REGOLAMENTO RÈGLEMENT RULES

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REGOLAMENTO
 RÈGLEMENT
    RULES

    IN VIGORE DAL 31.10.2012

  ENTRÉE EN VIGUEUR 31.10.2012

   EFFECTIVE FROM 31.10.2012
INDICE GENERALE
                                            INDEX GÉNÉRAL
                                            GENERAL INDEX

REGOLAMENTO                                                                                               pag.   5

RÈGLEMENT                                                                                                 page   25

RULES                                                                                                     page   43

            ll testo ufficiale del Regolamento è in lingua italiana; in caso di eventuali discrepanze
               con la traduzione in lingua francese e/o inglese, il testo in lingua italiana prevarrà.

                       La version officielle du Règlement est celle rédigée en italien;
        en cas de divergence avec la traduction française et/ou anglaise, la version italienne prévaut.

                The Italian version of the Rules is the official text; in case of any discrepancy
                 with the English and/or French translation, the Italian version shall prevail.
CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

 REGOLAMENTO

     IN VIGORE DAL 31.10.2012
I
                                                                                                                               T
                                                                                                                               A
                                                                                                                               L
In Piemonte - unico esempio in Italia - le Camere di commercio sono associate in una Camera Arbitrale regionale,
in collaborazione sinergica con gli Ordini professionali dei Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti               I
Contabili, al fine di offrire alle imprese e ai cittadini metodi di soluzione delle controversie commerciali più flessibili,   A
veloci, riservati ed economici rispetto al ricorso ai Tribunali.                                                               N
Tale funzione istituzionale delle Camere di commercio è riconosciuta dalla Legge 580/1993 (art. 2, lettera g), come            O
modificata dal D.lgs. n.23/2010.

La collaborazione con gli Ordini è particolarmente strategica per la promozione delle procedure di Arbitrato
Amministrato perché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori e utilizzatori.

La Camera Arbitrale del Piemonte, come parte del sistema camerale associato in Unioncamere Piemonte, promuove
e realizza il servizio di Arbitrato Amministrato (Rapido ed Ordinario) per favorire lo sviluppo e la valorizzazione
dell'economia e dei settori produttivi del territorio regionale, disciplinato dal presente Regolamento.

Più in particolare, l’Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte è uno strumento di giustizia nato
per la competitività delle imprese, poiché rapido e a costi predefiniti a forfait. È un giudizio privato che, nella sua
versione rapida, si conclude in media in circa quattro mesi dalla sua attivazione con una decisione - lodo che per
legge ha valore di sentenza di Tribunale.

Il lodo è reso da un professionista (avvocato, commercialista o notaio) terzo imparziale e competente a decidere
la lite d’impresa quale Arbitro Unico, nominato dalla Camera Arbitrale coinvolgendo anche, ove previsto,
entrambe le parti. La Camera Arbitrale non assume le funzioni di Giudice, ma gestisce la procedura amministrata.

Con l’Arbitrato Amministrato viene decisa qualsiasi controversia, anche internazionale, che sorga da un contratto
commerciale. L’Arbitrato è anche un mezzo per decidere le liti tra soci o tra soci e società e/o amministratori di una
stessa impresa.

Sono lieto, in occasione della stampa del nuovo Regolamento dedicato alle procedure di Arbitrato Amministrato
anche internazionali, di aver presentato e descritto la Camera Arbitrale che ha compiuto già sedici anni di lavoro e
che continuerà a svolgere le proprie attività a servizio della competitività delle imprese e dello sviluppo.

                                                                                        Il Presidente
                                                                                     Giuseppe Pichetto

                                                             7
I
INDICE                                                                                        T
                                                                                              A
Parte I       DISPOSIZIONI GENERALI                                                           L
Articolo 1    Le procedure                                                          pag. 10
                                                                                              I
Articolo 2    Disposizioni particolari per le procedure internazionali              pag. 10
Articolo 3    Arbitri, arbitratori e periti                                         pag. 11   A
Articolo 4    Accettazione e dichiarazione d’indipendenza dell’arbitro              pag. 11   N
Articolo 5    Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro                         pag. 11   O
Articolo 6    Sede dei procedimenti - Computo dei termini                           pag. 12
Articolo 7    Spese del procedimento                                                pag. 12
Articolo 8    Obbligo di riservatezza                                               pag. 13
Articolo 9    Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti   pag. 13

Parte II      PROCEDURE DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE
Articolo 10   Numero degli arbitri - Tipo di procedura                      pag. 13
Articolo 11   La Domanda dell’Attore                                        pag. 14
Articolo 12   La Risposta del Convenuto - Domanda riconvenzionale e Replica pag. 14
Articolo 13   La nomina degli arbitri                                       pag. 15
Articolo 14   Le udienze                                                    pag. 15
Articolo 15   L’istruzione probatoria                                       pag. 16
Articolo 16   Il lodo                                                       pag. 16
Articolo 17   Il deposito del lodo                                          pag. 17
Articolo 18   Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri          pag. 17

Parte III     PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO
Articolo 19   Ambito di applicazione                                                pag. 17
Articolo 20   I principi di base                                                    pag. 18
Articolo 21   La Domanda                                                            pag. 18
Articolo 22   La Risposta                                                           pag. 19
Articolo 23   La nomina dell’arbitro                                                pag. 19
Articolo 24   L’udienza                                                             pag. 20
Articolo 25   Il lodo                                                               pag. 20
Articolo 26   I costi della procedura                                               pag. 21

Parte IV      PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA
Articolo 27   Norme applicabili                                                     pag. 21

Allegati      CLAUSOLE RACCOMANDATE                                                 pag. 22
I                    Parte prima                                           1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con
T             DISPOSIZIONI GENERALI                                             qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato
A                                                                               dalla Camera Arbitrale senza precisare il tipo di
                          Articolo 1                                            procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina
L                        Le procedure                                           dell'arbitrato ordinario ovvero dell’arbitrato
I                                                                               rapido secondo quanto previsto dal successivo
A
    1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (qui di seguito                        articolo 19.
N        "Camera Arbitrale"), con sede presso l’Unioncamere                     Qualora le parti abbiano deferito la controversia
         Piemonte in Torino, in collaborazione con Ordini                       ad un collegio arbitrale, si applicherà la procedura
O
         e Collegi professionali, amministra i seguenti                         di arbitrato ordinario.
         procedimenti di risoluzione alternativa delle
         controversie:
         - arbitrato ordinario, rituale o irrituale;                                         Articolo 2
         - arbitrato rapido;                                                          Disposizioni particolari
         - arbitraggio;                                                           per le procedure internazionali
         - perizia contrattuale.

