Regolamento comunale per la disciplina del Mercatino di Natale
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
COMUNE DI BOSCOREALE Provincia di Napoli Terra della pietra lavica Regolamento comunale per la disciplina del Mercatino di Natale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAODINARIO N° 41 DEL 14/11/2012 1
Articolo 1 Organizzazione e finalità La manifestazione denominata Mercatino di Natale è organizzata dal Comune di Boscoreale. L'iniziativa è finalizzata a promuovere l'immagine del Comune di Boscoreale, ad incentivare l'economia locale, ad attivare procedure per la maggiore occupazione anche con lo sviluppo di flussi turistici e a creare nella popolazione un clima che, partendo dal particolare significato della ricorrenza natalizia, valga ad unire le forze sane della società boschese per il bene collettivo. Articolo 2 Ubicazione modalità espositive 1. La manifestazione si svolge dall'8 al 23 dicembre di ogni anno per un totale di 16 giorni, con i seguenti orari obbligatori: giorni feriali dalle 17:00 alle 22:00, giorni festivi con orario continuato dalle 10:00 alle 22:00. 2. La sede della manifestazione è in Piazza Pace con estensione per le iniziative collaterali in Piazza Vargas e nelle vie di collegamento tra le due piazze. 3. I luoghi interessati dalla manifestazione saranno parzialmente interdetti alla circolazione veicolare secondo un piano che verrà redatto a cura della Polizia Municipale che tenga conto delle esigenze di carico e scarico da parte degli espositori, di montaggio delle casette, di allacci elettrici e quant'altro necessario allo svolgimento della manifestazione. 4. A cura del Comune verranno predisposti spazi espositivi costituiti da strutture in legno munite di serratura. Il numero delle casette è stabilito sulla base di progetto realizzato dal settore urbanistica del Comune. Articolo 3 Partecipazione 1. Al Mercatino di Natale sono ammessi a partecipare come espositori: a) le ditte individuali delle aziende in attività, regolarmente iscritte alla Camera di 2
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura che non abbiano in corso procedure di fallimento o di sottomissione a procedure concorsuali in genere, e che siano in possesso di certificazione camerale antimafia; b) gli Enti, le Associazioni c) gli Artisti di arti figurative che espongono le loro opere; d) i soggetti senza scopo di lucro, hobbisti. 2. Oggetto dell'esposizione saranno prodotti o servizi inerenti alle festività natalizie, legati sia al settore alimentare, sia a quello non alimentare secondo un equilibrato rapporto che valga a rendere l'iniziativa apprezzabile sia sotto il profilo commerciale che quello estetico e promozionale della città. Articolo 4 Bando e domanda di ammissione 1. Il bando per la partecipazione al Mercatino di Natale sarà pubblicato entro il 30 settembre di ciascun anno. 2. Per l'ammissione è necessario inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Boscoreale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, una richiesta scritta la quale non potrà contenere condizioni o riserve di alcun tipo. 3. Per la prima edizione del 2012 le domande potranno essere presentate entro il 20 novembre. Le domande potranno essere presentate a mano o con posta elettronica certificata. 4. I richiedenti dovranno indicare l'intestazione della ditta o la ragione sociale, il tipo di attività, l'indirizzo, numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, il nominativo della persona responsabile. Inoltre dovrà essere allegata la certificazione camerale antimafia. L'istanza dovrà anche contenere una descrizione dei prodotti esposti e posti in vendita e una documentazione fotografica degli stessi. Le fotografie non verranno restituite. 5. Per quanto concerne Enti e Associazioni di cui all'articolo 3 punto 1 lettera b) è richiesta per quelle a livello locale, la iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni e per quelle a valenza nazionale una dichiarazione di adesione all'iniziativa da parte del Responsabile provinciale. 6. Gli aspiranti espositori di cui all'articolo 3 punto 1 lettera c) e d) dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si afferma di non essere sottoposti a procedimenti penali e di non essere stati condannati per reati per i quali è prevista una pena detentiva. 7. L'accettazione della domanda avverrà a insindacabile giudizio della Commissione nominata con delibera del Commissario Straordinario numero 10 del 10 ottobre 2012 e successive modificazioni. 8. La Commissione sarà composta da un rappresentante dei commercianti e uno degli artigiani di Boscoreale, un rappresentante della cittadinanza di Boscoreale, un esperto, e 3
