REACHe SCIP: obblighi e scadenze per le aziende - Gianluca Stocco 18 marzo 2021

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REACHe SCIP: obblighi e scadenze per le aziende - Gianluca Stocco 18 marzo 2021
REACH e SC IP: o b b l i g h i e s cadenze
          pe r l e a z i ende
                Gianluca Stocco

                 18 marzo 2021
REACHe SCIP: obblighi e scadenze per le aziende - Gianluca Stocco 18 marzo 2021
I n t r o duz i o ne
REACHe SCIP: obblighi e scadenze per le aziende - Gianluca Stocco 18 marzo 2021
RoHS I I
     Scheda el et t r oni ca
                                   (Di r . 2015/ 863/ UE)

                   IC integrated circuit

                                           Esenzione:
                                           Cadmio e
                                           suoi
                                           componenti
                                           in contatti
                                           elettrici

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Riduttore di pressione gas
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Materiale elettronico
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Perché sta succedendo questo?

• Eravamo abituati che                     …ora invece la chimica…
  REACH, CLP, dichiarazioni,
  SDS, ecc.
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La chimi ca nel f ut ur o del l ’ UE - sost eni bi l i t à

                       La chimica e le norme che la regolano avranno un ruolo di
                       primo piano oggi più di un tempo nel perseguire gli obiettivi
                       inseriti nel Green Deal. La chimica nei processi e nei prodotti
                       … qualsiasi sia la tipologia di prodotto.
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Le nuove generazioni
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LA GEEN ECONOMY COME TRANSIZIONE FRA
               La strada è DELINEATA   ECONOMIA LINEARE ED ECONOMIA CIRCOLARE

• … se vogliamo stare sul mercato
• … se vogliamo crescere

                                        Il nostro ruolo è trasferire
     CHIMICA                            questi principi ai vertici delle
                                        nostre AZIENDE
                    DIGITALIZZAZIONE
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3-14 giugno 1992
            Summit RIO è stato la prima conferenza mondiale dei capi
            di Stato sull'ambiente. È stato un evento senza precedenti
            anche in termini di impatto mediatico e di scelte politiche e
            di sviluppo conseguenti.

• l'esame sistematico dei modelli di produzione – in particolare per limitare
la produzione di tossine, come il piombo nel gasolio o i rifiuti velenosi;
• le risorse di energia alternativa per rimpiazzare l'abuso di combustibile
fossile ritenuto responsabile del cambiamento climatico globale;
• un quadro sui sistemi di pubblico trasporto con il fine di ridurre le
emissioni dei veicoli, la congestione stradale nelle grandi città e i problemi
di salute causati dallo smog;
• la crescente scarsità di acqua.

                            CHIUSA L’AGENDA 2020 dell’ONU
Lo scopo

    Assicurare la
    salute e il
    benessere per tutti
    e per tutte le età
 L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri
                                          dell’ONU
I l REACH

   •   Il REACH è diventato a tutti gli effetti il nuovo Regolamento sulla chimica
       europea. È senza dubbio il più grande intervento legislativo sulla CHIMICA
       europea portato mai a termine.
   •   Il Regolamento REACH coinvolge produttori e importatori di sostanze
       chimiche, di formulati chimici e di articoli, nonché ogni utilizzatore
       industriale di sostanze chimiche.

Il Reg. REACH segue tutto il processo delle sostanze chimiche … dalla «culla» alla «tomba».
La nuov a st r at egi a del l a chimi ca

                         CLP

                          REACH
Le r i cadut e su norme soci al i

                                                                        l'Impresa per le sostanze ottenute dalle operazioni di           Classificazione di Rifiuti
                                                                          recupero di materia (R3, R4, R5) effettuate presso
                                                                    l'impianto, è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto   Autorizzazione alle emissioni
                                                                       stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH”

                                                  D.Lgs 206/05 - Definizione di “prodotto sicuro” (art. 103)
Qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata
e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili
con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in
particolare, dei seguenti elementi:
I L CODI CE DEL CONSUMO
               decr et o l egi sl at i vo 6 set t embr e 2005, n. 206

• Qualsiasi prodotto, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa
  la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente
  rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della
  sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi …

                                                                                             RAPEX: sistema europeo di
                                                                                             ALLERTA

                                                                                             REACH requisito minimo …
                                                                                             e oltre
Piombo

Sostanza neurotossica

Restrizione REACH

         Cr6+

Sostanza sensibilizzante

Restrizione REACH
IPA

Sostanze cancerogena

 Restrizione REACH

       Cadmio

         Ambiente

  Restrizione REACH
DEHP

Tox per riproduzione

Restrizione REACH
I l r egol ament o REACH
I l REACH

                  REGISTRAZIONE

                  VALUTAZIONE

                  AUTORIZZAZIONE

                  RESTRIZIONI

At t i vi t à a car i co del l e Au t or i t à
nazi onal i ed eur opee
Al cune def i ni z i oni
Def i ni z i oni

Fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

Importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità
responsabile dell'importazione.

Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una
sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela,
nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

Distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad
immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale
o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a
terzi.
I conf i ni del l ’ Eu r opa pol i t i ca
UK - REACH
La Re gi st r azi one
La Re gi st r azi one del l e sos t anz e

                            ar t . 5 REACH

                                                   Sostanza in sezione 1.1
                                                                                     SCENARI     DI
                                                                                     ESPOSIZIONE
                                                                                     > 10 t/a

Registrazione presso ECHA di tutte le sostanze                                               Sono LEGALI
prodotte o importate > 1 ton/anno                                                            solo sostanze
                                                                                             REFISTRATE

                  Acquisto dei dati sulle
                  sostanze                       Rilascio      del     codice   di
                  Dossier di registrazione       registrazione:
                  Tassa di registrazione         01.-------------.--.XXXX
Agenzi a - ECHA
L’ Au t or i z zazi one
L’ Au t or i z zazi one
   Al l egat o XI V – seconda modi f i c a
• Modificato dal regolamento UE 125/2012 del 14 Febbraio 2012
AUTORI ZZAZIONE
 TI TOLO VI I

A coloro che intendono immettere sul mercato sostanze “problematiche” è fatto
obbligo di ottenere un’autorizzazione per l’uso proprio e per l’immissione sul
mercato di tali sostanze.

Se una sostanza “problematica” è utilizzata da un DU, deve esserne fatta
comunicazione all’Agenzia.

                                   Art. 56.1
       Un fabbricante, importatore o utilizzatore a valle si astiene
       dall'immettere sul mercato una sostanza destinata ad un
       determinato uso e dall'utilizzarla egli stesso se tale sostanza è
       inclusa nell'allegato XIV
I compost i del cr omo
Le Re st r i z i oni
Le Re st r i z i oni
                          TITOLO VIII DEL REG. REACH

 Entra in vigore il
 1° giugno 2009 ma

L’allegato XVII è stato sostituito dal Regolamento n. 552 del 22 giugno 2009 che contiene
elencate tutte le Restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali non può essere rilasciata
alcuna autorizzazione (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati).
Le Re s t r i z i oni   - Re gol ament o n. 552/ 09

ALLEGATO XVII - REACH
Regol ament o n. 301/ 2014
Le r est r i z i one
Le sc hede dat i di    si cur ez za

      Regolamento 830/2015

       Regolamento 878/2020

      Il nuovo regolamento si
      applica a decorrere dal
          1° gennaio 2021
Le sc hede dat i di   si cur ez za
Obbl i go f or ni t ur a SDS

•   Quando la sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a
    norma del Regolamento CLP (n.1272/08);
•   Quando la sostanza è PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
•   Quando la sostanza è inclusa nell’elenco stabilito a norma
    dell'articolo 59(1), per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere
    a) e b).

                                            Art. 31

                                           Art. 3
Chi dev e pr epar ar e l a SDS?
     La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente
     che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se
     note. I fornitori di sostanze e miscele devono assicurare che le persone competenti
     abbiano seguito una formazione adeguata, compresi corsi di aggiornamento.

   Rif. Allegato I Reg. 878/2020

   Nota: è difficile che un'unica persona disponga di conoscenze tali da comprendere tutti i settori contemplati da una SDS; è quindi
     utile per questa figura poter fare affidamento su ulteriori competenze, interne o esterne.

  Obbligo di fornire la SDS nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza viene
  venduta/esportata; questo salvo che l’Ente responsabile di quello Stato Membro non
  disponga diversamente.

