REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ALLEGATO A Delibera del C.d.A. N. 105 16/12/1998 - Castelfranco Veneto servizi
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ALLEGATO A Delibera del C.d.A. N. 105 – 16/12/1998 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
INDICE: ART. 1 – COMPETENZE_________________________________________________________ 3 ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ______________________________________ 4 ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _____________________ 4 ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE _________________________ 5 ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ____________________________________ 6 ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI INFORMAZIONE ___________________ 6 ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO _________________________________ 7 ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE _______________________________________ 7 ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE __________________________ 10 ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____________________ 12 ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. _________________ 13 ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI ___________________________________ 15 ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE ____________________ 16 2
ART. 1 – COMPETENZE RIF. STATUTO 1. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi Art. 12 – 1° comma formulati dal Consiglio Comunale, delibera tutti gli atti necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, sempre che tali atti non siano espressamente riservati per legge o per Statuto al Presidente e al Direttore. 2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare: Art. 12 – 2° comma a. delibera il piano programma e gli eventuali aggiornamenti; b. delibera il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico annuale e le eventuali variazioni agli stessi; c. approva il bilancio di esercizio con i relativi allegati; d. approva i regolamenti interni; e. delibera entro i limiti del piano programma approvato dall’Ente locale, l’assunzione dei mutui a medio e lungo termine ai quali l’Azienda possa far fronte con mezzi propri; f. delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale aziendale e, salvo le funzioni del Direttore, sull’organizzazione dell’Azienda e sulla applicazione dei contratti collettivi di lavoro; g. delibera le spese ed approva i contratti, salvo quelli relativi alle spese in economia; h. approva i capitolati; i. delibera in generale, su tutte le materie relative all’ordinamento e funzionamento dell’Azienda; j. presenta all’Amministrazione Comunale, eventuali proposte di modifica dello Statuto; l. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento; 3. Nel limite delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Art. 12 – 3° comma Amministrazione può affidare, anche in via temporanea, specifici incarichi ai suoi componenti o al Direttore. 3
ART. 2 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola una volta al Art. 7 – 2° comma mese, su iniziativa del Presidente, a mezzo di avvisi scritti. 2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene fatta dal consigliere da lui delegato a sensi dell’art. 15 dello Statuto Aziendale. 3. Il Consiglio può essere convocato per specifici argomenti, su Art. 7 – 2° comma richiesta motivata di almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La richiesta dovrà indicare: - gli argomenti da trattare; - la motivazione della convocazione; - la motivazione dell’eventuale urgenza. In tal caso la riunione è indetta dal Presidente con l’urgenza che in Art. 7 – 2° comma caso richiede e comunque deve aver luogo entro sette giorni dalla richiesta. ART. 3 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 1. Le convocazioni devono essere comunicate a ciascun consigliere, Art. 7 – 2° comma al Collegio dei Revisori dei Conti e, per conoscenza, al Sindaco, mediante avvisi raccomandati da trasmettersi a mano a cura del Art. 7 – 3° comma personale dell’Azienda, oppure tramite servizio postale con Raccomandata A.R. o telegramma o telefax, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione Art. 7 – 2° comma va comunicata 24 ore prima. La data, l’ora e le modalità della consegna saranno indicate da chi ha provveduto al recapito su apposito foglio, registro o bollettario. 2. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri nella Art. 7 – 2° comma loro residenza anagrafica, salvo diversa indicazione da comunicarsi per iscritto al Direttore. 4
