscrizione d’ufficio.

3. L’iscrizione alla Cassa decorre dal 1 gennaio dell’anno in cui coesistono entrambi i requisiti di iscrizione di cui
al comma 1.

4. L’iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di
altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta. L’opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi
dalla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

5. Fermo quanto previsto dall’art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, i dottori commercialisti iscritti anche in
altri Albi professionali optano per uno degli enti gestori di previdenza obbligatoria delle professioni nel cui Albo
sono iscritti. L’opzione è esercitata entro il termine di 6 mesi dalla avvenuta iscrizione nei diversi Albi. La mancata
opzione comporta la cessazione d’ufficio dall’iscrizione alla Cassa e la restituzione dei relativi contributi ai sensi
dell’art. 12.

                                                      Art. 4
                                             Cessazione dall’iscrizione
1. La cessazione dall’iscrizione alla Cassa avviene:

                                                                                                                     5
a) per cancellazione dall’Albo professionale o per passaggio dall’Albo all’Elenco dei non esercenti di cui
      all’art. 34 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
   b) per cessazione dell’attività professionale con contestuale chiusura della relativa posizione IVA;
   c) per opzione di iscrizione ad altro ente gestore di previdenza obbligatoria per liberi professionisti in virtù
      dell’iscrizione in altro Albo professionale;
   d) per decesso dell’iscritto.

2. L’iscritto ha facoltà di chiedere la cancellazione qualora si iscriva ad altra forma di previdenza obbligatoria per
lo svolgimento di attività diversa da quella di dottore commercialista oppure qualora sia beneficiario di trattamento
pensionistico diretto erogato da altro ente di previdenza obbligatoria.

3. La cancellazione decorre:
    a) dal 31 dicembre dell’anno in cui viene meno uno dei requisiti obbligatori per l’iscrizione;
    b) dal 31 dicembre dell’anno di iscrizione ad altra Cassa professionale;
    c) dal 31 dicembre dell’anno in cui viene presentata la domanda di cancellazione ai sensi del comma 2;
    d) dal 31 dicembre dell’anno del decesso.

4. La domanda di cancellazione deve essere presentata con le modalità stabilite dalla Cassa.

5. Qualora la Cassa accerti che l’iscritto non è più in possesso anche di uno solo dei requisiti di iscrizione indicati
al comma 1 dell’art. 3 ne procede alla cancellazione d’ufficio.

                                                        Art. 5
                           Continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali
1. La continuità dell’esercizio professionale ai fini previdenziali di cui al comma 1 dell’art. 22 della legge 29
gennaio 1986, n. 21, è verificata annualmente. Per ogni anno la continuità è riconosciuta in presenza di un volume
di affari IVA almeno pari a quello di riferimento del contributo minimo integrativo relativo allo stesso anno. Ai soli
fini di cui al presente comma, il volume di affari IVA in ogni caso si considera raggiunto in presenza del versamento
della contribuzione minima integrativa dovuta nell’anno.

2. La continuità dell’esercizio professionale viene comunque riconosciuta per gli anni in cui non è dovuto il
contributo minimo integrativo.

3. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali per carenza del requisito dell’esercizio professionale sono
annullate con diritto alla restituzione del contributo soggettivo, ai sensi del comma 4 dell’art. 12.

                                                      Art. 6
                   Incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista
1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in una delle situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139 preclude l’iscrizione alla Cassa e il riconoscimento dei relativi periodi utili ai
fini previdenziali ed assistenziali.

2. La verifica delle cause di incompatibilità viene effettuata dalla Cassa periodicamente e comunque prima
dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

3. Ai fini previdenziali ed assistenziali non si considerano utili alla maturazione dell’anzianità di iscrizione gli anni
interi durante i quali l’attività professionale sia stata concretamente svolta in una delle condizioni di incompatibilità.

4. Le annualità non riconosciute ai fini previdenziali ed assistenziali per incompatibilità sono annullate con diritto
al rimborso dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 codice civile, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 dell’art.
9 del presente Regolamento.

                                                                                                                        6
Titolo II

                                     RAPPORTO CONTRIBUTIVO
                                                 Capo I - Contributi

                                                     Art. 7
                                          Contributo da pre-iscrizione
1. Coloro che si pre-iscrivono alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo annuo a scelta tra uno dei
seguenti importi:
a) euro 581,00;
b) euro 1.164,00;
c) euro 2.327,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente ai sensi dell’art. 11.

                                                        Art. 8
                                               Contributo soggettivo
1. Gli iscritti sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.