sarà presieduta da un Dirigente del Comune di Boscoreale. 9. I criteri di cui si terrà preferibilmente conto, pur non essendoci alcun obbligo di motivazione della scelta, saranno: a) la residenza (Boscoreale e località e province limitrofe); b) la produzione artigianale; c) la qualità e l'originalità dei prodotti; d) la differenziazione dell'offerta; e) la data di presentazione della domanda. 10.Non saranno ammessi prodotti che siano comunque in contrasto con lo spirito del Natale o con la pubblica decenza. Articolo 5 Assegnazione dei posteggi 1. In caso di accoglimento della domanda sarà data al richiedente apposita comunicazione scritta. 2. Per confermare l'interesse alla partecipazione e formalizzare la richiesta, gli operatori ammessi, entro cinque giorni, dovranno sottoscrivere l'apposito modulo di accettazione ed allegare le ricevute di versamento richieste per l'occupazione del suolo pubblico e per l'utilizzo delle strutture, delle utenze e dei servizi secondo quanto indicato nell'annuale bando. 3. Per il 2012 il Comune di Boscoreale assume l'onere di fornire strutture, utenze e servizi a titolo gratuito. 4. Il pagamento integrale della quota prevista dal bando rappresenta la conferma irrevocabile dell'accettazione, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente ne impedisca la partecipazione. 5. Il rigetto della conferma di partecipazione non potrà dar luogo da parte del Comune di Boscoreale al pagamento di alcuna indennità per danni. 6. L'assegnazione dei singoli stand per il Mercatino avverrà a insindacabile scelta della Commissione secondo criteri estetici e di alternanza delle diverse tipologie merceologiche; il verbale di assegnazione sarà approvato con determina dirigenziale del competente settore che provvederà ai successivi adempimenti. 7. In occasione di particolari e straordinari eventi che interessino l'area destinata al Mercatino di Natale, come lavori di straordinaria manutenzione o altri motivi di interesse pubblico, il Mercatino stesso verrà spostato in altra località con ordinanza del Sindaco e sotto la direzione della Polizia Municipale. 8. È fatto divieto di occupazione dell'area esterna agli spazi espositivi. 9. L'area interessata dovrà essere liberata da ogni ingombro prima dell'ora dello svolgimento del Mercatino a cura del comando Polizia Municipale. 4
Articolo 6 Condizioni di partecipazione 1. E' vietata la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, ed il subaffitto degli spazi espositivi. È altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella richiesta di partecipazione o di altro produttore non ufficialmente collegato con l'espositore. 2. Il Comune di Boscoreale si riserva di non ammettere all'esposizione prodotti che non siano ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o siano ritenuti in contrasto con le finalità della stessa. 3. L'inosservanza di tali norme darà luogo alla chiusura dello spazio espositivo per colpa dell'espositore, senza rimborso della quota pagata per qualsiasi titolo e fatta salva la riparazione di ogni danno. 4. L'espositore ammesso a partecipare al Mercatino di Natale, il quale non abbia effettuato il versamento delle somme stabilite nei termini previsti, decade automaticamente dal diritto di partecipazione e il Comune di Boscoreale provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente 5. Gli spazi espositivi assegnati non occupati entro le 12:00 del giorno di inizio della manifestazione o lasciati senza sorveglianza o in stato di visibile incuria nel corso della manifestazione, saranno considerati abbandonati e il Comune di Boscoreale potrà disporne, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. 6. In caso di rinunzia o di abbandono, il Comune di Boscoreale, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa e ad esigere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti. 7. Per esigenze tecniche, strutturali, merceologiche o di qualsiasi altra natura, il Comune di Boscoreale si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione dello spazio espositivo già concesso. 8. In ogni caso l'espositore sarà tenuto al pagamento dello spazio espositivo concesso. Articolo 7 Modalità di utilizzo dello spazio espositivo 1. Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. In caso contrario il Comune di Boscoreale declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tale disposizione, facendo altresì riferimento all’art. 6 punto 5. 2. In considerazione del fatto che l'abbandono della casetta prima della chiusura della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a danno dei visitatori, il 5
