REACHe SCIP: obblighi e scadenze per le aziende - Gianluca Stocco 18 marzo 2021
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RoHS I I Scheda el et t r oni ca (Di r . 2015/ 863/ UE) IC integrated circuit Esenzione: Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici 52
Perché sta succedendo questo? • Eravamo abituati che …ora invece la chimica… REACH, CLP, dichiarazioni, SDS, ecc.
La chimi ca nel f ut ur o del l ’ UE - sost eni bi l i t à La chimica e le norme che la regolano avranno un ruolo di primo piano oggi più di un tempo nel perseguire gli obiettivi inseriti nel Green Deal. La chimica nei processi e nei prodotti … qualsiasi sia la tipologia di prodotto.
LA GEEN ECONOMY COME TRANSIZIONE FRA La strada è DELINEATA ECONOMIA LINEARE ED ECONOMIA CIRCOLARE • … se vogliamo stare sul mercato • … se vogliamo crescere Il nostro ruolo è trasferire CHIMICA questi principi ai vertici delle nostre AZIENDE DIGITALIZZAZIONE
3-14 giugno 1992 Summit RIO è stato la prima conferenza mondiale dei capi di Stato sull'ambiente. È stato un evento senza precedenti anche in termini di impatto mediatico e di scelte politiche e di sviluppo conseguenti. • l'esame sistematico dei modelli di produzione – in particolare per limitare la produzione di tossine, come il piombo nel gasolio o i rifiuti velenosi; • le risorse di energia alternativa per rimpiazzare l'abuso di combustibile fossile ritenuto responsabile del cambiamento climatico globale; • un quadro sui sistemi di pubblico trasporto con il fine di ridurre le emissioni dei veicoli, la congestione stradale nelle grandi città e i problemi di salute causati dallo smog; • la crescente scarsità di acqua. CHIUSA L’AGENDA 2020 dell’ONU
Lo scopo Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU
I l REACH • Il REACH è diventato a tutti gli effetti il nuovo Regolamento sulla chimica europea. È senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla CHIMICA europea portato mai a termine. • Il Regolamento REACH coinvolge produttori e importatori di sostanze chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche. Il Reg. REACH segue tutto il processo delle sostanze chimiche … dalla «culla» alla «tomba».
La nuov a st r at egi a del l a chimi ca CLP REACH
Le r i cadut e su norme soci al i l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di Classificazione di Rifiuti recupero di materia (R3, R4, R5) effettuate presso l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto Autorizzazione alle emissioni stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH” D.Lgs 206/05 - Definizione di “prodotto sicuro” (art. 103) Qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
I L CODI CE DEL CONSUMO decr et o l egi sl at i vo 6 set t embr e 2005, n. 206 • Qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi … RAPEX: sistema europeo di ALLERTA REACH requisito minimo … e oltre
Piombo Sostanza neurotossica Restrizione REACH Cr6+ Sostanza sensibilizzante Restrizione REACH
IPA Sostanze cancerogena Restrizione REACH Cadmio Ambiente Restrizione REACH
DEHP Tox per riproduzione Restrizione REACH
I l r egol ament o REACH
I l REACH REGISTRAZIONE VALUTAZIONE AUTORIZZAZIONE RESTRIZIONI At t i vi t à a car i co del l e Au t or i t à nazi onal i ed eur opee
Al cune def i ni z i oni
Def i ni z i oni Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità; Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione. Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.
I conf i ni del l ’ Eu r opa pol i t i ca
UK - REACH
La Re gi st r azi one
La Re gi st r azi one del l e sos t anz e ar t . 5 REACH Sostanza in sezione 1.1 SCENARI DI ESPOSIZIONE > 10 t/a Registrazione presso ECHA di tutte le sostanze Sono LEGALI prodotte o importate > 1 ton/anno solo sostanze REFISTRATE Acquisto dei dati sulle sostanze Rilascio del codice di Dossier di registrazione registrazione: Tassa di registrazione 01.-------------.--.XXXX
Agenzi a - ECHA
L’ Au t or i z zazi one
L’ Au t or i z zazi one Al l egat o XI V – seconda modi f i c a • Modificato dal regolamento UE 125/2012 del 14 Febbraio 2012
AUTORI ZZAZIONE TI TOLO VI I A coloro che intendono immettere sul mercato sostanze “problematiche” è fatto obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’uso proprio e per l’immissione sul mercato di tali sostanze. Se una sostanza “problematica” è utilizzata da un DU, deve esserne fatta comunicazione all’Agenzia. Art. 56.1 Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è inclusa nell'allegato XIV
I compost i del cr omo
Le Re st r i z i oni
Le Re st r i z i oni TITOLO VIII DEL REG. REACH Entra in vigore il 1° giugno 2009 ma L’allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n. 552 del 22 giugno 2009 che contiene elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati).