2. Il contributo soggettivo è dovuto in percentuale variabile dal 12% al 100%:
    a) del reddito professionale netto, di cui al comma 1 dell’art. 53 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto
        nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale;
    b) della quota di reddito prodotto dalla STP nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione
        fiscale, ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili. A tal fine si prescinde dalla
        qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l’assemblea della STP abbia eventualmente
        riservato a detti utili, e pertanto non rileva l’eventuale mancata distribuzione ai soci.

3. Le percentuali di cui al comma 2 si applicano fino a un reddito massimo pari a euro 173.050,00 rivalutato
annualmente ai sensi dell’art. 11.

4. Salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, è comunque dovuto un contributo minimo pari a euro 2.610,00 rivalutato
annualmente ai sensi dell’art. 11.

5. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque
anni di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E’
fatta salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota massima al reddito
di cui al comma 2 determini un importo inferiore.

6. Coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa dopo aver compiuto 35 anni di età, per i primi cinque anni
di iscrizione sono tenuti al versamento del contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo. E’ fatta
salva la facoltà di versare il contributo minimo nel caso in cui l’applicazione dell’aliquota massima al reddito di
cui al comma 2 determini un importo inferiore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle iscrizioni
decorrenti dal 1 gennaio del quinquennio successivo all’anno della relativa approvazione ministeriale, fermo
restando la possibilità, subordinata ad una analisi dell’impatto sull’equilibrio finanziario, di rinnovarle per i
successivi quinquenni mediante delibera dell’Assemblea dei Delegati da sottoporre ai Ministeri Vigilanti per la
relativa approvazione.

7. Ad eccezione dei pensionati di invalidità di cui all’art. 35, i pensionati attivi sono tenuti al versamento del
contributo soggettivo senza applicazione del contributo minimo dall’anno di decorrenza della pensione.

8. I pensionati di inabilità di cui all’art. 34 non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo dall’anno di
decorrenza della pensione.

                                                                                                                        7
Art. 9
                                              Contributo integrativo
1. Gli iscritti all’Albo devono applicare una maggiorazione in misura del 4% su tutti i corrispettivi rientranti nel
volume d’affari IVA e versarne annualmente alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettiva riscossione.

2. Le associazioni professionali devono applicare la maggiorazione di cui al comma 1 per la quota di pertinenza di
ogni associato iscritto all’Albo. Il singolo dottore commercialista associato deve versare annualmente alla Cassa il
contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA
complessivo dell’associazione professionale corrispondente alla percentuale di partecipazione agli utili spettanti al
professionista stesso.

3. La STP deve applicare la maggiorazione di cui al comma 1 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari
IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci iscritti all’Albo. Il singolo dottore commercialista
socio della STP deve versare annualmente alla Cassa il contributo integrativo, indipendentemente dall’effettiva
riscossione, calcolato sulla parte del volume d’affari IVA complessivo della STP corrispondente alla percentuale
di partecipazione agli utili spettanti al professionista stesso. Nel caso in cui nella STP siano presenti soci non
professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota
di partecipazione dei soci non professionisti.

4. La maggiorazione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ripetibile nei confronti del debitore e il relativo credito è assistito da
privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

5. E’ comunque dovuto un contributo minimo determinato applicando l’aliquota di cui al comma 1 ad un volume
d’affari IVA pari a 7,5 volte il contributo soggettivo minimo di cui all’art. 8 dovuto nello stesso anno, salvo quanto
previsto per i soggetti indicati ai commi 6, 7, 8 e 9.

6. Gli iscritti di cui al comma 5 dell’art. 8 sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione
del contributo minimo per il medesimo periodo per il quale hanno facoltà di versare il contributo soggettivo minimo.

7. I pensionati attivi sono tenuti al versamento del contributo integrativo senza applicazione del contributo minimo
dall’anno di decorrenza della pensione.

8. I soggetti o i loro eredi cessati dall’iscrizione ai sensi del comma 1 lett. a), b) e d) dell’art. 4 sono tenuti al
versamento del contributo integrativo anche per l’anno di cancellazione.

9. I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 3 e di cui al comma 2 dell’art. 4 sono tenuti al versamento del contributo
integrativo senza applicazione del contributo minimo per gli anni per i quali non hanno esercitato la facoltà di
iscriversi alla Cassa.

                                                       Art. 10
                                               Contributo di maternità
1. Gli iscritti alla Cassa sono obbligati al versamento di un contributo di maternità a copertura degli oneri derivanti
dall’applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. L’importo del contributo di maternità è determinato annualmente ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151.

