REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ALLEGATO A Delibera del C.d.A. N. 105 16/12/1998 - Castelfranco Veneto servizi

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ALLEGATO A
                  Delibera del C.d.A. N. 105 – 16/12/1998

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL

    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INDICE:

ART. 1 – COMPETENZE_________________________________________________________ 3
ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ______________________________________ 4
ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _____________________ 4
ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _________________________ 5
ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ____________________________________ 6
ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INFORMAZIONE ___________________ 6
ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO _________________________________ 7
ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE _______________________________________ 7
ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE __________________________ 10
ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____________________ 12
ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. _________________ 13
ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI ___________________________________ 15
ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE ____________________ 16

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ART. 1 – COMPETENZE                                                                   RIF. STATUTO

1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi                        Art. 12 – 1° comma
formulati dal Consiglio Comunale, delibera tutti gli atti necessari al
perseguimento degli obiettivi aziendali, sempre che tali atti non siano
espressamente riservati per legge o per Statuto al Presidente e al
Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:                                   Art. 12 – 2° comma
a. delibera il piano programma e gli eventuali aggiornamenti;
b. delibera il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico
annuale e le eventuali variazioni agli stessi;
c. approva il bilancio di esercizio con i relativi allegati;
d. approva i regolamenti interni;
e. delibera entro i limiti del piano programma approvato dall’Ente
locale, l’assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali
l’Azienda possa far fronte con mezzi propri;
f. delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento
speciale      aziendale       e,     salvo    le   funzioni        del   Direttore,
sull’organizzazione dell’Azienda e sulla applicazione dei contratti
collettivi di lavoro;
g. delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli relativi alle
spese in economia;
h. approva i capitolati;
i. delibera in generale, su tutte le materie relative all’ordinamento e
funzionamento dell’Azienda;
j. presenta all’Amministrazione Comunale, eventuali proposte di
modifica dello Statuto;
l. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla
Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento;

3. Nel       limite   delle        proprie   attribuzioni,    il    Consiglio   di    Art. 12 – 3° comma
Amministrazione può affidare, anche in via temporanea, specifici
incarichi ai suoi componenti o al Direttore.

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ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al           Art. 7 – 2° comma
mese, su iniziativa del Presidente, a mezzo di avvisi scritti.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la
convocazione viene fatta dal consigliere da lui delegato a sensi
dell’art. 15 dello Statuto Aziendale.

3. Il Consiglio può essere convocato per specifici argomenti, su                Art. 7 – 2° comma
richiesta motivata di almeno tre consiglieri o dal Collegio dei
Revisori. La richiesta dovrà indicare:
-       gli argomenti da trattare;
-       la motivazione della convocazione;
-       la motivazione dell’eventuale urgenza.
In tal caso la riunione è indetta dal Presidente con l’urgenza che in           Art. 7 – 2° comma
caso richiede e comunque deve aver luogo entro sette giorni dalla
richiesta.

ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI
CONVOCAZIONE

1.   Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere,            Art. 7 – 2° comma
al Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, al Sindaco,
mediante avvisi raccomandati da trasmettersi a mano a cura del                  Art. 7 – 3° comma
personale    dell’Azienda,    oppure       tramite   servizio   postale   con
Raccomandata A.R. o telegramma o telefax, almeno tre giorni prima
di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione         Art. 7 – 2° comma
va comunicata 24 ore prima. La data, l’ora e le modalità della
consegna saranno indicate da chi ha provveduto al recapito su
apposito foglio, registro o bollettario.

2.   L’avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri nella          Art. 7 – 2° comma
loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi
per iscritto al Direttore.

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3. nel caso di aggiornamento della seduta, l’avviso deve essere
      comunicato, anche a mezzo telegramma o telefax, ai soli membri
      assenti, almeno 24 ore prima della seduta.

4.        Le sedute convocate irritualmente sono valide se sono presenti     Art. 7 – 4° comma
          tutti i Consiglieri, ciascuno dei quali può peraltro ottenere il
          rinvio di uno o più argomenti ad una seduta successiva.

ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede                    Art. 7 – 1° comma
      dell’Azienda.

2. L’avviso di convocazione deve contenere:
     a. gli argomenti da trattare;
     b. il giorno, l’ora ed il luogo di convocazione;
     c.     c. la sede dove si svolge la seduta;
     d.     d. la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce
           legalmente.

3. L’ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Presidente, il
      quale deve tenere presente delle proposte del Direttore e quelle
      avanzate dai Consiglieri. L’oggetto indicato ai singoli punti
      all’ordine del giorno deve figurare sufficientemente chiaro e
      sintetico, fatto salvo il caso di proposte di provvedimenti che, per
      la loro natura, richiedono particolare riservatezza.