Le Re s t r i z i oni - Re gol ament o n. 552/ 09 ALLEGATO XVII - REACH
Regol ament o n. 301/ 2014
Le r est r i z i one
Le sc hede dat i di si cur ez za Regolamento 830/2015 Regolamento 878/2020 Il nuovo regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021
Le sc hede dat i di si cur ez za
Obbl i go f or ni t ur a SDS • Quando la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma del Regolamento CLP (n.1272/08); • Quando la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII); • Quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma dell'articolo 59(1), per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). Art. 31 Art. 3
Chi dev e pr epar ar e l a SDS? La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento. Rif. Allegato I Reg. 878/2020 Nota: è difficile che un'unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una SDS; è quindi utile per questa figura poter fare affidamento su ulteriori competenze, interne o esterne. Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene venduta/esportata; questo salvo che l’Ente responsabile di quello Stato Membro non disponga diversamente. Rif. REACH Art.31.5
Le SDS e e-SDS sono lo strumento principale di comunicazione nel processo: alto-basso Entrato in vigore il 1° gennaio 2021
La st r ut t ur a del l e SDS Reg. 878/2020
La gest i one degl i ARTI COLI
Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica; (art. 3 (3) del Reg. REACH).
Qual che esempi o
Ar t i col i NON a r i l asci o ( i nt enzi onal e) IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE “ESPOSIZIONE” IN CONDIZIONI D’USO NORMALE O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI (COMPRESO LO SMALTIMENTO) (art. 7.2) 1. La sostanza è problematica e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59 (1); 2. Sostanza negli articoli in concentrazione > 0,1% (w/w); 3. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno; 4. La sostanza NON è stata registrata da nessuno per questo specifico utilizzo
Candi dat e Li st Autorizzazioni Registro delle Intenzioni Candidate List Restrizioni Verifica in ARTICOLI
La COMUNI CAZIONE Articolo 33 Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 (candidate list) , in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Su richiesta di un CONSUMATORE, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in candidate list, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. La risposta deve essere fornita in 45 giorni.
La not i f i ca ai sensi del l ’ ar t . 7 par . 2 – cosa comuni car e? La NOTIFICA all’Agenzia deve includere: Identità e dati del fabbricante/importatore; Il n. di registrazione della sostanza; L’identità della sostanza e la sua classificazione; Descrizione dell’uso della sostanza nell’articolo e dell’articolo stesso; La fascia di tonnellaggio della sostanza. L’AGENZIA può richiedere la registrazione di una sostanza notificata, in particolare se c’è il sospetto che la sostanza sia rilasciata dagli articoli e il rilascio presenti un pericolo per l’uomo o l’ambiente (REACH art. 7 par. 5 del Reg. REACH).
Ar t i col i sempl i c i e compl essi vs
Sent enza Co r t e di Gi ust i zi a UE Articoli complessi e calcolo dello 0.1%: interpretazioni evoluzione
I nt er az i oni e r i cadut e su r i f i ut i
La nuov a Di r et t i va r i f i ut i Una grande spinta all’Economia Circolare
I l r ecepime nt o i t al i ano • DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 • Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135) • (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020) - Il Decreto riprende totalmente quanto riportato in art. 9 della Direttiva 2008/98/CE. - Identificate le Autorità Competente – Ministero Ambiente e le verifiche vengono eseguite secondo accordo Stato Regioni REACH.