                                                           Art. 11
                                             Rivalutazione dei contributi
1. Il contributo da pre-iscrizione di cui all’art. 7, il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 e il
limite di reddito di cui al comma 3 dell’art. 8 si rivalutano con la stessa decorrenza e nella misura pari alla variazione
dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall’ISTAT.

                                                                                                                        8
2. La variazione percentuale dell’indice è determinata confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo
compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto la rivalutazione delle pensioni con
il valore medio dell’indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. La variazione percentuale d’aumento dell’indice indicata al comma 2 è approvata dai Ministeri vigilanti su
richiesta del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

                                                        Art. 12
                                              Restituzione dei contributi
1. Gli iscritti che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza avere maturato il diritto alla pensione hanno diritto alla
restituzione:

a) per gli anni di iscrizione anteriori al 1 gennaio 1987 di una somma forfettaria annuale di euro 231,10, oltre gli
   interessi calcolati dal 1 gennaio 1987 al tasso legale pro-tempore vigente;
b) per gli anni di iscrizione dal 1987 al 2003, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di
   riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio
   dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente;
c) per gli anni di iscrizione dal 2004, dei contributi soggettivi versati e dei contributi versati a titolo di riscatto del
   corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale,
   maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di ciascun versamento al tasso
   legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26,
   riferito all’anno di ciascun versamento;
d) dei contributi versati a titolo di pre-iscrizione, maggiorati degli interessi calcolati dal 1 gennaio dell’anno
   successivo a quello di ciascun versamento al tasso legale pro-tempore vigente e comunque non superiore al
   tasso annuo di capitalizzazione di cui all’art. 26, riferito all’anno di ciascun versamento.

2. Ad esclusione dei titolari di pensione di cui all’art. 35, i pensionati attivi che cessano dall’iscrizione alla Cassa
senza aver maturato il primo quinquennio utile alla maturazione del supplemento di cui all’art. 38 hanno diritto alla
restituzione di cui al comma 1 limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del trattamento
pensionistico.

3. I pre-iscritti che cessano dalla pre-iscrizione hanno diritto alla restituzione del contributo versato di cui all’art. 7
secondo le modalità previste dal comma 1, lett. d), del presente articolo.

4. I contributi soggettivi versati relativi ad annualità annullate per carenza del requisito dell’esercizio professionale
ai sensi dell’art. 5, nonché quelli per i quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi dell’art. 16, sono restituiti
all’interessato o ai suoi eredi ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell’iscritto che non abbia raggiunto il diritto a pensione
sempreché gli stessi non abbiano diritto alla pensione indiretta. Qualora gli eredi siano le persone indicate all’art.
40 l’importo da restituire, calcolato ai sensi del comma 1, è integrato a euro 6.000,00.

6. La restituzione di cui al comma 1 spetta anche agli eredi del professionista cancellato che abbia raggiunto
l’anzianità contributiva prevista per l’accesso alla pensione, qualora gli stessi non abbiano diritto alla pensione
indiretta.

7. La restituzione di cui al comma 1, limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il computo del
trattamento pensionistico, spetta agli eredi qualora il soggetto titolare di una delle pensioni richiamate all’art. 38,
comma 1, deceda:
a) senza aver maturato il primo quinquennio utile alla maturazione del supplemento di cui all’art. 38;
b) successivamente alla maturazione di un supplemento quinquennale in assenza di eredi aventi diritto alla pensione
di reversibilità.
8. La restituzione di cui al comma 1 spetta agli eredi del soggetto titolare di pensione di invalidità qualora gli stessi
non abbiano diritto alla pensione di cui all’art. 41 limitatamente alle annualità contributive non utilizzate per il
computo del trattamento pensionistico.

                                                                                                                         9
9. Salvo quanto previsto al comma 4 dell’art. 25, la contribuzione soggettiva relativa all’anno del decesso è
restituita agli eredi senza maturazione di interessi.

10. La restituzione dei contributi di cui al presente articolo avviene su domanda dell’interessato o dei suoi eredi.

11. Non hanno diritto alla restituzione:
     a) coloro che si sono avvalsi della facoltà di ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45;
     b) coloro che possono far valere esclusivamente un periodo di anzianità contributiva alla Cassa dal 1 gennaio
         2004 di almeno cinque anni;
      c) coloro che si sono avvalsi della facoltà di cumulo di cui dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
                                                         Art. 13
                                               Ripristino dei contributi
1. In caso di nuova iscrizione alla Cassa il dottore commercialista che ha ottenuto precedentemente la restituzione
ai sensi del comma 1 dell’art. 12 ha facoltà di ripristinare il periodo pregresso di anzianità, nonché i periodi riscattati
presso la Cassa relativi al corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo
di tirocinio professionale. Tale periodo è utilizzato per il calcolo della pensione contributiva e pertanto le somme
versate concorrono alla determinazione del montante secondo i criteri di cui all’art. 26.

