Regolamento per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea commerciale di gran turismo provinciale ...

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PROVINCIA
               DI ROMA

    Regolamento per il rilascio di
    autorizzazioni all’esercizio del
servizio di trasporto pubblico di linea
     commerciale di gran turismo
              provinciale

Adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 25/02/2014

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Art. 1 Definizione del servizio di linea di gran turismo ............................................................. 3

Art. 2 Disciplina del servizio ....................................................................................................... 3

Art. 3 Servizi di linea di gran turismo della Provincia di Roma ........................................... 3

Art. 4 Autorizzazione all’effettuazione del servizio ................................................................ 4

Art. 5 Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell’autorizzazione .......................... 5

Art. 6 Domanda di autorizzazione ............................................................................................... 6

Art. 7 Domanda di rinnovo di una autorizzazione senza modifiche della linea ................. 8

Art. 8 Tempi di attivazione del servizio ..................................................................................... 8

Art. 9 Effettuazione e modifiche del Servizio ........................................................................... 9

Art.10 Contributo di vigilanza e regolarità del servizio ........................................................... 9

Art.11 Obblighi e responsabilità del gestore .............................................................................. 9

Art.12 Attività di controllo sull’attività e diffida ..................................................................... 11

Art.13 Sospensione dell’autorizzazione .................................................................................... 12

Art.13 bis Sospensione dell’utilizzo dei singoli mezzi........................................................... 12

Art.14 Revoca dell’autorizzazione ............................................................................................. 13

Art.14 bis Revoca dell’utilizzo dei singoli mezzi .................................................................... 14

Art.15 Trasferimento dell’autorizzazione ................................................................................. 14

Art.16 Norme transitorie e finali ................................................................................................ 15

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Art. 1
                          Definizione del servizio di linea di gran turismo
1. I servizi di linea di gran turismo sono servizi di trasporto pubblico esercitati mediante
utilizzo di autobus. Ai sensi dell'art. 4.5bis della l. r. Lazio n. 30 del 1998 modificata dalla l.r.
Lazio n. 16 del 2003 sono definiti "servizi […], soggetti ad autorizzazione amministrativa, […] che
hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da
essi collegati che si effettuano a tariffa libera".
2. Sono linee commerciali di gran turismo ai sensi della vigente normativa comunitaria e
nazionale, in quanto contribuiscono a perseguire la finalità di valorizzazione turistica e/o
valorizzazione dell’intermodalità turistica, i collegamenti che favoriscono gli spostamenti di
particolari flussi commerciali e professionali degli utenti dai porti ed aeroporti verso la città
di Roma, i collegamenti del turismo di affari, del turismo di tipo commerciale e fieristico e i
collegamenti con le località termali.
3. I servizi di linea di gran turismo di cui al presente regolamento hanno natura
commerciale e vengono effettuati senza alcun onere a carico dell’amministrazione
provinciale.
4. Ai sensi dell’art. 87.1 del d.lgs. n. 285 del 1992 un veicolo si intende adibito al servizio di
linea quando l’esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione
predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico.

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                                            Disciplina del servizio
1. Il servizio di linea di gran turismo è disciplinato dalla normativa nazionale, comunitaria e
regionale di riferimento, nonchè dalle norme regolamentari e contrattuali del settore
quando applicabili.
                                                      Art. 3
                    Servizi di linea di gran turismo della Provincia di Roma
1. Sono di competenza della Provincia di Roma, ai sensi dell’art. 3.3 della l.r. Lazio n. 30 del
1998 e ss. mm. ii., i seguenti servizi commerciali di gran turismo:
     a) i servizi che hanno origine e destinazione nell’ambito del territorio della provincia e che collegano in
          modo continuativo il territorio di due o più comuni, ovvero il territorio dei comuni e il capoluogo di
          provincia;

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b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale e circoscritta del
        territorio di una provincia limitrofa.
2. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione per l’esercizio di trasporto di linea di gran
turismo venga inoltrata, ai sensi dell’art. 3.3 della l.r. Lazio n. 30 del 1998, alla Provincia di
Roma la stessa procede di concerto con i comuni interessati alla individuazione della
titolarità del procedimento nell’ottica di garantirne l’economicità e migliorare l’efficacia
dell’azione amministrativa.

