Regolamento di Gestione Porto Turistico Marina di Stintino Anno 2017 - Comune di Stintino
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COMUNE DI STINTINO Regolamento di Gestione Porto Turistico Marina di Stintino Anno 2017 PREMESSA Il Comune di Stintino ha redatto il presente regolamento per la gestione del Porto Turistico Marina di Stintino a seguito di concessione demaniale marittima da parte della competente Autorità Marittima. Il presente regolamento inquadra le modalità per l’utilizzo dell’area portuale in concessione allo scopo di: • aumentare e migliorare l’offerta locale del turismo nautico, della nautica da diporto e del traffico passeggeri; • privilegiare le attività della pesca; • favorire la concessione di posti barca secondo criteri di trasparenza, equità e compatibilità tra l’attività professionale della pesca ed il contesto storico-ambientale; Al fine di valorizzare un bene pubblico di sicura valenza e renderlo maggiormente operativo sono necessari alcune azioni quali: • continua manutenzione e pulizia dell’area in concessione; • potenziamento di alcuni servizi primari quali la fornitura di acqua e luce elettrica; • potenziare gli strumenti del servizio di guardiania notturno; • riordino ed eventuale incremento dei posti barca; • potenziamento del servizio di assistenza alle imbarcazioni ormeggiate in regola con i pagamenti; • attivazione di ulteriori servizi di supporto agli utenti; • costante miglioramento della base logistica provvisoria necessaria per il funzionamento della struttura; • perfezionamento del servizio di parcheggio interno per autovetture, ciclomotori, motocicli, mezzi di trasporto da lavoro e carrelli traino; • Sistemazione viabilità di accesso; • Organizzazione del servizio di attivazione di apposito sito web contenente i dati in tempo reale. Art. 1 Il Porto Turistico Marina di Stintino in concessione di cui all’ oggetto è definito come da elaborato allegato dalla Concessione Demaniale assentita con Determinazione n. 1662 del 25 luglio 2011 di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 2497 del 16/07/2008 e n. 505 del 06/03/2009, emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S., come modificata con determinazione prot. n. 40290 rep n. 2223 del 06/11/2013 emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S. che si allegano al presente capitolato. 1
La concessione è stata rinnovata con Determinazione prot. n. 49706 rep. n. 2781 del 18/12/2015 del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari fino al 31/12/2020; Art. 2 Tutte le imbarcazioni, siano esse natanti, galleggianti, pescherecci, a remi, a vela o a motore, sono definite con i termini “Imbarcazione” o “Unità”. Il Comune di Stintino sarà indicato con la sola dicitura “Comune”. Art. 3 Il Comune si riserva di aggiornare in ogni momento il presente regolamento per la gestione con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più funzionale ed efficiente per gli utenti del porto turistico. Art. 4 La tipologia dei posti barca disponibili risulta dal piano degli ormeggi alla determinazione prot. n. 40290 rep n. 2223 del 06/11/2013. Il piano degli ormeggi prevede 265 posti barca di diverse dimensioni. In termini di tipologia di assegnazione essi sono suddivisi in 2 tipologie: − assegnazione annuale e definitiva ( salvo disdetta o revoca) in numero attualmente pari a 142 utenze. − assegnazione temporanea e provvisoria a carattere prevalentemente stagionale per il rimanente numero dei posti barca Sono previsti inoltre 4 posti barca dedicati al traffico passeggeri. Tale stato può comunque essere liberamente modificato e ampliato dall’Amministrazione in relazione alle esigenze e tipologia della domanda. Le assegnazioni annuali saranno effettuate ( a seguito di disdetta o revoca di un utente ) in base alla graduatoria pubblica del Comune di Stintino e in funzione della disponibilità degli ormeggi di pari classe dell’imbarcazione oggetto della richiesta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l’ormeggio di classe superiore qualora ritenuto utile nell’economia della gestione. In tal caso sarà applicata la tariffa della classe nominale dell’ormeggio seppure superiore a quella dell’imbarcazione. Art. 5 5.1 Tariffe Le tariffe stabilite dalla giunta Comunale da intendersi al netto dell’IVA e variabili in funzione della stagionalità, saranno applicate a metro quadro sulla base della superficie risultante dalle dimensioni dell’ imbarcazione ( larghezza massima per lunghezza massima ). Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’emissione della fattura. Per i posti barca stanziali il pagamento della quota deve essere versato per intero entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo deroghe che dovranno essere motivate e proposte dall’ufficio competente ed approvate dalla Giunta Comunale. Se alla scadenza del 31 Gennaio il corrispettivo non fosse pagato si applica una penalità del : 10% sulla quota totale fino a 30 giorni oltre la scadenza; 30% sulla quota totale dai 31 fino a 60 giorni oltre la scadenza; 50% sulla quota totale dai 61 giorni oltre la scadenza. 2
Nel corrispettivo è compresa l’opportunità, fino alla concorrenza dei posti disponibili, di utilizzare il parcheggio interno all’area portuale limitatamente ad 1 autoveicolo ed eventuale carrello per ciascuna imbarcazione. Tutti i fruitori di posti barca, sia stagionali che a transito, dovranno corrispondere unitamente al canone di ormeggio una quota aggiuntiva relativa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La tariffa sarà calcolata sulla base delle quote previste dall’allegato A del Piano della Tariffazione Tari comunale per le utenze non domestiche. La quota sarà applicata a metro quadro sulla base della superficie di occupazione dello specchio d’acqua e dell’area della banchina fronte imbarcazione (lunghezza mt. moltiplicata per 2 mt. di profondità). 5.2 Titolarità del posto barca e riduzioni sulle tariffe per i residenti Sono previste riduzioni per i residenti nel Comune di Stintino con anzianità di residenza di almeno 10 anni (sia professionisti che diportisti). Il cambio di residenza ad altro comune comporta la perdita delle riduzioni sulle tariffe. Per i natanti e comunque per tutte le imbarcazioni non iscritte ad un pubblico registro si terrà conto dell’ intestatario dell’assicurazione il quale dovrà anche consegnare copia di tre precedenti pagamenti della polizza assicurativa a proprio nome e riferiti a quella stessa imbarcazione. Il titolare del posto barca dovrà essere anche il titolare della polizza assicurativa riguardante l’imbarcazione. Eventuali cambi di intestazione della polizza assicurativa da un non residente a un residente verranno presi in considerazione solo dopo 5 anni successivi alla data di cambio di intestazione della polizza assicurativa. Qualora il titolare di posto barca ceda la propria imbarcazione ( sempre nel rispetto del presente regolamento ) ad un non residente questi non eredita le condizioni tariffarie agevolate. Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell’ imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i unitamente all’ufficio che gestisce l’appalto. Qualora fra questi comparisse un cittadino non residente nel territorio si ha la perdita del regime tariffario agevolato per residenti. Fanno eccezione i rapporti di parentela (ammessi figli,genitori, fratelli/sorelle del titolare, generi/nuore, suoceri/suocere, zii e nipoti di primo grado) . Qualora dopo nr 4 verifiche consecutive venisse accertato che il principale fruitore dell’ imbarcazione non è il titolare dell’ imbarcazione, questi perderà la riduzione tariffaria per residenti e verrà denunciato all'autorità giudiziaria, potrà subire una condanna penale. Non è previsto il cumulo delle riduzioni in caso di possesso di più requisiti. I pescatori residenti, e non, che usufruiscono della riduzione tariffaria, devono effettivamente svolgere l’attività e, su richiesta dell’Amministrazione, produrre idonea documentazione dimostrativa. Gli stessi dovranno tenere l’imbarcazione armata per almeno 7 mesi l’anno. 3