2. L’onere del ripristino è pari alle somme restituite relative ai contributi soggettivi e ai contributi da pre-iscrizione,
rivalutate in applicazione delle variazioni dell’indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati e operai, calcolato dall’ISTAT dall’anno di restituzione del contributo all’anno di nuova iscrizione.

3. In caso di ripristino anche dei periodi riscattati presso la Cassa relativi al corso legale di laurea, del servizio
militare, del servizio civile volontario e del periodo di tirocinio professionale, è necessario versare le somme
restituite a titolo di riscatto rivalutate in applicazione delle variazioni dell’indice di cui al comma 2 dall’anno di
restituzione del versamento all’anno di nuova iscrizione.

4. Le somme dovute a titolo di ripristino sono versate in unica soluzione entro il termine perentorio di 60 giorni
dalla ricezione della relativa comunicazione.

5. La facoltà di cui al comma 1 è manifestata contestualmente alla domanda di nuova iscrizione.

                                                          Art. 14
    Riscatto del corso legale di laurea, del servizio militare, del servizio civile volontario e del periodo di
                                                  tirocinio professionale
1. Gli iscritti, che non siano titolari di trattamento pensionistico erogato dalla Cassa, ad eccezione dei titolari di
pensione di invalidità, ed i loro eredi superstiti, purché il decesso dell’iscritto si sia verificato dopo il 31 agosto1998,
possono presentare domanda di riscatto:
a) del periodo legale del corso di laurea in discipline valide ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio
   della professione di dottore commercialista;
b) del periodo del servizio militare e dei servizi equiparati, compreso il servizio civile sostitutivo, per un periodo
   massimo di 2 anni;
c) del periodo del tirocinio professionale, obbligatorio e valido ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per
   l’esercizio della professione di dottore commercialista, per un periodo massimo fino a 3 anni, a condizione che
   per le stesse annualità non sia intervenuta la pre-iscrizione alla Cassa;
d) del servizio civile volontario.

2. I periodi indicati al comma 1:
a) possono essere riscattati, in tutto o in parte, purché il riscatto non sia già stato chiesto ed ottenuto presso la Cassa
    o altro ente previdenziale;
b) non possono essere coincidenti con altri periodi considerati validi ai fini dell’anzianità assicurativa, posseduta
    presso le gestioni previdenziali obbligatorie.
Le frazioni di periodo inferiori all’anno, purché pari o superiori a 6 mesi, rilevano come anno intero.

3. Il riscatto dei periodi di cui al comma 1 dà titolo al corrispondente incremento dell’anzianità assicurativa.

                                                                                                                         10
4. La domanda di riscatto è trasmessa secondo le modalità stabilite dalla Cassa . I documenti da allegare alla
domanda sono presentati entro 120 giorni, prorogabili di ulteriori 120 giorni su richiesta dell’interessato, dalla data
di ricezione della relativa richiesta da parte della Cassa pena il rigetto della domanda stessa.

5. L’onere del riscatto è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo definito dal Consiglio di
Amministrazione. Le somme versate confluiscono nel conto individuale con effetto dal medesimo anno del
versamento e contribuiscono alla formazione del montante individuale, così come disciplinato dall’art. 26.

6. Il pagamento dell’onere di riscatto determinato con il metodo contributivo è effettuato entro il termine perentorio
di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’onere, con una delle seguenti modalità:
a) in unica soluzione;
b) fino ad un numero massimo di rate mensili pari al doppio delle mensilità corrispondenti agli anni che si riscattano,
    senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione.
Il mancato pagamento dell’onere in unica soluzione o delle prime tre rate del piano di rateazione prescelto entro il
temine perentorio di cui al presente articolo è considerato come rinuncia alla domanda di riscatto presentata che
viene archiviata senza ulteriori adempimenti.