3. I servizi di gran turismo che collegano direttamente il centro urbano di un comune con
lo scalo ferroviario, con l’aeroporto o con il porto, situati anche nel territorio di comuni
limitrofi, sono di competenza comunale, ai sensi dell’art. 3.2 della l.r. Lazio n. 30 del 1998
come modificata dall’art. 3.2 lettera b) della l.r. Lazio n. 16 del 2003.
4. I servizi di cui al precedente comma 1 lett. b) sono autorizzati dalla Provincia di Roma
previa intesa con la provincia limitrofa interessata.
5. Le imprese dovranno allegare alla domanda di autorizzazione una relazione tecnica
illustrativa del servizio fornendo adeguate motivazioni che consentano di riconoscere la
fattispecie e le finalità del servizio.
6. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata all’acquisizione del preventivo nulla osta degli
enti territorialmente competenti. In caso di aree private è necessario fornire titolo idoneo a
comprovare la disponibilità all’utilizzo delle aree per l’intero periodo di esercizio della linea.
7. I servizi di linea di gran turismo si effettuano a tariffa libera ai sensi dell'art. 4 comma
5bis della l.r. Lazio n. 30 del 1998 e ss.mm.ii.. La società ha l’onere di comunicare
all’amministrazione provinciale il piano tariffario e gli eventuali adeguamenti applicati
all’erogazione del servizio di linea autorizzato.
                                                 Art. 4
                         Autorizzazione all'effettuazione del Servizio
1. L’autorizzazione per l'esercizio del trasporto pubblico di linea di gran turismo viene
rilasciata entro 90 giorni dall’avvio del procedimento fatto salvo quanto previsto dalla
normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento ai sensi
della l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..
2. Il servizio competente dell’amministrazione, sulla base delle prescrizioni e indicazioni
del presente regolamento:
a) riceve la domanda di autorizzazione predisposta ai sensi dei successivi articoli del
presente regolamento e comunica all’istante l’avvio del procedimento;

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b) procede al controllo della documentazione presentata e alla verifica sul possesso dei
requisiti soggettivi ed oggettivi e richiede, ove necessario, integrazioni ai sensi della l. n. 241
del 1990 e ss.mm.ii.;
c) procede ad una valutazione degli interessi pubblici preminenti, anche mediante eventuale
convocazione di apposite conferenze di servizi, con gli enti ed organismi territorialmente
competenti ai sensi della l. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii;
d) esperite positivamente le fasi di cui ai punti precedenti procede al riconoscimento, ai fini
della sicurezza e della regolarità del servizio, dell’ idoneità del percorso nonché delle
fermate e capolinea in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare, ai sensi
del D.P.R. 11.07.1980, n. 753;
e) rilascia l’autorizzazione amministrativa per una durata triennale.
3. La validità triennale dell’autorizzazione decorre dalla data di rilascio o dalla data indicata
nell’atto autorizzatorio ed è rinnovabile.
4. E’ vietata la cessione totale o parziale dell’autorizzazione, senza il preventivo consenso
della Provincia di Roma. L’autorizzazione non può essere ceduta a terzi se non previa
verifica della presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente regolamento e
subordinatamente alla formale istanza inoltrata dai titolari dell’atto autorizzatorio.
5. Nel caso di riunione di imprese, gli operatori economici devono conferire con un unico
atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario.
L’autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione.
Essa viene rilasciata in originale al mandatario che gestisce la riunione d’impresa e in copia
conforme all’originale alle imprese facenti parte della riunione.
6. In caso di cessazione anticipata dell’attività l’autorizzazione dovrà essere riconsegnata ai
competenti uffici dell’amministrazione provinciale. La comunicazione della cessazione
anticipata dell’esercizio di linea deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data
dell’effettiva cessazione dell’esercizio.
                                              Art. 5
           Requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell’autorizzazione
1. Le società iscritte nel registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2188 del Codice civile,
istituito presso le Camere di Commercio, e richiedenti il rilascio dell’autorizzazione
amministrativa debbono possedere i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e
professionale previsti dalla normativa vigente per l’accesso alla professione di trasportatore
di viaggiatori su strada.

