REGOLAMENTO RÈGLEMENT RULES
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REGOLAMENTO RÈGLEMENT RULES IN VIGORE DAL 31.10.2012 ENTRÉE EN VIGUEUR 31.10.2012 EFFECTIVE FROM 31.10.2012
INDICE GENERALE INDEX GÉNÉRAL GENERAL INDEX REGOLAMENTO pag. 5 RÈGLEMENT page 25 RULES page 43 ll testo ufficiale del Regolamento è in lingua italiana; in caso di eventuali discrepanze con la traduzione in lingua francese e/o inglese, il testo in lingua italiana prevarrà. La version officielle du Règlement est celle rédigée en italien; en cas de divergence avec la traduction française et/ou anglaise, la version italienne prévaut. The Italian version of the Rules is the official text; in case of any discrepancy with the English and/or French translation, the Italian version shall prevail.
CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 31.10.2012
I T A L In Piemonte - unico esempio in Italia - le Camere di commercio sono associate in una Camera Arbitrale regionale, in collaborazione sinergica con gli Ordini professionali dei Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti I Contabili, al fine di offrire alle imprese e ai cittadini metodi di soluzione delle controversie commerciali più flessibili, A veloci, riservati ed economici rispetto al ricorso ai Tribunali. N Tale funzione istituzionale delle Camere di commercio è riconosciuta dalla Legge 580/1993 (art. 2, lettera g), come O modificata dal D.lgs. n.23/2010. La collaborazione con gli Ordini è particolarmente strategica per la promozione delle procedure di Arbitrato Amministrato perché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori e utilizzatori. La Camera Arbitrale del Piemonte, come parte del sistema camerale associato in Unioncamere Piemonte, promuove e realizza il servizio di Arbitrato Amministrato (Rapido ed Ordinario) per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale, disciplinato dal presente Regolamento. Più in particolare, l’Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte è uno strumento di giustizia nato per la competitività delle imprese, poiché rapido e a costi predefiniti a forfait. È un giudizio privato che, nella sua versione rapida, si conclude in media in circa quattro mesi dalla sua attivazione con una decisione - lodo che per legge ha valore di sentenza di Tribunale. Il lodo è reso da un professionista (avvocato, commercialista o notaio) terzo imparziale e competente a decidere la lite d’impresa quale Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale coinvolgendo anche, ove previsto, entrambe le parti. La Camera Arbitrale non assume le funzioni di Giudice, ma gestisce la procedura amministrata. Con l’Arbitrato Amministrato viene decisa qualsiasi controversia, anche internazionale, che sorga da un contratto commerciale. L’Arbitrato è anche un mezzo per decidere le liti tra soci o tra soci e società e/o amministratori di una stessa impresa. Sono lieto, in occasione della stampa del nuovo Regolamento dedicato alle procedure di Arbitrato Amministrato anche internazionali, di aver presentato e descritto la Camera Arbitrale che ha compiuto già sedici anni di lavoro e che continuerà a svolgere le proprie attività a servizio della competitività delle imprese e dello sviluppo. Il Presidente Giuseppe Pichetto 7
I INDICE T A Parte I DISPOSIZIONI GENERALI L Articolo 1 Le procedure pag. 10 I Articolo 2 Disposizioni particolari per le procedure internazionali pag. 10 Articolo 3 Arbitri, arbitratori e periti pag. 11 A Articolo 4 Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro pag. 11 N Articolo 5 Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro pag. 11 O Articolo 6 Sede dei procedimenti - Computo dei termini pag. 12 Articolo 7 Spese del procedimento pag. 12 Articolo 8 Obbligo di riservatezza pag. 13 Articolo 9 Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti pag. 13 Parte II PROCEDURE DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE Articolo 10 Numero degli arbitri - Tipo di procedura pag. 13 Articolo 11 La Domanda dell’Attore pag. 14 Articolo 12 La Risposta del Convenuto - Domanda riconvenzionale e Replica pag. 14 Articolo 13 La nomina degli arbitri pag. 15 Articolo 14 Le udienze pag. 15 Articolo 15 L’istruzione probatoria pag. 16 Articolo 16 Il lodo pag. 16 Articolo 17 Il deposito del lodo pag. 17 Articolo 18 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri pag. 17 Parte III PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO Articolo 19 Ambito di applicazione pag. 17 Articolo 20 I principi di base pag. 18 Articolo 21 La Domanda pag. 18 Articolo 22 La Risposta pag. 19 Articolo 23 La nomina dell’arbitro pag. 19 Articolo 24 L’udienza pag. 20 Articolo 25 Il lodo pag. 20 Articolo 26 I costi della procedura pag. 21 Parte IV PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA Articolo 27 Norme applicabili pag. 21 Allegati CLAUSOLE RACCOMANDATE pag. 22
I Parte prima 1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con T DISPOSIZIONI GENERALI qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato A dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di Articolo 1 procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina L Le procedure dell'arbitrato ordinario ovvero dell’arbitrato I rapido secondo quanto previsto dal successivo A 1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (qui di seguito articolo 19. N "Camera Arbitrale"), con sede presso l’Unioncamere Qualora le parti abbiano deferito la controversia Piemonte in Torino, in collaborazione con Ordini ad un collegio arbitrale, si applicherà la procedura O e Collegi professionali, amministra i seguenti di arbitrato ordinario. procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie: - arbitrato ordinario, rituale o irrituale; Articolo 2 - arbitrato rapido; Disposizioni particolari - arbitraggio; per le procedure internazionali - perizia contrattuale. 1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno quando esista tra le parti una convenzione in forma una delle parti risiede o ha la propria sede scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia effettiva all’estero. riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o ad una delle Camere di commercio aderenti. 