7. Coloro che, successivamente all’adesione ed entro il termine di rateazione prescelto, omettano di versare una o
più rate dell’onere di riscatto determinato con il metodo contributivo sono invitati a versare le rate omesse entro un
termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Cassa. In caso di mancato
versamento entro il suddetto termine, la Cassa propone all’interessato la conversione delle rate versate in annualità
contributive intere. Tale opzione è esercitata entro 60 giorni dalla ricezione della proposta ed inibisce la possibilità
di riscattare le annualità rimanenti. Le eventuali somme residue, relative a frazioni di anno, sono restituite senza la
corresponsione di interessi. Nel caso di mancato riscontro, la Cassa procede alla risoluzione per inadempienza dei
rapporti obbligatori con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere
interessi sulle somme già versate, fermo restando l’obbligo della restituzione delle medesime da parte della Cassa.

8. Per accedere a qualsiasi trattamento pensionistico nel corso del pagamento rateale è necessario aver versato
l’intero onere di riscatto calcolato con il metodo contributivo.

9. Gli iscritti al 31 dicembre 2003 possono richiedere, in alternativa al metodo di calcolo contributivo, che l’onere
del riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare sia costituito dalla riserva matematica definita sulla base
delle tabelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45. Tale facoltà è esercitata in sede di presentazione della
domanda di riscatto del corso legale di laurea e del servizio militare. Il pagamento dell’onere di cui al presente
comma può essere effettuato in unica soluzione ovvero con le modalità di cui al comma 3 dell’art.2 e comma 2
dell’art. 4 della legge 5 marzo 1990, n. 45. I periodi riscattati danno titolo al corrispondente incremento della
anzianità assicurativa e contribuiscono alla formazione di una quota di pensione calcolata con il metodo reddituale
come regolato dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In tal caso, le somme
versate non confluiscono nel conto individuale per la formazione del montante contributivo di cui all’art. 26.

10. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per le domande di riscatto presentate in
applicazione delle disposizioni precedentemente in vigore, il cui procedimento non sia stato ancora concluso con
l’assunzione del relativo provvedimento, è consentita su domanda del richiedente l’opzione per le disposizioni di
cui al presente articolo.

                                                       Art. 15
                                                  Ricongiunzione
1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi è disciplinata dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

2. La ricongiunzione dà titolo al corrispondente incremento della anzianità assicurativa.

3. La ricongiunzione di periodi precedenti il 1 gennaio 2004 contribuisce alla formazione di una quota di pensione
calcolata con il metodo reddituale di cui al comma 1 dell’art. 26 e le somme versate non concorrono alla formazione
del montante contributivo.

                                                                                                                        11
4. Le somme versate dagli enti previdenziali competenti, relative ai periodi dal 1 gennaio 2004, ad eccezione degli
interessi di mora individuati dal comma 6, dell’art.4, della legge 5 marzo 1990, n. 45, concorrono alla formazione
del montante contributivo secondo i criteri di cui al comma 2 dell’art. 26 del presente Regolamento.

5. Il versamento della riserva matematica a carico del richiedente è escluso per la ricongiunzione dei periodi
contributivi di cui al comma 4.

                                                       Art. 16
                                             Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso dei termini
previsti dalla legge.

                                               Capo II - Adempimenti

                                                          Art. 17
                                   Scadenze degli adempimenti da pre-iscrizione
1. La contribuzione di cui all’art. 7 è versata entro il 30 giugno dell’anno a cui si riferisce.

2. Nel caso in cui il provvedimento di pre-iscrizione sia assunto successivamente al 30 giugno, la contribuzione di
cui al comma 1 relativa allo stesso anno e a quelli precedenti è versata entro 120 giorni dalla data del provvedimento.

                                                        Art. 18
                                      Scadenze degli adempimenti contributivi
1. Entro il 15 novembre di ogni anno i dottori commercialisti iscritti all’Albo comunicano alla Cassa:
a) il reddito di cui al comma 2 dell’art. 8;
b) i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 9.

2. Il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 e il contributo integrativo minimo di cui al comma
5 dell’art. 9 sono versati in due rate con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio e il 31 ottobre di ogni anno.

3. Il versamento del contributo di maternità di cui al comma 1 dell’art. 10 è effettuato entro il 31 ottobre di ogni
anno.

4. Salvo quanto disciplinato dal comma 5, il versamento delle eccedenze è effettuato in unica soluzione entro il 15
dicembre dell’anno di comunicazione di cui al comma 1.