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2. Sono inoltre requisiti oggettivi necessari per l’ottenimento e il mantenimento
dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di linea e per assicurare la regolare e
legittima prosecuzione dello stesso :

    a) la manifesta finalità della linea che valorizzi le caratteristiche artistiche, storiche,
        ambientali culturali e paesaggistiche degli ambiti territoriali interessati dal percorso
        di linea richiesto e/o che favorisca concretamente le tipologie di intermodalità e le
        finalità di cui al precedente art.1.2 e come evidenziato nella relazione di cui al
        precedente art. 3.5.
    b) i nulla osta alla piena disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata degli enti e
        autorità competenti che siano conformi alla normativa vigente. Sugli spazi
        individuati dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e
        regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto.
    c) la disponibilità di autobus a ridotto/nullo impatto ambientale in conformità alla
        normativa vigente e in numero sufficiente ad assicurare il regolare funzionamento
        del servizio di linea. Il numero di autobus dovrà essere compatibile con il
        programma orario di esercizio ed il percorso richiesto. Inoltre sarà necessario
        individuare e disporre di un numero adeguato di autobus di riserva.
                                              Art. 6
                                 Domanda di autorizzazione
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di un servizio di linea di gran
turismo può essere presentata al Servizio competente dell’amministrazione provinciale
secondo il modello di istanza predisposto dall’amministrazione e disponibile presso l’ufficio
competente.
1.2 La domanda contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000:
    a) denominazione o ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di
        partita IVA , le generalità del legale rappresentante, il numero di iscrizione al
        Registro Elettronico Nazionale (REN) . In caso di riunione di imprese tali dati
        devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
    b) dichiarazione relativa all’iscrizione al registro imprese presso la Camera di
        Commercio e all’avvenuta iscrizione al REN attestante il possesso dei requisiti di
        onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale. In caso di riunione di
        imprese tali dichiarazioni devono essere fornite anche a ciascuna delle imprese
        riunite;

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c) dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus con indicazione del numero,
       tipologia, dimensioni, anno di immatricolazione, uso in base al quale sono
       immatricolati;
   d) dichiarazione di assenza, per l’acquisto degli autobus di cui al punto c), di
       sovvenzioni pubbliche;
   e) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il
       regolare esercizio di trasporto di linea nel rispetto della vigente natura giuridica dei
       rapporti di lavori e dei contratti collettivi applicati al settore;
   f) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il
       servizio di trasporto;
   g) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi inerenti la separazione contabile
       qualora l’impresa gestisca trasporti soggetti ad obbligo di servizio pubblico e al
       rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente per la tutela della
       concorrenza e del mercato per le attività svolte in mercati liberalizzati - ex art 8.2bis
       e 8.2ter legge n. 287 del 1990. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione
       deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite ;
2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
       a) elenco materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (indicando
           modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione, data ultima revisione,
           servizi per cui sono stati immatricolati ed Ente che ne ha autorizzato
           l’immatricolazione) e copia delle carte di circolazione comprensivo anche
           dell’elenco dei mezzi di riserva;
       b) nulla osta alla disponibilità delle aree di ubicazione di capolinea e fermate per
           l’intero periodo di esercizio della linea da parte degli enti territorialmente
           competenti. Qualora l’area interessata sia già in uso per la sosta e/o capolinea di
           un altro servizio di trasporto pubblico locale sovvenzionato è necessario fornire
           il nulla osta dell’ente che ha affidato il servizio di trasporto pubblico. In caso di
           aree private è necessario fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità
           delle aree per l’intero periodo di esercizio della linea;
       c) programma di esercizio della linea - con tabelle orarie con orari di partenza ed
           arrivo ai capolinea e alle fermate - periodo d’esercizio e tabelle tariffarie. Il
           programma di esercizio costituirà parte integrante dell’autorizzazione e dovrà
           indicare anche i tempi presunti di percorrenza. Inoltre il programma orario di

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esercizio dovrà prevedere un idoneo tempo di fermata o sosta dell’autobus al
            fine di consentire la salita e la discesa dei passeggeri in sicurezza.
        d) documentazione cartografica (n. 2 copie) relativa sia al percorso, con evidenza
            dei sensi di marcia, sia all’ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate
            richieste. La cartografia sarà in scala 1:10.000 per il percorso e in scala 1:200 per
            i dettagli delle fermate e dei capolinea.
        e) relazione illustrativa del servizio e delle caratteristiche, artistiche, storiche,
            ambientali, culturali e paesaggistiche delle località che si intendono collegare,
            contenente anche la proiezione del traffico medio di passeggeri previsto;
        f) carta dei servizi adottata;
        g) copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del
            titolare/legale rappresentante dell’impresa che sottoscrive la richiesta di
            autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva
            di certificazione di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
                                              Art. 7
       Domanda di rinnovo di una autorizzazione senza modifiche della linea
1. Le imprese che intendono rinnovare, senza modifiche, l’autorizzazione di un servizio di
linea, devono presentare specifica domanda, che deve pervenire al servizio competente
della amministrazione provinciale almeno trenta (30) giorni prima della data di scadenza
dell’autorizzazione di cui si chiede il rinnovo mediante l’ utilizzo del modello predisposto
dall’amministrazione.
2. Qualora non siano previste variazioni al servizio, in termini di percorso, fermate, orari e
mezzi impiegati, la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui al
precedente art. 6 comma 1.2.
                                              Art. 8
                             Tempi di attivazione del servizio
1. Entro il periodo massimo di 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione la società attiverà il
servizio di linea secondo le modalità indicate nell'autorizzazione stessa. Il periodo
necessario all’attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni
dal rilascio del titolo legale nel caso di richiesta/proposta dell'impresa per motivazioni che
saranno valutate dall’amministrazione.
2. Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza
dell’autorizzazione amministrativa.