SCI P - “Subst anc es of Concer n In ar t i cl es, as such or i n compl ex object s ( Pr oduct s) Produttore e/o Art. 33 REACH importatore di Utilizzatore articoli
La notifica SCIP è la punta dell’iceberg Per poter adempiere all’obbligo di notifica SCIP bisogna conoscere e gestire SCIP TUTTO il sistema delle sostanze SVHC-CL del REACH. Le fasi sono quindi: 1. Analisi dei processi e dei prodotti ai sensi REACH. 2. Raccolta delle informazioni e dei dati per la notifica ad ECHA. REACH -7(2) 3. Inserimento dei dati nel sistema e invio.
SC IP – i n f o rmazi o n i r i c h i es t e
Chi comunica e metodi Metodi di trasmissione: • Preparazione dossier in cloud • Preparazione dossier offline e caricamento nel portale • S2S (System-to-System) Chi comunica le infromazioni: • Produttori / assemblatori • Importatori • Distributori • Rivenditori al dettaglio al consumo • Fornitori extra-UE (non possono effettuare notifica)
SCI P – i nf ormaz i oni • Detailed information requirements for the SCIP database Contents, September 2019 - Identificazione dell’articolo - “Concern element” - Informazioni per l’uso sicuro 59
Ar t i col i compl es si ( ar t i c l es , as suc h or i n compl ex objec t s ) . • Detailed information requirements for the SCIP database, September 2019 1° livello 60
Ar t i col i compl es si ( ar t i c l es , as suc h or i n compl ex objec t s ) . 2° livello 3° livello
SCI P – ar t i c ol o compl ess o • Cavo elettrico: - Guaina esterna in PVC morbido - Guaine interne in PVC morbido - Fili in rame Oggetto complesso 1: cavo Ø 0,7 mm nero Articolo semplice: Guaina azzurra 62
SCI P – cr eaz i one del dos si er Codice Doganale https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ Not mandatory 63
SCI P – cr eaz i one del dos si er È necessario pre- importare la Candidate List di riferimento 64
SCI P – cr eaz i one del dos si er GROUPING : É possibile creare famiglie di articoli per cui effettuare un’unica notifica Simple article articoli identici = articoli con la stessa funzione/uso, la stessa forma fisica e la stessa composizione chimica. articoli quasi identici = articoli con stessa funzione/uso (stessa categoria dell’articolo) stessa SVHC-CL stesso materiale stesse informazioni per l’uso sicuro = possono differire per forma e colore, concentrazione della SVHC-CL. Complex object articoli che hanno la stessa funzione/uso (stessa categoria dell’articolo) incorporano articoli che rispondono ai precedenti criteri di sameness necessitano delle stesse informazioni per l’uso sicuro 65
Scadenze
Articoli fabbricati Articoli importati Extra - UE articoli articoli chimici articoli testing Si devono valutare i processi aziendali che possono modificare e integrare il contenuto chimico testing solamente a titolo di conferma/verifica
Ar t i col i f abbr i cat i i n UE SVHC Art. 33 Fornitori EUROPEI dichiarazioni articoli articoli chimici articoli SVHC Art. 33 SVHC SVHC Art. 33 SDS Art. 33 Art. 31 Testing solamente a Sez. 3 e Sez. 15 titolo di conferma/verifica Sostanze SVHC Sostanze in autorizzazione Sostanze in restrizione
Gest i one el et t r oni c a 1° - il dato deve essere digitale 2° - il dato deve essere facilmente gestibile e connesso MOP Metisoft Origine Preferenziale
Aut or i t à Compet ent e Na z i onal e L’Autorità Nazionale Competente. Legge 6 Aprile 2007, n. 46 – Art. 5 bis Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH). Il Ministero della Salute è designato quale “Autorità Competente" a seguito di quanto previsto dall'art. 121 del regolamento REACH.