5. Le eccedenze possono essere rateizzate secondo le seguenti modalità:
a) sono rateizzabili in 2, 3 o 4 rate le eccedenze del contributo soggettivo e del contributo integrativo dovute per
    ciascun anno;
b) l’opzione per la rateizzazione è esercitata entro il 15 novembre contestualmente alla comunicazione di cui al
    comma 1;
c) l’importo dei contributi complessivamente dovuti e rateizzabili di cui alla lettera a) non può essere inferiore a
    euro 1.000,00;
d) la scadenza della prima rata è il 15 dicembre dell’anno di comunicazione di cui al comma 1 mentre la seconda,
    la terza e la quarta rata scadono rispettivamente il 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre dell’anno successivo a
    quello di comunicazione;

                                                                                                                    12
e) gli interessi di dilazione sono pari al tasso di rendimento atteso del patrimonio come applicato nell’ultimo bilancio
    tecnico attuariale definito alla data di apertura del servizio di comunicazione alla Cassa dei dati di cui al comma
    1;
f) gli interessi di dilazione sono calcolati dal giorno successivo la scadenza della prima rata fino alla scadenza di
    ogni rata e sono versati contestualmente ai contributi di riferimento. La prima rata è senza interessi;
g) in caso di rettifica in aumento dei dati di cui al comma 1 dopo il 15 novembre, le somme eventualmente dovute
    e originate dalla rettifica non sono rateizzabili;
h) con riferimento al contributo soggettivo, in presenza di opzione per una aliquota superiore alla minima, gli
    interessi di dilazione sono calcolati sull’ammontare delle eccedenze dovute determinate applicando l’aliquota
    minima di cui al comma 2 dell’articolo 8.

6. I termini e le modalità della comunicazione annuale dei dati reddituali alla Cassa, nonché quelli relativi al
versamento dei contributi dovuti sono disciplinati con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai
Ministeri vigilanti per la relativa approvazione.

                                                      Art. 19
                                                 Eventi calamitosi
1. In caso di eventi calamitosi riconosciuti con provvedimento adottato dall’autorità competente, il Consiglio di
Amministrazione può disporre la sospensione di tutti i termini contributivi, previdenziali, amministrativi,
prescrizionali e di decadenza e provvedere all’individuazione dei relativi nuovi termini e delle relative modalità di
riscossione.

               Capo III - Sistema di regolarizzazione delle inadempienze da pre-iscrizione

                                                      Art. 20
                                           Regolarizzazione pre-iscrizione
1. In caso di omesso versamento la contribuzione fissa dovuta è pari all’importo di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 7 per ciascun anno di pre-iscrizione.

2. In caso di retrodatazione della pre-iscrizione la sanzione fissa di euro 30,00 per ciascun anno di pre-iscrizione è
dovuta unitamente al contributo.

3. In caso di tardivo o omesso versamento è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.
4. I contributi omessi e le sanzioni dovute e non pagate sono riscosse anche mediante iscrizione a ruolo.

          Capo IV- Sistema di regolarizzazione delle inadempienze contributive e di iscrizione

                                                           Art. 21
                                                      Norme generali
1. L’accertamento e la regolarizzazione delle inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2
dell’art. 3 e agli obblighi contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18 sono disciplinati:
a) dalla regolarizzazione spontanea;
b) dalla regolarizzazione agevolata;
c) dall’accertamento d’ufficio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al tardivo o omesso versamento dei contributi minimi di cui
al comma 4 dell’art. 8, al comma 5 dell’art. 9 e all’art. 10, per i quali sono, invece, esclusivamente dovuti gli
interessi al tasso legale pro-tempore vigente dalla data di scadenza alla data di effettivo versamento.