Gli armatori di imbarcazioni adibite a noleggio/locazione, che usufruiscono delle agevolazioni tariffarie stabilite dalla giunta Comunale, dovranno svolgere effettivamente l’attività e, a richiesta dell’Amministrazione comunale, produrre idonea documentazione dimostrativa. 5.3 Cambio di imbarcazione Qualora il titolare di posto barca ceda la propria imbarcazione e la sostituisca con un’ altra di sua proprietà, questi deve fare opportuna richiesta di autorizzazione all’ Amministrazione Comunale indicandone i dati principali necessari e allegando : 1) autocertificazione che attesti la proprietà dell’ imbarcazione e che il titolare del posto barca è anche il principale utilizzatore dell’ imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i; 2) polizza assicurativa della nuova imbarcazione; 3) documentazione attestante l’acquisto della nuova imbarcazione; 4) documentazione attestante il nuovo punto di ormeggio della imbarcazione rimossa o la sua eventuale cessione o distruzione. La mancata consegna della suddetta documentazione comporta l’ applicazione della tariffa piena di ormeggio anche per i residenti. L’ Amministrazione Comunale si riserva di non autorizzare eventuali cambi di imbarcazione da parte dello stesso titolare qualora la successiva imbarcazione presenti misure eccessivamente difformi dalla precedente, tali da creare difficoltà di navigazione o di ormeggio alle imbarcazioni vicine. 5.4 Verifiche e controlli sui dati. L’ Amministrazione Comunale con periodici controlli a cura del personale preposto può verificare che l’ utilizzo del posto barca venga esercitato nel rispetto del seguente regolamento e nel caso di dubbi sulla veridicità del contenuto della autocertificazione. La pubblica amministrazione si riserva la possibilità di controllo sui dati in proprio possesso e qualora i dati forniti nell’ autocertificazione non risultassero reali si potrà prospettare l’azione in giudizio per il reato di falsa dichiarazione. Il titolare del posto barca potrà essere denunciato all'autorità giudiziaria, potrà subire una condanna penale e decadrà dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione. Art. 6 L’ assegnazione del posto barca è personale e quindi non è cedibile a terzi, neppure a titolo gratuito. E’ vietata la sub-locazione. Pena, in entrambi i casi, la revoca del posto barca. E’ fatta eccezione solamente per la cessione nei seguenti casi: - padre e figlio e viceversa - coniugi - nonno e nipote - zii e nipoti ( I grado ). Art. 7 Per particolari esigenze tecniche, quali la necessità di effettuare lavori di manutenzione al porto, potrà essere chiesto agli assegnatari del posto barca un temporaneo allontanamento dell'unità per 4
consentire il corretto svolgimento dei lavori stessi e questo senza l'obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto. Art. 8 Qualunque unità ad uso turistico privato che raggiunga il porto potrà ormeggiare ( nel caso di assegnazione temporanea e provvisoria a carattere prevalentemente stagionale ) nei posti liberi a disposizione, sempre che essa si trovi nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle disposizioni vigenti. La sosta è disciplinata da tariffa e la durata sarà concordata con l'ente gestore, in funzione dei posti disponibili. Scaduto il termine della durata concordata il natante dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale. Art. 9 Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso al porto turistico o l'ormeggio a qualsiasi unità nei posti liberi e a disposizione. La durata dello stazionamento non potrà essere superiore a giorni 5, salvo causa di forza maggiore e dovrà essere autorizzato dall'ente gestore, al quale deve essere tempestivamente inoltrata idonea domanda. Scaduto tale termine l'ente gestore provvederà alla rimozione dell'unità. Art. 10 In caso di eccezionale evento atmosferico o meteorologico, ogni unità in difficoltà può accedere al porto turistico e ormeggiare nei posti a disposizione, usufruendo delle attrezzature esistenti o delle dotazioni di bordo. Cessato l'evento, entro il giorno successivo, le unità che hanno trovato rifugio