Rif. REACH Art.31.5
Le SDS e e-SDS sono lo
strumento    principale  di
comunicazione nel processo:
alto-basso

    Entrato in vigore il
     1° gennaio 2021
La st r ut t ur a del l e SDS
Reg. 878/2020
La gest i one degl i ARTI COLI
Articolo:

un oggetto a cui sono dati
durante la produzione una
forma, una superficie o un
disegno particolari

che ne determinano la

funzione in

misura maggiore della sua
composizione chimica;

(art. 3 (3) del Reg. REACH).
Qual che esempi o
Ar t i col i NON a r i l asci o ( i nt enzi onal e)

IL RILASCIO DELLA SOSTANZA NON È INTENZIONALE MA PUÒ DARE “ESPOSIZIONE” IN CONDIZIONI
   D’USO NORMALE O RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI (COMPRESO LO SMALTIMENTO) (art. 7.2)
1. La sostanza è problematica e soddisfa quindi i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma
   dell'articolo 59 (1);
2. Sostanza negli articoli in concentrazione > 0,1% (w/w);
3. Quantità totale della sostanza negli articoli > 1 ton./anno;
4. La sostanza NON è stata registrata da nessuno per questo specifico utilizzo
Candi dat e Li st
                                                   Autorizzazioni
Registro delle Intenzioni        Candidate List
                                                   Restrizioni

                            Verifica in ARTICOLI
La COMUNI CAZIONE

Articolo 33
  Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata
  identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1 (candidate list) , in concentrazioni superiori allo 0,1 % in
  peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a
  consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

  Su richiesta di un CONSUMATORE, il fornitore di un articolo contenente una sostanza in candidate list, in
  concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del
  fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome
  della sostanza.

La risposta deve essere fornita in 45 giorni.
La not i f i ca ai sensi del l ’ ar t . 7 par .
          2 – cosa comuni car e?
La NOTIFICA all’Agenzia deve includere:

   Identità e dati del fabbricante/importatore;
   Il n. di registrazione della sostanza;
   L’identità della sostanza e la sua classificazione;
   Descrizione dell’uso della sostanza nell’articolo e dell’articolo
    stesso;
   La fascia di tonnellaggio della sostanza.

L’AGENZIA può richiedere la registrazione di una sostanza notificata,
in particolare se c’è il sospetto che la sostanza sia rilasciata
dagli articoli e il rilascio presenti un pericolo per l’uomo o
l’ambiente (REACH art. 7 par. 5 del Reg. REACH).
Ar t i col i sempl i c i e compl essi

                 vs
Sent enza Co r t e di Gi ust i zi a UE
Articoli complessi e calcolo dello 0.1%: interpretazioni

                                                    evoluzione
I nt er az i oni e r i cadut e su r i f i ut i
La nuov a Di r et t i va r i f i ut i

Una grande spinta all’Economia Circolare
I l r ecepime nt o i t al i ano

• DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
• Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
  2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852
  che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
  imballaggio. (20G00135)
• (GU Serie Generale n.226 del 11-09-2020)

- Il Decreto riprende totalmente quanto riportato in art. 9 della Direttiva
  2008/98/CE.
- Identificate le Autorità Competente – Ministero Ambiente e le verifiche
  vengono eseguite secondo accordo Stato Regioni REACH.
SCI P - “Subst anc es of Concer n In ar t i cl es, as such
or i n compl ex object s ( Pr oduct s)

   Produttore e/o   Art. 33 REACH
   importatore di                   Utilizzatore
   articoli
La notifica SCIP è la punta dell’iceberg

                           Per poter adempiere all’obbligo di
                           notifica SCIP bisogna conoscere e gestire
      SCIP                 TUTTO il sistema delle sostanze SVHC-CL
                           del REACH. Le fasi sono quindi:

                           1. Analisi dei processi e dei prodotti ai
                              sensi REACH.
                           2. Raccolta delle informazioni e dei dati
                              per la notifica ad ECHA.
          REACH -7(2)      3. Inserimento dei dati nel sistema e
                              invio.
SC IP – i n f o rmazi o n i r i c h i es t e
Chi comunica e metodi
                                    Metodi di trasmissione:

•   Preparazione dossier in cloud

•   Preparazione dossier offline e caricamento nel portale

•   S2S (System-to-System)

                                    Chi comunica le infromazioni:
•   Produttori / assemblatori

•   Importatori

•   Distributori

•   Rivenditori al dettaglio al consumo

•   Fornitori extra-UE (non possono effettuare notifica)
SCI P – i nf ormaz i oni

     •   Detailed information requirements for the SCIP database Contents, September 2019

     -   Identificazione dell’articolo

     -   “Concern element”

     -   Informazioni per l’uso sicuro

59
Ar t i col i compl es si
               ( ar t i c l es , as suc h or i n compl ex objec t s ) .

     •   Detailed information requirements for the SCIP database, September 2019

                                                                                   1° livello

60
Ar t i col i compl es si
( ar t i c l es , as suc h or i n compl ex objec t s ) .

                                                           2° livello

                                                           3° livello
SCI P – ar t i c ol o compl ess o

     • Cavo elettrico:

     - Guaina esterna in PVC morbido
     - Guaine interne in PVC morbido
     - Fili in rame

               Oggetto complesso 1:
               cavo Ø 0,7 mm nero

                                      Articolo semplice:
                                      Guaina azzurra

62
SCI P – cr eaz i one del dos si er
                                                      Codice
                                                      Doganale

                                          https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp
                                          https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/

                          Not
                        mandatory

63
SCI P – cr eaz i one del dos si er

                                    È necessario pre-
                                    importare la Candidate
                                    List di riferimento

64
SCI P – cr eaz i one del dos si er
     GROUPING : É possibile creare famiglie di articoli per cui effettuare un’unica notifica

     Simple article

     articoli identici = articoli con la stessa funzione/uso, la stessa forma fisica e la stessa composizione
     chimica.

     articoli quasi identici =    articoli con
                        stessa   funzione/uso (stessa categoria dell’articolo)
                        stessa   SVHC-CL
                        stesso   materiale
                        stesse   informazioni per l’uso sicuro

     = possono differire per forma e colore, concentrazione della SVHC-CL.

     Complex object

     articoli che
             hanno la stessa funzione/uso (stessa categoria dell’articolo)
             incorporano articoli che rispondono ai precedenti criteri di sameness
             necessitano delle stesse informazioni per l’uso sicuro

65
Scadenze
Articoli fabbricati   Articoli importati

                                                                                                Extra - UE
                 articoli     articoli   chimici   articoli

                                                                                      testing

Si devono valutare i
processi aziendali che
possono modificare e
integrare il contenuto
chimico

                    testing

                 solamente a titolo di conferma/verifica
Ar t i col i f abbr i cat i i n UE
                                                               SVHC
                                                               Art. 33
                  Fornitori EUROPEI

                                                             dichiarazioni

articoli     articoli         chimici             articoli

SVHC
Art. 33                                            SVHC
             SVHC                                  Art. 33
                                SDS
             Art. 33
                               Art. 31                                Testing solamente a
                          Sez. 3 e Sez. 15                            titolo di conferma/verifica

                          Sostanze SVHC
                          Sostanze in autorizzazione
                          Sostanze in restrizione
Gest i one el et t r oni c a

1° - il dato deve essere digitale

2° - il dato deve essere facilmente
gestibile e connesso

                           MOP
                        Metisoft Origine Preferenziale
Aut or i t à Compet ent e Na z i onal e

L’Autorità Nazionale Competente.

Legge 6 Aprile 2007, n. 46 – Art. 5 bis

  Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell‘Ambiente e della Tutela del Territorio
  e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
  Dipartimento per le Politiche Comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n.
  1907/2006 (Regolamento REACH).

  Il Ministero della Salute è designato quale “Autorità Competente" a seguito di quanto previsto
  dall'art. 121 del regolamento REACH.
Sanz i oni

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 133
  Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la
  registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

  Pubblicato su GU del 24 settembre 2009 - n. 222
L’ Ambi ent e e l a Si cur ez za
               r ef er endum del 7/ 10/ 2001

Referendum confermativo per le modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
                                    7 Ottobre 2001

                                              Quesito:
"Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda
   della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 12
                                             marzo 2001" ?

                                       Modifica Art. 117 Costituzione Italiana
Ar t . 117
[…] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
   con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e
   della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela
   della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
   trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
   complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
   valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
   di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
   spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione
   dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
   formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
   dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
   potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
   spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
   disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. […]
Accor do St at o-Re gi oni

Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
a) avvenuta pre-registrazione o registrazione, proposte di test, notifica ed autorizzazione
ai sensi del regolamento REACH;

b) osservanza delle restrizioni stabilite ai sensi dell'art. 67 del regolamento REACH;

c) esistenza ed efficacia di un sistema di gestione e controllo, da parte di
tutti gli attori della catena d'approvvigionamento, relativo ai seguenti aspetti del
regolamento REACH:

         - prescrizioni per la pre-registrazione e la registrazione;
         - relazione sulla sicurezza chimica, ove prevista
         - verifica della completezza dei dati riportati nella scheda
          di dati di sicurezza;
Accor do St at o-Re gi oni

Cosa verificano sulla Base dell’Accordo Stato Regioni
- verifica della presenza dell'allegato alla scheda di dati sicurezza, contenente la sintesi degli scenari di
esposizione qualora prevista la relazione sulla sicurezza chimica;