2.2 Alle procedure internazionali amministrate dalla Qualora manchi l’accordo sopracitato, la parte Camera Arbitrale si applicano le norme di questo che intenda instaurare una delle procedure di cui Regolamento con le modifiche e gli adattamenti all’art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed verificare se la controparte accetti di sottoporre la in altre disposizioni del Regolamento. L’organo controversia alla procedura che l’Attore desidera arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti instaurare. In tal caso la segreteria della Camera cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto Arbitrale (qui di seguito “Segreteria”) trasmetterà la anticipatorio, che non siano vietati da norme richiesta all’altra parte, sollecitandone l’adesione. inderogabili applicabili al procedimento. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine che, salvo diversa indicazione 2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel delle parti, è di trenta giorni, la Camera Arbitrale presente Regolamento, salvo quello per pronun- informerà il richiedente che la procedura non ciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, può aver luogo. si intendono raddoppiati. 1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base 2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene deter- al Tariffario allegato. minata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri. 1.4 Nel presente Regolamento si usa il termine “organo arbitrale”, o “arbitro” o “arbitri” per indicare l’arbitro 2.5 Le parti possono stabilire le norme applicabili al unico o il collegio arbitrale, a seconda del caso. merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri 10
applicano la legge con la quale il rapporto è più lario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui I strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri l’arbitro indicherà le eventuali circostanze che T tengono conto delle pattuizioni contrattuali e possano apparire influenti sulla sua indipendenza A degli usi del commercio. nell'assolvimento dell'incarico (qui di seguito L "Dichiarazione d’indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l’avvenuta I Articolo 3 Arbitri, arbitratori e periti accettazione e trasmette loro la Dichiarazione A d’indipendenza dell’arbitro. N 4.2 Ove l’accettazione dell’incarico con la dichiara- O 3.1 La Giunta esecutiva (qui di seguito “Giunta”) cura la formazione di elenchi di arbitri, arbitratori e zione d’indipendenza dell’arbitro non pervenga periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera e competenza. La Giunta può avvalersi di tali Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle elenchi per effettuare le nomine, senza che circostanze del caso concreto, fissa all’arbitro un l’inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo nuovo termine per comunicare la propria accet- né preferenziale per le nomine stesse. tazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall’art. 5.4. 3.2 Non possono essere nominati in procedure ammi- nistrate dalla Camera Arbitrale: Articolo 5 a) i membri della Camera Arbitrale; Ricusazione, revoca b) i revisori dei conti delle Camere aderenti e e sostituzione di arbitro dell’Unione regionale delle Camere di commercio; c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle Camere aderenti e dell’Unione regionale; 5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione di arbitro entro 15 d) i componenti di associazione professionale, giorni dal ricevimento della comunicazione di cui i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c. causa di ricusazione sopravvenuta. 5.2 Sull’istanza di ricusazione decide la Camera Arbi- Articolo 4 trale, sentito l'arbitro ricusato. Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro 5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzio- nistico da parte di un arbitro, la Camera Arbitrale, 4.1 Salvo quanto previsto all’art. 23.4, l'arbitro desi- dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e gnato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera nominarne altro in sua vece. Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria anche a mezzo fax, entro 15 giorni dalla comunicazione 5.4 Nei casi di rinuncia di un arbitro all’incarico, della nomina, la propria accettazione scritta. di accoglimento di una domanda di ricusazione, L’accettazione dev’essere accompagnata da una di revoca dell’arbitro o di mancata accettazione da dichiarazione, redatta conformemente al formu- parte di un arbitro dell’incarico entro i termini 11
I prescritti e in ogni caso in cui l’arbitro venisse a 7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato T mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la Rapido, al momento della presentazione della A nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le domanda l'attore (qui di seguito "Attore") modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto L anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla di registrazione come previsto nel Tariffario. I nomina diretta dell’arbitro. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata A come acconto sull'importo dovuto dall'Attore N per le spese di procedimento a suo carico. Articolo 6 O Sede dei procedimenti 7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Computo dei termini Arbitrale un deposito cauzionale a copertura dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla 6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata Segreteria in base al valore della domanda in Torino presso la Segreteria della Camera Arbi- (qui di seguito "Domanda"), conformemente trale, salvo diversa volontà delle parti. Gli arbitri al Tariffario in vigore al momento della presen- possono stabilire che le udienze o altre attività tazione della Domanda stessa. del procedimento si svolgano in luogo diverso Nel corso del procedimento la Segreteria dalla sede. provvede, ove necessario, a richiedere alle parti 6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 le opportune integrazioni. c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è 7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, considerato giorno festivo. la Camera Arbitrale può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispetti- 6.3 Se non diversamente specificato, i termini si vamente dell’Attore per la Domanda principale, intendono ordinatori. e del convenuto (qui di seguito “Convenuto”) 6.4 I termini sono sospesi nel periodo dal 1º agosto per quella riconvenzionale. al 15 settembre. Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto Articolo 7 conto delle modalità di costituzione dell’organo Spese del procedimento arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti. 7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito 7.1 Le spese del procedimento comprendono: cauzionale di cui al terzo comma in eguale misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla Arbitrale; richiesta della Segreteria. Qualora una parte non b) gli onorari dell'organo arbitrale; vi provveda tempestivamente, la somma potrà c) le eventuali spese debitamente documentate essere anticipata dall'altra parte. dagli arbitri; d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente 7.6 In caso di mancato pagamento la Camera Arbitrale tecnico d'ufficio. può sospendere il procedimento, o il deposito del 12
lodo, anche limitatamente alla domanda formulata 9.3 Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi I dalla parte inadempiente: in tal caso i termini alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale T riprenderanno a decorrere non appena venga rimane depositato presso la stessa per cinque A effettuato il pagamento mancante. anni dalla chiusura del procedimento. L Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provve- dimento di sospensione senza che il versamento Parte seconda I sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale PROCEDURA DI ARBITRATO A può dichiarare l’estinzione del procedimento ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE N anche limitatamente alla domanda formulata dalla O parte inadempiente. Articolo 10 Numero degli arbitri Tipo di procedura Articolo 8 Obbligo di riservatezza 10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione 8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o delle parti quanto al numero degli arbitri, notizia inerente lo svolgimento delle procedure e sempre che le parti non abbiano manifestato deve essere rispettata da qualsiasi persona coin- una volontà concorde circa il loro numero, la volta, in qualsiasi qualità, nel procedimento. controversia è sottoposta ad un arbitro unico, 8.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti ab- nominato conformemente all’art. 13.1, salvo che la biano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale. Camera Arbitrale non ritenga su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del Articolo 9 caso concreto, che sia opportuno deferire la Deposito e trasmissione degli atti controversia ad un collegio di tre arbitri. e dei documenti dei procedimenti Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri. 9.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera 10.2 Qualora la controversia debba essere deferita ad Arbitrale, un originale per ciascuna altra parte un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e tante copie quanti sono gli arbitri; ciascun e qualora manchino specifiche pattuizioni delle atto deve essere corredato da copia dei parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri documenti. o esse si rivelino, a giudizio della Camera Arbitrale, inidonee alla costituzione dell’organo arbitrale, 9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati agli arbitri, ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti tutti dalla Giunta esecutiva. coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro indicato nella convenzione di arbitrato o altri- comprovata ricezione. menti convenuto per iscritto di volere un arbitrato 13
I irrituale, l’arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irri- e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova T tuali, gli arbitri sono dispensati da formalità di richiesti e di ogni documento che l’Attore A procedura che non siano quelle del presente ritenga utile allegare; Regolamento, fermo restando il rispetto del principio f) la designazione dell'arbitro quando non sia L del contraddittorio; essi decidono secondo le demandata alla Camera Arbitrale; I norme di diritto, salvo che le parti li abbiano g) la procura conferita al difensore, se questi è A autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro stato nominato. N determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti stesse. 11.3 L’Attore può notificare direttamente la Domanda O al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, 10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite fermo restando il deposito della stessa presso la dalle parti prima della costituzione dell'organo Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel dalla notifica. silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando 11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il il rispetto del principio del contraddittorio. versamento del diritto di registrazione stabilito L’organo arbitrale può pronunciare tutti i prov- per la procedura di arbitrato ordinario dal vedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di Tariffario in vigore al momento della presenta- contenuto anticipatorio, che non siano vietati da zione della Domanda stessa. norme inderogabili applicabili al procedimento. La procedura non verrà attivata fino a versa- mento avvenuto. Articolo 11 Articolo 12 La Domanda dell'Attore La Risposta del Convenuto Domanda riconvenzionale e Replica 11.1 La parte che intende promuovere la procedura di arbitrato ordinario di cui all’art. 1.1, deve far pervenire 12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, Domanda scritta alla Segreteria della Camera al quale assegna un numero d'ordine per anno, Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici ed annota gli estremi del procedimento stesso in delle Camere di commercio aderenti. apposito registro, eventualmente informatico, 11.2 La Domanda contiene: tenuto cronologicamente. a) il nome e l'indirizzo delle parti; 12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiunta- b) l'esposizione della controversia e l’indicazione mente dalle parti, e salvo il caso previsto delle domande, con stima, anche sommaria, all’art. 11.3, la Segreteria trasmette al Convenuto del loro valore; la Domanda, con invito a procedere alla c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, comunicazione della propria risposta (qui di seguito o l’invito alla controparte ad accettare l’arbi- “Risposta”), che dovrà pervenire alla Segreteria trato della Camera Arbitrale; nel termine di 30 giorni dal ricevimento della d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, Domanda da parte del Convenuto. sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale La Segreteria provvede alla comunicazione della richiesta di pronuncia secondo equità; Risposta all’Attore. 14