nel porto dovranno salpare gli ormeggi e lasciare il porto stesso. Scaduto il termine di cui sopra, l'ente gestore si riserva la facoltà di rimuovere l'unità con i propri mezzi ed addebitarne i costi al proprietario . Art. 11 Quando l'imbarcazione è usata per il pernottamento, gli occupanti sono tenuti a dichiarare la propria presenza all'ente gestore, nonché a provvedervi mediante le dotazioni di bordo senza l'obbligo per l'ente gestore di somministrazione di servizi (acqua, luce, ecc.). Art. 12 L'unità dovrà essere ormeggiata al posto assegnato in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. L'unità dovrà essere dotata di almeno n. 6 parabordi e di attrezzature di bordo idonee per l'ormeggio nel porto turistico. Ogni unità dovrà essere in piena efficienza dal punto di vista della navigabilità, della sicurezza e contro il pericolo di incendi, nonché in regola sotto il profilo amministrativo a norma delle disposizioni vigenti. Per assicurarsene l'ente gestore avrà il diritto di verificare l'efficienza e i documenti prescritti di ogni unità in qualsiasi momento lo ritenga necessario. Le unità che non risultino essere in stato di navigabilità tecnica e amministrativa e quelle che costituiscono un pericolo per la sicurezza, saranno allontanate dal porto. Le imbarcazioni dovranno sempre essere ormeggiate in massima sicurezza secondo le norme dell’arte marinaresca con cime e parabordi adeguati di proprietà dell’armatore e della cui efficienza e adeguatezza è direttamente responsabile. Art. 13 5
L'uso degli impianti del porto turistico dovrà avvenire in ogni caso sotto la completa e assoluta responsabilità dell'utente. Art. 14 Tutti i rifiuti solidi dovranno essere scaricati esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti. Art. 15 E’fatto obbligo, nello svolgere qualsivoglia attività sugli impianti del porto turistico e manovra a bordo di unità di rispettare scrupolosamente le norme prudenziali e regolamentari di sicurezza. Art. 16 All'ente gestore è riservata comunque la facoltà di alare a terra o ormeggiare in altro luogo le unità che per qualsiasi motivo possano causare danni alle attrezzature o per motivi di sicurezza. Ciò senza obbligo di darne avviso al concessionario del posto barca che è però tenuto a rifondere all'ente gestore i costi relativi. Art. 17 E’fatto divieto assoluto di: • manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche o aggiunte alle strutture esistenti; • ingombrare il molo con qualsiasi materiale e tanto meno con rifiuti e simili. Art. 18 Attività non consentite all'interno del porto: a) nuotare, esercitare attività subacquee o di pesca; b) esecuzione di prove motori o/e la effettuazione di qualsiasi attività che possa provocare rumori molesti o scarichi inquinanti nelle acque (lavaggio delle imbarcazioni con detersivi, uso dei servizi igienici di bordo, ecc.); c) praticare sci nautico e windsurf. Art. 19 L'occupante dell’ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e alle imbarcazioni ormeggiate. Art. 20 L'ente gestore non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali. Nel caso di sub concessione ex art. 45 del codice della navigazione dovrà essere previsto nel contratto con l’ affidatario il servizio di guardiania anche notturna. Art. 21 Gli utenti sono comunque tenuti al rispetto delle norme previste dal vigente Codice della Navigazione e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, emanati in materia. Art. 22 L’inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza o sull'inquinamento ed il mancato versamento dei canoni danno diritto all'ente gestore di risolvere immediatamente il rapporto, revocando l'assegnazione senza obbligo di rimborso del corrispettivo non goduto. 6