4. La trattazione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno è          Art. 8 – 3° comma
      ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

5. Gli argomenti vanno trattati nell’ordine indicato nell’avviso di
      convocazione. Tuttavia il Presidente od un Consigliere possono
      proporre che l’ordine del giorno sia mutato; la proposta si ritiene
      approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

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ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI

1. Le proposte di provvedimento da sottoporre al Consiglio di
   Amministrazione sono, di norma, predisposte dagli uffici aziendali
   e consegnate dal Direttore, che le sottoscrive, sottoponendole al
   Presidente in modo che quest’ultimo possa decidere in merito alla
   formulazione dell’ordine del giorno della seduta.
2. Eventuali proposte di provvedimento di iniziativa del Presidente
   devono essere trasmesse al Direttore per il prescritto parere.
3. Le    proposte    devono,        di     norma,   essere        complete    della
   documentazione relativa.
4. Le proposte e la relativa documentazione possono essere visionate
   dai Consiglieri e dai Revisori dei Conti presso gli uffici aziendali
   dopo il ricevimento dell’avviso di seduta.
5. Eventuali    richieste    di     chiarimento     devono         essere    rivolte
   unicamente al Presidente o al Direttore, a seconda delle rispettive
   competenze.

ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI                                             Art. 7 – 8° comma
INFORMAZIONE

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno
   vengono depositati presso la segreteria nei tre giorni e nelle
   ventiquattro ore precedenti quello della riunione, per la
   consultazione     da     parte    dei     componenti      il     Consiglio    di
   Amministrazione.
2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a
   deliberazione del Consiglio di Amministrazione, se non viene
   depositata con tutti i documenti necessari per poter essere
   correttamente esaminata.
3. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti che
   sono richiamati o citati nelle proposte depositate da sottoporre a
   deliberazione.
4. I Consiglieri, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno
   diritto:

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a    ad ottenere dagli uffici dell’Azienda tutte le informazioni e notizie
     ritenute utili all’espletamento del mandato;
b    di acceso e di consultazione di tutti gli atti e documenti, esclusi
     quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità allo
     Statuto e all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c    di ottenere il rilascio in copie degli atti e documenti aziendali in
     esenzione di spese e diritti.
L’esercizio del diritto di cui alle lettere a) e b) è disciplinato da
apposito regolamento.

ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO

1.    I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal
      Sindaco.
2.    I componenti del Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio
      del mandato, hanno diritto ai permessi nel limite ed alle
      condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816.
3.    Il trattamento economico da praticare ai componenti del                Art. 11 – 1° comma
      Consiglio di Amministrazione è deliberato dalla Giunta
      Comunale a norma di legge. Il trattamento economico suddetto è
      a carico dell’Azienda. Il trattamento da praticare al Presidente ed
      ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in caso di
      missione per conto dell’Azienda, è il rimborso delle spese di
      viaggio e soggiorno per la partecipazione alle attività aziendali.
      Le suddette spese sono stabilite dal Consiglio stesso, in relazione
      a quelle fissate per il Sindaco e gli Assessori.
4.    L’Azienda provvede ad assicurare ai componenti il Consiglio di
      Amministrazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del
      loro mandato ed in particolare alla copertura dei rischi contro gli
      infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1.    I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del
      Consiglio di Amministrazione.

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2. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta deve darne
   comunicazione, anche a mezzo telefono, al Presidente o al
   Direttore.

3. Il Presidente deve dare notizia, all’inizio della seduta, delle
   comunicazioni di motivata assenza ricevute dai Consiglieri; delle
   stesse si dovrà prendere nota a verbale.

4. In caso di forza maggiore, la giustificazione potrà essere data
   successivamente alla seduta; in tal caso, la stessa verrà comunque
   verbalizzata nel corso della prima seduta successiva alla
   comunicazione.

5. Il Presidente ed i Consiglieri non possono entrare nel merito delle
   giustificazioni addotte dai colleghi. Il Presidente segnala al
   Sindaco le assenze ingiustificate in numero di tre consecutive per
   le successive determinazioni.

6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve,
   prima di lasciare la riunione, avvisare il Segretario del Consiglio
   di Amministrazione, perché sia presa nota a verbale.

7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.           Art. 7 – 5° comma

8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il
   Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario del Consiglio
   di Amministrazione. Possono partecipare anche i Revisori dei             Art. 7 – 7° comma
   Conti ed eventuali invitati.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei            Art. 10 – 1° comma
   Conti ed il Direttore non possono prendere parte alle sedute in cui
   si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano
   un interesse personale essi stessi o i l coniuge od i loro congiunti
   ed affini entro il quarto grado.