12.3 La Risposta contiene: ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà I a) il nome e l’indirizzo della parte convenuta; comunicazione a quest’ultimo, invitandolo a trasmet- T tere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria A b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, accettazione e la Dichiarazione di indipendenza sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale L secondo quanto disposto all’art. 4.1. richiesta di pronuncia secondo equità; I c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'espo- 13.3 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel A sizione dei fatti e l’indicazione delle domande, termine stabilito, a tale nomina provvede la N con stima, anche sommaria, del loro valore; Giunta esecutiva, su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l’avvenuta nomina alle O d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti parti ed all'arbitro. ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare; 13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel e) la designazione dell’arbitro quando non sia predetto termine di 15 giorni sulla designazione demandata alla Camera Arbitrale; del terzo arbitro, provvede alla nomina la f) la procura conferita al difensore, se questi è Giunta esecutiva. Della nomina la Segreteria dà stato nominato. comunicazione alle parti e agli arbitri dalle stesse designati, nonché al terzo arbitro e invita 12.4 L’Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento quest’ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale della Risposta che contenga domanda riconven- entro 15 giorni la propria accettazione e la zionale può trasmettere alla Segreteria la propria Dichiarazione di indipendenza secondo quanto replica (qui di seguito “ Replica”) alla riconvenzionale disposto all’art. 4.1. con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta. 13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla 12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra il procedimento procede in sua assenza. autorità, la nomina dell’organo arbitrale è effet- tuata dalla Giunta esecutiva. Articolo 13 La nomina degli arbitri Articolo 14 Le udienze 13.1 L’organo arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale. La nomina dell’arbitro unico, in mancanza di accordo 14.1 L’organo arbitrale, d’intesa con la Segreteria, fissa fra le parti, è fatta dalla Giunta esecutiva. le udienze, alle quali invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di 13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, mandatario munito di delega scritta. Alla prima fatto salvo quanto disposto dall’ar t. 10.2, udienza, previa verifica della regolare instaurazione la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere del procedimento, si dà atto a verbale alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni, dell'avvenuta costituzione dell’organo arbitrale previa accettazione dell'incarico e trasmissione anche ai fini della decorrenza dei termini per la della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria, pronuncia del lodo. 15
I 14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta La Segreteria richiede alle parti un deposito T alla Camera Arbitrale nel termine di cui all’art. 12.2, integrativo a copertura delle relative spese. A o questi comunque non sia comparso, l’organo Le parti possono designare consulenti tecnici di arbitrale, verificata la regolarità della comunica- parte. Il CTU ha i doveri imposti dal Regolamento L zione della Domanda e della convocazione, agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della I dichiara l’assenza del Convenuto. Se rileva ricusazione prevista per gli arbitri. A l’irregolarità della comunicazione, ne dispone N l’immediato rinnovo. 15.4 Chiusa l'istruttoria, l’organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare O 14.3 In qualsiasi momento del procedimento, udite le un'udienza per la discussione orale. parti, l’organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione. Può altresì invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione secondo la Articolo 16 procedura di conciliazione prevista dal Regolamento Il lodo della Camera Arbitrale. Il provvedimento con cui l’organo arbitrale dispone l’esperimento del 16.1 Salvo diversa determinazione della Camera tentativo di conciliazione sospende i termini per Arbitrale o accordo scritto delle parti, l’organo l’emissione del lodo fino alla conclusione del arbitrale deve depositare il lodo presso la tentativo stesso. Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 Dell'eventuale componimento amichevole si redige giorni dalla data della prima udienza. Il termine processo verbale sottoscritto dalle parti. può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, Articolo 15 quando ricorrano fondati motivi, e, in qualsiasi L'istruzione probatoria caso su concorde richiesta delle parti. 16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di 15.1 L’organo arbitrale può fissare una o più udienze voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire deliberato anche non in conferenza personale, ogni altro elemento istruttorio. su richiesta di uno degli arbitri. 15.2 L’organo arbitrale procede all'assunzione dei Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne mezzi di prova sia d'ufficio ove consentito che su danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto valido ad ogni effetto. del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della par te 16.3 L’organo arbitrale decide secondo diritto, salvo interessata assicurare la presenza dei testi nel che le parti l’abbiano autorizzato a pronunciare giorno e nel luogo fissato per l'audizione. secondo equità. 15.3 La eventuale nomina di un consulente tecnico 16.4 L’organo arbitrale, con adeguato anticipo d’ufficio (qui di seguito “CTU”) è effettuata rispetto al deposito del lodo, chiede alla Camera dall’organo arbitrale, che può delegarne la nomina Arbitrale la liquidazione finale delle spese del alla Camera Arbitrale. procedimento. 16