- verifica dei dati contenuti nella valutazione della sicurezza chimica in conformità alle condizioni
di produzione, importazione, uso ed immissione sul mercato della sostanza in quanto tale, contenuta in
miscele o in articoli;

-verifica dell'applicazione delle misure di gestione del rischio previste e della loro efficacia;

- avvenuta comunicazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento;

- corrispondenza e la completezza delle informazioni contenute sia nella scheda di dati di sicurezza
sia nelle etichette applicate sulle confezioni di sostanze e miscele;
Accor do St at o-Re gi oni per
  l ’ appl i cazi one del REACH
EUROPA     ITALIA            REGIONI                ASL
 ECHA    MIN. SALUTE         Dir. Sanità       Az. Sanitarie

                 ITALIA              REGIONI              SISTEMA
             MIN. AMBIENTE            ARPA                INTEGRATO DI
                                                          CONTROLLO

                                                                      Piano nazionale
                                                                        delle attività
                                                               di controllo sui prodotti chimici
                                                                         Anno 2017
I l REF- 9 per i l 2021
Authorisation obligations and recovered substances in the scope of two Forum enforcement projects

ECHA/NR/21/06

The first will check whether substances of very high concern (SVHCs) placed on the EU market have been granted
authorisation. The second is a pilot project focusing on exemptions from the duty to register substances recovered from
waste.
Helsinki, 22 January 2021 – The Forum’s ninth coordinated REACH enforcement project (REF-9) on authorisation obligations has
started. It involves all 30 EU and EEA countries, with inspectors checking whether duty holders comply with REACH authorisation
requirements to protect the safety and health of workers, the general public and the environment from SVHCs.
Inspectors will check whether the SVHCs subject to authorisation that have been placed on the market have been granted an
authorisation by the European Commission. They will also check whether uses of these substances comply with the conditions set in
the authorisation decisions. The inspections will be carried out in collaboration with national customs and authorities responsible for
occupational safety and health legislation (OSH) and for environmental protection.
The enforcement activities for REF-9 will be carried out in 2021 and a report on their results will be available towards the end of 2022.
Inspections have also started in a pilot project on recovered substances. The project is the Forum’s first to examine the interface
between REACH and the EU’s Waste Framework Directive. It focuses on the exemption that the recycling sector has from registering
substances that they have recovered from waste. The project targets recovered substances that fulfil the end-of-waste status.
The checks will be carried out in collaboration with authorities responsible for waste legislation. The main aim is to check compliance
with REACH registration for substances recovered from waste but also to improve enforcement authorities’ knowledge about
exemptions for the waste treatment industry and raise awareness among waste operators about REACH duties.
Information about the main labelling and packaging duties for recovered substances under the CLP Regulation will also be collected by
inspectors.
The pilot project inspections will be carried out in 2021, while the report with the results of the project is expected during summer 2022.
Impor t azi oni e non conf ormi t à
• ECHA ha portato a termine un Progetto
  Pilota per il controllo di prodotti importati
  da extra-UE in collaborazione con le
  Dogane.
• I risultati sono a dir poco preoccupanti:
  circa il 25% dei prodotti controllati (oltre
  300 su quasi 1400) è risultato non
  conforme.
• Le violazioni più gettonate sono state il
  mancato rispetto di restrizioni negli
  articoli (es.: Cd nella gioielleria/bigiotteria,
  ma anche piombo e nichel in altri articoli)
  e le non conformità di etichettatura
  CLP per i chemicals importati (in
  particolare       lingua      ed      elementi
  dell’etichetta).
Sanz i oni i n I t al i a - D. Lgs 133/ 2009
ai sensi dell’art. 10 comma 6) del D.Lgs. 133/09 nel   COMUNICAZIONE ART.33
caso di mancata comunicazione al cliente sulla
presenza di sostanze SVHC-CL in articoli.

ai sensi dell’art. 16 comma 1) del D.Lgs. 133/09 nel    RESTRIZIONI ALL. XVII
caso di mancata ottemperanza alle restrizioni di
cui elenco in allegato XVII.

In ambito SCIP (D.Lgs 116/2020) non sono ancora
state definite le sanzioni.
Domande???
Potete scrivere le vostre domande nel pannello di
controllo alla vostra destra nella voce Domande.
Domande, dubbi e appr of ondiment i

REACH e materie correlate

Se avete domande relative alla docenza, potete scrivere a:
formazione@normachem.it

Se avete bisogno di approfondimenti in materia di software e automazione dei
processi, potete scrivere a :    comunicazione@metisoft.it o
cristiano.gambucci@metisoft.it
Gr az i e per l a vos t r a at t enz i one
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