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10. L’interesse in oggetto deve peraltro essere non solo personale, ma
   anche diretto, attuale, economico ed espressamente conosciuto,
   essendo necessario che sia tale da poter determinare un contrasto
   con l’interesse aziendale e da poter influire sulla libertà del
   Consigliere stesso, dei Revisori dei Conti o del Direttore.

11. Il componente del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei
   Conti e il Direttore che si trova in condizioni di conflitto di
   interessi, deve allontanarsi dalla seduta per il periodo in cui viene
   discussa la proposta e fino a quando la relativa votazione non sia
   ultimata.

12. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di      Art. 10 – 2° comma
   deliberare per effetto del divieto di cui sopra, esso viene sostituito
   dalla Giunta Comunale.

13. Non possono prendere parte a sedute del Consiglio di
   Amministrazione      persone     invitate   qualora    si     discutano
   provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o il
   coniuge o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.

14. Il Direttore partecipa alla discussione per illustrare le proposte e     Art. 7 – 6° comma
   fornire ogni utile informazione; deve esprimere il proprio voto
   consultivo su tutte le proposte di deliberazione che non siano da
   lui formulate o nel caso in cui il Consiglio si discosti dalla sue
   proposte. Al Direttore può essere concesso di essere coadiuvato da
   collaboratori.

15. Il Direttore è obbligato a partecipare alle sedute del Consiglio di
   Amministrazione, salvo il caso di conflitto di interessi. In caso di
   assenza del Direttore, partecipa alla seduta colui che ne esercita
   temporaneamente le funzioni.

16. Il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di altri Consiglieri o    Art. 7 – 7° comma
   del Direttore, può invitare chiunque ritenga opportuno per

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proposte o chiarimenti e comunicazioni su argomenti da trattare.
    Gli invitati non possono essere presenti alla discussione salvo
    unanime richiesta del Consiglio di Amministrazione, e comunque
    devono assentarsi dalla riunione al momento del voto.

17. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la         Art. 8 – 1° comma
   maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il
   Presidente.

18. Trascorsi 30 minuti dall’ora riportata nell’avviso di convocazione
   senza che venga raggiunta la presenza minima per considerare
   valida la seduta, il Presidente può dichiarare deserta la seduta
   stessa.

19. I Consiglieri che escono dall’aula prima che venga effettuata la
   votazione     non   saranno   conteggiati      nel   numero   minimo
   indispensabile a rendere valida la riunione.

20. I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente di esprimere il   Art. 37 – 5° comma
   loro parere sui provvedimenti in discussione: In nessun caso essi
   votano. Devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono il
   Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo e provvedimenti di
   particolare rilevanza economica e finanziaria.

ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che            Art. 8 – 2° comma
   questo sia regolarmente costituito ed in grado di deliberare; dirige
   e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

2. Le deliberazioni debbono adottarsi per appello nominale o per          Art. 8 – 4° comma
   alzata di mano.

3. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i Consiglieri      Art. 8 – 5° comma

                                                                                          10
che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal
     votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono
     invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del
     numero legale per la validità della seduta.

4.   Le votazioni tacite sono ammesse per i soli provvedimenti di
     ordinaria amministrazione: in questo caso il Presidente dichiara
     espressamente che la proposta si intende approvata qualora
     nessuno prende la parola; si dovrà invece procedere a votazione
     espressa, come indicato al precedente comma, qualora lo richieda
     anche un solo consigliere avente diritto al voto.

5.   Ciascun Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale, nel    Art. 8 – 7° comma
     caso di voto palese, il proprio voto ed i motivi del medesimo.

6.   Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta      Art. 8 – 1° comma
     dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, fatto
     salvo il caso di nomina per chiamata del Direttore, per la quale è
     richiesto il voto unanime dei componenti del Consiglio di
     Amministrazione.

7.   I Consiglieri obbligati ad astenersi ed assentarsi ne informano il
     Segretario, che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di
     tale obbligo.

8.   Per le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni       Art. 8 – 4° comma
     riguardanti le persone, la votazione avviene a scrutinio segreto.

9.   Non si vota per scrutinio segreto quando si deve prendere atto del
     risultato di concorsi, selezioni pubbliche, promozioni od
     avanzamenti, in applicazione di norme legislative o di contratto
     collettivo.

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10. In caso di votazione a scrutinio segreto, il voto viene espresso su
     scheda distribuita dal Presidente o dal Segretario; non sono
     ammesse dichiarazioni di voto. Il voto di esprime con un “si” o un
     “no”, ovvero con l’indicazione del nominativo delle persone
     prescelte.