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Art. 9
                           Effettuazione e modifiche del Servizio
1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta
né sospesa dall'impresa unilateralmente.
2. Dopo il primi sei mesi dall’attivazione del servizio di trasporto di linea di gran turismo, o
dopo i primi sei mesi dal rinnovo della stessa, l’impresa può richiedere modifiche motivate
al percorso e/o al programma di esercizio approvato, fatti salvi i casi estrema necessità.
                                              Art. 10
                      Contributo di vigilanza e regolarità del servizio
1. L’impresa che esercita il servizio di linea di gran turismo è tenuta a corrispondere alla
Provincia di Roma un contributo annuale di sorveglianza ai fini dell’accertamento della
regolarità e sicurezza del servizio di cui all’art. 7, lettera n) della legge regionale Lazio n. 30
del 1998 e ss. mm. e ii.
                                              Art. 11
                            Obblighi e responsabilità del gestore
1. L’impresa, per il periodo di validità dell’autorizzazione deve rispettare tutte le
obbligazioni e/o prescrizioni contenute nell’ autorizzazione amministrativa.
2. E' responsabilità del gestore qualsiasi evento dannoso dovesse insorgere per mancato
rispetto degli obblighi di cui al comma precedente o derivante dall'esercizio del trasporto
pubblico di linea di gran turismo autorizzato.
3. E’ fatto, altresì, obbligo all’impresa autorizzata rilasciare ai viaggiatori un titolo di viaggio
dal quale risulti la denominazione dell’impresa, la località di partenza ed il percorso di linea,
il prezzo nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale.
4. La società esercente è tenuta a dare all’ufficio competente della Provincia di Roma
immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatesi anche quando nessun danno si
fosse verificato. E’ tenuta altresì, a dare immediata comunicazione allo stesso di qualsiasi
interruzione, sospensione o variazione di servizio dal programma orario e/o percorso
autorizzato. La società si impegna inoltre a trasmettere ogni constatazione e verbalizzazione
di notifica di trasgressioni avvenute durante l’esercizio della linea.
5. Alla società è fatto obbligo di assicurarsi per le assicurazioni obbligatorie stabilite dalla
legge e per i rischi di responsabilità anche per i danni ai passeggeri durante il viaggio.
6. I nulla osta, che le imprese interessate provvederanno a richiedere agli enti competenti,
per l’uso di aree e spazi per soste e fermate dovranno prevedere la possibilità di posizionare

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tabelle informative rivolte all’utenza con gli orari, il programma di esercizio e la tariffa
applicata.
7. Il servizio di gran turismo provinciale deve essere esercitato con autobus con
caratteristiche di motorizzazione, prestazioni meccaniche e di comfort adeguati alla
tipologia del servizio di trasporto di gran turismo ed omologati per il servizio dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le dimensioni degli autobus dovranno essere
compatibili con le caratteristiche dei percorsi previsti e/o proposti.
8. La Provincia di Roma rilascia specifico nulla osta all’immatricolazione dei veicoli per
l’impiego in servizio di linea autorizzato e specifica autorizzazione all’alienazione degli
stessi quando richiesta dagli operatori.
9. E’ consentito l’utilizzo temporaneo di mezzi di riserva previa motivata comunicazione
all’ufficio competente e solo nei casi di necessità ed urgenza.
10. Ciascun autobus adibito al servizio di linea, per la corretta individuazione da parte
dell’utenza, dovrà esporre all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un
contrassegno con la denominazione della linea provinciale di gran turismo autorizzata con
indicazione degli estremi dell’atto autorizzatorio.
11. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente adibito all’espletamento
del servizio di trasporto pubblico di linea di gran turismo deve essere conforme e rispettare
le norme di diritto comune e i contratti collettivi nonché la disciplina in materia
previdenziale, fiscale e di sicurezza sul lavoro previsto per la categoria.
12. Al servizio pubblico di linea di gran turismo devono essere adibiti esclusivamente i
conducenti riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o ente
territorialmente competente. Il personale addetto all'esercizio del trasporto pubblico ed in
particolare il personale addetto alla guida in servizio di linea deve possedere i requisiti
psicoattitudinali previsti dalle vigenti normative applicabili per il trasporto pubblico di linea.
13. La perdita dei requisiti psicoattitudinali previsti dalla normativa vigente, impone al
soggetto titolare dell’autorizzazione di disporre l’immediato esonero del personale addetto
alla guida e lo obbliga a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
14. La società deve rispettare gli obblighi inerenti l’aggiornamento della carta di
circolazione degli autobus impiegati sulla linea. All’aggiornamento si provvede entro e non
oltre 180 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione provinciale.
15. La società è tenuta al rispetto di ciascuna delle prescrizioni imposte con l’atto
autorizzatorio.