Art. 23 L’ assegnazione del posto barca potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora ricorrano motivi di sicurezza e/o urgenti. Art. 24 L’assegnazione dell’ubicazione dei posti barca verrà fatta con criteri di uso razionale a seconda delle disponibilità e verranno individuati dalla Amministrazione Comunale. Le assegnazioni saranno insindacabili. Art. 25 Servizi generali previsti: • pulizia delle banchine • vigilanza e antinquinamento • attrezzature antincendio • assistenza ormeggio e disormeggio • raccolta rifiuti solidi • raccolta degli oli esausti Art. 26 26.1 I posti lasciati liberi a seguito di disdetta o revoca verranno dal Comune registrati, divisi per categoria e assegnati secondo la graduatoria esistente pubblicata sul profilo di Committente all’ indirizzo http://www.comune.stintino.ss.it/ . Le richieste di nuove assegnazioni annuali dovranno essere esclusivamente compilate su apposito modulo prestampato preparato dal Comune e andranno consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune in data prestabilita e opportunamente resa pubblica. Il criterio stabilito per l’assegnazione è l’ordine cronologico in funzione della registrazione effettuata dall’Ufficio Protocollo e al tipo di posto barca disponibile. 26.2 Chi già titolare di posto barca assegnato in altra concessione ( Porto Manno o Porto Minori ) non può richiederne uno ulteriore nella presente area in concessione. 26.3 I posti barca saranno registrati in un apposito elenco redatto dal Comune. 26.4 Chi non usufruisce del posto barca lasciandolo vacante pur essendone titolare è obbligato ad effettuare la rinuncia e comunicarla al Comune compilando l’apposito modulo prestampato. Il Comune si riserva di effettuare dei controlli periodici per verificare il reale e opportuno utilizzo del posto barca da parte dell’assegnatario. Se a seguito di verifica un posto barca non venisse utilizzato dal titolare nelle forme stabilite di cui ai punti precedenti, il Comune si riserva di revocarne l’assegnazione. Il natante se presente dovrà essere allontanato dal proprietario o sarà rimosso dall'ente gestore con i propri mezzi e saranno addebitati al proprietario i costi relativi alla rimozione, all'uso degli impianti, nonché ai costi della rimessa eventuale. Il posto barca sarà riassegnato in funzione della lista di cui al punto 26.1. Art.27 Accesso delle unità all’ ambito portuale L’ accesso via mare all’ ambito portuale di Stintino è consentito esclusivamente alle unità aventi un pescaggio massimo di metri 2,50 nel Porto Nuovo. Art.28 Condotta delle unità all’ interno del porto 7
La condotta delle unità all’ interno dell’ ambito portuale di Stintino dovrà avvenire a velocità non superiore ai 3 nodi o comunque alla velocità minima di manovra, tale da non provocare onde e da garantire la sicurezza della navigazione e prevenire situazioni di pericolo e di danno a terzi ed alle opere portuali. Le unità in uscita dal porto hanno precedenza su quelle in entrata. Art.29 Disposizioni generali All’ interno dell’ ambito portuale di Stintino è fatto divieto di: 1. far circolare cani non muniti di museruola e/o non tenuti al guinzaglio; 2. sostare nell’area portuale con tende uso campeggio o similari; 3. utilizzare imbarcazioni alate a secco ad uso abitazione; 4. depositare combustibili e materiali infiammabili di qualunque genere; 5. gettare in mare o nelle acque portuali rifiuti, olii, nafta e qualsiasi materiale che possa essere comunque fonte di inquinamento; 6. occupare aree portuali, pontili e banchine con unità di qualunque tipo, attrezzi vari e da pesca e qualsiasi altro materiale senza espressa autorizzazione della locale Delegazione di Spiaggia. 7. Stendere linee elettriche volanti. 8. Parcheggiare autovetture, motocicli, ciclomotori e carrelli oltre le aree di sosta consentite. 8