11. Nel caso di deliberazione adottata con voto segreto vanno               Art. 8 –6° comma
     computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o
     scheda nulla.

12. Le    schede      utilizzate   per   la   votazione   devono   essere
     immediatamente distrutte dopo lo scrutinio.

ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

1.    I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono        Art. 9 –1° comma
      redatti dal Direttore o da un dipendente scelto dal Consiglio
      stesso su proposta del Direttore, con funzioni di segretario del
      Consiglio.

2.    In assenza del segretario del Consiglio di Amministrazione, i
      verbali vengono redatti da un Consigliere designato dal Consiglio
      stesso.

3.    Gli interventi dei Consiglieri e del Presidente sono fatti annotare
      a verbale in modo sintetico e secondo le specifiche indicazioni
      degli stessi.

4.    In ogni caso il voto consultivo del Direttore deve essere
      verbalizzato. Non è consentita dopo la chiusura della seduta, la
      richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni non rese nel
      corso della medesima.

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5.    Il verbale, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione
      deve essere approvato nelle successive seduta del Consiglio di
      Amministrazione.

6.    Per l’approvazione, il Presidente dà lettura del verbale e chiede al
      Consiglio di Amministrazione se vi siano osservazioni relative al
      verbale stesso. Qualora nessuno si pronunci, il verbale si intende
      approvato all’unanimità.

7.    Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni
      al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto
      intende che sia modificato, cancellato od inserito a verbale. Nel
      formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o
      ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.

8.    Gli originali dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario,    Art. 9 –2° comma
      vengono conservati, numerati in ordine progressivo annuale, in
      apposito registro.

9.    Il verbale è documento riservato. Per la sua visione e per il          Art. 9 –5° comma
      rilascio di copie valgono le norme di legge e dell’apposito
      Regolamento aziendale.

10. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono          Art. 9 –3° comma
      dichiarati conformi dal Direttore.

ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.

1.    Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione             Art. 10 –1° comma
      vengono svolte dal Direttore o da un dipendente scelto dal
      Consiglio stesso su proposta del Direttore.

2. Il segretario deve collaborare con il Presidente per tutto ciò che
     riguarda il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

                                                                                            13
3. Al segretario competono, inoltre, le seguenti funzioni:
      a   raccolta delle proposte e della documentazione da
          sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
      b   stesura del verbale delle sedute e sottoscrizione dello stesso
          con assunzione delle relative responsabilità;
      c   trasmissione      all’Amministrazione     comunale       delle
          deliberazioni concernenti gli atti fondamentali dell’Azienda
          in conformità del primo e secondo comma dell’art. 25 dello
          Statuto della stessa;
      d   trasmissione all’Amministrazione comunale entro il termine
          di quindici giorni di un sunto contenente la parte dispositiva
          di tutte le altre deliberazioni;
      e   comunicazione dei provvedimenti agli uffici aziendali;
      f   conservazione del registro dei verbali delle sedute e della
          documentazione delle proposte avanzate dal Consiglio di
          Amministrazione;
      g   firma, per copia conforme all’originale, delle copie dei
          verbali delle deliberazioni.

ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere          Art. 14 –1° comma
   ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto a sono
   solidalmente responsabili verso l’Azienda dei danni derivanti
   dall’inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla
   conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono altresì              Art. 14 –2° comma
   solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti
   pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
   compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

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3.   Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del      Art. 14 –3° comma
     Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi
     che, immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo
     dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
     Consiglio, chiedendone la trasmissione al Collegio dei Revisori.

ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal sindaco         Art. 40 –1° comma
     che vi provvede su proposta motivata dalla Giunta Comunale.

2. La revoca può avvenire nei casi di gravi irregolarità nella gestione,   Art. 40 –2° comma
     di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio
     Comunale, di documentata inefficienza ovvero di pregiudizio degli
     interessi del Comune o dell’Azienda.

3. La proposta di revoca è trasmessa dal Comune al Consiglio di            Art. 40 –3° comma
     Amministrazione, affinché presenti le proprie deduzioni entro il
     termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni la
     Giunta Comunale delibera sulla proposta.

4. Con l delibera con la quale viene dichiarato lo scioglimento del        Art. 40 –4° comma
     Consiglio di Amministrazione, il Sindaco può nominare un
     Commissario il quale resta in carica per un periodo massimo di sei
     mesi.

5. Il Commissario assume i poteri del Consiglio di Amministrazione         Art. 40 –5° comma
     e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento
     dell’Azienda e, in particolare, i provvedimenti omessi dal
     Consiglio di Amministrazione sciolto.

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ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E
MODIFICHE

Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 105 del 16/12/1998 ed ha
decorrenza dal 16/12/1998 .

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