    1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1            2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno
         quando esista tra le parti una convenzione in forma                    una delle parti risiede o ha la propria sede
         scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia                 effettiva all’estero.
         riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o
         ad una delle Camere di commercio aderenti.                        2.2 Alle procedure internazionali amministrate dalla
         Qualora manchi l’accordo sopracitato, la parte                         Camera Arbitrale si applicano le norme di questo
         che intenda instaurare una delle procedure di cui                      Regolamento con le modifiche e gli adattamenti
         all’art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di                   previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed
         verificare se la controparte accetti di sottoporre la                  in altre disposizioni del Regolamento. L’organo
         controversia alla procedura che l’Attore desidera                      arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti
         instaurare. In tal caso la segreteria della Camera                     cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto
         Arbitrale (qui di seguito “Segreteria”) trasmetterà la                 anticipatorio, che non siano vietati da norme
         richiesta all’altra parte, sollecitandone l’adesione.                  inderogabili applicabili al procedimento.
         In caso di mancata accettazione scritta della richiesta
         entro un termine che, salvo diversa indicazione                   2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel
         delle parti, è di trenta giorni, la Camera Arbitrale                   presente Regolamento, salvo quello per pronun-
         informerà il richiedente che la procedura non                          ciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario,
         può aver luogo.                                                        si intendono raddoppiati.

    1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base                  2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene deter-
         al Tariffario allegato.                                                minata, in assenza di comune previsione delle parti,
                                                                                dagli arbitri.
    1.4 Nel presente Regolamento si usa il termine “organo
         arbitrale”, o “arbitro” o “arbitri” per indicare l’arbitro        2.5 Le parti possono stabilire le norme applicabili al
         unico o il collegio arbitrale, a seconda del caso.                     merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri

                                                                      10
applicano la legge con la quale il rapporto è più                   lario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui       I
     strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri                 l’arbitro indicherà le eventuali circostanze che       T
     tengono conto delle pattuizioni contrattuali e                      possano apparire influenti sulla sua indipendenza      A
     degli usi del commercio.                                            nell'assolvimento dell'incarico (qui di seguito
                                                                                                                                L
                                                                         "Dichiarazione d’indipendenza"). La Segreteria
                                                                         comunica alle parti ed agli altri arbitri l’avvenuta   I
                   Articolo 3
          Arbitri, arbitratori e periti                                  accettazione e trasmette loro la Dichiarazione         A
                                                                         d’indipendenza dell’arbitro.                           N

                                                                    4.2 Ove l’accettazione dell’incarico con la dichiara-       O
3.1 La Giunta esecutiva (qui di seguito “Giunta”) cura
     la formazione di elenchi di arbitri, arbitratori e                  zione d’indipendenza dell’arbitro non pervenga
     periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza             alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera
     e competenza. La Giunta può avvalersi di tali                       Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle
     elenchi per effettuare le nomine, senza che                         circostanze del caso concreto, fissa all’arbitro un
     l’inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo               nuovo termine per comunicare la propria accet-
     né preferenziale per le nomine stesse.                              tazione. In difetto, si procede secondo quanto
                                                                         previsto dall’art. 5.4.
3.2 Non possono essere nominati in procedure ammi-
     nistrate dalla Camera Arbitrale:
                                                                                        Articolo 5
     a) i membri della Camera Arbitrale;                                           Ricusazione, revoca
     b) i revisori dei conti delle Camere aderenti e                            e sostituzione di arbitro
        dell’Unione regionale delle Camere di commercio;
     c) i dipendenti della Camera Arbitrale, delle
        Camere aderenti e dell’Unione regionale;                    5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale
                                                                         istanza motivata di ricusazione di arbitro entro 15
     d) i componenti di associazione professionale,                      giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
        i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti
                                                                         all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una
        di collaborazione professionale con le persone
        indicate sub a, b, c.                                            causa di ricusazione sopravvenuta.

                                                                    5.2 Sull’istanza di ricusazione decide la Camera Arbi-
                 Articolo 4                                              trale, sentito l'arbitro ricusato.
        Accettazione e dichiarazione
         d’indipendenza dell’arbitro                                5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle
                                                                         proprie funzioni o di comportamento ostruzio-
                                                                         nistico da parte di un arbitro, la Camera Arbitrale,
4.1 Salvo quanto previsto all’art. 23.4, l'arbitro desi-                 dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e
     gnato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera              nominarne altro in sua vece.
     Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria anche
     a mezzo fax, entro 15 giorni dalla comunicazione               5.4 Nei casi di rinuncia di un arbitro all’incarico,
     della nomina, la propria accettazione scritta.                      di accoglimento di una domanda di ricusazione,
     L’accettazione dev’essere accompagnata da una                       di revoca dell’arbitro o di mancata accettazione da
     dichiarazione, redatta conformemente al formu-                      parte di un arbitro dell’incarico entro i termini

                                                               11
I        prescritti e in ogni caso in cui l’arbitro venisse a          7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato
T        mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la                Rapido, al momento della presentazione della
A        nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le                       domanda l'attore (qui di seguito "Attore")
         modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà                  è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto
L
         anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla                  di registrazione come previsto nel Tariffario.
I        nomina diretta dell’arbitro.                                      Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata
A                                                                          come acconto sull'importo dovuto dall'Attore
N                                                                          per le spese di procedimento a suo carico.
                       Articolo 6
O                Sede dei procedimenti                                 7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera
                  Computo dei termini                                      Arbitrale un deposito cauzionale a copertura
                                                                           dei diritti amministrativi e degli onorari degli
                                                                           arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla
    6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata             Segreteria in base al valore della domanda
         in Torino presso la Segreteria della Camera Arbi-                 (qui di seguito "Domanda"), conformemente
         trale, salvo diversa volontà delle parti. Gli arbitri             al Tariffario in vigore al momento della presen-
         possono stabilire che le udienze o altre attività                 tazione della Domanda stessa.
         del procedimento si svolgano in luogo diverso                     Nel corso del procedimento la Segreteria
         dalla sede.                                                       provvede, ove necessario, a richiedere alle parti
    6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155                  le opportune integrazioni.
         c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è        7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali,
         considerato giorno festivo.                                       la Camera Arbitrale può determinare depositi
                                                                           cauzionali di importo diverso, a carico rispetti-
    6.3 Se non diversamente specificato, i termini si
                                                                           vamente dell’Attore per la Domanda principale,
         intendono ordinatori.
                                                                           e del convenuto (qui di seguito “Convenuto”)
    6.4 I termini sono sospesi nel periodo dal 1º agosto                   per quella riconvenzionale.
         al 15 settembre.                                                  Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria
                                                                           può considerare più parti come una sola, tenuto
                      Articolo 7                                           conto delle modalità di costituzione dell’organo
                Spese del procedimento                                     arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.
                                                                       7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito
    7.1 Le spese del procedimento comprendono:                             cauzionale di cui al terzo comma in eguale misura,
                                                                           salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento
         a) i diritti amministrativi spettanti alla Camera
                                                                           dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla
            Arbitrale;
                                                                           richiesta della Segreteria. Qualora una parte non
         b) gli onorari dell'organo arbitrale;                             vi provveda tempestivamente, la somma potrà
         c) le eventuali spese debitamente documentate                     essere anticipata dall'altra parte.
            dagli arbitri;
         d) l'onorario e le spese dell'eventuale consulente            7.6 In caso di mancato pagamento la Camera Arbitrale
            tecnico d'ufficio.                                             può sospendere il procedimento, o il deposito del