3. nel caso di aggiornamento della seduta, l’avviso deve essere comunicato, anche a mezzo telegramma o telefax, ai soli membri assenti, almeno 24 ore prima della seduta. 4. Le sedute convocate irritualmente sono valide se sono presenti Art. 7 – 4° comma tutti i Consiglieri, ciascuno dei quali può peraltro ottenere il rinvio di uno o più argomenti ad una seduta successiva. ART. 4 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede Art. 7 – 1° comma dell’Azienda. 2. L’avviso di convocazione deve contenere: a. gli argomenti da trattare; b. il giorno, l’ora ed il luogo di convocazione; c. c. la sede dove si svolge la seduta; d. d. la data e la firma del Presidente o di chi lo sostituisce legalmente. 3. L’ordine del giorno delle sedute viene stabilito dal Presidente, il quale deve tenere presente delle proposte del Direttore e quelle avanzate dai Consiglieri. L’oggetto indicato ai singoli punti all’ordine del giorno deve figurare sufficientemente chiaro e sintetico, fatto salvo il caso di proposte di provvedimenti che, per la loro natura, richiedono particolare riservatezza. 4. La trattazione di argomenti non inclusi nell’ordine del giorno è Art. 8 – 3° comma ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri. 5. Gli argomenti vanno trattati nell’ordine indicato nell’avviso di convocazione. Tuttavia il Presidente od un Consigliere possono proporre che l’ordine del giorno sia mutato; la proposta si ritiene approvata con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 5
ART. 5 – ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI 1. Le proposte di provvedimento da sottoporre al Consiglio di Amministrazione sono, di norma, predisposte dagli uffici aziendali e consegnate dal Direttore, che le sottoscrive, sottoponendole al Presidente in modo che quest’ultimo possa decidere in merito alla formulazione dell’ordine del giorno della seduta. 2. Eventuali proposte di provvedimento di iniziativa del Presidente devono essere trasmesse al Direttore per il prescritto parere. 3. Le proposte devono, di norma, essere complete della documentazione relativa. 4. Le proposte e la relativa documentazione possono essere visionate dai Consiglieri e dai Revisori dei Conti presso gli uffici aziendali dopo il ricevimento dell’avviso di seduta. 5. Eventuali richieste di chiarimento devono essere rivolte unicamente al Presidente o al Direttore, a seconda delle rispettive competenze. ART. 6 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DI Art. 7 – 8° comma INFORMAZIONE 1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria nei tre giorni e nelle ventiquattro ore precedenti quello della riunione, per la consultazione da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 2. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione, se non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere correttamente esaminata. 3. I Consiglieri hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti che sono richiamati o citati nelle proposte depositate da sottoporre a deliberazione. 4. I Consiglieri, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto: 6
a ad ottenere dagli uffici dell’Azienda tutte le informazioni e notizie ritenute utili all’espletamento del mandato; b di acceso e di consultazione di tutti gli atti e documenti, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento, in conformità allo Statuto e all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c di ottenere il rilascio in copie degli atti e documenti aziendali in esenzione di spese e diritti. L’esercizio del diritto di cui alle lettere a) e b) è disciplinato da apposito regolamento. ART. 7 – DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO 1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, per l’esercizio del mandato, hanno diritto ai permessi nel limite ed alle condizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816. 3. Il trattamento economico da praticare ai componenti del Art. 11 – 1° comma Consiglio di Amministrazione è deliberato dalla Giunta Comunale a norma di legge. Il trattamento economico suddetto è a carico dell’Azienda. Il trattamento da praticare al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione, in caso di missione per conto dell’Azienda, è il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle attività aziendali. Le suddette spese sono stabilite dal Consiglio stesso, in relazione a quelle fissate per il Sindaco e gli Assessori. 4. L’Azienda provvede ad assicurare ai componenti il Consiglio di Amministrazione contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato ed in particolare alla copertura dei rischi contro gli infortuni con i massimali stabiliti per il Direttore. ART. 8 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE 1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione. 7
2. Il Consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta deve darne comunicazione, anche a mezzo telefono, al Presidente o al Direttore. 3. Il Presidente deve dare notizia, all’inizio della seduta, delle comunicazioni di motivata assenza ricevute dai Consiglieri; delle stesse si dovrà prendere nota a verbale. 4. In caso di forza maggiore, la giustificazione potrà essere data successivamente alla seduta; in tal caso, la stessa verrà comunque verbalizzata nel corso della prima seduta successiva alla comunicazione. 5. Il Presidente ed i Consiglieri non possono entrare nel merito delle giustificazioni addotte dai colleghi. Il Presidente segnala al Sindaco le assenze ingiustificate in numero di tre consecutive per le successive determinazioni. 6. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la riunione, avvisare il Segretario del Consiglio di Amministrazione, perché sia presa nota a verbale. 7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Art. 7 – 5° comma 8. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano il Presidente, i Consiglieri, il Direttore ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione. Possono partecipare anche i Revisori dei Art. 7 – 7° comma Conti ed eventuali invitati. 9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Art. 10 – 1° comma Conti ed il Direttore non possono prendere parte alle sedute in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale essi stessi o i l coniuge od i loro congiunti ed affini entro il quarto grado. 8