Comune di Boscoreale si riserva di non ammettere alle eventuali edizioni successive le aziende che incorrono in tale inadempienza. 3. A tutela dell’Ente, pertanto, il Comune di Boscoreale dispone che l'espositore versi contestualmente all'atto di conferma e di stipula del contratto di partecipazione al Mercatino di Natale una cauzione infruttifera di euro 500,00 (€ cinquecento/00), anche a mezzo di polizza fidejussoria, a garanzia dell'apertura senza soluzione di continuità di giorni e orari dall'8 al 23 dicembre. La cauzione infruttifera verrà interamente resa al termine della manifestazione all'espositore che diligentemente avrà osservato l'orario e il periodo di apertura, fatte salve alcune eccezioni (per giusta causa, per comprovati motivi gravi di salute o comunque derivanti da fatti e cause che siano accettate discrezionalmente dal Comune di Boscoreale). Diversamente la cauzione verrà trattenuta dal Comune di Boscoreale, interamente o in proporzione ai giorni e alle ore di chiusura non prevista e/o in base al danno che tale inosservanza può aver causato. 4. Indicativamente il valore che il Comune di Boscoreale tratterrà per la mancata apertura sarà di € 150,00 per i giorni prefestivi e festivi ed € 100,00 per quelli feriali. 5. Per il 2012 la cauzione è ridotta a € 150,00. L’applicazione di tali penalità, ai sensi del presente regolamento, verrà analiticamente determinata con determina dirigenziale del settore di riferimento. 6. Su richiesta degli interessati potranno essere riservati posteggi per gli automezzi degli espositori. 7. L'introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, di regola, solamente nelle due ore precedenti l'apertura giornaliera della manifestazione fieristica. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l'accesso degli autoveicoli degli operatori che potranno sostare nelle adiacenze di uno spazio espositivo assegnato, unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico e scarico delle merci, salvo le eccezioni di volta in volta accordate. Agli operatori è fatto obbligo, per il transito e la sosta in aree interdette o limitate alla circolazione ed alla sosta veicolare, di munirsi di apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale. Tale permesso abilita anche alla sosta gratuita negli appositi spazi. 8. Il Comune di Boscoreale è esonerato da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione ai sensi dell'articolo 2043e seguenti del Codice Civile, causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori. 9. I permessi rilasciati dal Comando di Polizia Municipale saranno intestati al nominativo dell'azienda espositrice e devono considerarsi strettamente personali. E' quindi vietata la loro cessione anche se temporanea. 10.I permessi in possesso di persona diversa dall'intestatario saranno ritirati e non saranno né restituiti né sostituiti. Eventuali altre prescrizioni potranno essere indicate a stampa sul permesso stesso. 11.L'azienda espositrice rimane l'unica responsabile per ogni eventuale incidente o danno che dovesse verificarsi all'interno ed all'esterno della casetta. 6
12.Senza speciale autorizzazione scritta e rilasciata dal Comune di Boscoreale è vietato a chiunque restare all'interno delle strutture durante le ore di chiusura. Articolo 8 Riconsegna dello spazio espositivo 1. Lo sgombero di tutti prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la conclusione della manifestazione e deve essere effettuato entro le 24:00 del giorno di chiusura, fatte salve diverse disposizioni emanate nel corso della iniziativa dal Comune di Boscoreale. In difetto il Comune di Boscoreale può procedere direttamente, a spese dell'espositore, allo sgombero ed allo spostamento in altro luogo del materiale rimasto . 2. Per quanto previsto al comma precedente, il Comune di Boscoreale ha facoltà, qualora se ne rilevasse la necessità, di abbattere porte, di forzare serrature, riservandosi il diritto di trattenere la cauzione fino al raggiungimento delle spese per gli eventuali danni. 3. È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto, previo controllo del personale dell'ufficio tecnico del Comune di Boscoreale. 4. L'inadempienza, a questo fatto, ove l'espositore non accetti di pagare immediatamente le spese necessarie al ripristino dello spazio espositivo, dà facoltà al Comune di Boscoreale di effettuare rivalse anche sulle merci esposte. Articolo 9 Disposizioni generali 1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le date di apertura e di chiusura del Mercatino e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi, senza che competa all'espositore alcun diritto a reclamare danni di sorta. 2. Qualsiasi tipo di reclamo sarà preso in esame solo se comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata al Comune di Boscoreale – SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) entro il giorno di chiusura della manifestazione. 3. La vendita con consegna immediata e differita dei beni e lo svolgimento dei servizi devono essere realizzati in stretta conformità al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico-sanitario in essere per i pubblici esercizi, in particolare se si tratta di somministrazione di alimenti e bevande, diffusione di fumi e odori. 4. Nel caso in cui per motivi imprevisti, per cause di forza maggiore o per altra ragione di qualsiasi natura, la manifestazione programmata non dovesse potersi effettuare, le conferme di partecipazione si intenderanno automaticamente annullate e gli importi 7