                                                                  12
lodo, anche limitatamente alla domanda formulata                9.3 Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi         I
     dalla parte inadempiente: in tal caso i termini                     alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale         T
     riprenderanno a decorrere non appena venga                          rimane depositato presso la stessa per cinque                 A
     effettuato il pagamento mancante.                                   anni dalla chiusura del procedimento.
                                                                                                                                       L
     Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provve-
     dimento di sospensione senza che il versamento                              Parte seconda                                         I
     sia eseguito dalle parti, la Camera Arbitrale                       PROCEDURA DI ARBITRATO                                        A
     può dichiarare l’estinzione del procedimento                      ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE                                  N
     anche limitatamente alla domanda formulata dalla
                                                                                                                                       O
     parte inadempiente.                                                               Articolo 10
                                                                                   Numero degli arbitri
                                                                                    Tipo di procedura
                  Articolo 8
            Obbligo di riservatezza
                                                                     10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in
                                                                         numero dispari. In assenza di specifica previsione
8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o
                                                                         delle parti quanto al numero degli arbitri,
     notizia inerente lo svolgimento delle procedure
                                                                         e sempre che le parti non abbiano manifestato
     deve essere rispettata da qualsiasi persona coin-
                                                                         una volontà concorde circa il loro numero, la
     volta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.
                                                                         controversia è sottoposta ad un arbitro unico,
8.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti ab-                   nominato conformemente all’art. 13.1, salvo che la
     biano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.                 Camera Arbitrale non ritenga su richiesta di una
                                                                         parte e tenendo conto di tutte le circostanze del
                Articolo 9                                               caso concreto, che sia opportuno deferire la
     Deposito e trasmissione degli atti                                  controversia ad un collegio di tre arbitri.
     e dei documenti dei procedimenti                                    Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro,
                                                                         si presume che esse intendano sottoporre la
                                                                         controversia ad un collegio di tre arbitri.
9.1 Le parti devono depositare gli atti presso
     la Segreteria in un originale per la Camera                     10.2 Qualora la controversia debba essere deferita ad
     Arbitrale, un originale per ciascuna altra parte                    un collegio arbitrale e le parti siano più di due,
     e tante copie quanti sono gli arbitri; ciascun                      e qualora manchino specifiche pattuizioni delle
     atto deve essere corredato da copia dei                             parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri
     documenti.                                                          o esse si rivelino, a giudizio della Camera Arbitrale,
                                                                         inidonee alla costituzione dell’organo arbitrale,
9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal                     la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri,
     regolamento, la Segreteria trasmette alle parti,                    uno dei quali con funzioni di presidente, nominati
     agli arbitri, ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti            tutti dalla Giunta esecutiva.
     coinvolti gli atti e le comunicazioni loro destinate
     con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno                10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente
     ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro                        indicato nella convenzione di arbitrato o altri-
     comprovata ricezione.                                               menti convenuto per iscritto di volere un arbitrato

                                                                13
I        irrituale, l’arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irri-              e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova
T        tuali, gli arbitri sono dispensati da formalità di                         richiesti e di ogni documento che l’Attore
A        procedura che non siano quelle del presente                                ritenga utile allegare;
         Regolamento, fermo restando il rispetto del principio                   f) la designazione dell'arbitro quando non sia
L
         del contraddittorio; essi decidono secondo le                              demandata alla Camera Arbitrale;
I        norme di diritto, salvo che le parti li abbiano                         g) la procura conferita al difensore, se questi è
A        autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro                          stato nominato.
N        determinazione scritta esprime la volontà delle
         parti come se proveniente dalle parti stesse.                      11.3 L’Attore può notificare direttamente la Domanda
O                                                                                al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario,
    10.4 Le regole applicabili alla procedura sono stabilite                     fermo restando il deposito della stessa presso la
         dalle parti prima della costituzione dell'organo                        Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni
         arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel                       dalla notifica.
         silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando            11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il
         il rispetto del principio del contraddittorio.                          versamento del diritto di registrazione stabilito
         L’organo arbitrale può pronunciare tutti i prov-                        per la procedura di arbitrato ordinario dal
         vedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di                     Tariffario in vigore al momento della presenta-
         contenuto anticipatorio, che non siano vietati da                       zione della Domanda stessa.
         norme inderogabili applicabili al procedimento.                         La procedura non verrà attivata fino a versa-
                                                                                 mento avvenuto.
                     Articolo 11                                                         Articolo 12
                La Domanda dell'Attore                                            La Risposta del Convenuto
                                                                               Domanda riconvenzionale e Replica
    11.1 La parte che intende promuovere la procedura di
         arbitrato ordinario di cui all’art. 1.1, deve far pervenire        12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento,
         Domanda scritta alla Segreteria della Camera                            al quale assegna un numero d'ordine per anno,
         Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici                    ed annota gli estremi del procedimento stesso in
         delle Camere di commercio aderenti.                                     apposito registro, eventualmente informatico,
    11.2 La Domanda contiene:                                                    tenuto cronologicamente.
         a) il nome e l'indirizzo delle parti;                              12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiunta-
         b) l'esposizione della controversia e l’indicazione                     mente dalle parti, e salvo il caso previsto
            delle domande, con stima, anche sommaria,                            all’art. 11.3, la Segreteria trasmette al Convenuto
            del loro valore;                                                     la Domanda, con invito a procedere alla
         c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste,                     comunicazione della propria risposta (qui di seguito
            o l’invito alla controparte ad accettare l’arbi-                     “Risposta”), che dovrà pervenire alla Segreteria
            trato della Camera Arbitrale;                                        nel termine di 30 giorni dal ricevimento della
         d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato,               Domanda da parte del Convenuto.
            sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale                    La Segreteria provvede alla comunicazione della
            richiesta di pronuncia secondo equità;                               Risposta all’Attore.