Articolo 17 Parte terza I Il deposito del lodo PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO T Articolo 19 A 17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono Ambito di applicazione L le parti, oltre ad un originale per la Camera I Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro di cui all’art. 12.1 la data del deposito. La Segreteria 19.1 La procedura di arbitrato rapido si applica a A può rilasciare copie autentiche del lodo. controversie il cui valore non ecceda 150.000 euro. N 19.2 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad O 17.2 La Segreteria trasmette alle parti un originale del arbitrato rapido secondo le norme seguenti lodo entro 10 giorni dal deposito. qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1. Parimenti, possono concordemente Articolo 18 escludere l’applicazione della procedura di arbitrato Le spese della procedura rapido, anche per controversie rientranti nel limite di e gli onorari degli arbitri cui all’art. 19.1. 19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'appli- 18.1 La liquidazione finale delle spese del procedimento cazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare è disposta dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario, indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. prima del deposito del lodo. Il provvedimento di L'Attore non può successivamente aumentare la liquidazione è comunicato all’organo arbitrale che propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo lo menziona nella decisione. quanto dispone il comma 2 del presente articolo. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione 19.4 Qualora il valore della controversia non sia all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui precisato nella Domanda, la scelta della procedura il Collegio avesse delegato particolari incombenze. di arbitrato rapido indica comunque che l’Attore intende limitare le proprie pretese entro il limite 18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti di cui all’art. 19.1. sono tenute solidalmente, ma l’organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere 19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno, del pagamento delle spese e degli onorari o in di regola, prese in considerazione per la deter- quale proporzione esso debba essere ripartito. minazione del valore ai fini dell'applicazione Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande accordino per una diretta definizione della riconvenzionali di valore eccedente il limite di controversia o rinuncino al procedimento, la Camera 150.000 euro di cui all’art. 19.1, e sempre che il Arbitrale liquida le spese del procedimento in convenuto ne faccia espressa istanza nella ragione dell’attività svolta. propria Risposta, la Camera Arbitrale determina, tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla 18.3 L’organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e trasformazione della procedura da arbitrato ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, rapido ad arbitrato ordinario. tenendo conto della tariffa professionale ed in In tale ultimo caso, la Camera Arbitrale dichiara base alle note spese prodotte. l’interruzione del procedimento invitando le 17
I parti a riassumerlo e la Segreteria richiede loro manda alla Segreteria della Camera Arbitrale, T l’integrazione del deposito cauzionale. anche mediante deposito presso gli uffici delle A Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme Camere di commercio aderenti. dell’arbitrato ordinario; non opereranno le L 21.2 La Domanda contiene: preclusioni di cui all’art. 20.2 previste per I l’arbitrato rapido. a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione A di un numero di telefax dell'Attore e/o indirizzo di Articolo 20 posta elettronica ai quali potranno essere N I principi di base validamente effettuate tutte le comunicazioni; O b) l’esposizione delle pretese e l’indicazione della 20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura domanda, con stima, anche sommaria, del di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, loro valore; concentrata principalmente in una o due udienze c) il testo della convenzione arbitrale e la docu- ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere mentazione su cui si basa la pretesa; la controversia entro 30 giorni dall’ultima udienza d) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei di cui all’art. 24. L'arbitro decide secondo equità, mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; tranne che nelle controversie riservate dalla i documenti vanno depositati unitamente alla legge all’arbitrato secondo diritto e salvo diversa Domanda; espressa concorde determinazione delle parti. e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore L’organo arbitrale può pronunciare tutti i prov- desidera siano sentite all'udienza in veste di vedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di rappresentante della parte o di testimone; contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato. 20.2 Le par ti devono indicare nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all’eventuale domanda 21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il riconvenzionale a pena di decadenza i mezzi di versamento di una somma pari a metà del deposito prova e depositare i documenti di cui intendono cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in avvalersi; viene privilegiata la discussione orale, vigore al momento della presentazione della Domanda. secondo quanto precisato negli articoli seguenti. 21.4 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria 20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento, si applicano all’arbitrato rapido le norme previste con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per il procedimento ordinario, in quanto compatibili. anticipata ove possibile via telefax o tramite posta elettronica. Articolo 21 21.5 L’Attore può notificare direttamente la Domanda al La Domanda Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della Domanda stessa alla 21.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni arbitrato rapido deve far pervenire la propria Do- dall’ultima notifica. 18