versati saranno restituiti alle aziende ammesse, senza nessun altro onere a carico dell’Ente; gli espositori pertanto, come da previsione convenzionale, non potranno ricorrere contro il Comune di Boscoreale a qualsiasi titolo o causa. 5. Nel caso in cui il Mercatino, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospeso interrotto a causa di eventi imprevisti, all'espositore non compete alcun diritto di reclamare danni, rimborsi per le spese sostenute per la locazione del posteggio, per l'allestimento della cassetta, per i costi organizzativi o a qualunque altro titolo sostenuti. 6. Il Comune di Boscoreale avrà diritto di non ammettere, di annullare l'iscrizione, anche se è già avvenuta, o di escludere in qualsiasi momento l'espositore che ritiene inadempiente o che abbia procurato danni di qualsiasi natura. 7. Nei confronti degli espositori morosi, il Comune di Boscoreale si riserva di agire ex articolo 2764 del codice civile per il recupero dei propri crediti. Articolo 10 Catalogo pubblicità 1. Il Comune di Boscoreale si riserva la facoltà di provvedere, senza che ciò costituisca impegno o responsabilità verso l'espositore, alla stampa del catalogo che comprenderà indicazioni relative alle aziende scelte. 2. Il Comune di Boscoreale qualora venga realizzato il catalogo, declina ogni e qualsiasi responsabilità circa errori od omissioni in sede di stampa dello stesso. 3. Nel catalogo eventualmente predisposto saranno inseriti i loghi dei singoli espositori, nonché l'indicazione delle casette in cui espongono e dei marchi rappresentati sulla base di quanto comunicato al Comune di Boscoreale dagli stessi espositori mediante l'apposito modulo. 4. Con la sottoscrizione della conferma di partecipazione l'azienda autorizza il Comune di Boscoreale a diffondere i propri dati inseriti nel catalogo degli espositori attraverso la stampa e altri mezzi di informazione, compresi video, mezzi telematici e digitali, ecc. 5. Gli espositori hanno diritto di presentare all'interno dello spazio loro assegnato le proprie attività o prodotti nelle forme pubblicitarie che ritengono più opportune, escluse quelle sonore che per la loro intensità possono rappresentare un disturbo per lo svolgimento generale del Mercatino e per le attività degli altri espositori. 6. Le insegne aziendali devono essere collocate all'interno dello spazio espositivo assegnato. 7. È vietata qualsiasi forma di volantinaggio. 8. Per poter utilizzare qualsiasi marchio o logo del Comune di Boscoreale è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione. 9. Il Comune di Boscoreale potrà utilizzare le immagini fotografiche e video degli 8
spazi espositivi per iniziative di carattere promozionale e pubblicitario. Articolo 11 Danni - coperture assicurative 1. L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dai rivestimenti, dall'installazione di impianti elettrici, idrici, ecc. fissi e mobili, dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze e da propri collaboratori. 2. In relazione a quanto sopra, all'azienda espositrice compete l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi. 3. Il Comune di Boscoreale non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso del Mercatino. Per cautelarsi gli espositori potranno, per proprio conto, stipulare apposita polizza assicurativa. Articolo 12 Allestimenti arredamenti 1. Gli spazi espositivi vengono messi a disposizione senza arredamento e spetta al partecipante di provvederne a sua cura e spese. Qualsiasi modifica del locale messo a disposizione si intende a carico dell'interessato e deve essere preventivamente autorizzata dal Comune di Boscoreale. 2. L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuata in conformità alle disposizioni di legge, alla normativa in materia di sicurezza e da quanto previsto dal presente regolamento. 3. Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi. 4. Viene riconosciuto al Comune di Boscoreale il diritto di procedere a verifiche e di far modificare o di far togliere gli allestimenti, in via di attuazione o già eseguiti, non conformi alle esigenze di sicurezza, di organizzazione del Mercatino o ritenuti non corrispondenti al decoro della fiera stessa. 5. È vietato: a) collocare oggetti sporgenti sulle facciate, sulle pareti fisse esterne degli spazi espositivi; b) incollare carte e avvisi sulla struttura e deteriorare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione 6. Il disturbo acustico deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente. 7. L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle 9
attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. Il Comune di Boscoreale declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Articolo 13 Svolgimento servizi in fiera 1. Il Comune di Boscoreale si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi esercizio o servizio a terzi e di conferire nomine a fornitori, a persone autorizzate, emanando al riguardo le relative disposizioni. 2. Per i servizi ed esercizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti da fornitori, il Comune di Boscoreale declina ogni qualsiasi responsabilità che rimane a carico di chi esegue i singoli lavori. 3. Alle ditte di specifici servizi (come ad esempio l'elettricista, l'idraulico, le pulizie di allestimenti, la sorveglianza, ecc.) e ad ogni altra ditta appaltatrice, comprese quelle chiamate in fiera degli espositori, è fatto obbligo di attenersi al presente regolamento e a tutte le norme di legge attinenti rapporti di lavoro, comprese quelle stabilite dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. Articolo 14 Servizi tecnici - Norme generali 1. Il Comune di Boscoreale provvede all'illuminazione generale, interna ed esterna della manifestazione. 2. Il Comune di Boscoreale declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi alle linee elettriche, di cortocircuiti provocati o danni che comunque possano verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione del Mercatino. 3. Il Comune di Boscoreale provvede all'eventuale servizio di sgombero neve fino a circa 1 m di distanza dagli spazi espositivi. 4. È fatto obbligo all'espositore di depositare i materiali di scarto da far ritirare ai mezzi dell'azienda di igiene urbana "Ambiente Reale" in maniera ordinata e decorosa secondo i modi e tempi che verranno comunicati. 5. È vietato l'abbandono all'esterno della casetta di eventuali materiali provenienti dall'allestimento. In caso contrario il Comune di Boscoreale provvederà in proprio alla pulizia addebitando il relativo costo all'assegnatario. Articolo 15 Impianti elettrici 10
1. Ogni spazio espositivo sarà allacciato alla rete elettrica con una potenza nominale di 1,5 kWh comprensivo di un punto luce per l'illuminazione interna e di una cassetta di presa della corrente elettrica. I costi di allaccio e i consumi, per gli anni successivi al 2012 saranno a carico degli espositori. Articolo 16 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 1. Le aziende partecipanti al Mercatino, le ditte appaltatrici e qualsiasi altro soggetto chiamato ad operare nell'ambito della iniziativa deve obbligatoriamente rispettare quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 17 Disposizioni finali 1. Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente regolamento le cui clausole, con la firma della conferma di partecipazione, vengono accettate pienamente e integralmente dagli espositori stessi. 2. Il Comune di Boscoreale si riserva di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenga opportune per meglio regolare il funzionamento della manifestazione. 3. Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente regolamento generale e saranno considerate impegnative. 4. È fatto obbligo ad ogni altra persona o ditta operante nel Mercatino, di attenersi al presente regolamento ed a tutte le norme che verranno eventualmente successivamente stabilite. 5. L'inosservanza delle norme del presente regolamento darà diritto al Comune di Boscoreale di assumere provvedimenti alternativi che possono comportare l'esclusione dalla manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. In questo caso nessun rimborso verrà riconosciuto e l'espositore non potrà reclamare danni di sorta. Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003. I dati contenuti nella richiesta di partecipazione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge. Oltre che per la realizzazione del catalogo di cui al precedente Art. 10 i 11
dati saranno inoltre trattati a fini promozionali e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui al D. Lgs 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è: Comune di Boscoreale. Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione si autorizza il Comune di Boscoreale al trattamento dei dati come sopra specificato. Per l'applicazione del presente Regolamento, per tutti gli effetti di legge, ed in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita accettazione la competenza del Foro di Torre Annunziata. Ogni comunicazione al Comune di Boscoreale deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Boscoreale - SUAP Mercatino di Natale Piazza Pace 1 80041 BOSCOREALE 12
13
Puoi anche leggere