Tariffe ormeggio e servizi accessori Art. 1 – Tipologie ormeggi Costituisce oggetto del servizio in concessione l’espletamento delle attività di gestione del compendio portuale denominato “Marina di Stintino o Porto Nuovo” come sotto specificato: - Area demaniale marittima presso il Porto Nuovo di Stintino di cui alla Concessione Demaniale assentita con Determinazione n. 1662 del 25 luglio 2011 di rinnovo delle concessioni demaniali marittime n. 2497 del 16/07/2008 e n. 505 del 06/03/2009, emesse dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S., come modificata con determinazione prot. n. 40290 rep n. 2223 del 06/11/2013 emessa dal Direttore del Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Sassari della R.A.S. che si allegano al presente capitolato. La concessione è stata rinnovata con Determinazione prot. n. 49706 rep. n. 2781 del 18/12/2015 del Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari fino al 31/12/2020. Il piano degli ormeggi della suddetta concessione prevede 265 posti barca di diverse dimensioni. In termini di tipologia di assegnazione e di tariffa essi sono suddivisi in 2 tipologie: tipo 1) assegnazione annuale e definitiva (salvo disdetta o revoca) in numero attualmente pari a 142 utenze da incrementare fino a 170 attingendo dalla graduatoria comunale. tipo 2 ) assegnazione temporanea e provvisoria a carattere prevalentemente stagionale ( c.d. transiti ) per il rimanente numero dei posti barca. Sono previsti inoltre 4 posti barca dedicati al traffico passeggeri. Art. 2 – Tariffe 2.1 Le tariffe, da intendersi al netto dell’IVA e variabili in funzione della stagionalità, saranno applicate a metro quadro sulla base della superficie risultante dalle dimensioni dell’imbarcazione ( larghezza massima per lunghezza massima ). Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’emissione della fattura. Per i posti barca annuali il pagamento della quota deve essere versato per intero entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo deroghe che dovranno essere motivate e proposte dall’ufficio competente ed approvate dalla Giunta Comunale. Se alla scadenza del 31 Gennaio il corrispettivo non fosse pagato si applica una penalità del: 10% sulla quota totale fino a 30 giorni oltre la scadenza; 30% sulla quota totale dai 31 fino a 60 giorni oltre la scadenza; 50% sulla quota totale dai 61 giorni oltre la scadenza Nel corrispettivo è compresa l’opportunità, fino alla concorrenza dei posti disponibili, di utilizzare il parcheggio interno all’area portuale limitatamente ad 1 autoveicolo ed eventuale carrello per ciascuna imbarcazione. TARIFFE ORMEGGIO BASSA STAGIONE DAL 1 STAGIONE INTERMEDIA ALTA STAGIONE OTTOBRE AL 31 MAGGIO DAL 1 AL 30 GIUGNO E DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 9
DAL 1 AL 30 SETTEMBRE € 0,10 AL MQ. AL GIORNO € 0,50 AL MQ. AL GIORNO € 1.00 AL MQ. AL GIORNO Le tariffe di ormeggio nel periodo di bassa stagione nei mesi di ottobre e maggio per le imbarcazioni di tipo 2) ( c.d. transiti ) è stabilito in € 0,50 al mq al giorno (modifica di cui alla D.G.M. n. 157/2008). 2.2 Sono previste riduzioni per i residenti nel Comune di Stintino con anzianità di residenza di almeno 10 anni (modifica di cui alla D.C.C. n. 11/2016) secondo le seguenti modalità: • DIPORTISTI RESIDENTI: Categoria Dimensioni massime Riduzione A da ml. 00,00 a ml. 06,50 65% B da ml. 06,51 a ml. 08,00 50% C da ml. 08,01 a ml. 09,50 40% D da ml. 09,51 a ml. 11,50 20% • OPERATORI NAUTICI RESIDENTI (con anzianità di residenza di almeno 10 anni); • ARMATORI DI IMBARCAZIONI ADIBITE A NOLEGGIO/LOCAZIONE RESIDENTI (la residenza di almeno 10 anni deve essere riferita all’armatore); Categoria Dimensioni massime Riduzione A da ml. 00,00 a ml. 08,00 60% B da ml. 08,01 a ml. 11,50 50% C da ml. 11,51 a ml. 16,50 45% D da ml. 16,51 a ml. 24,00 40% 2.3 Gli armatori di imbarcazioni adibite a noleggio/locazione, che usufruiscono delle agevolazioni in base a quanto previsto dal presente regolamento, dovranno svolgere effettivamente l’attività e, a richiesta dell’Amministrazione comunale, produrre idonea documentazione dimostrativa. 2.4 Per i pescatori professionisti residenti da almeno 5 anni e regolarmente iscritti la tariffa fissa annua per tutte le categorie è stabilita in € 40,00 (Euro quaranta/00) IVA inclusa (modifica di cui alla D.G.M. n. 117/2009). 2.5 Il cambio di residenza ad altro comune comporta la perdita delle riduzioni sulle tariffe. Qualora il titolare di posto barca (tipo 1) ceda la propria imbarcazione ad un non residente (sempre nel rispetto del regolamento ) questi non eredita le condizioni tariffarie agevolate. Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell’imbarcazione. 2.6 I soggetti non residenti che firmano un contratto per la tipologia 2, sia diportisti che operatori nautici professionisti (charter, noleggio e locazione, con esclusione delle imbarcazioni adibite a traffico passeggeri e merci), con contratti superiori a 6 MESI, avranno, rispetto alle tariffe ormeggio indicate, una riduzione tariffaria percentuale del 30%. 2.7 I Pescatori del Compartimento Marittimo di Porto Torres, non residenti, avranno rispetto alle tariffe ormeggio indicate, una riduzione tariffaria percentuale del 60%. 10