                                                                       14
12.3 La Risposta contiene:                                                 ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà        I

     a) il nome e l’indirizzo della parte convenuta;                       comunicazione a quest’ultimo, invitandolo a trasmet-     T
                                                                           tere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria    A
     b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato,
                                                                           accettazione e la Dichiarazione di indipendenza
        sulle norme applicabili al merito, sull’eventuale                                                                           L
                                                                           secondo quanto disposto all’art. 4.1.
        richiesta di pronuncia secondo equità;                                                                                      I
     c) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'espo-               13.3 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel          A
        sizione dei fatti e l’indicazione delle domande,                   termine stabilito, a tale nomina provvede la
                                                                                                                                    N
        con stima, anche sommaria, del loro valore;                        Giunta esecutiva, su richiesta dell'altra parte.
                                                                           La Segreteria comunica l’avvenuta nomina alle            O
     d) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti
                                                                           parti ed all'arbitro.
        ed ogni documento che il Convenuto ritenga
        utile allegare;                                               13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel
     e) la designazione dell’arbitro quando non sia                        predetto termine di 15 giorni sulla designazione
        demandata alla Camera Arbitrale;                                   del terzo arbitro, provvede alla nomina la
     f) la procura conferita al difensore, se questi è                     Giunta esecutiva. Della nomina la Segreteria dà
        stato nominato.                                                    comunicazione alle parti e agli arbitri dalle stesse
                                                                           designati, nonché al terzo arbitro e invita
12.4 L’Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento                    quest’ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale
     della Risposta che contenga domanda riconven-                         entro 15 giorni la propria accettazione e la
     zionale può trasmettere alla Segreteria la propria                    Dichiarazione di indipendenza secondo quanto
     replica (qui di seguito “ Replica”) alla riconvenzionale              disposto all’art. 4.1.
     con le stesse modalità stabilite per la comunicazione
     della Risposta.                                                  13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di
                                                                           nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla
12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta                 legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra
     il procedimento procede in sua assenza.                               autorità, la nomina dell’organo arbitrale è effet-
                                                                           tuata dalla Giunta esecutiva.
                  Articolo 13
             La nomina degli arbitri
                                                                                           Articolo 14
                                                                                           Le udienze
13.1 L’organo arbitrale è nominato secondo le regole
     stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
     La nomina dell’arbitro unico, in mancanza di accordo             14.1 L’organo arbitrale, d’intesa con la Segreteria, fissa
     fra le parti, è fatta dalla Giunta esecutiva.                         le udienze, alle quali invita le parti. Queste possono
                                                                           comparire personalmente o a mezzo di
13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale,                    mandatario munito di delega scritta. Alla prima
     fatto salvo quanto disposto dall’ar t. 10.2,                          udienza, previa verifica della regolare instaurazione
     la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere                 del procedimento, si dà atto a verbale
     alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni,                  dell'avvenuta costituzione dell’organo arbitrale
     previa accettazione dell'incarico e trasmissione                      anche ai fini della decorrenza dei termini per la
     della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria,                   pronuncia del lodo.

                                                                 15
I   14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta                  La Segreteria richiede alle parti un deposito
T        alla Camera Arbitrale nel termine di cui all’art. 12.2,              integrativo a copertura delle relative spese.
A        o questi comunque non sia comparso, l’organo                         Le parti possono designare consulenti tecnici di
         arbitrale, verificata la regolarità della comunica-                  parte. Il CTU ha i doveri imposti dal Regolamento
L
         zione della Domanda e della convocazione,                            agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della
I        dichiara l’assenza del Convenuto. Se rileva                          ricusazione prevista per gli arbitri.
A        l’irregolarità della comunicazione, ne dispone
N        l’immediato rinnovo.                                            15.4 Chiusa l'istruttoria, l’organo arbitrale invita le parti
                                                                              a presentare eventuali memorie e può fissare
O   14.3 In qualsiasi momento del procedimento, udite le                      un'udienza per la discussione orale.
         parti, l’organo arbitrale può esperire il tentativo
         di conciliazione. Può altresì invitare le parti a
         svolgere il tentativo di conciliazione secondo la                                     Articolo 16
         procedura di conciliazione prevista dal Regolamento                                     Il lodo
         della Camera Arbitrale. Il provvedimento con cui
         l’organo arbitrale dispone l’esperimento del
                                                                         16.1 Salvo diversa determinazione della Camera
         tentativo di conciliazione sospende i termini per
                                                                              Arbitrale o accordo scritto delle parti, l’organo
         l’emissione del lodo fino alla conclusione del
                                                                              arbitrale deve depositare il lodo presso la
         tentativo stesso.
                                                                              Segreteria della Camera Arbitrale entro 180
         Dell'eventuale componimento amichevole si redige
                                                                              giorni dalla data della prima udienza. Il termine
         processo verbale sottoscritto dalle parti.
                                                                              può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su
                                                                              domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio,
                       Articolo 15                                            quando ricorrano fondati motivi, e, in qualsiasi
                L'istruzione probatoria                                       caso su concorde richiesta delle parti.

                                                                         16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di
    15.1 L’organo arbitrale può fissare una o più udienze
                                                                              voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere
         per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire
                                                                              deliberato anche non in conferenza personale,
         ogni altro elemento istruttorio.
                                                                              su richiesta di uno degli arbitri.
    15.2 L’organo arbitrale procede all'assunzione dei                        Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri ne
         mezzi di prova sia d'ufficio ove consentito che su                   danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque,
         richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto                    valido ad ogni effetto.
         del principio del contraddittorio. In caso di ammissione
         di prove testimoniali è onere della par te                      16.3 L’organo arbitrale decide secondo diritto, salvo
         interessata assicurare la presenza dei testi nel                     che le parti l’abbiano autorizzato a pronunciare
         giorno e nel luogo fissato per l'audizione.                          secondo equità.

    15.3 La eventuale nomina di un consulente tecnico                    16.4 L’organo arbitrale, con adeguato anticipo
         d’ufficio (qui di seguito “CTU”) è effettuata                        rispetto al deposito del lodo, chiede alla Camera
         dall’organo arbitrale, che può delegarne la nomina                   Arbitrale la liquidazione finale delle spese del
         alla Camera Arbitrale.                                               procedimento.