                                                                                                                     13
3. Ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni normative di cui al Capo IV del Titolo
II, si intende per:
a) COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art. 18;
b) CONTRIBUTO DOVUTO A TITOLO DI ECCEDENZE E PER ECCEDENZE: ammontare del contributo
      soggettivo derivante dall’applicazione dell’aliquota contributiva minima di cui al comma 2 dell’art. 8 detratto
      il contributo soggettivo minimo di cui al comma 4 dell’art. 8 ove dovuto e ammontare del contributo integrativo
      derivante dalla maggiorazione di cui ai commi1, 2 e 3 dell’art. 9 detratto il contributo integrativo minimo di
      cui al comma 5 dell’art. 9 ove dovuto;
c) CONTRIBUTO EVASO: ammontare del contributo soggettivo dovuto a titolo di eccedenza derivante
      dall’applicazione dell’aliquota contributiva minima al maggior reddito di cui al comma 2 dell’art. 8 dichiarato
      ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla Cassa e ammontare del contributo integrativo di cui ai commi
      1,2 e 3 dell’art. 9 al maggior volume di affari IVA dichiarato ai fini fiscali rispetto a quello comunicato alla
      Cassa;
d) INFEDELE COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1
      dell’art. 18 a cui faccia seguito una successiva comunicazione inviata oltre il termine di scadenza, contenente
      dati reddituali di valore superiore rispetto a quelli precedentemente comunicati. La comunicazione dei dati
      reddituali si intende “infedele” anche quando i valori dei dati reddituali superiori rispetto a quelli già
      comunicati siano stati acquisiti dalla Cassa per il tramite dell’Agenzia delle Entrate;
e) ISCRIZIONE “OMESSA”: iscrizione che avviene d’ufficio ai sensi del comma 2 dell’art. 3; è considerata
      “omessa” anche la domanda di iscrizione presentata, non completa della documentazione necessaria e non
      perfezionata mediante l’invio dei documenti richiesti entro il termine perentorio stabilito dalla Cassa che quindi
      procede d’ufficio;
f) ISCRIZIONE “TARDIVA”: domanda di iscrizione trasmessa alla Cassa oltre il termine di sei mesi di cui
      all’art. 3;
g) OMESSA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1 dell’art.
      18 non effettuata alla data di ricezione della richiesta di regolarizzazione agevolata inviata dalla Cassa;
h) OMESSO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento non effettuato entro la
      ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di regolarizzazione agevolata;
i) TARDIVA COMUNICAZIONE DEI DATI REDDITUALI: comunicazione dei dati di cui al comma 1
      dell’art. 18 effettuata oltre il termine di scadenza e prima della ricezione della richiesta di regolarizzazione
      agevolata inviata dalla Cassa. Non rileva ai fini della tardività l’acquisizione da parte della Cassa dei dati
      reddituali per il tramite dell’Agenzia delle Entrate;
j) TARDIVO VERSAMENTO DELLE ECCEDENZE CONTRIBUTIVE: versamento effettuato oltre le
      scadenze previste dall’art. 18 e prima della ricezione della richiesta inviata dalla Cassa a titolo di
      regolarizzazione agevolata.
                                                          Art. 22
                                              Regolarizzazione spontanea
1. Le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e agli obblighi contributivi
di cui agli artt. 8, 9 e 18 possono essere regolarizzati spontaneamente.

2. La domanda di regolarizzazione spontanea è trasmessa con le modalità stabilite dalla Cassa ed è valida se
corredata dal contestuale versamento di quanto dovuto a titolo di maggiorazioni.

3. Per la regolarizzazione spontanea della tardiva iscrizione è necessario presentare, contestualmente alla domanda
di regolarizzazione, anche la domanda di iscrizione se non già inviata.

4. La domanda di regolarizzazione spontanea, ad eccezione di quella presentata per regolarizzare la tardiva
iscrizione, è perfezionata se vengono sanate tutte le inadempienze presenti nelle annualità di riferimento scadute
alla data della domanda.

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5. La regolarizzazione spontanea non è consentita qualora, per la stessa inadempienza, sia già stata ricevuta
dall’interessato la proposta di regolarizzazione agevolata, o sia già intervenuto l’accertamento d’ufficio mediante
notifica del ruolo.

6. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00.

7. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la medesima
comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione fissa
di euro 15,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente
al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa di euro 30,00
solo in caso di eccedenze dovute.

8. Per il versamento delle eccedenze contributive effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il
versamento in unica soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 15,00. Per il
versamento delle eccedenze contributive effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica
soluzione sono dovuti, per ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura dell’1% delle eccedenze
tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno successivo alla
scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00,
qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

9. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa
di euro 15,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti la
sanzione nella misura dell’1% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli interessi al tasso legale pro-tempore
vigente da calcolare dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna rata sui contributi oggetto di rateizzazione alla
data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 15,00, qualora il valore corrispondente alla somma
delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

10. Per l’infedele comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione nella misura del 10% del contributo evaso.

                                                        Art. 23
                                             Regolarizzazione agevolata
1. In presenza di inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e agli obblighi
contributivi di cui agli artt. 8, 9 e commi 1 e 4 dell’art. 18, per i quali l’interessato non abbia presentato valida
domanda di regolarizzazione spontanea, la Cassa invia una proposta di regolarizzazione agevolata con
l’applicazione di maggiorazioni ridotte rispetto a quelle previste al successivo art. 24. Qualora la proposta di
regolarizzazione agevolata non sia perfezionata dal versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio ivi
previsto, la Cassa procede con l’accertamento d’ufficio delle sanzioni ordinarie, mediante iscrizione a ruolo e senza
ulteriore preavviso. La Cassa può prevedere il perfezionamento della regolarizzazione agevolata anche in forma
rateale sulla base delle modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione da sottoporre ai Ministeri
vigilanti per la relativa approvazione.