10. L’interesse in oggetto deve peraltro essere non solo personale, ma anche diretto, attuale, economico ed espressamente conosciuto, essendo necessario che sia tale da poter determinare un contrasto con l’interesse aziendale e da poter influire sulla libertà del Consigliere stesso, dei Revisori dei Conti o del Direttore. 11. Il componente del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti e il Direttore che si trova in condizioni di conflitto di interessi, deve allontanarsi dalla seduta per il periodo in cui viene discussa la proposta e fino a quando la relativa votazione non sia ultimata. 12. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di Art. 10 – 2° comma deliberare per effetto del divieto di cui sopra, esso viene sostituito dalla Giunta Comunale. 13. Non possono prendere parte a sedute del Consiglio di Amministrazione persone invitate qualora si discutano provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o il coniuge o i loro congiunti ed affini entro il quarto grado. 14. Il Direttore partecipa alla discussione per illustrare le proposte e Art. 7 – 6° comma fornire ogni utile informazione; deve esprimere il proprio voto consultivo su tutte le proposte di deliberazione che non siano da lui formulate o nel caso in cui il Consiglio si discosti dalla sue proposte. Al Direttore può essere concesso di essere coadiuvato da collaboratori. 15. Il Direttore è obbligato a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di conflitto di interessi. In caso di assenza del Direttore, partecipa alla seduta colui che ne esercita temporaneamente le funzioni. 16. Il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di altri Consiglieri o Art. 7 – 7° comma del Direttore, può invitare chiunque ritenga opportuno per 9
proposte o chiarimenti e comunicazioni su argomenti da trattare. Gli invitati non possono essere presenti alla discussione salvo unanime richiesta del Consiglio di Amministrazione, e comunque devono assentarsi dalla riunione al momento del voto. 17. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la Art. 8 – 1° comma maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. 18. Trascorsi 30 minuti dall’ora riportata nell’avviso di convocazione senza che venga raggiunta la presenza minima per considerare valida la seduta, il Presidente può dichiarare deserta la seduta stessa. 19. I Consiglieri che escono dall’aula prima che venga effettuata la votazione non saranno conteggiati nel numero minimo indispensabile a rendere valida la riunione. 20. I Revisori dei Conti possono chiedere al Presidente di esprimere il Art. 37 – 5° comma loro parere sui provvedimenti in discussione: In nessun caso essi votano. Devono partecipare alle sedute nelle quali si discutono il Bilancio Preventivo, il Bilancio Consuntivo e provvedimenti di particolare rilevanza economica e finanziaria. ART. 9 - DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione constata che Art. 8 – 2° comma questo sia regolarmente costituito ed in grado di deliberare; dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. 2. Le deliberazioni debbono adottarsi per appello nominale o per Art. 8 – 4° comma alzata di mano. 3. Nel caso di deliberazioni adottate con voto palese, i Consiglieri Art. 8 – 5° comma 10
che pur non essendo impediti a farlo, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta. 4. Le votazioni tacite sono ammesse per i soli provvedimenti di ordinaria amministrazione: in questo caso il Presidente dichiara espressamente che la proposta si intende approvata qualora nessuno prende la parola; si dovrà invece procedere a votazione espressa, come indicato al precedente comma, qualora lo richieda anche un solo consigliere avente diritto al voto. 5. Ciascun Consigliere ha diritto di far constatare nel verbale, nel Art. 8 – 7° comma caso di voto palese, il proprio voto ed i motivi del medesimo. 6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta Art. 8 – 1° comma dei votanti. A parità di voti prevale quello del Presidente, fatto salvo il caso di nomina per chiamata del Direttore, per la quale è richiesto il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 7. I Consiglieri obbligati ad astenersi ed assentarsi ne informano il Segretario, che dà atto a verbale dell’avvenuto assolvimento di tale obbligo. 8. Per le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni Art. 8 – 4° comma riguardanti le persone, la votazione avviene a scrutinio segreto. 9. Non si vota per scrutinio segreto quando si deve prendere atto del risultato di concorsi, selezioni pubbliche, promozioni od avanzamenti, in applicazione di norme legislative o di contratto collettivo. 11