                                                                    16
Articolo 17                                                  Parte terza                                        I
               Il deposito del lodo                                   PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO                                 T
                                                                                      Articolo 19                                   A
17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono                         Ambito di applicazione                             L
     le parti, oltre ad un originale per la Camera
                                                                                                                                    I
     Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro
     di cui all’art. 12.1 la data del deposito. La Segreteria        19.1 La procedura di arbitrato rapido si applica a             A
     può rilasciare copie autentiche del lodo.                            controversie il cui valore non ecceda 150.000 euro.       N
                                                                     19.2 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad          O
17.2 La Segreteria trasmette alle parti un originale del
                                                                          arbitrato rapido secondo le norme seguenti
     lodo entro 10 giorni dal deposito.
                                                                          qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui
                                                                          all'art. 19.1. Parimenti, possono concordemente
                   Articolo 18
                                                                          escludere l’applicazione della procedura di arbitrato
           Le spese della procedura
                                                                          rapido, anche per controversie rientranti nel limite di
           e gli onorari degli arbitri
                                                                          cui all’art. 19.1.
                                                                     19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'appli-
18.1 La liquidazione finale delle spese del procedimento
                                                                          cazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare
     è disposta dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario,             indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21.
     prima del deposito del lodo. Il provvedimento di                     L'Attore non può successivamente aumentare la
     liquidazione è comunicato all’organo arbitrale che                   propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo
     lo menziona nella decisione.                                         quanto dispone il comma 2 del presente articolo.
     Gli onorari sono liquidati in misura uguale per
     ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione                19.4 Qualora il valore della controversia non sia
     all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui                  precisato nella Domanda, la scelta della procedura
     il Collegio avesse delegato particolari incombenze.                  di arbitrato rapido indica comunque che l’Attore
                                                                          intende limitare le proprie pretese entro il limite
18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti                       di cui all’art. 19.1.
     sono tenute solidalmente, ma l’organo arbitrale
     indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere             19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno,
     del pagamento delle spese e degli onorari o in                       di regola, prese in considerazione per la deter-
     quale proporzione esso debba essere ripartito.                       minazione del valore ai fini dell'applicazione
     Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si                 dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande
     accordino per una diretta definizione della                          riconvenzionali di valore eccedente il limite di
     controversia o rinuncino al procedimento, la Camera                  150.000 euro di cui all’art. 19.1, e sempre che il
     Arbitrale liquida le spese del procedimento in                       convenuto ne faccia espressa istanza nella
     ragione dell’attività svolta.                                        propria Risposta, la Camera Arbitrale determina,
                                                                          tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla
18.3 L’organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e                trasformazione della procedura da arbitrato
     ai consulenti tecnici con equo apprezzamento,                        rapido ad arbitrato ordinario.
     tenendo conto della tariffa professionale ed in                      In tale ultimo caso, la Camera Arbitrale dichiara
     base alle note spese prodotte.                                       l’interruzione del procedimento invitando le

                                                                17
I       parti a riassumerlo e la Segreteria richiede loro                 manda alla Segreteria della Camera Arbitrale,
T       l’integrazione del deposito cauzionale.                           anche mediante deposito presso gli uffici delle
A       Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme                  Camere di commercio aderenti.
        dell’arbitrato ordinario; non opereranno le
L                                                                    21.2 La Domanda contiene:
        preclusioni di cui all’art. 20.2 previste per
I       l’arbitrato rapido.                                               a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione
A                                                                            di un numero di telefax dell'Attore e/o indirizzo di
                       Articolo 20                                           posta elettronica ai quali potranno essere
N
                    I principi di base                                       validamente effettuate tutte le comunicazioni;
O
                                                                          b) l’esposizione delle pretese e l’indicazione della
    20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura                    domanda, con stima, anche sommaria, del
        di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico,                 loro valore;
        concentrata principalmente in una o due udienze                   c) il testo della convenzione arbitrale e la docu-
        ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere                   mentazione su cui si basa la pretesa;
        la controversia entro 30 giorni dall’ultima udienza               d) l’indicazione specifica, a pena di decadenza, dei
        di cui all’art. 24. L'arbitro decide secondo equità,                 mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi;
        tranne che nelle controversie riservate dalla                        i documenti vanno depositati unitamente alla
        legge all’arbitrato secondo diritto e salvo diversa                  Domanda;
        espressa concorde determinazione delle parti.
                                                                          e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore
        L’organo arbitrale può pronunciare tutti i prov-
                                                                             desidera siano sentite all'udienza in veste di
        vedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di
                                                                             rappresentante della parte o di testimone;
        contenuto anticipatorio, che non siano vietati da
        norme inderogabili applicabili al procedimento.                   f) la procura conferita al difensore, se questi è
                                                                             stato nominato.
    20.2 Le par ti devono indicare nella Domanda, nella
        Risposta e nella Replica all’eventuale domanda               21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il
        riconvenzionale a pena di decadenza i mezzi di                    versamento di una somma pari a metà del deposito
        prova e depositare i documenti di cui intendono                   cauzionale per arbitrato rapido previsto dal Tariffario in
        avvalersi; viene privilegiata la discussione orale,               vigore al momento della presentazione della Domanda.
        secondo quanto precisato negli articoli seguenti.
                                                                     21.4 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria
    20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato,                     al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento,
        si applicano all’arbitrato rapido le norme previste               con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
        per il procedimento ordinario, in quanto compatibili.             anticipata ove possibile via telefax o tramite
                                                                          posta elettronica.
                       Articolo 21                                   21.5 L’Attore può notificare direttamente la Domanda al
                      La Domanda                                          Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo
                                                                          restando il deposito della Domanda stessa alla
    21.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di                 Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni
        arbitrato rapido deve far pervenire la propria Do-                dall’ultima notifica.

                                                                18
21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto               22.5 La Risposta viene trasmessa all'Attore con le         I
     è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito               stesse modalità indicate all'ar t. 21.4.               T
     "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità                                                                       A
     ed i termini di cui all'art. 22.                                                Articolo 23                               L
                                                                                La nomina dell’arbitro
                     Articolo 22                                                                                               I
                     La Risposta                                                                                               A
                                                                    23.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda ai
                                                                                                                               N
                                                                        sensi dell'art. 21.1, la Segreteria, su indicazione
22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il                  della Giunta esecutiva, invia alle parti una lista     O
     Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la                    identica di nomi di almeno cinque arbitri già
     sua Risposta.                                                      contattati e disposti ad accettare la nomina.