2.8 I pescatori residenti, e non, che usufruiscono della riduzione tariffaria, devono effettivamente svolgere l’attività e tenere l’imbarcazione per almeno 7 mesi l’anno e dimostrare, producendo idonea documentazione, lo svolgimento dell’attività. 2.9 Tutti i fornitori di posti barca, sia stagionali che a transito, dovranno corrispondere unitamente al canone di ormeggio una quota aggiuntiva relativa ai costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti calcolati prendendo a riferimento le quote previste dall’allegato A del Piano della Tariffazione Tari comunale per le utenze domestiche calcolate in base ai mq dell’imbarcazione e alla tipologia di attività svolta. La quota sarà calcolata in base ai mq di occupazione dello specchio d’acqua e ai mq delle area a terra, calcolata in base alla superficie della banchina occupata adiacente all’imbarcazione (larghezza mt. per lunghezza mt. moltiplicata per 2 m di profondità per lo scafo). NON È PREVISTO IL CUMULO DELLE RIDUZIONI IN CASO DI POSSESSO DI PIÙ REQUISITI. 2.10 Operatori nautici con imbarcazioni adibite al traffico passeggeri: LUGLIO E AGOSTO GIUGNO E SETTEMBRE ALTRI MESI € 0,80 A PASSEGGERO € 0,40 A PASSEGGERO € 0,10 A PASSEGGERO Il pagamento dovrà essere effettuato sulla base del numero dei passeggeri trasportabili iscritti a licenza. Eventuali riduzioni relativamente al numero di passeggeri trasportati, motivate da obiettive esigenze e giustificazioni, saranno prese in considerazione dall’Amministrazione Comunale che si riserva di effettuare ogni opportuno controllo. 2.11 Imbarcazioni adibite al trasporto merci (solo accosto nella zone adibite): TUTTO L’ANNO € 2,00 al giorno per ogni tonnellata di merce trasportabile indicata in licenza. 2.12 Tariffe per ulteriori servizi. L’eventuale erogazione di acqua sarà conteggiata in uso a 0,50 euro al giorno. L’eventuale erogazione di energia elettrica sarà conteggiata a 0,10 euro al mq. al giorno. Utilizzo scalo di alaggio per soggetti non titolari di posto barca € 10,00 per imbarcazione. Le tariffe giornaliere per la fruizione dell’area di sosta interna al compendio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo nell’arco delle 24 ore, sono così distinte (modifica di cui alla D.G.M. n. 237/2009): • Auto 5,00 € al giorno • Carrello 5,00 € al giorno • Auto più carrello 9,00 € al giorno 11
Sono esenti dal pagamento della tariffa i titolari di posto barca in regola con i pagamenti, fino alla concorrenza dei posti disponibili e limitatamente ad un autoveicolo ed eventuale carrello per ciascuna imbarcazione. Il titolare del posto barca deve anche essere il principale utilizzatore dell’ imbarcazione. Qualora questi non lo sia deve indicare anche i nomi del/i maggiore/i fruitore/i unitamente all’ufficio che gestisce l’appalto. Art 3. - Precisazioni. Per i natanti e comunque per tutte le imbarcazioni non iscritte ad un pubblico registro si terrà conto dell’intestatario dell’assicurazione il quale dovrà anche consegnare copia di tre precedenti pagamenti della polizza assicurativa a proprio nome e riferiti a quella stessa imbarcazione. Il titolare del posto barca dovrà essere anche il titolare della polizza assicurativa riguardante l’imbarcazione. Eventuali cambi di intestazione della polizza assicurativa da un non residente a un residente verranno presi in considerazione solo dopo 5 anni successivi alla data di cambio di intestazione della polizza assicurativa. 12
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