10. In caso di votazione a scrutinio segreto, il voto viene espresso su scheda distribuita dal Presidente o dal Segretario; non sono ammesse dichiarazioni di voto. Il voto di esprime con un “si” o un “no”, ovvero con l’indicazione del nominativo delle persone prescelte. 11. Nel caso di deliberazione adottata con voto segreto vanno Art. 8 –6° comma computati tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o scheda nulla. 12. Le schede utilizzate per la votazione devono essere immediatamente distrutte dopo lo scrutinio. ART. 10 – VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1. I verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono Art. 9 –1° comma redatti dal Direttore o da un dipendente scelto dal Consiglio stesso su proposta del Direttore, con funzioni di segretario del Consiglio. 2. In assenza del segretario del Consiglio di Amministrazione, i verbali vengono redatti da un Consigliere designato dal Consiglio stesso. 3. Gli interventi dei Consiglieri e del Presidente sono fatti annotare a verbale in modo sintetico e secondo le specifiche indicazioni degli stessi. 4. In ogni caso il voto consultivo del Direttore deve essere verbalizzato. Non è consentita dopo la chiusura della seduta, la richiesta di inserimento a verbale di dichiarazioni non rese nel corso della medesima. 12
5. Il verbale, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione deve essere approvato nelle successive seduta del Consiglio di Amministrazione. 6. Per l’approvazione, il Presidente dà lettura del verbale e chiede al Consiglio di Amministrazione se vi siano osservazioni relative al verbale stesso. Qualora nessuno si pronunci, il verbale si intende approvato all’unanimità. 7. Se un Consigliere intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende che sia modificato, cancellato od inserito a verbale. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata. 8. Gli originali dei verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, Art. 9 –2° comma vengono conservati, numerati in ordine progressivo annuale, in apposito registro. 9. Il verbale è documento riservato. Per la sua visione e per il Art. 9 –5° comma rilascio di copie valgono le norme di legge e dell’apposito Regolamento aziendale. 10. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono Art. 9 –3° comma dichiarati conformi dal Direttore. ART. 11 – SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 1. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione Art. 10 –1° comma vengono svolte dal Direttore o da un dipendente scelto dal Consiglio stesso su proposta del Direttore. 2. Il segretario deve collaborare con il Presidente per tutto ciò che riguarda il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 13
3. Al segretario competono, inoltre, le seguenti funzioni: a raccolta delle proposte e della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; b stesura del verbale delle sedute e sottoscrizione dello stesso con assunzione delle relative responsabilità; c trasmissione all’Amministrazione comunale delle deliberazioni concernenti gli atti fondamentali dell’Azienda in conformità del primo e secondo comma dell’art. 25 dello Statuto della stessa; d trasmissione all’Amministrazione comunale entro il termine di quindici giorni di un sunto contenente la parte dispositiva di tutte le altre deliberazioni; e comunicazione dei provvedimenti agli uffici aziendali; f conservazione del registro dei verbali delle sedute e della documentazione delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione; g firma, per copia conforme all’originale, delle copie dei verbali delle deliberazioni. ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono adempiere Art. 14 –1° comma ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto a sono solidalmente responsabili verso l’Azienda dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio aziendale. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono altresì Art. 14 –2° comma solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. 14
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Art. 14 –3° comma Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello tra essi che, immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, chiedendone la trasmissione al Collegio dei Revisori. ART. 13 – REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI 1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dal sindaco Art. 40 –1° comma che vi provvede su proposta motivata dalla Giunta Comunale. 2. La revoca può avvenire nei casi di gravi irregolarità nella gestione, Art. 40 –2° comma di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, di documentata inefficienza ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell’Azienda. 3. La proposta di revoca è trasmessa dal Comune al Consiglio di Art. 40 –3° comma Amministrazione, affinché presenti le proprie deduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni la Giunta Comunale delibera sulla proposta. 4. Con l delibera con la quale viene dichiarato lo scioglimento del Art. 40 –4° comma Consiglio di Amministrazione, il Sindaco può nominare un Commissario il quale resta in carica per un periodo massimo di sei mesi. 5. Il Commissario assume i poteri del Consiglio di Amministrazione Art. 40 –5° comma e adotta i provvedimenti necessari per il buon andamento dell’Azienda e, in particolare, i provvedimenti omessi dal Consiglio di Amministrazione sciolto. 15
ART. 14 – DECORRENZA DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE Il presente regolamento è stato approvato dal consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 105 del 16/12/1998 ed ha decorrenza dal 16/12/1998 . 16
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