22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:                 23.2 Le par ti vengono invitate a cancellare gli
     a) il numero di telefax del convenuto e/o l’indirizzo              eventuali nominativi su cui non siano d'accordo
        di posta elettronica ai quali potranno essere                   ed a numerare i restanti secondo le loro
        validamente effettuate tutte le comunicazioni;                  preferenze, nonché a ritrasmettere alla
     b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda                     Segreteria la lista, con eventuali osservazioni,
        riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e                   entro 15 giorni dal suo ricevimento. È inteso
        l’indicazione delle domande, con stima, anche                   che le parti possono proporre, di comune
        sommaria, del loro valore;                                      accordo, un altro nominativo di loro gradimento.
     c) l’indicazione specifica, a pena di decadenza,
        dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende              23.3 La Giunta esecutiva nomina l'arbitro individuan-
        avvalersi; i documenti vanno depositati unita-                  dolo tra i nominativi approvati su ambedue le
        mente alla Risposta;                                            liste tenendo conto dell'ordine di preferenza
     d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste                  espresso dalle parti.
        di rappresentante della parte o di testimone)                   Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa
        che il Convenuto desidera siano sentite
                                                                        la mancata risposta di una o di ambedue le parti
        all'udienza;
                                                                        entro il termine di cui al precedente comma,
     e) la procura conferita al difensore, se questi è                  non sia possibile addivenire alla designazione
        stato nominato.
                                                                        dell’arbitro conformemente alla procedura
22.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato                       sopra descritta, la scelta sarà effettuata
     il versamento di una somma pari a metà del                         direttamente dalla Giunta esecutiva della
     deposito cauzionale per arbitrato rapido previsto                  Camera Arbitrale.
     dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.
                                                                    23.4 L’arbitro deve far pervenire alla Segreteria,
22.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla                    entro 2 giorni da quando riceve la comunicazione
     Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbi-                 di esser stato designato, l’accettazione scritta
     trale, previa verifica della regolarità della comunica-            dell’incarico unitamente alla Dichiarazione di indi-
     zione della Domanda, adotta i provvedimenti                        pendenza, redatta conformemente all'art. 4.1,
     necessari per la prosecuzione del procedimento.                    che viene inviata dalla Segreteria alle parti.

                                                               19
I   23.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di               possibile la procedura e di rispettare il limite
T        nomina degli arbitri, la nomina dell’arbitro è                      temporale di cui all'art. 25.
A        effettuata dalla Giunta esecutiva.
                                                                        24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere
L
                                                                             tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per
I                        Articolo 24                                         l'accertamento dei fatti della causa.
A                         L’udienza                                          In particolare, può sottoporre le parti ed i
N                                                                            testimoni ad interrogatorio libero e chiedere
                                                                             l'esibizione di documenti o la messa a disposi-
O   24.1 L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi                zione di mezzi di prova ovvero di altri elementi
         non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la                     di cui venga a conoscenza nel corso della pro-
         sede della Camera Arbitrale o presso la sede di                     cedura, con l'unico limite del rispetto del
         una delle Camere di commercio aderenti.                             principio del contraddittorio.
    24.2 L’arbitro, dopo aver constatato la regolarità della            24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze
         convocazione, procede all’udienza. In caso rilevi                   ai sensi dell’art. 24.4, al termine della trattazione
         l’irregolarità della convocazione, ne dispone                       le parti rassegnano a verbale le conclusioni
         il rinnovo.                                                         definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà,
                                                                             procedono alla discussione orale della causa.
    24.3 Le parti devono comparire personalmente con i
                                                                             È espressamente esclusa, salvo che l'arbitro
         testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente                  ne dia autorizzazione per motivi eccezionali,
         nella Domanda, nella Risposta o nella Replica.                      la presentazione di memorie scritte dopo la
         È onere delle parti assicurare la presenza di tali                  chiusura dell'udienza.
         persone nel giorno e nel luogo fissato per
         l'udienza.
                                                                                            Articolo 25
    24.4 L’arbitro, esperito il tentativo di conciliazione,                                   Il lodo
         dopo aver sentito le parti e gli eventuali
         testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga
                                                                        25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un
         necessario - fissare una nuova udienza, che deve
                                                                             lodo rituale secondo equità, salvo il caso di
         tenersi entro 20 giorni dalla prima. L’arbitro può
                                                                             controversia riservata dalla legge o per volontà
         anche, ove lo giudichi indispensabile per
                                                                             delle parti all’arbitrato di diritto, nel termine di
         la risoluzione della controversia, ordinare una
                                                                             30 giorni dalla data dell’udienza di discussione.
         consulenza tecnica d’ufficio, da effettuarsi
         nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli                25.2 Il termine di cui al comma che precede può
         fisserà altra udienza per la discussione dei                        essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concor-
         risultati della perizia.                                            de richiesta delle parti o su domanda motivata
                                                                             dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.
    24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova
         potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo                  25.3 Il lodo dev’essere depositato dall’arbitro presso la
         sempre presente l'esigenza di concentrare il più                    Camera Arbitrale. Quest’ultima lo trasmetterà

                                                                   20
alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento          26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si   I
    delle somme di cui all’art. 26.                                    accordino per una diretta definizione della            T
                                                                       controversia, la Camera Arbitrale liquida le spese     A
                                                                       del procedimento in ragione dell’attività svolta,
                  Articolo 26                                                                                                 L
                                                                       in conformità con quanto previsto all’art. 18.2.
            I costi della procedura                                                                                           I
                                                                                Parte quarta                                  A
26.1 I costi della procedura di arbitrato rapido sono                   PROCEDURE DI ARBITRAGGIO                              N
    determinati in via forfettaria dalla Camera Arbitrale                     E DI PERIZIA
    secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al                                                                    O
    momento della presentazione della Domanda.                                      Articolo 27
    Al costo forfettario possono aggiungersi eventuali                            Norme applicabili
    ulteriori spese, ad esempio per una perizia tecnica
    o per trasferta; in tal caso la Segreteria inviterà           27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si appli-
    le parti ad integrare la cifra già corrisposta.                    cano, ove compatibili, le norme della parte prima
                                                                       e seconda del presente Regolamento, nonché le
26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico                      tariffe previste per l’arbitrato ordinario.
    delle parti nella misura determinata dall’arbitro,
    fermo restando l’obbligo di solidarietà.                      27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità
    Per quanto riguarda altre spese eventuali,                         e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi
    rimangono a carico di ciascuna parte le spese                      stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami
    dalla stessa sostenute.                                            dell'attività economica.