Sanz i oni DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Pubblicato su GU del 24 settembre 2009 - n. 222
L’ Ambi ent e e l a Si cur ez za r ef er endum del 7/ 10/ 2001 Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione 7 Ottobre 2001 Quesito: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12 marzo 2001" ? Modifica Art. 117 Costituzione Italiana
Ar t . 117 […] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. […]
Accor do St at o-Re gi oni Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione ai sensi del regolamento REACH; b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del regolamento REACH; c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del regolamento REACH: - prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione; - relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista - verifica della completezza dei dati riportati nella scheda di dati di sicurezza;
Accor do St at o-Re gi oni Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni - verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica; - verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in miscele o in articoli; -verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia; - avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento; - corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza sia nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;
Accor do St at o-Re gi oni per l ’ appl i cazi one del REACH EUROPA ITALIA REGIONI ASL ECHA MIN. SALUTE Dir. Sanità Az. Sanitarie ITALIA REGIONI SISTEMA MIN. AMBIENTE ARPA INTEGRATO DI CONTROLLO Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici Anno 2017
I l REF- 9 per i l 2021 Authorisation obligations and recovered substances in the scope of two Forum enforcement projects ECHA/NR/21/06 The first will check whether substances of very high concern (SVHCs) placed on the EU market have been granted authorisation. The second is a pilot project focusing on exemptions from the duty to register substances recovered from waste. Helsinki, 22 January 2021 – The Forum’s ninth coordinated REACH enforcement project (REF-9) on authorisation obligations has started. It involves all 30 EU and EEA countries, with inspectors checking whether duty holders comply with REACH authorisation requirements to protect the safety and health of workers, the general public and the environment from SVHCs. Inspectors will check whether the SVHCs subject to authorisation that have been placed on the market have been granted an authorisation by the European Commission. They will also check whether uses of these substances comply with the conditions set in the authorisation decisions. The inspections will be carried out in collaboration with national customs and authorities responsible for occupational safety and health legislation (OSH) and for environmental protection. The enforcement activities for REF-9 will be carried out in 2021 and a report on their results will be available towards the end of 2022. Inspections have also started in a pilot project on recovered substances. The project is the Forum’s first to examine the interface between REACH and the EU’s Waste Framework Directive. It focuses on the exemption that the recycling sector has from registering substances that they have recovered from waste. The project targets recovered substances that fulfil the end-of-waste status. The checks will be carried out in collaboration with authorities responsible for waste legislation. The main aim is to check compliance with REACH registration for substances recovered from waste but also to improve enforcement authorities’ knowledge about exemptions for the waste treatment industry and raise awareness among waste operators about REACH duties. Information about the main labelling and packaging duties for recovered substances under the CLP Regulation will also be collected by inspectors. The pilot project inspections will be carried out in 2021, while the report with the results of the project is expected during summer 2022.
Impor t azi oni e non conf ormi t à • ECHA ha portato a termine un Progetto Pilota per il controllo di prodotti importati da extra-UE in collaborazione con le Dogane. • I risultati sono a dir poco preoccupanti: circa il 25% dei prodotti controllati (oltre 300 su quasi 1400) è risultato non conforme. • Le violazioni più gettonate sono state il mancato rispetto di restrizioni negli articoli (es.: Cd nella gioielleria/bigiotteria, ma anche piombo e nichel in altri articoli) e le non conformità di etichettatura CLP per i chemicals importati (in particolare lingua ed elementi dell’etichetta).
Sanz i oni i n I t al i a - D. Lgs 133/ 2009 ai sensi dell’art. 10 comma 6) del D.Lgs. 133/09 nel COMUNICAZIONE ART.33 caso di mancata comunicazione al cliente sulla presenza di sostanze SVHC-CL in articoli. ai sensi dell’art. 16 comma 1) del D.Lgs. 133/09 nel RESTRIZIONI ALL. XVII caso di mancata ottemperanza alle restrizioni di cui elenco in allegato XVII. In ambito SCIP (D.Lgs 116/2020) non sono ancora state definite le sanzioni.
Domande??? Potete scrivere le vostre domande nel pannello di controllo alla vostra destra nella voce Domande.
Domande, dubbi e appr of ondiment i REACH e materie correlate Se avete domande relative alla docenza, potete scrivere a: formazione@normachem.it Se avete bisogno di approfondimenti in materia di software e automazione dei processi, potete scrivere a : comunicazione@metisoft.it o cristiano.gambucci@metisoft.it
Gr az i e per l a vos t r a at t enz i one
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