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16. L’utilizzo dei mezzi titolari impiegati nella linea di gran turismo provinciale in un
servizio diverso è consentito salvo rilascio di apposita autorizzazione alla distrazione.
L’amministrazione valuta la motivazione della richiesta dell’operatore e verifica che la
distrazione non comprometta il regolare esercizio di linea.
17. Obbligo per i soggetti autorizzati di garantire che le modalità esteriori di identificazione
della linea non siano in contrasto con il regime giuridico dell’autorizzazione e le relative
prescrizioni.

                                            Art. 12
                         Attività di controllo sull’attività e diffida
1. L’amministrazione nello svolgimento dell’attività di controllo e ispettiva, svolta
dall’ufficio competente, sulla regolarità e qualità del servizio - anche nel rispetto degli
standard qualitativi e quantitativi della Carta dei Servizi adottata di cui all’art.6.2 lett.f) -
redige apposito verbale, a cura dei funzionari incaricati. Nel verbale sono riportate le
irregolarità riscontrate nell’erogazione e nello svolgimento del servizio di trasporto con
riferimento anche all’obbligo di osservanza delle prescrizioni imposte agli operatori.
2. Gli accertamenti delle irregolarità trasmessi dalle autorità di controllo sul territorio al
Servizio competente, saranno valutati al fine dell’applicazione della procedura e delle
sanzioni di cui al presente articolo e ai successivi del presente regolamento.
3. Le irregolarità nell’espletamento del servizio e il mancato rispetto delle prescrizioni
impartite dall’amministrazione, rilevate con le modalità di cui ai precedenti commi, saranno
oggetto di apposita comunicazione e contestuale richiesta di giustificazioni che dovranno
essere inviate entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sarà inviata unitamente
alla richiesta anche copia del verbale di cui al comma 1 o degli accertamenti di cui al
comma 2.
4. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficientemente motivate ovvero non siano
pervenute nei termini di cui al comma precedente l’amministrazione provvederà ad inviare
formale diffida all’operatore che dovrà provvedere entro un termine indicato comunque
non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. In casi di necessità ed urgenza l’amministrazione potrà comunicare immediatamente la
diffida ad adempiere in assenza di preventiva comunicazione di richiesta di chiarimenti di
cui ai commi precedenti.
6. La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, non esaustivo, elenco di
motivi:

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a)      accertate violazioni al vigente Codice della Strada e al Regolamento di esecuzione e
           di attuazione del Codice stesso;
  b)      sospensione o interruzione del servizio non riconducibile a cause di forza maggiore;
  c)      mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l’atto autorizzatorio;
  d)      inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e
           rispetto degli standard e caratteristiche del servizio di trasporto pubblico di linea di
           gran turismo – anche con riferimento alla Carta dei Servizi adottata di cui all’art.6.2
           lett.f);
  e)      in ogni altro caso che possa interferire con il regolare esercizio di linea di gran
           turismo o che comporti il non rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto
           pubblico di linea di gran turismo.

                                                Art. 13
                                 Sospensione dell’ autorizzazione
1. L’ autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando
       a) non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati ;
       b) quando siano state adottate nei confronti dell’operatore due diffide nell’anno solare;
       c) quando siano state adottate tre diffide nel triennio di esercizio.
       d) quando siano intervenute tre sospensioni dell’utilizzo dei singoli mezzi sulla linea
           nel triennio di esercizio.
2. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni per consentire di
provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione dell’attività di
trasporto pubblico di linea.
3. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione è trasmesso ai competenti uffici di
controllo sul territorio.