                                                             21
I                                                 CLAUSOLE RACCOMANDATE
T
A
L
                                      CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO
I
A   Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo il Regolamento
N   della Camera Arbitrale del Piemonte. L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario di diritto o di
O   arbitrato rapido di equità a seconda del valore, così come determinato ai sensi del Regolamento.
    Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico. Le parti pos-
    sono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di tre arbitri.
    Le parti possono modificare la clausola proposta prevedendo che l’arbitrato ordinario sia di equità o che l’arbitrato rapido sia di diritto, salvi i
    limiti di legge.
    Il Regolamento prevede che la procedura di arbitrato rapido si applichi a controversie il cui valore non ecceda i 150.000 euro; le parti possono
    prevedere sia l’arbitrato rapido per controversie di valore superiore, sia l’arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.
    Si ricorda che, quando la controparte è un consumatore, è necessario che la clausola compromissoria sia oggetto di trattativa individuale
    (cfr. art. 33 lett. t e 34.4 del codice del consumo, d.lgs. 206 del 6/9/2005).

                                          CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA

    Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili
    relativi al rapporto sociale, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra
    questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto
    la qualità di socio, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel
    rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.
    L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il sud-
    detto Regolamento.
    Nota: il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte prevede, di norma, che le controversie siano devolute ad un arbitro unico.
    Le parti possono espressamente prevedere, nella clausola compromissoria o nel compromesso, che la controversia sia decisa da un collegio di
    tre arbitri.
    Anche per l’arbitrato societario, le parti possono prevedere nella clausola che l’arbitrato si svolga secondo la procedura di arbitrato rapido
    anche per controversie di valore superiore ai 150.000 euro, o di arbitrato ordinario per controversie di valore inferiore.

                                                                            22
I
                                                                                                                T
                                                                                                                A
                                                                                                                L
Camera Arbitrale del Piemonte                                                                                   I
Via Cavour, 17                                                                                                  A
10123 Torino
Tel. 011 5669293                                                                                                N
Fax 011 5669290
E-mail: arbitrato@pie.camcom.it                                                                                 O
PEC: arbitrato@legalmail.it
www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte

Ufficio della Camera di commercio di Alessandria   Ufficio della Camera di commercio di Novara
Via Vochieri, 58                                   Via degli Avogadro, 4
15100 Alessandria                                  28100 Novara
Tel. 0131 313266                                   Tel. 0321 338285
Fax 0131 313225                                    Fax 0321 338333
Ufficio della Camera di commercio di Asti          Ufficio della Camera di commercio di Torino
Piazza Medici, 8                                   Via Pomba, 23
14100 Asti                                         10123 Torino
Tel. 0141 535269                                   Tel. 011 5716719
Fax 0141 535248                                    Fax 011 5716715
Ufficio della Camera di commercio di Biella        Ufficio della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
Via Aldo Moro, 15                                  Strada Statale per il Sempione, 4
13900 Biella                                       28831 Baveno (Vb)
Tel. 015 3599371/339                               Tel. 0323 912834
Fax 015 2522215                                    Fax 0323 922054
Ufficio della Camera di commercio di Cuneo         Ufficio della Camera di commercio di Vercelli
Via Emanuele Filiberto, 3                          Piazza Risorgimento, 12
12100 Cuneo                                        13100 Vercelli
Tel. 0171 318809/814/737                           Tel. 0161 598236
Fax 0171 696581                                    Fax 0161 598265
CHAMBRE ARBITRALE DU PIÉMONT

    RÈGLEMENT

  ENTRÉE EN VIGUEUR 31.10.2012
La version officielle du Règlement est celle rédigée en italien;
               en cas de divergence avec la traduction française et/ou anglaise, la version italienne prévaut.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I          DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1         Les procédures                                                                                 page   28
Article 2         Dispositions particulières pour les procédures internationales                                 page   28
Article 3         Arbitres, Tiers (arbitratori) et experts                                                       page   29
Article 4         Acceptation et déclaration d’indépendance de l’arbitre                                         page   29
Article 5         Récusation, révocation et remplacement des arbitres                                            page   29
Article 6         Siège des procédures - Calcul des délais                                                       page   30
Article 7         Frais de la procédure                                                                          page   30
Article 8         Obligation de confidentialité                                                                  page   31
Article 9         Dépôt et transmission des actes et documents pour la procédure                                 page   31

Partie II         PROCÉDURE D’ARBITRAGE ORDINAIRE, LÉGAL (RITUALE)
                                                                                                                             F
                  ET CONTRACTUEL (IRRITUALE)
Article   10      Nombre d’arbitres - Type de procédure                                                          page   31   R
Article   11      La Demande du Demandeur                                                                        page   32   A
Article   12      La Réponse du Défendeur - Demande reconventionnelle et Réplique                                page   32   N
Article   13      La nomination des arbitres                                                                     page   33
Article   14      Les audiences                                                                                  page   33   ,
                                                                                                                             C
Article   15      L’instruction des preuves                                                                      page   34   A
Article   16      La sentence arbitrale                                                                          page   34   I
Article   17      Dépôt de la sentence arbitrale                                                                 page   35
                                                                                                                             S
Article   18      Les frais de la procédure et les honoraires des arbitres                                       page   35

Partie III        PROCÉDURE D’ARBITRAGE RAPIDE
Article 19        Contexte d’application                                                                         page   35
Article 20        Les principes de base                                                                          page   36
Article 21        La Demande d’arbitrage                                                                         page   36
Article 22        La Réponse                                                                                     page   37
Article 23        Nomination de l’arbitre                                                                        page   37
Article 24        L’audience                                                                                     page   38
Article 25        La sentence arbitrale                                                                          page   39
Article 26        Les frais de la procédure                                                                      page   39

Partie IV         PROCÉDURE DE DÉTERMINATION CONTRACTUELLE LAISSE
                  A UN TIERS (arbitratore) ET EXPERTISE CONTRACTUELLE
Article 27        Normes applicables                                                                             page 39

Annexés           CLAUSES RECOMMANDÉES                                                                           page 40
Première partie                                            bitre unique ou le tribunal arbitral composé de
         DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES                                          trois arbitres ou plus, selon le cas.