21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto 22.5 La Risposta viene trasmessa all'Attore con le I è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito stesse modalità indicate all'ar t. 21.4. T "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità A ed i termini di cui all'art. 22. Articolo 23 L La nomina dell’arbitro Articolo 22 I La Risposta A 23.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda ai N sensi dell'art. 21.1, la Segreteria, su indicazione 22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il della Giunta esecutiva, invia alle parti una lista O Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la identica di nomi di almeno cinque arbitri già sua Risposta. contattati e disposti ad accettare la nomina. 22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni: 23.2 Le par ti vengono invitate a cancellare gli a) il numero di telefax del convenuto e/o l’indirizzo eventuali nominativi su cui non siano d'accordo di posta elettronica ai quali potranno essere ed a numerare i restanti secondo le loro validamente effettuate tutte le comunicazioni; preferenze, nonché a ritrasmettere alla b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda Segreteria la lista, con eventuali osservazioni, riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e entro 15 giorni dal suo ricevimento. È inteso l’indicazione delle domande, con stima, anche che le parti possono proporre, di comune sommaria, del loro valore; accordo, un altro nominativo di loro gradimento. c) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende 23.3 La Giunta esecutiva nomina l'arbitro individuan- avvalersi; i documenti vanno depositati unita- dolo tra i nominativi approvati su ambedue le mente alla Risposta; liste tenendo conto dell'ordine di preferenza d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste espresso dalle parti. di rappresentante della parte o di testimone) Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa che il Convenuto desidera siano sentite la mancata risposta di una o di ambedue le parti all'udienza; entro il termine di cui al precedente comma, e) la procura conferita al difensore, se questi è non sia possibile addivenire alla designazione stato nominato. dell’arbitro conformemente alla procedura 22.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato sopra descritta, la scelta sarà effettuata il versamento di una somma pari a metà del direttamente dalla Giunta esecutiva della deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto Camera Arbitrale. dal Tariffario in vigore al momento della Domanda. 23.4 L’arbitro deve far pervenire alla Segreteria, 22.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla entro 2 giorni da quando riceve la comunicazione Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbi- di esser stato designato, l’accettazione scritta trale, previa verifica della regolarità della comunica- dell’incarico unitamente alla Dichiarazione di indi- zione della Domanda, adotta i provvedimenti pendenza, redatta conformemente all'art. 4.1, necessari per la prosecuzione del procedimento. che viene inviata dalla Segreteria alle parti. 19
I 23.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di possibile la procedura e di rispettare il limite T nomina degli arbitri, la nomina dell’arbitro è temporale di cui all'art. 25. A effettuata dalla Giunta esecutiva. 24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere L tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per I Articolo 24 l'accertamento dei fatti della causa. A L’udienza In particolare, può sottoporre le parti ed i N testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposi- O 24.1 L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi zione di mezzi di prova ovvero di altri elementi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la di cui venga a conoscenza nel corso della pro- sede della Camera Arbitrale o presso la sede di cedura, con l'unico limite del rispetto del una delle Camere di commercio aderenti. principio del contraddittorio. 24.2 L’arbitro, dopo aver constatato la regolarità della 24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze convocazione, procede all’udienza. In caso rilevi ai sensi dell’art. 24.4, al termine della trattazione l’irregolarità della convocazione, ne dispone le parti rassegnano a verbale le conclusioni il rinnovo. definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. 24.3 Le parti devono comparire personalmente con i È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. la presentazione di memorie scritte dopo la È onere delle parti assicurare la presenza di tali chiusura dell'udienza. persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza. Articolo 25 24.4 L’arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, Il lodo dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga 25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un necessario - fissare una nuova udienza, che deve lodo rituale secondo equità, salvo il caso di tenersi entro 20 giorni dalla prima. L’arbitro può controversia riservata dalla legge o per volontà anche, ove lo giudichi indispensabile per delle parti all’arbitrato di diritto, nel termine di la risoluzione della controversia, ordinare una 30 giorni dalla data dell’udienza di discussione. consulenza tecnica d’ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli 25.2 Il termine di cui al comma che precede può fisserà altra udienza per la discussione dei essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concor- risultati della perizia. de richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi. 24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo 25.3 Il lodo dev’essere depositato dall’arbitro presso la sempre presente l'esigenza di concentrare il più Camera Arbitrale. Quest’ultima lo trasmetterà 20
alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento 26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si I delle somme di cui all’art. 26. accordino per una diretta definizione della T controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese A del procedimento in ragione dell’attività svolta, Articolo 26 L in conformità con quanto previsto all’art. 18.2. I costi della procedura I Parte quarta A 26.1 I costi della procedura di arbitrato rapido sono PROCEDURE DI ARBITRAGGIO N determinati in via forfettaria dalla Camera Arbitrale E DI PERIZIA secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al O momento della presentazione della Domanda. Articolo 27 Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali Norme applicabili ulteriori spese, ad esempio per una perizia tecnica o per trasferta; in tal caso la Segreteria inviterà 27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si appli- le parti ad integrare la cifra già corrisposta. cano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le 26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico tariffe previste per l’arbitrato ordinario. delle parti nella misura determinata dall’arbitro, fermo restando l’obbligo di solidarietà. 27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità Per quanto riguarda altre spese eventuali, e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi rimangono a carico di ciascuna parte le spese stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dalla stessa sostenute. dell'attività economica. 21
I CLAUSOLE RACCOMANDATE T A L CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO I A Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento N della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di O arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento. Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti pos- sono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l’arbitrato ordinario sia di equità o che l’arbitrato rapido sia di diritto, salvi i limiti di legge. Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro; le parti possono prevedere sia l’arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l’arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. Si ricorda che, quando la controparte è un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del codice del consumo, d.lgs. 206 del 6/9/2005). CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il sud- detto Regolamento. Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri. Anche per l’arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l’arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido anche per controversie di valore superiore ai 150.000 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore. 22
I T A L Camera Arbitrale del Piemonte I Via Cavour, 17 A 10123 Torino Tel. 011 5669293 N Fax 011 5669290 E-mail: arbitrato@pie.camcom.it O PEC: arbitrato@legalmail.it www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte Ufficio della Camera di commercio di Alessandria Ufficio della Camera di commercio di Novara Via Vochieri, 58 Via degli Avogadro, 4 15100 Alessandria 28100 Novara Tel. 0131 313266 Tel. 0321 338285 Fax 0131 313225 Fax 0321 338333 Ufficio della Camera di commercio di Asti Ufficio della Camera di commercio di Torino Piazza Medici, 8 Via Pomba, 23 14100 Asti 10123 Torino Tel. 0141 535269 Tel. 011 5716719 Fax 0141 535248 Fax 011 5716715 Ufficio della Camera di commercio di Biella Ufficio della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola Via Aldo Moro, 15 Strada Statale per il Sempione, 4 13900 Biella 28831 Baveno (Vb) Tel. 015 3599371/339 Tel. 0323 912834 Fax 015 2522215 Fax 0323 922054 Ufficio della Camera di commercio di Cuneo Ufficio della Camera di commercio di Vercelli Via Emanuele Filiberto, 3 Piazza Risorgimento, 12 12100 Cuneo 13100 Vercelli Tel. 0171 318809/814/737 Tel. 0161 598236 Fax 0171 696581 Fax 0161 598265
CHAMBRE ARBITRALE DU PIÉMONT RÈGLEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR 31.10.2012
La version officielle du Règlement est celle rédigée en italien; en cas de divergence avec la traduction française et/ou anglaise, la version italienne prévaut. TABLE DES MATIÈRES Partie I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article 1 Les procédures page 28 Article 2 Dispositions particulières pour les procédures internationales page 28 Article 3 Arbitres, Tiers (arbitratori) et experts page 29 Article 4 Acceptation et déclaration d’indépendance de l’arbitre page 29 Article 5 Récusation, révocation et remplacement des arbitres page 29 Article 6 Siège des procédures - Calcul des délais page 30 Article 7 Frais de la procédure page 30 Article 8 Obligation de confidentialité page 31 Article 9 Dépôt et transmission des actes et documents pour la procédure page 31 Partie II PROCÉDURE D’ARBITRAGE ORDINAIRE, LÉGAL (RITUALE) F ET CONTRACTUEL (IRRITUALE) Article 10 Nombre d’arbitres - Type de procédure page 31 R Article 11 La Demande du Demandeur page 32 A Article 12 La Réponse du Défendeur - Demande reconventionnelle et Réplique page 32 N Article 13 La nomination des arbitres page 33 Article 14 Les audiences page 33 , C Article 15 L’instruction des preuves page 34 A Article 16 La sentence arbitrale page 34 I Article 17 Dépôt de la sentence arbitrale page 35 S Article 18 Les frais de la procédure et les honoraires des arbitres page 35 Partie III PROCÉDURE D’ARBITRAGE RAPIDE Article 19 Contexte d’application page 35 Article 20 Les principes de base page 36 Article 21 La Demande d’arbitrage page 36 Article 22 La Réponse page 37 Article 23 Nomination de l’arbitre page 37 Article 24 L’audience page 38 Article 25 La sentence arbitrale page 39 Article 26 Les frais de la procédure page 39 Partie IV PROCÉDURE DE DÉTERMINATION CONTRACTUELLE LAISSE A UN TIERS (arbitratore) ET EXPERTISE CONTRACTUELLE Article 27 Normes applicables page 39 Annexés CLAUSES RECOMMANDÉES page 40