                                              Art. 13bis
                          Sospensione dell’ utilizzo dei singoli mezzi
1. L’Amministrazione potrà inibire l’utilizzo dei singoli mezzi autorizzati all’impiego sulla
linea di gran turismo provinciale da 1 a 15 giorni.
2. La misura sanzionatoria della temporanea interdizione dell’utilizzo dei singoli mezzi
sulla linea avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere salvo quanto disposto al
comma 3.

                                                                                                12
3. Nei soli casi di necessità ed urgenza l’amministrazione potrà disporre immediatamente
la sospensione dei singoli mezzi.
4. In via esemplificativa ma non esaustiva l’Amministrazione potrà sospendere l’utilizzo di
singoli mezzi nei seguenti casi:

        a) utilizzo di mezzi privi dei necessari contrassegni di indicazione
              dell’intero percorso di linea autorizzato come previsto dalle
              disposizioni impartite dall’amministrazione;
        b) utilizzo di mezzi non conformi all’offerta di standard qualitativi
              minimi previsti per i servizi di trasporto pubblico.
        c) utilizzo di mezzi in violazione delle norme che regolamentano la
              circolazione stradale e /o in presenza di mancato aggiornamento
              dei necessari documenti di circolazione.

                                              Art. 14
                                   Revoca dell’ autorizzazione
1. L’autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario.
2. La Provincia di Roma può procedere alla revoca dell’autorizzazione per reiterate e gravi
inadempienze nell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. L’Amministrazione può disporre la revoca dell’autorizzazione in particolare :
     a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l’esercizio della professione di
     trasportatore su strada di persone;
     b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione
     dell’autorizzazione all’attività di trasporto di linea nel triennio di esercizio;
     c) in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del
     servizio;
4. La revoca adottata con determinazione dirigenziale sarà notificata alla società autorizzata
e agli uffici provinciali della motorizzazione nonché alle autorità di controllo competenti sul
territorio.

                                                                                            13
Art. 14bis
                           Revoca dell’ utilizzo dei singoli mezzi
1. L’Amministrazione può revocare l’utilizzo dei singoli mezzi, autorizzati all’impiego sulla
linea di gran turismo, in presenza del mancato rispetto delle prescrizioni relative al parco
mezzi.
2. La misura sanzionatoria della revoca dell’utilizzo dei singoli mezzi sulla linea avverrà
previa comunicazione di diffida ad adempiere.
3. In via esemplificativa ma non esaustiva l’Amministrazione potrà revocare l’utilizzo dei
mezzi nei seguenti casi:
         a) utilizzo di mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche;
         b) utilizzo di mezzi che non siano nella piena disponibilità della società
            autorizzata;
         c) quando siano state già disposte due sospensioni dell’utilizzo del
            singolo mezzo nell’anno solare.

                                            Art. 15
                             Trasferimento dell’autorizzazione
1. L'autorizzazione amministrativa non può essere trasferita, ad esclusione dei casi di morte
del titolare di impresa individuale, di cessazione dell'attività e cessione di ramo d’azienda
oltre che per i casi previsti di trasformazione , di fusione e di incorporazione secondo le
norme del codice civile.
2. Nel caso di morte del titolare di autorizzazione amministrativa, intestata ad una ditta
individuale, l'autorizzazione passa agli eredi che possono esercitare in proprio l'attività di
esercizio del servizio di gran turismo, se in possesso dei requisiti prescritti ed in assenza
delle cause di impedimento previste dal presente regolamento, oppure può essere trasferita
ad altro soggetto idoneo. Il soggetto acquirente dovrà comunque possedere gli stessi
requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa. Il trasferimento
dell’autorizzazione dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di decesso del titolare, trascorso il
quale l’autorizzazione decadrà.
3. Il trasferimento è comunque soggetto alla preventiva approvazione del Servizio
competente dell’Amministrazione Provinciale.

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Art. 16
                                 Norme transitorie e finali
1. Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia di Roma alla data di approvazione del
presente regolamento mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista.
2. Le società titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente potranno previa
presentazione di apposita istanza, redatta in conformità a quanto previsto del presente
regolamento, richiedere il rinnovo all’esercizio di linea di gran turismo. Le prescrizioni e le
disposizioni del presente regolamento operano anche per le richieste di rinnovo.
3. Le sanzioni previste e disciplinate nel presente regolamento si applicano anche alle
autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità. A tal fine gli uffici provvedono a
trasmettere ai soggetti già autorizzati apposita appendice alle prescrizioni.

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