                          Article 1                                     1.5 Lorsque par n’importe quelle expression, la
                       Les procédures                                        convention d’arbitrage fait référence à l’arbitrage
                                                                             administré par la Chambre Arbitrale, sans pour
                                                                             autant préciser le type de procédure arbitrale,
    1.1 La Chambre arbitrale du Piémont (ci-après la                         les procédures de l’arbitrage ordinaire ou de
         «Chambre Arbitrale»), dont le siège est chez la                     l’arbitrage rapide s’appliquent selon les montants
         Unioncamere Piemonte en Turin, administre les                       prévus à l’article 19.
         procédures de règlement de différends suivantes                     Lorsque les parties renvoient le litige à un tri-
         en collaboration avec les ordres et collèges                        bunal arbitral composé de trois arbitres ou plus,
         professionnels:                                                     la procédure d’arbitrage ordinaire s’applique.
         - Arbitrage ordinaire, légal (rituale) ou contractuel
           (irrituale);
         - Arbitrage rapide;                                                            Article 2
F        - Détermination contractuelle laissée à un                             Dispositions particulières
           Tiers (arbitraggio);                                            pour les procédures internationales
R
         - Expertise contractuelle.
A
    1.2 Les procédures prévues à l’article 1.1 s’appliquent
N                                                                       2.1 Les procédures sont internationales quand au moins
         lorsque les parties conviennent par écrit à l’arbitrage
,
C
         ou à une autre procédure de la Chambre arbitrale
                                                                             une des parties réside ou a son siège à l’étranger.
A        du Piémont ou d’une autre chambre de commerce
                                                                        2.2 Les règles de ce Règlement s’appliquent aux
I        adhérente.
                                                                             procédures internationales administrées par la
         À défaut d’un tel accord écrit, la partie qui entend
S                                                                            Chambre Arbitrale avec les modifications et
         recourir à une des procédures de l’article 1.1 peut
                                                                             adaptations prévues par le présent article et par
         demander à la Chambre Arbitrale de vérifier si la
                                                                             les autres dispositions du Règlement.
         partie adverse accepte de soumettre le différend à
                                                                             Le tribunal arbitral peut ordonner toutes les
         la procédure que le Demandeur désire instaurer.
                                                                             mesures conservatoires, urgentes et provisoires,
         Le cas échéant, le Secrétariat de la Chambre Arbi-
                                                                             ainsi que toutes mesures avant dire droit qui ne
         trale (ci-après le «Secrétariat») transmettra cette re-
                                                                             sont pas interdites par des règles impératives
         quête à la partie adverse en sollicitant son adhésion.
                                                                             applicables à la procédure.
         À défaut d’acceptation écrite dans un délai de 30
         jours, sauf indication contraire des parties, la               2.3 Pour les procédures arbitrales internationales, les
         Chambre Arbitrale informera le Demandeur que la                     délais prévus par le présent Règlement sont dou-
         procédure d’arbitrage ne peut avoir lieu.                           blés sauf pour ce qui est de la prononciation de la
    1.3 Les frais de la procédure sont déterminés par le                     sentence dans le cadre de la procédure ordinaire.
         Tarif applicable.
                                                                        2.4 À défaut du commun accord des parties, la
    1.4 Dans le présent Règlement, les termes «tribunal                      langue du déroulement de l’arbitrage est déter-
         arbitral», «arbitre» ou «arbitres» indiquent l’ar-                  minée par les arbitres.

                                                                   28
2.5 Les parties peuvent établir les règles de droit ap-                  tariat son acceptation écrite par téléfax dans les 15
     plicables au fond du litige. À défaut de ce choix,                  jours suivant la communication de la nomination.
     les arbitres appliquent les règles de droit avec les-               L’acceptation doit être accompagnée d’une dé-
     quelles le litige présente les liens les plus étroits.              claration rédigée conformément au formulaire
     Dans tous les cas, les arbitres tiennent compte                     proposé par la Chambre Arbitrale dans lequel
     des stipulations du contrat et des usages du                        l’arbitre indiquera les circonstances qui pourraient
     commerce applicables.                                               influencer son indépendance dans l’exécution de
                                                                         sa tâche (ci-après «Déclaration d’indépendance»).
                 Article 3                                               Le Secrétariat communique aux parties et aux
  Arbitres, Tiers (arbitratori) et experts                               autres arbitres ladite acceptation et leur transmet
                                                                         la Déclaration d’indépendance de l’arbitre.

3.1 Le Comité exécutif (ci-après le «Comité») rédige                4.2 Quand l’acceptation de la nomination avec la
     les listes d’arbitres, tiers et experts, choisissant                Déclaration d’indépendance de l’arbitre ne parvient
     ceux avec l’expertise et la compétence nécessaire.                  pas au Secrétariat dans les délais prescrits, la
     Le Comité peut se prévaloir de ces listes pour                      Chambre Arbitrale, lorsqu’elle le juge nécessaire
     effectuer les nominations, sans toutefois que                       par rapport aux circonstances du cas en l’espèce,       F
     l’inscription des arbitres sur ces listes ne représente             fixe à l’arbitre un nouveau délai pour communiquer      R
     un titre exclusif ou préférentiel de nomination.                    son acceptation. À défaut, elle procèdera selon
                                                                                                                                 A
                                                                         ce qui est prévu à l’article 5.4.
3.2 Ne peuvent être nommés dans les procédures                                                                                   N
     administrées par la Chambre arbitrale:                                          Article 5                                   ,
                                                                                                                                 C
     a) les membres de la Chambre Arbitrale;                                   Récusation, révocation                            A
     b) les auditeurs de comptes de la Chambre adhé-                       et remplacement des arbitres                          I
        rente et de la Unioncamere Piemonte;                                                                                     S
     c) les employés de la Chambre Arbitrale, des                   5.1 Chacune des parties peut présenter une demande
        chambres adhérentes et de la Unioncamere                         motivée de récusation d’arbitre à la Chambre Ar-
        Piemonte;                                                        bitrale, dans les 15 jours suivant la date de récep-
     d) les membres d’associations professionnelles, les                 tion de la communication prévue à l’article 4.1 ou
        employés et les personnes ayant un rapport                       dans les 15 jours de la découverte d’une cause
        stable de collaboration professionnelle avec les                 de récusation survenue.
        personnes indiquées aux sous-points a, b, c.
                                                                    5.2 La Chambre Arbitrale décide de la récusation,
                  Article 4                                              après avoir écouté l’arbitre dont la récusation est
         Acceptation et déclaration                                      demandée.
         d’indépendance de l’arbitre
                                                                    5.3 Lorsque l’arbitre remplit ses fonctions de manière
                                                                         négligente ou adopterait un comportement in-
4.1 Sauf pour ce qui est prévu à l’article 23.4, l’arbitre               adéquat, la Chambre Arbitrale pourra révoquer
     désigné par les parties, par d’autres arbitres ou par               l’arbitre, après lui avoir transmis un premier avis
     la Chambre Arbitrale, doit faire parvenir au Secré-                 écrit et nommer un remplaçant.

                                                               29
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