Première partie bitre unique ou le tribunal arbitral composé de DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES trois arbitres ou plus, selon le cas. Article 1 1.5 Lorsque par n’importe quelle expression, la Les procédures convention d’arbitrage fait référence à l’arbitrage administré par la Chambre Arbitrale, sans pour autant préciser le type de procédure arbitrale, 1.1 La Chambre arbitrale du Piémont (ci-après la les procédures de l’arbitrage ordinaire ou de «Chambre Arbitrale»), dont le siège est chez la l’arbitrage rapide s’appliquent selon les montants Unioncamere Piemonte en Turin, administre les prévus à l’article 19. procédures de règlement de différends suivantes Lorsque les parties renvoient le litige à un tri- en collaboration avec les ordres et collèges bunal arbitral composé de trois arbitres ou plus, professionnels: la procédure d’arbitrage ordinaire s’applique. - Arbitrage ordinaire, légal (rituale) ou contractuel (irrituale); - Arbitrage rapide; Article 2 F - Détermination contractuelle laissée à un Dispositions particulières Tiers (arbitraggio); pour les procédures internationales R - Expertise contractuelle. A 1.2 Les procédures prévues à l’article 1.1 s’appliquent N 2.1 Les procédures sont internationales quand au moins lorsque les parties conviennent par écrit à l’arbitrage , C ou à une autre procédure de la Chambre arbitrale une des parties réside ou a son siège à l’étranger. A du Piémont ou d’une autre chambre de commerce 2.2 Les règles de ce Règlement s’appliquent aux I adhérente. procédures internationales administrées par la À défaut d’un tel accord écrit, la partie qui entend S Chambre Arbitrale avec les modifications et recourir à une des procédures de l’article 1.1 peut adaptations prévues par le présent article et par demander à la Chambre Arbitrale de vérifier si la les autres dispositions du Règlement. partie adverse accepte de soumettre le différend à Le tribunal arbitral peut ordonner toutes les la procédure que le Demandeur désire instaurer. mesures conservatoires, urgentes et provisoires, Le cas échéant, le Secrétariat de la Chambre Arbi- ainsi que toutes mesures avant dire droit qui ne trale (ci-après le «Secrétariat») transmettra cette re- sont pas interdites par des règles impératives quête à la partie adverse en sollicitant son adhésion. applicables à la procédure. À défaut d’acceptation écrite dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire des parties, la 2.3 Pour les procédures arbitrales internationales, les Chambre Arbitrale informera le Demandeur que la délais prévus par le présent Règlement sont dou- procédure d’arbitrage ne peut avoir lieu. blés sauf pour ce qui est de la prononciation de la 1.3 Les frais de la procédure sont déterminés par le sentence dans le cadre de la procédure ordinaire. Tarif applicable. 2.4 À défaut du commun accord des parties, la 1.4 Dans le présent Règlement, les termes «tribunal langue du déroulement de l’arbitrage est déter- arbitral», «arbitre» ou «arbitres» indiquent l’ar- minée par les arbitres. 28
2.5 Les parties peuvent établir les règles de droit ap- tariat son acceptation écrite par téléfax dans les 15 plicables au fond du litige. À défaut de ce choix, jours suivant la communication de la nomination. les arbitres appliquent les règles de droit avec les- L’acceptation doit être accompagnée d’une dé- quelles le litige présente les liens les plus étroits. claration rédigée conformément au formulaire Dans tous les cas, les arbitres tiennent compte proposé par la Chambre Arbitrale dans lequel des stipulations du contrat et des usages du l’arbitre indiquera les circonstances qui pourraient commerce applicables. influencer son indépendance dans l’exécution de sa tâche (ci-après «Déclaration d’indépendance»). Article 3 Le Secrétariat communique aux parties et aux Arbitres, Tiers (arbitratori) et experts autres arbitres ladite acceptation et leur transmet la Déclaration d’indépendance de l’arbitre. 3.1 Le Comité exécutif (ci-après le «Comité») rédige 4.2 Quand l’acceptation de la nomination avec la les listes d’arbitres, tiers et experts, choisissant Déclaration d’indépendance de l’arbitre ne parvient ceux avec l’expertise et la compétence nécessaire. pas au Secrétariat dans les délais prescrits, la Le Comité peut se prévaloir de ces listes pour Chambre Arbitrale, lorsqu’elle le juge nécessaire effectuer les nominations, sans toutefois que par rapport aux circonstances du cas en l’espèce, F l’inscription des arbitres sur ces listes ne représente fixe à l’arbitre un nouveau délai pour communiquer R un titre exclusif ou préférentiel de nomination. son acceptation. À défaut, elle procèdera selon A ce qui est prévu à l’article 5.4. 3.2 Ne peuvent être nommés dans les procédures N administrées par la Chambre arbitrale: Article 5 , C a) les membres de la Chambre Arbitrale; Récusation, révocation A b) les auditeurs de comptes de la Chambre adhé- et remplacement des arbitres I rente et de la Unioncamere Piemonte; S c) les employés de la Chambre Arbitrale, des 5.1 Chacune des parties peut présenter une demande chambres adhérentes et de la Unioncamere motivée de récusation d’arbitre à la Chambre Ar- Piemonte; bitrale, dans les 15 jours suivant la date de récep- d) les membres d’associations professionnelles, les tion de la communication prévue à l’article 4.1 ou employés et les personnes ayant un rapport dans les 15 jours de la découverte d’une cause stable de collaboration professionnelle avec les de récusation survenue. personnes indiquées aux sous-points a, b, c. 5.2 La Chambre Arbitrale décide de la récusation, Article 4 après avoir écouté l’arbitre dont la récusation est Acceptation et déclaration demandée. d’indépendance de l’arbitre 5.3 Lorsque l’arbitre remplit ses fonctions de manière négligente ou adopterait un comportement in- 4.1 Sauf pour ce qui est prévu à l’article 23.4, l’arbitre adéquat, la Chambre Arbitrale pourra révoquer désigné par les parties, par d’autres arbitres ou par l’arbitre, après lui avoir transmis un premier avis la Chambre Arbitrale, doit faire parvenir au Secré- écrit et nommer un remplaçant. 29
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