2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 60,00.

3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la
medesima comunicazione ed entro il termine in unica soluzione per il versamento delle eccedenze, è dovuta la
sanzione fissa di euro 30,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata
successivamente al termine previsto per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la sanzione
fissa di euro 90,00 solo in caso di eccedenze dovute e di euro 15,00 in caso di eccedenze non dovute.

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4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica
soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 30,00. Per il versamento delle
eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione è dovuta, per
ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 2% delle eccedenze tardivamente versate, oltre agli
interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in
unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 30,00, qualora il valore
corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

5. Per l’omessa comunicazione dei dati reddituali è dovuta la sanzione fissa di euro 120,00 qualora siano dovute
eccedenze e di euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.

6. Per la comunicazione infedele effettuata dal professionista è dovuta la sanzione nella misura del 25% del
contributo evaso. Per la comunicazione infedele per dati reddituali acquisiti dalla Cassa tramite l’Agenzia delle
Entrate è dovuta la sanzione nella misura del 60% del contributo evaso.

7. Per l’omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura
del 4% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla
scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 45,00,
qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

                                                      Art. 24
                                              Accertamento d’ufficio
1. Per le inadempienze connesse agli obblighi di iscrizione di cui al comma 2 dell’art. 3 e per gli obblighi
contributivi di cui agli artt. 8, 9 e 18, per i quali l’interessato non abbia presentato valida domanda di
regolarizzazione spontanea ai sensi dell’art. 22 o non abbia aderito alla proposta di regolarizzazione agevolata di
cui all’art. 23, con il versamento di quanto dovuto entro il termine perentorio indicato, la Cassa procede
all’applicazione d’ufficio delle sanzioni ordinarie anche iscrivendo a ruolo le somme dovute, senza ulteriore
preavviso.

2. Per la tardiva iscrizione è dovuta la sanzione fissa di euro 180,00.

3. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata successivamente alla data di scadenza prevista per la
medesima comunicazione ed entro il termine per il versamento in unica soluzione delle eccedenze è dovuta la
sanzione fissa di euro 60,00 solo in caso di eccedenze dovute. Per la comunicazione dei dati reddituali effettuata
successivamente al termine previsto per il versamento delle eccedenze in unica soluzione è dovuta la sanzione fissa
di euro 180,00 solo in caso di eccedenze dovute e pari a euro 30,00 in caso di eccedenze non dovute.

4. Per il versamento delle eccedenze effettuato entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica
soluzione è dovuta, per ciascun tardivo versamento, la sanzione fissa di euro 60,00. Per il versamento delle
eccedenze effettuato oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento in unica soluzione sono dovuti, per
ciascun tardivo versamento, la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al
tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento in unica soluzione
alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00, qualora il valore corrispondente alla somma
delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

5. Per ogni singola rata versata entro 15 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento è dovuta la sanzione fissa
di euro 30,00. Per ogni singola rata versata oltre 15 giorni dalla scadenza prevista per il versamento sono dovuti
la sanzione nella misura del 6% delle eccedenze tardivamente versate e gli interessi al tasso legale pro-tempore
vigente, da calcolare dal giorno successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un

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importo minimo di euro 30,00, qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse
inferiore a tale limite.

6. Per l’iscrizione d’ufficio è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00.

7. Per l’omessa comunicazione dei dati reddituali, è dovuta la sanzione fissa di euro 360,00 qualora siano dovute
eccedenze e di euro 60,00 in caso di eccedenze non dovute.

8. Per la comunicazione infedele effettuata dal professionista è dovuta la sanzione nella misura del 50% del
contributo evaso. Per la comunicazione infedele per dati reddituali acquisiti dalla Cassa tramite l’Agenzia delle
Entrate è dovuta la sanzione nella misura del 100% del contributo evaso.

9. Per l’omesso versamento delle eccedenze contributive sono dovuti, oltre alle eccedenze, la sanzione nella misura
del 8% delle stesse e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente, da calcolare dal giorno successivo alla
scadenza del versamento in unica soluzione alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 90,00,
qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

10. Per ogni singola rata di cui è stato omesso il versamento sono dovuti, oltre all’importo della singola rata, la
sanzione nella misura dell’8% della stessa e gli interessi al tasso legale pro-tempore vigente da calcolare dal giorno
successivo alla scadenza del versamento alla data di effettivo pagamento, con un importo minimo di euro 60,00,
qualora il valore corrispondente alla somma delle sanzioni e degli interessi fosse inferiore a tale limite.

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